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Document 91999E000278

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 278/99 dell'on. Riccardo NENCINI Sostegno ai viticoltori colpiti da una grandinata di grandi proporzioni a Massa, Carrara e Montignoso (Toscana)

GU C 341 del 29.11.1999, p. 81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E0278

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 278/99 dell'on. Riccardo NENCINI Sostegno ai viticoltori colpiti da una grandinata di grandi proporzioni a Massa, Carrara e Montignoso (Toscana)

Gazzetta ufficiale n. C 341 del 29/11/1999 pag. 0081


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0278/99

di Riccardo Nencini (PSE) alla Commissione

(17 febbraio 1999)

Oggetto: Sostegno ai viticoltori colpiti da una grandinata di grandi proporzioni a Massa, Carrara e Montignoso (Toscana)

Il 10 aprile 1998 una grandinata di grandi proporzioni ha flagellato vigneti ed uliveti nei comuni di Massa, Carrara e Montignoso (Toscana).

Si prevedono danni sul raccolto 1998 pari al 45-60 %.

La produzione di vino è parte rilevante della ricchezza prodotta nell'intera zona.

I vitigni hanno ugualmente subito gravi danni.

Intende la Commissione sostenere i viticoltori suddetti con finanziamenti mirati, come ha fatto in passato in casi analoghi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(1o aprile 1999)

La concessione di aiuti in caso di danni causati dalle intemperie non è prevista in linea di massima nel quadro dell'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicolo. La normativa di detta OCM non prevede d'altronde alcun sostegno connesso alla produzione o alla superficie.

Solo all'articolo 78 del regolamento (CEE) 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1) (regolamento di base), viene fatto riferimento alle calamità naturali, nel senso che i produttori colpiti possono essere esentati da taluni obblighi come ad esempio la distillazione obbligatoria; non si tratta tuttavia del caso in esame.

D'altra parte, per quanto concerne i danni subiti dal raccolto a causa della grandine, va ricordato che essi sono normalmente coperti dalle assicurazioni agricole.

Quanto alla possibilità di concedere aiuti tramite finanziamento comunitario ai viticoltori che devono ripiantare le superfici viticole danneggiate dalla grandine, la normativa comunitaria vigente prevede due tipi di intervento su iniziativa dello Stato membro: da un lato, aiuti nazionali agli investimenti nell'impianto di superfici viticole, sulla base dei criteri fissati nel regolamento (CEE) 2741/89 della Commissione, dell'11 settembre 1989, che stabilisce i criteri da adottare nell'ambito dell'articolo 14 del regolamento (CEE) 822/87 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nazionali all'impianto di superfici viticole(2) (tali aiuti devono essere preliminarmente notificati alla Commissione) e, dall'altro, aiuti tramite finanziamento comunitario del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) - sezione orientamento per le zone ammissibili agli obiettivi 1 e 5b). In questo caso, occorre seguire la procedura a tal fine prevista nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, modificando eventualmente il programma operativo ai sensi del regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti(3). Tali aiuti sono concessi, ove del caso, nel quadro del documento unico di programmazione, la cui attuazione è di competenza dello Stato membro e della regione interessata. I comuni menzionati dall'onorevole parlamentare non sono tuttavia ammissibili all'obiettivo 5b).

(1) GU L 84 del 27.3.1987.

(2) GU L 264 del 12.9.1989.

(3) GU L 185 del 15.7.1988.

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