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Document 91999E000256

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 256/99 dell'on. Manuel PORTO Violazione della normativa europea in materia di concorrenza nel settore del coincenerimento in Portogallo

    GU C 341 del 29.11.1999, p. 74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91999E0256

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 256/99 dell'on. Manuel PORTO Violazione della normativa europea in materia di concorrenza nel settore del coincenerimento in Portogallo

    Gazzetta ufficiale n. C 341 del 29/11/1999 pag. 0074


    INTERROGAZIONE SCRITTA P-0256/99

    di Manuel Porto (PPE) alla Commissione

    (5 febbraio 1999)

    Oggetto: Violazione della normativa europea in materia di concorrenza nel settore del coincenerimento in Portogallo

    Nel maggio 1987 il governo portoghese, senza indire una gara d'appalto pubblica, ha accordato tramite protocollo al consorzio privato SCORECO un monopolio di fatto per quanto riguarda l'inoltro, l'immagazzinamento, il coincenerimento, l'esportazione e il collocamento finale in discarica ("landfill") dei rifiuti industriali pericolosi.

    Questa decisione ha preceduto la pubblicazione della risoluzione del Consiglio dei ministri del Portogallo intesa a definire la politica da adottare in questo settore, danneggiando pertanto altre parti eventualmente interessate.

    Inoltre, il presidente del suddetto consorzio è membro dell'amministrazione della EGF, impresa a capitale pubblico che gode di una posizione dominante nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Portogallo nonché di un accesso privilegiato a tutti i dati ad esso relativi.

    Dinanzi a questi fatti, e ad altri non meno strani - come per esempio il fatto che la richiesta di autorizzazione per impianti di coincenerimento abbia preceduto la pubblicazione del decreto legge che disciplina questa attività, oppure la conclusione della discussione pubblica di uno studio di impatto ambientale, obbligatoria ai sensi del diritto comunitario - sorge la questione di una eventuale violazione della normativa europea in materia di politica di concorrenza.

    Si chiede pertanto alla Commissione di fornire una risposta ufficiale ai due interrogativi seguenti:

    1. Le disposizioni della normativa europea concernente la politica di concorrenza sono o non sono applicabili al settore del trattamento dei rifiuti industriali?

    2. In caso di risposta affermativa, il governo portoghese ha rispettato o no tale normativa, in particolare per quanto riguarda la concessione della parità di opportunità a tutte le parti eventualmente interessate a proporre soluzioni imprenditoriali per questo grave problema ambientale?

    Risposta data dal sig. Van Miert a nome della Commissione

    (15 marzo 1999)

    Non ci dovrebbe essere alcun dubbio riguardo all'applicabilità della normativa comunitaria della concorrenza (articoli 85-94 del trattato CE) al settore del trattamento dei rifiuti industriali. L'offerta di servizi a pagamento è effettivamente un'attività economica ai sensi di dette disposizioni e sia le imprese che gli enti pubblici sono tenuti a rispettare le norme intese a garantire che la concorrenza nel mercato comune non sia ostacolata, limitata o falsata.

    Queste norme vietano gli accordi anticompetitivi tra le imprese e lo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti ove tali accordi o comportamenti incidano sul commercio tra Stati membri. Inoltre vietano normative nazionali che forzino le imprese ad adottare delle pratiche anticompetitive che pregiudicherebbero il commercio tra gli Stati membri o rafforzerebbero gli effetti di tali pratiche.

    Le informazioni contenute nella domanda dell'onorevole parlamentare non rivelano tuttavia l'esercizio di pratiche anticompetitive da parte del consorzio Scoreco, che presumibilmente ha un monopolio de facto nel trattamento di residui industriali pericolosi in Portogallo. Le informazioni disponibili non bastano per indurre la Commissione a decidere se sussista o meno violazione della normativa comunitaria della concorrenza.

    La Commissione non ha avuto conoscenza di possibili irregolarità in occasione dell'attribuzione dell'appalto cui si riferisce l'onorevole parlamentare e non le è possibile dare un giudizio in base ai pochi elementi forniti.

    La Commissione farà il possibile per verificare se l'attribuzione dell'appalto sia avvenuta secondo la normativa comunitaria sui pubblici appalti ed è disposta ad esaminare qualsiasi altro elemento che l'onorevole parlamentare le comunicherà.

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