EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 91999E000242

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 242/99 dell'on. Ulf HOLM Inaffidabilità per i consumatori del marchio CE

GU C 341 del 29.11.1999, p. 70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

91999E0242

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 242/99 dell'on. Ulf HOLM Inaffidabilità per i consumatori del marchio CE

Gazzetta ufficiale n. C 341 del 29/11/1999 pag. 0070


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0242/99

di Ulf Holm (V) alla Commissione

(12 febbraio 1999)

Oggetto: Inaffidabilità per i consumatori del marchio CE

Il marchio CE viene apposto, tra l'altro, su giocattoli, caschi e apparecchiature elettroniche e vale attestazione da parte del fabbricante che il prodotto soddisfa i requisiti comuni di sicurezza dell'UE. Tuttavia, il controllo volto ad accertare che il prodotto sia conforme a tali requisiti di sicurezza non è condotto nelle fabbriche, bensì da ispettori nei negozi ove le merci sono messe in vendita. Esperti dell'Istituto nazionale svedese per la protezione dei consumatori hanno stimato che il 30 % circa dei giocattoli venduti con il marchio CE portano marchi inesatti. Si tratta dunque d'una frode diffusa e che induce i consumatori in un falso senso di sicurezza.

Può la Commissione indicare quali misure intende adottare per far sì che il sistema della marcatura CE comporti un'effettiva sicurezza per i consumatori?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(25 marzo 1999)

I prodotti che rientrano nel campo d'applicazione delle direttive di armonizzazione tecnica elaborate in base al nuovo approccio e all'approccio globale (risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione(1)), tra cui i giocattoli e gli apparecchi elettrodomestici, possono essere immessi sul mercato solo se sono conformi ai requisiti essenziali, in particolare di sicurezza, delle direttive pertinenti. La valutazione della conformità dei prodotti del cosiddetto "nuovo approccio" è compito del fabbricante o dell'importatore conformemente alle procedure previste dalla direttiva, che possono comprendere l'assistenza di organismi notificati (terzi indipendenti). L'apposizione della marcatura "CE" è una conferma che la procedura è conclusa.

La Commissione ritiene che i problemi di non conformità e di apposizione indebita della marcatura "CE" possono essere affrontati, tra l'altro, informando con maggior esattezza i fabbricanti e gli importatori circa i loro obblighi e migliorando la vigilanza del mercato.

La vigilanza del mercato può essere effettuata in diversi modi e in diversi punti, non essendo limitata al luogo di vendita finale. La direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli(2), prevede all'articolo 12 che l'autorità incaricata dei controlli può ottenere l'accesso sul luogo di fabbricazione o di immagazzinamento.

I requisiti delle direttive, tra cui un chiarimento degli obblighi in materia di vigilanza del mercato, sono spiegati in una guida sul nuovo approccio che dovrebbe essere pubblicata tra poco. La vigilanza del mercato è compito degli Stati membri che devono avere i poteri necessari per garantire il rispetto del diritto comunitario, tra cui la sicurezza dei consumatori, mediante controlli sul luogo di fabbricazione o nei punti di vendita. La Commissione si è anche impegnata a lanciare iniziative per migliorare la vigilanza del mercato per i prodotti conformemente al piano d'azione a favore del mercato unico(3). Una di queste iniziative è il programma di visite reciproche congiunte tra le autorità di sorveglianza dei mercati nazionali(4), attualmente in corso. Tale programma mira a individuare i punti deboli e a promuovere il miglioramento dei sistemi nazionali di vigilanza del mercato.

(1) GU C 136 del 4.6.1985.

(2) GU L 187 del 16.7.1988.

(3) Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, doc. CSE(97)1 def.

(4) Programma nel settore dei giocattoli, dei dispositivi di protezione individuale, delle macchine, del materiale a bassa tensione e della compatibilità elettromagnetica.

Top