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Document 91999E000070

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 70/99 dell'on. Roberta ANGELILLI Discriminazioni tra cittadini dell'Unione nel settore della ricerca nel Regno Unito

GU C 341 del 29.11.1999, p. 45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E0070

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 70/99 dell'on. Roberta ANGELILLI Discriminazioni tra cittadini dell'Unione nel settore della ricerca nel Regno Unito

Gazzetta ufficiale n. C 341 del 29/11/1999 pag. 0045


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0070/99

di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione

(27 gennaio 1999)

Oggetto: Discriminazioni tra cittadini dell'Unione nel settore della ricerca nel Regno Unito

L'ente governativo britannico che soprintende ai sovvenzionamenti per le attività di ricerca scientifica da svolgersi nelle università (EPSRC) ha opposto un rifiuto ad un cittadino italiano che ne aveva fatto regolare richiesta, a motivo del fatto che egli non era cittadino britannico. Come cittadino italiano, infatti, avrebbe avuto diritto al pagamento delle tasse di ammissione al corso di dottorato, ma non al mantenimento (6.400 sterline circa).

Ciò premesso, può la Commissione far sapere se ciò non si possa ritenere una discriminazione tra cittadini dell'Unione europea, anche in considerazione del fatto che analoghi fondi per la ricerca in Italia sono interamente accessibili anche ai cittadini britannici?

Risposta data dalla sig.ra Cresson a nome della Commissione

(6 aprile 1999)

Per rispondere all'interrogazione dell'Onorevole interrogante occorre precisare che le disposizioni comunitarie, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, garantiscono, da un lato, la parità di trattamento fra studenti comunitari e studenti nazionali per quanto riguarda l'accesso all'instruzione e alla formazione (articoli 6, 126 e 127 del Trattato CEE), e, d'altro lato, quella dei lavoratori comunitari e dei loro figli, più completa, sancita in particolare dal regolamento (CEE) 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità(1), che implica anche, a talune condizioni, il diritto di beneficiare dei vantaggi sociali riservati ai cittadini nazionali in tale settore.

Poiché lo studente non ha la veste di lavoratore (o di membro della sua famiglia), gli viene riconosciuta, in base agli articoli del Trattato CE, il diritto a un trattamento identico a quello concesso agli studenti cittadini dello Stato membro che lo ospita, onde godere di qualsiasi sovvenzione volta a coprire le spese d'iscrizione e di frequenza. Ad esempio, all'atto dell'accesso all'insegnamento, il principio di parità di trattamento significa, in pratica, che qualsiasi istituto d'insegnamento deve accettare gli studenti cittadini degli altri Stati membri alle stesse condizioni dei cittadini nazionali. Pertanto, con il pretesto della nazionalità, non potrà essere pretesa da loro nessuna spesa supplementare.

Peraltro, lo studente cittadino di un altro Stato membro, siccome non ha la veste di lavoratore (o di membro della sua famiglia) non potrebbe pretendere sovvenzioni in materia di spese di mantenimento o borse cosiddette di "sussistenza", destinate ad aiutare gli studenti a vivere in loco. La Commissione ritiene che l'interrogazione posta rientri nell'ambito delle competenze delle autorità nazionali.

(1) GU L 257 del 19.10.1968.

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