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Document 51996AC1397
Opinion of the Economic and Social Committee on the 'Proposal for a Council Directive amending Council Directive 92/118/EEC of 17 December 1992 laying down animal health and public health requirements governing trade in and imports into the Community of products not subject to the said requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A(I) to Directive 89/662/EEC and, as regards pathogens, to Directive 90/425/EEC'
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della Direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla Direttiva 90/425/CEE»
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della Direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla Direttiva 90/425/CEE»
GU C 66 del 3.3.1997, p. 46–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della Direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla Direttiva 90/425/CEE»
Gazzetta ufficiale n. C 066 del 03/03/1997 pag. 0046
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della Direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla Direttiva 90/425/CEE» (97/C 66/14) Il Consiglio, in data 11 settembre 1996, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Turid Ström, in data 5 novembre 1996. Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 novembre 1996, nel corso della 340a sessione plenaria, con 106 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni, il seguente parere. 1. Introduzione Antecedenti della proposta della Commissione 1.1. La Direttiva 92/118/CEE stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti di origine animale non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui anche all'allegato A, capitolo I, della Direttiva 89/662/CEE, ovvero carni fresche, prodotti a base di carne, prodotti a base di uova, e così via. 1.2. La Direttiva 92/118/CEE constata l'opportunità di liberalizzare gli scambi di prodotti di origine animale. Tuttavia, considerati i sensibili rischi di propagazione delle malattie alle quali sono esposti gli animali, è opportuno definire requisiti particolari per l'immissione sul mercato di alcuni dei suddetti prodotti. 1.3. La suddetta direttiva ha introdotto una procedura di riconoscimento e di ispezione delle importazioni provenienti dai paesi terzi. Con qualche eccezione, alcuni prodotti, fra cui i cuoi e, le pelli non trasformate di ungulati, le ossa, le corna, gli zoccoli, ecc., vengono importati nell'Unione europea soltanto se provengono da un paese terzo compreso in uno speciale elenco e da stabilimenti che rispettino determinati requisiti. Le autorità dei paesi interessati devono fornire opportune garanzie circa il rispetto dei suddetti requisiti. Gli stabilimenti devono essere registrati in un elenco comunitario. 2. Sintesi del contenuto della proposta 2.1. L'attuale proposta di modifica della Direttiva 92/118/CEE comporta la semplificazione delle norme vigenti per le importazioni nell'Unione europea. Ciò comporta ad esempio la soppressione del requisito di redigere un elenco comunitario degli stabilimenti dei paesi terzi per alcuni prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale, i prodotti apicoli, i trofei di caccia, lo stallatico, la lana, il miele e altri. È sufficiente che le autorità dei paesi terzi procedano alla registrazione degli stabilimenti di produzione. 2.2. Per i restanti prodotti come il siero, il sangue e i prodotti sanguigni, i prodotti derivati dal latte non destinati all'alimentazione umana, gli alimenti per animali domestici, lo strutto e i grassi sarà sufficiente che gli stabilimenti dai quali provengono i prodotti figurino su un elenco redatto secondo una speciale procedura stabilita dal comitato veterinario permanente. 2.3. Si propone inoltre la definizione delle condizioni sanitarie applicabili alle carni di specie non soggette a requisiti specifici e in particolare alle carni di rettili. 3. Osservazioni particolari 3.1. In linea di massima, il Comitato non ha nulla da obiettare alla semplificazione di questa complessa direttiva. 3.2. Il Comitato ritiene tuttavia che la proposta di semplificazione della direttiva non debba riguardare lo stallatico liquido non trasformato proveniente da volatili. Per quanto riguarda questo genere di concime, dati i sensibili rischi di trasmissione (salmonella, influenza aviaria, malattia di Newcastle), deve essere mantenuto l'elenco comunitario. Bruxelles, 27 novembre 1996. Il Presidente del Comitato economico e sociale Tom JENKINS