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Document 51996AC1394

Parere del Comitato economico e sociale in merito: - alla «Seconda relazione della Commissione concernente una revisione della legislazione comunitaria in materia di energia», e - alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'abrogazione di vari testi legislativi comunitari nel settore della politica energetica»

GU C 66 del 3.3.1997, pp. 38–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996AC1394

Parere del Comitato economico e sociale in merito: - alla «Seconda relazione della Commissione concernente una revisione della legislazione comunitaria in materia di energia», e - alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'abrogazione di vari testi legislativi comunitari nel settore della politica energetica»

Gazzetta ufficiale n. C 066 del 03/03/1997 pag. 0038


Parere del Comitato economico e sociale in merito:

- alla «Seconda relazione della Commissione concernente una revisione della legislazione comunitaria in materia di energia», e - alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'abrogazione di vari testi legislativi comunitari nel settore della politica energetica» () (97/C 66/11)

Il Consiglio, in data 22 ottobre 1996, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia ha formulato il parere, sulla base del rapporto introduttivo del relatore von der Decken, in data 12 novembre 1996.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 novembre 1996, nel corso della 340a sessione plenaria, con 106 voti favorevoli, 3 contrari, 2 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il documento in esame costituisce la seconda fase della revisione della legislazione comunitaria in materia di energia intrapresa dalla Commissione nel 1995 (doc. COM(95) 391 def. del 26 luglio 1995). L'obiettivo di tale revisione è quello di snellire, semplificare e di aggiornare laddove necessario la legislazione in materia.

1.2. Il primo esame al quale aveva proceduto all'epoca la Commissione si era limitato ai settori dell'utilizzazione razionale dell'energia e del petrolio e, inoltre, riguardava soltanto una parte della legislazione in materia, ovvero 17 atti legislativi di base, adottati per la maggior parte tra il 1972 e il 1976, 15 dei quali dal Consiglio e 2 dalla Commissione.

1.3. L'esame ha portato la Commissione a proporre l'abrogazione di 10 di tali atti, sostanzialmente perché rimasti privi di qualsiasi valore pratico o perché resi obsoleti dallo sviluppo dell'iter legislativo. I rimanenti atti dovranno essere mantenuti, tre dei quali a titolo temporaneo. L'abrogazione di quattro degli atti sopracitati richiedeva la consultazione del Comitato che si è pronunciato favorevolmente il 26 ottobre 1995 ().

1.4. Sempre nel quadro di questa revisione della legislazione comunitaria e insieme con essa, la Commissione ha proposto la riformulazione e la semplificazione del regolamento riguardante la comunicazione alla Commissione dei progetti di investimenti d'interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità (). Anche in merito a questa proposta il Comitato si è pronunciato il 26 ottobre 1995 (). Il nuovo regolamento è stato adottato il 22 aprile 1996 ().

1.5. Con la relazione in esame, la Commissione, da un lato prosegue l'esame della legislazione nei due settori già trattati nella prima relazione e, dall'altro, lo estende a quelli del gas naturale e dell'elettricità. Vengono così esaminati 18 atti legislativi di base, adottati per la maggior parte tra il 1968 e il 1980, 6 dei quali riguardanti il settore petrolifero, 1 il settore del gas naturale, 3 quello dell'elettricità e 7 quello dell'utilizzazione razionale dell'energia. Vi è inoltre un atto di portata generale concernente la comunicazione della Commissione sulla situazione dell'approvvigionamento energetico della Comunità.

1.6. Le conclusioni che la Commissione trae da tale esame la inducono a raccomandare soltanto l'abrogazione di 5 atti. Per i restanti atti legislativi si suggerisce di mantenerli in vigore a titolo temporaneo (7) ovvero sulla base di un ulteriore rapporto di motivazione (6). Le proposte di abrogazione afferenti tali atti sono contenute nella comunicazione che accompagna la relazione della Commissione. La consultazione del Comitato è formalmente richiesta soltanto per 3 di esse, dato che quest'ultimo non è stato consultato al momento dell'adozione degli altri due atti in parola.

1.7. Con la seconda relazione, la Commissione ritiene di avere completato il lavoro di revisione della legislazione comunitaria in materia di energia basata sul Trattato che istituisce la Comunità europea, per lo meno nella sua forma attuale e annuncia l'intenzione di elaborare una terza relazione di revisione, questa volta concernente gli atti legislativi basati sui Trattati CECA e Euratom.

1.7.1. La Commissione annuncia sin d'ora l'intenzione di procedere, in futuro, ad un'analisi periodica della legislazione comunitaria in materia d'energia e di pubblicarne i risultati nel quadro della relazione sulla politica energetica che si impegna a presentare ogni due anni.

2. Osservazioni generali

2.1. In conformità con il parere emesso in precedenza, il Comitato approva pienamente la seconda relazione che concretizza l'impegno assunto dalla Commissione in occasione della prima revisione della legislazione comunitaria nel settore dell'energia. Constata con compiacimento che la relazione in esame non solo tratta di settori che non erano ancora stati esaminati, ma completa anche l'esame della legislazione comunitaria nei due settori oggetto della prima relazione.

2.1.1. Questo modo di procedere corrisponde infatti ad una richiesta che il Comitato aveva rivolto alla Commissione nel precedente parere in cui menzionava, a titolo di esempio, diversi altri atti giuridici che sarebbe stato opportuno esaminare.

2.2. Il Comitato si compiace inoltre in particolar modo del seguito che la Commissione ha riservato a diverse sue osservazioni e raccomandazioni molte delle quali saranno citate nel presente parere.

2.3. Constata che il Libro bianco intitolato «Una politica energetica per l'Unione europea» (doc. COM(95) 682 def.) presentato nel dicembre 1995 ha contribuito a chiarire il contesto di politica energetica nel cui ambito si inserisce questo lavoro di revisione della legislazione comunitaria. Il Comitato aveva deplorato l'assenza di tale contesto all'epoca dell'esame della prima relazione della Commissione. Insiste tuttavia ancora una volta sul fatto che tale revisione assume pieno significato soltanto se contribuisce ad accrescere la pertinenza, la coerenza e l'efficacia dell'azione comunitaria in materia di energia e, in particolare, degli obiettivi e degli orientamenti definiti nelle risoluzioni del Consiglio del 23 novembre 1995 () e dell'8 luglio 1996 (), andando così oltre la semplice «pulizia giuridica».

2.4. Il Comitato constata che per 6 dei 18 atti giuridici in questione, pur essendo favorevole al loro mantenimento, la Commissione non trae alcuna conclusione definitiva dal loro esame e prevede la presentazione di ulteriori rapporti di motivazione. A queste condizioni, il Comitato non è attualmente in grado di esprimersi sull'opportunità di mantenere o no gli atti in parola.

2.4.1. Si rammarica del fatto che, malgrado le proprie raccomandazioni, la Commissione non abbia utilizzato i dodici mesi trascorsi fra le due revisioni per procedere all'elaborazione dei suddetti rapporti al fine di sottoporne le conclusioni alle varie istituzioni interessate durante questo secondo esercizio.

2.4.2. Ricorda che, nel precedente parere, aveva chiesto alla Commissione di presentare una relazione sull'effettiva applicazione delle Raccomandazioni del Consiglio 76/495/CEE e 82/604/CEE da parte degli Stati membri.

2.4.3. Il Comitato aveva inoltre sottolineato l'insufficienza dei motivi che avevano indotto la Commissione a proporre, all'epoca, il mantenimento della Raccomandazione 77/713/CEE del 25 ottobre 1977 concernente l'utilizzazione razionale dell'energia nelle imprese industriali (), in merito alla quale essa prevede ora l'elaborazione di un rapporto di motivazione. L'insufficienza di tali motivi rendeva difficile valutare l'opportunità di mantenere tale raccomandazione.

2.4.4. Di conseguenza, pur compiacendosi del fatto che la Commissione abbia accolto il suo punto di vista, il Comitato ritiene, contrariamente a quest'ultima, che la revisione della legislazione comunitaria in materia di energia sarà veramente completa solo quando i suddetti rapporti saranno stati presentati e sarà stato possibile valutarne le conclusioni.

2.4.4.1. Essendo a conoscenza del fatto che la Commissione conta sul completamento dell'elaborazione di tali rapporti verso la metà del 1997, il Comitato spera vivamente che tale scadenza verrà rispettata. Avrebbe tuttavia preferito che nella relazione in esame quest'ultima si fosse impegnata chiaramente su questo punto.

2.4.5. Il Comitato constata ancora una volta la portata limitata della revisione condotta dalla Commissione. Le proposte di abrogazione da questa formulate rientrano infatti in tal caso in modo ancora più evidente in un processo di «pulizia giuridica» dato che gli atti in questione, essendo diventati obsoleti o non avendo più ragione di esistere, non contribuiscono effettivamente né a snellire né a semplificare la legislazione comunitaria in vigore.

2.4.5.1. Per tale motivo il Comitato insiste sull'importanza da attribuire anche alla codificazione della legislazione in materia di energia e invita la Commissione a procedervi nella misura necessaria.

2.5. Fatte queste precisazioni, il Comitato accoglie le proposte di abrogazione contenute nella comunicazione della Commissione, in particolare quelle in merito alle quali viene formalmente consultato.

2.5.1. Il Comitato si compiace in particolare del fatto che la Commissione abbia dimostrato di essersi convinta della necessità di abrogare la Decisione del Consiglio 77/186/CEE del 14 febbraio 1977 concernente l'esportazione di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all'altro in caso di difficoltà di approvvigionamento (), mentre nel corso della prima revisione essa era giunta alla conclusione che fosse necessario mantenere temporaneamente tale decisione.

2.5.5.1. La Commissione concorda così con il parere emesso all'epoca dal Comitato, parere nel quale si esprimevano dubbi legittimi circa la compatibilità della suddetta decisione con le disposizioni del Trattato relative al mercato interno e se ne raccomandava l'abrogazione.

2.5.2. Il Comitato constata inoltre che la Commissione propone ora l'abrogazione della Direttiva 75/339/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di combustibili fossili presso le centrali termoelettriche (), mentre nella prima relazione aveva ritenuto preferibile mantenerla temporaneamente fino a quando fossero state adottate nuove misure di crisi.

2.5.2.1. Il Comitato non può che approvare questo nuovo orientamento, avendo esso stesso raccomandato l'abrogazione della direttiva in assenza di qualsiasi dimostrazione dell'utilità del suo mantenimento.

2.5.2.2. Il fatto che un atto giuridico, anche se superato soltanto in parte dall'evoluzione dell'iter legislativo o non ancora sostituito da disposizioni più appropriate, non costituisce di per sé un motivo sufficiente per mantenere in vigore, seppure temporaneamente, tale stesso atto. L'opinione già espressa dal Comitato trova quindi una conferma più ampia.

2.5.2.3. Considerata la finalità stessa di questo genere di esercizio, insiste sul fatto che mantenere anche a titolo temporaneo, un atto legislativo può essere giustificato, in primissimo luogo, solo in termini di valore aggiunto per la Comunità.

3. Osservazioni particolari

3.1. Legislazione in materia di petrolio e misure di crisi

3.1.1. Il Comitato deplora vivamente il fatto che sul piano politico non sia intervenuta alcuna evoluzione in materia nel corso degli ultimi dodici mesi. Prende ora atto della conferma dell'impegno della Commissione di presentare una comunicazione sulle misure di crisi e, in particolare, sulle scorte petrolifere e la loro gestione, nel corso del 1997.

3.1.1.1. Il Comitato insiste sul fatto che si tratta di un settore della politica energetica per il quale, tenuto conto dell'epoca in cui è stato disciplinato, si impone un particolare sforzo di aggiornamento, di razionalizzazione e di adeguamento al nuovo contesto europeo e internazionale della legislazione vigente.

3.1.1.2. Richiama le osservazioni formulate al riguardo nel precedente parere e, in particolare, quelle sul contributo concreto allo snellimento e alla semplificazione della legislazione comunitaria che l'adozione di nuove misure di crisi dovrebbe determinare in questo settore. Al momento opportuno l'efficacia dell'azione comunitaria ne uscirebbe indubbiamente rafforzata.

3.1.1.3. Il Comitato auspica quindi vivamente non solo che detta comunicazione sia accompagnata da nuove proposte, ma altresì che queste ultime siano conformi agli orientamenti appena indicati.

3.1.2. Per quanto riguarda la Direttiva 76/491/CEE del 4 maggio 1976, concernente una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità (), il Comitato rileva l'intento della Commissione di proporre l'adozione di un nuovo dispositivo che porterà all'abrogazione di detta direttiva.

3.1.2.1. Constata che tale proposta contraddice le conclusioni della prima relazione nella quale la Commissione indicava la necessità di mantenere la direttiva, semplificandone soltanto le modalità di applicazione.

3.1.2.2. Il Comitato osserva che la Commissione giustifica questo nuovo approccio con «i cambiamenti avvenuti nella struttura di mercato». In assenza di informazioni più precise sulla natura di tali cambiamenti, non è purtroppo possibile esprimere alcuna valutazione circa la fondatezza di questo nuovo orientamento. Come il Comitato ha già deplorato in occasione della prima relazione, una situazione del genere non è conforme all'esigenza di trasparenza che deve ispirare qualsiasi revisione della legislazione comunitaria in vigore.

3.1.2.3. Constata inoltre che non viene fornita alcuna indicazione circa la data di presentazione della nuova proposta di direttiva.

3.2. La legislazione nel campo dell'efficienza energetica

3.2.1. Il Comitato lamenta ancora una volta l'assenza di indicazioni circa la data in cui la Commissione presenterà la proposta di direttiva destinata a sostituire la Direttiva 79/531/CEE concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici ().

3.2.2. Il Comitato prende atto dei motivi che inducono la Commissione a suggerire di mantenere la Raccomandazione 76/495/CEE del 4 maggio 1976 concernente l'utilizzazione razionale dell'energia consumata nei trasporti pubblici urbani (), con la presentazione di un rapporto di motivazione.

3.2.2.1. In tale contesto, il Comitato richiama l'attenzione della Commissione sulle osservazioni e raccomandazioni formulate nel parere del 30 maggio 1996 in merito al Libro verde della Commissione intitolato «La rete dei cittadini - Realizzare le potenzialità del trasporto pubblico di viaggiatori in Europa» (doc. COM(95) 601 def.) ().

3.2.3. Nel parere in merito alla prima relazione, il Comitato aveva sottolineato in particolare l'insufficienza dei motivi che avevano indotto la Commissione a proporre di mantenere la Direttiva 78/170/CEE del 13 febbraio 1978 concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali ().

3.2.3.1. Riteneva infatti che gli elementi di analisi forniti dalla Commissione non consentissero in nessun modo di giungere alla conclusione che questa direttiva fosse ancora di attualità per il raggiungimento dell'obiettivo dell'utilizzazione razionale dell'energia e delle sue finalità specifiche. La Commissione stessa sottolineava per di più le lacune originali della direttiva e il fatto che, per tale motivo, la sua applicazione da parte degli Stati membri fosse molto variabile.

3.2.3.2. Il Comitato si rammarica del fatto che, nella relazione in esame, la Commissione non apporti informazioni supplementari che gli consentano di effettuare, in questo momento, una valutazione con conoscenza di causa.

3.2.3.3. Chiede quindi alla Commissione di presentare un rapporto di motivazione concernente anche l'applicazione di questa direttiva e, nella misura in cui il suo mantenimento si rivelasse giustificato in termini di valore aggiunto per la Comunità, di presentare delle proposte che consentano di garantirne un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e di renderla più efficace.

4. Osservazioni complementari

4.1. Il Comitato si compiace del proposito della Commissione di procedere ogni due anni all'analisi della legislazione in vigore nel settore energetico.

4.2. Al fine di trarre il massimo vantaggio da questa analisi e, soprattutto, di renderla più pertinente, il Comitato suggerisce tuttavia che ogni nuova proposta sia inoltre accompagnata da una scheda d'impatto, come avviene per le PMI.

4.2. A questo riguardo, ricorda di avere già proposto che qualsiasi atto legislativo dovrebbe comportare, in tutti i casi in cui sia opportuno, disposizioni di abrogazione degli atti legislativi in vigore divenuti obsoleti.

4.2. Adottando tale approccio, la Commissione contribuirebbe non solo a realizzare l'obiettivo di razionalizzare la legislazione comunitaria alla quale questo genere di revisione è finalizzata, ma anche a rendere più trasparente e coerente l'azione comunitaria in materia di energia.

Bruxelles, 27 novembre 1996.

Il Presidente del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS

() GU n. C 18 del 22. 1. 1996, pag. 103.

() GU n. C 346 del 23. 12. 1995, pag. 10.

() GU n. C 18 del 22. 1. 1996, pag. 107.

() GU n. L 102 del 25. 4. 1996, pag. 1.

() GU n. C 327 del 7. 12. 1995, pag. 3.

() GU n. C 224 del 1. 8. 1996, pag. 1.

() GU n. L 295 del 18. 11. 1977, pag. 3.

() GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 23.

() GU n. L 153 del 13. 6. 1975, pag. 35.

() GU n. L 140 del 28. 5. 1976, pag. 4.

() GU n. L 145 del 13. 6. 1979, pag. 7.

() GU n. L 140 del 28. 5. 1976, pag. 16.

() GU n. C 212 del 22. 7. 1996, pag. 77.

() GU n. L 52 del 23. 2. 1978, pag. 32.

() GU n. C 272 del 18. 9. 1996, pag. 9-10.

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