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Document 51996AC1386

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II capitolo 2, seconda edizione (1998)»

GU C 66 del 3.3.1997, pp. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996AC1386

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II capitolo 2, seconda edizione (1998)»

Gazzetta ufficiale n. C 066 del 03/03/1997 pag. 0004


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II capitolo 2, seconda edizione (1998)» () (97/C 66/03)

Il Consiglio, in data 17 ottobre 1996, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 84, secondo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Boisserée, in data 8 novembre 1996.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 novembre 1996, nel corso della 340a sessione plenaria, con 101 voti favorevoli, 4 contrari e 5 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Da anni, la riduzione delle emissioni sonore degli aerei è parte del programma ambientale dell'Unione europea, il cui obiettivo è quello di proteggere le popolazioni nelle vicinanze delle piste di decollo e atterraggio e di rendere possibile l'uso ottimale e il potenziamento degli aeroporti, i quali si trovano il più delle volte in prossimità delle zone residenziali. Dal 1980, la Comunità, di concerto con l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), ha adottato strumenti giuridici finalizzati a ridurre progressivamente l'inquinamento acustico prodotto dagli aerei, il quale può essere evitato solo ricorrendo ad apparecchi moderni e più silenziosi.

1.2. La proposta di direttiva in esame riguarda gli aerei subsonici e a reazione non militari (per gli aerei supersonici e per quelli a elica valgono disposizioni specifiche). La proposta si ricollega alla Direttiva 92/14/CEE () del 2 marzo 1992, la quale vieta di utilizzare nella Comunità aerei che non rispettano determinate norme internazionali di protezione contro l'inquinamento acustico. Questa direttiva prevede deroghe al divieto, accordate solo fino al 2002, e applicabili in pratica agli apparecchi di vecchia costruzione di proprietà di compagnie aeree di paesi in via di sviluppo.

1.3. La proposta di direttiva in esame concretizza, modifica e completa le disposizioni sulle deroghe al divieto di utilizzare tali aerei nella Comunità.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato approva la proposta di direttiva

2.1.1. Come già la Direttiva del 1992, l'attuale proposta rappresenta un compromesso tra gli interessi delle popolazioni e degli aeroporti, da un lato, e gli interessi delle compagnie aeree, dall'altro, le quali, dato il grado di sviluppo del loro paese, sono costrette ad utilizzare aeromobili più vecchi. La proposta conferma indubbiamente la tendenza ad abolire gradualmente l'uso di tali apparecchi per conseguire già prima dell'anno 2002 una sensibile riduzione dell'inquinamento acustico.

2.1.2. Il Comitato completa la propria valutazione sostanzialmente positiva con osservazioni sulle singole disposizioni della proposta, di natura non esclusivamente redazionale o di chiarificazione.

3. Osservazioni particolari

3.1. Articolo 1, secondo paragrafo

Questa disposizione comporta la riduzione dell'utilizzo di aerei generalmente non più autorizzati entro il

2002, ne consegue una maggiore flessibilità rispetto alla precedente direttiva e un sistema che meglio si adatta alle condizioni locali degli aeroporti.

Il Comitato approva pertanto la proposta.

3.2. Articolo 1, sesto paragrafo

La nuova formulazione dell'articolo 7 della Direttiva del 1992 contribuisce alla chiarezza e alla semplificazione. Il Comitato suppone che la soppressione dell'attuale misura che prevedeva l'approvazione dalle autorità competenti degli Stati membri non giustifichi in pratica un'estensione delle possibilità di usare aerei che formano oggetto della direttiva.

3.3. Articolo 1, settimo paragrafo

In base alla nuova proposta, le future modifiche alle misure contro l'inquinamento acustico devono essere adottate previa consultazione di un apposito comitato. Il Comitato precisa che questa procedura non deve rendere superflua la propria partecipazione al processo decisionale.

3.4. Articolo 1, paragrafo 8

Un elemento importante della proposta di direttiva è la nuova versione dell'elenco degli aerei che beneficiano di una deroga. La modifica di tale elenco si è resa necessaria in quanto quello precedente (allegato alla Direttiva del 1992) non era più valido, vuoi perché nel frattempo alcuni aerei sono stati ritirati dalla circolazione, vuoi perché alcune compagnie aeree nel 1992 non avevano fatto inserire i loro apparecchi nell'elenco, nonostante rispondessero alla definizione della direttiva. In linea di massima, secondo il Comitato, il nuovo elenco non comporta un ampliamento delle deroghe.

3.5. Articolo 2

In base a tale articolo, gli Stati membri sono incaricati di compilare un «catalogo delle sanzioni» da applicare alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in base alla direttiva e di garantire l'attuazione di dette sanzioni. Questa disposizione potrebbe rappresentare un ingerenza nei sistemi giuridici degli Stati membri. Il Comitato parte dall'ipotesi che il concetto di sanzioni e di punibilità consenta di attuare anche in altre forme le misure di lotta all'inquinamento acustico, ad esempio mediante sanzioni pecuniarie e amministrative. Solo così questa parte della proposta di direttiva sarebbe conforme alle disposizioni del Trattato.

Bruxelles, 27 novembre 1996.

Il Presidente del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS

() GU n. C 309 del 18. 10. 1996, pag. 9.

() GU n. L 76 del 23. 3. 1991, pag. 21, GU n. C 339 del 31. 12. 1991. pag. 89.

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