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Document 51996AC1384
Opinion of the Economic and Social Committee on the 'Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the Community, of the Convention on cooperation for the protection and sustainable use of the Danube'
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della Convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio»
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della Convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio»
GU C 66 del 3.3.1997, pp. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della Convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio»
Gazzetta ufficiale n. C 066 del 03/03/1997 pag. 0001
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della Convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio» (97/C 66/01) Il Consiglio, in data 2 agosto 1996, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 S del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Strasser in data 8 novembre 1996. Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 novembre 1996, nel corso della 340a sessione plenaria, con 94 voti favorevoli, 4 contrari e 2 astensioni, il seguente parere. 1. Introduzione 1.1. Nell'ambito del Vertice sull'ambiente della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)(1989), gli Stati rivieraschi del Danubio hanno stabilito di sostituire alla «Dichiarazione del Danubio», conclusa a Bucarest nel 1985, uno strumento normativo più efficace e vincolante, estendendone in modo significativo la portata. L'Austria ha svolto una parte di rilievo nell'iniziativa, contribuendo al lavoro preparatorio dei negoziati (aperti nel 1992 e conclusi nel marzo 1994) relativi alla Convenzione sulla protezione del Danubio. La Convenzione conta allo stato attuale 12 parti contraenti (tra cui l'Unione europea), 6 delle quali hanno già proceduto alla ratifica. 1.2. La Convenzione sulla protezione del Danubio rappresenta un importante passo avanti nel settore della normativa internazionale sull'ambiente. Conclusa subito dopo la Convenzione sulla protezione dei corsi d'acqua transfrontalieri della Commissione economica per l'Europa essa vi si ricollega nei punti salienti. Corrisponde inoltre alle esigenze segnalate dal Comitato nei punti 5.4 e 6.3 del parere in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo riguardante la politica comunitaria in materia di acque» (). 1.3. La Convenzione sulla protezione del Danubio prevede per l'area danubiana norme dettagliate per una tutela delle risorse idriche adeguata ai tempi. L'applicazione di tali norme competerà, da un lato, alle stesse parti contraenti e, dall'altro, sull'esempio della cooperazione internazionale per altri sistemi fluviali europei (come il Reno e l'Elba), o dell'accordo bilaterale tra Spagna e Portogallo riguardante il fiume Duero, ad una «Commissione internazionale per la protezione del Danubio». 1.4. Tra le regole più rilevanti della Convenzione figurano: - prevenzione, controllo e riduzione dell'impatto transfrontaliero, - realizzazione di programmi di sorveglianza dello stato delle acque transfrontaliere, - adozione dei criteri di una gestione sostenibile delle risorse idriche e di uno sviluppo compatibile con le esigenze ambientali, in particolare per quanto riguarda la qualità della vita, la conservazione delle risorse, la protezione degli ecosistemi e la prevenzione di danni all'ambiente, - collaborazione nel quadro della ricerca e dello sviluppo di procedimenti efficaci per la prevenzione, il controllo e la riduzione dell'impatto transfrontaliero, - collaborazione bilaterale e multilaterale sulla base della parità di diritti e della reciprocità, in particolare mediante la creazione di organismi comuni, senza pregiudizio di patti o accordi specifici già esistenti, - obbligo di informare il pubblico sullo stato delle acque transfrontaliere. Ulteriori punti della Convenzione riguardano lo scambio di informazioni tra gli Stati rivieraschi e l'obbligo di riferire tempestivamente in merito a tutte le situazioni critiche (predisposizione di sistemi di allerta e di allarme). Ci si può attendere che le disposizioni concrete della Convenzione contribuiscano all'armonizzazione delle future disposizioni nazionali degli Stati danubiani dell'Europa orientale per una moderna tutela delle risorse idriche. 1.5. L'esecuzione provvisoria della Convenzione sulla protezione del Danubio, basata su una dichiarazione ministeriale, ha già conseguito, dalla firma avvenuta nel giugno 1994, notevoli progressi, in particolare per quanto riguarda i lavori amministrativi e organizzativi. La Commissione internazionale ha già elaborato il proprio regolamento sulla base dello statuto incluso nella Convenzione. 2. Osservazioni 2.1. Il Comitato condivide il giudizio della Commissione, secondo cui è altamente auspicabile una rapida entrata in vigore della Convenzione sulla protezione del Danubio, e chiede che venga ratificata quanto prima dall'Unione europea. La Convenzione riveste grande importanza sotto il profilo della politica estera, economica e ambientale. Essa fornisce un importante apporto al processo di integrazione europeo e contribuisce allo sviluppo di un'economia sostenibile, nonché alla tutela delle risorse naturali ed ambientali dell'area danubiana. 3. Osservazioni complementari 3.1. Il Comitato fa presente che il progressivo degrado della qualità delle acque nel basso corso e alla foce del Danubio rappresenta un problema particolarmente grave. Una delle cause principali è la grande quantità di acque reflue che si riversano nel fiume senza essere sottoposte a depurazione. Per risolvere questo problema specifico è essenziale procedere all'installazione di impianti di depurazione. In tale contesto una funzione di rilievo spetta al programma ambientale internazionale per il Danubio, elaborato nel 1991. 3.2. Nel 1994, con l'appoggio dell'Unione europea, è stato redatto un «Piano d'azione strategico», inteso a sostenere l'attuazione della Convenzione sulla protezione del Danubio. Oltre al programma Phare dell'Unione europea, svolgono un ruolo importante per il finanziamento delle misure necessarie il Global Environment Facility (GEF), la Banca mondiale e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. 3.3. Il Comitato ritiene che, per disinquinare il Danubio al più presto, occorra ottimizzare gli strumenti di sostegno esistenti, integrandoli eventualmente con altri nuovi, in modo da finanziare concretamente impianti di depurazione. Sarebbe auspicabile una maggiore partecipazione dell'Unione europea in materia. In tale contesto va tenuto conto del fatto che 6 Stati rivieraschi del Danubio hanno chiesto di aderire all'Unione europea. 3.4. Il Comitato considera opportuno integrare quanto prima il programma ambientale internazionale per il Danubio nella Convenzione sulla protezione del Danubio. Bruxelles, 27 novembre 1996. Il Presidente del Comitato economico e sociale Tom JENKINS () Doc. CES 1069/96 del 25. 9. 1996.