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Document 51995PC0520

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo

/* COM/95/0520 def. - COD 96/0161 */

GU C 307 del 16.10.1996, p. 8–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0520

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo /* COM/95/0520 DEF - COD 96/0161 */

Gazzetta ufficiale n. C 307 del 16/10/1996 pag. 0008


Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo (96/C 307/09) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(95) 520 def. - 96/0161(COD)

(Presentata dalla Commissione il 23 agosto 1996) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare, l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando conformemente alla procedura prevista dall'articolo 189 B del trattato,

considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che la libera circolazone delle merci riguarda non soltanto il commercio professionale, ma anche i privati; che essa implica che i consumatori che risiedono in uno Stato membro possano rifornirsi con cognizione di causa sul territorio di un altro Stato membro in base ad un patrimonio minimo di norme eque che disciplinino l'acquisto dei beni di consumo;

considerando che le legislazioni degli Stati membri riguardanti le vendite dei beni di consumo presentano numerose disparità, con la conseguenza che i mercati nazionali relativi alla vendita di beni di consumo differiscono gli uni dagli altri e che fra i venditori possono emergere distorsioni della concorrenza;

considerando che il consumatore che intende beneficiare dei vantaggi del grande mercato procurandosi beni in uno Stato membro diverso da quello della sua residenza svolge un ruolo fondamentale nel compimento del mercato interno, impedendo la ricostruzione artificiale di nuove frontiere e la compartimentazione dei mercati; che tali possibilità risultano largamente accresciute grazie alle nuove tecnologie di comunicazione che permettono d'avere un accesso agevole a sistemi di distribuzione di altri paesi membri o internazionali; che, in mancanza di un'armonizzazione minima delle regole relative all'acquisto di beni di consumo, lo sviluppo della vendita di beni mediante nuove tecnologie di comunicazione a distanza rischia di essere gravemente ostacolato;

considerando che la creazione di una base minima comune di diritti per i consumatori, vigenti indipendentemente dal luogo di acquisto dei beni nella Comunità, rafforzerà la fiducia dei consumatori e permetterà loro di trarre miglior profitto dei vantaggi legati all'instaurazione del mercato interno;

considerando che le principali difficoltà incontrate dai consumatori e la principale fonte di conflitti con i venditori riguardano la difformità la difformità dei beni rispetto al contratto; che è quindi opportuno ravvicinare le legislazioni nazionali relative alla vendita dei beni di consumo soltanto per quanto riguarda tale aspetto, senza però pregiudicare le disposizioni e i principi delle legislazioni nazionali relativi alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;

considerando che i beni devono, soprattutto, essere conformi alle disposizioni contrattuali; che la nozione di conformità al contratto può essere considerata come una base comune alle varie tradizioni giuridiche nazionali; che il venditore deve essere il responsabile diretto rispetto al consumatore della conformità dei beni al contratto; che tale è la soluzione tradizionalmente adottata nei diritti degli Stati membri; che il venditore deve tuttavia potersi rivalere contro il rispettivo venditore o contro il produttore quando la difformità deriva da un atto o da un'omissione di questi;

considerando che, in caso di difformità del prodotto rispetto al contratto, è opportuno riconoscere al consumatore il diritto di chiedere la riparazione o la sostituzione del prodotto, il rimborso del prezzo pagato a titolo di risarcimento ovvero la risoluzione del contratto di vendita; che occorre tuttavia limitare nel tempo l'esercizio di questi diritti e stabilire i termini entro i quali essi possono essere esercitati presso il venditore;

considerando che, al fine di garantire la sicurezza nelle transazioni e la lealtà nelle relazioni tra le parti, occorre imporre al consumatore l'onere di denunciare al venditore, entro un breve termine, ogni difformità constatata; che al fine di permettere alle parti di pervenire a intese amichevoli senza obbligarle ad adire nell'immediato le vie legali per salvaguardare i loro diritti, è opportuno stabilire che la denuncia del difetto di conformità del bene da parte del consumatore interrompa il termine di prescrizione;

considerando che è prassi corrente, per quanto riguarda alcune categorie di beni, che i venditori o i produttori offrano garanzie sui loro prodotti intese a garantire i consumatori contro qualsiasi difetto che dovesse manifestarsi entro un certo termine; che tale prassi può contribuire ad una maggiore concorrenza nell'ambito del mercato; che, tuttavia, siffatte garanzie possono essere un semplice strumento pubblicitario e rivelarsi ingannevoli per il consumatore; che al fine di assicurare la trasparenza del mercato occorre stabilire alcuni principi comuni riguardo alle garanzie offerte dagli operatori economici;

considerando che i diritti riconosciuti ai consumatori dalla presente direttiva non devono potere essere soppressi mediante accordo tra le parti, poiché altrimenti verrebbe meno il contenuto della protezione legale; che il consumatore deve sempre potersi avvalere dei diritti derivanti dalla presente direttiva o da qualsiasi altra disposizione nazionale applicabile, anche qualora accetti l'attuazione della garanzia; che la protezione del consumatore risultante dalla presente direttiva non deve risultare ridotta designando il diritto di paesi terzi come diritto applicabile al contratto;

considerando che dalla legislazione e dalla giurisprudenza in tale settore emerge, nei diversi Stati membri, la crescente esigenza di garantire un livello di protezione elevato ai consumatori; che alla luce di tale evoluzione nonché dell'esperienza acquisita nell'attuazione della presente direttiva potrà rivelarsi necessario prevedere un'armonizzazione ulteriore, segnatamente prevedendo una responsabilità diretta del produttore per quanto riguarda i difetti ad esso imputabili;

considerando che occorre permettere agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose al fine di garantire un livello di protezione dei consumatori ancora più elevato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo d'applicazione e definizioni

1. La presente direttiva ha per oggetto di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla vendita e alle garanzie di beni di consumo, al fine di garantire una tutela minima uniforme dei consumatori nel quadro del mercato interno.

2. Ai fini della presente direttiva si intende con:

a) Consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti soggetti alla presente direttiva, agisce a fini che non rientrano direttamente nell'ambito della sua attività professionale.

b) Bene di consumo: qualsiasi bene di norma destinato all'uso o al consumo finale, ad esclusione dei beni immobili.

c) Venditore: la persona fisica o giuridica che vende beni di consumo nell'ambito della propria attività professionale.

d) Garanzia: qualsiasi impegno supplementare, rispetto alla disciplina giuridica della vendita dei beni di consumo, con cui il venditore o il produttore si obbliga a rimborsarse il prezzo, cambiare, riparare, o avere altrimenti cura del bene dopo la vendita, in caso di difformità del bene stesso dal contratto.

Articolo 2

Conformità al contratto

1. I beni di consumo devono essere conformi al contratto di vendita.

2. I beni sono considerati conformi al contratto quando, nel momento della consegna al consumatore:

a) sono conformi alla descrizione che ne è stata fatta da parte del venditore, e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

b) sono adatti a tutti gli impieghi ai quali servono di solito i beni dello stesso tipo;

c) sono adatti a qualsiasi impiego speciale voluto dal consumatore e che sia stato reso noto al venditore al momento della stipulazione del contratto, salvo quando risulti dalle circostanze che l'acquirente non ha fatto affidamento sulle spiegazioni del venditore;

d) la qualità e le prestazioni sono soddisfacenti, tenuto conto della natura del bene e del prezzo, nonché delle dichiarazioni pubbliche rilasciate sul loro conto dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante.

3. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene è assimilato al difetto di conformità del bene al contratto, quando l'installazione è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.

Articolo 3

Obblighi del venditore

1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità che esiste nel momento della consegna del bene al consumatore e che si manifesta entro un termine di due anni a decorrere da tale momento, salvo quando, al momento della stipulazione del contratto d'acquisto, il consumatore conosceva o non poteva ignorare il difetto di conformità.

2. Il venditore non è responsabile dei difetti di conformità del bene rispetto alle dichiarazioni pubbliche fatte dal produttore o dal suo rappresentante quando:

- il venditore dimostra che non conosceva e non era in grado di conoscere la dichiarazione;

- il venditore dimostra che ha corretto la dichiarazione al momento della vendita;

- il venditore dimostra che la decisione di acquistare non ha potuto essere influenzata dalla dichiarazione.

3. Fino a prova contraria, i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi a partire dalla data alla quale il bene è stato consegnato al consumatore si presumono esistenti a tale data, salvo quando tale presunzione sia incompatibile con la natura dei beni o con la natura del difetto di conformità

4. Quando un difetto di conformità è segnalato al venditore, a norma dell'articolo 4, il consumatore ha diritto di chiedere a questi la riparazione del bene senza spese ed entro un termine ragionevole, o la sostituzione del bene quando possibile, o una riduzione adeguata del prezzo, oppure la risoluzione del contratto. L'esercizio del diritto alla risoluzione del contratto o alla sostituzione del bene è limitato ad un anno.

Gli Stati membri possono prevedere che in caso di difetti secondari la gamma dei diritti di cui al primo comma sia limitata.

5. Quando la responsabilità del venditore finale è impegnata nei confronti del consumatore per un difetto di conformità che deriva da un atto o da un'omissione del produttore, di un venditore precedente nella stessa catena contrattuale o di qualsiasi altro intermediario, il venditore finale ha sempre il diritto di rivalersi contro il responsabile, nei modi stabiliti dalle legislazioni nazionali.

Articolo 4

Obblighi del consumatore

1. Al fine di poter beneficiare dei diritti di cui all'articolo 3, paragrafo 4, il consumatore deve denunciare al venditore ogni difetto di conformità entro il termine di un mese, a decorrere dal momento in cui egli lo ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo.

2. La denuncia fatta conformemente al paragrafo 1 interrompe la prescrizione dei diritti di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

Articolo 5

Garanzie

1. Ogni garanzia offerta vincola giuridicamente la persona che la offre secondo le modalità stabilite nel documento di garanzia e nella relativa pubblicità e deve mettere il beneficiario in una posizione più vantaggiosa di quella derivante dalla disciplina normativa della vendita dei beni di consumo stabilita dalle disposizioni nazionali applicabili.

2. La garanzia deve apparire in un documento scritto che deve poter essere consultato liberamente prima dell'acquisto e indicare, in modo chiaro, gli elementi essenziali necessari alla sua attuazione, segnatamente la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome e l'indirizzo del garante.

Articolo 6

Carattere imperativo delle disposizioni

1. Le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore, prima della denuncia del difetto di conformità, che escludono o limitano i diritti derivanti dalla presente direttiva non vincolano il consumatore.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, indipendentemente dalla legge applicabile al contratto, e qualora questo presenti uno stretto legame col territorio di uno Stato membro, il consumatore non sia privato della protezione derivante dalla presente direttiva.

Articolo 7

Diritto nazionale e protezione minima

1. L'esercizio dei diritti riconosciuti dalla presente direttiva lascia impregiudicato l'esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in forza delle norme nazionali relative alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose, compatibili con il trattato, per garantire al consumatore un livello di protezione più elevato.

Articolo 8

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro . . . (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(*) Due anni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

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