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Document 31996Y0919(04)

    Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 1994 sull'ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri a fini di studio

    GU C 274 del 19.9.1996, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    31996Y0919(04)

    Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 1994 sull'ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri a fini di studio

    Gazzetta ufficiale n. C 274 del 19/09/1996 pag. 0010 - 0012


    ALLEGATO I.3

    RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 30 novembre 1994 sull'ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri a fini di studio

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.1,

    ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:

    A. Considerazioni generali

    1. Il Consiglio ricorda che nella relazione dei ministri responsabili dell'immigrazione e della politica in materia di asilo, approvata dal Consiglio europeo di Maastricht (dicembre 1991), all'armonizzazione delle normative per l'ammissione degli studenti di paesi terzi è stata conferita la priorità e che anche nel programma di lavoro 1994 per il settore della giustizia e degli affari interni, adottato dal Consiglio a Bruxelles nella sessione del 29 e 30 novembre 1993, la conclusione dei lavori relativi all'ammissione degli studenti è considerata prioritaria.

    2. Il Consiglio ribadisce l'opportunità dello scambio a livello internazionale di studenti e ricercatori; riconosce che la formazione degli studenti e lo scambio di ricercatori influiscono positivamente sulle relazioni tra gli Stati membri e gli Stati di origine degli interessati.

    3. Il Consiglio è concorde nel ritenere che, in linea di massima, dopo aver ultimato il ciclo di studi gli studenti debbano fare ritorno nei rispettivi paesi di origine, affinché le conoscenze e le capacità acquisite tornino a profitto di tali paesi.

    4. A parere del Consiglio occorre evitare, in linea di principio, che l'ammissione limitata nel tempo dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri per motivi di studio si tramuti in immigrazione permanente. Il Consiglio ritiene inoltre che occorra evitare, attraverso idonei provvedimenti, che venga concesso il soggiorno in qualità di studenti a persone che sono soprattutto alla ricerca di un'occupazione.

    5. Il Consiglio conviene di non contemplare nella presente risoluzione la questione dei cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente a titolo permanente nel territorio di uno Stato membro ma che non hanno un titolo di ammissione o residenza nel territorio di un altro Stato membro.

    Ciò non pregiudica la posizione dei cittadini di paesi terzi già contemplati, o che potrebbero esserlo in futuro, da accordi bilaterali tra Stati membri sulla cooperazione tra istituti d'insegnamento superiore.

    6. Il Consiglio conviene che le politiche nazionali degli Stati membri relative all'ammissione di cittadini di paesi terzi per motivi di studio devono essere fondate sui principi esposti in appresso, che gli Stati membri non possono rendere meno restrittivi nell'ambito del diritto interno.

    Il Consiglio conviene di attenersi a tali principi in tutte le proposte di modifica delle pertinenti disposizioni legislative nazionali.

    Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché dette disposizioni nazionali vengano uniformate ai principi in questione anteriormente al 1° gennaio 1996. Tali principi non sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri e non costituiscono il fondamento per un'azione legale da parte di singoli.

    7. Il Consiglio conviene che l'attuazione della presente risoluzione sia soggetta a riesame periodico al fine di valutare la necessità di eventuali modifiche.

    8. Gli Stati membri dovrebbero facilitare l'ammissione e il soggiorno di studenti di paesi terzi nell'ambito di programmi speciali di cooperazione il cui finanziamento è assicurato a livello nazionale o comunitario.

    9. L'applicazione dei suddetti principi non osta all'applicazione delle norme nazionali in materia di ordine pubblico, pubblica sanità e sicurezza nazionale.

    B. Persone cui la presente risoluzione non si applica

    I principi dell'armonizzazione non si applicano:

    - alle persone che beneficiano del diritto di libera circolazione in virtù della legislazione comunitaria, cioè ai cittadini degli Stati membri, ai cittadini degli Stati EFTA aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo e ai loro familiari;

    - ai cittadini di paesi terzi ai quali è stata concessa l'ammissione a fini di ricongiungimento familiare, perché raggiungano cittadini di uno Stato membro o di un paese terzo residenti nello Stato membro di cui trattasi, per convivere con loro.

    C. Principi che dovranno ispirare le politiche degli Stati membri

    1. Criteri generali Secondo questi principi si intende per studente il cittadino di un paese terzo che sia stato ammesso a un istituto d'istruzione superiore statale o riconosciuto dallo Stato o ad un analogo istituto situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea

    - per intraprendervi gli studi,

    - per conseguire un dottorato, o

    - per esercitarvi, al termine di un ciclo di studi superiori, un'attività universitaria a scopo di formazione e di perfezionamento, il cui fine principale non sia il conseguimento di un reddito.

    Va osservato, inoltre, che gli scolari e gli apprendisti non rientrano nel campo di applicazione della presente risoluzione.

    Ai fini della presente risoluzione sono considerati studenti anche i partecipanti a un corso finalizzato alla preparazione di uno specifico corso di studi universitari (ad esempio i corsi di lingue).

    2. Requisiti per l'ammissione

    Il cittadino di un paese terzo che chiede l'ammissione come studente deve provare alle autorità competenti dello Stato membro che:

    - soddisfa tutti i requisiti imposti agli stranieri per il loro ingresso e la loro permanenza nel territorio dello Stato membro;

    - è in possesso di conferma di ammissione ad un istituto superiore statale o riconosciuto dallo Stato o ad un istituto analogo corrispondente al suo indirizzo accademico, per compiervi, come attività principale, un ciclo di studi; ove ciò sia imposto dalla legislazione nazionale, tale conferma di ammissione all'istituto deve essere conforme ai requisiti previsti dalle autorità competenti in materia di immigrazione.

    Gli Stati membri possono inoltre richiedere una prova di continuità fra gli studi precedenti e quelli che dovrebbero essere intrapresi nel paese ospitante;

    - dispone dei mezzi economici necessari per sostenere i costi degli studi e per il suo sostentamento cosicché, durante il soggiorno, l'interessato non rivendichi prestazioni di assistenza sociale nello Stato membro ospitante né abbia come scopo principale il conseguimento di un reddito;

    - ove richiesto dalla legislazione nazionale, gode della tutela di una copertura sanitaria valida per tutti i rischi nel paese ospitante.

    Uno Stato membro può altresì richiedere che lo studente offra alle autorità competenti in materia di immigrazione la garanzia che al termine degli studi farà ritorno nel paese di origine.

    Uno Stato membro può permettere l'accesso alle persone interessate a predisporre una domanda per studi nel suo territorio o che possono dimostrare di avere un progetto veridico e realistico per intraprendere un corso di studi. Sarà possibile permettere alla persona interessata di non dover lasciare il paese per ottenere una proroga del permesso di soggiorno.

    Ai sensi della presente risoluzione, ai cittadini di paesi terzi entrati negli Stati membri per esercitarvi un'attività professionale subordinata o autonoma non è in linea di massima permesso intraprendere studi come attività principale.

    3. Diritto di soggiorno

    La durata del soggiorno è limitata a quella della formazione.

    La durata della formazione è in funzione di quella prevista per gli studi nel ramo accademico prescelto. L'autorizzazione al soggiorno scade con il concludersi o l'interrompersi degli studi. Un cambiamento dell'indirizzo di studi equivale a una modifica dello scopo di soggiorno, che di norma osta alla proroga di un'autorizzazione al soggiorno o al rilascio di un nuovo permesso, se non avviene entro la fase iniziale degli studi.

    L'autorizzazione al soggiorno è comprovata da un'annotazione nel passaporto o da uno speciale documento di identità.

    Se la durata degli studi supera l'anno l'autorizzazione al soggiorno può essere inizialmente limitata a un anno e venire prorogata di anno in anno. Per la proroga occorre provare che sussistono i presupposti del primo rilascio e che sono stati superati gli esami o le prove prescritti dall'istituto superiore in cui vengono compiuti gli studi.

    Al termine o in caso di interruzione degli studi, i cittadini dei paesi terzi devono, in linea di principio, lasciare il territorio dello Stato membro; qualora essi intendano ritornare in tale Stato devono richiedere una nuova autorizzazione per la riammissione.

    4. Autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa

    In linea di massima il cittadino di un paese terzo che studia nel territorio di uno Stato membro non può esercitare un'attività remunerata di lavoro autonomo o dipendente. Gli Stati membri possono consentire un'attività secondaria o di breve durata. Tale attività non deve compromettere il prosieguo degli studi né, in linea di principio, costituire una fonte di reddito indispensabile per il sostentamento dello studente.

    5. Ammissione di familiari

    Per l'eventuale ammissione di familiari e l'autorizzazione dell'attività lavorativa o degli studi del coniuge si applicano le disposizioni nazionali.

    Al termine degli studi del cittadino di un paese terzo, il coniuge o i figli ai quali è stato rilasciata un'autorizzazione di soggiorno devono parimenti lasciare lo Stato membro in mancanza di altre autorizzazioni.

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