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Document 31996Y0801(04)

Risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza delle certificazioni della formazione professionale

GU C 224 del 1.8.1996, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

31996Y0801(04)

Risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza delle certificazioni della formazione professionale

Gazzetta ufficiale n. C 224 del 01/08/1996 pag. 0007 - 0008


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 1996

sulla trasparenza delle certificazioni della formazione professionale

(96/C 224/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (1),

vista la decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (2),

(1) considerando che, conformemente all'articolo 3, lettera c) del trattato, l'eliminazione tra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone costituisce uno degli obiettivi della Comunità;

(2) considerando che le disposizioni finora adottate dal Consiglio per il riconoscimento dell'istruzione e della formazione professionale, nonché delle esperienze professionali, disciplinano l'accesso unicamente a quelle professioni che sono regolamentate in uno Stato membro;

(3) considerando l'opportunità di migliorare la trasparenza delle certificazioni della formazione professionale;

(4) considerando altresì l'esigenza di promuovere la mobilità dei cittadini europei attraverso procedure che facilitino l'utilizzazione delle qualifiche che verranno acquisite;

(5) considerando che in alcuni Stati membri la formazione e l'istruzione professionale sono parte integrante del sistema di istruzione generale, mentre in altri Stati membri appartengono a due sistemi distinti;

(6) considerando che iniziative quali «il portafoglio delle competenze» richiedono, in ogni caso, certificazioni trasparenti e tali da fornire ai datori di lavoro le fondamentali indicazioni in ordine alle caratteristiche ed ai contenuti dei percorsi formativi seguiti e delle esperienze pratiche effettuate;

(7) considerando che la risoluzione del Consiglio del 18 dicembre 1990 concernente la corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale (3) invita la Commissione a presentare proposte che consentano un'effettiva libertà di circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità;

(8) considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dai capi di stato e di governo di undici Stati membri della Comunità europea nella riunione del Consiglio europeo a Strasburgo il 9 diciembre 1989, prevede al titolo I, punto 3 l'eliminazione degli ostacoli al diritto alla libera circolazione derivanti dal mancato riconoscimento di diplomi o di qualifiche professionali equivalenti;

(9) considerando che la risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 1992 sulla trasparenza delle qualifiche (4) fissa l'obiettivo di migliorare la comprensione reciproca dei vari sistemi di qualifica e delle qualifiche stesse, di fornire alle persone che lo desiderino la possibilità di presentare le qualifiche in materia di istruzione ed esperienza di lavoro in modo chiaro ed efficace ai potenziali datori di lavoro dell'Unione europea e di contribuire a che i datori di lavoro abbiano facilmente accesso a descrizioni chiare delle qualifiche e delle esperienze professionali, in modo da stabilire se le capacità dei richiedenti lavoro di altri Stati membri corrispondono ai posti di lavoro offerti;

(10) considerando che la risoluzione del Consiglio dell'11 giugno 1993 relativa all'istruzione e alla formazione per gli anni '90 (5) fissa l'obiettivo del miglioramento della qualità della formazione e la realizzazione della trasparenza all'interno della Comunità per quanto riguarda le qualifiche professionali dei singoli e la relativa esperienza lavorativa;

(11) considerando che nella risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 1994 sulla qualità e l'interesse della formazione professionale (6) si afferma che dovrebbe essere possibile indicare in più lingue le capacità professionali acquisite grazie alla formazione iniziale e al perfezionamento professionale, in modo che siano chiaramente riconoscibili e possano essere raffrontate con i requisiti del posto di lavoro disponibile;

(12) considerando che il Libro bianco della Commissione europea su istruzione e formazione «Insegnare ad apprendere: verso la società cognitiva» rinnova l'incoraggiamento ad azioni finalizzate a sostenere la mobilità dei giovani e degli adulti ed il riconoscimento delle nuove competenze, nonché il miglior modo di acquisirle, valutarle e certificarle;

I. SOTTOLINEA L'IMPORTANZA DI,

1. a) permettere ai titolari di qualifiche di formazione professionale di disporre di certificazioni che rendano trasparenti le capacità acquisite;

b) permettere ai datori di lavoro e/o alle altre persone e istanze interessate di disporre delle informazioni necessarie per la comprensione del contenuto delle certificazioni di formazione professionale e della loro rispondenza ai fabbisogni dell'impresa;

2. a) rispettare le diversità dei sistemi di educazione, formazione e qualificazione esistenti negli Stati membri, nonché delle istanze in ciascuno di essi preposti al compito della certificazione di formazione professionale;

b) promuovere la chiarezza e la trasparenza delle certificazioni di formazione professionale in modo da aumentare la loro utilità sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori in tutti gli Stati membri.

II. INVITA PERTANTO GLI STATI MEMBRI, NEL RISPETTO DELLE PRATICHE NAZIONALI E DELLE RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ COMPETENTI,

1. a promuovere una maggiore trasparenza delle certificazioni di formazione professionale tenendo conto di criteri che potrebbero comprendere tra l'altro:

a) l'indicazione dell'istanza che rilascia la certificazione e della sua natura giuridica;

b) l'indicazione dell'identità del titolare della certificazione;

c) l'indicazione degli obiettivi, della durata e del contenuto dei corsi di formazione professionale seguiti e descrizione, la più precisa possibile, delle qualifiche professionali acquisite;

d) l'indicazione dei risultati finali dei corsi di formazione professionale seguiti;

e) informazioni sulla validità delle certificazioni rispetto all'accesso a determinate professioni e/o ad ulteriori percorsi formativi;

2. a promuovere i provvedimenti occorrenti per rilasciare certificazioni di formazione professionale in altre lingue comunitarie.

III. INVITA LA COMMISSIONE,

1. a sostenere le iniziative degli Stati membri per promuovere, se del caso, nuovi modelli trasparenti di certificazione sulla base della presente risoluzione nell'ambito delle iniziative e dei programmi comunitari, in particolare dei programmi Leonardo da Vinci e Socrates;

2. a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio rapporti sui progressi realizzati nel settore della presente risoluzione, e per la prima volta un rapporto 5 anni dopo l'adozione della medesima.

(1) GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/43/CE della Commissione (GU n. L 184 del 3. 8. 1995, pag. 21).

(2) GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 56.

(3) GU n. C 109 del 24. 4. 1991, pag. 1.

(4) GU n. C 49 del 19. 2. 1993, pag. 1.

(5) GU n. C 186 dell'8. 7. 1993, pag. 3.

(6) GU n. C 374 del 30. 12. 1994, pag. 1.

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