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Documento 62017TJ0119
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 13 April 2018.#Ruben Alba Aguilera and Others v European External Action Service.#Civil service — Officials — Members of the temporary staff — Members of the contract staff — Remuneration — EEAS staff posted to a third country — Article 10 of Annex X to the Staff Regulations — Annual assessment of the allowance for living conditions — Decision reducing the allowance for living conditions in Ethiopia from 30% to 25% — Failure to adopt general implementing provisions giving effect to Article 10 of Annex X to the Staff Regulations — Liability — Non-material damage.#Case T-119/17.
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 aprile 2018.
Ruben Alba Aguilera e a. contro Servizio europeo per l'azione esterna.
Funzione pubblica – Funzionari – Agenti temporanei – Agenti contrattuali – Retribuzione – Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo – Articolo 10 dell’allegato X allo Statuto – Valutazione annuale dell’indennità correlata alle condizioni di vita – Decisione recante riduzione dell’indennità correlata alle condizioni di vita in Etiopia dal 30 al 25% – Mancata adozione di disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 10 dell’allegato X allo Statuto – Responsabilità – Danno morale.
Causa T-119/17.
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 aprile 2018.
Ruben Alba Aguilera e a. contro Servizio europeo per l'azione esterna.
Funzione pubblica – Funzionari – Agenti temporanei – Agenti contrattuali – Retribuzione – Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo – Articolo 10 dell’allegato X allo Statuto – Valutazione annuale dell’indennità correlata alle condizioni di vita – Decisione recante riduzione dell’indennità correlata alle condizioni di vita in Etiopia dal 30 al 25% – Mancata adozione di disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 10 dell’allegato X allo Statuto – Responsabilità – Danno morale.
Causa T-119/17.
Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2018:183
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
13 aprile 2018 ( *1 )
«Funzione pubblica – Funzionari – Agenti temporanei – Agenti contrattuali – Retribuzione – Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo – Articolo 10 dell’allegato X allo Statuto – Valutazione annuale dell’indennità correlata alle condizioni di vita – Decisione recante riduzione dell’indennità correlata alle condizioni di vita in Etiopia dal 30 al 25% – Mancata adozione di disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 10 dell’allegato X allo Statuto – Responsabilità – Danno morale»
Nella causa T‑119/17,
Ruben Alba Aguilera, funzionario del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), residente ad Addis Abeba (Etiopia), nonché gli altri funzionari e agenti del SEAE i cui nominativi sono elencati in allegato ( 1 ), rappresentati da S. Orlandi e T. Martin, avvocati,
ricorrenti,
contro
Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), rappresentato da S. Marquardt e R. Spac, in qualità di agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire e S. Moya Izquierdo, avvocati,
convenuto,
avente ad oggetto una domanda ex articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del SEAE del 19 aprile 2016 recante riduzione, a decorrere dal 1o gennaio 2016, dell’indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale dell’Unione europea con sede di servizio in Etiopia e, dall’altro, a ottenere il risarcimento del preteso danno morale subito dai ricorrenti,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto da D. Gratsias, presidente, I. Labucka e I. Ulloa Rubio (relatore), giudici,
cancelliere: M. Marescaux, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 dicembre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto giuridico
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1 |
L’articolo 1 ter dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone, in particolare, che, «[s]alvo disposizioni contrarie del presente statuto, (…) il Servizio europeo per l’azione esterna (…) [è] equiparat[o], ai fini dell’applicazione del presente statuto, alle istituzioni dell’Unione». |
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2 |
L’articolo 10 dello Statuto così dispone: «È istituito un comitato dello statuto composto, in numero uguale, di rappresentanti delle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni e di rappresentanti dei rispettivi comitati del personale. Le modalità per la composizione del comitato dello statuto sono stabilite d’intesa tra le istituzioni (…)». |
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3 |
L’articolo 110, paragrafo 1, TFUE, dello Statuto così recita: «Le disposizioni generali di applicazione del presente statuto sono adottate dall’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, previa consultazione del comitato del personale e previo parere del comitato dello statuto». |
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4 |
L’allegato X allo Statuto definisce, all’articolo 1, le disposizioni particolari derogatorie applicabili ai funzionari dell’Unione con sede di servizio in un paese terzo. |
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5 |
Ai sensi dell’articolo 1 di detto allegato X: «[L’]allegato [X] definisce le disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari dell’Unione europea con sede di servizio in un paese terzo. (…) Disposizioni generali di esecuzione sono stabilite conformemente all’articolo 110 dello [S]tatuto». |
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6 |
L’articolo 8, primo comma, dell’allegato medesimo prevede quanto segue: «L’autorità che ha il potere di nomina può eccezionalmente concedere al funzionario, con decisione speciale e motivata, un congedo di riposo in considerazione delle condizioni di vita particolarmente disagiate della sede di servizio. L’autorità che ha il potere di nomina stabilisce, per ciascuna di queste sedi, la o le località in cui si può trascorrere questo congedo». |
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7 |
Il successivo articolo 10, paragrafo 1, precisa: «1. Un’indennità correlata alle condizioni di vita è fissata, in funzione della sede di servizio del funzionario, in percentuale dell’importo di riferimento. Tale importo di riferimento è costituito dallo stipendio base complessivo nonché dall’indennità di dislocazione, dall’assegno di famiglia e dall’assegno per figli a carico, dedotte le trattenute obbligatorie contemplate dallo statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione. (…) L’autorità che ha il potere di nomina può decidere di concedere un premio supplementare in aggiunta all’indennità per condizioni di vita nei casi in cui un funzionario sia stato assegnato più di una volta a una sede di servizio considerata disagiata o molto disagiata. Il premio supplementare non può superare il 5% dell’importo di riferimento (…)». |
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8 |
Con decisione del 3 dicembre 2014, il direttore generale amministrativo del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) adottava gli orientamenti che stabiliscono la metodologia per fissare le indennità di condizioni di vita e la concessione di congedi di riposo (in prosieguo: la «decisione del 3 dicembre 2014»). Tale decisione, adottata sulla base della decisione dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 17 dicembre 2013, relativa all’indennità correlata alle condizioni di vita e all’indennità complementare previste all’articolo 10 dell’allegato X allo Statuto (in prosieguo: «la decisione del 17 dicembre 2013), è entrata in vigore il 1o gennaio 2015. |
Fatti
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9 |
Il sig. Ruben Alba Aguilera e gli altri soggetti i cui nominativi sono elencati in allegato, ricorrenti, sono funzionari o agenti con sede di servizio presso la delegazione dell’Unione Europea in Etiopia. |
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10 |
Il 19 aprile 2016 il direttore generale per il bilancio e l’amministrazione del SEAE adottava, in applicazione dell’articolo 10 dell’allegato X allo Statuto, una decisione che rivede l’importo dell’indennità correlata alle condizioni di vita (in prosieguo: l’«ICV») versata agli agenti con sede di servizio nei paesi terzi (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Per effetto di tale decisione, il tasso dell’ICV applicabile al personale dell’Unione con sede di servizio in Etiopia veniva ridotto, passando dal 30 al 25% dell’importo di riferimento. Inoltre, risulta dalla decisione relativa alla concessione di un congedo di riposo ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali con sede di servizio nei paesi terzi, adottata il medesimo giorno dal direttore generale del bilancio e dell’amministrazione del SEAE, che il congedo di riposo viene concesso solo nel caso in cui la sede di servizio sia considerata difficile o molto difficile. Poiché il tasso dell’ICV applicabile al personale dell’Unione con sede di servizio in Etiopia è stato ridotto, i ricorrenti hanno parimenti perso il beneficio del congedo di riposo. |
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11 |
Contro la decisione impugnata ciascuno dei ricorrenti presentava, tra il 13 e il 18 luglio 2016, reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto presso l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’ «APN») o presso l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC»). |
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12 |
Con decisione del 9 novembre 2016, l’APN e l’AACC respingevano i reclami. |
Procedimento e conclusioni delle parti
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13 |
Le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2017. |
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14 |
Il 15 maggio 2017 la SEAE ha depositato controricorso presso la cancelleria del Tribunale. |
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15 |
Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 4 settembre 2017, le ricorrenti hanno informato il Tribunale che la sig.ra Tanja Haller rinunciava al proprio ricorso. |
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16 |
Con ordinanza del 25 settembre 2017 del presidente della Quinta Sezione del Tribunale, il nome della sig.ra Haller è stato cancellato dall’elenco dei ricorrenti. |
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17 |
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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18 |
Il SEAE chiede che il Tribunale voglia:
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In diritto
Sulle domande di annullamento
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19 |
I ricorrenti sostengono, in sostanza, che la decisione impugnata dev’essere annullata in quanto illegittima. |
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20 |
I ricorrenti deducono tre motivi a sostegno dell’asserita illegittimità della decisione impugnata. Il primo motivo attiene alla violazione dell’obbligo di adottare disposizioni generali di esecuzione (in prosieguo: le «DGE»), il secondo verte sulla violazione dell’articolo 10 dell’allegato X allo Statuto, e il terzo è relativo ad un manifesto errore di valutazione. |
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21 |
A sostegno del primo motivo, i ricorrenti affermano che il SEAE, in virtù dell’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X allo Statuto, e conformemente all’articolo 110 dello Statuto, avrebbe dovuto, prima di emanare la decisione impugnata, adottare DGE ex articolo 10 dell’allegato X allo Statuto. |
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22 |
Al riguardo, i ricorrenti fanno valere che l’obbligo di adottare DGE, prima di procedere all’attuazione dell’articolo 10 dell’allegato X allo Statuto, discende dalla sentenza del 17 marzo 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156), e che il SEAE non ha ancora proceduto all’adozione di tali DGE, né ha avviato alcuna iniziativa a tal fine. |
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23 |
Inoltre, i ricorrenti sostengono che il fatto che il SEAE – nelle direttive interne, quali la decisione del 17 dicembre 2013 e la decisione del 3 dicembre 2014 – abbia stabilito criteri idonei a orientare il proprio giudizio in occasione della revisione dell’ICV applicabile agli agenti con sede di servizio nei paesi terzi è irrilevante, considerato che tali criteri non sono sanciti nelle DGE. |
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24 |
Infine, i ricorrenti deducono che il SEAE non può far valere il fatto che la sentenza del 17 marzo 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156), è stata pronunciata solo il 17 marzo 2016, ossia poco più di un mese prima dell’adozione della decisione impugnata, in quanto, da un lato, l’obbligo di adottare DGE di cui all’allegato X allo Statuto era già stato sancito nella sentenza del 25 settembre 2014, Osorio e a./SEAE (F‑101/13, EU:F:2014:223) e, dall’altro, in ogni caso, l’obbligo di adottare DGE di cui all’allegato X allo Statuto figura all’articolo 1, terzo comma, del suddetto allegato. |
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25 |
Il SEAE non pone in dubbio il fatto che, come risulta dalla sentenza del 17 marzo 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156), avrebbe dovuto adottare DGE relative all’articolo 10 dell’allegato X allo Statuto, dato che l’obbligo di cui all’articolo 1, terzo comma, del suddetto allegato comprende altresì le disposizioni che disciplinano l’ICV. |
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26 |
Tuttavia, a parere del SEAE, le circostanze da cui è scaturita la sentenza del 17 marzo 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156), sono sostanzialmente diverse da quelle del caso di specie. Il SEAE sostiene in proposito che, nella causa sfociata nella sentenza del 17 marzo 2016,Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156), l’unico fondamento normativo di cui esso disponeva, al momento dell’adozione della decisione che ha condotto alla soppressione dell’ICV per i funzionari o gli agenti con sede di servizio presso la delegazione dell’Unione a Mauritius, era l’articolo 10 dell’allegato X allo Statuto. Per contro, nella specie, anteriormente all’adozione della decisione impugnata sono stati adottati due provvedimenti quadro, vale a dire la decisione del 17 dicembre 2013 e la decisione del 3 dicembre 2014, decisioni volte a consentire l’esercizio annuale di valutazione dell’ICV, come imposto dall’articolo 10 dell’allegato X allo Statuto. |
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27 |
Il SEAE ritiene, pertanto, che le due decisioni del 17 dicembre 2013 e del 3 dicembre 2014 costituiscano DGE dell’articolo 10 dell’allegato X allo Statuto, assunte ai sensi dell’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X allo Statuto, ovvero siano quantomeno ad esse assimilabili, alla luce dei criteri stabiliti nella sentenza del 17 marzo 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156). |
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28 |
In primo luogo, risulta dalla giurisprudenza che le DGE ai sensi dell’articolo 110 dello Statuto riguardano le DGE espressamente previste da talune disposizioni speciali dello Statuto. In assenza di pattuizione espressa, l’obbligo di emanare DGE soggette alle condizioni formali dell’articolo 110 dello Statuto può essere ammesso solo in via eccezionale, ossia quando le disposizioni dello Statuto mancano di chiarezza e di precisione a un punto tale che vi sia il rischio di un’applicazione arbitraria delle stesse (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 1997, Echauz Brigaldi e a./Commissione, T‑156/95, EU:T:1997:102, punto 53 e giurisprudenza ivi citata). |
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29 |
Di conseguenza, l’adozione di DGE è obbligatoria in due ipotesi: quando il legislatore le ha previste espressamente, o quando essa s’impone per la natura stessa della disposizione da applicare. |
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30 |
Nel caso di specie, se l’articolo 10 dell’allegato X allo Statuto, che costituisce il fondamento normativo della decisione impugnata, non contiene alcuna disposizione espressa che preveda l’adozione di DGE, per contro l’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X allo Statuto, collocato nel capitolo 1 dell’allegato medesimo, dedicato alle «Disposizioni generali» delle disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo, prevede detto obbligo espressamente. |
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31 |
A tal proposito, le disposizioni dell’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X allo Statuto hanno portata generale e le DGE di cui esso prevede l’adozione riguardano l’allegato X allo Statuto nel suo complesso, ivi comprese le disposizioni relative alla concessione dell’ICV previste all’articolo 10 dell’allegato X allo Statuto. Di conseguenza, un’istituzione dell’Unione che attui tali disposizioni ha l’obbligo di adottare DGE dell’articolo 10 dell’allegato X allo Statuto, conformemente all’articolo 1, terzo comma, dell’allegato medesimo. |
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32 |
L’obbligo derivante dall’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X allo Statuto di adottare DGE prima dell’adozione di una decisione di revisione dell’importo dell’ICV per gli agenti con sede di servizio nei paesi terzi si spiega con il fatto che l’articolo 10 dell’allegato X allo Statuto conferisce all’APN un margine di discrezionalità particolarmente ampio quanto alla determinazione delle condizioni di vita nei paesi terzi. Pertanto, prevedendo tale obbligo, da un lato, il legislatore ha voluto che i criteri secondo cui interverrà tale determinazione siano stabiliti secondo la procedura di adozione delle disposizioni generali di esecuzione descritta all’articolo 110, paragrafo 1, dello Statuto, procedura che consente all’APN di conoscere i parametri rilevanti consultando il proprio comitato del personale e raccogliendo le opinioni del comitato dello Statuto. Dall’altro lato, il legislatore ha voluto che tali criteri fossero stabiliti in modo astratto e indipendente da qualsiasi procedimento avente lo scopo di rivedere, in un caso specifico, l’importo dell’ICV per gli agenti con sede di servizio in un paese terzo, al fine di evitare il rischio che la scelta dei criteri sia influenzata da un esito eventualmente voluto dall’amministrazione (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2016, Vanhalewyn/SEAE, T‑792/14 P, EU:T:2016:156, punto 32). |
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33 |
Alla luce di tali considerazioni, l’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X allo Statuto non può essere considerato come una norma che detti un mero requisito formale al quale una decisione di revisione dell’importo dell’ICV per gli agenti con sede di servizio nei paesi terzi – quale la decisione impugnata – deve conformarsi. Esso prevede, piuttosto, che la previa adozione delle DGE secondo la procedura descritta all’articolo 110, paragrafo 1, dello Statuto costituisce un presupposto che dev’essere imperativamente soddisfatto affinché una decisione, quale la decisione impugnata, possa essere legittimamente adottata (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2016, Vanhalewyn/SEAE, T‑792/14 P, EU:T:2016:156, punto 33). |
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34 |
Orbene, in primo luogo, si deve rilevare che il SEAE, che agisce nei confronti del proprio personale in quanto istituzione ai sensi dello Statuto, non ha ancora adottato DGE ai fini dell’attuazione dell’articolo 10 dell’allegato X allo Statuto, conformemente alle disposizioni dell’articolo 110 dello Statuto. |
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35 |
Nella specie, in primo luogo, la decisione del 17 dicembre 2013 e la decisione del 3 dicembre 2014 non possono essere considerate DGE ai sensi dell’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X allo Statuto. Infatti, per l’adozione di mere direttive interne, quali le citate decisioni, le istituzioni non sono tenute a rispettare i requisiti di cui all’articolo 110 dello Statuto e, in particolare, a raccogliere il parere del comitato dello Statuto e consultare il comitato del personale dell’istituzione interessata dal testo. Per contro, l’articolo 110 dello Statuto prevede che le DGE non possono essere adottate da un’istituzione se non rispettando la duplice condizione di consultare il comitato del personale e di raccogliere il parere del comitato dello Statuto. |
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36 |
Inoltre, il SEAE, all’udienza, ha dichiarato che la decisione del 17 dicembre 2013 e la decisione del 3 dicembre 2014 non richiedevano il parere del comitato dello Statuto in quanto DGE, potendo tali decisioni applicarsi solo al personale assegnato alle delegazioni dell’Unione in paesi terzi. Orbene, secondo il SEAE, poiché il personale in servizio in paesi terzi è costituito da funzionari o agenti del SEAE o della Commissione, sarebbe necessaria solo la consultazione del comitato del personale del SEAE e del comitato del personale della Commissione. |
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37 |
Si deve rilevare, a tale riguardo, che una simile interpretazione non può essere accolta, poiché il legislatore dell’Unione ha espressamente previsto, all’articolo 110 dello Statuto, una norma imperativa che distingue chiaramente l’obbligo dell’APN o dell’AACC di consultare il comitato del personale dell’istituzione interessata e l’obbligo dell’APN o dell’AACC di raccogliere il parere di un organo paritetico che riunisce rappresentanti delle amministrazioni e del personale di tutte le istituzioni, ossia il comitato dello Statuto. Infatti, l’articolo 110 dello Statuto attribuisce al comitato dello Statuto il potere di emettere un parere su tutte le DGE, il che implica necessariamente che detto parere deve poter influenzare la decisione dell’APN o dell’AACC. Ritenere che la decisione del 17 dicembre 2013 e la decisione del 3 dicembre 2014 sarebbero state necessariamente le stesse se fossero state adottate successivamente al parere del comitato dello Statuto equivale a svuotare di contenuto l’obbligo di raccogliere il parere del comitato stesso, il quale deve potersi esprimere sui criteri che guidano l’esercizio da parte dell’amministrazione del proprio ampio potere discrezionale nella revisione dell’importo dell’ICV. Il parere del comitato dello Statuto è pertanto necessario per garantire che le misure di attuazione dello Statuto, adottate dalle singole istituzioni, siano coerenti e conformi al principio di unicità dello Statuto. |
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38 |
Infine, va rilevato che il parere di un organismo esterno e interistituzionale, quale il comitato dello Statuto, è necessario al fine di garantire che i criteri in base ai quali vengono determinate le condizioni di vita nei paesi terzi siano stabiliti in modo astratto e indipendente da qualsiasi procedimento avente ad oggetto la modifica dell’importo dell’ICV, per evitare che la scelta dei criteri sia influenzata da un esito eventualmente voluto dall’amministrazione. Ciò è tanto più vero in quanto alcuni dei criteri contenuti nell’articolo 3 della decisione del 3 dicembre 2014, come gli «obiettivi di politica generale», i «problemi di assunzione» o l’«incidenza finanziaria», che possono essere presi in considerazione nel corso dell’ultima fase per determinare l’ICV, sono criteri che riguardano tutte le istituzioni e non solo il SEAE. |
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39 |
Pertanto, tenuto conto dell’obbligo per il SEAE di adottare DGE dell’articolo 10 dell’allegato X allo Statuto, il fatto che l’APN o l’AACC abbia stabilito, nella decisione del 17 dicembre 2013 e nella decisione del 3 dicembre 2014, criteri idonei a orientare il proprio giudizio in occasione della revisione dell’ICV per gli agenti assegnati nei paesi terzi, è irrilevante nei limiti in cui tali decisioni non possono aver valore di DGE, ai sensi dell’articolo 110 dello Statuto, non essendo state adottate secondo la procedura prevista da tale articolo. |
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40 |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento del SEAE secondo cui la sentenza del 17 marzo 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156), sarebbe stata emessa solo un mese prima dell’adozione della decisione impugnata, occorre rilevare che l’obbligo di adottare DGE è sancito dall’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X allo Statuto. Peraltro, al punto 33 della sentenza del 17 marzo 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156), il Tribunale ha fornito un’interpretazione delle norme di cui all’articolo 110, paragrafo 1, dello Statuto e all’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X allo Statuto, che chiarisce e precisa, se necessario, il significato e la portata di dette norme, indicando in particolare in che modo devono o avrebbero dovuto essere intese e applicate sin dal momento della loro entrata in vigore (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2011, Commissione/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, punto 164 e giurisprudenza ivi citata). |
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41 |
Inoltre, il SEAE non ha fatto valere alcuna circostanza particolare tale da non consentire di trarre tutte le conseguenze della sentenza del 17 marzo 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156), prima dell’adozione della decisione impugnata, se del caso, rinviando l’adozione di tale decisione. |
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42 |
Alla luce di tali rilievi, nulla può giustificare il ritardo del SEAE nell’adempiere al proprio obbligo di adottare DGE dell’intero allegato X allo Statuto. |
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43 |
Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che il SEAE non ha osservato l’obbligo di adottare DGE dell’articolo 10 dell’allegato X allo Statuto. |
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44 |
Di conseguenza, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti dalla ricorrente, la decisione impugnata dev’essere annullata nella parte in cui essa prevede una riduzione, a decorrere dal 1o gennaio 2016, dell’ICV corrisposta al personale dell’Unione con sede di servizio in Etiopia. |
Sulla domanda di risarcimento
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45 |
I ricorrenti sostengono di aver subìto un danno morale per effetto della mancata esecuzione, da parte del SEAE, della sentenza del 17 marzo 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156), riguardante l’obbligo di adottare DGE. A tale riguardo chiedono che il SEAE sia condannato a versar loro una somma forfettaria, calcolata in via equitativa dal Tribunale, a titolo di risarcimento del danno morale da essi subito. |
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46 |
Il SEAE conclude per il rigetto della domanda risarcitoria. |
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47 |
A questo proposito, da un lato, per quanto riguarda gli effetti erga omnes di una sentenza di annullamento, per giurisprudenza costante la mancata esecuzione di una sentenza di annullamento integra una violazione dell’affidamento che chiunque deve riporre nell’ordinamento giuridico dell’Unione, basato, segnatamente, sul rispetto delle decisioni emanate dai giudici dell’Unione, e comporta, di per sé, indipendentemente da qualsiasi danno materiale che può derivarne, un danno morale per la parte che ha ottenuto una sentenza favorevole (sentenza del 12 dicembre 2000, Hautem/BEI, T‑11/00, EU:T:2000:295, punto 51, e del 15 ottobre 2008, Camar/Commissione, T‑457/04 e T‑223/05, non pubblicata, EU:T:2008:439, punto 60). |
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48 |
Tuttavia, la Corte ha dichiarato che, se l’autorità assoluta di cui gode una sentenza di annullamento di un giudice dell’Unione inerisce tanto al dispositivo della sentenza quanto alla motivazione che ne costituisce il necessario fondamento, essa non può comportare l’annullamento di un atto non deferito alla censura del giudice dell’Unione che sia viziato dalla stessa illegittimità. Infatti, la presa in considerazione della motivazione da cui risultano le ragioni esatte dell’illegittimità accertata dal giudice dell’Unione ha soltanto lo scopo di determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. L’autorità di un punto della motivazione di una sentenza di annullamento non può applicarsi alla sorte di soggetti che non siano stati parti processuali e nei confronti dei quali la sentenza non può pertanto aver deciso alcunché. Alla luce di tali rilievi, sebbene l’articolo 266, paragrafo 1, TFUE imponga all’istituzione interessata di evitare che qualsiasi atto destinato a sostituire l’atto annullato sia viziato dalle medesime irregolarità individuate nella sentenza di annullamento, tale disposizione, per contro, non implica che detta istituzione debba, su domanda dell’interessato, riesaminare decisioni identiche o analoghe asseritamente viziate dalla medesima irregolarità, rivolte a destinatari diversi dal ricorrente (v. sentenza del 14 settembre 1999, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, punti da 54 a 56 e giurisprudenza ivi citata). |
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49 |
Nel caso di specie, i ricorrenti non erano parti nella causa sfociata nella sentenza del 17 marzo 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156). Di conseguenza, essi non possono far valere la giurisprudenza richiamata al punto 47 supra per invocare l’esistenza di un danno morale connesso alla mancata esecuzione della sentenza medesima. |
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50 |
Dall’altro lato, per quanto riguarda il danno morale subìto dalle parti connesso all’illegittimità dell’atto annullato, per giurisprudenza consolidata l’annullamento pronunciato dal Tribunale costituisce, di per sé, un risarcimento adeguato e - in linea di principio - sufficiente di qualsiasi danno morale che il ricorrente possa aver subìto (v. sentenza del 18 settembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, EU:T:2015:652, punto 82 e giurisprudenza ivi citata). |
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51 |
Pertanto, la domanda di risarcimento dei ricorrenti dev’essere respinta. |
Sulle spese
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52 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il SEAE, essendo rimasto sostanzialmente soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda dei ricorrenti. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: |
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Gratsias Labucka Ulloa Rubio Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 aprile 2018. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
( 1 ) L’elenco degli altri funzionari e agenti del SEAE è allegato solamente al testo notificato alle parti