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Documento 62012TJ0250
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 6 October 2015.#Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, formerly Uralita, SA v European Commission.#Competition — Agreements, decisions and concerted practices — Sodium chlorate market in the EEA — Amending decision reducing the determined duration of participation in the cartel — Calculation of the amount of the fine — Whether time-barred — Article 25 of Regulation No 1/2003.#Case T-250/12.
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2015.
Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA contro Commissione europea.
Concorrenza – Intese – Mercato del clorato di sodio nel SEE – Decisione di modifica che riduce la durata contestata di partecipazione all’intesa – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Prescrizione – Articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003.
Causa T-250/12.
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2015.
Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA contro Commissione europea.
Concorrenza – Intese – Mercato del clorato di sodio nel SEE – Decisione di modifica che riduce la durata contestata di partecipazione all’intesa – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Prescrizione – Articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003.
Causa T-250/12.
Raccolta della giurisprudenza - generale
Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2015:749
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
6 ottobre 2015 ( *1 )
«Concorrenza — Intese — Mercato del clorato di sodio nel SEE — Decisione di modifica che riduce la durata contestata di partecipazione all’intesa — Calcolo dell’importo dell’ammenda — Prescrizione — Articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003»
Nella causa T‑250/12,
Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, ex Uralita, SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata da K. Struckmann, avvocato e G. Forwood, barrister,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata inizialmente da N. von Lingen, R. Sauer e J. Bourke, successivamente da M. Sauer e J. Norris-Usher, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione C (2012) 1965 final della Commissione, del 27 marzo 2012, che modifica la decisione C (2008) 2626 def., dell’11 giugno 2008, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio),
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto da M.E. Martins Ribeiro, presidente, S. Gervasoni e L. Madise (relatore), giudici,
cancelliere: C. Kristensen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 novembre 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
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1 |
La ricorrente, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, ex Uralita SA, è una società per azioni di diritto spagnolo. Nel 1992, essa ha costituito la Aragonesas Industrias y Energía, SA. Fino al 1994, essa possedeva il 100% del capitale di detta società per azioni. Nel dicembre 1994, essa ha traferito l’intero ramo delle attività chimiche di tale società per azioni ad una holding, denominata Energía y Industrias Aragonesas EIA, SA (in prosieguo: la «EIA»), che aveva precedentemente creato. Nel 2003, a seguito di un’operazione di fusione, essa ha assorbito l’EIA e deteneva di nuovo il 100% del capitale della medesima società per azioni. Il 2 giugno 2005, essa ha ceduto all’Ercros Industrial, SAU (in prosieguo: la «Ercros») la società per azioni in questione, che è divenuta la Aragonesas Industrias y Energía, SAU (in prosieguo: la «Aragonesas»). |
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2 |
Il 28 marzo 2003, alcuni rappresentanti dell’EKA Chemicals AB (in prosieguo: la «EKA»), società costituita in Svezia, hanno presentato una domanda di immunità dalle ammende o, in alternativa, di riduzione delle ammende, ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002»), in relazione all’esistenza di un cartello nel settore del clorato di sodio. |
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3 |
Il 30 settembre 2003, la Commissione delle Comunità europee ha adottato una decisione con cui accordava all’EKA l’immunità condizionale in conformità con il punto 15 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. |
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4 |
Il 10 settembre 2004, la Commissione ha inviato varie richieste di informazioni, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), a diverse società e, segnatamente, alla Aragonesas. Il 3 e il 9 dicembre 2004, l’Aragonesas ha risposto a tali richieste di informazioni. |
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5 |
Nel periodo tra il 13 novembre 2006 e l’11 aprile 2008, conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione rivolgeva richieste di informazioni a diverse società e, segnatamente, all’Aragonesas il 13 novembre 2006, l’8 febbraio 2007, il 12 marzo 2007 e l’11 aprile 2008, nonché alla ricorrente l’8 febbraio 2007, il 20 aprile 2007 e l’11 aprile 2008. |
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6 |
Il 27 luglio 2007, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti le cui destinatarie erano, segnatamente, l’Aragonesas e la ricorrente. Queste comunicavano alla Commissione le proprie osservazioni su tale comunicazione nel termine previsto. |
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7 |
Il 20 novembre 2007, la ricorrente esercitava il suo diritto al contraddittorio in un’audizione orale con la Commissione. |
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8 |
L’11 giugno 2008, la Commissione ha adottato la decisione C (2008) 2626 def. relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio) (in prosieguo: la «decisione del 2008»). In tale decisone, essa ha ritenuto che l’Aragonesas avesse partecipato alle pratiche anticoncorrenziali in questione nel periodo compreso tra il 16 dicembre 1996 e il 9 febbraio 2000. |
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9 |
In primo luogo, per quanto riguarda la ricorrente, la Commissione ha ritenuto, in sostanza, ai punti da 416 a 426 e da 455 a 468 della decisione del 2008, che la ricorrente avesse esercitato direttamente, ma anche indirettamente, tramite l’EIA, un’influenza determinante sull’orientamento strategico e sulla politica commerciale globale dell’Aragonesas. In secondo luogo, in considerazione, da un lato, della presunzione secondo cui l’EIA esercitava un’influenza determinante, sull’Aragonesas perché deteneva integralmente il suo capitale al momento della infrazione e, dall’altro, degli altri fattori riportati nella decisione del 2008, la Commissione ha deciso che l’EIA aveva, per lo meno effettivamente esercitato un’influenza determinante sul comportamento dell’Aragonesas, di modo che, in quanto entità facente parte, con l’Aragonesas, dell’impresa che ha commesso l’infrazione, l’EIA era responsabile del comportamento illecito di detta impresa. Di conseguenza, atteso che l’EIA era stata assorbita nel 2003 dalla ricorrente e dal momento che quest’ultima era diventata il suo successore, in diritto e sul piano economico, la Commissione ha ritenuto, in tale occasione, che la responsabilità dell’EIA, quanto al comportamento illecito dell’impresa in questione, fosse stata trasferita alla ricorrente. |
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10 |
Pertanto, ai punti 469 e da 487 a 489 della decisione del 2008, la Commissione ha considerato la Aragonesas e la ricorrente congiuntamente e solidalmente responsabili dell’infrazione commessa dalla prima nel periodo tra il 16 dicembre 1996 e il 9 febbraio 2000. |
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11 |
All’articolo 1, lettere g) e h), della decisione del 2008, la Commissione ha quindi concluso che la Aragonesas e la ricorrente avevano, rispettivamente, violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, dal 16 dicembre 1996 al 9 febbraio 2000, ad un sistema di accordi e di pratiche concordate. |
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12 |
All’articolo 2, lettera f), della decisione del 2008, la Commissione ha inflitto un’ammenda dell’importo di EUR 9900000 alla Aragonesas e alla ricorrente, congiuntamente e in solido. |
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13 |
All’articolo 4 della decisione del 2008, la Commissione ha elencato i destinatari di detta decisione, tra le quali figuravano la Aragonesas e la ricorrente. |
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14 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 agosto 2008, l’Aragonesas ha presentato un ricorso di annullamento avverso la decisione del 2008, nei limiti in cui essa la riguardava. Tale ricorso è stato registrato con il numero di causa T‑348/08. In sostanza, l’Aragonesas negava di aver partecipato alle pratiche anticoncorrenziali in questione nel periodo compreso tra il 16 dicembre 1996 e il 9 febbraio 2000 e, pertanto, contestava l’importo totale dell’ammenda che le era stata inflitta. |
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15 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 agosto 2008, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione del 2008, nei limiti in cui essa la riguardava. Tale ricorso è stato registrato con il numero di causa T‑349/08. In sostanza, la ricorrente contestava la decisione della Commissione di imputare ad essa il comportamento illecito rimproverato alla Aragonesas e di infliggerle un’ammenda congiuntamente e in solido con quest’ultima. |
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16 |
Il 16 settembre 2008, la ricorrente ha pagato, a titolo provvisorio, l’importo dell’ammenda che le era stata inflitta, congiuntamente e in solido con l’Aragonesas, nella decisione del 2008. |
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17 |
Con sentenza del 25 ottobre 2011, Aragonesas Industrias y Energía/Commissione (T‑348/08, Racc., EU:T:2011:621; in prosieguo la «sentenza Aragonesas»), il Tribunale ha dichiarato e stabilito quanto segue:
(...)». |
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18 |
Al punto 247 della sentenza Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621), il Tribunale ha deciso «[di accogliere] la prima parte del primo motivo, in quanto parzialmente fondata, poiché la Commissione [aveva] commesso un errore nella decisione [del 2008] concludendo che la [Aragonesas] avesse partecipato all’infrazione in parola nei periodi fra il 16 dicembre 1996 e il 27 gennaio 1998 e fra il 1o gennaio 1999 e il 9 febbraio 2000». |
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19 |
Al punto 258 della sentenza Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621), il Tribunale ha deciso, alla luce delle conclusioni di cui al punto 247 di detta sentenza, «[di dichiarare] la fondatezza della seconda parte del secondo motivo, relativa al fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione in merito al calcolo della durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione». |
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20 |
Al punto 302 della sentenza Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621), Il Tribunale ha concluso, quanto al secondo motivo, che occorreva «[accogliere] parzialmente il secondo motivo, dal momento che la durata dell’infrazione commessa dalla ricorrente su cui si è fondata la Commissione ai fini del calcolo dell’ammenda inflittale [era] errata». |
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21 |
Al punto 303 della sentenza Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621), il Tribunale ha concluso che occorreva «accogliere parzialmente la domanda di annullamento della decisione [del 2008] laddove, da un lato, al suo art. 1 la Commissione [concludeva] per la partecipazione della [Aragonesas] all’infrazione nei periodi compresi fra il 16 dicembre 1996 e il 27 gennaio 1998 e fra il 1o gennaio 1999 e il 9 febbraio 2000 e, dall’altro, al suo art. 2 la Commissione [fissava] l’importo dell’ammenda in EUR 9900000». |
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22 |
Infine, al punto 307 della sentenza Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621), Il Tribunale ha ricordato, in particolare, che la Commissione era tenuta a trarre le conseguenze dalle conclusioni di cui al punto 303 di detta sentenza. |
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23 |
Con sentenza del 25 ottobre 2011, Uralita/Commissione (T‑349/08, in prosieguo, la «sentenza Uralita», EU:T:2011:622), il Tribunale ha respinto nella sua integralità il ricorso della ricorrente in quanto infondato. |
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24 |
Con lettera del 5 dicembre 2011, la Commissione ha informato la ricorrente e l’Aragonesas delle conseguenze che intendeva trarre della sentenza Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621). A tal fine, per quanto riguarda l’Aragonesas, essa ha precisato che intendeva proporre al collegio dei commissari di infliggerle un’ammenda con un nuovo importo, conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, relativa al periodo di infrazione confermato nella sentenza Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621). Quanto alla ricorrente, sebbene nella sentenza Uralita, punto 23 supra (EU:T:2011:622), il Tribunale avesse respinto il ricorso nella sua integralità, cosicché l’ammenda che le era stata inflitta nella decisione del 2008 era confermata nella parte che la riguardava, essa indicava di voler proporre al collegio dei commissari, da un lato, di modificare la durata dell’infrazione alla quale essa aveva partecipato, in modo che coincidesse con quella contestata all’Aragonesas e, dall’altro lato, consecutivamente, di ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente congiuntamente e in solido con la Aragonesas. In concomitanza con la lettera del 5 dicembre 2011, la Commissione ha indirizzato rispettivamente alla ricorrente e all’Aragonesas una richiesta di informazioni al fine di presentare la sua proposta al collegio dei commissari. |
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25 |
Con lettera del 19 dicembre 2011, in risposta alla lettera del 5 dicembre 2011, l’Aragonesas e la ricorrente hanno indicato alla Commissione, sebbene non condividessero le sue osservazioni quanto alle conseguenze che dovevano essere tratte nei confronti della ricorrente dalla sentenza Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621), che esse avevano risposto ad una richiesta di informazioni, al fine di ottenere il rimborso di almeno una parte dell’importo dell’ammenda che era stata inflitta loro congiuntamente e in solido nella decisione del 2008. Esse precisavano che detta lettera non pregiudicava la loro situazione giuridica. |
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26 |
Con lettera del 23 gennaio 2012, in primo luogo, la ricorrente ha informato la Commissione che, a seguito della sua fusione con l’Ercros, l’Aragonesas aveva cessato le sue attività a partire dal 31 maggio 2010. In secondo luogo, essa ha indicato che, sebbene l’Aragonesas fosse rimasta congiuntamente e solidalmente responsabile dell’infrazione di cui trattasi, per il periodo non annullato dal Tribunale nella sentenza Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621), conformemente all’accordo di acquisto del pacchetto azionario che essa aveva firmato con l’Ercros, essa avrebbe assunto da sola la responsabilità economica del pagamento di qualsiasi ammenda che sarebbe inflitta in virtù di una decisione di modifica facente seguito a detta sentenza, nonché alla sentenza Uralita, punto 23 supra (EU:T:2011:622). In detta lettera, essa indicava quanto segue: «(…) La Uralita riconosce pertanto senza riserve la propria responsabilità per l’infrazione commessa dal 28 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 relativa al procedimento della Commissione nel caso 38.695 – Clorato di sodio. Alla luce di quanto precede e tenuto conto del suo interesse a che una decisione di modifica sia adottata e a che l’ammenda saldata a titolo provvisorio le sia rimborsato il prima possibile, la Uralita conviene che (…) essa sia considerata unica responsabile per il regolamento di qualsiasi ammenda fissata in una tale decisione per il periodo di infrazione stabilito nella sentenza [Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621)], ossia, il periodo dal 28 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, e (…) che ogni decisione di modifica possa esserle esclusivamente indirizzata, senza che sia necessario alcun altro atto del procedimento diverso dalla lettera con data del 5 dicembre 2011 contenente una descrizione dei fatti». |
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27 |
Il 27 marzo 2012, la Commissione ha adottato la decisione C (2012) 1965 final, che modifica la decisione C (2008) 2626 def., dell’11 giugno 2008, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Ai sensi della decisione impugnata, la Commissione, richiamando i fatti della controversia e, in particolare, il rigetto da parte del Tribunale, nella sentenza Uralita, punto 23 supra, (EU:T:2011:622), dell’integralità del ricorso della ricorrente avverso la decisione del 2008, ha ritenuto che fosse confermata l’ammenda di EUR 9900000 che le era stata inflitta. Tuttavia, ai punti 8 e 9 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato quanto segue:
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28 |
Per quanto concerne il calcolo del nuovo importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, la Commissione ha applicato gli stessi parametri utilizzati nella decisione del 2008, ad eccezione del moltiplicatore per la durata che è stato fissato a 0,91 al fine di tenere conto della minore durata dell’infrazione. |
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29 |
Per quanto attiene agli interessi maturati sull’importo dell’ammenda di EUR 9900000, inflitta nella decisione del 2008, dopo il pagamento a titolo provvisorio da parte della ricorrente, la Commissione ha ritenuto, al punto 11 della decisione impugnata, che «atteso che il Tribunale ha confermato la partecipazione [della ricorrente] all’infrazione per il periodo compreso tra il 28 gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998, gli interessi sull’importo dell’ammenda fissato dalla presente decisione (…) [le spettavano] e [sarebbero stati] pertanto da essa trattenuti». |
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30 |
Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato: «Articolo 1 La decisione [del 2008] è modificata come segue:
Articolo 2 Gli interessi sull’importo dell’ammenda di EUR 4231000 pagata a titolo provvisorio che maturano dal (…) 16 settembre 2008 sono trattenuti dalla Commissione. Articolo 3: Destinataria della presente decisione è: Uralita (…)». |
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31 |
Il 3 aprile 2012, la Commissione ha rimborsato alla ricorrente un importo di EUR 5981569. Tale importo è stato calcolato sulla base della differenza tra l’ammenda di un importo di EUR 9900000, inflitta nella decisione del 2008 (in prosieguo: «l’ammenda iniziale»), e l’ammenda di un importo di EUR 4231000, inflitta nella decisione impugnata, e aumentato degli interessi applicabili a tale differenza a partire dal pagamento, a titolo provvisorio, dell’ammenda iniziale. |
Procedimento e conclusioni delle parti
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32 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 giugno 2012, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. |
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33 |
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
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34 |
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
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In diritto
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35 |
A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca due motivi. Il primo verte su una violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003. Il secondo verte su una violazione dell’articolo 266 TFUE. |
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36 |
La Commissione contesta la fondatezza dei due motivi invocati dalla ricorrente. In via preliminare, in sostanza, essa rileva che il ricorso, in quanto poggia sul primo motivo, è irricevibile, sulla base del rilievo che la ricorrente non avrebbe interesse a ottenere l’annullamento della decisione impugnata. |
Sulla ricevibilità
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37 |
La Commissione contesta la ricevibilità «del ricorso presentato dalla [ricorrente], per il primo motivo». A tal proposito, in sostanza, in primo luogo, essa rivela che, anzitutto, nella causa che ha dato origine alla sentenza Uralita, punto 23 supra (EU:T:2011:622), la ricorrente non aveva né invocato un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003, né contestato la durata della partecipazione dell’Aragonesas all’infrazione di cui trattasi e che, in secondo luogo, in seguito alla sentenza Uralita, punto 23 supra (EU:T:2011:622), in assenza di impugnazione di detta sentenza, la decisione del 2008 sarebbe divenuta definitiva nei confronti della ricorrente, nei limiti in cui essa le infliggeva un’ammenda di EUR 9900000. Essa ha aggiunto che, in considerazione della giurisprudenza, non era tenuta a far beneficiare la ricorrente dell’annullamento parziale della decisione del 2008, pronunciata nella sentenza Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621). Pertanto, atteso che la decisione impugnata non sostituisce ma modifica unicamente la decisione del 2008, da un lato, il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 1/2003 sarebbe tardivo e quindi irricevibile, dall’altro, anche se si supponga che la decisione impugnata sia annullata, la ricorrente non trarrebbe alcun beneficio dal suo annullamento, in quanto la decisione del 2008 rivivrebbe, cosicché le verrebbe inflitta un’ammenda di un importo superiore a quello che le era stato inflitto nella decisione impugnata. Quindi, la ricorrente non avrebbe interesse ad agire avverso la decisione impugnata. |
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38 |
In secondo luogo, la Commissione rileva, anzitutto, che con lettera del 19 dicembre 2011, la ricorrente ha esplicitamente dichiarato, da un lato, di convenire sul fatto di essere ritenuta unica responsabile del pagamento dell’ammenda che potesse esserle inflitta per il periodo compreso tra il 28 gennaio e il 31 dicembre 1998 e, dall’altro lato, il suo interesse a che la decisione di modifica della decisione del 2008 sia adottata il più presto possibile e che, in seguito, la ricorrente non ha lamentato la violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003 durante il procedimento amministrativo relativo alla decisione impugnata. Di conseguenza, la ricorrente non potrebbe invocare legittimamente un interesse a che la decisione di modifica sia annullata. |
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39 |
La ricorrente rileva che, in sostanza, per quanto riguarda, da un lato, l’oggetto del suo ricorso, ossia una domanda di annullamento parziale della decisione impugnata, nei limiti in cui, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, le infligge un’ammenda di EUR 4231000 e, dall’altro lato, gli effetti giuridici nei suoi confronti della sentenza Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621), essa possiede un interesse ad agire contro la suddetta decisione impugnata. Tale interesse non può essere messo in discussione alla luce delle sue dichiarazioni nella lettera del 23 gennaio 2012. |
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40 |
In via preliminare, occorre rilevare che, in risposta a un quesito posto dal Tribunale in udienza, con il quale la si invitava a precisare la portata dell’eccezione di irricevibilità sollevata, la Commissione ha affermato che detta eccezione era relativa al primo motivo. È alla luce di tale precisazione che occorre esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. |
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41 |
A tal riguardo, quanto alla ricevibilità del ricorso di annullamento, secondo giurisprudenza costante, un tale ricorso proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento di tale atto possa produrre, con il suo esito, un beneficio alla parte che ha proposto detto ricorso (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2000, Parlamento/Richard, C‑174/99 P, Racc., EU:C:2000:412, punto 33; del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑97/08 P, Racc., EU:C:2009:536, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, e del 28 settembre 2004, MCI/Commissione, T‑310/00, Racc., EU:T:2004:275, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). |
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42 |
Nel caso di specie, occorre rilevare che, secondo la Commissione, sostanzialmente, la ricorrente non ha interesse a ottenere l’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione impugnata, sulla base del primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003. Pertanto, occorre esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione rispetto al primo motivo alla luce della giurisprudenza summenzionata. |
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43 |
In via principale, in primo luogo, occorre rilevare che, adottando la decisione impugnata, la Commissione ha deciso, come emerge dai punti 8 e 9 di quest’ultima, di modificare la decisione del 2008, al fine di far beneficiare la ricorrente degli effetti della sentenza Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621). Per tale ragione, essa ha deciso di ridurre, da un lato, all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata, il periodo di infrazione contestato alla ricorrente nella decisione del 2008, in modo, come emerge dal punto 8 della decisione impugnata, da far coincidere tale periodo con quello determinato nella sentenza Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621), e, dall’altro lato, all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione impugnata, l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione del 2008, affinché, come emerge dal punto 9, lettera b), della decisione impugnata, esso corrisponda alla durata del nuovo periodo di infrazione. |
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44 |
In secondo luogo, dalla constatazione di cui al punto 43 supra emerge che la decisione impugnata, della quale la ricorrente è destinataria, le arreca pregiudizio, in quanto, da un lato, le viene contestato di aver partecipato, nel corso di un nuovo periodo, all’infrazione in questione nella decisione del 2008 e, dall’altro lato, le viene inflitta un’ammenda di un nuovo importo rispetto a quello determinato nella decisione del 2008. Orbene, ai sensi del primo motivo, la ricorrente mira a ottenere l’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione le ha inflitto un’ammenda dopo la scadenza del termine di prescrizione fissato all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003. In nessun caso, la ricorrente contesta la legittimità dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata, nei limiti in cui determina la durata del periodo di infrazione che le è attualmente addebitato. |
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45 |
In terzo luogo, è pacifico che l’infrazione in questione nel caso di specie costituisce un’infrazione unica e continuata. Pertanto, conformemente alle disposizioni dell’articolo 25, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 1/2003, il termine di prescrizione, di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, decorre dal giorno in cui è cessata l’infrazione. Nel caso di specie, mentre il periodo di infrazione contestato alla ricorrente nella decisione del 2008 era cessato il 9 febbraio 2000, dalla decisione impugnata risulta che il nuovo periodo d’infrazione contestato alla ricorrente in detta decisione è cessato a una data anteriore, ossia, come riconosciuto dalle parti in risposta ad una domanda posta dal Tribunale in udienza, il 31 dicembre 1998. |
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46 |
Pertanto, poiché, modificando la durata dell’infrazione inizialmente contestata alla ricorrente nella decisione del 2008, la Commissione ha determinato una nuova data a partire dalla quale inizia a decorrere il termine di prescrizione, previsto dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003, erroneamente essa ha contestato alla ricorrente di aver invocato, a sostegno del ricorso di annullamento, il primo motivo, vertente sulla violazione di detto articolo, laddove la ricorrente non l’aveva sollevato nella causa che ha data luogo alla sentenza Uralita, punto 23 supra (EU:T:2011:622). |
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47 |
In quarto luogo, l’argomento della Commissione, secondo il quale, nel caso in cui la decisione impugnata fosse annullata, ciò comporterebbe che, poiché la decisione è diventata definitiva nei confronti della ricorrente, l’articolo 2, lettera f), della medesima, laddove le infligge un’ammenda di un importo di EUR 9900000, resterebbe in vigore, cosicché la ricorrente non trarrebbe alcun beneficio da un tale annullamento, non può trovare accoglimento. Senza che occorra pronunciarsi, infatti, sulla questione se la Commissione fosse tenuta a far beneficiare la ricorrente degli effetti della sentenza Aragonesas, punto 17supra (EU:T:2011:621), come è stato rilevato al punto 43 supra, dalla motivazione della decisione impugnata emerge che la Commissione ha deciso di ridurre la durata del periodo d’infrazione contestato alla ricorrente nella decisione del 2008. |
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48 |
Pertanto, supponendo che il Tribunale accolga il ricorso sulla base del primo motivo, poiché detto motivo è unicamente diretto contro l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione impugnata, quest’ultima sarebbe annullata parzialmente, unicamente nella parte in cui fissa un nuovo importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione del 2008, e non nella parte in cui determina il nuovo periodo d’infrazione contestato alla ricorrente, periodo nei confronti del quale si valuta la prescrizione del potere della Commissione di infliggere un’ammenda. Di conseguenza, non occorre presumere, per valutare la ricevibilità del primo motivo, che una sentenza di annullamento parziale della decisione impugnata, fondata su quest’ultima, avrebbe l’effetto di rendere nuovamente valido l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione del 2008, tenuto conto dell’obbligo della Commissione di adottare i provvedimenti che l’esecuzione della presente sentenza comporta, in conformità all’articolo 266 TFUE, trattandosi in particolare del suo potere di infliggere un’ammenda alla ricorrente rispetto al nuovo periodo di infrazione determinato dall’articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata (v. sentenza CAS Succhi di Frutta/Commissione, T‑191/96 e T‑106/97, Racc., EU:T:1999:256, punto 62 e giurisprudenza ivi citata). |
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49 |
Ne consegue che un annullamento parziale della decisione impugnata, sulla base del primo motivo, procurerebbe alla ricorrente un beneficio, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 41 supra. Si deve pertanto ritenere che il primo motivo sia ricevibile. |
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50 |
Tale conclusione non può essere modificata in base all’argomento della Commissione secondo cui, con lettera del 19 dicembre 2011, la ricorrente avrebbe esplicitamente espresso il suo accordo a essere ritenuta unico responsabile del regolamento dell’ammenda che può esserle inflitta, nella decisione di modifica del 2008, ai sensi del nuovo periodo d’infrazione considerato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, infatti, dai termini della lettera del 19 dicembre 2011 non emerge che la ricorrente abbia indicato un tale consenso. In detta lettera, la ricorrente formula osservazioni quanto alle conseguenze che la Commissione intenderebbe trarre, a seguito delle sentenze Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621), e Uralita, punto 23 supra (EU:T:2011:622), in particolare per quanto riguarda il rimborso che le era stato destinato almeno per una parte dell’importo dell’ammenda iniziale. |
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51 |
Occorre constatare, invece, che nella lettera del 23 gennaio 2012 la ricorrente ha informato la Commissione che essa avrebbe assunto da sola la responsabilità economica del pagamento di qualsiasi ammenda che fosse stata inflitta in forza della decisione di modifica della decisione del 2008, facente seguito, da una parte, alla sentenza Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621), e, dall’altra, alla sentenza Uralita, punto 23 supra (EU:T:2011:622). |
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52 |
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, pur se il riconoscimento esplicito o implicito di elementi di fatto o di diritto da parte di un’impresa durante la fase amministrativa del procedimento dinanzi alla Commissione può costituire un elemento di prova integrativo ai fini dell’esame della fondatezza di un ricorso giurisdizionale, esso non può limitare l’esercizio stesso del diritto di proporre ricorso dinanzi al Tribunale, diritto attribuito a una persona fisica o giuridica dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. In assenza di fondamento normativo espressamente previsto al riguardo, una limitazione del genere risulterebbe in contrasto con i principi fondamentali di legalità e di rispetto dei diritti della difesa. Si deve rilevare, d’altronde, che il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale è garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che, a termini dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE, possiede lo stesso valore giuridico dei trattati. Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, di tale Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà da essa riconosciuti devono essere previste dalla legge (sentenza del 1o luglio 2010, Knauf Gips/Commissione, C‑407/08 P, Racc., EU:C:2010:389, punti 90 e 91). |
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53 |
D’altronde, occorre constatare che il fatto che la ricorrente abbia, nella lettera del 23 gennaio 2012, informato la Commissione che essa avrebbe assunto da sola la responsabilità economica del pagamento di qualsiasi ammenda che le fosse stata inflitta per l’infrazione in questione, non può essere interpretato nel senso che essa abbia rinunciato ad avvalersi delle disposizioni dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003 quanto all’eventuale prescrizione del potere della Commissione di infliggere una tale ammenda. Infatti, dai termini di detta lettera emerge unicamente che la ricorrente aveva accettato di sopportare da sola la responsabilità del pagamento di un’eventuale ammenda inflitta dalla Commissione. |
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54 |
Peraltro, occorre necessariamente constatare che, nella lettera del 19 dicembre 2011, la ricorrente aveva esplicitamente precisato che detta lettera non era idonea a pregiudicare la sua situazione giuridica. |
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55 |
Pertanto, né i termini della lettera del 19 dicembre 2011, né quelli della lettera del 23 gennaio 2012 possono essere opposti alla ricorrente al fine di contestare la ricevibilità del primo motivo. |
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56 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti del primo motivo in quanto infondato e, pertanto, proseguire l’esame della presente causa nel merito. |
Nel merito
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57 |
Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente contesta alla Commissione, da un lato, di aver violato l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003 infliggendole una nuova ammenda dopo la scadenza del termine di prescrizione fissato in detto articolo e, dall’altro lato, di aver commesso un errore di diritto decidendo, all’articolo 2 della decisione impugnata, di trattenere gli interessi maturati dopo il pagamento a titolo provvisorio dell’ammenda iniziale, per la parte di quest’ultima pari al nuovo importo dell’ammenda fissato all’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione. |
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58 |
Nello specifico, in primo luogo, la ricorrente rileva che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata, la Commissione ha ridotto il periodo di infrazione nei confronti dell’Uralita, cosicché detto periodo corrisponde a quello stabilito dal Tribunale nella sentenza Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621), ossia dal 28 gennaio al 31 dicembre 1998. |
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59 |
Orbene, in primo luogo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, poiché l’infrazione in questione è stata qualificata come infrazione continuata, il termine di prescrizione di cinque anni sarebbe dovuto decorrere dal 31 dicembre 1998. |
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60 |
In seguito, la domanda di clemenza del 28 marzo 2003 dell’EKA nonché la decisione della Commissione del 30 settembre 2003 di accordarle, conformemente al paragrafo 15 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, un’immunità condizionale non costituirebbero atti idonei a interrompere il termine di prescrizione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003. D’altronde, la ricorrente osserva che dalla prassi decisionale della Commissione, ai sensi di detta comunicazione, risulta che essa considera, quale atto interruttivo della prescrizione, la prima richiesta di informazioni. Pertanto, al punto 492 della decisione del 2008, la Commissione avrebbe considerato la prima richiesta di informazioni, intervenuta il 10 settembre 2004, atto idoneo a interrompere il termine nella causa in questione. Tale prassi decisionale impedirebbe alla Commissione di addurre in tale occasione un altro tipo di atto, quale una decisione di concedere un’immunità condizionale, come atto interruttivo della prescrizione. |
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61 |
Infine, in assenza di qualunque altro evento interruttivo della prescrizione, il termine di prescrizione, fissato dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003, sarebbe spirato il 31 dicembre 2003. |
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62 |
Di conseguenza, la ricorrente ritiene che, infliggendole, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione impugnata, un’ammenda per la durata dell’infrazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detta decisione, la Commissione abbia violato l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003. |
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63 |
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, poiché alla Commissione era preclusa l’imposizione di una nuova ammenda nella decisione impugnata, questa non poteva legittimamente, ai sensi dell’articolo 2 di detta decisione, trattenere gli interessi maturati dopo il pagamento a titolo provvisorio dell’ammenda iniziale, per la parte di quest’ultima pari al nuovo importo dell’ammenda fissata all’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione, ossia EUR 4231000. |
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64 |
In terzo luogo, nella replica la ricorrente rileva, anzitutto, che, al fine di pronunciarsi sulla questione se alla Commissione era preclusa, in virtù delle disposizioni dell’articolo 25, del regolamento n. 1/2003, l’imposizione di un’ammenda e, pertanto, se essa era legittimata a trattenere gli interessi maturati, dopo il pagamento a titolo provvisorio dell’ammenda inziale, per la parte di quest’ultima pari al nuovo importo dell’ammenda determinata all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione impugnata, occorre determinare se l’annullamento parziale della decisione del 2008 nella sentenza Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621), abbia prodotto effetti nei suoi confronti. A tal proposito, essa rileva che, poiché è responsabile congiuntamente e in solido per l’infrazione in questione, la quale trae origine dal solo comportamento illecito dell’Aragonesas, per il solo motivo dell’influenza determinante che essa ha esercitato su quest’ultima e della sua surrogazione nei diritti e negli obblighi dell’EIA, l’annullamento parziale della decisione del 2008 nella sentenza Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621), ha prodotto effetti nei suoi confronti. Pertanto, essa dovrebbe beneficiare di un’eventuale prescrizione dell’ammenda unica inflitta congiuntamente e in solido nei suoi confronti e nei confronti dell’Aragonesas. |
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65 |
In seguito, la ricorrente ritiene che, atteso che nella sentenza Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621), il Tribunale ha annullato l’integralità dell’ammenda che le era stata inflitta, nella decisione del 2008, congiuntamente e in solido con l’Aragonesas, la Commissione le abbia inflitto, nella decisione impugnata, una nuova ammenda. Pertanto, la decisione impugnata sarebbe sottoposta all’insieme di norme relative alla prescrizione, quali quelle di cui all’articolo 25 del regolamento n. 1/2003. |
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66 |
Infine, anche se il termine di prescrizione fosse stato interrotto alla data di adozione della decisione della Commissione del 30 settembre 2003 di accordare un’immunità condizionale all’EKA, e pur tenendo conto della sospensione del termine di prescrizione previsto dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, l’ammenda inflitta nella decisione impugnata lo sarebbe stato dopo la scadenza del termine massimo di prescrizione di dieci anni, previsto dall’articolo 25 paragrafo 5, del medesimo regolamento. |
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67 |
La Commissione contesta l’insieme degli argomenti presentati dalla ricorrente a sostegno del primo motivo. |
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68 |
In via preliminare, il Tribunale constata il fatto che il primo motivo si basa su due censure, derivanti ognuna da un errore di diritto. Quanto alla seconda censura, dal ricorso emerge che la ricorrente non ha individuato la regola di diritto che secondo essa è stata violata dalla Commissione nei limiti in cui ha deciso, all’articolo 2 della decisione impugnata, di trattenere gli interessi maturati, dopo il pagamento a titolo provvisorio dell’ammenda inziale, per la parte di quest’ultima pari al nuovo importo dell’ammenda fissato all’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione. |
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69 |
Tuttavia, occorre anzitutto rilevare che, nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 266 TFUE in quanto, in sostanza, decidendo all’articolo 2, della decisione impugnata, di trattenere l’importo della nuova ammenda che le ha inflitto, nonché gli interessi maturati da detto importo dopo il pagamento a titolo provvisorio dell’ammenda iniziale, essa non avrebbe tratto tutte le conseguenze derivanti dalla sentenza Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621). |
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70 |
Orbene, in risposta a un domanda posta dal Tribunale in udienza relativa alla portata del secondo motivo, la ricorrente ha riconosciuto, quindi, come è stato riportato nel verbale dell’udienza, che l’articolo 2 della decisione impugnata non riguardava gli interessi maturati sul nuovo importo dell’ammenda fissato all’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione. Pertanto, il secondo motivo deve essere interpretato nel senso che la ricorrente contesta unicamente la decisione della Commissione, all’articolo 2 della decisione impugnata, di trattenere gli interessi maturati, dopo il pagamento a titolo provvisorio dell’ammenda inziale, per la parte di quest’ultima pari al nuovo importo dell’ammenda fissato all’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione. |
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71 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve necessariamente constatare che la seconda censura a sostegno del primo motivo è identico ai motivi presentati dalla ricorrente a sostegno del secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 266 TFUE. Pertanto, anzitutto, occorre interpretare la seconda censura del primo motivo alla luce del secondo motivo e, a tal proposito, considerare che, ai sensi di tale censura, la ricorrente deduce una violazione dell’articolo 266 TFUE. In seguito, riguardo all’individuazione dell’oggetto della seconda censura del primo motivo e del secondo motivo, in quanto mirano entrambi a far constatare una violazione dell’articolo 266 TFUE, occorre esaminarli congiuntamente. Infine, in sostanza, dall’enunciato del primo motivo emerge che la seconda parte di detto motivo poggia sull’accertamento della sua prima parte. Poiché, secondo la ricorrente, infatti, alla Commissione era preclusa l’imposizione di un’ammenda di nuovo importo, gli interessi maturati dopo il pagamento a titolo provvisorio dell’ammenda iniziale, per la parte di quest’ultima pari al nuovo importo dell’ammenda inflitta all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione impugnata sarebbero stati trattenuti dalla Commissione illegittimamente. Di conseguenza, occorre ritenere che il secondo motivo e la seconda censura del primo motivo poggiano entrambi, al pari, sull’accertamento preliminare, formulato dal Tribunale, della fondatezza della prima parte del primo motivo. |
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72 |
Per quanto riguarda la prima censura del primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003, occorre notare che questa mira, in sostanza, a far accertare attraverso il Tribunale che alla Commissione era preclusa l’inflizione di un’ammenda alla ricorrente. |
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73 |
In primo luogo, occorre rilevare che la prima parte del primo motivo poggia su una premessa secondo cui il Tribunale avrebbe, nella sentenza Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621), annullato nella sua integralità l’articolo 2, lettera f), della decisione del 2008, cosicché, nella decisione impugnata, la Commissione avrebbe adottato una nuova decisione di infliggere un’ammenda alla ricorrente. |
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74 |
Tale premessa si rivela erronea. Dai termini del punto 2, del dispositivo della sentenza Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621), emerge espressamente, infatti, che il Tribunale ha annullato l’articolo 2, lettera f), della decisione del 2008 «nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda a EUR 9900000». Pertanto, l’annullamento di detto articolo della decisione del 2008 è, per l’uso dell’espressione «nella parte in cui», parziale, in quanto circoscritto al solo importo dell’ammenda determinato, e non riguarda la decisione della Commissione di infliggere un’ammenda. |
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75 |
Tale lettura dell’articolo 2, lettera f), della decisione del 2008 è corroborata dalla motivazione della sentenza Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621), di cui ai punti 247, 258, 302 e 303 di detta sentenza, come esposti ai punti da 18 a 21 supra. |
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76 |
Di conseguenza, sia dal dispositivo che dalla motivazione della sentenza Aragonesas, punto17 supra (EU:T:2011:621) risulta che il Tribunale ha annullato l’articolo 2, lettera f), della decisione del 2008, unicamente nella parte in cui la Commissione vi aveva determinato l’importo dell’ammenda. In nessun caso il Tribunale ha annullato detto articolo nei limiti in cui la Commissione aveva deciso sulla base dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, di infliggere un’ammenda all’Aragonesas e alla ricorrente congiuntamente e in solido. |
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77 |
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, nella decisione impugnata, la Commissione non ha adottato una nuova decisione di infliggerle un’ammenda. Detta decisione, infatti, ha ad oggetto e per effetto di confermare parzialmente l’ammenda inizialmente inflitta alla ricorrente nella decisione del 2008, a concorrenza di EUR 4231000, ossia l’importo indicato all’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della decisione impugnata. Pertanto al fine di valutare la fondatezza della prima parte del primo motivo, vertente sulla prescrizione del potere della Commissione di infliggere un’ammenda alla ricorrente, occorre prendere in considerazione la data alla quale la Commissione ha deciso di infliggerla alla ricorrente, ossia la data della decisione del 2008, vale a dire l’11 giugno 2008, e non la data della decisione impugnata che, come emerge da quest’ultima, aveva ad oggetto di fare beneficiare la ricorrente degli effetti della sentenza Aragonesas, punto 17 supra (EU:T:2011:621). |
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78 |
In secondo luogo, per quanto riguarda il termine di prescrizione fissato dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003, occorre ricordare che, secondo detto articolo, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, lettera a) del medesimo regolamento, il potere attribuito alla Commissione di infliggere ammende alle imprese quando, intenzionalmente o per negligenza, commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 101 TFUE e è sottoposto ad un termine di prescrizione di cinque anni. |
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79 |
Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione. Tuttavia, tale medesima disposizione precisa che, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l’infrazione. |
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80 |
L’articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1/2003 prevede che detta prescrizione si interrompa con qualsiasi atto della Commissione o dell’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro destinato all’accertamento o alla repressione dell’infrazione, ossia, in particolare, con una domanda scritta di informazioni formulata dalla Commissione, di modo che la prescrizione è interrotta a partire dal giorno in cui l’atto è notificato ad almeno un’impresa, o associazione di imprese, che abbia partecipato all’infrazione. |
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81 |
Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, l’interruzione della prescrizione vale nei confronti di «tutte» le imprese ed associazioni di imprese che abbiano partecipato all’infrazione (sentenza del 27 giugno 2012, Bolloré/Commissione, T‑372/10, Racc., EU:T:2012:325, punto 201). |
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82 |
Quanto all’articolo 25, paragrafo 5, prima frase, del regolamento n. 1/2003, esso prevede segnatamente che per effetto dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. |
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83 |
Nel caso di specie, in primo luogo, è pacifico tra le parti che l’infrazione in questione costituisce un’infrazione unica e continuata. Pertanto, conformemente alle disposizioni dell’articolo 25, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 1/2003, il termine di prescrizione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento decorre «dal giorno in cui è cessata l’infrazione», ossia, come è stato accertato al punto 45 supra, il 31 dicembre 1998. In assenza di un atto interruttivo della prescrizione, il termine di prescrizione di cinque anni, di cui all’articolo 25, paragrafo1, lettera b), del regolamento n. 1/2003, doveva, in linea di principio, spirare il 31 dicembre 2003. |
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84 |
In secondo luogo, occorre esaminare se, come rilevato dalla Commissione, il termine di prescrizione di cinque anni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 1/2003, è stato interrotto prima del 31 dicembre 2003 da un atto della Commissione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, del medesimo regolamento. |
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85 |
A tal proposito, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, dall’articolo 25, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 1/2003 risulta che, qualora un’impresa abbia partecipato all’infrazione, vale a dire, qualora tale impresa sia stata identificata come tale nella decisione impugnata, nei suoi confronti vale l’interruzione della prescrizione risultante dalla notifica di un atto volto all’accertamento o alla repressione dell’illecito effettuata ad almeno un’impresa (la medesima o un’altra) parimenti identificata come partecipante all’infrazione. Gli atti interruttivi della prescrizione producono quindi effetti erga omnes nei confronti di tutte le imprese che hanno partecipato all’infrazione in questione (v., in tal senso, sentenza Bolloré/Commissione, punto 81 supra, EU:T:2012:325, punti 201, 205 e 211). |
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86 |
Nel caso di specie, occorre constatare che la ricorrente è stata identificata nella decisione impugnata come partecipante all’infrazione. Pertanto, quand’anche si supponga che vi sia un atto interruttivo della prescrizione nel caso di specie, esso sarebbe opponibile alla ricorrente. |
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87 |
Inoltre, occorre interrogarsi sulla questione se, come rileva la Commissione, la sua decisione del 30 settembre 2003 di accordare, conformemente al paragrafo 15 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, un’immunità condizionale all’EKA debba essere qualificata come un atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003. |
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88 |
A tal proposito, occorre ricordare, da un lato, che secondo la giurisprudenza l’elencazione contenuta nell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e preceduta dalla locuzione avverbiale «in particolare» non ha in alcun modo carattere tassativo e che tale disposizione non subordina l’interruzione della prescrizione ad un atto notificato o ad un mandato scritto di accertamento (v., per analogia, sentenza del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Racc., EU:C:2002:582, punti 141 e 162) e, dall’altro lato, che l’interruzione della prescrizione, costituendo una deroga al principio della prescrizione quinquennale, deve essere, in quanto tale, interpretata restrittivamente (sentenza del 19 marzo 2003, CMA CGM e a./Commissione, T‑213/00, Racc., EU:T:2003:76, punto 484). |
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89 |
Inoltre, dall’articolo 25, paragrafo 3, prima frase del regolamento n. 1/2003 emerge che, per interrompere la prescrizione ai sensi di detto regolamento, l’atto della Commissione deve segnatamente «essere diretto all’accertamento o alla repressione dell’infrazione». |
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90 |
Orbene, per quanto riguarda la politica di clemenza attuato dalla Commissione, la Corte ha statuito che i programmi di clemenza costituivano strumenti utili nell’ambito della lotta efficace per individuare e porre termine a violazioni delle norme di concorrenza e contribuivano, quindi, all’obiettivo dell’effettiva applicazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE (sentenza del 14 giugno 2011, Pfleiderer, C‑360/09, Racc., EU:C:2011:389, punto 25). |
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91 |
Parimenti, secondo il Tribunale «(i)l programma di clemenza persegue quindi un obiettivo di accertamento, di repressione e di dissuasione delle pratiche che si configurano tra le violazioni più gravi dell’articolo 101 TFUE» (sentenza del 9 settembre 2011, Deltafina/Commissione, T‑12/06, Racc., EU:T:2011:441, punto 107). |
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92 |
Il Tribunale ha anche statuito che la concessione dell’immunità condizionale comportava la creazione nel corso del procedimento amministrativo di un particolare status processuale, produttivo di determinati effetti giuridici a vantaggio dell’impresa che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 8 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (sentenza Deltafina/Commissione, punto 91 supra, EU:T:2011:441, punto 114). |
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93 |
Come emerge dai punti da 103 a 118 della sentenza Deltafina/Commissione, punti 91 supra (EU:T:2011:441), che riguardano il programma di clemenza attuato dalla Commissione, la concessione a un richiedente clemenza di un’immunità condizionale contribuisce alla piena efficacia di detto programma, nei limiti in cui mira ad accordare un trattamento favorevole alle imprese che collaborano con la Commissione alle indagini relative alle intese segrete riguardanti le pratiche che si configurano tra le violazioni più gravi dell’articolo 101 TFUE (sentenza Deltafina/Commissione, punto 91 supra, EU:T:2011:441, punti 103 e 105). È in tal modo che in cambio della loro collaborazione attiva e volontaria all’indagine agevolando il compito della Commissione che consiste nell’accertare e sanzionare le violazioni delle norme in materia di concorrenza, tali imprese possono ottenere un trattamento favorevole per quanto riguarda le ammende che sarebbero altrimenti loro inflitte, purché soddisfino le condizioni di cui alla comunicazione sulla cooperazione del 2002 (sentenza Deltafina/Commissione, punto 91 supra, EU:T:2011:441, punto 108). |
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94 |
Inoltre, occorre ricordare che il paragrafo 8 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 prevede quanto segue: «La Commissione concederà ad un’impresa l’immunità da qualsiasi ammenda che le sarebbe altrimenti stata inflitta, se:
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Ai sensi del paragrafo 11, lettere da a) a c) della comunicazione sulla cooperazione del 2002: «Oltre alle condizioni di cui ai punti 8, lettera a), e 9 o, rispettivamente, 8, lettera b), e 10, a seconda dei casi, per poter beneficiare di un’immunità dalle ammende devono essere sempre soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
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96 |
Alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 90 a 95 supra, occorre rilevare che, anzitutto, il programma di clemenza contribuisce direttamente alla piena efficacia della politica di repressione delle violazioni delle norme in materia di concorrenza dell’Unione europea, di cui la Commissione è responsabile. In seguito, la decisione di accordare un’immunità condizionale al richiedente clemenza consente di accertare che la sua richiesta soddisfi le condizioni richieste perché possa, al termine del procedimento amministrativo, a determinate condizioni, beneficiare di un’immunità definitiva. Infine, tale status processuale attribuito al richiedente clemenza con la decisione che gli accorda un’immunità condizionale, obbliga l’interessato, al fine di poter ottenere il beneficio di un’immunità definitiva, a seguire, fino all’adozione da parte della Commissione della decisione definitiva, un comportamento che soddisfi le condizioni poste dal paragrafo 11, lettera da a) a c) della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Tale comportamento del richiedente clemenza è caratterizzata segnatamente da un obbligo, da un lato, di assicurare alla Commissione una piena collaborazione, permanente e tempestiva, per tutta la durata del procedimento amministrativo, e, dall’altro, di fornirle tutti gli elementi di prova in suo possesso, o di cui disponga, riguardanti la sospettata infrazione. |
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97 |
Di conseguenza, una decisione di accordare un’immunità condizionale a un richiedente clemenza, nei limiti in cui conferisce a quest’ultimo un tale status processuale, riveste un carattere fondamentale per consentire alla Commissione di accertare e reprimere la sospettata infrazione. Pertanto, occorre ritenere che tale atto processuale adottato dalla Commissione miri all’accertamento e alla repressione dell’infrazione, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 1/2003, e possa pertanto essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione. Come ricordato al punto 85 supra, un tale atto interruttivo produce effetti erga omnes nei confronti di qualsiasi impresa che abbia partecipato all’infrazione in questione. |
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98 |
Alla luce di quanto concluso al punto 97 supra, occorre constatare che, nel caso di specie, la prescrizione, che aveva iniziato a decorrere, quanto alla ricorrente, dal 31 dicembre 1998, è stata interrotta quattro anni e nove mesi più tardi dalla decisione della Commissione del 30 settembre 2003 di accordare un’immunità condizionale all’EKA. Il termine di prescrizione aveva quindi ricominciato a decorrere ex novo, dalla data di tale decisione e, undici mesi e dieci giorni più tardi, è stato nuovamente interrotto dalla richiesta di informazioni del 10 settembre 2004 della Commissione, indirizzata segnatamente alla Aragonesas. Il termine di prescrizione ha pertanto ricominciato a decorrere ex novo, fino all’adozione, l’11 giungo del 2008, ossia tre anni e nove mesi più tardi, della decisione del 2008. Pertanto, alla luce della conclusione di cui al punto 77 supra, secondo la quale occorre tener conto della data alla quale la Commissione ha deciso di infliggere l’ammenda alla ricorrente, ossia la data della decisione del 2008, vale a dire l’11 giungo 2008, quest’ultima decisione, come parzialmente confermata nei suoi effetti con la decisione impugnata, per quanto riguarda l’importo dell’ammenda, a concorrenza di EUR 4231 00, è stata adottata entro il termine di prescrizione di cinque anni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003. |
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99 |
Da un lato, tale conclusione non può essere posta in discussione dall’argomento presentato dalla ricorrente secondo cui la Commissione ha identificato, al punto 492 della decisione del 2008, la prima richiesta di informazioni del 10 settembre 2004 quale atto che ha interrotto la prescrizione nella presente causa. Il fatto che la Commissione abbia menzionato tale atto nella decisione del 2008, non poteva, infatti, impedirle di avvalersi, in tale occasione, di un atto anteriore, quale la decisione del 30 settembre 2003, che essa riteneva avere parimenti potuto interrompere il corso di detta prescrizione. Emerge in maniera esplicita, infatti, dai termini di detto punto che il termine di prescrizione, secondo la Commissione, era stato interrotto «al più tardi» il 10 settembre 2004. Pertanto, la Commissione non aveva escluso in alcun modo che altri atti anteriori alla richiesta di informazioni del 10 settembre 2014, quali la decisione della Commissione del 30 settembre 2003 di accordare un’immunità condizionale all’EKA, avessero potuto, anch’essi, interrompere il corso della prescrizione. |
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100 |
Dall’altro lato, erroneamente la ricorrente fa valere la prassi decisionale, a suo avviso, prevalsa ad oggi nelle decisioni della Commissione per sostenere che quest’ultima era tenuta a ritenere quale atto interruttivo della prescrizione la prima richiesta di informazioni che essa aveva indirizzato il 10 settembre 2004 a ognuno dei destinatari della decisione del 2008. Come emerge dall’insieme dei motivi esposti ai punti da 84 a 97 supra, infatti, il fatto di qualificare un atto della Commissione come atto interruttivo della prescrizione poggia sull’applicazione dei precetti di cui, segnatamente, nel caso di specie, all’articolo 25 del regolamento n. 1/2003, quali interpretati da ultimo dal giudice dell’Unione. Pertanto, la prassi anteriore della Commissione, di cui si avvale la ricorrente, non è idonea a impedire, sotto il controllo del giudice dell’Unione, di prendere in considerazione altri tipi di atti interruttivi della prescrizione come la prima richiesta di informazioni. |
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101 |
In terzo luogo, per quanto riguarda il motivo dedotto dalla ricorrente, nella replica, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003, occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere, segnatamente, un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Inoltre, per giurisprudenza costante, a prescindere da ogni questione di natura terminologica, tale esposizione dev’essere tanto chiara e precisa da consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, infatti, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si basa emergano, anche solo sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso (v. sentenza del 27 settembre 2006, Roquette Frères/Commissione, T‑322/01, Racc., EU:T:2006:267, punto 208, e giurisprudenza ivi citata). Sempre secondo giurisprudenza costante, qualsiasi motivo che non sia sufficientemente articolato nell’atto introduttivo deve essere considerato irricevibile. Requisiti analoghi valgono per le censure formulate a sostegno di un motivo. All’occorrenza, trattandosi di motivi di irricevibilità di ordine pubblico, il Tribunale può rilevarli d’ufficio (v. sentenza del 14 dicembre 2005, Honeywell/Commissione, T‑209/01, Racc., EU:T:2005:455, punti 54 e 55, e giurisprudenza ivi citata). |
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102 |
Nel caso di specie, si deve necessariamente constatare che in nessun modo la ricorrente ha addotto, nel ricorso, sia pure sostanzialmente, una violazione dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003, nei limiti in cui fissa un termine de prescrizione massimo di dieci anni di cui la Commissione dispone per infliggere un’ammenda. Pertanto, come rilevato dalla Commissione, occorre respingere il motivo sollevato in fase di replica, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003, in quanto irricevibile. |
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103 |
Ad abundantiam, occorre constatare che, in ogni caso, detto motivo è manifestamente privo di fondamento. Infatti, il termine di prescrizione di dieci anni, stabilito dall’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003, decorre dal 31 dicembre 1998 e avrebbe dovuto spirare non prima del 31 dicembre 2008, nell’ipotesi in cui non sia stato sospeso ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, del medesimo regolamento. Orbene, senza che occorra calcolare la durata di una tale sospensione eventuale, è necessario constatare che, come emerge dal punto 77 supra, la decisione del 2008, come parzialmente confermata nei suoi effetti con la decisione impugnata, per quanto riguarda l’importo dell’ammenda, a concorrenza di EUR 4231000, è stata adottata l’11 giugno 2008, ossia più di sei mesi prima della data del 31 dicembre 2008. |
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104 |
Alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte, va respinta, in quanto infondata, la prima censura del primo motivo. |
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105 |
Alla luce delle considerazioni di cui al punto 71 supra, relative al rapporto tra, da un lato, la prima censura del primo motivo e, dall’altro, la seconda censura del primo motivo e il secondo motivo, poiché la prima censura del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata, il ricorso va integralmente respinto, senza che occorra pronunciarsi sulla seconda censura del primo motivo o sul secondo motivo. |
Sulle spese
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106 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente dev’essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: |
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Martins Ribeiro Gervasoni Madise Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 ottobre 2015. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.