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Documento 62003TO0047(01)

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) del 2 giugno 2009.
Jose Maria Sison contro Consiglio dell'Unione europea.
Procedura - Liquidazione delle spese.
Causa T-47/03 DEP.

Raccolta della Giurisprudenza 2009 II-01483

Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2009:166

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

2 giugno 2009 ( *1 )

Nel procedimento T-47/03 DEP,

Jose Maria Sison, residente in Utrecht (Paesi Bassi), rappresentato dagli avv.ti J. Fermon, A. Comte, H. Schultz e D. Gürses,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dai sigg. M. Vitsentzatos e M. Bishop, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese che il Consiglio deve rimborsare al ricorrente a seguito della sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T-47/03, Sison/Consiglio,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Settima Sezione),

composto dai sigg. N.J. Forwood (relatore), presidente, D. Šváby e E. Moavero Milanesi, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 2003, il sig. Sison, ricorrente, ha proposto un ricorso avente inizialmente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento parziale della decisione del Consiglio , 2002/974/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/848/CE (GU L 337, pag. 85), e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni.

2

Con atto separato, depositato presso la cancelleria il 28 febbraio 2003, il ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta, in via principale, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione 2002/974. Con ordinanza , il presidente del Tribunale ha respinto tale domanda per mancanza del requisito dell’urgenza, riservando le spese.

3

Con ordinanze 16 luglio e , il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento, da una parte, del Regno dei Paesi Bassi nonché del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a sostegno delle conclusioni del Consiglio e, dall’altra parte, del Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines nonché dei sigg. L. Jalandoni e F. Agcaoili e della sig.ra M. C. Ledesma (in prosieguo: il «Negotiating Panel e i suoi membri») a sostegno delle conclusioni del ricorrente.

4

Dopo che l’atto inizialmente impugnato attraverso detto ricorso era stato abrogato e sostituito a diverse riprese, nel corso del procedimento, da atti che hanno sempre mantenuto il congelamento dei fondi del ricorrente, e dopo che quest’ultimo era stato autorizzato a riformulare le proprie conclusioni in modo che fossero dirette contro tali atti, il Tribunale, con sentenza 11 luglio 2007, causa T-47/03, Sison/Consiglio (in prosieguo: la «sentenza Sison»):

ha annullato, per la parte riguardante il ricorrente, la decisione del Consiglio 29 maggio 2006, 2006/379/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2005/930/CE (GU L 144, pag. 21);

ha respinto la domanda di risarcimento;

ha condannato il Consiglio a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese del ricorrente, ivi comprese quelle relative al procedimento d’urgenza.

5

Con lettera del 3 marzo 2008, il ricorrente ha trasmesso al Consiglio il dettaglio delle spese sostenute per i procedimenti principale e d’urgenza, il cui importo, a suo avviso, ammontava ad EUR 109009,35.

6

Con lettera del 4 luglio 2008, il Consiglio ha contestato tale importo ed ha proposto di pagare la somma di EUR 45000 a titolo di spese ripetibili. Ha invocato in tal senso l’ordinanza del Tribunale , causa T-228/02 DEP, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio (in prosieguo: l’«ordinanza OMPI»).

7

Con lettera del 7 luglio 2008, il ricorrente ha espresso il proprio dissenso in merito all’importo delle spese proposto dal Consiglio e lo ha invitato a fare un’offerta più «ragionevole».

8

Con lettera del 21 ottobre 2008, il Consiglio si è dichiarato disposto a versare al ricorrente un importo totale di EUR 50000.

9

Non essendosi potuto raggiungere alcun accordo tra le parti sull’ammontare delle spese ripetibili, il ricorrente, con atto depositato presso la cancelleria il 1o dicembre 2008, ha proposto la presente domanda di liquidazione delle spese, ai sensi dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

10

Con memoria depositata in cancelleria il 26 gennaio 2009, il Consiglio ha presentato le proprie osservazioni su detta domanda.

11

Il ricorrente conclude affinché piaccia al Tribunale condannare il Consiglio a corrispondergli, da un lato, a titolo di spese sostenute nei procedimenti principale e d’urgenza, la somma di EUR 109009,35, oltre ad interessi di mora al tasso del 7% l’anno a decorrere dal 3 marzo 2008 fino all’avvenuto pagamento, e, dall’altro, a titolo di spese sostenute per il presente procedimento, la somma di EUR 2000.

12

Il Consiglio chiede al Tribunale di fissare l’importo globale delle spese ripetibili ad un massimo di EUR 30300.

In diritto

Argomenti delle parti

13

Il ricorrente richiama, da un lato, la propria lettera al Consiglio del 3 marzo 2008, alla quale era allegato il rendiconto dettagliato delle spese da lui sostenute, ivi compresi gli onorari d’avvocato e le spese di dattilografia, di fotocopie, di viaggio, di corrispondenza, di fax e di telefono. Egli afferma che tutte queste spese sono state indispensabili alla propria difesa e che sono state calcolate in maniera assai ragionevole. Il Consiglio non avrebbe d’altronde sollevato obiezioni al riguardo.

14

Il ricorrente richiama, dall’altro lato, la propria lettera al Consiglio del 7 luglio 2008, in cui si evidenziano un certo numero di differenze tra la presente causa e la causa che ha dato origine all’ordinanza OMPI (in prosieguo: la «causa OMPI»).

15

In primo luogo, il Tribunale non avrebbe stimato in EUR 40000, bensì in EUR 50000, l’importo totale delle spese ripetibili nella causa OMPI, ma il Consiglio era stato obbligato a sopportare solo i quattro quinti di tale somma. Ebbene, nel caso di specie, il Consiglio sarebbe stato condannato a sopportare la totalità delle spese.

16

In secondo luogo, nella causa OMPI, il Tribunale avrebbe valutato ex aequo et bono in EUR 2500 l’importo di spese ed esborsi vari, in mancanza di un rendiconto dettagliato di tali spese. Invece, nella vicenda in esame, il ricorrente avrebbe fornito una debita e dettagliata specifica dell’importo di EUR 11509,35 reclamato a tale titolo.

17

In terzo luogo, le spese relative al procedimento d’urgenza ammonterebbero ad EUR 7500, anziché agli EUR 5000 proposti dal Consiglio.

18

In quarto luogo, sarebbe stato indispensabile, nel caso de quo, stabilire un rapporto di lavoro con avvocati nelle Filippine, in particolare allo scopo di raccogliere gli elementi di prova necessari alla difesa del ricorrente.

19

In quinto luogo, nella causa OMPI sarebbe intervenuto solo il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, mentre nella presente causa sono intervenuti non solo detto Stato membro, ma anche il Regno dei Paesi Bassi nonché il Negotiating Panel e i suoi membri. Inoltre, questi ultimi due intervenienti avrebbero partecipato in maniera assai attiva al procedimento.

20

In sesto luogo, infine, nella causa OMPI il Tribunale avrebbe rilevato (punto 66 della sua ordinanza) che il ricorso contava solamente 19 pagine, più della metà delle quali consisteva in considerazioni prive di qualunque pertinenza. Tali critiche non riguarderebbero la presente causa, nella quale per di più sarebbe stata sviluppata un’argomentazione differente.

21

Ad ogni modo, il ricorrente sostiene che, in mancanza di qualsivoglia contestazione concreta del rendiconto dettagliato delle spese da lui sostenute, l’analogia tra la presente causa e la causa OMPI non può essere ritenuta un argomento decisivo.

22

Egli ritiene, inoltre, che il Tribunale dovrebbe condannare il Consiglio a corrispondergli interessi di mora al tasso del 7% l’anno a decorrere dal 3 marzo 2008 fino all’avvenuto pagamento.

23

Infine, il ricorrente reputa che la presente domanda sia la conseguenza della condotta irragionevole del Consiglio e che da ciò derivino spese supplementari stimabili ex aequo et bono in EUR 2000.

24

Il Consiglio deduce che l’importo delle spese reclamato dal ricorrente è eccessivo rispetto a quello riconosciuto dal Tribunale nella causa OMPI.

25

Il Consiglio contesta più nello specifico le asserite differenze tra la presente causa e la causa OMPI e sostiene che, al contrario, con riguardo al procedimento principale, gli avvocati del ricorrente hanno oggettivamente dovuto fornire prestazioni lavorative quantitativamente identiche rispetto a quelle della ricorrente nella causa OMPI. Quanto al procedimento d’urgenza, il Consiglio afferma che fra quest’ultimo ed il procedimento principale si riscontrano numerosi argomenti ripetuti. Conseguentemente, l’importo delle spese relative a tale procedimento sarebbe relativamente modico e non dovrebbe eccedere gli EUR 5000.

26

Quanto alla tariffa degli onorari applicabili nel caso di specie, il Consiglio rileva che gli avvocati del ricorrente hanno effettivamente praticato una tariffa oraria di EUR 150. È questa, a suo avviso, la tariffa oraria che deve essere presa in considerazione, piuttosto che quella di EUR 250 giudicata ragionevole nella causa OMPI.

27

Infine, per quanto concerne le spese e gli esborsi vari, il Consiglio sostiene che il loro importo non dovrebbe eccedere quello di EUR 2500 determinato dal Tribunale nella causa OMPI.

28

Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio ritiene che l’importo totale delle spese ripetibili nel caso di specie dovrebbe essere determinato in EUR 30300, sulla base del seguente calcolo:

procedimento principale: (190 ore x EUR 150 = EUR 28500) - 1/5 = EUR 22800;

procedimento d’urgenza: EUR 5000;

spese ed esborsi vari: EUR 2500.

Giudizio del Tribunale

29

Ai sensi dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura:

«Se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell’altra parte».

30

In base all’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato». Da questa disposizione deriva che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute in vista del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle indispensabili a tale scopo (v. ordinanza del Tribunale 28 giugno 2004, causa T-342/99 DEP, Airtours/Commissione, Racc. pag. II-1785, punto 13 e la giurisprudenza ivi citata).

31

Secondo una giurisprudenza costante, il giudice comunitario non è competente a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui i detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti (v. ordinanza Airtours/Commissione, cit., punto 17 e la girusprudenza ivi citata).

32

È del pari giurisprudenza costante che, poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria applicabili, il Tribunale deve valutare liberamente i termini della causa tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto comunitario, nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici per le parti sottesi alla controversia (v. ordinanza Airtours/Commissione, cit., punto 18 e la giurisprudenza ivi citata).

33

L’importo delle spese ripetibili nel caso di specie deve essere determinato in funzione di tali elementi.

34

Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che la presente causa presenta strette analogie con la causa OMPI, in relazione all’interesse economico per i rispettivi ricorrenti sotteso alle controversie (ordinanza OMPI, punto 51), all’oggetto e alla natura di tali cause, alla loro importanza sotto il profilo del diritto comunitario o alle difficoltà di ciascuna causa (ordinanza OMPI, punti 52, 53, 55 e 58). Numerosi punti di diritto decisi dal Tribunale sono inoltre comuni ai motivi della sentenza Sison e a quelli della sentenza del Tribunale 12 dicembre 2006, causa T-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio (Racc. pag. II-4665), pronunciata nella causa OMPI. Peraltro, il ricorrente non ha potuto beneficiare del precedente costituito da quest’ultima sentenza, emessa all’incirca sei mesi dopo lo svolgimento dell’udienza dibattimentale della presente causa.

35

Appare pertanto corretto utilizzare la causa OMPI come quadro di riferimento per la determinazione dell’importo delle spese ripetibili nel caso in esame.

36

Quanto all’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare ai consulenti del ricorrente, emerge dal rendiconto dettagliato delle spese allegato alla sua lettera al Consiglio del 3 marzo 2008 che il numero totale di ore di lavoro per cui è stato richiesto il compenso, alla tariffa oraria uniforme di EUR 150, ammonta a 650 (553 ore di prestazioni d’avvocato, a cui si aggiungono 97 ore di consulenza con gli avvocati filippini del ricorrente).

37

Pur se queste ore di lavoro sembrano debitamente giustificate da un punto di vista contabile, spetta tuttavia al giudice comunitario tenere principalmente conto del numero totale di ore che possono apparire oggettivamente indispensabili ai fini del procedimento contenzioso, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite (v. ordinanza OMPI, punto 59 e la giurisprudenza ivi citata).

38

Occorre rammentare, a tale proposito, che la novità e la rilevanza delle questioni giuridiche sollevate e l’interesse economico della lite giustificavano che gli avvocati del ricorrente vi dedicassero un lavoro considerevole (ordinanza OMPI, punto 60).

39

Tuttavia, alla luce delle spiegazioni fornite dalle parti, il Tribunale non può reputare oggettivamente indispensabile ai fini del procedimento svoltosi innanzi ad esso il costo di EUR 97500, corrispondente alle 650 ore di attività legale attestate.

40

In primo luogo, pur se dalle considerazioni che precedono emerge che la controversia ha potuto effettivamente richiedere agli avvocati del ricorrente un lavoro impegnativo, il numero totale di ore lavorative per cui è domandato il compenso appare, ad un primo esame, estremamente elevato rispetto a quello ritenuto adeguato nella causa OMPI.

41

Nell’ordinanza OMPI (punto 70), infatti, il Tribunale ha stimato, al fine di calcolare gli onorari indispensabili sostenuti dalla ricorrente in vista del giudizio, che la controversia avesse reso oggettivamente necessarie, nel corso della fase scritta, un’attività della durata di 150 ore di un avvocato esperto, retribuito alla tariffa oraria di EUR 250, e, nel corso della fase orale, un’attività di 40 ore di un medesimo avvocato.

42

Occorre ancora rilevare che queste 190 ore di lavoro sono state imputate all’intero ricorso, comprendente anche la domanda di annullamento di una posizione comune e la domanda di risarcimento, ambedue respinte in quanto irricevibili, ragion per cui il Consiglio è stato condannato a sopportare solo i quattro quinti delle spese della ricorrente.

43

In secondo luogo, le differenze addotte dal ricorrente tra la presente causa e la causa OMPI non sono tali da indurre il Tribunale ad una valutazione sensibilmente diversa nel caso in esame.

44

Con riferimento, sotto un primo aspetto, al sovraccarico di lavoro determinato nel caso di specie dal procedimento d’urgenza, la sua stima da parte del ricorrente in 50 ore (corrispondenti ad un supplemento di onorari di EUR 7500) appare eccessiva, considerata la significativa ripetizione di argomenti, rilevata dal Consiglio ed attestata dal confronto fra i rispettivi ricorsi, tra tale procedimento e quello principale.

45

Riguardo, sotto un secondo aspetto, alla necessità per il ricorrente di avvalersi, nel caso in esame, dei servizi di avvocati stranieri, nella specie filippini, il Consiglio osserva correttamente che anche nella causa OMPI la ricorrente si era dovuta avvalere di avvocati inglesi per seguire il procedimento a cui l’OMPI era sottoposta nel Regno Unito.

46

Relativamente, sotto un terzo aspetto, al numero più elevato di parti intervenienti nella presente causa e della loro partecipazione attiva al procedimento, il Consiglio sottolinea a giusto titolo che, da una parte, il ricorrente ha replicato alle memorie di intervento dei Paesi Bassi e del Regno Unito con le stesse brevi osservazioni scritte invocando i medesimi argomenti e che, d’altra parte, in tali osservazioni si è limitato ad approvare l’intervento del Negotiating Panel e dei suoi membri a sostegno delle sue conclusioni.

47

Con riguardo, sotto un quarto aspetto, alle differenze di ordine quantitativo, se non qualitativo, tra le scritture del ricorrente nella presente causa e quelle della ricorrente nella causa OMPI (v., in proposito, ordinanza OMPI, punto 66), è pur vero che l’atto introduttivo del ricorso era più articolato nella prima che nella seconda causa. Ciò nonostante, gli altri atti di causa scritti sono comparabili quanto a lunghezza e sostanza e le due controversie hanno dato origine ad incidenti procedurali analoghi, tanto nel corso della fase scritta quanto nel corso della fase orale.

48

In terzo luogo, pur riconoscendosi che la retribuzione oraria pari ad EUR 150 di cui il ricorrente chiede l’applicazione sembra assai ragionevole se comparata alle retribuzioni di EUR 200, 300 e 500 richieste dalla ricorrente nella causa OMPI (ordinanza OMPI, punto 64), ciò nondimeno tale compenso può essere considerato adeguato a retribuire i servizi di un professionista competente ed esperto, in grado di lavorare in maniera efficace e rapida. Si terrà tuttavia conto di tale differenza di tariffa in sede di determinazione del numero totale di ore indispensabili ai fini del procedimento contenzioso de quo.

49

Tenuto conto di tutto quanto precede, si deve ritenere, ai fini del calcolo degli onorari indispensabili sostenuti dal ricorrente per il procedimento principale e d’urgenza, che la controversia abbia reso oggettivamente necessaria, nel corso della fase scritta, un’attività della durata di 160 ore di un avvocato esperto, il cui compenso, alla luce della tariffa oraria attualmente praticata di EUR 150, giudicata adeguata dal Tribunale nel caso di specie, deve essere stimato in EUR 24000 (150 moltiplicato per 160). Inoltre, si può ritenere che la controversia abbia reso oggettivamente necessaria, nel corso della fase orale, un’attività della durata di 50 ore di un medesimo avvocato, il cui compenso deve dunque essere valutato in EUR 7500.

50

Occorre aggiungere a tali importi quello relativo a spese ed esborsi vari, che per il Consiglio non dovrebbe superare gli EUR 2500 determinati ex aequo et bono dal Tribunale nella causa OMPI, ma che ammonta, secondo il rendiconto dettagliato allegato alla lettera del ricorrente del 3 marzo 2008, ad EUR 11509,35.

51

A tale riguardo, il Tribunale ritiene che debbano essere riconosciute quali spese ripetibili tutte le spese di dattilografia, di fotocopie, di corrispondenza, di fax e di telefono, dal momento che appaiono debitamente giustificate da detto rendiconto e calcolate in maniera ragionevole.

52

Devono al contrario essere detratte dalle spese di viaggio quelle relative a nove viaggi degli avvocati del ricorrente da Bruxelles a Utrecht, per un importo di EUR 1620, quelle relative a due viaggi del ricorrente da Utrecht a Lussemburgo, per un importo di EUR 760, e quelle relative ad un viaggio degli avvocati del ricorrente da Bruxelles a Lussemburgo, per un importo di EUR 218. Infatti, non possono in linea di principio essere ritenute indispensabili ai fini del procedimento né le spese di trasferta sostenute da un avvocato per incontrare personalmente il proprio cliente nel luogo di residenza di quest’ultimo (v., in tal senso, ordinanza della Corte 15 marzo 1994, causa C-107/91 DEP, ENU/Commissione, punto 23), né quelle sostenute da un ricorrente per assistere di persona all’udienza dibattimentale a Lussemburgo, senza che la sua presenza sia stata richiesta dal Tribunale o imposta dalle circostanze (v., in tal senso, ordinanze della Corte , causa 24/79 DEP, Oberthür/Commissione, Racc. pag. 2229, punti 2 e 3, e , causa C-137/92 DEP, Hüls/Commissione, punti 21 e 22; ordinanza del Tribunale , cause riunite T-85/94 DEP e T-85/94 OP-DEP, Branco/Commissione, Racc. pag. II-2667), né quelle sostenute dall’avvocato di una parte in seguito alla chiusura della fase orale, in particolare per assistere di persona alla pronuncia della sentenza del Tribunale a Lussemburgo (v., in tal senso, ordinanza della Corte , causa C-104/89 DEP, Mulder e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-1, punti 48-50).

53

Conseguentemente, l’importo totale delle spese ed esborsi vari ripetibili ammonta ad EUR 8911,35.

54

Alla luce di quanto precede, appare corretto fissare l’importo delle spese ripetibili a EUR 41000.

55

Dal momento che tale importo tiene conto di tutte le circostanze della causa fino al momento della pronuncia della presente ordinanza, non vi è motivo di pronunciarsi separatamente sulle spese sostenute per il presente procedimento (v., in tal senso, ordinanza Mulder e a./Consiglio e Commissione, cit., punto 87) né sulla domanda diretta al pagamento degli interessi di mora (ordinanze della Corte ENU/Commissione, cit., punto 26, e 6 novembre 1996, causa C-220/91 P-DEP, Preussag Stahl/Commissione, punto 11; ordinanza del Tribunale , causa T-58/05 DEP, Centeno Mediavilla e a./Commissione, punto 43).

56

Del resto, visto l’esito dello stesso, non occorre aumentare l’importo delle spese ripetibili aggiungendovi una somma relativa al presente procedimento di liquidazione delle spese (v., in tal senso, ordinanza Mulder e a./Consiglio e Commissione, cit., punto 88).

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

così provvede:

 

L’importo totale delle spese che il Consiglio dell’Unione europea deve rimborsare al sig. Jose Maria Sison è fissato nella misura di EUR 41000.

 

Lussemburgo, 2 giugno 2009

 

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

N. J. Forwood


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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