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Documento 62005TJ0412
Judgment of the Court of First Instance (Eighth Chamber) of 24 September 2008.#M v European Ombudsman.#Non-contractual liability - Decision by the Commission to take no action on a complaint calling into question the conduct of a Member State - Decision by the European Ombudsman concerning the handling of the complaint - Errors made by the Commission in its finding of instances of maladministration - Naming of the applicant - Infringement of the right to respect for private life, and of the principles of proportionality and the right to be heard - Non-material damage - Causal link.#Case T-412/05.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) del 24 settembre 2008.
M contro Mediatore europeo.
Responsabilità extracontrattuale - Archiviazione da parte della Commissione di una denuncia che mette in discussione un comportamento di uno Stato membro - Decisione del Mediatore europeo relativa al trattamento della denuncia - Errori commessi dalla Commissione nella constatazione dei casi di cattiva amministrazione - Indicazione nominativa del ricorrente - Violazione del diritto al rispetto della vita privata, dei principi di proporzionalità e del contraddittorio - Danno morale - Nesso causale.
Causa T-412/05.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) del 24 settembre 2008.
M contro Mediatore europeo.
Responsabilità extracontrattuale - Archiviazione da parte della Commissione di una denuncia che mette in discussione un comportamento di uno Stato membro - Decisione del Mediatore europeo relativa al trattamento della denuncia - Errori commessi dalla Commissione nella constatazione dei casi di cattiva amministrazione - Indicazione nominativa del ricorrente - Violazione del diritto al rispetto della vita privata, dei principi di proporzionalità e del contraddittorio - Danno morale - Nesso causale.
Causa T-412/05.
Raccolta della Giurisprudenza 2008 II-00197*
Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2008:397
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 settembre 2008 – M / Mediatore
(causa T‑412/05)
«Responsabilità extracontrattuale – Archiviazione da parte della Commissione di una denuncia che mette in discussione un comportamento di uno Stato membro – Decisione del Mediatore europeo relativa al trattamento della denuncia – Errori commessi dalla Commissione nella constatazione dei casi di cattiva amministrazione – Indicazione nominativa del ricorrente – Violazione del diritto al rispetto della vita privata, dei principi di proporzionalità e del contraddittorio – Danno morale – Nesso causale»
1. Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia [Art. 288 CE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 43-48)
2. Mediatore europeo – Obbligo di rispetto del principio di riservatezza – Obbligo di non indicare nominativamente persone non soggette al suo controllo (v. punti 126-133)
3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica di rango superiore posta a tutela dei singoli (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 133-145)
4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 146-158)
Oggetto
Domanda di risarcimento, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, del danno subito dal ricorrente a causa della sua indicazione nominativa nella decisione del Mediatore europeo 18 luglio 2002, relativa alla denuncia iscritta a ruolo con il numero 1288/99/OV e delle negligenze commesse dal Mediatore europeo quanto all’istruzione di detta denuncia e alle conclusioni cui è giunto in detta decisione. |
Dispositivo
1) |
Il Mediatore europeo è condannato a pagare al sig. M. un risarcimento di EUR 10 000. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
Ciascuna parte sopporta le proprie spese. |