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Documento 62004TJ0220

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 28 marzo 2007.
Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee.
FEAOG - Sezione 'Garanzia' - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Ortofrutticoli - Verifiche per campioni - Forza maggiore.
Causa T-220/04.

Raccolta della Giurisprudenza 2007 II-00029*

Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2007:97





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 28 marzo 2007 – Spagna / Commissione

(causa T‑220/04)

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Pomodori e agrumi – Controlli a campione – Forza maggiore»

1.                     Agricoltura – FEAOG – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco (Regolamento della Commissione n. 504/97, art. 15, n. 1) (v. punti 81‑83)

2.                     Atti delle istituzioni – Regolamenti – Regolamento che prescrive misure specifiche di controllo (v. punto 89)

3.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti (v. punto 102)

4.                     Diritto comunitario – Principi – Forza maggiore (v. punto 165)

5.                     Diritto comunitario – Principi – Forza maggiore – Nozione (v. punti 174‑176, 178)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 4 febbraio 2004, 2004/136/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 40, pag. 31)

Dispositivo

 

La decisione della Commissione 4 febbraio 2004, 2004/136/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, è annullata nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario l’importo di EUR 979 554,48, corrispondente ad una rettifica dell’aiuto destinato ai produttori andalusi di taluni agrumi, per gli esercizi finanziari 1998‑2001.

 

Il ricorso è respinto quanto al resto.

 

Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese.

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