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Documento 62005TO0392
Order of the Court of First Instance (Second Chamber) of 11 December 2006.#MMT Mecklenburg-Strelitzer Montage- und Tiefbau GmbH v Commission of the European Communities.#Action for annulment - Time-limit for bringing proceedings - Objection of inadmissibility.#Case T-392/05.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) dell'11 dicembre 2006.
MMT Mecklenburg-Strelitzer Montage- und Tiefbau GmbH contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Eccezione di irricevibilità.
Causa T-392/05.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) dell'11 dicembre 2006.
MMT Mecklenburg-Strelitzer Montage- und Tiefbau GmbH contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Eccezione di irricevibilità.
Causa T-392/05.
Raccolta della Giurisprudenza 2006 II-00097*
Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2006:382
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 11 dicembre 2006 – MMT / Commissione
(causa T‑392/05)
«Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Eccezione di irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Termine – Dies a quo (Art. 230, quinto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 7 e 26, n. 3) (v. punti 24‑27)
2. Diritto comunitario – Interpretazione – Testi in varie lingue (v. punto 30)
3. Procedura – Termini di ricorso – Norma di ordine pubblico – Decadenza – Errore scusabile – Nozione (v. punti 36‑37)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 marzo 2003, 2003/595/CE, su un regime di aiuti, al quale la Germania ha dato esecuzione, che prevede l’erogazione di sovvenzioni intese a favorire la vendita e l’esportazione di prodotti del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore (GU L 202, pag. 15), nella parte in cui tale decisione qualifica come aiuto di Stato illegittimo, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, il sostegno finanziario previsto dagli orientamenti del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore per gli uffici condivisi nel territorio di paesi candidati ufficiali all’adesione all’Unione europea |
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è irricevibile. |
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2) |
La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. |