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Documento 62005TJ0043
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 30 November 2006.#Camper, SL v European Union Intellectual Property Office.#Case T-43/05.
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 30 novembre 2006.
Camper, SL contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Causa T-43/05.
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 30 novembre 2006.
Camper, SL contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Causa T-43/05.
Raccolta della Giurisprudenza 2006 II-00095*
Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2006:370
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 30 novembre 2006 – Camper/UAMI – JC (BROTHERS by CAMPER)
(Causa T‑43/05)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo BROTHERS by CAMPER – Marchi nazionali figurativi anteriori BROTHERS – Irricevibilità – Impedimento relativo alla registrazione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 86-88, 91)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 29 novembre 2004 (procedimento R 170/2004-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la JC AB e la Camper SL |
Dati relativi alla causa
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Richiedente il marchio comunitario: |
Camper, SL |
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Marchio comunitario |
Marchio figurativo BROTHERS by CAMPER per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 39 |
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Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: |
JC AB |
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Marchio o segno |
Marchio figurativo svedese, finlandese e danese BROTHERS per prodotti della classe 25 |
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Decisione della divisione di opposizione: |
Rigetto dell’opposizione nella parte in cui si fondava sul |
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Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto del ricorso |
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
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3) |
L’interveniente è condannata a sopportare le proprie spese. |