Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.
Documento 61997TJ0080
Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber, extended composition) of 26 September 2000. # Starway SA v Council of the European Union. # Extension of an anti-dumping duty - Exemption - Action for annulment - Admissibility - Assembly operation - Burden of proof - Statement of reasons - Manifest error of assessment. # Case T-80/97.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) del 26 settembre 2000.
Starway SA contro Consiglio dell'Unione europea.
Estensione di un dazio antidumping - Esenzione - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Operazione di assemblaggio - Onere della prova - Motivazione - Errore manifesto di valutazione.
Causa T-80/97.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) del 26 settembre 2000.
Starway SA contro Consiglio dell'Unione europea.
Estensione di un dazio antidumping - Esenzione - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Operazione di assemblaggio - Onere della prova - Motivazione - Errore manifesto di valutazione.
Causa T-80/97.
Raccolta della Giurisprudenza 2000 II-03099
Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2000:216
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) del 26 settembre 2000. - Starway SA contro Consiglio dell'Unione europea. - Estensione di un dazio antidumping - Esenzione - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Operazione di assemblaggio - Onere della prova - Motivazione - Errore manifesto di valutazione. - Causa T-80/97.
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina II-03099
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Incidenza diretta - Criteri - Regolamento di estensione di un dazio antidumping
[Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE); regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96, art. 13, nn. 3 e 4]
2. Diritto comunitario - Interpretazione - Testi redatti in più lingue - Interpretazione uniforme - Presa in considerazione delle differenti versioni linguistiche e, in caso di divergenza, del sistema e della finalità della normativa di cui trattasi
3. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Elusione - Operazione di assemblaggio - Pezzi che rappresentano un valore uguale o superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96, art. 13, n. 2]
4. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Elusione - Operazione di assemblaggio - Diritto delle istituzioni di richiedere la presentazione di certificati di origine - Limiti
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96, art. 13]
1. Perché incida direttamente su un singolo, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE), occorre che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie.
Un regolamento di estensione di un dazio antidumping definitivo incide direttamente sulla situazione giuridica di un'impresa le cui importazioni sono assoggettate al dazio esteso in quanto risulta dall'art. 13, n. 3, del regolamento antidumping di base n. 384/96, nonché dal regolamento di estensione stesso, che il dazio esteso viene riscosso dalle autorità doganali degli Stati membri senza che queste ultime godano di un qualsiasi margine di discrezionalità, da un lato, e che l'impresa è stata esentata dalla Commissione dal dazio esteso solo dopo aver notevolmente modificato il suo sistema di approvvigionamento, dall'altro.
Tale conclusione non è inficiata dal fatto che il regolamento di estensione prevede che le importazioni che non costituiscono un'elusione del dazio iniziale possono essere esentate, a talune condizioni, dal dazio esteso, con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore del regolamento di apertura dell'inchiesta, con un atto della Commissione, in quanto risulta dai considerando di questo regolamento che la Commissione, a seguito di esame, aveva già ritenuto che l'impresa interessata non soddisfacesse tali condizioni e che, di conseguenza, la volontà della Commissione di non concedere un'esenzione a tale impresa, per il periodo precedente la data di adozione del regolamento di estensione, era fuori dubbio.
( v. punti 61-68 )
2. La necessità che i regolamenti comunitari siano interpretati in modo uniforme esclude la possibilità di prendere in considerazione un solo testo ed impone invece, in caso di dubbio, d'interpretarlo e di applicarlo alla luce dei testi redatti nelle altre lingue. Peraltro, in caso di divergenza tra le versioni stesse, la disposizione in questione deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte.
( v. punto 81 )
3. L'art. 13, n. 2, del regolamento antidumping di base dev'essere interpretato nel senso che un'operazione di assemblaggio nella Comunità o in un paese terzo è considerata elusiva delle misure vigenti quando, oltre alla sussistenza delle altre condizioni previste da tale disposizione, i pezzi che rappresentano un valore uguale o superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato provengono dal paese soggetto alle misure, salvo se l'operatore interessato fornisce alle istituzioni comunitarie la prova che tali pezzi sono originari di un altro paese.
( v. punto 88 )
4. Nell'ambito di un'inchiesta sull'elusione delle misure antidumping, nulla vieta, in linea di principio, alle istituzioni comunitarie, anche in mancanza di un obbligo giuridico, di chiedere agli importatori, per motivi di efficacia amministrativa, la produzione di certificati di origine per provare l'esattezza di quanto enunciato nelle loro dichiarazioni in dogana, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 13 del regolamento antidumping di base, consistente nel contrastare pratiche elusive.
Tuttavia, le istituzioni comunitarie non possono, senza violare l'art. 13, n. 2, del regolamento antidumping di base n. 384/96, esigere certificati di origine, con esclusione di qualsiasi altro mezzo di prova, quando sanno o devono sapere che taluni operatori interessati sono impossibilitati a produrre siffatti certificati, senza che detta impossibilità sia loro imputabile. Infatti, in tali specifiche circostanze, siffatto obbligo sarebbe in contrasto con i principi della certezza del diritto e del rispetto dei diritti della difesa, in quanto rende impossibile, in un contenzioso che può comportare l'imposizione di un onere pecuniario, la prova dell'inapplicabilità di siffatto onere. In tali circostanze specifiche, il rifiuto di altri elementi di prova equivale infatti a negare al convenuto il diritto di produrre documenti a discarico (ultra posse nemo tenetur).
Inoltre, in tali circostanze, l'obbligo di siffatto elemento di prova è inadeguato rispetto all'obiettivo perseguito, consistente nel contrastare le pratiche elusive del dazio inizialmente imposto. Infatti, l'obbligo di una prova impossibile può avere come conseguenza che l'applicazione del dazio esteso non sia limitata alle sole importazioni di pezzi che costituiscono un'elusione di tale dazio ai sensi dell'art. 13 del regolamento antidumping di base n. 384/96. Tale obbligo sarebbe, pertanto, parimenti in contrasto con il principio di proporzionalità.
( v. punti 111-113 )
Nella causa T-80/97,
Starway SA, con sede in Luynes (Francia), con gli avv.ti J.-F. Bellis e P. De Baere, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. L. Lorang, 3, rue de la Chapelle,
ricorrente,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato inizialmente dai signori R. Torrent e A. Tanca, successivamente dai signori R. Torrent e S. Marquardt, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dal signor P. Bentley, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor A. Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto da
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor N. Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
interveniente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 10 gennaio 1997, n. 71, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (GU L 16, pag. 55, rettifica nella GU L 95, pag. 30),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),
composto dai signori K. Lenaerts, presidente, dalla signora V. Tiili, dai signori J. Azizi, M. Jaeger e P. Mengozzi, giudici,
cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 ottobre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto giuridico e di fatto
1 Ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento base»), l'applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma di tale regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. A norma del medesimo articolo, n. 2, «operazioni di assemblaggio nella Comunità o in un paese terzo sono considerate elusive delle misure vigenti, nelle seguenti circostanze:
a) le operazioni sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto alla misura; e
b) il valore dei pezzi suddetti è uguale o superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato; l'elusione è tuttavia esclusa se il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25% del costo di produzione; e
c) gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile assemblato, e vi siano elementi di prova dell'esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per i prodotti simili o similari».
2 Il n. 4 del suddetto articolo è così formulato:
«Non sono soggetti alla registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, né ad alcuna misura i prodotti accompagnati da un certificato doganale attestante che l'importazione non costituisce una forma di elusione. Detti certificati sono rilasciati agli importatori che presentano una domanda scritta, previa autorizzazione mediante decisione della Commissione, sentito il comitato consultivo, oppure previa autorizzazione del Consiglio nella decisione che istituisce le misure. I certificati sono validi per il periodo e alle condizioni in essi fissati».
3 Ai sensi dell'art. 13, n. 5, del regolamento base «[i]l presente articolo non osta alla normale applicazione delle disposizioni in vigore in materia di dazi doganali».
4 L'art. 14, n. 3, del medesimo regolamento prevede che «[d]isposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, possono essere adottate a norma del presente regolamento».
5 A tenore dell'art. 26, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) «[l]a normativa doganale o altre normative comunitarie specifiche possono prevedere che l'origine delle merci debba essere comprovata mediante presentazione di un documento».
6 La ricorrente è una società stabilita a Luynes, in Francia, dal 1985, la cui attività consiste nella produzione e vendita di biciclette. Nel 1992 la ricorrente veniva rilevata da alcune società collegate al gruppo China Bicycles Company (in prosieguo: il «CBC»), che possiede unità produttive nella Repubblica popolare cinese. Due società del CBC, con sede in Hong Kong, vale a dire la Hong Kong (Link) Bicycles Ltd e la Regal International Development Co. Ltd, intervengono nella fatturazione delle parti di biciclette acquistate dalla ricorrente.
7 L'8 settembre 1993 il Consiglio adottava il regolamento (CEE) n. 2474/93, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 228, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento iniziale»).
8 In seguito ad una denuncia inoltrata dall'European Bicycle Manufacturers Association (associazione europea dei fabbricanti di biciclette), la Commissione adottava il regolamento (CE) 18 aprile 1996, n. 703, che avvia un'inchiesta concernente l'elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese con operazioni di assemblaggio nella Comunità europea (GU L 98, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento di apertura d'inchiesta»). Tale regolamento entrava in vigore il 20 aprile 1996. L'inchiesta summenzionata riguardava il periodo 1° aprile 1995-31 marzo 1996.
9 Secondo l'art. 1 del regolamento di apertura d'inchiesta, l'inchiesta, avviata ai sensi dell'art. 13, n. 3, del regolamento base, riguardava le importazioni delle parti di biciclette classificate nei codici NC 8714 91 10 - 8714 99 90 originarie della Repubblica popolare cinese ed utilizzate in operazioni di assemblaggio nella Comunità europea.
10 All'art. 2 del medesimo regolamento si precisa che «le autorità doganali sono invitate (...) ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni di telai, forcelle, cerchi e mozzi di biciclette classificati rispettivamente nei codici NC 8714 91 10, 8714 91 30, 8714 92 10 e 8714 93 10, per garantire che, nell'ipotesi di un'estensione dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni anzidette, tali dazi possano essere riscossi a decorrere dalla data della registrazione». In tale articolo si dispone inoltre che «[n]on sono soggetti a registrazione i prodotti accompagnati da un certificato doganale rilasciato a norma dell'articolo 13, paragrafo 4 del [regolamento base]».
11 L'art. 3 del regolamento di apertura d'inchiesta dispone: «Le parti interessate possono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e presentare osservazioni entro 37 giorni a decorrere dalla data di trasmissione del presente regolamento alle autorità della Repubblica popolare cinese, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Il presente regolamento si considera trasmesso alle autorità della Repubblica popolare cinese il terzo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee [...]». Poiché tale regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 19 aprile 1996, il termine è scaduto il 29 maggio 1996.
12 Al considerando 8 di tale regolamento, sotto il titolo «Questionari», si specifica che «[p]er ottenere le informazioni necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle industrie che provvedono all'assemblaggio di biciclette nella Comunità» citate nella denuncia e che «[s]e necessario, informazioni saranno chieste anche ai produttori comunitari».
13 A seguito dell'apertura di detta inchiesta, la Commissione indirizzava ad alcune società interessate, fra le quali la ricorrente, un questionario da quest'ultima compilato e rinviato.
14 Con lettera 8 luglio 1996 la Commissione informava il legale della ricorrente della propria intenzione di effettuare, nell'ambito della sopracitata inchiesta, una verifica nella sede della società a Luynes. Tale lettera elencava vari documenti che la ricorrente era invitata a mettere a disposizione degli agenti della Commissione in occasione di detta verifica. Inoltre, faceva presente che nel corso della medesima era possibile che venissero posti altri quesiti e richiesti altri documenti.
15 La verifica aveva luogo dal 10 al 12 luglio 1996.
16 Con lettera 4 settembre 1996 la Commissione chiedeva alla ricorrente di chiarire alcuni dati indispensabili per l'inchiesta.
17 Il 30 ottobre 1996 la Commissione inviava una lettera di informazione («disclosure document») alla ricorrente, comunicandole la propria intenzione di proporre l'estensione del dazio antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette aventi tale origine. Per quanto riguarda la condizione di cui all'art. 13, n. 2, lett. b), del regolamento base, secondo la quale vi è elusione di un dazio antidumping quando il valore dei pezzi importati è uguale o superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, tale lettera conteneva i seguenti passaggi:
«- Per la Starway e un'altra impresa di assemblaggio, che aveva il medesimo fornitore di pezzi in Cina, è stato provato che tutti i pezzi importati venivano spediti dalla Cina. L'inchiesta ha anche dimostrato che, per la limitata parte in cui nell'assemblaggio delle biciclette usavano pezzi non importati dalla Cina, tali imprese di assemblaggio utilizzavano pezzi di origine europea. Per alcuni dei pezzi importati, dette imprese hanno presentato alla dogana certificati di origine cinese (formulario A) in modo da fruire del trattamento preferenziale per le merci rientranti nell'SPG, mentre i pezzi rimanenti sono stati dichiarati come di origine non cinese e sono stati quindi assoggettati al dazio normale per i paesi terzi.
Nel corso della verifica in loco, gli ispettori hanno chiesto a tali società di fornire le prove documentali attestanti l'origine cinese, comunitaria o altra dei pezzi usati. Mentre sono state in grado di dimostrare l'origine comunitaria dei pezzi acquistati nella Comunità, le società non sono riuscite a provare che ogni pezzo spedito dalla Cina aveva un'origine diversa da quella cinese.
Di conseguenza, i servizi della Commissione sono giunti alla conclusione che, per quanto riguarda la Starway e un'altra impresa di assemblaggio, tutti i pezzi importati spediti dalla Cina erano di origine cinese e che, in tali circostanze, il valore dei pezzi di origine cinese era superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato.
Tale conclusione è rafforzata dagli elementi di prova rivelati dalle altre tre società: esse importavano biciclette complete composte di pezzi che, in base a quanto dichiarato, erano al 100% di origine cinese. Due di esse hanno persino presentato, al momento dell'importazione, formulari A (attestanti l'origine cinese delle merci) per tutti i pezzi di biciclette destinati all'assemblaggio. Tutto ciò fa sorgere un ragionevole sospetto in merito all'origine non cinese dei pezzi dichiarati dalla Starway e dall'altra impresa di assemblaggio summenzionata».
18 La ricorrente rispondeva con lettera 7 novembre 1996. Contestava che i funzionari della Commissione avessero richiesto, in occasione della verifica in loco, prove relative all'origine delle parti di biciclette importate. Essa sottolineava altresì che dalla lettera della Commissione 8 luglio 1996 (v. sopra, punto 14) non risultava che la Commissione cercasse prove in merito all'origine delle importazioni effettuate. La ricorrente sosteneva infine che, se la tesi esposta nella lettera di informazione fosse corretta, la Commissione, a norma dell'art. 18, n. 4, del regolamento base, avrebbe dovuto informarla del rigetto di taluni elementi di prova o di talune informazioni, motivando tale rigetto.
19 In occasione di un colloquio con alcuni funzionari della Commissione svoltosi l'8 novembre 1996, i rappresentanti della ricorrente consegnavano ai suddetti copie di dichiarazioni dei fornitori.
20 Con lettera 12 novembre 1996 i servizi della Commissione prendevano posizione su quanto asserito dalla ricorrente in merito alla suddetta lettera. Pur ritenendo di avere già richiesto informazioni specifiche sull'origine delle parti di biciclette di cui trattasi, si dichiaravano disposti a consentire alla ricorrente di dimostrare l'origine di dette parti nel corso di una nuova verifica in loco. Chiedevano quindi di fornire, per le ore 17 del 25 novembre 1996, in occasione di questa seconda verifica, da un lato, i certificati di origine dei pezzi importati e, dall'altro, prove documentali complete relative al trasporto dei medesimi dal paese di origine nella Repubblica popolare cinese, in modo da consentire di stabilire un nesso tra gli acquisti di tali pezzi e il loro invio nella Comunità. Inoltre, i servizi della Commissione contestavano parimenti il valore probatorio delle dichiarazioni dei fornitori consegnate in occasione del colloquio dell'8 novembre 1996.
21 Con lettera 13 novembre 1996 la ricorrente respingeva le affermazioni contenute nella lettera della Commissione 12 novembre 1996 secondo le quali era impossibile stabilire il nesso tra le dichiarazioni dei fornitori e i pezzi importati. Essa affermava altresì che si era dichiarata disposta a spiegare, in occasione della verifica in loco, come tale nesso potesse essere stabilito con l'ausilio dell'elenco dei pezzi («Bills of materials») del CBC, ma che i funzionari della Commissione avevano espressamente rifiutato di prendere in considerazione tali documenti.
22 Con lettera 15 novembre 1996 la Commissione confermava le informazioni fornite in merito alla seconda verifica in loco, contenute nella sua lettera 12 novembre 1996.
23 Con lettera 20 novembre 1996 la ricorrente interrogava la Commissione sull'oggetto di tale seconda verifica e sottolineava che alcuni dei documenti ai quali essa si riferiva erano disponibili soltanto presso la sede del CBC di Hong Kong.
24 Con lettera 21 novembre 1996 la Commissione precisava che la seconda verifica aveva ad oggetto l'esame della documentazione richiesta con la lettera 12 novembre 1996. Faceva presente che, se tale documentazione non fosse stata messa a sua disposizione presso la sede della ricorrente, avrebbe considerato che quest'ultima ostacolava gravemente l'inchiesta ai sensi dell'art. 18, n. 1, del regolamento base.
25 Per aderire alla richiesta formulata dalla Commissione nella lettera 12 novembre 1996, la ricorrente depositava presso la sede dell'istituzione in data 25 novembre 1996, alle ore 16.45, tre casse di documenti del volume complessivo di circa un metro cubo. Con lettera nella medesima data la ricorrente spiegava ai servizi della Commissione le ragioni per le quali non era stata in grado di presentare i certificati d'origine e prendeva posizione sulla legittimità dell'obbligo di tali certificati nel caso di specie.
26 La seconda verifica nella sede della ricorrente si svolgeva dal mattino del 26 novembre 1996 al mezzogiorno del 27 novembre 1996.
27 Il 2 dicembre 1996 la ricorrente inviava alla Commissione taluni documenti richiesti in occasione di tale verifica, ma che al momento della stessa non erano disponibili presso la sede dell'impresa.
28 Con lettera 19 dicembre 1996 la Commissione informava la ricorrente in merito alle conclusioni tratte dalla seconda verifica in loco e alla sua decisione di confermare le conclusioni già formulate nella lettera di informazione 30 ottobre 1996.
29 Il 10 gennaio 1997 il Consiglio adottava il regolamento (CE) n. 71/97 che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento iniziale sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento di apertura d'inchiesta (GU L 16, pag. 55, rettifica nella GU L 95, pag. 30; in prosieguo: il «regolamento di estensione».) Detto regolamento è entrato in vigore il 19 gennaio 1997.
30 A norma dell'art. 2, nn. 1 e 3, di tale regolamento, l'applicazione del dazio antidumping definitivo, applicabile alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, è estesa alle importazioni di talune parti essenziali di biciclette, definite nell'art. 1 del detto regolamento, originarie di tale Stato, e riscossa su tali importazioni registrate a norma degli artt. 2 del regolamento di apertura d'inchiesta e 14, n. 5, del regolamento base.
31 Ai sensi dell'art. 2, n. 2, del regolamento di estensione, le «parti essenziali di biciclette che sono spedite dalla Repubblica popolare cinese sono considerate originarie di tale paese, salvo presentazione di un certificato di origine, emesso in base alle disposizioni sull'origine in vigore nella Comunità, attestante che le parti in questione sono originarie di un altro paese terzo».
32 A norma del n. 4 dello stesso articolo, «[s]alvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali».
33 L'art. 3, n. 1, del regolamento di estensione dispone che la Commissione adotta, con regolamento, «le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping imposto dal (regolamento iniziale) dall'applicazione del dazio esteso dall'articolo 2».
34 A tenore dell'art. 3, n. 2, del regolamento di estensione, il regolamento della Commissione dovrà tra l'altro prevedere «l'autorizzazione dell'esenzione e il controllo delle importazioni di parti essenziali di biciclette utilizzate dalle società le cui operazioni di assemblaggio non costituiscono una forma di elusione» nonché «norme relative al funzionamento di tali esenzioni in base alle disposizioni doganali pertinenti». Analogamente, ai sensi del n. 3 di detto articolo, il regolamento della Commissione dovrà inoltre prevedere, fra l'altro, «l'esecuzione di un esame per verificare se sono soddisfatte le condizioni di non elusione, in particolare per le domande relative a [...] operazioni di assemblaggio per le quali è stata accertata l'esistenza di pratiche di elusione nel corso dell'inchiesta» nonché «le necessarie disposizioni procedurali relative all'esame».
35 L'art. 3, n. 4, del regolamento di estensione stabilisce che, «[i]n seguito all'esame a norma del paragrafo 3, la Commissione può decidere, ove giustificato [...], di autorizzare l'esenzione dell'impresa in questione dall'estensione delle misure di cui all'articolo 2».
36 L'art. 3, n. 5, del regolamento di estensione dispone quanto segue:
«Le autorizzazioni di esenzione concesse a norma del regolamento della Commissione hanno effetto retroattivo dalla data di apertura della presente inchiesta relativa all'elusione, a condizione che la parte interessata si sia manifestata nel corso dell'inchiesta. Negli altri casi le autorizzazioni hanno effetto retroattivo dalla data di presentazione della domanda».
37 Al considerando 5 del regolamento di estensione, la ricorrente ed una concorrente, ossia la società Moore Large & Co. (in prosieguo: la «Moore Large»), sono nominativamente citate come società che si erano manifestate entro il termine fissato dal regolamento di apertura d'inchiesta e che avevano rinviato alla Commissione un questionario compilato. Tuttavia, come risulta dal considerando 8 del regolamento di estensione, queste due società non hanno presentato domanda di certificati di non elusione.
38 Nel considerando 10 del regolamento di estensione, si precisa inoltre come fosse stato accertato che, nel periodo dell'inchiesta, alcune imprese di assemblaggio citate nel considerando 5 avevano ordinato ai produttori aventi sede nella Repubblica popolare cinese biciclette quasi complete, ma non montate. I fornitori di tali imprese di assemblaggio avrebbero provveduto a ripartire le parti destinate alla stessa impresa di assemblaggio in diversi container, inviate in date diverse e talvolta scaricate in porti diversi. Questa pratica avrebbe consentito di evitare che le importazioni di cui trattasi fossero soggette al dazio antidumping istituito dal regolamento iniziale.
39 Dal medesimo considerando risulta che una società, identificata nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale come la Moore Large, avrebbe fatto ricorso a tale sistema per circa il 75% delle operazioni complessive di assemblaggio nel periodo dell'inchiesta. La società in questione avrebbe tuttavia modificato il tipo di approvvigionamento e avrebbe iniziato, verso la fine del periodo considerato, ad assemblare le biciclette usando, per oltre il 40% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, pezzi non originari della Repubblica popolare cinese, che acquistava direttamente dai produttori situati nei paesi d'origine oppure da società controllate da questi ultimi stabilite nella Comunità.
40 I considerando 14 e 15 del regolamento di estensione specificano che durante l'inchiesta sarebbe stato dimostrato che, per talune società di assemblaggio che avevano ordinato complessi di parti di biciclette quasi completi, tutte le parti erano state spedite dalla Repubblica popolare cinese. Due di queste società, identificate nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale come la ricorrente e la Moore Large, avrebbero fatto valere che oltre il 40% delle parti di tali complessi utilizzate per l'assemblaggio di biciclette era originario di altri paesi. Tuttavia, nonostante la proroga del termine loro accordato per la presentazione dei documenti autentici - quali certificati di origine, fatture di produttori e documenti di trasporto -, le due imprese di assemblaggio non avrebbero potuto fornire alla Commissione prove sufficienti per dimostrare che i pezzi in questione erano originari di un paese diverso dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione avrebbe quindi concluso che, in mancanza di prove in senso contrario, «tutte le parti spedite dalla [Repubblica popolare cinese] erano di origine cinese e che, in tali circostanze, il valore delle parti di origine cinese era pari o superiore al 60% del valore complessivo delle parti utilizzate nelle operazioni di assemblaggio di biciclette».
41 Infine, per quanto riguarda il regime di esenzione del dazio esteso, dal punto 32 del preambolo del regolamento di estensione emerge che «è risultato opportuno» non estendere l'applicazione del dazio antidumping alle importazioni effettuate dalla Moore Large per le ragioni sopra esposte nel punto 39.
42 Il 20 gennaio 1997 la Commissione adottava il regolamento (CE) n. 88/97, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento di estensione, del dazio antidumping imposto dal regolamento iniziale (GU L 17, pag. 17; in prosieguo: il «regolamento di esenzione»).
43 In base al regolamento di estensione, in particolare all'art. 3 del medesimo, il regolamento di esenzione stabilisce le modalità di applicazione del regime di esenzione dal dazio esteso. Inoltre, l'art. 12 del regolamento di esenzione esenta determinate società, enumerate nell'allegato 2 di tale regolamento, dall'applicazione del dazio esteso con effetto retroattivo fino alla data di apertura dell'inchiesta, ossia il 20 aprile 1996. Tra le suddette società figura la Moore Large, ma non la ricorrente.
44 Il 18 aprile 1997 la ricorrente presentava una domanda di esenzione dal dazio esteso ai sensi del regolamento di esenzione.
45 Il 28 gennaio 1998 la Commissione adottava la decisione 98/115/CE che esenta le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento di estensione, del dazio antidumping imposto dal regolamento iniziale (GU L 31, pag. 25; in prosieguo: la «decisione di esenzione 28 gennaio 1998»). Varie imprese di assemblaggio, tra le quali la ricorrente, fruivano di tale esenzione, che aveva effetto nei confronti di quest'ultima a partire dal 18 aprile 1997. In forza del punto 3 della motivazione di tale decisione, «[s]econdo quanto infine accertato dalla Commissione, le operazioni di assemblaggio effettuate dai summenzionati richiedenti non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento base», dato che le condizioni previste da tale disposizione, sub b), non erano più soddisfatte.
Procedimento e conclusioni delle parti
46 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 marzo 1997 la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.
47 Con ordinanza 17 settembre 1997 il presidente della Quinta Sezione ampliata ha autorizzato la Commissione ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
48 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, esso ha posto taluni quesiti scritti alle parti, ai quali queste hanno risposto nel termine fissato.
49 Le parti hanno svolto difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale nel corso dell'udienza del 12 ottobre 1999.
50 Nell'atto introduttivo la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare l'art. 2 del regolamento di estensione nella parte in cui è ad essa applicabile;
- condannare il Consiglio alle spese.
51 All'udienza la ricorrente ha precisato la portata del suo ricorso, nel senso che essa si limita a contestare la legittimità dell'art. 2 del regolamento di estensione nella parte in cui esso si applica alle importazioni effettuate dalla ricorrente tra il 20 aprile 1996, data dell'entrata in vigore del regolamento di apertura dell'inchiesta, e il 18 aprile 1997, data in cui la decisione di esenzione 28 gennaio 1998 ha avuto effetto nei suoi confronti.
52 Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile e infondato;
- condannare la ricorrente alle spese.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
53 Pur senza sollevare formalmente un'eccezione di irricevibilità, il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta la ricevibilità del ricorso facendo valere che il regolamento di estensione non riguarda individualmente la ricorrente.
54 Secondo il Consiglio e la Commissione, infatti, il regolamento di estensione non ha l'effetto di estendere l'applicazione del dazio antidumping iniziale alle importazioni di pezzi di biciclette effettuate da tutti gli importatori, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di un'esenzione. Esso non determinerebbe i diversi ed individuali margini o gradi di elusione per ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'inchiesta. Tale regolamento costituirebbe, quindi, un atto di portata generale che interessa tutti gli importatori attuali e potenziali dei prodotti considerati, che non siano stati esentati a seguito di una richiesta di rilascio di un certificato di non elusione.
55 Inoltre, tale atto non individuerebbe la ricorrente né in ragione della sua partecipazione all'inchiesta, né per il fatto di essere espressamente citata nel regolamento di estensione quale società che ha partecipato all'inchiesta stessa. Il regolamento di estensione, infatti, sarebbe stato adottato in base a considerazioni generali e non in ragione della specifica situazione della ricorrente o di altri operatori, cosicché i considerando del regolamento che analizzano la situazione particolare della ricorrente potrebbero essere eliminati senza che per questo sia necessario modificare il dispositivo. La ricorrente non avrebbe nemmeno addotto argomenti che consentano di concludere che essa si trovava in una situazione paragonabile a quella della ricorrente nella causa definita con la sentenza della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio (Racc. pag. I-2501).
56 Del resto, secondo il Consiglio e la Commissione, il regolamento di estensione non decide definitivamente sul caso della ricorrente. Infatti, oltre all'estensione del dazio antidumping, il regolamento di estensione contemplerebbe del pari la possibilità di ottenere un'esenzione con effetto retroattivo dal 20 aprile 1996, data dell'entrata in vigore del regolamento di apertura dell'inchiesta, a condizione però che il richiedente si manifesti nel corso dell'inchiesta e dimostri come le sue operazioni di assemblaggio non costituissero, a partire da tale data, un'elusione dei diritti antidumping. Ora, a norma dell'art. 3 del regolamento di estensione, tale potere di esenzione sarebbe stato delegato alla Commissione che, per gestire tali domande, avrebbe adottato il regolamento di esenzione. In base a quest'ultimo regolamento, e non, come sostiene la ricorrente, in forza del regolamento di estensione, la Moore Large avrebbe potuto essere esentata dalla Commissione con effetto retroattivo dal 20 aprile 1996.
57 Pertanto la ricorrente sarebbe individualmente interessata solo dal regolamento di esenzione ovvero da qualsiasi decisione che la Commissione adottasse nei suoi confronti, in seguito ad una richiesta di certificato di non elusione inoltrata ai sensi dell'art. 13, n. 4, del regolamento base o di una domanda di esenzione dal dazio esteso presentata ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esenzione. Solo questi atti, infatti, deciderebbero definitivamente se la ricorrente sia soggetta al dazio esteso imposto dal regolamento di estensione, ovvero se, come la Moore Large, sia esentata da tale dazio. Poiché la ricorrente ha inoltrato una domanda di esenzione dal dazio esteso soltanto il 18 aprile 1997, ossia quasi tre mesi dopo l'adozione del regolamento di estensione, quest'ultimo non potrebbe essere considerato, in nessun caso, come una decisione in merito a tale domanda.
58 La ricorrente contesta tale argomentazione. Essa rileva che ha partecipato all'inchiesta e che la sua situazione individuale è espressamente considerata dal regolamento di estensione. Osserva peraltro come il regolamento di estensione contenga una decisione che modifica la sua situazione e come tale decisione abbia carattere definitivo, poiché il regolamento di esenzione non consente alla Commissione di adottare decisioni di esenzione con effetto retroattivo a decorrere da una data anteriore a quella della presentazione della domanda. Orbene, in pratica essa non avrebbe potuto depositare siffatta domanda prima dell'adozione del regolamento di esenzione. Inoltre, il Consiglio non avrebbe considerato il deposito di una domanda di certificato di non elusione quale presupposto per una decisione di esenzione per le imprese che non commettono elusioni, dal momento che ha esentato la Moore Large dal dazio esteso mentre tale società non aveva richiesto tale certificato. Pertanto, il regolamento di estensione, entrato in vigore tre giorni prima dell'adozione del regolamento di esenzione, produrrebbe effetti definitivi nei suoi confronti e la riguarderebbe direttamente e individualmente.
Giudizio del Tribunale
59 Si deve osservare che, ai sensi dell'art. 14, n. 1, del regolamento base, «i dazi antidumping provvisori o definitivi sono imposti con regolamento». Lo stesso vale per l'estensione di dazi antidumping, introdotti in forza di tale disposizione, alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili o di parti di tali prodotti, conformemente all'art. 13, nn. 1 e 3, del regolamento base. Quantunque alla luce dei criteri dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE) tali regolamenti abbiano effettivamente, per la loro natura e per la loro portata, carattere generale in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati, non è tuttavia escluso che le loro disposizioni possano riguardare direttamente ed individualmente determinati operatori economici (sentenza della Corte 21 febbraio 1984, cause riunite 239/82 e 275/82, Allied Corporation e a./Commissione, Racc. pag. 1005, punto 11; sentenza del Tribunale 25 settembre 1997, causa T-170/94, Shanghai Bicycle/Consiglio, Racc. pag. II-1383, punto 35).
60 Pur non formulando espressamente una censura relativa alla questione se la ricorrente sia individualmente interessata dal regolamento di estensione, il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, deduce del pari argomentazioni volte a dimostrare che detto regolamento non riguarda la ricorrente nemmeno direttamente, nella misura in cui esso non inciderebbe direttamente sulla situazione giuridica della predetta.
Quanto alla condizione di essere direttamente interessati
61 E' giurisprudenza costante che, perché incida direttamente su un singolo, occorre che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (v., ad esempio, sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-404/96 P, Glencore Grain/Commissione, Racc. pag. I-2435, punto 41).
62 Nella fattispecie, dall'art. 2, n. 1, del regolamento di estensione risulta che l'applicazione del dazio antidumping imposto dal regolamento iniziale è estesa alle importazioni di parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, elencate nell'art. 1 del regolamento di estensione. A norma degli artt. 13, n. 3, del regolamento base e 2, n. 3, del regolamento di estensione, il dazio esteso è riscosso dalle autorità doganali degli Stati membri sull'importazione di detti prodotti a partire dall'entrata in vigore del regolamento di apertura dell'inchiesta, avvenuta il 20 aprile 1996, senza che tali autorità godano di alcun margine di discrezionalità al riguardo.
63 Nel caso di specie, è pacifico che le importazioni di parti di biciclette di cui al regolamento di estensione, effettuate dalla ricorrente tra il 20 aprile 1996, data dell'entrata in vigore del regolamento di apertura dell'inchiesta, e il 18 aprile 1997, data in cui ha avuto effetto la decisione di esenzione 28 gennaio 1998, sono state assoggettate al dazio esteso.
64 Inoltre, per quanto riguarda le importazioni effettuate dalla ricorrente dopo il 18 aprile 1997, dalle risposte del Consiglio ai quesiti scritti del Tribunale risulta che la ricorrente ha ottenuto l'autorizzazione dell'esenzione da parte della Commissione soltanto a seguito di una modifica del suo sistema di approvvigionamento di pezzi di biciclette. Infatti, invece di importare i prodotti di cui trattasi tramite una società collegata al CBC, con sede in Hong Kong, e di farli transitare attraverso il territorio della Repubblica popolare cinese, come aveva fatto fino ad allora, la ricorrente, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di estensione, ha ordinato, importato e pagato i pezzi di biciclette direttamente presso i suoi fornitori, che avevano sede in altri paesi asiatici. La ricorrente è stata pertanto esentata dal dazio esteso solo dopo aver notevolmente modificato il suo sistema di approvvigionamento.
65 Ne consegue che il regolamento di estensione ha inciso direttamente sulla situazione giuridica della ricorrente.
66 Contrariamente a quanto sostengono il Consiglio e la Commissione, tale conclusione non è inficiata dal fatto che, in base all'art. 13, n. 4, del regolamento base, il regolamento di estensione prevede che le importazioni che non costituiscono un'elusione del dazio iniziale possono essere esentate dal dazio esteso con un atto della Commissione.
67 E' vero che dall'art. 3, n. 5, del regolamento di estensione emerge come la ricorrente, che si è manifestata durante l'inchiesta della Commissione, potesse, in via di principio, essere esentata dal dazio esteso senza avere preventivamente presentato alle autorità doganali nazionali domanda di rilascio di un certificato di non elusione. Da detta disposizione si evince del pari che la Commissione poteva, in via di principio, concedere siffatta esenzione con effetto retroattivo dalla data dell'entrata in vigore del regolamento di apertura dell'inchiesta, di modo che anche le importazioni effettuate dalla ricorrente prima dell'entrata in vigore della decisione di esenzione della Commissione non sarebbero state assoggettate al dazio esteso.
68 Tuttavia, come risulta già dal considerando 15 del regolamento di estensione (vedi supra, punto 40), del cui contenuto occorre tenere conto per determinare il senso esatto di quanto è stato deciso nel dispositivo dello stesso regolamento (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II-1739, punto 104), il Consiglio ha avallato il parere dei servizi della Commissione in merito all'impossibilità di concedere un'esenzione alla ricorrente. Infatti, a seguito dell'inchiesta da essi condotta, i servizi della Commissione avevano ritenuto che la ricorrente non fosse riuscita a dimostrare che le sue importazioni non costituivano un'elusione del dazio iniziale, considerato che erano insufficienti gli elementi da essa presentati al fine di provare l'origine dei prodotti di cui trattasi. Nel caso di specie, la possibilità per la Commissione di concedere alla ricorrente siffatta esenzione era quindi meramente teorica in quanto la sua volontà di non farlo, alla luce del regolamento di estensione, era fuori dubbio (v., in tal senso, sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 6-9, e Glencore Grain/Commissione, citata supra al punto 61, punto 42).
69 Da quanto precede risulta che si devono respingere gli argomenti del Consiglio e della Commissione, relativi al fatto che il regolamento di estensione non interesserebbe direttamente la ricorrente nella misura in cui, tenuto conto della possibilità di esenzione dal dazio esteso, esso non produrrebbe, di per sé, effetti sulla situazione giuridica della predetta.
Quanto alla condizione di essere individualmente interessati
70 La ricorrente è del pari individualmente interessata dal regolamento di estensione. In primo luogo, le parti di biciclette che importa sono gravate dal dazio esteso imposto dal regolamento di estensione, il quale produce i medesimi effetti giuridici, nei confronti delle imprese soggette a questo dazio, di un regolamento che impone un dazio antidumping definitivo nei confronti delle imprese soggette a siffatto dazio definitivo. In secondo luogo, essa ha partecipato al procedimento amministrativo, conformemente all'art. 3 del regolamento di apertura dell'inchiesta, per quanto le fosse possibile (risposta al questionario della Commissione, verifiche in loco, consegna di documenti, intenso scambio di corrispondenza, in particolare in merito alla lettera di informazione, nonché colloqui con i funzionari della Commissione). Alla sua partecipazione si fa peraltro espressamente riferimento nel regolamento di estensione, in particolare nei considerando 10-24, che contengono un riassunto dei risultati dell'inchiesta della Commissione, cosicché detto regolamento «individua» in tal modo la ricorrente (sentenza Shanghai Bicycle/Consiglio, sopra citata nel punto 51, punto 39).
71 Risulta da quanto precede che il ricorso in esame è ricevibile.
Nel merito
72 La ricorrente deduce due motivi a sostegno del suo ricorso, relativi alla violazione, da un lato, dell'art. 13, n. 2, del regolamento base, e, dall'altro, dell'obbligo di motivazione. Occorre esaminare innanzi tutto il primo motivo.
Presentazione generale del motivo
73 Secondo la ricorrente, il Consiglio ha violato l'art. 13, n. 2, del regolamento base in quanto, in forza dell'art. 2, n. 1, del regolamento di estensione, ha esteso l'applicazione del dazio antidumping, imposto dal regolamento iniziale sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di parti essenziali di biciclette provenienti da tale paese, effettuate dalla ricorrente, senza che sussistessero le condizioni di cui alla suddetta disposizione del regolamento base. Infatti, secondo la ricorrente, a torto il Consiglio ha concluso, come si evince dall'art. 2, n. 2, primo comma, del regolamento di estensione (in prosieguo: la «disposizione controversa»), che essa non aveva fornito la prova che le parti di biciclette, importate durante il periodo dell'inchiesta e provenienti dalla Repubblica popolare cinese, fossero originarie di un altro paese.
Quanto all'interpretazione dell'art. 13, n. 2, del regolamento base in relazione all'oggetto e all'onere della prova
Argomenti delle parti
74 Nel suo ricorso la ricorrente sostiene che la condizione enunciata nell'art. 13, n. 2, lett. a) e b), del regolamento base, perché un'operazione di assemblaggio venga considerata come elusiva delle misure vigenti, è soddisfatta unicamente quando i pezzi che rappresentano un valore uguale o superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato sono originari del paese interessato. Nella replica essa rileva, per contro, come tale condizione non sia soddisfatta quando è provato che tali pezzi sono originari di un altro paese. Orbene, la ricorrente fa valere che le istituzioni comunitarie non hanno mai fornito la prova che il valore dei pezzi originari della Repubblica popolare cinese, da essa utilizzati nelle sue operazioni di assemblaggio, rappresentasse oltre il 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato.
75 Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, osserva come dalla lettera dell'art. 13, n. 2, del regolamento base risulti che un'operazione di assemblaggio è considerata elusiva delle misure vigenti quando i pezzi che rappresentano un valore uguale o superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato provengono dal paese soggetto alle misure. Le istituzioni comunitarie, pertanto, non sarebbero tenute, in via di principio, a verificare né tantomeno a provare che i pezzi provenienti dal paese soggetto alle misure siano del pari originari di detto paese.
76 Secondo il Consiglio, la ricorrente non può validamente contestare la legittimità della disposizione controversa in quanto è pacifico che le sue importazioni di parti di biciclette che rappresentavano un valore uguale o superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato provenivano dalla Repubblica popolare cinese.
77 Tuttavia, il Consiglio e la Commissione ammettono, al riguardo, che l'art. 13, n. 2, del regolamento base va interpretato nel senso che alle istituzioni comunitarie è consentito ritenere che un'operazione di assemblaggio non costituisce un'elusione quando è dimostrato che i pezzi di cui trattasi sono semplicemente transitati nel paese soggetto alle misure senza subirvi la minima trasformazione. Siffatta interpretazione sarebbe infatti conforme al principio che discende dall'art. 1, n. 3, del regolamento base, secondo il quale le importazioni provenienti da un paese soggetto a misure antidumping non possono essere sottoposte a dette misure quando i prodotti di cui trattasi si limitano a transitare in questo paese. Il Consiglio e la Commissione osservano, però, che nella specie le parti di biciclette in questione non sarebbero semplicemente transitate nella Repubblica popolare cinese, ma vi sarebbero state selezionate e riassortite per essere in seguito spedite in Francia.
Giudizio del Tribunale
78 Conformemente all'art. 13, n. 1, del regolamento base, l'applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma di detto regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Ai sensi del n. 2 della medesima disposizione, un'operazione di assemblaggio, come quella effettuata dalla ricorrente nel caso di specie, è considerata elusiva delle misure vigenti quando sussistono le condizioni di cui alle lett. a), b) e c) (v. supra, punto 1).
79 In particolare, dall'art. 13, n. 2, lett. a) e b), del regolamento base risulta come si reputi che un'operazione di assemblaggio costituisca un'elusione quando pezzi che rappresentano un valore uguale o superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato «sono originari del paese soggetto alla misura».
80 L'esame delle differenti versioni linguistiche di tale disposizione mostra come le versioni tedesca e italiana prevedano che un'operazione di assemblaggio sia considerata elusiva delle misure in vigore quando i pezzi di cui trattasi sono originari del paese soggetto alle misure («die verwendeten Teile ihren Ursprung in dem Land haben, für das Maßnahmen gelten»; «i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto alla misura»). Per contro, secondo le versioni spagnola («procedan del pais»), danese («fra det land»), greca («oov »), inglese («are from the country»), francese («proviennent du pays»), olandese («afkomstig ... uit het land»), portoghese («provenientes do país»), finlandese («tulevat maasta») e svedese («från det land»), è sufficiente che i suddetti pezzi provengano da tale paese.
81 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la necessità che i regolamenti comunitari siano interpretati in modo uniforme esclude la possibilità di prendere in considerazione un solo testo ed impone invece, in caso di dubbio, d'interpretarlo e di applicarlo alla luce dei testi redatti nelle altre lingue. Peraltro, in caso di divergenza tra le versioni stesse, la disposizione in questione deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte (sentenza della Corte 27 marzo 1990, causa C-372/88, Cricket St Thomas, Racc. pag. I-1345, punto 19).
82 A tale proposito, si deve rilevare che non vi è alcuna divergenza linguistica per quanto riguarda l'art. 13, n. 1, del regolamento base, che consente l'estensione delle misure vigenti alle importazioni «da» paesi terzi di prodotti simili o di loro parti. Orbene, l'art. 13, n. 2, del regolamento base costituisce una disposizione specifica rispetto al n. 1 di detto articolo. Nel regolamento base nessuna disposizione consente di presumere che il legislatore comunitario abbia voluto limitare, per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio, l'applicazione dell'art. 13 ai pezzi originari del paese soggetto alle misure, mentre ha certamente previsto una sfera di applicazione più ampia per gli altri possibili modi di elusione. Al contrario, dal considerando 20 del regolamento base emerge come, con l'introduzione dell'art. 13, il legislatore abbia inteso «far fronte a pratiche, incluso il semplice assemblaggio nella Comunità oppure in un paese terzo, volte essenzialmente ad eludere le misure antidumping».
83 Del resto, occorre constatare che l'art. 13, n. 2, del regolamento base, interpretato in modo uniforme, differisce dalla corrispondente disposizione della normativa vigente in materia antidumping prima della sua entrata in vigore, ossia il regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1). Senza divergenze tra le diverse versioni linguistiche, detto regolamento disponeva, in sostanza, nell'art. 13, n. 10. lett. a), terzo trattino, che l'estensione di un dazio antidumping vigente fosse subordinata alla condizione che il valore dei pezzi usati nelle operazioni di assemblaggio «originari del paese di esportazione del prodotto soggetto a un dazio antidumping» superasse il valore complessivo di tutti gli altri pezzi utilizzati almeno del 50%. Si deve supporre che il legislatore, scegliendo termini diversi da quelli impiegati nel proprio regolamento precedente, si sia deliberatamente distaccato da tale testo allo scopo di modificare la portata della norma.
84 Ne consegue che, in forza dell'art. 13, n. 2, del regolamento base, le istituzioni comunitarie devono dimostrare - oltre a che siano soddisfatti gli altri presupposti elencati - che i pezzi che rappresentano un valore uguale o superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato provengono dal paese soggetto alle misure. Esse non sono tenute, per contro, a fornire la prova che tali pezzi siano del pari originari di detto paese.
85 Ciò premesso, dal regolamento base, in particolare dall'art. 13 e dal considerando 20, risulta che un regolamento recante estensione di un dazio antidumping ha lo scopo di garantire l'efficacia di tale misura e di evitare che essa venga elusa, in particolare, mediante operazioni di assemblaggio nella Comunità o in un paese terzo. Una misura che estende un dazio antidumping ha quindi soltanto natura accessoria rispetto all'atto iniziale che impone tale dazio. Di conseguenza, sarebbe in contrasto con la finalità e col sistema del summenzionato art. 13 gravare mediante un dazio antidumping, imposto inizialmente sull'importazione di un prodotto originario di un determinato paese, importazioni di pezzi di tale prodotto provenienti dal paese soggetto alle misure, quando gli operatori interessati che effettuano le operazioni di assemblaggio oggetto dell'inchiesta della Commissione forniscono la prova che tali pezzi, che rappresentano un valore uguale o superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, sono originari di un altro paese. Infatti, in una situazione siffatta, le operazioni di assemblaggio non possono essere considerate elusive del dazio antidumping inizialmente imposto, ai sensi dell'art. 13 del regolamento base.
86 Tale conclusione è corroborata dal fatto che il legislatore comunitario ha previsto, nell'art. 13, n. 4, del regolamento base, la possibilità di esentare le importazioni dal dazio esteso quando è stata fornita la prova che esse non costituiscono un'elusione.
87 Per contro, contrariamente a quanto sostengono il Consiglio e la Commissione, nulla consente di concludere che, in ogni caso, tale prova è possibile solo quando i pezzi importati sono semplicemente transitati nel paese soggetto alle misure. Non può essere accolto l'argomento addotto dal Consiglio e dalla Commissione in merito all'interpretazione dell'art. 13, n. 2, del regolamento base, per analogia con l'art. 1, n. 3, del medesimo regolamento. Infatti, da un lato, quest'ultima disposizione reca la definizione della nozione di «paese esportatore», nozione cui l'art. 13, n. 2, non fa riferimento nemmeno implicitamente. Dall'altro, anche se, in genere, nel caso di un mero transito nel paese soggetto alle misure, i pezzi di cui trattasi sono originari di un altro paese, nulla consente di escludere, in via di principio, che la prova di siffatta origine possa essere fornita in un altro caso.
88 Di conseguenza, l'art. 13, n. 2, del regolamento base va interpretato nel senso che un'operazione di assemblaggio nella Comunità o in un paese terzo è considerata elusiva delle misure vigenti quando, oltre alla sussistenza delle altre condizioni previste da tale disposizione, i pezzi che rappresentano un valore uguale o superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato provengono dal paese soggetto alle misure, salvo se l'operatore interessato fornisce alle istituzioni comunitarie la prova che tali pezzi sono originari di un altro paese.
Quanto all'esame degli elementi di prova effettuato dalle istituzioni comunitarie
Argomenti delle parti
89 La ricorrente sostiene che a torto le istituzioni comunitarie hanno ritenuto che essa non avesse fornito la prova del fatto che utilizzava, nelle sue operazioni di assemblaggio, parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese per un valore inferiore al 60% del valore complessivo delle parti di biciclette assemblate.
90 La ricorrente, da un canto, censura le istituzioni comunitarie per aver chiesto la presentazione di certificati di origine per le importazioni effettuate durante il periodo di inchiesta, il cui termine è anteriore non solo all'adozione del regolamento di estensione, ma anche a quella del regolamento di apertura dell'inchiesta.
91 La ricorrente, ritiene, d'altro canto, contrariamente a quanto risulta dal considerando 15 del regolamento di estensione, di avere fornito, presentando altri documenti, la prova del fatto che le parti di biciclette di cui trattasi non erano originarie della Repubblica popolare cinese.
92 In primo luogo, la ricorrente fa riferimento alle sue dichiarazioni in dogana, non contestate dalle autorità doganali e sulle quali si era basata per rispondere al questionario della Commissione. Tali dichiarazioni dimostrerebbero che erano originari della Repubblica popolare cinese pezzi per un valore inferiore al 60%, ossia pari al 46,9%, del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato.
93 Essa respinge ogni asserzione del Consiglio e della Commissione che metta in dubbio il valore probatorio delle sue dichiarazioni nella fattispecie. Infatti, nulla consente, a suo avviso, di presumere che essa abbia rilasciato una dichiarazione falsa quando ha dichiarato che taluni pezzi non erano di origine cinese. Innanzi tutto, essa sottolinea che le suddette dichiarazioni in dogana sono state rilasciate in tempore non suspecto, vale a dire ben prima dell'apertura dell'inchiesta. Contrariamente a quanto sostengono le istituzioni comunitarie, nulla consentirebbe, secondo la ricorrente, di prevedere l'apertura in seguito di un procedimento sull'elusione delle misure antidumping. Essa non avrebbe quindi avuto alcun interesse finanziario a rilasciare dichiarazioni false in dogana. Inoltre, fa valere che la tesi delle istituzioni comunitarie non spiega perché essa avrebbe dichiarato che era di origine non cinese una percentuale di pezzi pari al 53,1% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, ampiamente superiore al minimo richiesto ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. b), del regolamento base per sfuggire a qualsivoglia misura contro le pratiche di elusione, vale a dire il 40,1%. Secondo la ricorrente, non è peraltro plausibile in nessun caso che essa abbia volontariamente rilasciato false dichiarazioni in dogana al solo scopo di indurre in errore le istituzioni comunitarie. Tali dichiarazioni, infatti, avrebbero comportato la perdita del suo status di importatrice preferenziale, poiché, a differenza della Repubblica popolare cinese, i paesi indicati nelle dichiarazioni sull'origine dei pezzi non erano soggetti ad un regime tariffario preferenziale. La ricorrente avrebbe quindi perso vantaggi finanziari sostanziali e immediati. Infine, la ricorrente fa valere che la Commissione non ha mai dedotto, nel corso dell'inchiesta, il sia pur minimo elemento concreto che consentisse di mettere in dubbio l'esattezza dell'origine dichiarata all'importazione.
94 In secondo luogo, la ricorrente fa valere le dichiarazioni dei suoi fornitori situati in paesi asiatici diversi dalla Repubblica popolare cinese, che confermano le sue dichiarazioni rilasciate in dogana. La ricorrente non contesta che le dichiarazioni dei suoi fornitori siano state rilasciate specificamente ai fini dell'inchiesta. Tuttavia, sebbene la ricorrente ritenga ragionevole equiparare le dichiarazioni rilasciate dai suoi produttori o dai suoi fornitori alle proprie, in ragione dei legami che questi ultimi hanno con la stessa, non vi è ragione per respingere categoricamente tali dichiarazioni in quanto non probatorie.
95 In terzo luogo, la ricorrente ritiene che sia possibile verificare l'esattezza delle sue dichiarazioni in dogana con l'ausilio della documentazione che essa ha consegnato alla Commissione il 25 novembre 1996, su espressa richiesta di quest'ultima. Tale documentazione sarebbe costituita dagli elenchi dei pezzi («Bills of materials») che enumerano i pezzi ordinati presso i fornitori del CBC per ogni modello assemblato dalla ricorrente, dalle fatture dei fornitori dei suddetti pezzi indirizzate al CBC e dalle distinte colli («packing lists») e dalle polizze di carico. Come essa avrebbe dimostrato ai servizi della Commissione in occasione della seconda verifica in loco, tali documenti consentono, secondo la ricorrente, di stabilire un nesso innegabile tra la spedizione delle parti di biciclette di cui trattasi dal loro paese di origine al CBC e la loro successiva spedizione in Francia ad opera del CBC. Il fatto, rilevato dalla Commissione in occasione dell'inchiesta, che i fornitori del CBC abbiano numerato le fatture diversamente dal CBC non sarebbe per nulla insolito, perché ogni impresa utilizzerebbe il proprio sistema di numerazione. L'altra irregolarità constatata dalla Commissione, vale a dire che, in taluni casi, il paese di origine dichiarato da un fornitore del CBC non sarebbe quello che figura nelle fatture del CBC, sarebbe dovuta al trasferimento del sito produttivo di detto fornitore in un paese diverso da quello menzionato nelle sue fatture. Tale irregolarità, peraltro, non avrebbe avuto alcuna incidenza sul calcolo del valore dei pezzi di origine non cinese.
96 Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, fa valere che la ricorrente non ha fornito la prova del fatto che le parti di biciclette di cui trattasi non fossero originarie della Repubblica popolare cinese.
97 Secondo il Consiglio e la Commissione, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, i servizi della Commissione avevano, nel caso di specie, il diritto di esigere la presentazione di certificati di origine. Infatti, a seguito dei quesiti scritti del Tribunale, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato in udienza che il certificato di origine era il solo elemento di prova affidabile, in quanto i servizi della Commissione avevano constatato nel corso dell'inchiesta che le parti di biciclette di cui trattasi non erano semplicemente transitate nella Repubblica popolare cinese, ma erano state ivi selezionate e riassortite per essere successivamente spedite in Francia.
98 Il Consiglio e la Commissione non contestano le affermazioni della ricorrente né in ordine all'assenza di una disposizione specifica che imponga la presentazione di un certificato d'origine, né in merito all'impossibilità di procurarsi certificati del genere retroattivamente. Tuttavia, essi ritengono che un operatore accorto che si trovava nella situazione della ricorrente avrebbe dovuto sapere, dal momento dell'imposizione del dazio antidumping iniziale o, quanto meno, dall'entrata in vigore del regolamento base che prevedeva disposizioni contro il rischio di elusione, che si sarebbe potuto trovare nella situazione di dover provare l'origine delle sue importazioni. Pertanto, considerato che la ricorrente importava parti di biciclette mediante un'impresa collegata al CBC, che aveva siti produttivi nel paese soggetto al dazio antidumping iniziale, avrebbe dovuto munirsi di tale unico elemento di prova affidabile.
99 Ciò premesso, il Consiglio e la Commissione ritengono che, in ogni caso, i documenti presentati dalla ricorrente nel corso dell'inchiesta non consentissero di stabilire che le parti di biciclette considerate provenienti dalla Repubblica popolare cinese erano originarie di un altro paese.
100 Innanzi tutto, il Consiglio e la Commissione osservano che, nell'ambito di un'inchiesta su pratiche di elusione, l'origine dei prodotti non può essere provata mediante le dichiarazioni rilasciate in dogana dall'importatore, soprattutto quando quest'ultimo è collegato all'esportatore del paese interessato. Richiamandosi agli artt. 68 e 78 del codice doganale comunitario, fanno valere che i servizi della Commissione avevano il diritto di verificare l'esattezza delle suddette dichiarazioni e di esigere dal dichiarante, a tal fine, la presentazione di altri documenti. Il Consiglio e la Commissione contestano del pari che le dichiarazioni doganali fossero state rilasciate in tempore non suspecto, dal momento che l'iniziale inchiesta antidumping è stata aperta nel 1991, ossia prima che nel 1992 la ricorrente fosse rilevata dal gruppo CBC. Peraltro, dalle risposte della ricorrente al questionario risulterebbe che le sue attività di assemblaggio di biciclette sono aumentate tra il 1992 e il 1993. Pertanto, da un lato, si sarebbe potuto sospettare che le importazioni della ricorrente costituissero un'elusione delle misure vigenti. Dall'altro, la ricorrente avrebbe dovuto ragionevolmente supporre che poteva essere tenuta a fornire una prova affidabile sull'origine delle parti del prodotto oggetto dell'inchiesta e, in seguito, di un dazio antidumping.
101 Inoltre, il Consiglio e la Commissione ritengono che le dichiarazioni dei fornitori siano poco probanti, poiché sono state rilasciate ai fini dell'inchiesta, da persone che avevano interesse a che le parti di biciclette di cui trattasi fossero dichiarate di origine non cinese.
102 Infine, quanto alla documentazione presentata ai servizi della Commissione il 25 novembre 1996, il Consiglio e la Commissione adducono una serie di argomenti secondo i quali gli elementi di prova proposti dalla ricorrente non erano, di per sé, affidabili. Infatti, invece di produrre certificati di origine per ciascuna parte di bicicletta importata dalla Repubblica popolare cinese, la ricorrente avrebbe trasmesso un insieme di documenti, vale a dire le ordinazioni da essa effettuate presso i suoi fornitori di Hong Kong (il CBC), le fatture rilasciate da questi ultimi nei suoi confronti nonché quelle dei fornitori del CBC rivolte a detto gruppo, i documenti di trasporto relativi a tali fatture, nonché documenti da essa redatti ai fini della controversia in esame per poter risalire all'itinerario seguito dai prodotti. Il Consiglio e la Commissione sottolineano che, applicando tale metodo probatorio, alla ricorrente sono occorse, nella sua replica, sei pagine di spiegazioni e 82 pagine di allegati per dimostrare l'origine di un solo singolo pezzo. L'insieme dei documenti consegnati alla Commissione avrebbe rappresentato un metro cubo di volume. Ora, siffatti elementi di prova non avrebbero consentito una verifica affidabile in un tempo ragionevole. Il Consiglio e la Commissione sostengono che, anche supponendo che, sulla base delle verifiche effettuate su un modello di bicicletta, si sia potuto provare che i documenti del fornitore del CBC si riferivano agli stessi pezzi ai quali si riferivano quelli consegnati dal CBC alla ricorrente, nulla consentiva di concludere che sussistesse un nesso analogo per quanto riguarda altri modelli assemblati da quest'ultima. Infatti, secondo un principio che si applica in materia antidumping, le imprese interessate da un'inchiesta sarebbero tenute a presentare i dati richiesti in maniera da consentire una verifica affidabile in un tempo ragionevole. Inoltre, l'individuazione di un nesso tra le fatture e i documenti di trasporto sarebbe possibile soltanto con l'ausilio degli elenchi dei pezzi, i quali costituiscono documenti meramente interni al CBC e sono quindi meno affidabili di un certificato di origine emesso da un'autorità del paese di origine.
103 In ultimo, le istituzioni comunitarie rammentano come i servizi della Commissione abbiano rilevato, nel corso dell'inchiesta, talune irregolarità. Secondo le istituzioni, infatti, i numeri dei pezzi usati dai fornitori del CBC non corrispondevano a quelli dei pezzi consegnati da detto gruppo alla ricorrente. Inoltre, in taluni casi, il paese di origine dichiarato dai fornitori del CBC non sarebbe stato quello che figurava nelle fatture di quest'ultimo. In tali circostanze, anche se le suddette irregolarità potevano essere dovute a problemi organizzativi delle imprese coinvolte, i servizi della Commissione avrebbero avuto il diritto di considerare che tali documenti non consentivano di provare che le parti di biciclette esportate nella Comunità dalla Repubblica popolare cinese erano state importate in detto Stato da un paese terzo ad opera del CBC.
Giudizio del Tribunale
104 Dal fascicolo emerge come, in conformità all'art. 13, n. 2, del regolamento base, come interpretato sopra nel punto 88, i servizi della Commissione abbiano invitato la ricorrente, nel corso dell'inchiesta, a fornire la prova dell'esattezza di quanto enunciato nel questionario e basato sulle sue dichiarazioni rilasciate in dogana, secondo le quali le parti di biciclette considerate, provenienti dalla Repubblica popolare cinese, non erano originarie di questo paese.
105 Come si evince dalle lettere 12 e 21 novembre 1996 (v. sopra ai punti 20 e 24), i servizi della Commissione hanno chiesto alla ricorrente, a tal fine, di presentare loro, in vista di una seconda verifica in loco ed entro il 25 novembre 1996, per ciascuna parte di bicicletta considerata, certificati di origine e prove documentali complete relative al suo trasporto dal paese di origine nella Repubblica popolare cinese. In seguito a tale richiesta, la ricorrente ha depositato, entro il termine imposto, per ciascuna parte di bicicletta considerata la documentazione summenzionata nel punto 102. Per contro, essa non ha ottemperato alla richiesta di produrre certificati di origine. Al riguardo, ha informato i servizi della Commissione che non disponeva di tali certificati. Inoltre, ha affermato che, ai sensi della normativa applicabile al momento delle importazioni controverse, non era tenuta a presentarne alcuno. Peraltro, essa ha fatto valere che la richiesta dei servizi della Commissione era iniqua, dato che essa avrebbe dovuto, per soddisfarla, procurarsi retroattivamente e in brevissimo termine certificati di origine per migliaia di pezzi di biciclette acquistate da un gran numero di fornitori prima dell'inizio dell'inchiesta.
106 In seguito alla verifica in loco avvenuta il 26 e 27 novembre 1996, i servizi della Commissione hanno concluso che la ricorrente non aveva fornito la prova richiesta, dal momento che, da un lato, non era stato presentato alcun certificato di origine e, dall'altro, nella documentazione consegnata dalla ricorrente erano state individuate talune irregolarità che non consentivano di concludere per l'esattezza delle dichiarazioni rilasciate in dogana. E' in particolare in base a tali fatti che il Consiglio ha adottato il regolamento di estensione, come risulta dal considerando 15 di detto regolamento.
107 Alla luce di quanto precede, va innanzi tutto rilevato che, per quanto riguarda le importazioni delle parti di biciclette effettuate durante il periodo dell'inchiesta, nell'ordinamento giuridico comunitario non sussisteva per la ricorrente alcun obbligo giuridico di procurarsi certificati di origine per provare l'origine non preferenziale di tali merci, vale a dire che esse erano originarie di un paese che non fruiva di misure tariffarie preferenziali con la Comunità.
108 E' vero che dagli artt. 13, n. 5, e 14, n. 3, del regolamento base, nonché dall'art. 26, n. 1, del codice doganale comunitario risulta come le istituzioni comunitarie possano introdurre una normativa specifica quanto ai documenti che gli importatori devono essere in grado di presentare per giustificare l'origine non preferenziale delle merci considerate. Tuttavia, è pacifico tra le parti che, prima dell'entrata in vigore del regolamento di estensione, siffatta normativa specifica non era stata adottata.
109 Peraltro, la ricorrente ha sostenuto, senza essere contraddetta in proposito dal Consiglio né dalla Commissione, che, in mancanza di un obbligo giuridico in vigore nel paese di importazione delle merci considerate, il rilascio di certificati di origine per provare la loro origine non preferenziale non è una pratica in uso nel commercio internazionale.
110 Infine, a torto il Consiglio e la Commissione sostengono che un operatore accorto avrebbe dovuto, già prima dell'apertura dell'inchiesta, procurarsi certificati di origine per poter fornire, eventualmente, la prova dell'origine non preferenziale delle merci considerate. Siffatto obbligo di diligenza non può dedursi dal regolamento iniziale. Questo regolamento, infatti, si limita ad imporre un dazio antidumping sull'importazione di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e non contiene alcuna menzione delle regole da rispettare nel caso dell'importazione di parti di detto prodotto nella Comunità, e neanche alcuna indicazione circa il fatto che le istituzioni comunitarie vigileranno in modo particolare affinché tale regolamento non venga eluso con l'importazione di parti del detto prodotto. Tale obbligo, inoltre, non può nemmeno ricavarsi dall'adozione del regolamento base in quanto esso contiene disposizioni generali relative all'estensione dei dazi antidumping in caso di elusione di una misura in vigore. Infatti, il regolamento base non soltanto si limita ad istituire un regime generale relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping, ma non comporta nemmeno alcuna regola specifica relativa al metodo probatorio da rispettare nel caso di importazione di merci. Si deve inoltre constatare, al riguardo, che il regolamento base non differisce dal regolamento n. 2423/88 precedentemente in vigore.
111 Alla luce di quanto precede, anche in mancanza di un obbligo giuridico di presentare certificati di origine, nulla vieta, in linea di principio, alle istituzioni comunitarie di chiedere agli importatori, per motivi di efficacia amministrativa, la produzione di siffatti documenti per provare l'esattezza di quanto enunciato nelle loro dichiarazioni in dogana, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 13 del regolamento base, consistente nel contrastare pratiche elusive.
112 Le istituzioni comunitarie, tuttavia, non possono, senza violare l'art. 13, n. 2, del regolamento base, come sopra interpretato nel punto 88, esigere certificati di origine, con esclusione di qualsiasi altro mezzo di prova, quando sanno o devono sapere che taluni operatori interessati sono impossibilitati a produrre siffatti certificati, senza che detta impossibilità sia loro imputabile. Infatti, in tali specifiche circostanze, siffatto obbligo sarebbe in contrasto con i principi della certezza del diritto e del rispetto dei diritti della difesa, in quanto rende impossibile, in un contenzioso che può comportare l'imposizione di un onere pecuniario, la prova dell'inapplicabilità di siffatto onere. In siffatte circostanze specifiche, il rifiuto di altri elementi di prova equivale infatti a negare al convenuto il diritto di produrre documenti a discarico (ultra posse nemo tenetur).
113 Inoltre, occorre rilevare che, in tali circostanze, l'obbligo di siffatto elemento di prova è inadeguato rispetto all'obiettivo perseguito, consistente nel contrastare le pratiche elusive del dazio inizialmente imposto. Infatti, l'obbligo di una prova impossibile può avere come conseguenza che l'applicazione del dazio esteso non sia limitata alle sole importazioni di pezzi che costituiscono un'elusione di tale dazio ai sensi dell'art. 13 del regolamento base. Tale obbligo sarebbe, pertanto, parimenti in contrasto con il principio di proporzionalità.
114 Orbene, nel caso di specie, dai fatti sopra riassunti nei punti 104-106 si evince che la ricorrente ha informato le istituzioni comunitarie del fatto che essa non disponeva dei certificati di origine per le parti di biciclette considerate e che le era materialmente impossibile procurarsi, retroattivamente e nel termine imposto dai servizi della Commissione, siffatti certificati per le importazioni effettuate durante il periodo dell'inchiesta. Ad abundantiam, occorre peraltro sottolineare che, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, è emerso come la ricorrente si sia persino trovata nell'impossibilità assoluta di presentare i certificati di origine che le erano stati richiesti. Infatti, in allegato alla replica, la ricorrente ha prodotto attestazioni delle camere di commercio di due paesi asiatici, dei quali sarebbero originarie le parti di biciclette considerate, attestazioni dalle quali risulta che non vengono rilasciati certificati di origine oltre i tre mesi successivi alla spedizione dei prodotti considerati. Tale elemento non è stato contestato né dal Consiglio né dalla Commissione.
115 Nelle circostanze eccezionali della fattispecie, i servizi della Commissione non potevano legittimamente esigere la produzione di certificati di origine, ma erano tenuti ad esaminare, non in maniera sommaria, bensì con cura ed imparzialità, i documenti che la ricorrente aveva loro consegnato nell'ambito dell'inchiesta per provare l'esattezza di quanto enunciato nelle sue dichiarazioni in dogana, secondo le quali le parti di biciclette da essa importate nella Comunità erano originarie di paesi diversi dalla Repubblica popolare cinese.
116 Occorre pertanto verificare se le istituzioni comunitarie abbiano respinto come prove insufficienti i documenti trasmessi dalla ricorrente in seguito ad un esame effettuato con cura ed imparzialità.
117 A tale riguardo, le istituzioni comunitarie hanno addotto innanzi tutto argomenti secondo i quali, in sostanza, visto il volume e la complessità della documentazione trasmessa, tali elementi di prova non erano, in quanto tali, accettabili, poiché non permettevano di realizzare una verifica affidabile in un tempo ragionevole. Ora, se è vero che i procedimenti in materia antidumping sono caratterizzati da termini brevi e, di conseguenza, da un'accresciuta esigenza di efficacia amministrativa, occorre rammentare che, nella fattispecie, la ricorrente si trovava nell'impossibilità di fornire elementi di prova alternativi più facilmente verificabili. Peraltro, come risulta dalle lettere dei servizi della Commissione 12 e 21 novembre 1996 (v. supra, punti 20 e 24), va rilevato come sia su espressa richiesta dei servizi della Commissione che la ricorrente ha consegnato loro tale voluminosa documentazione per provare l'esattezza delle sue dichiarazioni rilasciate in dogana. Pertanto, a torto le istituzioni comunitarie hanno respinto, nelle circostanze eccezionali del caso di specie, tali elementi di prova a causa del loro volume e della loro complessità.
118 E' peraltro vero che, nella lettera 19 dicembre 1996 che riassume i risultati della seconda verifica in loco, i servizi della Commissione hanno rilevato due irregolarità in ordine a tali documenti. Stando a detta lettera, da un lato, i numeri dei pezzi consegnati dai fornitori del CBC non corrispondevano ai numeri dei pezzi usati da quest'ultimo per le sue forniture alla ricorrente e, dall'altro, in taluni casi, il paese di origine dichiarato da tali fornitori non era quello che figurava sulle fatture del CBC. Tuttavia, dal fascicolo emerge come la ricorrente, nel corso della seconda verifica in loco, abbia fornito spiegazioni per ciascuna delle suddette irregolarità. Interpellato dal Tribunale in merito a tali irregolarità e ai documenti che, secondo le istituzioni comunitarie, la ricorrente avrebbe dovuto presentare, il Consiglio ha risposto che riteneva che fosse «estremamente difficile» fornire la prova dell'origine delle parti di biciclette considerate senza i certificati d'origine. In udienza il Consiglio ha aggiunto che, nelle circostanze del caso di specie, vale a dire considerato che le parti di biciclette non erano semplicemente transitate nella Repubblica popolare cinese, la produzione di certificati di origine avrebbe costituito l'unico metodo di prova affidabile e i documenti presentati dalla ricorrente non avrebbero potuto essere accettati come prove sufficienti, anche se i servizi della Commissione non avessero individuato le suddette irregolarità.
119 Alla luce di quanto precede, è sufficientemente dimostrato che le istituzioni comunitarie hanno omesso di esaminare con cura ed imparzialità i documenti che erano stati loro trasmessi. In una situazione eccezionale come quella del caso di specie, le istituzioni comunitarie non potevano legittimamente respingere tali documenti in quanto non probanti a priori, ed esigere la produzione di un elemento di prova che la ricorrente si trovava nell'impossibilita di fornire.
120 Ne consegue che a torto il Consiglio ha considerato che la ricorrente non avesse fornito la prova del fatto che le parti di biciclette da essa importate e in provenienza dalla Repubblica popolare cinese, che rappresentavano un valore uguale o superiore al 60% del valore complessivo delle parti di biciclette assemblate, erano originarie di un paese diverso dal detto Stato. Di conseguenza, il Consiglio ha violato l'art. 13, n. 2, del regolamento base estendendo il dazio antidumping imposto dal regolamento iniziale alle importazioni di parti di biciclette effettuate dalla ricorrente.
Conclusione
121 Senza che sia necessario esaminare la fondatezza del secondo motivo di ricorso, l'art. 2 del regolamento di estensione deve pertanto essere annullato per quanto riguarda la ricorrente.
122 A norma dell'art. 2, n. 3, del regolamento di estensione, il dazio esteso deve essere riscosso sulle importazioni delle parti di biciclette considerate che, conformemente all'art. 2 del regolamento di apertura dell'inchiesta, sono state registrate dalle autorità doganali a partire dall'entrata in vigore di quest'ultimo regolamento in data 20 aprile 1996. Di conseguenza e considerata la domanda della ricorrente (v. supra, punto 51), l'art. 2 del regolamento di estensione deve essere annullato per quanto riguarda le importazioni di parti essenziali di biciclette effettuate dalla ricorrente tra il 20 aprile 1996 e il 18 aprile 1997, data in cui è entrata in vigore la decisione di esenzione 28 gennaio 1998.
Sulle spese
123 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Consiglio è risultato soccombente e va quindi condannato a sostenere, oltre alle sue spese, quelle della ricorrente, conformemente alla domanda di quest'ultima.
124 In conformità all'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, la Commissione sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) L'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 10 gennaio 1997, n. 71, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio esteso su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96, è annullato per quanto riguarda le importazioni di parti essenziali di biciclette effettuate dalla ricorrente tra il 20 aprile 1996 e il 18 aprile 1997.
2) Il Consiglio è condannato a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente.
3) La Commissione sopporterà le proprie spese.