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Documento 61991TO0064
Order of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 25 February 1992. # Antonio Marcato v Commission of the European Communities. # Inadmissibility. # Case T-64/91.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 25 febbraio 1992.
Antonio Marcato contro Commissione delle Comunità europee.
Irricevibilità.
Causa T-64/91.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 25 febbraio 1992.
Antonio Marcato contro Commissione delle Comunità europee.
Irricevibilità.
Causa T-64/91.
Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-00243
Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:1992:22
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 25 FEBBRAIO 1992. - ANTONIO MARCATO CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - IRRICEVIBILITA. - CAUSA T-64/91.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-00243
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Dipendenti - Ricorso - Ricorso per risarcimento danni proposto senza che vi sia stato un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto - Irricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2. Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Distinzione dalla domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto - Distinzione dipendente dall' apprezzamento del giudice
(Statuto del personale, art. 90, nn. 1 e 2)
1. Nel sistema delle impugnazioni instaurato dagli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale, un ricorso per danni, che costituisce uno strumento di impugnazione autonomo rispetto al ricorso di annullamento, è ricevibile solo se è stato preceduto da un procedimento precontenzioso conforme alle disposizioni dello Statuto. Questo procedimento differisce a seconda che il danno di cui si chiede la riparazione sia stato causato da un atto lesivo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto o da un comportamento dell' amministrazione privo di carattere decisionale.
Nella prima ipotesi spetta all' interessato adire, entro i termini stabiliti, l' autorità investita del potere di nomina con un reclamo amministrativo contro l' atto considerato. Nella seconda ipotesi, invece, il procedimento amministrativo deve obbligatoriamente cominciare con la presentazione, ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, di una domanda intesa ad ottenere un risarcimento. Solo il rigetto, espresso o tacito, di detta domanda costituisce una decisione arrecante pregiudizio contro la quale può essere diretto un reclamo, e, solo in seguito ad una decisione che respinga, espressamente o tacitamente, detto reclamo, può essere proposto un ricorso per risarcimento in sede giurisdizionale.
2. Allorché si tratta di qualificare un documento indirizzato da un dipendente all' autorità investita del potere di nomina come domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto o reclamo ai sensi del n. 2 del medesimo articolo, il Tribunale non è vincolato alla volontà delle parti.
Quando, dall' esame delle circostanze specifiche, emerge che il documento qualificato come "reclamo" dal ricorrente contiene un invito rivolto all' autorità investita del potere di nomina ad adottare una decisione e non può essere inteso come contestazione, espressa od implicita, di un atto recante pregiudizio, tale documento va considerato come una domanda.
Nella causa T-64/91,
Antonio Marcato, ex dipendente della Commissione delle Comunità Europee, residente in Abano-Terme (Italia), con l' avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. A. Schmitt, 65, avenue Guillaume,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità Europee, rappresentata dal sig. J. Griesmar, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto il risarcimento del danno materiale e morale assertivamente subito dal ricorrente nell' ambito delle sue funzioni,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto dai signori K. Lenaerts, presidente, D. Barrington e H. Kirschner, giudici,
cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore
ha emesso la seguente
Ordinanza
Antefatti, procedimento e conclusioni
1 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 settembre 1991, il sig. Antonio Marcato, ex dipendente della Commissione, ha proposto un ricorso inteso ad ottenere che questa venga condannata a versargli la somma di 1 470 000 BFR a titolo di riparazione del danno ch' egli ritiene di aver subito per esser stato costretto - secondo quanto da lui sostenuto - a chiedere il pensionamento anticipato, nonché la somma di 1 000 000 di BFR come risarcimento per le umiliazioni e i fastidi che - a suo dire - gli sono stati inflitti.
2 Il ricorrente, nato nel 1928 e inquadrato nel grado B 3 presso la DG XIX della Commissione, veniva ammesso, dietro sua richiesta, al pensionamento anticipato con effetto dal 1 maggio 1990.
3 Non essendo stato iscritto nell' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli di una promozione al grado B 2 per l' esercizio 1988, il ricorrente aveva proposto alla Corte due ricorsi intesi all' annullamento di detto elenco (causa 317/88, divenuta T-47/89 dopo il rinvio al Tribunale, e causa 115/88, divenuta T-82/89). Dopo aver dichiarato l' irricevibilità della domanda proposta nella causa T-47/89 (sentenza 20 giugno 1990, Marcato/Commissione, cause riunite T-47/89 e T-82/89, Racc. pag. II-231), con sentenza 5 dicembre 1990, Marcato/Commissione (causa T-82/89, Racc. pag. II-735) il Tribunale annullava la decisione con la quale era stata rifiutata l' iscrizione del ricorrente nel suddetto elenco. L' annullamento veniva disposto in quanto la decisione controversa era stata adottata in base a dichiarazioni orali che l' assistente del direttore generale aveva fatto in seno al comitato di promozione. In contrasto con l' art. 26 dello Statuto del personale delle Comunità Europee (in prosieguo "lo Statuto"), tali dichiarazioni non erano state verbalizzate né figuravano per iscritto nel fascicolo personale del ricorrente. Di conseguenza, quest' ultimo non aveva potuto esercitare il diritto di presentare le proprie osservazioni in proposito, il che costituiva una violazione del suo diritto alla difesa. Il Tribunale constatava inoltre che il ricorrente non aveva perduto l' interesse ad agire per l' annullamento di tale decisione per il fatto di esser stato collocato a riposo, in particolare perché egli conservava la possibilità di chiedere la riparazione del danno che l' atto controverso gli avesse eventualmente causato (punto 54 della sentenza). Le due sentenze sono passate in giudicato.
4 Il verbale della riunione del comitato di promozione tenutasi nei giorni 15 e 16 giugno 1988 e durante la quale l' assistente del direttore generale aveva fatto le suddette dichiarazioni, è stato riportato nella summenzionata sentenza del Tribunale 5 dicembre 1990 (punto 7 della motivazione):
"il comitato prende atto dei chiarimenti particolareggiati forniti dal rappresentante della DG XIX in ordine al comportamento del sig. Mercato (sic). Esso constata che questo parere è conforme alla linea espressa nel corso degli esercizi precedenti da altri rappresentanti della DG XIX e appare pertanto confermato. Rilevando tuttavia che esiste una certa differenza nei rapporti relativi al sig. Mercato, il comitato ritiene che la posizione dell' interessato dovrebbe essere chiaramente definita nell' ambito della sua gerarchia".
5 In allegato alla controreplica nella causa 317/88 (divenuta T-47/89), la convenuta aveva prodotto due resoconti di colloqui che il ricorrente aveva avuto con i suoi superiori gerarchici nell' aprile e nel giugno 1989. Con ordinanza 6 dicembre 1989 il Tribunale stralciava dal fascicolo di causa detti resoconti. In seguito, il ricorrente proponeva un nuovo ricorso, mirante, in sostanza, ad ottenere l' annullamento dei due resoconti, nonché l' attribuzione della somma simbolica di 1 ECU come risarcimento del danno morale da lui assertivamente subito. Questo ricorso veniva dichiarato irricevibile, con la sentenza emessa dal Tribunale il 25 settembre 1991, causa T-5/90, Marcato/Commissione (Racc. pag. II-731), in quanto non aveva avuto luogo un procedimento precontenzioso in conformità agli artt. 90 e 91 dello Statuto. Detta sentenza è passata in giudicato.
6 Il 6 febbraio 1991 il ricorrente presentava alla Commissione un documento intitolato "reclamo" e per il quale s' indicava, in oggetto, trattarsi di un "reclamo ai sensi dell' art. 90 dello Statuto". Nel modulo predisposto, presso la Commissione, per la registrazione tanto delle domande quanto dei reclami e recante l' intestazione "domanda/reclamo", nessuna di queste due menzioni risulta cancellata. Nel documento in questione, il ricorrente chiedeva un risarcimento ch' egli quantificava nel seguente modo:
- perdita finanziaria di 42 000 BFR mensili per 35 mesi, ossia 1 470 000 BFR, per essere stato costretto a chiedere il collocamento a riposo anticipato;
- risarcimento per le umiliazioni e i fastidi che gli erano stati a lungo inflitti e che si erano tradotti in un peggioramento del suo stato di salute: 1 000 000 BFR.
7 A sostegno di queste pretese il ricorrente faceva valere, in sostanza, che contro di lui era stata condotta una "campagna di diffamazione" da parte di due persone succedutesi come assistenti del direttore generale della DG XIX, sigg. Leygues e Bruechert, nonché del suo diretto superiore gerarchico, sig. Lemoine, che avevano tutti e tre osteggiato la sua promozione esprimendo critiche nei suoi confronti in seno al comitato di promozione. Essendo stato informato per la prima volta dai rappresentanti del personale in tale comitato delle critiche provenienti dal sig. Lemoine, il ricorrente aveva parlato con quest' ultimo di detto atteggiamento nel mese di luglio 1985. Egli affermava di aver cominciato ad incontrare, dopo questo colloquio, difficoltà nel suo lavoro, a seguito delle quali gli erano stati affidati altri compiti, di guisa ch' egli riteneva di essere stato posto in una "situazione d' inattività attiva, cioè in realtà 'in area di parcheggio' ". Secondo il ricorrente la situazione creata dai sigg. Leygues, Bruechert e Lemoine lo aveva esasperato ed era giunta a procurargli un vero e proprio esaurimento psichico e fisico, il che lo aveva costretto a chiedere il pensionamento anticipato, tre anni prima della data prevista.
8 Il 15 febbraio 1991, la Commissione inviava al ricorrente una nota, redatta in forma stereotipata, avente ad oggetto "il Suo reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto", con la quale si fornivano all' interessato informazioni circa la divisione e la persona incaricate di esaminare il suo fascicolo e gli si offriva la possibilità di un colloquio. Tuttavia, con telefax del 29 maggio 1991, al ricorrente veniva comunicato che la sua "domanda n. 20/91 ai sensi dell' art. 90. n. 1, dello Statuto" sarebbe stata sottoposta, il 5 giugno 1991, al gruppo "interservizi-reclami" della Commissione. Si richiamava l' attenzione del ricorrente sul "fatto che le norme (...) relative all' istruzione dei reclami non si applicano nella fattispecie". Si pregava il ricorrente di accusare ricevuta di questa nota mediante telefax alla Commissione.
9 Il ricorrente rispondeva con telefax del 30 maggio 1991, servendosi precisamente dei seguenti termini:
"Grazie per il vostro invito a seguito del mio reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, presentato il 6 febbraio 1991 (...)".
10 La riunione del gruppo interservizi della Commissione aveva luogo il 5 giugno 1991. In seguito, il ricorrente non riceveva alcuna risposta espressa da parte dell' amministrazione.
11 Stando così le cose, il ricorrente ha proposto il ricorso attualmente in esame, registrato presso la cancelleria del Tribunale il 4 settembre 1991.
12 Con domanda dell' 8 ottobre 1991, la Commissione ha opposto al ricorso un' eccezione d' irricevibilità ai sensi dell' art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale ed ha chiesto una pronunzia sulle proprie conclusioni senza che venga impegnata la discussione nel merito. Il ricorrente ha presentato le sue osservazioni sulla suddetta eccezione con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 1991.
13 Nel procedimento relativo all' eccezione d' irricevibilità, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile;
- statuire sulle spese secondo le norme vigenti.
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso ricevibile e, di conseguenza, respingere le eccezioni d' irricevibilità sollevate, sotto forma di domanda incidentale, dalla Commissione;
- in ogni caso, esaminare la ricevibilità congiuntamente al merito e proseguire, quindi, il relativo procedimento;
- condannare la convenuta a sopportare tutte le spese.
14 A norma dell' art. 114, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, salvo contraria decisione di quest' ultimo, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente. Nella fattispecie, il Tribunale (Quinta Sezione), ritenendo di essere sufficientemente informato in base ai documenti del fascicolo di causa, decide che non è necessario aprire la fase orale del procedimento.
Sulla ricevibilità
15 La Commissione sottolinea, in via preliminare, che il riferimento, nella sentenza emessa dal Tribunale il 5 dicembre 1990, alla possibilità di agire per risarcimento, riguardava il danno che il ricorrente avesse eventualmente subito per il fatto di non essere stato iscritto nell' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli nel 1988, mentre il ricorso in esame riguarda un pregiudizio diverso.
16 A sostegno dell' eccezione da essa sollevata, la Commissione fa valere che questo ricorso è irricevibile, in quanto non è stato preceduto da un procedimento precontenzioso in conformità agli artt. 90 e 91 dello Statuto. Essa considera il documento intitolato "reclamo", depositato dal ricorrente il 6 febbraio 1991, come una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, il cui tacito rigetto, perfezionatosi il 6 giugno 1991, costituiva un "atto giuridico lesivo". Per la Commissione, dal momento che il ricorrente non ha proposto reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto contro tale silenzio-rifiuto, l' art. 91, n. 2, esclude la ricevibilità del ricorso.
17 Secondo la Commissione, in proposito è irrilevante il fatto che si tratti di un ricorso per risarcimento. Essa ricorda che le azioni di danni nascenti dal rapporto d' impiego che lega un dipendente all' istituzione cui egli appartiene non rientrano nel campo d' applicazione degli artt. 178 e 215 del Trattato CEE, bensì in quello dell' art. 179 del Trattato e degli artt. 90 e 91 dello Statuto, e ne desume che il ricorso per danni dev' essere preceduto, per non essere irricevibile, da un atto lesivo, il quale, a sua volta, deve aver costituito oggetto di un reclamo che sia stato poi respinto. Essa si riferisce alla sentenza 10 dicembre 1969, causa 32/68, Grasselli/Commissione (Racc. pag. 505, in particolare 511), nella quale la Corte ha dichiarato che la seconda frase dell' art. 91, n. 1, dello Statuto attribuisce al giudice comunitario una competenza anche di merito solo in caso di controversia vertente sulla legittimità di un atto lesivo ai sensi della prima frase dell' art. 91, n. 1, per affermare che, in mancanza di una domanda di annullamento, il ricorso per risarcimento esula dalla competenza del Tribunale.
18 Inoltre, essa richiama la sentenza del Tribunale 25 settembre 1991, T-5/90, Marcato/Commissione (già citata), nella quale si precisa che, nel caso di un ricorso inteso ad ottenere riparazione di un danno assertivamente causato da comportamenti privi di effetti giuridici, il procedimento amministrativo deve iniziarsi con una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, mediante la quale l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") venga invitata a riparare detto danno, e che soltanto contro il rigetto di questa domanda l' interessato può proporre un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto.
19 La Commissione riconosce che il ricorrente sostiene di aver presentato un reclamo, non una domanda, com' egli ha confermato nel suddetto telefax del 30 maggio 1991. Essa sottolinea, però, che i "comportamenti" dei sigg. Bruechert, Leygues e Lemoine, contro i quali il reclamo era diretto, non sono atti arrecanti pregiudizio, in quanto sono privi di qualsiasi portata decisionale, ed aggiunge che, comunque, se costituissero atti lesivi, il reclamo presentato in proposito dal ricorrente sarebbe tardivo, in quanto detti comportamenti risalgono a vari anni prima della data del reclamo.
20 Secondo la Commissione, è parimenti irrilevante che il ricorrente, come questi sostiene nell' atto introduttivo, abbia presentato reclamo entro il termine di tre mesi dalla sentenza emessa dal Tribunale il 5 dicembre 1990. La convenuta si chiede, al riguardo, come il ricorrente abbia potuto ravvisare nella suddetta sentenza (a lui favorevole) un atto che, alla stessa stregua di un atto lesivo, faccia decorrere nei suoi confronti un termine statutario per la presentazione di un reclamo.
21 Stando così le cose, l' istituzione convenuta sostiene che, indipendentemente dalla natura giuridica del documento datato 6 febbraio 1991 (domanda o reclamo), il ricorso in esame è irricevibile.
22 Da parte sua, nell' atto introduttivo, il ricorrente ha affermato che il procedimento precontenzioso si è svolto regolarmente, in quanto egli ha presentato il reclamo "entro il termine di tre mesi a decorrere dalla sentenza 5 dicembre 1990" e tale reclamo è stato tacitamente respinto il 6 giugno 1991. Egli ha aggiunto che non si può negare il suo interesse ad agire per la riparazione del danno subito, e che le dichiarazioni diffamatorie fatte sul suo conto costituiscono atti lesivi.
23 Nelle sue osservazioni sull' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla convenuta, il ricorrente conferma che il ricorso in esame non riguarda i provvedimenti adottati dalla Commissione in esecuzione della summenzionata sentenza del Tribunale 5 dicembre 1990, Marcato (causa T-82/89), mentre egli mira, ora, ad ottenere una riparazione autonoma e complementare rispetto a quella che potrebbe eventualmente spettargli in conseguenza dell' esecuzione della suddetta sentenza.
24 Quanto alla ricevibilità dell' attuale ricorso, egli richiama innanzitutto l' ultima frase dell' art. 91, n. 1, dello Statuto, che, nelle controversie di carattere pecuniario, attribuisce al giudice comunitario una competenza anche di merito. Da ciò egli desume di poter pretendere, autonomamente, la riparazione del danno che ritiene di aver subito, a condizione che sia stato previamente espletato il procedimento di cui all' art. 90 dello Statuto.
25 Il ricorrente sostiene che l' art. 90 va interpretato, nel contesto di un' azione di danni, alla luce della sua funzione primaria, che sarebbe quella di permettere all' APN di prendere posizione, prima che venga proposto un ricorso giurisdizionale, sulle pretese dell' interessato in materia di risarcimento. Egli ricorda che la condizione sostanziale di base per un siffatto ricorso è l' esistenza di un illecito amministrativo e che un siffatto illecito può configurarsi sia come un atto avente carattere decisionale, sia come un atto puramente materiale. Secondo il ricorrente, il reclamo può essere validamente diretto contro il comportamento illecito dal quale scaturisce il danno, che si tratti o no di un atto avente carattere decisionale.
26 Egli è del parere che, nella fattispecie, il comportamento illecito sia costituito dalle dichiarazioni diffamatorie che, senza essere atti giuridici aventi portata decisionale, sono tuttavia manifestazioni della volontà di nuocere e, in quanto tali, atte a dar luogo a risarcimento.
27 Il ricorrente sostiene che sarebbe del tutto inadeguato, nella fattispecie, pretendere ch' egli avesse presentato prima una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto al fine di ottenere una decisione dell' APN in merito alle sue pretese di risarcimento. A suo avviso, nel caso in esame, non vi è nulla da chiedere all' APN ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, poiché il relativo procedimento è necessario soltanto qualora l' interessato solleciti una presa di posizione che possa implicare l' emanazione di un atto recante pregiudizio.
28 Il ricorrente aggiunge che il comportamento illecito dal quale scaturisce il danno è stato accertato dal Tribunale con la sentenza 5 dicembre 1990. Egli ritiene che, stando così le cose, a giusto titolo egli ha presentato, nel termine di tre mesi a decorrere da tale sentenza, un reclamo contro detto comportamento illecito, che gli ha arrecato pregiudizio, al fine di rispettare il principio secondo cui l' amministrazione deve essere posta a conoscenza di quanto le viene contestato, prima che venga adito il giudice competente.
29 Infine, il ricorrente refuta la tesi della Commissione secondo cui il ricorso per risarcimento sarebbe necessariamente subordinato ad una domanda di annullamento. A suo avviso, la formula della sentenza 10 dicembre 1969, Grasselli (causa 32/68 sopra menzionata), fatta valere in proposito dalla Commissione, significa semplicemente che deve esservi una controversia reale fra il dipendente e la sua istituzione, e che la controversia dev' essere portata in sede giurisdizionale soltanto dopo che sia stato espletato il previo procedimento amministrativo. Il ricorrente sostiene che nessun elemento interpretativo basato sulla redazione dei testi giustifica la conclusione nel senso che il principio dell' autonomia del ricorso per risarcimento, affermato dalla Corte nell' ambito degli artt. 178 e 215 del Trattato CEE, non sarebbe applicabile per quanto concerne il contenzioso della funzione pubblica comunitaria. Egli aggiunge che la situazione sarebbe diversa soltanto nel caso eccezionale in cui un ricorso per risarcimento mirasse al pagamento di una somma di entità esattamente corrispondente al vantaggio che il ricorrente trarrebbe dall' annullamento di una decisione individuale, il che non si verifica nella fattispecie.
30 In via preliminare, va disattesa la tesi che la Commissione basa sulla sentenza 10 dicembre 1969, Grasselli (causa 32/68, sopra menzionata) e secondo la quale, nelle controversie fra le Comunità ed i loro dipendenti, un ricorso per risarcimento non sarebbe ricevibile qualora non sia accompagnato da un ricorso per annullamento. Infatti, come la Corte ha successivamente affermato, fra l' altro nella sentenza 22 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer-Burckhardt/Commissione (Racc. pag. 1171, in particolare pag. 1182), l' azione di annullamento e l' azione di risarcimento sono rimedi giuridici autonomi, non soltanto quando si tratti di ricorsi basati sugli artt. 173 e 178 del Trattato CEE, ma anche quando si tratti di controversie fra le Comunità e i loro dipendenti ai sensi dell' art. 179 del Trattato CEE. L' interessato, perciò, può scegliere sia l' uno sia l' altro rimedio giurisdizionale, o anche entrambi congiuntamente, purché rispetti l' iter procedurale stabilito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.
31 La ricevibilità del ricorso per risarcimento ora in esame dipende quindi dalla constatazione che abbia avuto luogo un procedimento precontenzioso in conformità agli artt. 90 e 91 dello Statuto.
32 In proposito, va rilevato che il procedimento precontenzioso richiesto dallo Statuto è diverso, nell' ipotesi che il danno di cui si chiede la riparazione sia stato causato da un atto lesivo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, da quello che è necessario nell' ipotesi che il danno sia stato causato da un comportamento privo di carattere decisionale.
33 Nella prima ipotesi, la ricevibilità del ricorso per danni è subordinata alla condizione che l' interessato abbia proposto all' APN, entro i termini stabiliti, un reclamo amministrativo contro l' atto che gli ha arrecato pregiudizio, ed abbia proposto il ricorso giurisdizionale nel termine di tre mesi dalla reiezione del reclamo (v. sentenza 22 ottobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commissione, causa 9/75, sopra menzionata, pagg. 1182 e segg.). Nella seconda, invece, il procedimento amministrativo che, in conformità agli artt. 90 e 91 dello Statuto, deve obbligatoriamente precedere il ricorso per danni comprende due fasi. Anzitutto, l' interessato deve presentare all' APN una domanda intesa ad ottenere un risarcimento. Solo il rigetto, espresso o tacito, di detta domanda costituisce una decisione arrecante pregiudizio contro la quale può essere diretto un reclamo, e solo dopo una decisione che respinga, espressamente o tacitamente, detto reclamo può essere proposto un ricorso per risarcimento in sede giurisdizionale (v. sentenza del Tribunale 25 settembre 1991, Marcato, causa T-5/90, summenzionata, punti 50 e seguenti della motivazione, e sentenza della Corte 27 giugno 1989, Giordani, causa 200/87, Racc. pag. 1877, in particolare pag. 1901).
34 Onde negare la necessità di un procedimento precontenzioso in due fasi, il ricorrente fa valere che, per raggiungere la finalità dell' art. 91, n. 2, dello Statuto, e cioè per informare l' APN delle censure mosse dall' interessato, allo scopo di permettere o di favorire una composizione amichevole della controversia, basterebbe presentare all' APN, prima di proporre un ricorso per danni, un reclamo contro comportamenti che, senza produrre effetti giuridici, costituiscono illeciti amministrativi dai quali è derivato un pregiudizio. Questa teoria incontra tuttavia un ostacolo nel tenore letterale delle disposizioni di cui trattasi ed è incompatibile col sistema delle impugnazioni instaurato dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. Tale sistema consente che venga adito il giudice comunitario soltanto qualora si sia avuto un atto produttivo di effetti giuridici, che può eventualmente consistere nel silenzio-rifiuto opposto ad una domanda, e qualora il reclamo dell' interessato contro tale atto sia stato respinto. Per contro, in mancanza di un atto del genere, non è sufficiente che il risarcimento venga chiesto, per la prima volta, quando l' interessato presenta un reclamo (v. sentenza della Corte 27 giugno 1989, causa 200/87, Giordani, sopra menzionata).
35 Si deve aggiungere che l' interpretazione dello Statuto prospettata dal ricorrente è incompatibile, nel caso di una serie di fatti dannosi, con il regime dei termini vigente in forza dell' art. 90 dello Statuto. Secondo l' art. 90, n. 2, dello Statuto, il termine per il reclamo comincia a decorrere, a seconda dei casi, da date ben definite. La pubblicazione dell' atto, la notifica della decisione, il giorno in cui l' interessato ne ha preso conoscenza o la scadenza di un termine sono tutti elementi precisi che permettono l' esatta determinazione del dies a quo. Nell' ipotesi di una serie di fatti dannosi, non esiste manifestamente una data precisa. Ai fini della certezza del diritto, appare quindi evidente la necessità di una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto.
36 Il ricorrente ha sostenuto che nella presente fattispecie, in cui si tratta per l' appunto di una serie di fatti dannosi ch' egli considera come altrettanti illeciti amministrativi, il termine ha cominciato a decorrere il giorno in cui il Tribunale ha pronunziato la sentenza 5 dicembre 1990, Marcato (causa T-82/89, sopra menzionata). Si deve osservare, tuttavia, che lo Statuto non contiene disposizioni che consentano di assumere la data di emanazione di una sentenza come dies a quo del termine per la presentazione di un reclamo. Il fatto che sia stata pronunziata la suddetta sentenza non dispensava, quindi, il ricorrente dal seguire il procedimento precontenzioso contemplato dallo Statuto.
37 Né il ricorrente può sostenere di aver preso conoscenza dei fatti da lui denunciati il giorno dell' emanazione di tale sentenza. In proposito, si deve rilevare che, nel punto 7 della motivazione della sentenza 5 dicembre 1990, richiamata dal ricorrente, il Tribunale si è limitato a citare un estratto del resoconto delle riunioni tenute dal comitato di promozione nei giorni 15 e 16 giugno 1988. Questo resoconto figurava già in allegato al controricorso, datato 28 marzo 1989, depositato dalla Commissione nella causa 317/88 (divenuta T-47/89). Il ricorrente aveva perciò avuto conoscenza dei fatti in questione molto prima che il Tribunale avesse emesso, il 5 dicembre 1990, la sentenza di cui sopra.
38 Pertanto, non può essere accolta la tesi del ricorrente secondo cui, nell' ambito di un' azione di risarcimento, si potrebbe presentare reclamo contro qualsiasi comportamento che costituisca un illecito amministrativo, indipendentemente dal carattere decisionale o puramente materiale dello stesso.
39 E' quindi necessario accertare se il comportamento che assertivamente ha provocato il danno di cui il ricorrente chiede la riparazione costituisca o no un atto lesivo.
40 Secondo il ricorrente, il danno da lui lamentato deriva dalle dichiarazioni a suo dire diffamatorie fatte sul suo conto in seno ai comitati di promozione nel corso degli anni, nonché dalle "umiliazioni" e dai "fastidi" che gli sarebbero stati inflitti. Ora, come viene ammesso dallo stesso ricorrente, siffatti comportamenti costituiscono fatti puramente materiali, privi di qualsiasi carattere decisionale. Essi non potevano avere incidenza sulla situazione giuridica del ricorrente.
41 Su questa constatazione non influisce affatto la circostanza che l' attuale ricorso per risarcimento sia stato proposto in seguito alla sentenza del Tribunale 5 dicembre 1990 nella causa T-82/89. Il ricorrente si riferisce a tale sentenza per provare la fondatezza delle proprie allegazioni quanto all' esistenza di taluni illeciti amministrativi che avevano preceduto la decisione impugnata nella causa T-82/89 e che, a suo avviso, non soltanto hanno inficiato la legittimità di detta decisione, ma inoltre gli hanno causato un danno che va oltre gli effetti di quest' ultima. La circostanza che il Tribunale abbia tenuto conto di questi fatti materiali per constatare che la decisione nella cui preparazione essi sono intervenuti era viziata non conferisce, tuttavia, a siffatti comportamenti carattere decisionale. Il danno allegato dal ricorrente non deriva, quindi, da atti lesivi ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto. Di conseguenza, lo Statuto esige, nella fattispecie, un procedimento precontenzioso in due fasi.
42 Il ricorrente doveva perciò, in primo luogo, presentare una domanda intesa ad ottenere la riparazione del danno lamentato.
43 Il 6 febbraio 1991, egli depositava un documento intitolato "reclamo" e, nel telefax del 30 maggio 1991, confermava che aveva inteso sottoporre all' APN un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto. Benché il ricorrente non abbia avuto l' intenzione di presentare una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, si deve tuttavia rilevare che il Tribunale non è vincolato dalla volontà delle parti, nel qualificare come "domanda" o "reclamo" un documento presentato dal ricorrente (v. ordinanza del Tribunale 1 ottobre 1991, Coussios/Commissione, punto 25 della motivazione, causa T-38/91, Racc. pag. II-763).
44 Sotto questo aspetto, si deve constatare che il documento intitolato "reclamo ai sensi dell' art. 90 dello Statuto" nella fattispecie depositato dal ricorrente presenta elementi che, in sostanza, caratterizzano piuttosto una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto che non un reclamo ai sensi del n. 2 dello stesso articolo. Così, lo scopo perseguito dal ricorrente è quello di ottenere il versamento di 2 470 000 BFR. Col documento in questione, egli invitava l' APN ad adottare la decisione di concedergli detta somma. Ora, l' invito, rivolto all' APN, di adottare una decisione è il contenuto tipico di una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto. Il contenuto tipico di un reclamo, invece, consiste nel chiedere all' APN di revocare una decisione, espressa o tacita, ch' essa abbia già adottato nei confronti di un dipendente. Ora, nel documento di cui trattasi, il ricorrente non ha chiesto che l' APN ritornasse su un qualsiasi provvedimento da essa già adottato nei suoi confronti. Le circostanze sono quindi diverse, nella fattispecie, sia rispetto al caso in cui sia stato chiesto un risarcimento congiuntamente all' annullamento dell' atto recante pregiudizio (v., ad esempio, sentenza della Corte 27 giugno 1989, causa 200/87, Giordani, sopra menzionata), sia rispetto al caso in cui un dipendente chieda all' APN di revocare una pretesa decisione che, in realtà, non gli arreca pregiudizio (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 25 settembre 1991, Marcato, causa T-5/90, sopra menzionata). Nelle ultime due ipotesi, l' atto proposto dal dipendente può essere qualificato reclamo, anche se questo può eventualmente essere irricevibile. Nel caso in esame, per contro, il documento depositato dal ricorrente non ha il contenuto di un reclamo.
45 Dal complesso delle precedenti considerazioni risulta che la lettera del 6 febbraio 1991, benché qualificata come "reclamo" dal ricorrente, costituiva, in realtà, una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto. E' opportuno aggiungere che il ricorrente ne è stato informato tramite il telefax che gli uffici della Commissione gli inviavano il 29 maggio 1991, anche se gli stessi uffici usavano, nella lettera 15 febbraio 1991, l' espressione "reclamo".
46 La suddetta domanda ha costituito oggetto di una tacita decisione di rigetto, in conformità all' art. 90, n. 1, in data 6 giugno 1991. A questa decisione negativa non ha fatto seguito un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto. Di conseguenza, non ha avuto luogo un procedimento precontenzioso conforme agli artt. 90 e 91 dello Statuto. Il ricorso per danni ora in esame deve perciò essere dichiarato irricevibile.
Sulle spese
47 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 25 febbraio 1992.