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Documento 62022CJ0393
Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 14 September 2023.#EXTÉRIA s.r.o. v Spravíme s. r. o.#Request for a preliminary ruling from the Nejvyšší soud.#Reference for a preliminary ruling – Judicial cooperation in civil matters – Jurisdiction and enforcement of judgments in civil and commercial matters – Regulation (EU) No 1215/2012 – Special jurisdiction in matters relating to a contract – Article 7(1)(b) – Concept of contract for the ‘provision of services’ – Termination of a contract to enter into a future contract relating to the future conclusion of a franchise agreement.#Case C-393/22.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 settembre 2023.
EXTÉRIA s.r.o. contro Spravíme s. r. o.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza speciale in materia contrattuale – Articolo 7, punto 1, lettera b) – Nozione di contratto di “prestazione di servizi” – Risoluzione di un contratto preliminare relativo alla futura stipulazione di un contratto di franchising.
Causa C-393/22.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 settembre 2023.
EXTÉRIA s.r.o. contro Spravíme s. r. o.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza speciale in materia contrattuale – Articolo 7, punto 1, lettera b) – Nozione di contratto di “prestazione di servizi” – Risoluzione di un contratto preliminare relativo alla futura stipulazione di un contratto di franchising.
Causa C-393/22.
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2023:675
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
14 settembre 2023 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza speciale in materia contrattuale – Articolo 7, punto 1, lettera b) – Nozione di contratto di “prestazione di servizi” – Risoluzione di un contratto preliminare relativo alla futura stipulazione di un contratto di franchising»
Nella causa C‑393/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca), con decisione del 5 maggio 2022, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2022, nel procedimento
EXTÉRIA s.r.o.
contro
Spravime, s.r.o.,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore) e J. Passer, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per la Spravime s.r.o., da M. Čajka, advokát; |
– |
per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; |
– |
per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, S. Duarte Afonso e J. Ramos, in qualità di agenti; |
– |
per la Commissione europea, da S. Noë e K. Walkerová, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la EXTÉRIA s.r.o., con sede in Ostrava (Repubblica ceca), e la Spravime, s.r.o., con sede in Ivanovice (Repubblica slovacca), vertente su una domanda di pagamento di una penale contrattuale basata sull’inadempimento di un contratto preliminare relativo alla futura stipulazione di un contratto di franchising. |
Contesto normativo
3 |
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis prevede quanto segue: «A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro». |
4 |
Ai sensi dell’articolo 7, punto 1, di tale regolamento: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
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Procedimento principale e questione pregiudiziale
5 |
La ricorrente nel procedimento principale, che fornisce servizi di consulenza nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro, e la convenuta nel procedimento principale hanno concluso, il 28 giugno 2018, un contratto preliminare relativo alla futura stipulazione di un contratto di franchising (in prosieguo: il «contratto preliminare») che avrebbe concesso a quest’ultima il diritto di esercizio e gestione di succursali della ricorrente nel procedimento principale, in franchising, in Slovacchia. Tale contratto preliminare conteneva, oltre all’obbligazione di stipulare tale contratto nel futuro, talune modalità contrattuali e l’impegno, da parte della convenuta nel procedimento principale, a pagare un anticipo di EUR 20400, esclusa l’imposta sul valore aggiunto, e, in caso di mancato rispetto di tale obbligazione, una penale contrattuale di importo pari a quello di tale anticipo (in prosieguo: la «penale contrattuale»). |
6 |
Detto anticipo, che aveva lo scopo non solo di garantire tale obbligazione, ma anche di salvaguardare la riservatezza di tutte le informazioni contenute in detto contratto preliminare relative alla formula di franchising della ricorrente nel procedimento principale, doveva essere pagato entro dieci giorni dalla firma del medesimo contratto preliminare. Inoltre, quest’ultimo prevedeva la facoltà, per la ricorrente nel procedimento principale, di recedere qualora la convenuta nel procedimento principale non le avesse versato la tariffa convenuta entro il termine previsto. |
7 |
Il contratto preliminare prevedeva l’applicazione del diritto ceco, senza che fosse stata stipulata alcuna clausola attributiva di competenza. |
8 |
Sostenendo che la convenuta nel procedimento principale non aveva adempiuto la sua obbligazione di pagare l’anticipo di cui trattasi, la ricorrente nel procedimento principale ha receduto dal contratto preliminare e ha richiesto il pagamento della penale contrattuale. |
9 |
A tal fine, essa ha avviato un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento dinanzi all’Okresní soud v Ostravě (Tribunale circoscrizionale, Ostrava, Repubblica ceca). |
10 |
Con ordinanza del 17 dicembre 2020, tale giudice ha respinto l’eccezione di incompetenza dei giudici cechi sollevata dalla convenuta nel procedimento principale e ha dichiarato di essere competente a conoscere della controversia di cui trattasi sulla base dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis, dal momento che tale controversia aveva ad oggetto l’esecuzione di un’obbligazione, ai sensi di tale disposizione, vale a dire l’obbligazione di pagamento della penale contrattuale, che doveva essere eseguita nel luogo della sede legale della ricorrente nel procedimento principale. |
11 |
Nell’ambito dell’appello proposto avverso tale ordinanza, la convenuta nel procedimento principale ha invocato la competenza dei giudici slovacchi, in quanto l’obbligazione garantita da tale penale contrattuale, pur trovando la sua fonte nel contratto preliminare, era tuttavia legata al luogo di produzione e di consegna delle merci nell’ambito del contratto di franchising che doveva essere concluso. |
12 |
Con ordinanza del 16 febbraio 2021, il Krajský soud v Ostravě (Corte regionale, Ostrava, Repubblica ceca), quale giudice d’appello, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che il ricorso avesse ad oggetto il diritto al pagamento della penale contrattuale a causa del mancato rispetto, da parte della convenuta nel procedimento principale, dei termini del contratto preliminare e non fosse quindi collegato alla produzione o alla consegna di merci, cosicché l’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis non era applicabile. Di conseguenza, la competenza giurisdizionale dovrebbe essere determinata conformemente all’articolo 7, punto 1, lettera a), di tale regolamento, in forza del quale è competente il giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, luogo che deve essere determinato secondo il diritto del giudice adito, nella fattispecie il diritto ceco. |
13 |
La convenuta nel procedimento principale ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza dinanzi al Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca), giudice del rinvio, affermando che la natura del diritto al pagamento della penale contrattuale non era stata correttamente valutata. |
14 |
Facendo riferimento alla giurisprudenza costante della Corte relativa all’interpretazione della nozione di «materia contrattuale» (sentenze del 17 giugno 1992, Handte, C‑26/91, EU:C:1992:268, punto 15, e del 15 giugno 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, punto 30), tale giudice conclude che la controversia di cui è investito, riguardante il diritto al pagamento della penale contrattuale, trae origine dal contratto preliminare, cosicché tale controversia rientra nella nozione di «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis. |
15 |
Dato che, secondo detto giudice, tale diritto non è connesso alla produzione o alla consegna di merci, l’applicazione di detto articolo 7, punto 1, lettera b), primo trattino, dovrebbe essere esclusa a priori. |
16 |
Occorrerebbe quindi valutare se si tratti di un diritto relativo ad una «prestazione di servizi», ai sensi di detto articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino. |
17 |
Il giudice del rinvio rileva che sono ipotizzabili due soluzioni ai fini della determinazione del giudice competente a livello internazionale, ossia quella di qualificare il contratto preliminare come contratto autonomo, o l’altra, consistente nel determinare la natura dei diritti derivanti dal contratto preliminare in funzione della natura del contratto da stipulare. |
18 |
Tenuto conto della giurisprudenza della Corte, la semplice conclusione di un contratto preliminare non costituirebbe una prestazione di servizi, quale definita in modo autonomo dal diritto dell’Unione come contratto che implica l’esercizio di un’attività mediante il compimento di atti positivi a vantaggio di un’altra persona, in cambio di un corrispettivo (v., in tal senso, sentenze del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch, C‑533/07, EU:C:2009:257; del 14 luglio 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, e del 25 marzo 2021, Obala i lučice, C‑307/19, EU:C:2021:236), di modo che il Nejvyšší soud (Corte suprema) è incline a concludere che tale contratto preliminare non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento Bruxelles I bis. |
19 |
Di conseguenza, conformemente a tale articolo 7, punto 1, lettera c), secondo cui detto articolo 7, punto 1, lettera a), si applica nei casi in cui non è applicabile lo stesso articolo 7, punto 1, lettera b), occorrerebbe determinare il giudice competente in base al luogo di esecuzione dell’obbligazione di cui trattasi. |
20 |
Poiché la Corte non avrebbe ancora affrontato espressamente la questione se un pactum de contrahendo possa essere qualificato come contratto di «prestazione di servizi», sussisterebbe un ragionevole dubbio quanto alla corretta interpretazione dell’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis. |
21 |
È in tale contesto che il Nejvyšší soud (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 7, punto 1, lettera b), del [regolamento Bruxelles I bis] debba essere interpretato nel senso che la nozione “contratto di prestazione di servizi” comprende anche un contratto preliminare (pactum de contrahendo) con il quale le parti si sono impegnate a stipulare un contratto futuro che sia un contratto di prestazione di servizi ai sensi di tale disposizione». |
Sulla questione pregiudiziale
22 |
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che un contratto preliminare, relativo alla futura stipulazione di un contratto di franchising, che prevede un’obbligazione di pagamento di una penale contrattuale fondata sull’inadempimento di tale contratto preliminare, obbligazione contrattuale la cui violazione costituisce la base per una domanda giudiziale, rientra nella nozione di contratto di «prestazione di servizi», ai sensi di tale disposizione. |
23 |
In via preliminare, occorre ricordare che, poiché il regolamento Bruxelles I bis ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), il quale aveva sostituito la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), l’interpretazione fornita dalla Corte riguardo al regolamento n. 44/2001 vale anche per il regolamento Bruxelles I bis, quando le disposizioni di tali strumenti del diritto dell’Unione possono essere qualificate come equivalenti. Tale ipotesi ricorre nel caso dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 e dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, punti 19 e 20 e giurisprudenza citata). |
24 |
Riguardo all’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento Bruxelles I bis, si deve constatare che il testo di tale disposizione non consente, di per sé, di rispondere alla questione sollevata, atteso che questa disposizione non fornisce la definizione della nozione di contratto di prestazione di servizi (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch, C‑533/07, EU:C:2009:257, punto 19). |
25 |
Conformemente a una giurisprudenza costante, i termini «materia contrattuale» e «prestazione di servizi» ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 7, punto 1, lettera a), e dell’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis devono essere interpretati in modo autonomo, principalmente alla luce del sistema e degli obiettivi del medesimo regolamento, al fine di assicurarne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. Essi non possono, pertanto, essere interpretati come un rinvio alla qualificazione del rapporto giuridico dedotto dinanzi al giudice nazionale fornita dal diritto nazionale applicabile (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). |
26 |
Al riguardo, si deve ricordare che il regolamento Bruxelles I mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme sulla competenza che presentano un alto grado di prevedibilità e persegue quindi un obiettivo di certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione europea, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 16 e giurisprudenza citata). |
27 |
Peraltro, dalla giurisprudenza risulta che il sistema delle attribuzioni di competenze di validità generale di cui al capo II del regolamento Bruxelles I è fondato sul principio, sancito all’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultimo, secondo cui le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato, a prescindere dalla cittadinanza delle parti. È solo in deroga a tale principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto che il capo II, sezione 2, di tale regolamento prevede talune norme di competenza speciale, tra cui quella di cui all’articolo 7, punto 1, di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 17 e giurisprudenza citata). |
28 |
In tale contesto, va ricordato che le norme di competenza speciale previste dal regolamento Bruxelles I bis vanno interpretate restrittivamente, e non consentono un’interpretazione che vada oltre le ipotesi espressamente prese in considerazione dal regolamento stesso (sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, punto 22 e giurisprudenza citata). |
29 |
La norma sulla competenza speciale in materia contrattuale, prevista all’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, risponde ad un obiettivo di prossimità ed è fondata sull’esistenza di uno stretto collegamento tra il contratto di cui trattasi e il giudice chiamato a conoscerne. Pertanto, la regola generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, indicata al punto 27 della presente sentenza, è completata da questa regola di competenza speciale in materia contrattuale, in applicazione della quale una persona può essere convenuta anche dinanzi al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev’essere adempiuta (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch, C‑533/07, EU:C:2009:257, punti 24 e 25). |
30 |
Per quanto riguarda il luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di prestazione di servizi, l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento Bruxelles I bis definisce, in modo autonomo, il criterio di collegamento rispetto a tale contratto come il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base a detto contratto, al fine di rafforzare gli obiettivi di unificazione e di prevedibilità delle regole di competenza giurisdizionale e, pertanto, di certezza del diritto. Tale criterio di collegamento autonomo è destinato ad applicarsi a tutte le domande fondate sul medesimo contratto di prestazione di servizi (v., in tal senso, sentenze del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch, C‑533/07, EU:C:2009:257, punti 26 e 27, e dell’11 marzo 2010, Wood Floor Solutions Andreas Domberger, C‑19/09, EU:C:2010:137, punto 23). |
31 |
È alla luce di tali considerazioni che occorre stabilire se un’obbligazione di pagamento di una penale contrattuale per inadempimento di un contratto preliminare, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientri nella nozione di «prestazione di servizi», ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento Bruxelles I bis. |
32 |
Anzitutto, occorre constatare che le obbligazioni che vincolano le parti e derivanti dai termini di un contratto preliminare, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, rientrano nella nozione di «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis. |
33 |
Inoltre, sebbene l’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis determini la competenza giurisdizionale in materia contrattuale in relazione al luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, tale articolo 7, punto 1, alla lettera b) prende in considerazione, per quanto riguarda la compravendita di beni e la prestazione di servizi, criteri di collegamento specifici, fissando tale luogo di esecuzione rispettivamente nel luogo, situato in uno Stato membro, in cui, in base al contratto, i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati e nel luogo, situato in uno Stato membro, in cui, in base al contratto, i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati. |
34 |
Con riferimento, più in particolare, alla qualificazione di «contratto di prestazione di servizi», dalla giurisprudenza risulta che la nozione di «servizi», ai sensi di detto articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, implica, quanto meno, che la parte che li fornisce effettui una determinata attività in cambio di un corrispettivo (v., in particolare, sentenze del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch, C‑533/07, EU:C:2009:257, punto 29, e del 15 giugno 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, punto 35). |
35 |
Per quanto attiene al primo criterio che figura in tale definizione, vale a dire l’esistenza di un’attività, la Corte ha precisato che esso richiede il compimento di atti positivi, escludendo meri atti omissivi. Al riguardo, nel caso di un contratto avente ad oggetto la distribuzione dei prodotti di una delle parti ad opera dell’altra parte, la Corte ha dichiarato che tale criterio corrisponde alla prestazione caratteristica fornita dalla parte che, assicurando tale distribuzione, partecipa allo sviluppo della diffusione dei prodotti di cui trattasi (v., in particolare, sentenze del 19 dicembre 2013, Corman-Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860, punto 38, e del 14 luglio 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 38). |
36 |
Quanto al secondo criterio, vale a dire quello della remunerazione riconosciuta quale corrispettivo per un’attività, si deve sottolineare che quest’ultimo non può essere inteso in senso restrittivo come versamento di una somma di denaro, potendosi ritenere che il beneficio derivante da un insieme di vantaggi che rappresentano un valore economico costituisca una remunerazione (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2013, Corman-Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860, punto 39, e del 14 luglio 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 40). |
37 |
Orbene, se è vero che l’oggetto del contratto di franchising che avrebbe dovuto essere concluso a seguito del contratto preliminare risponde perfettamente ai due criteri indicati ai punti 35 e 36 della presente sentenza, diversa è la situazione nel caso di tale contratto preliminare, che aveva come obiettivo la futura stipulazione di un contratto di franchising e la salvaguardia della riservatezza delle informazioni contenute in detto contratto preliminare. Inoltre, in mancanza di un’attività effettiva svolta dalla controparte, il pagamento della penale contrattuale non può essere qualificato come una remunerazione. |
38 |
Poiché il contratto preliminare non richiede il compimento di alcun atto positivo, né il pagamento di una remunerazione, le obbligazioni derivanti da tale contratto preliminare, in particolare l’obbligazione di pagamento della penale contrattuale, non possono rientrare nella nozione di «prestazione di servizi», ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento Bruxelles I bis. |
39 |
Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento relativo al fatto che l’obbligazione di pagamento della penale contrattuale sarebbe strettamente connessa al contratto di franchising che avrebbe dovuto essere stipulato e in forza del quale sarebbe possibile determinare il luogo in cui i servizi interessati avrebbero dovuto essere prestati. |
40 |
Infatti, un siffatto argomento contrasta non solo con l’esigenza di un’interpretazione restrittiva delle norme sulla competenza speciale previste dal regolamento Bruxelles I bis, come ricordato al punto 28 della presente sentenza, ma anche con gli obiettivi di prevedibilità e di certezza del diritto richiamati ai punti 26 e 30 di tale sentenza. |
41 |
Infine, occorre rammentare che dal sistema dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis emerge che il legislatore dell’Unione ha adottato distinte norme sulla competenza per i contratti di compravendita di beni e di prestazioni di servizi, da un lato, e per tutti gli altri tipi di contratti che non sono oggetto di disposizioni specifiche nel regolamento stesso, dall’altro (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch, C‑533/07, EU:C:2009:257, punto 42). |
42 |
Al riguardo, si deve ricordare che l’articolo 7, punto 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I bis prevede che «la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)». |
43 |
Orbene, estendere l’ambito di applicazione dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento Bruxelles I bis, in modo da includervi qualsiasi contratto preliminare relativo alla futura stipulazione di un contratto di prestazione di servizi, avrebbe l’effetto di eludere l’intenzione del legislatore dell’Unione a questo riguardo e pregiudicherebbe l’effetto utile di tale articolo 7, punto 1, lettere c) e a) (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch, C‑533/07, EU:C:2009:257, punto 43). |
44 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata che l’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis deve essere interpretato nel senso che un contratto preliminare, relativo alla futura stipulazione di un contratto di franchising, che prevede un’obbligazione di pagamento di una penale contrattuale fondata sull’inadempimento di tale contratto preliminare, obbligazione contrattuale la cui violazione costituisce la base per una domanda giudiziale, non rientra nella nozione di contratto di «prestazione di servizi», ai sensi di tale disposizione. In un caso del genere, la competenza giurisdizionale riguardo a una domanda fondata su tale obbligazione è determinata, conformemente all’articolo 7, punto 1, lettera a), di tale regolamento, in base al luogo di esecuzione di detta obbligazione. |
Sulle spese
45 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: |
L’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, |
dev’essere interpretato nel senso che: |
un contratto preliminare, relativo alla futura stipulazione di un contratto di franchising, che prevede un’obbligazione di pagamento di una penale contrattuale fondata sull’inadempimento di tale contratto preliminare, obbligazione contrattuale la cui violazione costituisce la base per una domanda giudiziale, non rientra nella nozione di contratto di «prestazione di servizi», ai sensi di tale disposizione. In un caso del genere, la competenza giurisdizionale riguardo a una domanda fondata su tale obbligazione è determinata, conformemente all’articolo 7, punto 1, lettera a), di tale regolamento, in base al luogo di esecuzione di detta obbligazione. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il ceco.