Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 62022CJ0078

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 maggio 2023.
ALD Automotive s.r.o. contro DY.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrchní soud v Praze.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Articolo 6 – Importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento per i costi di recupero sostenuti dal creditore – Ritardi di pagamento in relazione ai contratti ad esecuzione continuata – Risarcimento forfettario dovuto per ciascun ritardo di pagamento – Obbligo di conferire piena efficacia al diritto dell’Unione – Obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione – Principi generali del diritto privato nazionale.
Causa C-78/22.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2023:379

 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

4 maggio 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Articolo 6 – Importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento per i costi di recupero sostenuti dal creditore – Ritardi di pagamento in relazione ai contratti ad esecuzione continuata – Risarcimento forfettario dovuto per ciascun ritardo di pagamento – Obbligo di conferire piena efficacia al diritto dell’Unione – Obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione – Principi generali del diritto privato nazionale»

Nella causa C‑78/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vrchní soud v Praze (Corte superiore di Praga, Repubblica ceca), con decisione del 24 gennaio 2022, pervenuta in cancelleria il 7 febbraio 2022, nel procedimento

ALD Automotive s.r.o.

contro

DY, in qualità di amministratore giudiziario della GEDEM-STAV a.s.,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da M. Safjan, presidente di sezione, N. Piçarra (relatore) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la ALD Automotive s.r.o., da J. Melkus, advokát;

per il governo ceco, da A. Edelmannová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da G. Gattinara e P. Ondrůšek, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la ALD Automotive s.r.o. (in prosieguo: la «ALD») e DY, in qualità di amministratore giudiziario della GEDEM-STAV a.s. (in prosieguo: la «Gedem»), la società debitrice, relativamente a una domanda di risarcimento forfettario per i costi di recupero sostenuti dalla ALD a causa di ritardi di pagamento afferenti a cinque contratti ad esecuzione continuata conclusi tra tale società e la Gedem.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 3 e 19 della direttiva 2011/7 enunciano quanto segue:

«(3)

Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Sebbene le merci siano fornite e i servizi prestati, molte delle relative fatture sono pagate ben oltre il termine stabilito. Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. (...)

(...)

(19)

Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva dovrebbe determinare un importo minimo forfettario che possa cumularsi agli interessi di mora. Il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero. (...)».

4

L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito d’applicazione», ai paragrafi 1 e 2 così prevede:

«1.   Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle [piccole e medie imprese (PMI)].

2.   La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale».

5

Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)

“transazioni commerciali”: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;

(...)

4)

“ritardo di pagamento”: pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, o all’articolo 4, paragrafo 1, sono soddisfatte;

(...)

8)

“importo dovuto”: la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;

(...)».

6

L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Transazioni fra imprese», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore abbia diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e

b)

il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore».

7

L’articolo 6 della direttiva 2011/7, intitolato «Risarcimento delle spese di recupero», dispone quanto segue:

«1.   Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell’articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di EUR 40.

2.   Gli Stati membri assicurano che l’importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

3.   Il creditore, oltre all’importo forfettario di cui al paragrafo 1, ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore. Ciò potrebbe comprendere anche le spese che il creditore ha sostenuto per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti».

8

L’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Clausole contrattuali e prassi inique», al suo paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Gli Stati membri dispongono che una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell’interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non possa essere fatta valere oppure dia diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.

Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del primo comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, tra cui:

(...)

c)

se il debitore abbia qualche motivo oggettivo per derogare (...) all’importo forfettario di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

(...)».

Diritto ceco

9

L’articolo 2, paragrafo 3, dello zákon č. 89/2012, Sb., občanský zákoník (legge n. 89/2012 recante il codice civile) dispone quanto segue:

«L’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche non possono essere contrarie al buon costume e non possono portare a crudeltà o ingiustizie che offendono il comune sentimento umano».

10

L’articolo 3 del nařízení vlády č.351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích (decreto governativo n. 351/2013, che fissa l’importo degli interessi di mora e dei costi di recupero di un credito, stabilisce il compenso dei liquidatori e dei membri dell’organo di amministrazione della persona giuridica designati dal giudice e chiarisce questioni attinenti alla Gazzetta ufficiale degli annunci civili e commerciali e ai registri pubblici delle persone fisiche e giuridiche, dei fondi fiduciari e delle informazioni sui proprietari reali; in prosieguo: il «decreto n. 351/2013») prevede quanto segue:

«Nel caso di un obbligo reciproco degli imprenditori o di un obbligo reciproco tra un imprenditore e un’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi della legge che disciplina gli appalti pubblici, avente per oggetto di consegnare beni o di fornire servizi a titolo oneroso all’amministrazione aggiudicatrice, l’importo minimo dei costi di recupero per ciascun credito è di 1200 [corone ceche (CZK) (circa EUR 50)]».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11

La ALD e la Gedem, società di diritto ceco, hanno concluso cinque contratti aventi ad oggetto la locazione di beni mobili (in prosieguo: i «contratti di cui trattasi nel procedimento principale»). In forza delle condizioni generali applicabili a tali contratti, la ALD era tenuta ad emettere fatture separate per gli importi dovuti a titolo di corrispettivo delle prestazioni fornite alla Gedem in esecuzione di tali contratti. La Gedem doveva pagare tali importi alla scadenza indicata nelle fatture.

12

Alle scadenze fissate, la Gedem non ha tuttavia versato 25 importi dovuti a titolo dei contratti di cui trattasi nel procedimento principale, corrispondenti a un totale di CZK 206799,13 (circa EUR 8750), per periodi compresi tra il 27 aprile 2016 e il 30 settembre 2016.

13

Con ordinanza del 12 aprile 2017, il Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích (Corte regionale di Hradec Králové — sezione distaccata di Pardubice, Repubblica ceca) ha constatato l’insolvenza della Gedem, ha dichiarato il suo fallimento e le ha designato DY quale amministratore giudiziario.

14

Nell’ambito di tale procedimento, la ALD ha chiesto il pagamento del suo credito, corredato degli interessi di mora, e, a titolo di spese di recupero, una somma forfettaria di CZK 1200 per ciascuno dei 25 importi dovuti in base ai cinque contratti di cui trattasi nel procedimento principale, per un totale di CZK 30000 (circa EUR 1250), sulla base dell’articolo 3 del decreto n. 351/2013.

15

A seguito di un’opposizione proposta da DY contro il pagamento di tale importo forfettario, la ALD ha proposto un ricorso dinanzi al Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích (Corte regionale di Hradec Králové – sezione distaccata di Pardubice), diretto a far accertare il suo diritto a un risarcimento forfettario per le spese di recupero sostenute per ciascuno dei 25 importi dovuti in forza dei cinque contratti di cui trattasi nel procedimento principale.

16

Con sentenza del 28 maggio 2018, tale organo giurisdizionale ha parzialmente accolto la domanda della ALD, riconoscendole un risarcimento forfettario per i costi di recupero dell’importo di CZK 1200 per i crediti derivanti da ciascuno dei cinque contratti, ossia CZK 6000 (circa EUR 250) in totale, e ha respinto il ricorso per il resto.

17

La ALD ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Vrchní soud v Praze (Corte superiore di Praga, Repubblica ceca), giudice del rinvio, che ha confermato detta sentenza. Tale giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, il risarcimento forfettario per i costi di recupero fosse dovuto una sola volta per ciascuno dei cinque contratti, indipendentemente dal numero di pagamenti non effettuati alla scadenza.

18

La ALD ha proposto ricorso avverso tali sentenze dinanzi all’Ústavní soud (Corte costituzionale, Repubblica ceca), il quale, con sentenza del 24 novembre 2020, ha annullato la sentenza del Vrchní soud v Praze (Corte superiore di Praga) cui ha rinviato la causa, respingendo tale ricorso quanto al resto. L’Ústavní soud (Corte costituzionale) ha ritenuto che, non avendo esaminato la necessità di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sul fondamento dell’articolo 267 TFUE, mentre la ALD aveva invocato la necessità di interpretare la normativa nazionale in conformità al diritto dell’Unione, il giudice del rinvio ha violato il diritto di tale società a un processo equo, garantito dalla Costituzione ceca.

19

Nei limiti in cui i contratti di cui trattasi nel procedimento principale implicano pagamenti in successione, il giudice del rinvio si chiede se, per conseguire la finalità della direttiva 2011/7, il creditore debba ottenere l’importo forfettario previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva per ogni ritardo di pagamento intervenuto nell’ambito dell’esecuzione di uno stesso e unico contratto, anche qualora i pagamenti non effettuati alla scadenza riguardino importi modesti, incluso inferiori a tale importo forfettario, o se sia sufficiente che tale creditore ottenga un solo importo forfettario per tutti i ritardi di pagamento verificatisi nell’ambito dell’esecuzione di tale contratto. Tale giudice si interroga altresì sulla possibilità, per il giudice nazionale, di respingere una domanda fondata sulla prima interpretazione, nell’ipotesi in cui tale domanda fosse «contraria al buon costume (articolo 2, paragrafo 3, della legge n. 89/2012)».

20

Stanti tali circostanze, il Vrchní soud v Praze (Corte superiore di Praga) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1)

In base a quali criteri matura il diritto a richiedere l’importo fisso di almeno EUR 40 a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della [direttiva 2011/7] nel caso di contratti con prestazioni ricorrenti o continue.

2)

Se un diritto ai sensi del suddetto articolo 6, paragrafo 1, possa non essere riconosciuto dai giudici degli Stati membri a seguito dell’applicazione dei principi generali del diritto privato.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, a quali condizioni i giudici degli Stati membri possono non riconoscere l’importo del diritto di cui al suddetto articolo 6, paragrafo 1».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

21

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con l’articolo 3 di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che, qualora uno stesso e unico contratto preveda pagamenti a carattere periodico, ciascuno dei quali deve essere effettuato entro un termine determinato, l’importo forfettario minimo di EUR 40, previsto da tale articolo 6, paragrafo 1, sia dovuto, a titolo di risarcimento dei costi di recupero del creditore, per ogni ritardo di pagamento, o se tale importo forfettario sia dovuto una sola volta nell’ambito dell’esecuzione di un solo contratto, indipendentemente dal numero di pagamenti non effettuati entro tale termine.

22

In primo luogo, il paragrafo 1 dell’articolo 6 della direttiva 2011/7 impone agli Stati membri di assicurare che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di EUR 40. Inoltre, al suo paragrafo 2, tale articolo 6 obbliga gli Stati membri a provvedere affinché tale importo forfettario minimo sia dovuto automaticamente, anche in assenza di un sollecito al debitore, quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore. Infine, al suo paragrafo 3, detto articolo 6 riconosce al creditore il diritto di esigere dal debitore, oltre all’importo forfettario minimo di EUR 40, un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore.

23

La nozione di «ritardo di pagamento» che è all’origine del diritto del creditore di ottenere dal debitore non solo gli interessi, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, ma anche un importo forfettario minimo di EUR 40, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, è definita all’articolo 2, punto 4, di detta direttiva come ogni pagamento non effettuato durante il termine di pagamento contrattuale o legale. Poiché, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 2, la stessa direttiva si applica ad «ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», tale nozione di «ritardo di pagamento» è applicabile a ciascuna transazione commerciale considerata singolarmente (sentenza del 1o dicembre 2022, DOMUS-Software, C‑370/21, EU:C:2022:947, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

24

In secondo luogo, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 definisce le condizioni di esigibilità dell’importo forfettario minimo di EUR 40 rinviando, per quanto riguarda le transazioni commerciali tra imprese, all’articolo 3 di tale direttiva. Quest’ultimo articolo prevede, al suo paragrafo 1, che gli Stati membri assicurino che, in dette transazioni commerciali, un creditore che abbia adempiuto ai propri obblighi e che non abbia ricevuto nei termini l’importo abbia diritto agli interessi di mora, senza che sia necessario un sollecito e purché il ritardo sia imputabile al debitore (sentenza del 1o dicembre 2022, DOMUS-Software, C‑370/21, EU:C:2022:947, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

25

Ne consegue che, al pari del diritto agli interessi di mora, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, il diritto ad un importo forfettario minimo, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, che sorge anch’esso da un «ritardo di pagamento» a norma dell’articolo 2, punto 4, di detta direttiva, si riferisce a «transazioni commerciali» singolarmente considerate. Detti interessi, al pari dell’importo forfettario, diventano automaticamente esigibili alla scadenza del termine di pagamento di cui all’articolo 3, paragrafi da 3 a 5, della medesima direttiva, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 dello stesso (v., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2022, DOMUS-Software, C‑370/21, EU:C:2022:947, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

26

L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7 deve pertanto essere interpretato nel senso che l’importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento per i costi di recupero, è dovuto ad un creditore che abbia adempiuto ai suoi obblighi per ogni pagamento non effettuato alla scadenza a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, attestato in una fattura o in una richiesta equivalente di pagamento, anche quando più pagamenti a carattere periodico effettuati in esecuzione di un unico contratto avvengano in ritardo, a condizione che tali ritardi siano imputabili al debitore (sentenza del 1o dicembre 2022, DOMUS-Software, C‑370/21, EU:C:2022:947, punti da 24 a 26 e giurisprudenza ivi citata).

27

In terzo luogo, la suesposta interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 2011/7 è confermata dalla finalità di quest’ultima. Dall’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, letto alla luce del suo considerando 3, emerge infatti che essa mira non solo a disincentivare i ritardi di pagamento, impedendo che essi siano finanziariamente interessanti per il debitore, a causa del ridotto livello o dell’assenza di interessi fatturati in una simile situazione, ma anche a tutelare efficacemente il creditore da siffatti ritardi, garantendogli un risarcimento il più possibile completo per i costi di recupero sostenuti. Al riguardo, il considerando 19 di detta direttiva precisa, da un lato, che tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento e, dall’altro, che il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero (sentenza del 1o dicembre 2022, DOMUS-Software, C‑370/21, EU:C:2022:947, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

28

Il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nei pagamenti di carattere periodico, in esecuzione di un unico contratto, non può avere quindi l’effetto di ridurre ad un unico importo forfettario l’importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione equivarrebbe a privare di effetto utile l’articolo 6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente della presente sentenza, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i «costi di recupero sostenuti dal creditore», costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza. Detta riduzione significherebbe, inoltre, concedere al debitore una deroga all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, che equivarrebbe a dispensare il debitore da una parte dell’onere finanziario derivante dal suo obbligo di versare, per ogni fattura non pagata alla scadenza, l’importo forfettario di EUR 40, senza che tale deroga sia giustificata da alcun «motivo oggettivo» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), di detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2022, DOMUS-Software, C‑370/21, EU:C:2022:947, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

29

Nelle sue osservazioni scritte, il governo ceco fa tuttavia valere che il cumulo, da parte del creditore, di più importi forfettari, qualora più pagamenti periodici derivanti da uno stesso e unico contratto siano in ritardo, sarebbe contrario alla finalità dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7, che è quella di offrire un equo risarcimento delle spese effettivamente sostenute da tale creditore, in modo da disincentivare i ritardi di pagamento. Secondo tale governo, un siffatto cumulo equivarrebbe a concedere al creditore, per costi globali sostenuti in caso di recupero di più crediti presso un solo debitore e derivanti dallo stesso contratto, un risarcimento forfettario che va al di là dei costi amministrativi e interni effettivamente sostenuti e connessi al recupero. Orbene, il risarcimento mediante un importo forfettario, previsto da tale disposizione, mirerebbe a riflettere le spese effettivamente sostenute dal creditore e sarebbe privo di carattere punitivo.

30

Al riguardo, la Corte ha già precisato che il diritto a un risarcimento «ragionevole» di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7 «per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore» riguarda i costi di recupero, qualunque essi siano, che superino l’importo minimo di EUR 40 al quale il creditore ha diritto, in modo automatico, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, quando gli interessi di mora sono esigibili per una transazione commerciale, conformemente in particolare all’articolo 3 di detta direttiva. Un tale risarcimento non può pertanto comprendere né la parte di tali costi già coperta dall’importo forfettario minimo di EUR 40 né costi che appaiano eccessivi tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie (sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C‑585/20, EU:C:2022:806, punto 39).

31

Ne consegue che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7 non può essere invocato per limitare il diritto del creditore a ricevere l’importo forfettario previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva. Per contro, è possibile prendere in considerazione, nei limiti indicati al punto precedente della presente sentenza, il fatto che i corrispettivi per transazioni commerciali che tale debitore non ha pagato alla scadenza hanno dato luogo a un’unica domanda, al fine di valutare la ragionevolezza del risarcimento delle altre spese di recupero sostenute a seguito del ritardo di pagamento del debitore (sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C‑585/20, EU:C:2022:806, punto 40).

32

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con l’articolo 3 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno stesso e unico contratto preveda pagamenti a carattere periodico, ciascuno dei quali debba essere effettuato entro un termine determinato, l’importo forfettario minimo di EUR 40, previsto da tale articolo 6, paragrafo 1, è dovuto, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero, per ciascun ritardo di pagamento.

Sulla seconda questione

33

Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con il paragrafo 3 di tale articolo e con l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della stessa direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale non conceda o riduca l’importo forfettario previsto dalla prima di tali disposizioni, sulla base dei principi generali del diritto privato nazionale, qualora i ritardi di pagamento, verificatisi nell’ambito di uno stesso e unico contratto, riguardino segnatamente importi modesti, incluso inferiori a tale importo forfettario.

Sulla ricevibilità

34

La Commissione europea esprime dubbi quanto alla ricevibilità della seconda questione, per il motivo che sarebbe di natura ipotetica. Infatti, nel procedimento principale, l’importo totale del credito principale sarebbe molto più elevato dell’importo totale dell’indennizzo forfettario richiesto ai sensi dell’articolo 3 del decreto n. 351/2013, che recepisce nel diritto nazionale l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7.

35

Occorre, al riguardo, ricordare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire [sentenza dell’8 dicembre 2022, Google (Deindicizzazione di informazioni asseritamente false),C‑460/20, EU:C:2022:962, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].

36

Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte [sentenza dell’8 dicembre 2022, Google (Deindicizzazione di informazioni asseritamente false),C‑460/20, EU:C:2022:962, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

37

È vero che, nel caso di specie, come osserva la Commissione, l’importo totale del credito principale è più elevato dell’importo totale del risarcimento forfettario richiesto. Da ciò non deriva tuttavia che la questione sollevata sia di natura ipotetica. Infatti, non si può escludere, in assenza di un’indicazione espressa nella decisione di rinvio su tale punto, che, tra i 25 pagamenti di cui trattasi nel procedimento principale che non sono stati effettuati alla scadenza, alcuni siano di importo modesto, incluso inferiore all’importo forfettario fissato, all’articolo 3 di tale decreto, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva.

38

Pertanto, occorre esaminare tale questione nel merito.

Nel merito

39

È importante ricordare anzitutto che il principio del primato del diritto dell’Unione impone, in particolare, ai giudici nazionali, al fine di garantire l’effettività dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione, di interpretare, per quanto possibile, il loro diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione (sentenze del 13 novembre 1990, Marleasing, C‑106/89, EU:C:1990:395, punto 8, e del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C‑261/20, EU:C:2022:33, punto 26).

40

In particolare, un giudice nazionale, cui venga sottoposta, come nel caso di specie, una controversia intercorrente esclusivamente tra privati, deve, quando applica le norme del diritto interno adottate ai fini della trasposizione di una direttiva, interpretarle alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all’obiettivo perseguito da quest’ultima, senza pregiudicare certi limiti, tra i quali segnatamente il divieto di un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C‑261/20, EU:C:2022:33, punti 2728 nonché giurisprudenza ivi citata).

41

Nel caso di specie, pur avendo evocato principi generali del diritto privato nazionale, tra cui, in particolare, quello che vieta di interpretare e di applicare norme giuridiche in modo contrario al buon costume, il giudice del rinvio non ha indicato che tali principi ostano a che esso interpreti le disposizioni del diritto nazionale applicabili in modo conforme al paragrafo 1 dell’articolo 6 della direttiva 2011/7, in combinato disposto con il paragrafo 3 di tale articolo e con l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della stessa direttiva.

42

In tali circostanze, ammettere che un giudice nazionale possa non concedere o ridurre l’importo forfettario di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 equivarrebbe a consentirgli di derogare al suo obbligo di dare piena efficacia a tale disposizione, come interpretata dalla Corte nelle sentenze del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia (C‑585/20, EU:C:2022:806), e del 1o dicembre 2022, DOMUS-Software (C‑370/21, EU:C:2022:947).

43

Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con il paragrafo 3 di tale articolo e con l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale non conceda o riduca l’importo forfettario previsto dalla prima di tali disposizioni, sul fondamento dei principi generali del diritto privato nazionale, quand’anche i ritardi di pagamento, verificatisi nell’ambito di uno stesso e unico contratto, riguardino segnatamente importi modesti, incluso inferiori a tale importo forfettario.

Sulla terza questione

44

Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione.

Sulle spese

45

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l’articolo 3 di tale direttiva,

deve essere interpretato nel senso che:

qualora uno stesso e unico contratto preveda pagamenti a carattere periodico, ciascuno dei quali debba essere effettuato entro un termine determinato, l’importo forfettario minimo di EUR 40, previsto da tale articolo 6, paragrafo 1, è dovuto, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero, per ciascun ritardo di pagamento.

 

2)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con il paragrafo 3 di tale articolo e con l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della stessa direttiva,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che un giudice nazionale non conceda o riduca l’importo forfettario previsto dalla prima di tali disposizioni, sul fondamento dei principi generali del diritto privato nazionale, quand’anche i ritardi di pagamento, verificatisi nell’ambito di uno stesso e unico contratto, riguardino segnatamente importi modesti, incluso inferiori a tale importo forfettario.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il ceco.

In alto