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Documento 62021CJ0164

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 ottobre 2022.
SIA «BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA» e SIA «STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA» contro Latvijas Zinātnes padome.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Administratīvā rajona tiesa e dall’Administratīvā apgabaltiesa.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Articolo 2, punto 83 – Rinvio diretto e incondizionato al diritto dell’Unione – Ricevibilità delle questioni – Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione – Nozione di “organismo di ricerca e diffusione della conoscenza” – Istituti di istruzione superiore che svolgono attività economiche e non economiche – Determinazione della finalità principale.
Cause riunite C-164/21 e C-318/21.

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2022:785

 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

13 ottobre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Articolo 2, punto 83 – Rinvio diretto e incondizionato al diritto dell’Unione – Ricevibilità delle questioni – Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione – Nozione di “organismo di ricerca e diffusione della conoscenza” – Istituti di istruzione superiore che svolgono attività economiche e non economiche – Determinazione della finalità principale»

Nelle cause riunite C‑164/21 e C‑318/21,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia) (C‑164/21) e dall’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) (C‑318/21), con decisioni del 12 marzo 2021 e dell’11 maggio 2021, pervenute in cancelleria rispettivamente il 12 marzo 2021 e il 21 maggio 2021, nei procedimenti

«Baltijas Starptautiskā Akadēmija» SIA (C‑164/21),

«Stockholm School of Economics in Riga» SIA (C‑318/21)

contro

Latvijas Zinātnes padome,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, L.S. Rossi, J.‑C. Bonichot, S. Rodin e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la «Baltijas Starptautiskā Akadēmija» SIA, da I. Cvetkova;

per la «Stockholm School of Economics in Riga» SIA, da E. Balode‑Buraka, D. Driče e L. Rasnačs, advokāti;

per il governo lettone, da J. Davidoviča, I. Hūna e K. Pommere, in qualità di agenti;

per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman, M. Gijzen, J. Hoogveld e J. Langer, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da P. Arenas, C. Kovács e A. Sauka, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 aprile 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] (GU 2014, L 187, pag. 1).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra, da un lato, la «Baltijas Starptautiskā Akadēmija» SIA (in prosieguo: la «BSA») e la «Stockholm School of Economics in Riga» SIA (in prosieguo: la «SSE»), istituti di istruzione superiore di diritto privato e, dall’altro, il Latvijas Zinātnes padome (Consiglio lettone della scienza, Lettonia), in merito al rigetto delle domande di finanziamento di progetti presentate da tali istituti nell’ambito di inviti a presentare progetti di ricerca fondamentale e applicata pubblicati dal Consiglio lettone della scienza.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 651/2014

3

I considerando 45, 47, 48 e 49 del regolamento n. 651/2014 sono così formulati:

«(45)

Gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione possono contribuire alla crescita economica sostenibile, rafforzare la competitività e promuovere l’occupazione. L’esperienza maturata nell’applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 [della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU 2008, L 214, pag. 3)] e della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione dimostra che i fallimenti del mercato possono impedire che il mercato raggiunga il volume di produzione ottimale e provocare inefficienze connesse a esternalità, a ricadute in termini di beni pubblici/conoscenza, a un’informazione imperfetta e asimmetrica e a problemi di coordinamento e di messa in rete.

(...)

(47)

Per quanto riguarda gli aiuti alla ricerca e sviluppo, la parte sovvenzionata del progetto di ricerca dovrebbe rientrare pienamente nelle categorie della ricerca fondamentale, della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale. (...)

(48)

Per aprire nuovi orizzonti alla ricerca e all’innovazione, diventano sempre più necessarie infrastrutture di ricerca di alta qualità in quanto attraggono ricercatori da tutto il mondo e sono essenziali per sostenere le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione e per le principali tecnologie abilitanti. (...)

(49)

Le infrastrutture di ricerca possono servire per attività economiche e non economiche. Per evitare che alcune attività economiche possano beneficiare di aiuti di Stato tramite il finanziamento pubblico di attività non economiche, bisognerebbe poter facilmente distinguere i costi e il finanziamento delle due tipologie di attività. Se un’infrastruttura è utilizzata per attività sia economiche che non economiche, il finanziamento con risorse statali dei costi connessi alle attività non economiche non costituisce aiuto di Stato. (...)».

4

L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Campo di applicazione», al suo paragrafo 1, così recita:

«Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

(...)

d)

aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

(...)».

5

L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

Definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

83. “organismo di ricerca e diffusione della conoscenza”: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati».

Comunicazione della Commissione del 2014

6

La comunicazione della Commissione europea intitolata «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» (GU 2014, C 198, pag. 1) (in prosieguo: la «comunicazione della Commissione del 2014»), ai suoi punti 17, 19 e 20 prevede quanto segue:

«17.

Gli organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze (“organismi di ricerca”) e le infrastrutture di ricerca sono beneficiari di aiuti di Stato se il finanziamento pubblico che ricevono soddisfa tutte le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE]. Come spiegato nella comunicazione relativa alla nozione di aiuto di Stato, e in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia, il beneficiario deve rispondere alla definizione di impresa, ma tale qualifica non dipende dal suo status giuridico (organismo di diritto pubblico o privato) o dalla sua natura economica (organismo che opera con o senza fine di lucro). L’elemento determinante affinché l’organismo di ricerca sia considerato un’impresa è piuttosto il fatto che svolga un’attività economica, cioè un’attività consistente nell’offrire prodotti e servizi su un dato mercato (...)

(...)

19.

La Commissione considera che, generalmente, le seguenti attività rivestono carattere non economico:

a)

principali attività degli organismi di ricerca e delle infrastrutture di ricerca, in particolare:

le attività di formazione volte ad ottenere risorse umane più numerose e meglio qualificate. In linea con la giurisprudenza (…) e la prassi decisionale della Commissione (…), e come spiegato nella comunicazione relativa alla nozione di aiuto di Stato e nella comunicazione relativa ai SIEG (…), l’istruzione pubblica organizzata nell’ambito del sistema scolastico nazionale, prevalentemente o totalmente finanziata dallo Stato e controllata dallo Stato, è considerata attività non economica (…),

le attività di R&S svolte in maniera indipendente e volte all’acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito un organismo di ricerca o l’infrastruttura di ricerca intraprendono un’effettiva collaborazione (…),

l’ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria, ad esempio attraverso l’insegnamento, le banche dati ad accesso aperto, le pubblicazioni aperte o il software open source.

b)

le attività di trasferimento di conoscenze, svolte dall’organismo di ricerca o dall’infrastruttura di ricerca (compresi i rispettivi dipartimenti o filiali), o congiuntamente con altri organismi o per loro conto, e laddove tutti gli utili provenienti da dette attività siano reinvestiti nelle attività primarie dell’organismo di ricerca o dell’infrastruttura di ricerca. Il carattere non economico di tali attività non viene meno se la prestazione dei servizi corrispondenti è appaltata a terzi con procedura di gara aperta.

20.

Se un organismo o un’infrastruttura di ricerca sono utilizzati tanto per attività economiche che non economiche, i finanziamenti pubblici rientrano nelle norme in materia di aiuti di Stato solo nella misura in cui coprono i costi connessi ad attività economiche (…) (…)».

Diritto lettone

7

Il decreto n. 725 del Consiglio dei Ministri, del 12 dicembre 2017 (Latvijas Vēstnesis, 2017, n. 248), intitolato «Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība» (procedure per la valutazione dei progetti di ricerca fondamentale e applicata e modalità di gestione del loro finanziamento), al suo punto 2.7, così recita:

«[L’]offerente è un istituto scientifico iscritto nel registro delle istituzioni scientifiche che, indipendentemente dal suo status giuridico (di diritto pubblico o di diritto privato) o fonte di finanziamento conformemente alle disposizioni normative che ne disciplinano le attività (statuti, regolamento interno, atto costitutivo), svolge attività principali non aventi natura economica e risponde alla definizione di organismo di ricerca di cui all’articolo 2, punto 83, del [regolamento n. 651/2014]».

8

Ai sensi del punto 6 del decreto n. 725:

«L’offerente attua un progetto non connesso alla sua attività economica. Esso distingue chiaramente le attività principali che non sono di natura economica (e i flussi finanziari corrispondenti) dalle attività considerate attività economiche. Le attività svolte per conto di un commerciante, la locazione di infrastrutture di ricerca e i servizi di consulenza sono considerate attività economiche. Quando l’istituzione scientifica esercita anche altre attività economiche che non corrispondono alle attività principali che non presentano natura economica, essa distingue le sue attività principali e i flussi finanziari corrispondenti dalle altre sue attività e dai flussi finanziari relativi a queste ultime».

9

Il punto 12.5 del decreto n. 725 così dispone:

«Il [Consiglio lettone della scienza] valuta la conformità della proposta di progetto ai seguenti criteri di ammissibilità amministrativa: il progetto sarà attuato in un istituto scientifico che soddisfa i requisiti del presente decreto».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

10

Nelle due cause promosse dinanzi ai giudici del rinvio, le ricorrenti di cui ai procedimenti principali sono istituti di istruzione superiore di diritto privato che hanno risposto a due distinti bandi recanti invito a presentare progetti, pubblicati nel corso del 2019 e del 2020 dal Consiglio lettone della scienza per il finanziamento di progetti di ricerca.

11

Il Consiglio lettone della scienza è un’autorità amministrativa sottoposta al controllo del Ministro dell’Istruzione e della Scienza, il cui obiettivo è attuare la politica nazionale di sviluppo scientifico e tecnologico garantendo la competenza, l’attuazione e la supervisione dei programmi e dei progetti di ricerca scientifica finanziati dal bilancio dello Stato, dai Fondi strutturali dell’Unione europea e da altri strumenti finanziari esteri.

Causa C‑164/21

12

La BSA è una società commerciale a responsabilità limitata con sede in Lettonia, la cui attività consiste nel fornire servizi di insegnamento superiore a carattere accademico e non accademico. Si tratta di un istituto di insegnamento superiore riconosciuto dallo Stato, che è, inoltre, iscritto nel registro delle istituzioni scientifiche.

13

Con decisione del 23 gennaio 2020 il Consiglio lettone della scienza ha adottato il disciplinare del bando generale per progetti di ricerca fondamentale e applicata per il 2020, nell’ambito del quale la BSA ha presentato una proposta di progetto.

14

Con decisione del 14 aprile 2020 il Consiglio lettone della scienza ha respinto la proposta di progetto della BSA in quanto non ammissibile a un finanziamento, per il motivo che non poteva essere considerata una istituzione scientifica, ai sensi del decreto n. 725, dal momento che non rientrava nella definizione della nozione di «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», di cui all’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014.

15

Più precisamente, il Consiglio lettone della scienza ha indicato che i documenti presentati dalla BSA non contenevano alcuna informazione che consentisse di stabilire se la realizzazione di ricerche indipendenti costituisse la sua attività principale. A tal riguardo, esso ha rilevato che, per l’anno 2019, l’84% del suo fatturato era costituito dalle rette scolastiche che, tenuto conto del tipo di attività della BSA (società a responsabilità limitata il cui scopo principale è la realizzazione di utili), corrispondevano a un’attività economica. Di conseguenza, il Consiglio lettone della scienza ha concluso che l’attività principale della BSA doveva essere considerata di natura commerciale.

16

Il Consiglio lettone della scienza ha altresì ritenuto che i documenti presentati dalla BSA non contenessero indicazioni sufficienti quanto al fatto che le imprese in grado di esercitare un’influenza su di essa, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non avrebbero potuto godere di alcun accesso preferenziale alle sue capacità di ricerca né ai risultati di ricerca da essa generati. Di conseguenza, il Consiglio lettone della scienza ha ritenuto che la BSA non potesse garantire che l’attuazione del progetto e l’utilizzo della sua quota di finanziamento sarebbero stati conformi al punto 6 del decreto n. 725, che richiede che l’offerente attui un progetto non connesso alla sua attività economica e separi chiaramente le attività principali che non sono di natura economica (e i flussi finanziari corrispondenti) dalle attività che sono considerate costituire attività economiche.

17

La BSA ha contestato la decisione di diniego del Consiglio lettone della scienza dinanzi all’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia), sostenendo che la ricerca indipendente costituisce la sua attività principale. Secondo la BSA, né il regolamento n. 651/2014 né il disciplinare del bando per progetti indicano che un offerente non possa esercitare un’attività economica e ricavarne utili, così come non stabiliscono quale percentuale delle attività debba essere economica e quale percentuale debba essere non economica. La BSA sostiene inoltre che essa dissocia chiaramente le attività principali di natura non economica da quelle che sono economiche, nonché i flussi finanziari corrispondenti.

18

Il giudice del rinvio chiede, pertanto, lumi sull’interpretazione che occorre dare alla nozione di «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», ai sensi dell’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014, al quale la legislazione lettone rinvia, e sui criteri che consentono di caratterizzare un siffatto organismo.

19

In tale contesto, l’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se un organismo (di diritto privato) che svolge varie attività principali, tra cui l’attività di ricerca, ma i cui ricavi provengono prevalentemente dalla prestazione di servizi d’istruzione a titolo oneroso, possa essere qualificato come entità ai sensi dell’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014.

2)

Se sia giustificato applicare il requisito relativo alla proporzione del finanziamento (costi e ricavi) delle attività economiche rispetto a quelle non economiche al fine di stabilire se l’entità soddisfi il requisito di cui all’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014, secondo cui la finalità principale delle attività dell’entità deve consistere nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. In caso di risposta affermativa, quale sia la proporzione adeguata del finanziamento delle attività economiche rispetto a quelle non economiche per determinare la finalità principale delle attività dell’entità.

3)

Se sia giustificato, ai sensi dell’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014, applicare il requisito secondo il quale i ricavi dell’attività principale siano investiti nuovamente (reinvestiti) nell’attività principale dell’entità in questione, e se sia necessario valutare altri aspetti per poter giustificatamente determinare la finalità principale delle attività dell’entità che propone il progetto. Se su tale valutazione incida la destinazione dei ricavi ottenuti (reinvestimento nell’attività principale o, ad esempio, nel caso di un fondatore privato, pagamento a titolo di dividendi agli azionisti), anche nel caso in cui la maggior parte dei ricavi sia costituita dalle tasse di iscrizione provenienti dai servizi d’istruzione.

4)

Se lo status giuridico dei soci dell’entità che propone il progetto in questione sia essenziale al fine di valutare se tale entità rientri nella definizione di cui all’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014, vale a dire se si tratti di una società costituita secondo il diritto commerciale per esercitare un’attività economica (attività a titolo oneroso) a scopo di lucro [articolo 1 del Komerclikums (codice di commercio)] o se i suoi soci o azionisti siano persone fisiche o giuridiche che perseguono uno scopo di lucro (compresa la prestazione di servizi di istruzione a titolo oneroso) o siano stati costituiti senza scopo di lucro (ad esempio un’associazione o una fondazione).

5)

Se la proporzione degli studenti cittadini e di Stati membri dell’Unione rispetto agli studenti stranieri (provenienti da paesi terzi) e il fatto che la finalità dell’attività principale esercitata dall’entità che propone il progetto sia quella di fornire agli studenti un’istruzione superiore e qualifiche competitive sul mercato internazionale del lavoro in linea con le attuali esigenze internazionali (paragrafo 5 dello statuto della ricorrente) siano essenziali ai fini della valutazione della natura economica dell’attività di tale entità».

Causa C‑318/21

20

La SSE è una società a responsabilità limitata con sede in Lettonia, che ha ad oggetto, in particolare, lo sviluppo scientifico e una delle cui missioni consiste nell’effettuare ricerca fondamentale e applicata in scienze economiche. Essa impartisce altresì un insegnamento superiore universitario e professionale. Il suo unico socio è la fondazione Rīgas Ekonomikas augstskola – Stockholm School of Economics in Riga, iscritta nel registro delle associazioni e delle fondazioni.

21

Con decisione del 22 maggio 2019 il Consiglio lettone della scienza ha adottato il disciplinare del bando generale per progetti di ricerca fondamentale e applicata per il 2019, nell’ambito del quale la SSE ha presentato una proposta di progetto.

22

Con decisione del 19 settembre 2019 il Consiglio lettone della scienza ha respinto la proposta di progetto della SSE in quanto non ammissibile a un finanziamento, per il motivo che non poteva essere considerata una istituzione scientifica, ai sensi del decreto n. 725, dal momento che non rientrava nella definizione della nozione di «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», di cui all’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014.

23

Tale decisione si fondava principalmente sul fatto che dalla proposta di progetto della SSE emergeva che, nel corso del 2018, la percentuale del fatturato delle attività non economiche della SSE rispetto a quello delle sue attività economiche era del 34% contro il 66%.

24

Il Consiglio lettone della scienza ne ha concluso che l’attività principale della SSE era di natura commerciale e che non si poteva ritenere che la sua finalità principale consistesse nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Esso ha altresì considerato che i documenti presentati dalla SSE non contenevano neppure informazioni indicanti che tutti i ricavi della SSE provenienti dalla sua attività principale sarebbero stati reinvestiti in tale attività.

25

La SSE ha contestato la decisione di diniego del Consiglio lettone della scienza dinanzi all’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale), sostenendo, in particolare, che essa soddisfaceva i requisiti imposti dal decreto n. 725 dal momento che era iscritta nel registro delle istituzioni scientifiche e che la sua attività principale era di natura non economica. A tal riguardo, la SSE ha prodotto documenti che dimostravano che i flussi finanziari generati dalla sua attività principale erano dissociati dalle attività economiche e che gli utili provenienti dalle sue attività economiche erano reinvestiti nell’attività principale dell’istituzione di ricerca.

26

Con sentenza dell’8 giugno 2020 l’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale) ha respinto il ricorso della SSE. Pur ammettendo che l’attività scientifica costituiva uno dei settori di attività della SSE, tale giudice ha rilevato che la relazione sul fatturato per il 2018 indicava che le attività economiche della SSE rappresentavano una quota delle entrate e delle spese maggiore di quelle provenienti dalle sue attività non economiche. Esso ne ha dedotto che la SSE non era un’istituzione scientifica ammissibile ai finanziamenti statali per la ricerca fondamentale e applicata.

27

La SSE ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia).

28

Quest’ultima nutre dubbi sulle valutazioni effettuate dal Consiglio lettone della scienza e dall’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale). Essa ritiene che, se i criteri fissati da questi ultimi per la concessione di aiuti ad un’istituzione scientifica dovessero essere accolti, criteri secondo i quali le entrate e le spese connesse alle sue attività economiche devono essere inferiori a quelle provenienti da attività non economiche, gli istituti di istruzione superiore privati non potrebbero beneficiare di aiuti pubblici a favore della ricerca, il che creerebbe una differenza di trattamento a loro discapito.

29

L’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) è del parere che il regolamento n. 651/2014 non stabilisca chiaramente se, ai fini della qualificazione di un’entità come «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», sia giustificato tener conto della rispettiva percentuale di entrate e spese di tale entità provenienti dalle sue attività economiche e non economiche.

30

Essa ritiene che la soluzione della causa che le è sottoposta dipenda dall’interpretazione da parte della Corte dell’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014.

31

In tale contesto, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 2, punto 83, del regolamento [n. 651/2014] debba essere interpretato nel senso che un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca) che abbia tra le proprie finalità operative quella di svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o di garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze, ma il cui finanziamento proprio consiste per la maggior parte in ricavi provenienti da attività economiche, possa essere considerata un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza.

2)

Se sia giustificato applicare il requisito relativo alla proporzione del finanziamento (costi e ricavi) delle attività economiche rispetto a quelle non economiche al fine di stabilire se l’entità soddisfi il requisito di cui all’articolo 2, punto 83, del regolamento [n. 651/2014], secondo cui la finalità principale delle attività dell’entità deve consistere nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quale debba essere la percentuale di finanziamento delle attività economiche rispetto a quelle non economiche per determinare se la finalità principale dell’entità consista nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

4)

Se la norma contenuta nell’articolo 2, punto 83, del regolamento [n. 651/2014], secondo cui le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva sull’entità che propone il progetto, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati da quest’ultima, debba essere intesa in modo tale che i soci o gli azionisti di detta entità possono essere sia persone fisiche o giuridiche che perseguono uno scopo di lucro (compresa la prestazione di servizi di istruzione a titolo oneroso) sia persone costituite senza scopo di lucro (ad esempio un’associazione o una fondazione)».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

32

Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 10 dicembre 2020, J & S Service, C‑620/19, EU:C:2020:1011, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

33

Le questioni relative al diritto dell’Unione godono quindi di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte oppure qualora il problema sia di natura ipotetica (sentenza del 24 febbraio 2022, Tiketa, C‑536/20, EU:C:2022:112, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

34

Nelle presenti cause, si chiede alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione da dare all’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014, che definisce la nozione di «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza». È tuttavia nell’ambito di controversie relative all’applicazione del decreto n. 725, riguardanti la concessione di finanziamenti pubblici per la ricerca fondamentale e applicata da parte del Consiglio lettone della scienza, che i giudici del rinvio hanno formulato le loro questioni pregiudiziali. Come esposto da tali giudici, il punto 2.7 del decreto n. 725 rinvia, in modo chiaro e incondizionato, all’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 e precisa che, per poter essere ammessi ai finanziamenti pubblici di ricerca fondamentale del Consiglio lettone della scienza, i proponenti il progetto devono soddisfare la definizione di organismo di ricerca quale prevista all’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014. Dal momento che, come hanno sufficientemente esposto detti giudici, la risoluzione delle controversie di cui ai procedimenti principali dipende dall’interpretazione di tale disposizione del regolamento n. 651/2014, le risposte della Corte alle questioni pregiudiziali sollevate appaiono necessarie affinché i giudici del rinvio siano in grado di emettere la propria sentenza.

35

A tal riguardo, va anche ricordato che la Corte ha riconosciuto ricevibili domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni in cui, benché i fatti dei procedimenti principali non rientrassero nella sfera di applicazione di tale diritto, tali disposizioni, senza modifica del loro oggetto o della loro portata, erano state rese applicabili dalla normativa nazionale in forza di un rinvio diretto e incondizionato operato da quest’ultimo al contenuto delle medesime. La Corte ha inoltre costantemente dichiarato che, in tale tipo di situazioni, è nell’interesse manifesto dell’ordinamento giuridico dell’Unione che, al fine d’evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme (v., in tal senso, sentenze del 18 ottobre 1990, Dzodzi, C‑297/88 e C‑197/89, EU:C:1990:360, punti 3637; del 24 ottobre 2019, Belgische Staat, C‑469/18 e C‑470/18, EU:C:2019:895, punti da 21 a 23 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 10 dicembre 2020, J & S Service, C‑620/19, EU:C:2020:1011, punti 34, 4445).

36

Dalle domande di pronuncia pregiudiziale emerge che, rinviando, al punto 2.7 del decreto n. 725, in modo diretto e incondizionato all’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 nell’ambito della definizione dei criteri di ammissibilità ai finanziamenti pubblici della ricerca fondamentale, le autorità lettoni hanno inteso garantire la coerenza tra il diritto nazionale e il diritto dell’Unione pertinente e garantire la compatibilità del loro sistema di finanziamento pubblico della ricerca fondamentale con le norme del diritto dell’Unione relative agli aiuti di Stato, sicché detto rinvio non modifica né l’oggetto né la portata di tale disposizione.

37

In tali circostanze, la Corte dovrà rispondere alle questioni dalla prima alla quarta sollevate in ciascuna delle presenti cause, in quanto vertono sull’interpretazione da dare all’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014.

38

Tuttavia, per quanto riguarda la quinta questione nella causa C‑164/21, relativa alla rilevanza dell’origine degli studenti che un’entità accoglie e del tipo di insegnamento che essa dispensa in quanto criteri ai fini della sua qualificazione come organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, si deve constatare che essa presenta carattere ipotetico, dal momento che il giudice del rinvio non espone con un livello di chiarezza e precisione sufficiente i motivi che l’hanno indotto a sollevare tale questione e in che misura una risposta a detta questione sia necessaria per risolvere la controversia di cui è investito.

39

Infatti, la domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑164/21 non indica in che senso i criteri sui quali verte tale questione sarebbero rilevanti nell’ambito del procedimento principale, ad esempio in quanto avrebbero fondato la decisione del Consiglio lettone della scienza o in quanto sarebbero stati invocati dalla BSA nell’ambito del suo ricorso dinanzi al giudice del rinvio. Di conseguenza, la quinta questione nella causa C‑164/21 deve essere dichiarata irricevibile.

Sulla prima e sulla seconda questione nella causa C‑164/21 nonché sulle questioni dalla prima alla terza nella causa C‑318/21

40

Con la prima e la seconda questione nella causa C‑164/21 nonché con le questioni dalla prima alla terza nella causa C‑318/21, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se l’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 debba essere interpretato nel senso che un’entità di diritto privato che esercita varie attività, tra cui la ricerca, ma i cui ricavi provengono per la maggior parte da attività economiche, quali la prestazione di servizi di insegnamento a titolo oneroso, possa essere considerata un «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», ai sensi di tale disposizione.

41

I giudici del rinvio interrogano così la Corte sull’interpretazione che deve essere data alla nozione di «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», quale definita all’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014, e sui criteri che consentono di identificare un siffatto organismo.

42

Secondo giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 26 febbraio 2019, Rimšēvičs e BCE/Lettonia, C‑202/18 e C‑238/18, EU:C:2019:139, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

43

L’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 definisce l’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza «un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze».

44

Tale disposizione precisa peraltro che, qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Essa dispone inoltre che le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

45

Da un’interpretazione letterale dell’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 emerge che il criterio centrale per qualificare un’entità quale organismo di ricerca e diffusione della conoscenza è la finalità principale che essa persegue, che deve consistere o nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

46

In primo luogo, per quanto riguarda la nozione di «finalità principale», si deve constatare che essa non è definita dal regolamento n. 651/2014. Spetta, pertanto, alla Corte determinarne il significato e la portata conformemente al senso abituale di quest’ultima nel linguaggio corrente [v., in tal senso, sentenza del 5 febbraio 2020, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Imbarco di marittimi nel porto di Rotterdam), C‑341/18, EU:C:2020:76, punto 42 e giurisprudenza ivi citata]. In tale linguaggio, la finalità di un’entità fa riferimento all’obiettivo che essa si propone di raggiungere e l’aggettivo «principale» sottolinea l’importanza superiore della finalità di cui trattasi, e quindi la sua prevalenza sulle eventuali altre finalità perseguite dall’entità.

47

In questa prospettiva, l’uso della nozione di «finalità principale» all’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 suggerisce che un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, ai sensi di tale disposizione, può perseguire una pluralità di finalità e svolgere diversi tipi di attività, a condizione che, tra tali diverse finalità, l’esercizio di attività indipendenti di ricerca o di ampia diffusione dei risultati di tali attività costituisca l’obiettivo principale, preponderante rispetto agli eventuali altri obiettivi perseguiti da tale organismo.

48

Tale interpretazione – secondo cui l’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 e la nozione di «finalità principale» su cui si basa tale disposizione non ostano a che un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza svolga anche altre attività, eventualmente di natura economica, quali attività di insegnamento a titolo oneroso, purché tali attività conservino natura secondaria, non preponderante rispetto alle attività principali, generalmente di natura non economica, di ricerca indipendente o di diffusione dei risultati di tale ricerca – è corroborata dal considerando 49 di tale regolamento e dal punto 20 della comunicazione della Commissione del 2014, da cui discende che un organismo o un’infrastruttura di ricerca può svolgere tanto attività economiche che non economiche.

49

In secondo luogo, per quanto riguarda le attività svolte nel perseguire la finalità principale dell’entità, sebbene la formulazione dell’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 e l’utilizzo della congiunzione coordinativa «o» suggeriscano che gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza non devono necessariamente realizzare cumulativamente attività di ricerca e attività di diffusione dei risultati, l’espressione «i risultati di tali attività» presuppone invece necessariamente che le attività di diffusione della conoscenza dell’organismo non vertano indistintamente sui risultati di qualsivoglia tipo di ricerca, anche senza alcun nesso con l’entità di cui trattasi, ma riguardino, almeno in parte, i risultati delle attività di ricerca condotte dall’entità medesima.

50

Da tali elementi risulta che, per essere qualificata come «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», ai sensi dell’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014, un’entità deve esercitare attività indipendenti di ricerca, eventualmente completate da attività di diffusione dei risultati di tali attività di ricerca.

51

Di conseguenza, istituti che si dedicano esclusivamente ad attività d’insegnamento e di formazione che diffondono, in generale, lo stato attuale della scienza, non possono essere qualificati come organismi di ricerca e diffusione della conoscenza. Tale interpretazione è corroborata dalla finalità e dall’impianto sistematico generale del regolamento n. 651/2014, nonché del regime da esso istituito per gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione, che, come emerge in particolare dai considerando 45, 47 e 48 di tale regolamento, non possono avere per oggetto di esentare aiuti concessi a entità che si dedichino esclusivamente all’insegnamento e alla diffusione di conoscenze generali e che non siano in alcun modo connesse ad attività di ricerca che, del resto, esse non esercitano.

52

In terzo luogo, per quanto riguarda i criteri alla luce dei quali la condizione essenziale della finalità principale di un’entità deve essere valutata ai fini della qualificazione di quest’ultima come «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», ai sensi dell’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014, occorre constatare, innanzitutto, che essi non sono specificati in detto articolo 2, punto 83. Se ne deve dedurre che tale disposizione consente, al fine di valutare la finalità principale di un’entità, di prendere in considerazione tutti i criteri pertinenti, quali il quadro normativo applicabile o lo statuto dell’entità di cui trattasi.

53

A tal riguardo, la Corte è chiamata a pronunciarsi sul carattere determinante, ai fini della valutazione della finalità principale perseguita dall’entità di cui trattasi, della struttura del fatturato di quest’ultima e della quota di esso rappresentata dai ricavi provenienti dalle sue attività economiche. In particolare, i giudici del rinvio si chiedono se il fatto che un’entità tragga più della metà dei suoi ricavi da attività economiche siffatte implichi necessariamente che essa non possa essere qualificata come «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», ai sensi dell’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014.

54

A tal proposito, si deve innanzitutto constatare che l’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 non enuncia alcun requisito quanto alla struttura e all’origine del finanziamento delle attività dell’entità ai fini della valutazione della sua finalità principale e della sua qualificazione come «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza». Tale disposizione precisa anzi che una siffatta qualificazione deve essere effettuata senza tener conto della fonte di finanziamento dell’entità o del suo status giuridico di diritto pubblico o di diritto privato.

55

Inoltre, il requisito della contabilità separata imposto dall’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 conferma che un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza può anche esercitare attività di natura economica, generatrici di ricavi.

56

Infine, come sottolineano il governo lettone, il governo dei Paesi Bassi e la Commissione, occorre constatare che il criterio della struttura del fatturato di un’entità, e della rispettiva quota di esso rappresentata dai ricavi provenienti dalle attività economiche di tale entità e da quelli provenienti dalle attività, generalmente non economiche, di ricerca e diffusione dei risultati di quest’ultima, potrebbe, se preso isolatamente, fornire un’immagine distorta delle attività reali di un’entità e della sua finalità principale, ad esempio sottostimando l’importanza reale di un’attività che generi solo ricavi esigui.

57

Di conseguenza, si deve ritenere che il criterio della struttura del fatturato di un’entità, e della quota di esso rappresentata dai ricavi provenienti dalle attività economiche di tale entità, non possa essere utilizzato come unico criterio determinante per la valutazione della finalità principale di detta entità ai fini dell’eventuale qualificazione di quest’ultima quale organismo di ricerca e diffusione della conoscenza.

58

Tuttavia, l’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 non osta a che tale criterio possa essere preso in considerazione, nel contesto più ampio di un’analisi dell’insieme delle circostanze pertinenti, come un indizio tra altri della finalità principale perseguita da un’entità.

59

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima e alla seconda questione nella causa C‑164/21 e alle questioni dalla prima alla terza nella causa C‑318/21 dichiarando che l’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 deve essere interpretato nel senso che un’entità di diritto privato che svolge varie attività, tra cui la ricerca, ma i cui ricavi provengono per la maggior parte da attività economiche, quali la prestazione di servizi di insegnamento a titolo oneroso, può essere considerata un «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», ai sensi di tale disposizione, a condizione che si possa stabilire, alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, che la sua finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, eventualmente completate da attività di diffusione dei risultati di tali attività di ricerca, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. In tale contesto, non si può esigere da una siffatta entità che essa tragga una certa quota dei suoi ricavi da attività non economiche di ricerca e diffusione della conoscenza.

Sulla terza questione nella causa C‑164/21

60

Con la terza questione nella causa C‑164/21, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 debba essere interpretato nel senso che è necessario, affinché un’entità possa essere considerata un «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», ai sensi di tale disposizione, che tale entità reinvesta i ricavi generati dalla sua attività principale in questa stessa attività.

61

Occorre, anzitutto, constatare che l’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014, al di fuori dell’obbligo di contabilizzare separatamente il finanziamento, i costi e i ricavi delle eventuali attività economiche esercitate da un’entità, non impone, ai fini della sua qualificazione come organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, alcun requisito relativo all’utilizzo, e all’eventuale reinvestimento, da parte di quest’ultima, dei suoi ricavi.

62

A tal riguardo, si deve poi osservare, come rivelano il governo dei Paesi Bassi e la Commissione nelle loro osservazioni, che un siffatto requisito di reinvestimento dei ricavi sussisteva sotto il regime precedente del regolamento n. 800/2008, il cui articolo 30, punto 1), prevedeva segnatamente che «tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento» e che tale requisito non è stato ripreso nel regolamento n. 651/2014.

63

Infine, contrariamente a quanto sostiene il governo lettone, un siffatto requisito di reinvestimento non può essere dedotto dal punto 19, lettera b), della comunicazione della Commissione del 2014, che, contrariamente al punto 19, lettera a), di quest’ultima, non ha lo scopo di qualificare le attività principali degli organismi di ricerca, ma riguarda unicamente la qualificazione delle attività di trasferimento di conoscenze. È solo al fine di indicare in quali condizioni queste ultime attività possano essere qualificate come «non economiche» che tale punto 19, lettera b), si riferisce a un requisito di reinvestimento di ricavi nelle attività primarie dell’organismo di ricerca.

64

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione nella causa C‑164/21 dichiarando che l’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 deve essere interpretato nel senso che non è necessario, affinché un’entità possa essere considerata un «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», ai sensi di tale disposizione, che tale entità reinvesta i ricavi generati dalla sua attività principale in questa stessa attività principale.

Sulle quarte questioni nella causa C‑164/21 e nella causa C‑318/21

65

Con le loro quarte questioni nelle cause C‑164/21 e C‑318/21, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se l’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 debba essere interpretato nel senso che lo status giuridico dei soci e degli azionisti di un’entità nonché l’eventuale carattere lucrativo delle attività da loro svolte e degli obiettivi da loro perseguiti, costituiscono criteri determinanti ai fini della qualificazione di detta entità come «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», ai sensi di tale disposizione.

66

In primo luogo, l’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 prevede espressamente che lo status giuridico dell’entità (costituita secondo il diritto privato o pubblico) e la sua fonte di finanziamento sono irrilevanti al fine di stabilire se essa possa essere qualificata come organismo di ricerca e diffusione della conoscenza. Ciò dimostra la volontà della Commissione, autrice del regolamento n. 651/2014, di non prendere in considerazione, ai fini della qualificazione di un’entità come organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, criteri formali legati allo status giuridico e all’organizzazione interna dell’entità.

67

In secondo luogo, la regola, contenuta all’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014, secondo cui le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati da esso generati, suggerisce che lo status giuridico dei soci o degli azionisti di un’entità e il carattere lucrativo o meno delle loro attività o dei loro obiettivi non possono essere determinanti ai fini della qualificazione di detta entità come «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», ai sensi di tale disposizione.

68

Inoltre, si deve rilevare che tale regola riguarda solo le entità che possono essere considerate imprese. Orbene, come ripetutamente giudicato dalla Corte (v., in tal senso, sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a., C‑309/99, EU:C:2002:98, punti 4647, nonché dell’11 giugno 2020, Commissione e Repubblica slovacca/Dôvera zdravotná poist’ovňa, C‑262/18 P e C‑271/18 P, EU:C:2020:450, punti 2829), e come confermato dall’articolo 1 dell’allegato I al regolamento n. 651/2014 nonché dal punto 17 della comunicazione della Commissione del 2014, costituisce un’«impresa», ai sensi del diritto dell’Unione, qualsiasi entità che svolga un’attività economica consistente nell’offrire prodotti o servizi su un determinato mercato, a prescindere dal suo status giuridico o dal carattere lucrativo della finalità da essa perseguita. Di conseguenza, e come sostengono in particolare il governo lettone, il governo dei Paesi Bassi e la Commissione, la regola contenuta all’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 non comporta alcuna restrizione relativa allo status giuridico degli eventuali soci o azionisti di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, e al carattere lucrativo o meno delle attività svolte da questi ultimi e degli obiettivi da essi perseguiti.

69

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle quarte questioni nelle cause C‑164/21 e C‑318/21 dichiarando che l’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 deve essere interpretato nel senso che lo status giuridico dei soci e degli azionisti di un’entità nonché l’eventuale carattere lucrativo delle attività da loro svolte e degli obiettivi da loro perseguiti non costituiscono criteri determinanti ai fini della qualificazione di detta entità come «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», ai sensi di tale disposizione.

Sulle spese

70

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE],

deve essere interpretato nel senso che:

un’entità di diritto privato che svolge varie attività, tra cui la ricerca, ma i cui ricavi provengono per la maggior parte da attività economiche, quali la prestazione di servizi di insegnamento a titolo oneroso, può essere considerata un «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», ai sensi di tale disposizione, a condizione che si possa stabilire, alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, che la sua finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, eventualmente completate da attività di diffusione dei risultati di tali attività di ricerca, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. In tale contesto, non si può esigere da una siffatta entità che essa tragga una certa quota dei suoi ricavi da attività non economiche di ricerca e diffusione della conoscenza.

 

2)

L’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014

deve essere interpretato nel senso che:

non è necessario, affinché un’entità possa essere considerata un «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», ai sensi di tale disposizione, che tale entità reinvesta i ricavi generati dalla sua attività principale in questa stessa attività principale.

 

3)

L’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014

deve essere interpretato nel senso che:

lo status giuridico dei soci e degli azionisti di un’entità nonché l’eventuale carattere lucrativo delle attività da loro svolte e degli obiettivi da loro perseguiti non costituiscono criteri determinanti ai fini della qualificazione di detta entità come «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», ai sensi di tale disposizione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lettone.

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