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Documento 62020CJ0347

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 gennaio 2022.
SIA „ Zinātnes parks” contro Finanšu ministrija.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā rajona tiesa.
Rinvio pregiudiziale – Fondi strutturali – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Programma di cofinanziamento – Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Ambito di applicazione – Limiti – Nozioni di “capitale sociale sottoscritto” e di “impresa in difficoltà” – Esclusione di imprese in difficoltà dal sostegno del FESR – Modalità con cui un aumento del capitale sociale sottoscritto diventa efficace – Data di presentazione delle prove di tale aumento – Principi di non discriminazione e di trasparenza.
Causa C-347/20.

Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate"

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2022:59

 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

27 gennaio 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Fondi strutturali – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Programma di cofinanziamento – Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Ambito di applicazione – Limiti – Nozioni di “capitale sociale sottoscritto” e di “impresa in difficoltà” – Esclusione di imprese in difficoltà dal sostegno del FESR – Modalità con cui un aumento del capitale sociale sottoscritto diventa efficace – Data di presentazione delle prove di tale aumento – Principi di non discriminazione e di trasparenza»

Nella causa C‑347/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia), con decisione del 15 luglio 2020, pervenuta in cancelleria il 28 luglio 2020, nel procedimento

SIA «Zinātnes parks»

contro

Finanšu ministrija,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, C. Lycourgos, presidente della Quarta Sezione, I. Jarukaitis, M. Ilešič e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: C. Di Bella, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 luglio 2021,

considerate le osservazioni presentate:

per la SIA «Zinātnes parks», da I. Duka, advokāte;

per il governo lettone, inizialmente da K. Pommere e V. Soņeca, successivamente da K. Pommere e J. Davidoviča, in qualità di agenti;

per l’Irlanda, da M. Browne, J. Quaney, M. Lane e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da D. Fennelly, BL;

per la Commissione europea, da A. Bouchagiar, J. Hradil e L. Ozola, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 125, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320), nonché dell’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] (GU 2014, L 187, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la SIA «Zinātnes parks» e il Finanšu ministrija (Ministero delle Finanze, Lettonia) in merito alla decisione di quest’ultimo, del 4 novembre 2019, di rigetto della proposta di progetto della Zinātnes parks nell’ambito di un programma di cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (in prosieguo: la «decisione di rigetto»).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento (UE) n. 1301/2013

3

Il considerando 1 del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU 2013, L 347, pag. 289), enuncia quanto segue:

«L’articolo 176 [TFUE] prevede che il [FESR] sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell’Unione. (…)».

4

L’articolo 3 dello stesso regolamento, intitolato «Ambito di applicazione del sostegno a titolo del FESR», al paragrafo 3 dispone quanto segue:

«Il FESR non sostiene:

(...)

d)

le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell’Unione in materia di aiuti di Stato;

(...)».

Regolamento n. 1303/2013

5

Il regolamento n. 1303/2013 stabilisce le norme comuni e le disposizioni generali applicabili al FESR, al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, globalmente denominati fondi strutturali e di investimento europei (in prosieguo: i «fondi SIE»).

6

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 7, di tale regolamento, in linea di principio, la parte del bilancio dell’Unione destinata ai fondi SIE è eseguita nell’ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione.

7

L’articolo 26, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento è così formulato:

«1.   I fondi SIE sono attuati mediante programmi conformemente all’accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

2.   I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un’autorità da essi designata, in cooperazione con i partner di cui all’articolo 5. Gli Stati membri elaborano i programmi sulla base di procedure che sono trasparenti nei confronti del pubblico e conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici».

8

L’articolo 123 dello stesso regolamento richiede che ogni Stato membro designi, per ciascun programma operativo, un’autorità di gestione, un’autorità di certificazione e un’autorità di audit.

9

L’articolo 125 del regolamento n. 1303/2013 definisce le funzioni dell’autorità di gestione. Ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, tale autorità è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

10

Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l’articolo 125, paragrafo 3, del medesimo regolamento enuncia che detta autorità:

«a)

elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:

i)

garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;

ii)

siano non discriminatori e trasparenti;

iii)

tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8;

(...)

d)

si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell’approvazione dell’operazione;

(...)».

Regolamento n. 651/2014

11

Il considerando 14 del regolamento n. 651/2014 enuncia quanto segue:

«Al fine di evitarne l’elusione, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti dovrebbero essere valutati alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1o ottobre 2004 [(GU 2004, C 244, pag. 2)], prorogati dalla comunicazione della Commissione relativa alla proroga dell’applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1o ottobre 2004 [(GU 2012, C 296, pag. 3)] o da orientamenti successivi. Per motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri chiari che non richiedano una valutazione approfondita della situazione di un’impresa per determinare se si tratta di un’impresa in difficoltà ai fini del presente regolamento».

12

L’articolo 1di tale regolamento, intitolato «Campo di applicazione», al paragrafo 4 dispone quanto segue:

«Il presente regolamento non si applica:

(...)

c)

agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali».

13

L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Definizioni», è così formulato:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

18)

“impresa in difficoltà”: un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a)

nel caso di società a responsabilità limitata (…), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU 2013, L 182, pag. 19)] e, se del caso, il “capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione;

(...)

c)

qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

(...)».

Direttiva (UE) 2017/1132

14

Ai sensi dei considerando 7 e 8 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU 2017, L 169, pag. 46):

«(7)

Il coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti la pubblicità, la validità degli obblighi delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e la nullità di queste ultime riveste un’importanza particolare, soprattutto in ordine alla tutela degli interessi dei terzi.

(8)

La pubblicità dovrebbe consentire ai terzi di conoscere gli atti essenziali della società [e] certe indicazioni che la concernono, in particolare le generalità delle persone che hanno il potere di obbligarla».

15

L’articolo 4 di tale direttiva, intitolato «Informazioni obbligatorie da fornire nello statuto o nell’atto costitutivo o in un documento separato», stabilisce quanto segue:

«Lo statuto o l’atto costitutivo o un documento separato che formi oggetto di una pubblicità eseguita secondo le modalità previste nella legislazione di ogni Stato membro in conformità dell’articolo 16 indica:

(...)

b)

il valore nominale delle azioni sottoscritte e, almeno annualmente, il numero di tali azioni;

(...)

g)

l’importo del capitale sottoscritto versato al momento della costituzione della società o al momento dell’ottenimento dell’autorizzazione a iniziare l’attività».

16

L’articolo 14 della medesima direttiva, intitolato «Atti e indicazioni soggetti all’obbligo di pubblicità per le società», dispone quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’obbligo della pubblicità per le società concerna almeno gli atti e le indicazioni seguenti:

a)

l’atto costitutivo e lo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di atto separato;

b)

le modifiche degli atti di cui alla lettera a), compresa la proroga della società;

(...)

e)

almeno una volta l’anno, l’importo del capitale sottoscritto, quando l’atto costitutivo o lo statuto menzionano un capitale autorizzato, a meno che ogni aumento del capitale sottoscritto comporti una modifica dello statuto;

(...)».

17

L’articolo 16 della direttiva 2017/1132, intitolato «Pubblicità nel registro», ai paragrafi 3 e da 5 a 7 prevede quanto segue:

«3.   Tutti gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità a norma dell’articolo 14 sono inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro; dal fascicolo deve in ogni caso risultare l’oggetto delle trascrizioni fatte nel registro.

(...)

5.   La pubblicità degli atti e delle indicazioni di cui al paragrafo 3 è garantita mediante la pubblicazione, integrale o per estratto, ovvero mediante una menzione dell’avvenuto deposito del documento nel fascicolo o dell’avvenuta trascrizione nel registro, nel bollettino nazionale designato dallo Stato membro. Il bollettino nazionale designato a tale scopo dallo Stato membro può essere costituito in formato elettronico.

(…)

6.   Gli atti e le indicazioni sono opponibili dalla società ai terzi soltanto una volta effettuata la pubblicità di cui al paragrafo 5, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Tuttavia, per le operazioni avvenute prima del sedicesimo giorno successivo a quello di detta pubblicità, gli atti e le indicazioni non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell’impossibilità di averne conoscenza.

7.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare qualsiasi discordanza fra il tenore della pubblicità effettuata a norma del paragrafo 5 e il contenuto del registro o del fascicolo.

Tuttavia, in caso di discordanza, il testo oggetto di una pubblicità a norma del paragrafo 5 non può essere opposto ai terzi; i terzi possono tuttavia valersene a meno che la società provi che essi erano a conoscenza del testo depositato nel fascicolo o trascritto nel registro.

I terzi possono inoltre sempre valersi degli atti e delle indicazioni per cui non sono state ancora adempiute le formalità pubblicitarie, salvo che la mancanza di pubblicità li renda inefficaci».

18

Ai sensi dell’allegato II di tale direttiva, le forme di società interessate per la Lettonia comprendono la «sabiedrība ar ierobežotu atbildību» (società a responsabilità limitata), che è la forma giuridica rivestita dalla ricorrente nel procedimento principale.

Diritto lettone

La legge sulla gestione dei fondi

19

L’attuazione dei fondi dell’Unione europea in Lettonia è disciplinata dall’Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likums (legge sulla gestione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione dell’Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020) (in prosieguo: la «legge sulla gestione dei fondi»). L’articolo 21 di tale legge, intitolato «Selezione delle proposte di progetto», prevede quanto segue:

«1.   La selezione delle proposte di progetto è:

1)

pubblica, quando è indetta una gara tra i candidati a parità di condizioni per la valutazione dei progetti proposti e la concessione di finanziamenti a carico di un fondo dell’Unione europea;

(...)

2.   L’autorità di collegamento seleziona le proposte di progetto conformemente alle modalità e ai criteri di selezione. Il regolamento di selezione delle proposte di progetto è redatto e, d’intesa con l’autorità responsabile e l’autorità di gestione, approvato dall’autorità di collegamento.

(...)

5.   I candidati preparano e presentano i loro progetti conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di selezione.

(...)».

20

L’articolo 25 della legge sulla gestione dei fondi, intitolato «Accoglimento semplice, accoglimento con riserva o rigetto delle proposte negli avvisi pubblici di selezione per proposte progettuali», ai paragrafi 3 e 4, così dispone:

«3.   È adottata una decisione di rigetto della proposta di progetto se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

(...)

2)

la proposta non è conforme ai criteri di valutazione e una rettifica ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo inciderebbe sul merito del progetto.

(...)

4.   È adottata una decisione di accoglimento con riserva della proposta di progetto se il candidato deve prendere determinate misure specificate dall’autorità di collegamento affinché la proposta soddisfi pienamente i criteri di valutazione e il progetto possa essere realizzato correttamente. Tale decisione comprende le corrispondenti condizioni; esse devono essere adempiute e verificate in conformità al regolamento di selezione. Se una delle condizioni stabilite in tale decisione non è soddisfatta o non è soddisfatta entro il termine prescritto dalla decisione, la proposta di progetto è respinta».

21

Ai sensi dell’articolo 30 della stessa legge, intitolato «Precisazioni sulle proposte di progetto»:

«Tra la loro presentazione e l’adozione di una decisione – di accoglimento semplice, di accoglimento con riserva o di rigetto – le proposte di progetto non possono essere oggetto di precisazioni».

Il decreto di attuazione

22

La misura di aiuto oggetto del procedimento principale è disciplinata dai Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumi Nr. 612 «Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi» [decreto n. 612 del Consiglio dei Ministri, del 25 settembre 2018, sulle norme di attuazione della seconda fase di selezione delle proposte di progetto nell’ambito del programma operativo «Crescita e occupazione», obiettivo specifico 3.1.1 «Contribuire alla creazione e allo sviluppo delle PMI, in particolare nell’industria manifatturiera e nei settori prioritari delle strategie di innovazione regionali per una specializzazione intelligente (RIS3)», misura 3.1.1.5 «Aiuti agli investimenti a sostegno della creazione o della ricostruzione di locali e infrastrutture di produzione»] (Latvijas Vēstnesis, 2018, n. 101; in prosieguo: il «decreto di attuazione»). Il punto 7 di tale decreto è così formulato:

«L’attuazione della seconda fase della selezione delle proposte di progetto nell’ambito della misura avviene mediante avviso pubblico di selezione».

23

Ai sensi del punto 15 di detto decreto di attuazione:

«Non può essere concesso un finanziamento quando:

(...)

15.3. il candidato è un’impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento [n. 651/2014];

(...)».

Il regolamento di selezione

24

Gli aspetti pratici della selezione delle proposte di progetto sono disciplinati dal regolamento di selezione, redatto dalla Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (Agenzia centrale delle finanze e dei mercati pubblici; in prosieguo: l’«agenzia nazionale competente»), e dai suoi allegati.

25

L’allegato 5 di detto regolamento, intitolato «Metodologia di applicazione dei criteri di valutazione delle proposte», alla sezione II, paragrafo 6, prevede quanto segue:

«Viene emessa una valutazione “positiva semplice” quando il candidato non è un operatore economico in difficoltà. La qualificazione come impresa in difficoltà al momento della decisione sulla concessione dell’aiuto deve avere un fondamento oggettivo in dati verificabili e affidabili riguardo al candidato e alle imprese ad esso collegate:

a)

le informazioni saranno valutate sulla base dell’ultima relazione annuale definitiva a disposizione del pubblico;

b)

se viene presentato un rapporto d’attività intermedio approvato da un revisore legale, per determinare se si tratti di un’impresa in difficoltà si terrà conto dei dati contenuti in detto rapporto;

c)

se il candidato rinvia a informazioni a disposizione del pubblico ([dunque] verificabili) e fa riferimento a un aumento del capitale statutario successivo all’ultima relazione annuale definitiva, si terrà conto di tali informazioni, presentate unitamente a un rapporto d’attività intermedio approvato da un revisore legale.

(...)

La valutazione è “positiva con riserva” quando le informazioni presentate sono incomplete o non sufficientemente dettagliate. Il candidato è invitato in tal caso a fornire precisazioni sulle informazioni presentate. Possono essere precisati soltanto aspetti tecnici, aritmetici e di redazione. (...)».

Il codice di commercio

26

L’articolo 12 del Komerclikums (codice di commercio), intitolato «Pubblicità nel registro», dispone quanto segue:

«1.   Le iscrizioni nel registro delle imprese hanno effetto nei confronti di terzi a far data dalla pubblicazione. (...)

2.   Qualora le indicazioni da iscrivere nel registro delle imprese non siano iscritte, o siano iscritte ma non pubblicate, la persona in favore della quale avrebbero dovuto essere iscritte non può opporle ai terzi, a meno che questi non le conoscessero già.

(...)».

27

L’articolo 196 del codice di commercio, intitolato «Delibere di modifica del capitale statutario», dispone quanto segue:

«1.   L’aumento o la riduzione del capitale statutario possono essere effettuati solo con delibera dell’assemblea dei soci che stabilisca le modalità di tale aumento o riduzione.

(...)

3.   In caso di delibera di modifica del capitale statutario è intrapresa contestualmente la corrispondente modifica dello statuto».

28

Il successivo articolo 202, intitolato «Istanze al registro delle imprese relative all’aumento del capitale statutario», al paragrafo 3, così prevede:

«L’aumento del capitale statutario si considera avvenuto alla data dell’iscrizione nel registro delle imprese del nuovo importo del capitale».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

29

Rispondendo a un invito a presentare proposte di progetto per la concessione di una sovvenzione nell’ambito del programma di cofinanziamento a carico del FESR «Crescita e occupazione», la Zinātnes parks, una società a responsabilità limitata di diritto lettone, ha presentato una proposta di progetto all’agenzia nazionale competente il 30 aprile 2019, termine ultimo per la presentazione delle proposte di progetto. Alla proposta essa ha allegato una delibera della sua assemblea dei soci del 29 aprile 2019, recante modifica del proprio statuto e aumento del capitale statutario mediante acquisizione, da parte di un determinato socio ed entro un certo periodo, di nuove quote sociali con premio di emissione.

30

Durante il periodo di valutazione della sua proposta, la società ricorrente ha informato l’agenzia nazionale competente che l’aumento del capitale statutario era stato iscritto nel registro delle imprese il 24 luglio 201; ha poi prodotto, a titolo integrativo, un rapporto d’attività intermedio approvato da un revisore legale.

31

Con la sua decisione di rigetto, il Ministero delle Finanze ha respinto la proposta della Zinātnes parks adducendo che tale società doveva essere considerata, alla data di presentazione della sua proposta, come un’«impresa in difficoltà» ai sensi dell’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento n. 651/2014.

32

Investito di un ricorso di annullamento contro tale decisione, l’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia), giudice del rinvio, rileva che è pacifico tra le parti che, a basarsi sui dati contenuti nell’ultimo rapporto finanziario della Zinātnes parks, corrispondente all’anno 2018, tale società avrebbe lo status di «impresa in difficoltà» ai sensi dell’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento n. 651/2014. Pacifico sarebbe altresì che, dopo l’aumento del capitale sociale e l’iscrizione della corrispondente modifica nel registro delle imprese, detta società non era più qualificabile come «impresa in difficoltà», ai sensi del medesimo articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento n. 651/2014. Per contro, sussisterebbero divergenze tra le parti sulla misura in cui l’agenzia nazionale competente dovesse prendere in considerazione l’iscrizione del suddetto aumento del capitale sociale nel registro delle imprese e l’offerta di prova formulata dalla Zinātnes parks nel corso del procedimento di valutazione delle proposte.

33

In tale contesto, il giudice del rinvio nutre dubbi, anzitutto, sulla questione se, nell’adottare la decisione di rigetto, il Ministero delle Finanze abbia interpretato a buon diritto la nozione di «capitale sociale sottoscritto», che figura nell’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento n. 651/2014, alla luce della nozione di «capitale statutario» contenuta nella normativa nazionale lettone, nel senso che essa designerebbe il solo capitale sociale che è stato reso pubblico secondo le procedure specificate dalla normativa nazionale.

34

Nell’ordinamento giuridico lettone, infatti, a norma dell’articolo 202, paragrafo 3, del codice di commercio, l’aumento del capitale statutario si considererebbe avvenuto nel giorno dell’iscrizione del nuovo capitale sociale nel registro delle imprese e solo a partire da tale data siffatto aumento sarebbe opponibile ai terzi. Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che, da un lato, l’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento n. 651/2014 non contiene alcun espresso riferimento al diritto degli Stati membri volto a definire la nozione di «capitale sociale». Dall’altro, la direttiva 2017/1132, in particolare agli articoli 14 e 16, non subordinerebbe la validità delle decisioni di aumento del capitale sociale a una condizione preliminare e nemmeno lascerebbe esplicitamente agli Stati membri il potere di disciplinare la questione.

35

Il giudice del rinvio si chiede anche se i requisiti previsti nell’ambito della procedura di selezione per quanto riguarda i documenti da presentare, in particolare la data in cui essi devono esserlo, siano pertinenti ai fini della valutazione della situazione finanziaria del candidato e se eventuali carenze di una proposta di progetto in termini di prova della situazione finanziaria del proponente possano essere all’occorrenza rettificate nel corso della selezione. Osserva infatti che, conformemente all’articolo 125, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento n. 1303/2013, le procedure e i criteri di selezione dovrebbero essere trasparenti e non discriminatori.

36

Tale giudice considera che, prima facie, detti principi sono alla base della regola, sancita all’articolo 30 della legge sulla gestione dei fondi e sviluppata nel regolamento di selezione, secondo cui le proposte di progetto non possono essere precisate o completate dopo la loro presentazione. Di conseguenza, l’agenzia nazionale competente sarebbe stata tenuta a rispettare i criteri da essa stessa stabiliti e ad escludere necessariamente dalla selezione dei progetti i candidati che non avessero allegato un documento o comunicato le informazioni richieste dalle disposizioni disciplinanti la selezione. Tuttavia, il medesimo giudice rileva che, sebbene la Corte abbia già constatato l’esistenza di un obbligo di rispettare principi simili nella selezione delle offerte in una gara d’appalto, una considerazione del genere non emergerebbe espressamente dalla giurisprudenza della Corte in materia di aiuti di Stato.

37

In tali circostanze, l’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la nozione di “capitale sociale sottoscritto” di cui all’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento [n. 651/2014], in combinato disposto con altre disposizioni del diritto dell’Unione relative alle attività delle società, debba essere interpretata nel senso che, al fine di determinare il capitale sociale sottoscritto, occorre basarsi esclusivamente sulle indicazioni rese pubbliche secondo le forme previste dalla normativa nazionale di ciascuno Stato membro, che possono quindi essere considerate valide solo a partire da tale momento.

2)

Se, nel valutare la nozione di “impresa in difficoltà” di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento [n. 651/2014], si debba attribuire importanza ai requisiti in materia di documenti da presentare per dimostrare la situazione finanziaria dell’impresa fissati nell’ambito della procedura di selezione di progetti ammissibili al finanziamento di fondi europei.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione pregiudiziale, se una normativa nazionale in materia di selezione di progetti che prevede che le proposte di progetto non possono essere oggetto di precisazioni dopo la loro presentazione sia compatibile con i principi di trasparenza e di non discriminazione di cui all’articolo 125, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento [n. 1303/2013]».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

38

Con la sua prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento n. 651/2014 debba essere interpretato nel senso che, per determinare se una società sia «in difficoltà» ai termini di tale disposizione, l’espressione «capitale sociale sottoscritto» debba essere compresa come riferita ai soli conferimenti resi pubblici secondo le modalità previste dalla normativa nazionale dello Stato membro in cui tale società è costituita.

39

Va ricordato, in via preliminare, che l’articolo 3 del regolamento n. 1301/2013 esclude da qualsiasi sostegno a titolo del FESR le imprese in difficoltà, quali definite dalle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

40

All’epoca dei fatti oggetto del procedimento principale, la nozione di «impresa in difficoltà» era definita dalle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014. Piuttosto che utilizzare una definizione unica della nozione di «impresa in difficoltà», tale disposizione enuncia diversi criteri alternativi, tra i quali figura, alla lettera a), quello di trovarsi, per una società a responsabilità limitata, di fronte a perdite cumulate superiori a più della metà del capitale sociale sottoscritto.

41

Orbene, per quanto riguarda la nozione di «capitale sociale sottoscritto» di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014, tale disposizione si limita a precisare che la nozione comprende, se del caso, i premi di emissione. Per contro, né tale disposizione né alcun’altra contenuta nel regolamento forniscono una definizione o precisano il momento in cui un aumento di detto capitale debba considerarsi efficace.

42

Secondo una giurisprudenza consolidata, dalle esigenze inerenti sia all’applicazione uniforme del diritto dell’Unione sia al principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione non contenente alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri al fine di determinare il senso e la portata della disposizione stessa devono di norma ricevere, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme. Inoltre, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale, tenendo conto del contesto nel quale vengono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 17 dicembre 2020, BAKATI PLUS, C‑656/19, EU:C:2020:1045, punti 3839 e giurisprudenza ivi citata).

43

Si deve constatare, in proposito, che, nel contesto delle società a responsabilità limitata, l’espressione «capitale sociale» si riferisce, nel suo senso abituale, al valore dei conferimenti che i soci o gli azionisti di una società hanno messo o si sono impegnati a mettere a disposizione di quest’ultima, a fronte dell’emissione, a loro favore, di quote o di azioni. Per quanto concerne il termine «sottoscritto», esso viene generalmente utilizzato per designare la somma che i soci o gli azionisti attuali o futuri si sono irrevocabilmente impegnati a conferire alla società, indipendentemente dal fatto che i conferimenti corrispondenti siano già stati versati o meno. È solo quando questo termine, a sua volta, è seguito dall’aggettivo «versato» che, in via eccezionale, l’espressione «capitale sociale sottoscritto» designa il solo capitale sociale effettivamente versato da detti soci o azionisti.

44

Ne consegue che, poiché l’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento n. 651/2014 utilizza i termini «capitale sociale sottoscritto» senza ulteriori specificazioni, deve comprendersi con tale espressione l’insieme dei conferimenti che i soci o gli azionisti attuali o futuri hanno già realizzato o si sono irrevocabilmente impegnati a realizzare.

45

Tale conclusione è confermata dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 651/2014, letto nel suo contesto.

46

Va rammentato, in proposito, che i criteri alternativi di definizione della nozione di «impresa in difficoltà» enunciati all’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014 mirano a precisare la portata dell’articolo 1, paragrafo 4, del medesimo, ai sensi del quale quest’ultimo non si applica agli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, fatta eccezione per i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da determinate calamità naturali.

47

Secondo il considerando 14 di tale regolamento, l’obiettivo perseguito, a sua volta, da detto articolo 1, paragrafo 4, e, di conseguenza, dalla nozione di «impresa in difficoltà» è quello di garantire che gli aiuti concessi alle imprese interessate siano valutati alla luce degli orientamenti concernenti, specificamente, gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, e ciò al fine di evitare l’elusione di questi ultimi.

48

Al riguardo, la comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU 2014, C 249, pag. 1), cui fa espresso rinvio il considerando 14 del regolamento n. 651/2014, precisa, ai punti 20 e 23, che «si ritiene che un’impresa sia in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. (...) Dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, un’impresa in difficoltà non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non venga ripristinata la sua redditività».

49

Alla luce delle indicazioni contenute in tale comunicazione della Commissione, l’obiettivo enunciato nel considerando 14 del regolamento n. 651/2014 e il relativo criterio posto all’articolo 2, punto 18, lettera a), dello stesso regolamento devono essere interpretati come volti a valutare la capacità della società interessata di mantenere la propria attività a breve o a medio termine.

50

L’esame di tale criterio presuppone quindi che si tenga conto di tutti i conferimenti che i soci o gli azionisti si sono irrevocabilmente impegnati a realizzare. Infatti, anche i conferimenti solo sottoscritti, al pari dei conferimenti sottoscritti e versati, rappresentano un’informazione rilevante riguardo alla capacità della società interessata di mantenere la sua attività a un tale termine.

51

Pertanto, la nozione di «capitale sociale sottoscritto» ai sensi dell’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento n. 651/2014 deve essere interpretata come una nozione autonoma facente riferimento all’insieme dei conferimenti che i soci o gli azionisti attuali o futuri della società hanno realizzato o si sono irrevocabilmente impegnati a realizzare.

52

Nella fattispecie, dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte, richiamati al punto 29 della presente sentenza, risulta che l’assemblea dei soci della Zinātnes parks, prima di presentare il suo progetto all’agenzia nazionale competente in vista di una sovvenzione nell’ambito del programma di cofinanziamento del FESR, ha acconsentito all’aumento del proprio capitale statutario mediante il pagamento da parte di un determinato socio, entro un certo periodo, di nuove quote con premio di emissione. Alla luce dell’interpretazione autonoma e uniforme della nozione di «capitale sociale sottoscritto» fornita nel punto precedente della presente sentenza, spetta al giudice del rinvio valutare se tali fatti, accertati al momento della presentazione del progetto, attestino l’esistenza di un impegno irrevocabile da parte di tale socio a procedere a detto aumento di capitale basandosi sui criteri previsti a tal fine dal diritto nazionale in forza del quale la società in questione è stata costituita.

53

Occorre infatti sottolineare, in proposito, che, se è vero che il diritto dell’Unione, nei capi III e IV del titolo I della direttiva 2017/1132, effettua un coordinamento delle norme nazionali sulla pubblicità in materia di aumento di capitale con riferimento alle società che rientrano nell’ambito di applicazione dei suddetti capi, dai considerando 7 e 8 della stessa direttiva nonché dal suo articolo 1, primo trattino, si evince che detto coordinamento mira a consentire, in particolare ai terzi, di conoscere gli atti essenziali della società interessata. Per contro, né dai considerando della direttiva né da alcuna delle sue disposizioni emerge che tali norme sulla pubblicità costituiscano condizioni da rispettare perché l’impegno di procedere a un conferimento possa essere considerato irrevocabile.

54

Alla luce di tutti i suesposti rilievi, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento n. 651/2014 deve essere interpretato nel senso che, per determinare se una società sia «in difficoltà» ai termini di tale disposizione, l’espressione «capitale sociale sottoscritto» deve essere compresa come designante l’insieme dei conferimenti che i soci o gli azionisti attuali o futuri di una società hanno realizzato o si sono irrevocabilmente impegnati a realizzare.

Sulla seconda questione

55

Con la sua seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 1301/2013 debba essere interpretato nel senso che, per determinare se un candidato sia da considerare non «in difficoltà» ai termini dell’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014, l’autorità di gestione competente deve tener conto solamente delle offerte di prova conformi ai requisiti fissati al momento di stabilire la procedura di selezione dei progetti.

56

Va rilevato, in proposito, che l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 1301/2013 si limita a precisare che il FESR non sostiene le imprese in difficoltà quali definite dalle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. È pertanto giocoforza constatare che tale disposizione non contiene alcuna indicazione circa la natura degli elementi di prova che possono essere presi in considerazione per stabilire che un’impresa non è in difficoltà.

57

Ciò premesso, dalla formulazione dell’articolo 125, paragrafo 3, del regolamento n. 1303/2013, che definisce il ruolo delle autorità di gestione incaricate della gestione dei programmi operativi, risulta che queste ultime sono tenute ad elaborare e, previa approvazione, ad applicare procedure e criteri di selezione adeguati, nonché ad accertarsi, in particolare, che i beneficiari degli aiuti abbiano la capacità finanziaria per soddisfare le condizioni del sostegno e quindi, a tal titolo, nel caso di un sostegno del FESR, che detti beneficiari non siano «in difficoltà», ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014.

58

Al fine di adempiere a tale obbligo, le autorità di gestione devono necessariamente basarsi su informazioni sufficientemente affidabili per eliminare ogni ragionevole dubbio sulla situazione finanziaria delle società interessate.

59

Per quanto concerne la determinazione della natura precisa delle prove che possono essere prese in considerazione, dato che la normativa dell’Unione non contiene alcuna indicazione al riguardo, essa rientra nell’autonomia procedurale degli Stati membri; le autorità nazionali competenti dispongono, in proposito, di un margine di manovra al momento di stabilire la procedura di selezione dei progetti.

60

Tuttavia, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, tali requisiti probatori non devono essere più elevati di quelli che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno, purché consentano di preservare, se applicati, l’effetto utile dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 1301/2013, né rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione, in particolare quello, per qualsiasi titolare di progetto, di poter utilmente presentarlo per beneficiare di un sostegno a titolo del FESR (v., per analogia, sentenze del 21 gennaio 2016, Eturas e a., C‑74/14, EU:C:2016:42, punto 32, e del 3 giugno 2021, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, C‑726/19, EU:C:2021:439, punto 47).

61

Nella misura in cui la procedura di cui trattasi nel procedimento principale riguarda la concessione, nell’ambito dei programmi del FESR, di finanziamenti provenienti dal bilancio dell’Unione e, a tal titolo, costituisce una misura di attuazione del diritto dell’Unione, essa deve altresì rispettare i principi generali del diritto dell’Unione, tra i quali figurano, in particolare, i principi della parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità, che rivestono un’importanza fondamentale quando si tratta di una procedura che implica la concorrenza tra operatori economici (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2017, Farkas, C‑564/15, EU:C:2017:302, punti 5059).

62

In particolare, il rispetto dei principi della parità di trattamento e di trasparenza implica che a tutti i candidati per uno stesso programma si applichino gli stessi requisiti probatori e che tali requisiti siano resi pubblici (v., per analogia, sentenze del 2 giugno 2016, Pizzo, C‑27/15, EU:C:2016:404, punto 37, e dell’11 maggio 2017, Archus e Gama, C‑131/16, EU:C:2017:358, punto 26). Quanto al principio di proporzionalità, esso impone che detti requisiti non vadano oltre il necessario per la verifica delle condizioni sostanziali poste dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, Rad Service e a., C‑210/20, EU:C:2021:445, punto 34).

63

Spetta al giudice del rinvio valutare se l’insieme di dette condizioni sia soddisfatto nel caso di specie. Tuttavia, al fine di guidarlo in tale valutazione, la Corte può fornirgli tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che potrebbero essergli utili [v., in particolare, sentenze del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C‑83/14, EU:C:2015:480, punto 62, e del 6 ottobre 2021, A (Attraversamento di frontiere a bordo di imbarcazione da diporto), C‑35/20, EU:C:2021:813, punto 85].

64

Al riguardo, dalla normativa nazionale citata dal giudice del rinvio risulta che la qualificazione come «impresa in difficoltà» può essere operata, in virtù dei requisiti fissati in tale normativa ai fini della procedura di selezione, solamente in ragione delle informazioni contenute nell’ultima relazione annuale definitiva a disposizione del pubblico o, se il candidato presenta un rapporto d’attività intermedio approvato da un revisore legale, in ragione delle informazioni contenute in quest’ultimo. Se il candidato rinvia a informazioni accessibili al pubblico e fa riferimento ad un aumento del capitale statutario successivo all’ultima relazione annuale definitiva, si tiene conto di tali informazioni, presentate unitamente a un rapporto d’attività intermedio approvato da un revisore legale.

65

Anzitutto, dato che una società può, in linea di principio, richiedere in qualsiasi momento la redazione di un rapporto d’attività intermedio da parte di un revisore legale, senza che ciò rappresenti un costo talmente sproporzionato che un tale requisito renda in pratica impossibile o eccessivamente difficile, per una società «in difficoltà», ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014, al momento della redazione della sua ultima relazione annuale definitiva, dimostrare di non esserlo più, siffatte norme non possono, in linea generale, essere considerate contrarie al principio di effettività.

66

Per quanto concerne, poi, il rispetto dei principi della parità di trattamento e di trasparenza, dal fascicolo non emerge che il giudice del rinvio nutra dubbi sul fatto che i requisiti di cui trattasi nel procedimento principale siano stati debitamente pubblicati o siano indistintamente applicabili.

67

Infine, per quanto concerne il principio di proporzionalità, tenuto conto dei requisiti relativi alla redazione delle relazioni annuali, che contribuiscono all’affidabilità delle informazioni ivi contenute, nonché delle garanzie che offre l’approvazione da parte di un revisore legale dei rapporti di attività intermedi, il fatto di imporre a un’autorità di gestione di basarsi esclusivamente su questi tipi di documento non risulta andare oltre quanto è necessario per la verifica della condizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014.

68

In tali circostanze, il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, imponga a un’autorità di gestione di valutare la situazione finanziaria di un’impresa alla luce delle sole informazioni contenute nell’ultima relazione annuale definitiva della società proponente a disposizione del pubblico, oppure, all’occorrenza e sempre che sia stato presentato a detta autorità, in un rapporto d’attività intermedio approvato da un revisore legale, a meno che non risulti che tali requisiti non rispettano il principio di equivalenza, circostanza che spetta all’autorità di gestione medesima determinare.

69

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 1301/2013 deve essere interpretato nel senso che, per determinare se un candidato sia da considerare non «in difficoltà» ai termini dell’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014, l’autorità di gestione competente deve tener conto solamente delle prove conformi ai requisiti fissati al momento di stabilire la procedura di selezione dei progetti, sempreché tali requisiti siano conformi ai principi di effettività e di equivalenza nonché ai principi generali del diritto dell’Unione, quali, in particolare, i principi della parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità.

Sulla terza questione

70

Con la sua terza questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 125, paragrafo 3, del regolamento n. 1303/2013 nonché i principi di non discriminazione e di trasparenza cui tale disposizione fa riferimento debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale secondo cui le proposte di progetto non possono essere oggetto di precisazioni dopo la loro presentazione.

71

Va anzitutto rilevato che il giudice del rinvio non precisa se, quando fa riferimento nella formulazione della sua questione alla presentazione dei progetti, si riferisca al termine ultimo di presentazione delle proposte di progetto previsto dal diritto nazionale o alla data di presentazione della proposta di progetto del candidato considerato. Tuttavia, dagli atti di causa emerge che, nel procedimento principale, la Zinātnes parks ha depositato il suo fascicolo alla data limite di presentazione delle proposte di progetto prevista dal diritto nazionale. Pertanto, non risulta necessario esaminare la questione se il diritto dell’Unione obblighi gli Stati membri a consentire ai candidati di fornire precisazioni dopo la presentazione della loro proposta di progetto, ma prima del termine ultimo di deposito. Viceversa, la questione si pone in relazione alle precisazioni che possono essere fornite dopo tale termine ultimo.

72

Va rilevato poi che l’articolo 125, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1303/2013 si limita ad affermare che l’autorità di gestione competente deve accertarsi che ciascun beneficiario di un sostegno a titolo del FESR abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di sostegno per ogni operazione, prima dell’approvazione di ciascuna, senza specificare il momento in cui tale capacità debba essere valutata né il momento in cui i candidati debbano fornire a tale autorità le informazioni necessarie per la verifica di detta capacità.

73

Poiché il diritto dell’Unione non prevede quale debba essere il termine ultimo entro cui fornire alle autorità di gestione gli elementi di prova necessari, spetta agli Stati membri deciderlo, nei limiti posti dai principi di effettività e di equivalenza nonché dall’obbligo, incombente a qualsiasi autorità di gestione, di garantire scrupolosamente il rispetto dei principi generali del diritto, tra i quali i principi della parità di trattamento e di trasparenza, richiamati all’articolo 125, paragrafo 3, del regolamento n. 1303/2013, e il principio di proporzionalità.

74

Per quanto concerne, in particolare, i principi di trasparenza e di parità di trattamento, occorre ricordare che, qualora uno Stato membro abbia fissato un termine ultimo ai candidati per completare il loro fascicolo, tali principi impongono alle autorità di gestione di escludere dal procedimento di selezione qualsiasi proposta che non sia stata corredata, in detto termine, degli elementi di informazione necessari (v., per analogia, sentenze del 6 novembre 2014, Cartiera dell’Adda, C‑42/13, EU:C:2014:2345, punto 42, e del 2 giugno 2016, Pizzo, C‑27/15, EU:C:2016:404, punti da 42 a 44).

75

Nel procedimento principale, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che lo Stato membro interessato, pur ritenendo che la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 1301/2013 debba essere valutata al momento dell’approvazione delle proposte di progetto, ha scelto di vietare ai candidati di completare il loro fascicolo dopo la scadenza del termine ultimo di deposito delle proposte.

76

Tenuto conto della necessità per le autorità nazionali di gestione di disporre del tempo necessario per l’istruzione dei fascicoli loro sottoposti (v., in tal senso, per analogia, sentenze del 10 febbraio 1998, Germania/Commissione, C‑263/95, EU:C:1998:47, punto 31, e del 25 marzo 2010, Commissione/Spagna, C‑392/08, EU:C:2010:164, punto 21), non si può tuttavia contestare a detto Stato membro di aver fissato ai candidati un termine ultimo per comunicare tutte le informazioni necessarie all’autorità di gestione competente che sia anteriore alla data di approvazione delle proposte di progetto.

77

Del resto, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, se fosse consentito ai candidati di completare il loro fascicolo dopo il termine ultimo di deposito delle proposte di progetto, l’autorità di gestione competente potrebbe trovarsi a dover riesaminare più volte gli stessi fascicoli, con il rischio, in particolare, di dover posticipare la data di approvazione delle proposte, compromettendo così gli obiettivi dei programmi di finanziamento, o di non rispettare più i principi di parità di trattamento e di trasparenza. Una possibilità del genere potrebbe anche comportare costi supplementari per l’autorità di gestione competente, che uno Stato membro può legittimamente non voler sostenere, conformemente al principio di buona amministrazione.

78

Pertanto, è giocoforza constatare che uno Stato membro può decidere che i candidati non sono autorizzati a completare il loro fascicolo dopo il termine ultimo di deposito delle proposte di progetto, anche quando la legislazione nazionale prevede che la condizione enunciata all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 1301/2013 debba essere valutata in una data successiva.

79

Conformemente al principio di equivalenza, occorre identificare, nel diritto nazionale, le procedure che sono comparabili, per oggetto, causa ed elementi essenziali, a quella prevista per beneficiare di un sostegno a titolo del FESR e accertarsi che tali procedure, nel consentire ai candidati di completare il loro fascicolo dopo il termine ultimo di deposito delle proposte di progetto, non siano più favorevoli di quella di cui trattasi nel procedimento principale [v., per analogia, sentenza del 26 settembre 2018, Belastingdienst/Toeslagen (Effetto sospensivo dell’appello), C‑175/17, EU:C:2018:776, punti da 42 a 44].

80

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 125, paragrafo 3, del regolamento n. 1303/2013 nonché i principi di non discriminazione e di trasparenza ai quali tale disposizione fa riferimento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale secondo cui le proposte di progetto non possono essere precisate dopo il termine ultimo fissato per il loro deposito. Tuttavia, conformemente al principio di equivalenza, detta impossibilità, per i candidati, di completare il loro fascicolo dopo il termine ultimo di deposito delle proposte di progetto deve riguardare tutte le procedure che possano eventualmente essere considerate comparabili, per oggetto, causa ed elementi essenziali, a quella prevista per beneficiare di un sostegno a titolo del FESR.

Sulle spese

81

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], deve essere interpretato nel senso che, per determinare se una società sia «in difficoltà» ai termini di detta disposizione, l’espressione «capitale sociale sottoscritto» deve essere compresa come designante l’insieme dei conferimenti che i soci o gli azionisti attuali o futuri di una società hanno realizzato o si sono irrevocabilmente impegnati a realizzare.

 

2)

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, deve essere interpretato nel senso che, per determinare se un candidato sia da considerare non «in difficoltà» ai termini dell’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014, l’autorità di gestione competente deve tener conto solamente delle prove conformi ai requisiti fissati al momento di stabilire la procedura di selezione dei progetti, sempreché tali requisiti siano conformi ai principi di effettività e di equivalenza nonché ai principi generali del diritto dell’Unione, quali, in particolare, i principi della parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità.

 

3)

L’articolo 125, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, nonché i principi di non discriminazione e di trasparenza ai quali tale disposizione fa riferimento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale secondo cui le proposte di progetto non possono essere precisate dopo il termine ultimo fissato per il loro deposito. Tuttavia, conformemente al principio di equivalenza, detta impossibilità, per i candidati, di completare il loro fascicolo dopo il termine ultimo di deposito delle proposte di progetto deve riguardare tutte le procedure che possano eventualmente essere considerate comparabili, per oggetto, causa ed elementi essenziali, a quella prevista per beneficiare di un sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lettone.

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