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Documento 62020CJ0429
Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 7 April 2022.#Solar Ileias Bompaina AE v European Commission.#Appeal – State aid – Market for electricity generated from renewable energy sources – National legislation which allegedly has the effect of conferring an unlawful advantage on electricity suppliers – Complaint to the European Commission – Rejection decision without initiating the formal investigation procedure – Action for annulment – Regulation (EU) 2015/1589 – Article 1(h) – Concept of ‘interested party’ – Inadmissibility.#Case C-429/20 P.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 aprile 2022.
Solar Ileias Bompaina AE contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Mercato dell’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabile – Normativa nazionale asseritamente avente l’effetto di concedere un vantaggio illegittimo a favore di fornitori di energia elettrica – Denuncia presentata alla Commissione europea – Decisione di rigetto senza avvio del procedimento d’indagine formale – Ricorso di annullamento – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1, lettera h) – Nozione di “parte interessata” – Irricevibilità.
Causa C-429/20 P.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 aprile 2022.
Solar Ileias Bompaina AE contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Mercato dell’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabile – Normativa nazionale asseritamente avente l’effetto di concedere un vantaggio illegittimo a favore di fornitori di energia elettrica – Denuncia presentata alla Commissione europea – Decisione di rigetto senza avvio del procedimento d’indagine formale – Ricorso di annullamento – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1, lettera h) – Nozione di “parte interessata” – Irricevibilità.
Causa C-429/20 P.
Raccolta della giurisprudenza - generale
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2022:282
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
7 aprile 2022 ( *1 )
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Mercato dell’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabile – Normativa nazionale asseritamente avente l’effetto di concedere un vantaggio illegittimo a favore di fornitori di energia elettrica – Denuncia presentata alla Commissione europea – Decisione di rigetto senza avvio del procedimento d’indagine formale – Ricorso di annullamento – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1, lettera h) – Nozione di “parte interessata” – Irricevibilità»
Nella causa C‑429/20 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’11 settembre 2020,
Solar Ileias Bompaina AE, con sede in Atene (Grecia), rappresentata da A. Metaxas, dikigoros, e A. Bartosch, Rechtsanwalt,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da B. Stromsky e K. Herrmann, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da T. von Danwitz (relatore), facente funzione di presidente di sezione, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con la sua impugnazione, la Solar Ileias Bompaina AE chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 3 luglio 2020, Solar Ileias Bompaina/Commissione (T‑143/19, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2020:301), con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto irricevibile il suo ricorso diretto, in sostanza, all’annullamento parziale della decisione C(2018) 6777 final della Commissione, del 10 ottobre 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.38967 (2014/NN – 2) – Grecia – Regime nazionale di aiuto al funzionamento in favore degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di energia elettrica e termica che utilizzano fonti di energia rinnovabile (in prosieguo: la «decisione controversa»). |
Contesto normativo
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2 |
L’articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), dispone quanto segue: «Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: (...)
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3 |
Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589: «Ogni parte interessata può presentare denuncia per informare la Commissione [europea] di presunti aiuti illegali o della presunta attuazione abusiva di aiuti. A tal fine, la parte interessata compila un modulo, in un formato stabilito con le disposizioni di attuazione di cui all’articolo 33, e fornisce le informazioni obbligatorie ivi richieste. (...)». |
Fatti e decisione controversa
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4 |
La Solar Ileias Bompaina, una società di diritto ellenico, è un produttore di energia elettrica che utilizza fonti di energia rinnovabile e che opera sul mercato dell’energia elettrica in Grecia. |
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5 |
Il 31 dicembre 2014, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, la Repubblica ellenica ha notificato alla Commissione europea l’istituzione di un regime legale di aiuto al funzionamento per i produttori che sfruttano le fonti di energia rinnovabile (in prosieguo: i «produttori FER») e i produttori di energia elettrica e termica mediante cogenerazione ad alto rendimento (in prosieguo: i «produttori CEET»), in virtù della Nomos 4254/2014, Metra stirixis kai anaptyxis tis ellinikis oikonomias sto plaisio efarmogis tou n. 4046/2012 kai alles diataxeis (legge 4254/2014, relativa a misure di sostegno e sviluppo dell’economia ellenica in attuazione della legge 4046/2012, nonché ad altre disposizioni, FEK A 85/7.4.2014) (in prosieguo: il «nuovo accordo FER»), entrata in vigore nel mese di aprile 2014. |
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6 |
Il mercato greco dell’energia elettrica, come organizzato prima e al momento dell’entrata in vigore del nuovo accordo FER, comprendeva le seguenti categorie di operatori del mercato:
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7 |
In tale contesto, i produttori FER e i produttori CEET erano remunerati per l’energia elettrica prodotta a prezzi fissi, sotto forma di tariffe di riacquisto. La remunerazione dei fornitori non era fissa e dipendeva dalle condizioni del mercato. |
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8 |
Al fine di finanziare le tariffe di riacquisto a favore dei produttori FER e dei produttori CEET, è stato creato un «conto speciale FER» in virtù della Nomos 2773/1999, Apeleftherosi tis agoras ilektrikis energeias – Rythmisi thematon energeiakis politikis kai loipes diataxeis (legge 2773/1999, relativa alla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, alla regolamentazione delle questioni connesse alla politica energetica e ad altre disposizioni, FEK A 286/22.12.99). Quest’ultimo era essenzialmente alimentato mediante un contributo speciale diretto alla riduzione dei gas a effetto serra, imposto ai consumatori su ciascuna unità di energia elettrica consumata, e mediante fonti aggiuntive, quali le entrate degli operatori del mercato FER e CEET. |
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9 |
Il nuovo accordo FER ha modificato le tariffe di riacquisto applicabili all’energia elettrica prodotta dai produttori FER e dai produttori CEET. Così, per alcuni tipi di impianto, sono stati istituiti precisi massimali tecnologici, fissando la quantità massima di energia elettrica fornita dai produttori FER che potevano beneficiare di un aiuto durante un determinato anno. La finalità di questi massimali era quella di limitare gli importi totali di aiuto concessi a favore di talune tecnologie FER. |
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10 |
Secondo la relazione esplicativa sulla legge 4254/2014, il nuovo accordo FER mirava ad eliminare il disavanzo del conto speciale FER e a stabilizzare quest’ultimo. Infatti, nel corso del periodo precedente l’entrata in vigore di tale legge, detto conto speciale aveva registrato un disavanzo, il che si spiegava con una combinazione di fattori, ossia, da un lato, un forte aumento delle spese relative allo sviluppo delle centrali che utilizzano fonti di energia rinnovabile e degli impianti di cogenerazione e, dall’altro, la concomitante diminuzione degli introiti, risultante dalla riduzione del contributo speciale precedentemente imposto ai consumatori, a causa della crisi economica, nonché da una diminuzione delle entrate derivanti dalla vendita di energia elettrica. |
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11 |
Ai fini dell’eliminazione di tale disavanzo, il meccanismo istituito dal nuovo accordo FER consisteva, da un lato, nella riduzione delle tariffe di riacquisto da prevedere nei contratti di vendita di energia elettrica e, dall’altro, nell’introduzione di sconti sul valore totale dell’energia elettrica immessa nella rete dai produttori FER e dai produttori CEET nel corso del 2013, per controbilanciare la sovracompensazione precedentemente concessa ai medesimi produttori. |
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12 |
Il 6 maggio 2015, la Solar Ileias Bompaina e un’altra società hanno presentato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, una denuncia riguardante le misure del nuovo accordo FER, affermando che tali misure comportavano un aiuto illegittimo a favore dei fornitori. Tale denuncia è stata registrata con il numero SA.41794. |
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13 |
Nella sua denuncia, la Solar Ileias Bompaina sosteneva che i fornitori beneficiavano di un vantaggio selettivo in quanto, ai sensi della legge 4254/2014, solo i produttori FER sopporterebbero i costi connessi alla riduzione del disavanzo del conto speciale FER nell’ambito del nuovo accordo FER. Tuttavia, i fornitori avrebbero anch’essi contribuito al disavanzo di tale conto speciale, dato che le regole del mercato e la formazione del prezzo dell’energia elettrica permetterebbero loro di acquistarne a un costo ridotto sul mercato all’ingrosso, e che tale costo ridotto, essendo meno elevato, apporterebbe meno introiti al suddetto conto speciale. In altri termini, i produttori e i fornitori si troverebbero, in realtà, in una situazione comparabile rispetto all’obiettivo di eliminazione del disavanzo del conto speciale FER. Pertanto, tale accordo sarebbe selettivo, in quanto la sua portata non comprenderebbe i fornitori, dato che questi ultimi non avrebbero l’obbligo di partecipare alla copertura del disavanzo del conto speciale FER. |
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14 |
Il 10 dicembre 2015, la Commissione ha ricevuto una seconda denuncia presentata a nome di produttori di energia solare e una terza denuncia, il 22 dicembre 2017, a nome della Pan-Hellenic Rooftop Photovoltaic Association. |
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15 |
Il 10 marzo 2016, la Commissione ha trasmesso le prime due denunce alle autorità greche e le ha invitate a presentare le loro osservazioni al riguardo. Tali osservazioni sono state presentate il 27 luglio 2016. La terza denuncia non è stata trasmessa alle autorità greche, in quanto la Commissione aveva constatato che le questioni sollevate erano già coperte dalle prime due denunce. |
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16 |
Con la decisione controversa, la Commissione ha deciso di non sollevare alcuna obiezione nei confronti del regime istituito dalla legge 4254/2014 per quanto riguarda il nuovo accordo FER, che prevede un adeguamento delle tariffe di riacquisto per i produttori FER e i produttori CEET. |
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17 |
Ai punti da 111 a 121 della decisione controversa, la Commissione ha esaminato le affermazioni formulate nelle denunce, ivi compresa quella della Solar Ileias Bompaina, e ha concluso che:
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18 |
L’informazione sintetica di tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 dicembre 2018. |
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19 |
Il 18 dicembre 2018, la Solar Ileias Bompaina ha inviato una lettera alla Commissione chiedendo se quest’ultima considerasse la decisione controversa come un rigetto ufficiale della denuncia depositata nel procedimento SA.41794 o se, al contrario, quest’ultima fosse ancora considerata pendente. |
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20 |
Con lettera dell’8 febbraio 2019, la Commissione ha risposto all’interessata che la decisione controversa riguardava la sua denuncia e che, su tale base, essa avrebbe posto fine a quest’ultima. |
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
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21 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 marzo 2019, la Solar Ileias Bompaina ha proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, volto, in particolare, all’annullamento dei punti da 111 a 121 della decisione controversa. |
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22 |
Il Tribunale ha ritenuto, per i motivi esposti ai punti da 31 a 48 dell’ordinanza impugnata, che la Solar Ileias Bompaina non avesse dimostrato la sua qualità di «interessata», ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, qualità necessaria per poter invocare una violazione dei suoi diritti procedurali, in quanto la Commissione aveva considerato nella decisione controversa, senza avviare il procedimento d’indagine formale, che con la legge 4254/2014 non era stato concesso alcun aiuto ai fornitori. |
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23 |
Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile. |
Conclusioni delle parti
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24 |
Con la sua impugnazione, la Solar Ileais Bompaina chiede che la Corte voglia:
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25 |
La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese. |
Sull’impugnazione
Argomenti delle parti
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26 |
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce due motivi, che occorre esaminare congiuntamente e con i quali essa afferma, in sostanza, che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto negando di riconoscerle la qualità di «interessata», ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, essendo la ricevibilità del suo ricorso subordinata al riconoscimento di tale qualità. |
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27 |
Anche se la ricorrente ammette che, nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha correttamente riflesso il contenuto della denuncia che essa aveva presentato alla Commissione e ha perfettamente compreso il contenuto delle sue censure, in particolare per quanto riguarda il fatto che solo i produttori FER erano chiamati a sopportare l’onere finanziario connesso all’eliminazione del disavanzo del conto speciale FER, essa ritiene tuttavia che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscerle la qualità di «interessata». In particolare, secondo la ricorrente, se è vero che il Tribunale ha correttamente riassunto l’oggetto delle sue censure al punto 10 dell’ordinanza impugnata, esso ha tuttavia omesso di trarne le conclusioni che si imponevano al punto 44 della detta ordinanza, non tenendo conto del fatto che i fornitori e i produttori FER si troverebbero in una situazione comparabile nell’ambito del sistema di riferimento costituito dal conto speciale FER e dell’obiettivo perseguito dal nuovo accordo FER, vale a dire l’eliminazione del disavanzo del conto speciale. Inoltre, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto del fatto che anche i fornitori avrebbero potuto essere ritenuti parzialmente responsabili dell’esistenza di tale disavanzo. |
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28 |
Infatti, ad avviso della ricorrente, se i fornitori fossero stati anch’essi costretti a contribuire all’eliminazione di tale disavanzo, la sua situazione patrimoniale sarebbe stata migliore. Esisterebbe una correlazione tra, da un lato, l’asserito aiuto che i fornitori avrebbero ottenuto essendo onerati dal contributo all’eliminazione di detto disavanzo e, dall’altro, la diminuzione delle tariffe di riacquisto pagate ai produttori FER quali la ricorrente, di modo che gli interessi di quest’ultima e la sua posizione sul mercato ne sarebbero stati lesi. |
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29 |
A tale riguardo, nell’ambito del suo esame, il Tribunale avrebbe violato le norme relative alla prova della qualità di «interessata», ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589. |
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30 |
In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che la ricorrente, per vedersi riconoscere tale qualità, avrebbe dovuto dimostrare gli effetti del presunto aiuto sulla sua posizione sul mercato o sui suoi interessi economici. In tal senso, secondo la ricorrente, nella sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341), la Corte avrebbe riconosciuto detta qualità a vantaggio delle ricorrenti sulla sola base degli argomenti di queste ultime, secondo i quali non si poteva escludere che l’aiuto in questione in tale causa avesse avuto un effetto sui loro interessi, senza esigere che esse fornissero la prova concreta dell’esistenza di tale possibilità. |
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31 |
Di conseguenza, secondo la ricorrente, non si può pretendere che essa debba provare quali sarebbero stati gli effetti concreti della revisione delle tariffe di riacquisto per i produttori FER se l’onere di eliminare il disavanzo del conto speciale FER fosse stato ripartito tra tali produttori e i fornitori. Sarebbe sufficiente constatare che non si può escludere che tali tariffe di riacquisto avrebbero potuto essere più favorevoli per i produttori FER se anche ai fornitori fosse stato imposto di contribuire al rifinanziamento del conto speciale FER. |
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32 |
La Commissione ritiene che tale argomento debba essere respinto in quanto infondato. |
Giudizio della Corte
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33 |
In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 definisce la nozione di «interessati» come riferita a «qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali». Occorre rilevare che tale disposizione è succeduta all’articolo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1), che era formulato in termini identici. Pertanto, i principi elaborati nella giurisprudenza relativa a quest’ultima disposizione, ricordati dal Tribunale, in particolare, al punto 31 dell’ordinanza impugnata, sono applicabili ai fini dell’interpretazione dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589. |
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34 |
Ai sensi di tale disposizione, si deve intendere per «interessato» in particolare ogni persona fisica, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possano essere lesi dalla concessione di un aiuto, in particolare le imprese concorrenti del beneficiario di tale aiuto. Si tratta, in altre parole, di un insieme indeterminato di destinatari (sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 63 e giurisprudenza ivi citata). |
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35 |
Tale disposizione non esclude pertanto che un’impresa, che non sia diretta concorrente del beneficiario dell’aiuto, possa essere qualificata come interessata, ove essa affermi che i suoi interessi potrebbero essere lesi dalla concessione dell’aiuto. A tal fine, è necessario che una siffatta impresa dia sufficiente dimostrazione che l’aiuto rischia di avere concrete ripercussioni sulla sua situazione (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punti 64 e 65 nonché giurisprudenza ivi citata). Quindi, sebbene il pregiudizio arrecato agli interessi di tale impresa possa essere solo potenziale, occorre fornire sufficiente dimostrazione di un rischio di incidenza concreta sugli stessi interessi. |
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36 |
Nel caso di specie, dagli accertamenti di fatto effettuati dal Tribunale ai punti da 6 a 8 dell’ordinanza impugnata, non contestati dalla ricorrente, emerge che il nuovo accordo FER, approvato dal legislatore greco, ha l’effetto di diminuire le tariffe di riacquisto pagate alla ricorrente, nella sua qualità di produttore FER. Tale accordo mira a riassorbire il disavanzo del conto speciale FER, la cui finalità è quella di finanziare le attività dei produttori FER. |
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37 |
Orbene, secondo la ricorrente, poiché il legislatore greco ha omesso di istituire un contributo a carico dei fornitori, mentre questi ultimi avrebbero potuto, a suo avviso, essere ritenuti parzialmente responsabili di tale disavanzo, essa si troverebbe ingiustamente svantaggiata sul piano finanziario. Infatti, la ricorrente sostiene che se ai fornitori fosse stato imposto, da parte del legislatore, di contribuire al riassorbimento di detto disavanzo, la sua situazione patrimoniale avrebbe potuto essere più favorevole, poiché non sarebbe stato necessario ridurre le tariffe di riacquisto di cui essa beneficiava. Pertanto, essa ritiene, in sostanza, che tale omissione del legislatore greco abbia avuto un impatto sui suoi interessi e che sussista quindi un nesso tra l’esenzione di cui beneficerebbero i fornitori e la diminuzione di tali tariffe di riacquisto. |
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38 |
Alla luce di tali elementi di fatto, il Tribunale ha correttamente applicato i criteri enunciati dalla giurisprudenza ricordata ai punti 34 e 35 della presente sentenza precisando, al punto 37 dell’ordinanza impugnata, che, per poter essere qualificata come «interessata», la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che essa si trovava in un rapporto di concorrenza diretta o indiretta con i beneficiari del presunto aiuto, oppure dimostrare che detto aiuto rischiava di avere un’incidenza concreta sulla sua situazione. |
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39 |
Ai punti da 39 a 41 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha anzitutto constatato che i fornitori e i produttori FER non erano in rapporto di concorrenza, in quanto operavano a livelli diversi del mercato dell’energia elettrica in Grecia. |
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40 |
Il Tribunale ha poi verificato se il presunto aiuto potesse aver avuto un’incidenza concreta sulla situazione della ricorrente e se quest’ultima avesse sufficientemente dimostrato una siffatta incidenza potenziale. |
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41 |
A questo proposito, dall’ordinanza impugnata risulta che la legge 4254/2014 si è limitata a ridurre il sostegno precedentemente fornito ai produttori FER, essendo questa la soluzione scelta dal legislatore greco per rimediare al fatto che il regime di aiuti ai produttori FER era divenuto troppo costoso e doveva essere rifinanziato. È in tale contesto che il Tribunale ha considerato, al punto 44 dell’ordinanza impugnata, che, sebbene non vi fosse dubbio che la legge 4254/2014, che prevedeva tariffe ridotte per l’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile ed era stata adottata al fine di ridurre il disavanzo del conto speciale FER, avesse avuto un effetto sui produttori FER, la ricorrente non era tuttavia riuscita a dimostrare l’esistenza di una correlazione tra le tariffe ridotte per le fonti di energia rinnovabile e il mancato pagamento di un contributo sul conto speciale FER da parte dei fornitori di energia elettrica, né che il presunto aiuto ai fornitori di energia avrebbe potuto ledere la sua posizione sul mercato o i suoi interessi. In particolare, la ricorrente non aveva spiegato in che modo la cosiddetta esenzione dei fornitori di energia elettrica prevista dalla legge 4254/2014 avrebbe potuto influire sulla fissazione delle nuove tariffe di riacquisto e degli sconti applicabili ai produttori FER, dato che gli adeguamenti così effettuati miravano principalmente a controbilanciare la sovracompensazione precedentemente concessa ai medesimi produttori. |
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42 |
Infine, alla luce, in particolare, di queste ultime valutazioni di fatto, il Tribunale, al punto 48 dell’ordinanza impugnata, ha dichiarato che la ricorrente non aveva dimostrato di possedere la qualità di «interessata» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589. |
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43 |
Orbene, poiché il Tribunale ha in tal modo applicato correttamente i criteri stabiliti dalla giurisprudenza pertinente, ricordata ai punti 34 e 35 della presente sentenza, non può essergli addebitato alcun errore di diritto. Infatti, alla luce delle considerazioni di ordine fattuale sopra richiamate, che rientrano, peraltro, nella competenza esclusiva del Tribunale, il criterio pertinente di cui esso doveva tener conto è quello dell’esistenza di un nesso di causalità potenziale, sufficientemente dimostrato, tra il presunto aiuto e il pregiudizio concreto arrecato agli interessi o alla posizione sul mercato dell’impresa interessata. Per contro, la questione se un’altra categoria di operatori economici possa eventualmente aver contribuito al verificarsi del disavanzo a livello del regime di aiuti summenzionato è irrilevante. Parimenti, il fatto che i produttori FER e i fornitori possano essersi trovati in una situazione comparabile, alla luce dell’obiettivo di riduzione del disavanzo del conto speciale FER, non ha alcuna rilevanza ai fini della valutazione della qualità di «interessata», ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589. |
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44 |
Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto negando di riconoscere alla ricorrente la qualità di «interessata», ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, e respingendo, pertanto, il suo ricorso in quanto irricevibile. |
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45 |
Poiché i due motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione sono infondati, quest’ultimo dev’essere integralmente respinto. |
Sulle spese
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46 |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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47 |
Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla Commissione. |
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Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.