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Documento 62019CJ0319
Judgment of the Court (Third Chamber) of 28 October 2021.#Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo v ZV and Others.#Request for a preliminary ruling from the Sofiyski gradski sad.#Reference for a preliminary ruling – Judicial cooperation in criminal matters – Directive 2014/42/EU – Scope – National legislation providing for the confiscation of illegally obtained assets in the absence of a criminal conviction.#Case C-319/19.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 ottobre 2021.
Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo contro ZV e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/42/UE – Ambito di applicazione – Legislazione nazionale che prevede la confisca dei beni acquisiti illecitamente in assenza di una condanna penale.
Causa C-319/19.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 ottobre 2021.
Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo contro ZV e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/42/UE – Ambito di applicazione – Legislazione nazionale che prevede la confisca dei beni acquisiti illecitamente in assenza di una condanna penale.
Causa C-319/19.
Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate"
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2021:883
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
28 ottobre 2021 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/42/UE – Ambito di applicazione – Legislazione nazionale che prevede la confisca dei beni acquisiti illecitamente in assenza di una condanna penale»
Nella causa C‑319/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 2 aprile 2019, pervenuta in cancelleria il 17 aprile 2019, nel procedimento
Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo
contro
ZV,
AX,
«Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM» ООD,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da A. Prechal, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Passer, F. Biltgen, L.S. Rossi (relatrice) e N. Wahl, giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo, da S. Tsatsarov; |
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per ZV, AX, e la «Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM» ООD, da S. Kostov e G. Atanasov, advokati; |
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per il governo bulgaro, da T. Mitova e M. Georgieva, in qualità di agenti; |
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per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e T. Machovičová, in qualità di agenti; |
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– |
per la Commissione europea, inizialmente da N. Nikolova, I. Zaloguin e M. Wilderspin, successivamente da N. Nikolova e I. Zaloguin, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU 2014, L 127, pag. 39, e rettifica GU 2014, L 138, pag. 114), nonché degli articoli 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo (commissione per la lotta contro la corruzione e la confisca dei beni acquisiti illecitamente, Bulgaria) (in prosieguo: la «commissione incaricata della confisca dei beni») e, dall’altro, ZV, AX e la «Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM» ООD in merito a una richiesta di confisca di beni acquisiti asseritamente illecitamente da ZV e dai membri della sua famiglia. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
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3 |
I considerando 9, 15 e 22 della direttiva 2014/42 precisano che:
(...)
(...)
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4 |
L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva così recita: «La presente direttiva stabilisce norme minime relative al congelamento di beni, in vista di un’eventuale conseguente confisca, e alla confisca di beni in materia penale». |
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5 |
L’articolo 3 di detta direttiva è formulato come segue: «La presente direttiva si applica ai reati contemplati:
(...)». |
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6 |
L’articolo 4 della medesima direttiva, intitolato «Confisca», al paragrafo 1, così dispone: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali e proventi da reato, o di beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi, in base a una condanna penale definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia». |
Diritto bulgaro
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7 |
Lo Zakon za otnemane v polza na darzhavata na nezakono pridobito imushtestvo (legge sulla confisca a favore dello Stato di beni acquisiti illecitamente) (DV n. 38, del 18 maggio 2012; in prosieguo: la «legge sulla confisca dei beni del 2012»), che è entrato in vigore il 19 novembre 2012, è stato abrogato dallo Zakon za protivodeystvie na korupsiata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushestvo (legge relativa alla lotta contro la corruzione e alla confisca dei beni acquisiti illecitamente) (DV n. 7, del 19 gennaio 2018), ma, come precisato dal giudice del rinvio nella domanda di pronuncia pregiudiziale, esso rimane applicabile nel caso di specie ratione temporis. |
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8 |
L’articolo 1 della legge sulla confisca dei beni del 2012 così recitava: «1) La presente legge disciplina le condizioni e le modalità della confisca, da parte dello Stato, di beni acquisiti illecitamente. 2) Per beni previsti al paragrafo 1 si intendono i beni per la cui acquisizione non è possibile individuare una fonte legittima». |
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9 |
L’articolo 2 di tale legge così disponeva: «Il procedimento di cui alla presente legge si svolge indipendentemente dal procedimento penale nei confronti della persona sottoposta a controllo e/o delle persone ad essa legate». |
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10 |
L’articolo 22, paragrafo 1, di detta legge prevedeva quanto segue: «L’indagine di cui all’articolo 21, paragrafo 2, è avviata con atto del direttore della direzione territoriale interessata, nei casi in cui una persona è accusata di un reato previsto dalle seguenti disposizioni: (...) 8. gli articoli da 201 a 203; (...) 20. gli articoli 282, 283 e 283а; (...) del Nakazatelen kodeks [codice penale]». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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11 |
Il 5 maggio 2015 il Voenno okrazhna prokuratura – Sofia (Procura militare della regione di Sofia, Bulgaria) ha notificato alla commissione incaricata della confisca dei beni l’avvio di un procedimento penale nei confronti di ZV per il reato di cui all’articolo 282, paragrafo 2, prima frase, del codice penale, in combinato disposto con l’articolo 282, paragrafo 1, di tale codice. |
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12 |
In particolare, ZV è indagata per avere compiuto, dal 29 novembre 2004 al 10 settembre 2014, in qualità di funzionario dirigente del Dipartimento di dermatologia, venereologia e allergologia della Voennomeditsinska akademia (Accademia di medicina militare) di Sofia (Bulgaria), atti che andavano oltre le competenze di cui disponeva nell’ambito delle sue funzioni, allo scopo di ottenere un vantaggio materiale per sé stessa o per la DERMA PRIM-MK OOD, società in cui deteneva una partecipazione maggioritaria. |
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13 |
Il procedimento penale nei confronti di ZV è attualmente pendente dinanzi al Sofiyski voenen sad (Tribunale militare di Sofia, Bulgaria). |
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14 |
Sulla base della notifica della Procura militare della regione di Sofia, la commissione incaricata della confisca dei beni ha avviato un’indagine nei confronti di ZV, ai sensi dell’articolo 22 della legge sulla confisca dei beni del 2012. |
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15 |
Al termine dell’indagine, tale commissione ha constatato che esisteva una sproporzione significativa tra, da un lato, il patrimonio di ZV e di suo marito e, dall’altro, i loro redditi. Di conseguenza, il 18 gennaio 2017, essa ha presentato una richiesta dinanzi al giudice del rinvio diretta alla confisca a favore dello Stato dei beni acquisiti illecitamente da ZV e dalle persone fisiche e giuridiche considerate legate a ZV o sotto il suo controllo. |
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16 |
Su richiesta della suddetta commissione, il giudice del rinvio ha adottato misure cautelari riguardanti i beni di cui si chiedeva la confisca. |
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17 |
I convenuti nel procedimento principale eccepiscono l’irricevibilità di tale richiesta, invocando la non conformità alla direttiva 2014/42 della legge sulla confisca dei beni del 2012. Essi affermano che tale direttiva si applica parimenti alla materia non penale e che essa non è stata correttamente recepita nel diritto bulgaro, nella misura in cui, segnatamente, detta legge non prevede le garanzie procedurali per i convenuti e i terzi ai quali si applicano le norme relative all’imposizione di misure cautelari o alla confisca di beni acquisiti illecitamente. |
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18 |
Il giudice del rinvio precisa, innanzitutto, che la legge sulla confisca dei beni del 2012 prevedeva esplicitamente, al suo articolo 2, che lo svolgimento del procedimento di confisca avviato dinanzi a un tribunale civile non dipende dal procedimento penale avviato nei confronti della persona sottoposta a controllo o delle persone ad essa legate o da essa controllate. Infatti, secondo la giurisprudenza nazionale, la mera esistenza di accuse penali contro una persona è una condizione sufficiente per l’avvio di un’indagine nei suoi confronti. Pertanto, il procedimento introdotto in forza di tale legge si svolgerebbe indipendentemente dalla questione se la persona controllata sia stata definitivamente condannata penalmente. |
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19 |
Il giudice del rinvio sottolinea poi che la legge sulla confisca dei beni del 2012 ha invertito l’onere della prova. Infatti, sarebbe sufficiente che la commissione incaricata della confisca dei beni adduca motivi plausibili di supporre che taluni beni siano stati acquisiti illecitamente. Orbene, il legislatore nazionale avrebbe così creato una presunzione di illiceità dell’acquisizione dei beni la cui provenienza non è accertata o non è provata e introdotto il concetto di «sproporzione nel patrimonio» quale prova unica e determinante dell’esistenza di beni acquisiti illecitamente. Pertanto, sarebbero oggetto di confisca non solo i beni provenienti da un’attività criminosa o da un illecito amministrativo grave, ma anche tutti i beni la cui provenienza non è accertata o non è provata. |
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20 |
Infine, secondo tale giudice, anche se la richiesta di confisca di beni deve essere trattata secondo il diritto processuale civile, il provvedimento di confisca di beni acquisiti illecitamente è, per sua natura, una misura penale che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42. |
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21 |
Orbene, poiché la legge sulla confisca dei beni del 2012 non prevede le garanzie minime richieste dalla direttiva 2014/42, essa sarebbe contraria a quest’ultima. Inoltre, l’eccessivo onere della prova gravante sulla persona interessata sarebbe altresì contrario all’articolo 48 della Carta. |
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22 |
Tuttavia, serbando taluni dubbi circa l’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2014/42, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
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23 |
La commissione incaricata della confisca dei beni sostiene che la risposta alle questioni pregiudiziali è irrilevante ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale, in quanto la direttiva 2014/42 non è applicabile a tale controversia, sicché la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile. In particolare, secondo tale commissione, la richiesta di confisca dei beni trae origine dal reato di cui all’articolo 282, paragrafo 2, del codice penale. Orbene, detto reato non rientrerebbe nei reati menzionati all’articolo 3 della direttiva 2014/42, il quale determina l’ambito di applicazione materiale di tale direttiva. |
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24 |
A questo riguardo, occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora la questione sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenze del 24 giugno 2008, Commune de Mesquer, C‑188/07, EU:C:2008:359, punto 30, e del 19 marzo 2020, Agro In 2001, C‑234/18, EU:C:2020:221, punto 43 nonché giurisprudenza ivi citata). |
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25 |
Orbene, laddove, come nella presente causa, non appaia in modo manifesto che l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, l’obiezione relativa all’inapplicabilità di detta disposizione alla causa di cui al procedimento principale non riguarda la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, ma rientra nel merito delle questioni sollevate (sentenza del 19 marzo 2020, Agro In 2001, C‑234/18, EU:C:2020:221, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). |
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26 |
Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile. |
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
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27 |
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2014/42 debba essere interpretata nel senso che essa si applica a una normativa di uno Stato membro che prevede che la confisca di beni acquisiti illecitamente sia disposta da un giudice nazionale nell’ambito o a seguito di un procedimento che non riguarda l’accertamento di uno o più reati. |
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28 |
Si deve innanzitutto rilevare che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, a differenza degli atti in discussione nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 19 marzo 2020, Agro In 2001 (C‑234/18, EU:C:2020:221, punto 47), gli illeciti per i quali ZV è indagata rientrano nella nozione di reato ai sensi della convenzione menzionata all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2014/42. |
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29 |
La circostanza che taluni interessati sostengano dinanzi alla Corte che, in realtà, detti illeciti esulano dall’ambito di applicazione di detta convenzione e che i fatti di cui al procedimento principale sono avvenuti prima dell’entrata in vigore della direttiva 2014/42 o della scadenza del termine previsto per il suo recepimento non può rimettere in discussione tale premessa. |
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30 |
Infatti, poiché la Corte non può, conformemente alla giurisprudenza menzionata al punto 24 della presente sentenza, verificare l’esattezza del contesto di diritto e di fatto definito dal giudice del rinvio, essa deve muovere dalla premessa che tale direttiva possa applicarsi alla controversia oggetto del procedimento principale. |
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31 |
Ciò premesso, occorre ancora verificare se la direttiva 2014/42 disciplini la confisca di strumenti e di proventi di attività illecite disposta da un giudice di uno Stato membro nell’ambito o a seguito di un procedimento che non riguarda l’accertamento di uno o più reati. |
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32 |
A tal fine, si deve ricordare che la direttiva 2014/42 si basa sulle disposizioni della parte terza, titolo V, capo 4, del Trattato FUE, intitolato «Cooperazione giudiziaria in materia penale», e, più precisamente, sull’articolo 82, paragrafo 2, e sull’articolo 83, paragrafo 1, TFUE. |
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33 |
Tali disposizioni autorizzano il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea a stabilire norme minime, da un lato, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale e, dall’altro, relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. |
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34 |
A tal riguardo, se è vero che dovrebbe essere possibile confiscare beni strumentali e proventi da reato, o beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi, dal considerando 15 di tale direttiva risulta che ciò dovrebbe avvenire solo in base a una condanna penale definitiva e che una siffatta condanna definitiva può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia. |
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35 |
In tal senso, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/42 impone che gli Stati membri adottino le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali e proventi da reato, o di beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi, in base a una condanna penale definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia. |
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36 |
Di conseguenza, tenuto conto degli obiettivi e della formulazione delle disposizioni della direttiva 2014/42 nonché del contesto in cui quest’ultima è stata adottata, si deve considerare che detta direttiva, così come la decisione quadro 2005/212 della quale essa mira, conformemente al suo considerando 9, ad ampliare le disposizioni, è un atto inteso ad obbligare gli Stati membri a introdurre norme minime comuni di confisca degli strumenti e dei proventi di reato, al fine, segnatamente, di facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie di confisca adottate nell’ambito di procedimenti penali (v., per analogia, per quanto riguarda la decisione quadro 2005/212, sentenza del 19 marzo 2020, Agro In 2001, C‑234/18, EU:C:2020:221, punto 56). |
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37 |
La direttiva 2014/42 non disciplina la confisca di strumenti e di proventi di attività illecite disposta da un giudice di uno Stato membro nell’ambito o a seguito di un procedimento che non riguarda l’accertamento di uno o più reati (v., per analogia, sentenza del 19 marzo 2020, Agro In 2001, C‑234/18, EU:C:2020:221, punto 57). Una siffatta confisca esula, infatti, dalle norme minime che tale direttiva stabilisce, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, di quest’ultima e la sua disciplina rientra pertanto nella competenza degli Stati membri, menzionata al considerando 22 di detta direttiva, ad attribuire poteri più estesi nel proprio diritto nazionale. |
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38 |
Nel caso di specie, risulta che il procedimento di confisca pendente dinanzi al giudice del rinvio è di natura civile e coesiste, nel diritto interno, con un regime di confisca di diritto penale. Certamente, in forza dell’articolo 22, paragrafo 1, della legge sulla confisca dei beni del 2012, un siffatto procedimento è avviato dalla commissione incaricata della confisca dei beni quando quest’ultima viene informata che una persona è accusata di aver commesso determinati reati. Tuttavia, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte emerge che, conformemente alle disposizioni di tale legge, una volta avviato, tale procedimento, che si incentra esclusivamente sui beni di cui si presume l’acquisizione illecita, è condotto in maniera indipendente da un eventuale procedimento penale avviato nei confronti del presunto autore dei reati di cui trattasi nonché dall’esito di un siffatto procedimento, in particolare dalla sua eventuale condanna (sentenza del 19 marzo 2020, Agro In 2001, C‑234/18, EU:C:2020:221, punto 60). |
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39 |
Alla luce di quanto precede, si deve dichiarare che la decisione che il giudice del rinvio è chiamato ad adottare nella causa di cui al procedimento principale non si colloca nell’ambito di un procedimento concernente uno o più reati e non consegue ad esso. Inoltre, la confisca che esso può disporre al termine dell’esame della domanda di cui è investito non dipende dalla condanna penale della persona interessata. Un siffatto procedimento non rientra pertanto nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42 (v., per analogia, sentenza del 19 marzo 2020, Agro In 2001, C‑234/18, EU:C:2020:221, punto 61). |
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40 |
Tale interpretazione non può essere rimessa in discussione dalla sentenza del 14 gennaio 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo e Apelativna prokuratura – Plovdiv (C‑393/19, EU:C:2021:8), in cui la decisione quadro 2005/212 è stata presa in considerazione dalla Corte. Infatti, la causa di cui al procedimento principale si distingue dalla causa che ha dato luogo a tale sentenza in quanto la confisca di cui trattasi in quest’ultima causa era prevista dal codice penale, la sua applicazione era legata alla commissione di tale reato, nel caso di specie il contrabbando, e l’interessato era stato condannato per la commissione di detto reato. |
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41 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la direttiva 2014/42 deve essere interpretata nel senso che essa non si applica a una normativa di uno Stato membro che prevede che la confisca di beni acquisiti illecitamente sia disposta da un giudice nazionale nell’ambito o a seguito di un procedimento che non riguarda l’accertamento di uno o più reati. |
Sulla seconda, terza, quinta e settima questione
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42 |
Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda, terza, quinta e settima questione. |
Sulla quarta e sesta questione
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43 |
Con la sua quarta e la sua sesta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare la Carta e, più precisamente, gli articoli 17 e 48 di quest’ultima. |
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44 |
Orbene, in forza dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione e, in base a una giurisprudenza costante, la nozione di «attuazione del diritto dell’Unione», ai sensi di tale disposizione, richiede l’esistenza di un collegamento tra un atto del diritto dell’Unione e il provvedimento nazionale in questione che va al di là dell’affinità tra le materie prese in considerazione o dell’influenza indirettamente esercitata da una materia sull’altra, tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Corte (sentenza del 22 aprile 2021, Profi Credit Slovakia, C‑485/19, EU:C:2021:313, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). |
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45 |
Nel caso di specie, come risulta dal punto 41 della presente sentenza, il procedimento di confisca di cui alla causa principale non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42, sicché la normativa bulgara che disciplina tale procedimento non può essere considerata come attuativa del diritto dell’Unione. |
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46 |
In tali circostanze, poiché la Carta non è applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, la Corte non è competente a rispondere alla quarta e alla sesta questione (v., in tal senso, ordinanza del 2 luglio 2020, S.A.D. Maler und Anstreicher, C‑256/19, EU:C:2020:523, punti da 32 a 34 e giurisprudenza ivi citata). |
Sulle spese
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47 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: |
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La direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa non si applica a una normativa di uno Stato membro che prevede che la confisca di beni acquisiti illecitamente sia disposta da un giudice nazionale nell’ambito o a seguito di un procedimento che non riguarda l’accertamento di uno o più reati. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.