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Documento 62019CJ0665

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021.
    NeXovation, Inc. contro Commissione europea.
    Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti a favore del complesso del Nürburgring (Germania) – Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili con il mercato interno – Vendita degli attivi dei beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili – Procedura di gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata – Decisione che dichiara che il rimborso degli aiuti incompatibili non riguarda il nuovo proprietario del complesso del Nürburgring e che questi non ha beneficiato di un nuovo aiuto per l’acquisizione di tale complesso – Ricevibilità – Qualità di interessato – Persona individualmente interessata – Violazione dei diritti procedurali degli interessati – Difficoltà che richiedono l’avvio di un procedimento d’indagine formale Motivazione.
    Causa C-665/19 P.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2021:667

     SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

    2 settembre 2021 ( *1 )

    «Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti a favore del complesso del Nürburgring (Germania) – Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili con il mercato interno – Vendita degli attivi dei beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili – Procedura di gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata – Decisione che dichiara che il rimborso degli aiuti incompatibili non riguarda il nuovo proprietario del complesso del Nürburgring e che questi non ha beneficiato di un nuovo aiuto per l’acquisizione di tale complesso – Ricevibilità – Qualità di interessato – Persona individualmente interessata – Violazione dei diritti procedurali degli interessati – Difficoltà che richiedono l’avvio di un procedimento d’indagine formale – Motivazione»

    Nella causa C‑665/19 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 5 settembre 2019,

    NeXovation Inc., con sede in Hendersonville (Stati Uniti), rappresentata inizialmente da A. von Bergwelt, M. Nordmann e L. Hettstedt, successivamente da A. von Bergwelt e M. Nordmann, Rechtsanwälte,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è:

    Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, T. Maxian Rusche e B. Stromsky, in qualità di agenti,

    convenuta in primo grado,

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta da M. Vilaras (relatore), presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,

    avvocato generale: G. Pitruzzella

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 aprile 2021,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con la sua impugnazione, la NeXovation Inc. chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 giugno 2019, NeXovation/Commissione (T‑353/15; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2019:434), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring (GU 2016, L 34, pag. 1; in prosieguo: la «decisione finale»).

    Contesto normativo

    2

    Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013 (GU 2013, L 204, pag. 15) (in prosieguo: il «regolamento n. 659/1999»), abrogato dal regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), è applicabile ai fatti della presente causa.

    3

    L’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999 definisce, ai fini di tale regolamento, la nozione di «interessati» nel senso che essa comprende «qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali».

    4

    L’articolo 4 dello stesso regolamento, intitolato «Esame preliminare della notifica e decisioni della Commissione», dispone ai paragrafi da 2 a 4:

    «2.   La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

    3.   La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo [107], paragrafo 1, [TFUE] la dichiara compatibile con il mercato comune (in seguito denominata “decisione di non sollevare obiezioni”). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.

    4.   La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo [108], paragrafo 2, [TFUE] (in seguito denominata “decisione di avviare il procedimento d’indagine formale”)».

    5

    Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento:

    «La decisione di avvio del procedimento d’indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine».

    6

    Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 659/1999, l’esame di presunti aiuti illegali dà luogo a una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4 del regolamento stesso.

    Fatti e decisioni controverse

    7

    I fatti della controversia figurano ai punti da 1 a 15 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.

    8

    Il complesso del Nürburgring (in prosieguo: il «Nürburgring»), situato nel Land della Renania-Palatinato (Germania), comprende un circuito per gare automobilistiche, un parco divertimenti, alberghi e ristoranti.

    9

    Tra il 2002 e il 2012, le imprese pubbliche proprietarie del complesso del Nürburgring (in prosieguo: i «venditori») hanno beneficiato di aiuti, principalmente da parte del Land della Renania-Palatinato. Tali aiuti sono stati oggetto di un procedimento d’indagine formale, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, avviato dalla Commissione nel corso dell’anno 2012. Lo stesso anno, l’Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler (Tribunale circoscrizionale di Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germania) ha dichiarato l’insolvenza dei venditori e ha deciso di procedere alla vendita dei loro attivi. Una procedura di gara d’appalto (in prosieguo: la «procedura di gara d’appalto») è stata avviata e si è conclusa con la vendita di tali attivi alla Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH (in prosieguo: la «Capricorn»).

    10

    Il 10 aprile 2014 la ricorrente ha presentato una denuncia alla Commissione, per il motivo che la procedura di gara d’appalto non era stata aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata e non aveva portato alla vendita degli attivi del Nürburgring a un prezzo di mercato, in quanto tali attivi erano stati ceduti a un offerente locale la cui offerta era inferiore alla sua e che era stato favorito nell’ambito della procedura di gara d’appalto. Secondo la ricorrente, la Capricorn ha così percepito un aiuto, corrispondente alla differenza tra il prezzo che doveva pagare per acquisire gli attivi del Nürburgring e il prezzo di mercato dei medesimi attivi, e ha assicurato la continuità delle attività economiche dei venditori, di modo che l’ordine di recupero degli aiuti percepiti dai venditori doveva estendersi alla Capricorn.

    11

    All’articolo 2 della decisione finale, la Commissione ha constatato l’illegittimità e l’incompatibilità con il mercato interno di talune misure di sostegno a favore dei venditori (in prosieguo: gli «aiuti ai venditori»). La Commissione ha deciso, all’articolo 3, paragrafo 2, di tale decisione, che la Capricorn e le sue controllate non rispondevano di un eventuale recupero degli aiuti ai venditori (in prosieguo: la «prima decisione controversa»).

    12

    All’articolo 1, ultimo trattino, di detta decisione, la Commissione ha stabilito che la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn non costituiva un aiuto di Stato (in prosieguo: la «seconda decisione controversa»). La Commissione ha ritenuto, al riguardo, che la procedura di gara d’appalto fosse stata condotta in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, che tale procedura avesse portato a un prezzo di vendita conforme al mercato e che non vi fosse continuità economica tra i venditori e l’acquirente.

    Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

    13

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 giugno 2015, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della prima e della seconda decisione controversa.

    14

    Il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile, nella parte in cui chiedeva l’annullamento della prima decisione controversa, poiché la ricorrente non aveva dimostrato che tale decisione la riguardasse individualmente. In proposito, esso ha ritenuto, al punto 53 della sentenza impugnata, che dalla mera partecipazione della ricorrente al procedimento amministrativo non potesse dedursi la legittimazione ad agire contro la prima decisione controversa. Inoltre, al punto 55 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato che la ricorrente non disponeva di alcuna posizione sui mercati rilevanti che potesse essere pregiudicata dagli aiuti ai venditori. Infine, al punto 56 di detta sentenza, il Tribunale ha considerato che gli argomenti della ricorrente, secondo i quali essa sarebbe stata in grado di acquisire gli attivi del Nürburgring e, pertanto, di entrare nei mercati rilevanti se non fosse stata discriminata nell’ambito della procedura di gara d’appalto e che, a causa della perdita della reputazione e della pubblicità negativa risultante dal rovescio subìto nella procedura di gara d’appalto, le risultava difficile acquisire o gestire altri circuiti di gara, non potevano bastare per identificarla in relazione agli aiuti ai venditori e alla prima decisione controversa.

    15

    Per quanto riguarda la domanda di annullamento della seconda decisione controversa, il Tribunale ha dichiarato, al punto 76 della sentenza impugnata, da un lato, che la domanda di non luogo a statuire presentata dalla Commissione doveva essere respinta e, dall’altro, che tale domanda di annullamento era ricevibile, nella parte in cui mirava a tutelare i diritti procedurali che la ricorrente traeva dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Esso ha pertanto esaminato i motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno di detta domanda e, dopo averli tutti respinti, ha dichiarato, al punto 214 della sentenza impugnata, che la domanda di annullamento della seconda decisione controversa doveva essere respinta.

    Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

    16

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare i punti 3 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata;

    annullare la prima e la seconda decisione impugnata;

    in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

    condannare la Commissione alle spese.

    17

    La Commissione chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare la ricorrente alle spese.

    Sull’impugnazione

    18

    A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce sei motivi vertenti, il primo, su un errore commesso dal Tribunale per aver considerato che la prima decisione controversa non la riguardava individualmente; il secondo, su un errore di diritto nell’applicazione della nozione di aiuto di Stato; il terzo, su un errore di diritto nell’applicazione della nozione di «serie difficoltà»; il quarto, su un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999; il quinto, su un errore di diritto nella valutazione del carattere imparziale dell’esame della denuncia che essa ha presentato e, il sesto, su un errore di diritto nella valutazione della sufficienza della motivazione della seconda decisione controversa.

    19

    Il primo motivo è diretto all’annullamento della sentenza impugnata, nella parte in cui, con essa, il Tribunale ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento della prima decisione controversa. Gli altri motivi riguardano il rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di annullamento della seconda decisione controversa.

    Sul primo motivo

    Argomenti delle parti

    20

    Con il suo primo motivo, la ricorrente fa valere che la considerazione secondo cui la decisione controversa non la riguardava individualmente, poiché essa non aveva una posizione nei mercati rilevanti che potesse essere pregiudicata dagli aiuti concessi ai venditori, è errata sia sul piano fattuale sia sul piano giuridico.

    21

    Secondo la ricorrente, dalla sentenza del 28 gennaio 1986, Cofaz e a./Commissione (169/84, EU:C:1986:42, punto 28), risulta che, nella fase dell’analisi della ricevibilità del ricorso avverso una decisione come la prima decisione controversa, al Tribunale spetta non già trarre una conclusione definitiva sulla posizione concorrenziale del ricorrente nei mercati rilevanti, bensì analizzare se tale decisione possa ledere i legittimi interessi di quest’ultimo, danneggiando la sua posizione sul mercato.

    22

    La ricorrente aggiunge che il solo fatto di non essere attiva nei mercati rilevanti non esclude la possibilità di un pregiudizio sostanziale arrecato alla sua posizione sul mercato, come confermato dalle sentenze del 22 novembre 2007, Spagna/Lenzing (C‑525/04 P, EU:C:2007:698, punto 35), e del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione (C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punto 53). Secondo la ricorrente, il Tribunale dovrebbe effettuare un esame caso per caso al fine di stabilire se una decisione quale la prima decisione controversa riguardi individualmente la persona di cui trattasi.

    23

    Orbene, il fatto che la ricorrente sia stata in concorrenza con la Capricorn per l’acquisizione degli attivi del Nürburgring e non abbia potuto acquisirli a causa di un aiuto concesso a quest’ultima, il fatto che essa abbia presentato una denuncia dinanzi alla Commissione, sia stata sostenuta nelle sue iniziative dalla missione degli Stati Uniti presso l’Unione europea e che abbia fatto affidamento sulle dichiarazioni della Commissione secondo le quali, in particolare, quest’ultima avrebbe supervisionato la procedura di gara d’appalto, così come il fatto che la ricorrente sia stata oggetto di una copertura mediatica negativa che ha danneggiato la sua reputazione, sarebbero tutti elementi che indicano che essa è stata lesa dagli aiuti oggetto dalla prima decisione controversa. Il fatto che essa sia stata espressamente designata nella decisione finale e che i suoi argomenti siano stati oggetto di un esame estensivo in tale decisione confermerebbe che detta decisione la riguarda direttamente.

    24

    La ricorrente sottolinea, inoltre, di non essersi ritirata dalla procedura di gara d’appalto e se dovesse risultare che la Capricorn non avrebbe dovuto essere selezionata nell’ambito di tale procedura, sarebbe la ricorrente a dover essere selezionata. Ciò confermerebbe la sua legittimazione ad agire contro la prima decisione controversa. Tale considerazione sarebbe altresì conforme alla giurisprudenza relativa alla legittimazione ad agire in materia di appalti pubblici.

    25

    La Commissione ritiene che il Tribunale non abbia commesso errori di diritto nell’esaminare se la prima decisione controversa riguardasse individualmente la ricorrente e che, pertanto, il primo motivo debba essere respinto.

    Giudizio della Corte

    26

    Si deve rilevare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, ricordata dal Tribunale al punto 49 della sentenza impugnata, in materia di aiuti di Stato è stato segnatamente riconosciuto che una decisione della Commissione che chiudeva il procedimento d’indagine formale riguardava individualmente, oltre l’impresa beneficiaria, le imprese concorrenti di quest’ultima che avevano svolto un ruolo attivo nell’ambito di detto procedimento, purché la loro posizione sul mercato fosse sostanzialmente lesa dal provvedimento di aiuto oggetto della decisione impugnata (sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 98, e del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 38).

    27

    Orbene, al punto 55 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che la ricorrente stessa aveva ammesso, in risposta ad un quesito del Tribunale, che essa non era presente nei mercati rilevanti, elencati al punto 54 di tale sentenza, sui quali la concorrenza poteva essere falsata dagli aiuti ai venditori. Esso ha pertanto dichiarato, al punto 57 di detta sentenza, che la prima decisione controversa non riguardava individualmente la ricorrente e che quest’ultima non era legittimata a chiederne l’annullamento.

    28

    È giocoforza constatare che la ricorrente non contesta il fatto di non essere stata presente nei mercati rilevanti e, pertanto, di non rientrare tra i casi contemplati dalla giurisprudenza citata al punto 26 della presente sentenza. In tali circostanze, non si può addebitare al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto per aver dichiarato che la prima decisione controversa non riguardava individualmente la ricorrente e, pertanto, che quest’ultima non era legittimata a proporre un ricorso di annullamento di tale decisione, sul fondamento dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

    29

    Gli argomenti dedotti dalla ricorrente non possono giustificare una diversa conclusione.

    30

    Per quanto riguarda le sentenze del 22 novembre 2007, Spagna/Lenzing (C‑525/04 P, EU:C:2007:698, punto 35), e del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione (C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punto 53), ne risulta soltanto che un pregiudizio arrecato a una siffatta posizione non deve essere dedotto necessariamente da una diminuzione significativa del fatturato, da perdite finanziarie non trascurabili ovvero da una diminuzione significativa delle quote di mercato, ma può anche risultare da un lucro cessante o da uno sviluppo meno favorevole di quello che si sarebbe verificato in mancanza di un tale aiuto. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si può quindi inferire da tale giurisprudenza che la posizione di un’impresa sul mercato possa essere pregiudicata anche qualora tale impresa non sia presente nei mercati rilevanti.

    31

    Per quanto riguarda l’argomento secondo il quale la ricorrente era in concorrenza con la Capricorn per l’acquisizione degli attivi del Nürburgring e avrebbe dovuto vincere la procedura di gara d’appalto al posto di quest’ultima, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto laddove non ha tenuto conto di tale circostanza. Infatti, la prima decisione controversa riguarda gli aiuti ai venditori e, in particolare, se essi possano essere recuperati presso la Capricorn. Orbene, la ricorrente non spiega quale sia il nesso tra il fatto che essa era in concorrenza con la Capricorn per l’acquisizione degli attivi del Nürburgring e l’asserito pregiudizio arrecato alla sua posizione nel mercato dalla prima decisione controversa.

    32

    Per quanto riguarda le altre circostanze evocate dalla ricorrente, vale a dire il fatto che essa ha presentato una denuncia dinanzi alla Commissione, che ha beneficiato del sostegno della missione degli Stati Uniti presso l’Unione o, ancora, che ha fatto affidamento sulle dichiarazioni della Commissione, è sufficiente rilevare che neanche esse sono idonee a dimostrare il pregiudizio arrecato alla posizione della ricorrente sul mercato, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 26 della presente sentenza, dalla prima decisione controversa.

    33

    Da tutto quanto precede risulta che il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato. Pertanto, l’impugnazione deve essere respinta nella parte in cui è diretta all’annullamento della sentenza impugnata, nei limiti in cui, con quest’ultima, il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della prima decisione controversa.

    Sul secondo motivo

    34

    Il secondo motivo si articola in quattro parti. Occorre esaminare, in un primo tempo, le parti dalla seconda alla quarta di tale motivo.

    Argomenti delle parti

    35

    Nell’ambito della seconda parte del secondo motivo, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che, affermando, al punto 119 della sentenza impugnata, che il termine per la presentazione di offerte di conferma nella procedura di gara d’appalto è scaduto il 17 febbraio 2014, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che essa era stata indotta in errore, per quanto riguarda tali termini, dai venditori che le avevano indicato che detti termini erano stati prorogati fino al 31 marzo 2014 e che una siffatta modifica delle condizioni della procedura avrebbe dovuto essere applicata a tutti gli offerenti.

    36

    In secondo luogo, il Tribunale avrebbe anche ignorato gli argomenti con cui essa aveva fatto valere che l’approccio seguito nella procedura di gara d’appalto riguardo ai termini, come indicato nella decisione finale, non era conforme ai requisiti di trasparenza e che nessun investitore privato avrebbe seguito un tale approccio. In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto neppure del fatto che la decisione finale conteneva affermazioni contraddittorie, rispettivamente ai punti 272 e 275, lettera c), con riferimento alla questione della proroga, da parte dei venditori, del termine per la presentazione delle offerte.

    37

    Con la terza parte del secondo motivo la ricorrente fa valere che il Tribunale non ha tenuto conto di tre argomenti da essa dedotti nel quadro della sua censura diretta a far valere il carattere non trasparente della procedura di gara d’appalto. Tali tre argomenti riguarderebbero altrettante modifiche intervenute nel corso di tale procedura di cui, secondo la ricorrente, non sarebbero stati informati tutti i potenziali offerenti in violazione dell’esigenza di trasparenza.

    38

    In primo luogo, dinanzi al Tribunale, la ricorrente avrebbe sostenuto che, mentre inizialmente le era stata proposta l’acquisizione degli attivi del Nürburgring sulla base di un «bilancio pulito», sarebbe risultato poi che, in caso di acquisizione del Nürburgring, essa sarebbe stata tenuta a rilevare tale e quale un contratto di affitto di azienda concluso da un terzo.

    39

    In secondo luogo, la ricorrente avrebbe altresì sostenuto che non a tutti gli offerenti erano state comunicate le informazioni relative al contratto di affitto di azienda concluso a favore della Capricorn, inizialmente concepito come «soluzione di ripiego» nel caso in cui la procedura di gara d’appalto non avesse avuto esito o nel caso in cui la relativa decisione della Commissione fosse stata contestata, sebbene tali informazioni fossero pertinenti per la determinazione del prezzo da offrire in tale procedura.

    40

    In terzo luogo, la ricorrente avrebbe anche sostenuto che un criterio di selezione di natura ambientale era stato introdotto successivamente nella procedura di gara d’appalto, senza essere comunicato a tutti gli offerenti. Contrariamente a quanto indicherebbe il punto 275, lettera i), della decisione finale, tale criterio avrebbe effettivamente avuto un impatto sul risultato di tale procedura.

    41

    Nell’ambito della quarta parte del secondo motivo la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe omesso di considerare due serie di argomenti, una relativa alla censura vertente sul carattere asseritamente non trasparente della procedura di gara d’appalto, e l’altra relativa alla censura vertente sul carattere asseritamente discriminatorio di detta procedura.

    42

    In particolare, per quanto riguarda il carattere non trasparente della procedura di gara d’appalto, la ricorrente avrebbe fatto valere: in primo luogo, che la procedura di gara d’appalto non era stata annunciata al di fuori dell’Unione; in secondo luogo, che diversi documenti importanti per la vendita non erano stati comunicati o lo erano stati troppo tardi o in modo ingannevole; in terzo luogo, che la Commissione aveva errato considerando che la presentazione di una versione annotata dell’accordo di acquisizione degli attivi rientrasse strettamente nell’ambito delle negoziazioni commerciali e, pertanto, non fosse pertinente dal punto di vista degli aiuti di Stato; in quarto luogo, che la Commissione aveva errato considerando che la comunicazione tardiva di informazioni nel corso della procedura di gara d’appalto non incidesse sulla presentazione dell’offerta finale degli offerenti o sulla conclusione dei calcoli economici necessari a tal fine; e, in quinto luogo, la Commissione aveva errato concludendo che la KPMG, consulente giuridico e finanziario dei venditori, avesse fornito a tutti gli offerenti tutte le informazioni necessarie per permettere loro di effettuare una valutazione appropriata degli attivi del Nürburgring.

    43

    Per quanto riguarda il carattere discriminatorio della procedura di gara d’appalto, la ricorrente avrebbe fatto valere che la Commissione aveva omesso di svolgere un’indagine riguardo: in primo luogo, al fatto che la ricorrente sarebbe stata discriminata in quanto non le sarebbe stata fornita una copia della documentazione completa della procedura di gara d’appalto in lingua inglese; in secondo luogo, alla circostanza che alla Capricorn sarebbe stato concesso un accesso privilegiato alle informazioni rispetto agli altri offerenti; in terzo luogo, alla circostanza che lo stesso socio di un importante studio legale americano avrebbe assistito prima i venditori e poi la Capricorn; in quarto luogo, alla circostanza che la Capricorn avrebbe beneficiato di un sostegno privilegiato dopo il 17 febbraio 2014 e per l’ottenimento del finanziamento dalla Deutsche Bank AG.

    44

    In risposta alla seconda parte del secondo motivo, la Commissione rileva che, nei limiti in cui tale parte riguarda il punto 119 della sentenza impugnata, essa contesta la valutazione dei fatti operata dal Tribunale senza invocare alcun snaturamento e, pertanto, è manifestamente irricevibile. Per quanto riguarda il resto dell’argomento della ricorrente, non sarebbe possibile determinare chiaramente quali punti della sentenza impugnata esso riguardi, di modo che anche tale parte dell’argomento in questione sarebbe irricevibile.

    45

    Per quanto riguarda la terza parte del secondo motivo, la Commissione fa valere, in primo luogo, che l’argomento della ricorrente secondo cui l’acquisizione del Nürburgring avrebbe dovuto essere effettuata sulla base di un «bilancio pulito» tende, in realtà, a una nuova valutazione dei fatti. Infatti, dal punto 9, quarto trattino, della sentenza impugnata risulterebbe che il Tribunale ha ammesso che i potenziali acquirenti non erano tenuti a subentrare nei contratti o a farsi carico degli obblighi esistenti e ha, pertanto, trattato la questione di un «bilancio pulito».

    46

    In secondo luogo, ai punti da 146 a 149 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe esaminato la questione del contratto di affitto di azienda, respingendo le accuse di discriminazione e di mancanza di trasparenza, per i motivi esposti ai punti da 119 a 133 di tale sentenza. La ricorrente effettuerebbe quindi una lettura erronea della sentenza impugnata quando afferma che il Tribunale non ha tenuto conto del suo argomento relativo al contratto di affitto d’azienda.

    47

    In terzo luogo, per quanto riguarda la circostanza che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare se i venditori abbiano applicato un criterio di selezione di natura ambientale, la Commissione sottolinea che la preoccupazione dei venditori si riferiva alla questione se il concetto di attività della ricorrente fosse realizzabile e riguardava, pertanto, la credibilità dell’offerta di quest’ultima. Il Tribunale avrebbe esposto altre ragioni che dimostrano che la ricorrente non aveva presentato un’offerta credibile e vincolante corredata di prove di finanziamento e, pertanto, non doveva pronunciarsi sulla questione del criterio di selezione di natura ambientale.

    48

    Per quanto riguarda la quarta parte del secondo motivo, la Commissione sottolinea che il Tribunale ha esaminato l’argomento secondo cui la procedura di gara d’appalto non sarebbe stata annunciata fuori dall’Unione e ha constatato, al punto 9, secondo trattino, della sentenza impugnata, che i venditori hanno pubblicato un invito a manifestare interesse sul Financial Times, sull’Handelsblatt e sul sito Internet del Nürburgring. Il Tribunale avrebbe quindi affrontato tale questione.

    49

    Inoltre, il Tribunale avrebbe constatato che, a seguito di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, la procedura di gara d’appalto aveva condotto all’aggiudicazione degli attivi del Nürburgring all’offerente che aveva presentato un’offerta credibile e vincolante, che era anche l’offerta più elevata. Il Tribunale avrebbe quindi avuto, in ogni caso, motivi sufficienti per respingere l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe dovuto nutrire seri dubbi quanto all’esistenza di un aiuto a favore della Capricorn. La Commissione ritiene che non fosse pertanto necessario che il Tribunale esaminasse altri aspetti di tale procedura, cosicché i vari argomenti della ricorrente devono essere respinti in quanto inconferenti.

    Giudizio della Corte

    50

    Addebitando al Tribunale, nell’ambito delle parti dalla seconda alla quarta del secondo motivo, di non aver risposto a diversi argomenti che essa aveva dedotto dinanzi allo stesso, la ricorrente deduce, in sostanza, una violazione dell’obbligo di motivazione che discende dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, e dell’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2010, Gogos/Commissione, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, punto 29 e giurisprudenza citata).

    51

    Nei limiti in cui la Commissione fa valere che la ricorrente non ha indicato quali siano i punti della sentenza impugnata cui fa riferimento, in particolare, la seconda parte del secondo motivo, occorre rilevare, anzitutto, che dall’impugnazione risulta in modo giuridicamente adeguato che le parti dalla seconda alla quarta del secondo motivo riguardano, da un lato, i punti da 119 a 121 della sentenza impugnata, relativi alla censura vertente sul carattere non trasparente della procedura di gara d’appalto, e, dall’altro, i punti da 122 a 134 di tale sentenza, relativi alla censura vertente sul carattere discriminatorio di tale procedura. Dal momento che la ricorrente addebita al Tribunale di non aver risposto a taluni argomenti che essa aveva dedotto dinanzi ad esso, essa non poteva, evidentemente, fornire un’indicazione più precisa dei punti della sentenza impugnata oggetto delle parti dalla seconda alla quarta del suo secondo motivo.

    52

    Fatta tale precisazione, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo per il Tribunale di motivare le proprie decisioni non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenza del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 96 e giurisprudenza citata).

    53

    Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, l’esame, da parte del Tribunale, della censura vertente sul carattere non trasparente della procedura di gara d’appalto, occorre constatare che il Tribunale vi ha risposto solo in modo molto conciso, ai punti da 119 a 121 della sentenza impugnata.

    54

    Orbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 52, 60, 61 e 65 delle sue conclusioni, tali punti della sentenza impugnata non rispondono, neppure implicitamente, a vari argomenti della ricorrente evocati nell’ambito delle parti dalla seconda alla quarta del secondo motivo, che erano stati effettivamente dedotti dinanzi al Tribunale dalla ricorrente, come confermato dalla lettura del suo ricorso dinanzi al Tribunale che figura nel fascicolo di primo grado trasmesso alla Corte ai sensi dell’articolo 167, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.

    55

    Si tratta, più in particolare, dell’argomento menzionato al punto 36 della presente sentenza, relativo al carattere non conforme ai requisiti di trasparenza della procedura di gara d’appalto per quanto riguarda i termini, così come di quelli menzionati ai punti da 38 a 40 e 42 della presente sentenza.

    56

    In secondo luogo, è giocoforza constatare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, che i punti da 122 a 134 della sentenza impugnata, relativi alla censura vertente sul carattere discriminatorio di tale procedura, non contengono alcuna risposta, neppure implicita, agli argomenti della ricorrente, menzionati al punto 43 della presente sentenza, che quest’ultima aveva dedotto dinanzi al Tribunale.

    57

    Le considerazioni che precedono non possono essere rimesse in discussione dall’argomento della Commissione secondo cui almeno alcuni degli argomenti della ricorrente ai quali il Tribunale non avrebbe risposto sono contraddetti dalle indicazioni contenute al punto 9 della sentenza impugnata. È sufficiente rilevare, al riguardo, che tale punto della sentenza impugnata si inserisce nella parte di quest’ultima relativa ai fatti della controversia e riassume, in sostanza, le indicazioni risultanti dai punti da 44 a 51 della decisione finale. Non si può pertanto ritenere che esso contenga una risposta del Tribunale agli argomenti della ricorrente.

    58

    In tali circostanze, occorre accogliere le parti dalla seconda alla quarta del secondo motivo e, senza che sia necessario esaminare la prima parte del secondo motivo, così come i motivi dal terzo al sesto, annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui, con quest’ultima, il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della seconda decisione controversa.

    Sul ricorso dinanzi al Tribunale

    59

    Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

    60

    Nel caso di specie, tenuto conto in particolare della circostanza che il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente nella causa T‑353/15 è fondato su motivi che sono stati oggetto di discussione in contraddittorio dinanzi al Tribunale e il cui esame non richiede l’adozione di alcuna ulteriore misura di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo, la Corte ritiene che lo stato degli atti consenta di statuire sul ricorso stesso e che occorra statuire definitivamente su quest’ultimo (v., per analogia, sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 130), nei limiti della controversia che rimane pendente dinanzi ad essa, vale a dire la domanda di annullamento della seconda decisione controversa (v., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 134).

    61

    Occorre ricordare che la seconda decisione controversa è una decisione di non sollevare obiezioni fondata sull’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999 la cui legittimità dipende dallo stabilire se la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva, al momento della fase preliminare di esame della misura notificata, avrebbe dovuto oggettivamente suscitare dubbi circa la compatibilità di tale misura con il mercato interno (sentenza del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione, C‑817/18 P, EU:C:2020:637, punto 80 e giurisprudenza citata).

    62

    Dal momento che siffatti dubbi devono dar luogo all’avvio di un procedimento d’indagine formale al quale possono partecipare gli interessati contemplati dall’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999, deve ritenersi che tale decisione riguardi direttamente ed individualmente ogni interessato ai sensi di quest’ultima disposizione. Infatti, i beneficiari delle garanzie procedurali previste all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 possono ottenerne il rispetto solo se hanno la possibilità di contestare la decisione di non sollevare obiezioni dinanzi al giudice dell’Unione (sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 47 e giurisprudenza citata).

    63

    Nel caso di specie, occorre considerare, al pari del Tribunale al punto 70 della sentenza impugnata, che la ricorrente ha dimostrato, con la sua partecipazione attiva, fino allo stadio finale, alla procedura di gara d’appalto e con la denuncia da essa presentata in tale contesto presso la Commissione, la sua seria volontà di entrare nei mercati rilevanti e, pertanto, la sua qualità di potenziale concorrente della Capricorn, che, secondo tale denuncia, aveva asseritamente beneficiato di un aiuto di Stato di cui la Commissione ha escluso l’esistenza nella seconda decisione controversa. Pertanto, alla ricorrente deve essere riconosciuta la qualità di parte interessata per quanto riguarda tale decisione.

    64

    A sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha dedotto cinque motivi vertenti, il primo, su un’erronea interpretazione della nozione di aiuto di Stato; il secondo, che riguarda solo la prima decisione controversa, su un’errata interpretazione del principio di continuità economica; il terzo, sulla mancata considerazione del proseguimento del processo di vendita; il quarto, sulla violazione dei suoi diritti procedurali e, il quinto, sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

    65

    Occorre esaminare, in primo luogo, il quarto motivo.

    Argomenti delle parti

    66

    Con il suo quarto motivo, la ricorrente fa valere che la Commissione ha adottato la seconda decisione controversa senza avviare il procedimento d’indagine formale, mentre l’esame iniziale rivelava già gravi difficoltà. In primo luogo, la Commissione avrebbe rinviato l’adozione della sua decisione a più riprese. In secondo luogo, essa non avrebbe proceduto a un esame esaustivo delle questioni di fatto e avrebbe omesso di esaminare diversi aspetti determinanti del caso. In terzo luogo, essa avrebbe peccato di incoerenza nella sua risposta agli argomenti della ricorrente. In quarto luogo, essa non avrebbe applicato correttamente l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e le altre disposizioni applicabili e non avrebbe fornito una motivazione adeguata.

    67

    In particolare, la ricorrente censura la Commissione per non aver correttamente valutato la natura dell’impegno di finanziamento presentato dalla Capricorn e la solidità finanziaria del proprietario di quest’ultima. Secondo la ricorrente, la Capricorn incontrava rilevanti problemi di finanziamento sin dall’inizio della procedura di gara d’appalto e il finanziamento dell’offerta da essa presentata era lungi dall’essere garantito. La ricorrente avrebbe espresso i suoi timori quanto all’affidabilità finanziaria della Capricorn nella sua denuncia del 10 aprile 2014 e in lettere complementari del 19 maggio e del 16 giugno 2014. In seguito sarebbe risultato che, nell’agosto 2014, il versamento della seconda rata del prezzo di vendita ha dovuto essere rinviato e il proprietario della Capricorn ha dovuto fornire garanzie a favore dei venditori.

    68

    In effetti, la lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014, diretta a sostenere l’offerta della Capricorn, sarebbe stata una semplice lettera di intenti, avrebbe perso validità e sarebbe inoltre stata ritirata dalla Deutsche Bank qualche settimana più tardi. In una lettera indirizzata agli avvocati della ricorrente il 15 aprile 2015, il procuratore di Coblenza (Germania) avrebbe confermato, dopo l’analisi della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014, che la suddetta lettera era effettivamente non vincolante.

    69

    La Commissione replica che l’esistenza di gravi difficoltà non è attestata dal mutamento della data fissata dalla Commissione per l’adozione di una decisione senza avviare un procedimento d’indagine formale. Inoltre, la ricorrente non sosterrebbe che i presunti rinvii della data di adozione della decisione finale siano stati causati da richieste di informazioni complementari della Commissione.

    70

    Per quanto riguarda la lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014, la Commissione sottolinea che tale lettera contiene un impegno di finanziamento, come confermato dalle autorità tedesche. La Commissione avrebbe proceduto alla propria analisi di detta lettera e avrebbe constatato che ne risultava inequivocabilmente che la Deutsche Bank era disposta a concedere un prestito di EUR 45 milioni alla Capricorn. È vero che la stessa lettera comprenderebbe anche, nella parte finale, una clausola di non responsabilità, ma quest’ultima riguarderebbe l’«elenco delle condizioni», dal momento che le condizioni precise potevano cambiare. Tali condizioni dovrebbero essere riesaminate al momento della firma e dell’entrata in vigore dell’accordo di finanziamento.

    71

    La Commissione aggiunge che il curatore fallimentare del Nürburgring e il comitato dei creditori hanno ritenuto che la Capricorn avesse presentato la migliore offerta corredata della migliore garanzia di finanziamento, sulla base, in particolare, della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014. Per quanto riguarda la lettera del procuratore di Coblenza, invocata dalla ricorrente, essa sarebbe successiva all’adozione della decisione finale e non si potrebbe addebitare alla Commissione di non averla presa in considerazione.

    72

    Infine, la Commissione sottolinea che il suo esame è stato più che sufficientemente diligente, dal momento che le dichiarazioni che le erano state inviate dalle autorità pubbliche dello Stato membro interessato non comportavano alcuna incoerenza interna che richiedesse un esame più approfondito e le denunce formulate dalla ricorrente si limitavano a speculazioni e ad affermazioni non fondate su elementi probatori.

    Giudizio della Corte

    73

    Occorre rilevare che, per escludere l’esistenza di un aiuto illegittimo concesso alla Capricorn al momento dell’acquisizione, da parte di quest’ultima, degli attivi del Nürburgring, la Commissione doveva assicurarsi che tale acquisizione fosse stata effettuata a un prezzo corrispondente al prezzo di mercato, il che avverrebbe se potesse essere confermato che la procedura di gara d’appalto è stata aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata.

    74

    Come risulta dal punto 48 della decisione finale, uno dei fattori presi in considerazione ai fini della selezione dell’acquirente degli attivi del Nürburgring era la conferma del finanziamento della sua offerta.

    75

    Infatti, come risulta dal punto 272 della decisione finale, l’offerta della ricorrente, che aveva indicato un prezzo di vendita superiore a quello proposto dalla Capricorn, è stata esclusa per mancanza di prova di finanziamento.

    76

    Secondo il punto 273 della decisione finale, si è ritenuto che solo due offerte disponessero di un finanziamento garantito, vale a dire l’offerta della Capricorn e quella di un altro offerente. Poiché sia l’importo del finanziamento assicurato di cui disponeva tale altro offerente sia il prezzo di vendita che esso proponeva erano inferiori a quelli della Capricorn, l’offerta di quest’ultima è stata infine accolta.

    77

    Ne consegue che, se dovesse risultare che era stato erroneamente ritenuto che la Capricorn disponesse di un finanziamento confermato per la sua offerta, mentre, in realtà, così non era, tale circostanza sarebbe idonea a rimettere in discussione, in particolare, il carattere non discriminatorio della procedura di gara d’appalto, in quanto essa potrebbe dimostrare che la Capricorn aveva beneficiato di un trattamento preferenziale poiché, a differenza di quanto avvenuto nel caso dell’offerta della ricorrente, la sua offerta non è stata respinta.

    78

    Pertanto, in presenza di dubbi quanto al carattere confermato del finanziamento dell’offerta della Capricorn che non potessero essere dissipati, la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale e non poteva adottare una decisione di non sollevare obiezioni, come la seconda decisione controversa.

    79

    È giocoforza constatare che gli elementi invocati dalla ricorrente dimostrano l’esistenza di tali dubbi.

    80

    In primo luogo, come fatto valere dalla ricorrente, la Commissione non poteva ritenere che la lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 contenesse un impegno di finanziamento vincolante.

    81

    Infatti, dalla lettura della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014, quale prodotta dalla Commissione dinanzi al Tribunale e presente nel fascicolo di primo grado, risulta che quest’ultima contiene, alla prima pagina, un’indicazione chiara secondo la quale l’«impegno» contenuto in tale lettera è soggetto alle condizioni esposte, in particolare, nell’«elenco delle condizioni» accluso a detta lettera quale allegato A.

    82

    Orbene, tale allegato contiene, alla fine, un’«osservazione importante», la quale indica, in particolare, che «tale elenco delle condizioni serve unicamente a scopi di discussione e non è inteso a creare obblighi giuridicamente vincolanti tra noi (...) Non accettiamo quindi alcuna responsabilità per qualsiasi perdita diretta, consecutiva o di altra natura derivante dal fatto di essersi basati su questa [stessa] lettera».

    83

    Da tali indicazioni emerge in modo manifesto che la lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 non era destinata a creare un obbligo di finanziamento vincolante a carico della banca che l’ha emessa e a favore della Capricorn.

    84

    Tale conclusione è, del resto, confermata dall’indicazione, figurante al paragrafo 9 della pagina 5 di tale lettera, intitolato «Diritto applicabile e giurisdizione», che si riferisce a «ogni eventuale obbligazione extracontrattuale» derivante da detta lettera, senza evocare obbligazioni contrattuali, proprio perché la lettera stessa non era intesa a creare siffatte obbligazioni.

    85

    In secondo luogo, dalla nota a piè di pagina n. 79 della decisione finale risulta che la seconda tranche del prezzo di vendita non è stata pagata dalla Capricorn entro il termine impartito e che, con un accordo concluso il 13 agosto 2014 tra il curatore fallimentare del Nürburgring, i venditori e la Capricorn, il pagamento di tale tranche è stato rinviato a una data successiva, a fronte del pagamento di interessi di mora da parte della Capricorn e della fornitura di garanzie complementari. Orbene, se il finanziamento dell’offerta della Capricorn fosse stato effettivamente garantito, quest’ultima sarebbe stata logicamente in grado di pagare la seconda tranche del prezzo di vendita entro il termine impartito e non avrebbe dovuto negoziare la proroga del suo pagamento.

    86

    Pertanto, senza che sia necessario esaminare i motivi diversi dal quarto dedotti dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso, si deve concludere che la valutazione della questione se la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn implicasse la concessione, a quest’ultima, di un aiuto incompatibile con il mercato interno sollevava dubbi, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 659/1999, i quali avrebbero dovuto indurre la Commissione ad avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

    87

    Pertanto, occorre accogliere il ricorso e annullare la seconda decisione controversa.

    Sulle spese

    88

    A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta o quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.

    89

    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, prima frase, di tale regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.

    90

    Nel caso di specie, occorre applicare quest’ultima disposizione, in quanto l’impugnazione è respinta nella parte in cui riguarda la sentenza impugnata nei limiti in cui, con quest’ultima, il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della prima decisione controversa, ma è accolta nella parte in cui riguarda tale sentenza nei limiti in cui, con essa, il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della seconda decisione controversa, e la Corte annulla tale decisione.

    91

    Conseguentemente, si deve disporre che le parti sopportino ciascuna le proprie spese.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 giugno 2019, NeXovation/Commissione (T‑353/15, EU:T:2019:434), è annullata, nei limiti in cui, con essa, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto la domanda di annullamento dell’articolo 1, ultimo trattino, della decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring.

    2)

    L’impugnazione è respinta quanto al resto.

    3)

    L’articolo 1, ultimo trattino, della decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring, è annullato.

    4)

    La NeXovation Inc. e la Commissione europea sopportano le proprie spese.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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