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Documento 62019CC0647

    Conclusioni dell’avvocato generale G. Pitruzzella, presentate il 29 aprile 2021.
    Ja zum Nürburgring eV contro Commissione europea.
    Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti a favore del complesso del Nürburgring (Germania) – Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili con il mercato interno – Vendita degli attivi dei beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili – Procedura di gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata – Decisione che dichiara che il rimborso degli aiuti incompatibili non riguarda il nuovo proprietario del complesso del Nürburgring e che quest’ultimo non ha beneficiato di un nuovo aiuto per l’acquisizione di tale complesso – Ricevibilità – Qualità di interessato – Persona individualmente interessata – Violazione dei diritti procedurali degli interessati – Difficoltà che richiedono l’avvio di un procedimento d’indagine formale Motivazione Snaturamento delle prove.
    Causa C-647/19 P.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2021:347

     CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    GIOVANNI PITRUZZELLA

    presentate il 29 aprile 2021 ( 1 )

    Causa C‑647/19 P

    Ja zum Nürburgring eV

    contro

    Commissione europea

    «Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti a favore del complesso del Nürburgring – Vendita degli attivi dei beneficiari dell’aiuto di Stato dichiarato incompatibile – Procedura di gara aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata – Assenza di difficoltà che richiedono l’avvio di un procedimento d’indagine formale – Ricevibilità – Interessato – Obbligo di motivazione del Tribunale – Snaturamento degli elementi di prova»

    1.

    Con la sua impugnazione, oggetto delle presenti conclusioni, l’associazione Ja zum Nürburgring eV (in prosieguo: la «ricorrente») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale del 19 giugno 2019, Ja zum Nürburgring/Commissione (T‑373/15, EU:T:2019:432, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN), alla quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring (in prosieguo: la «decisione finale») ( 2 ).

    2.

    La presente causa solleva questioni riguardanti la portata della nozione di «interessato» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999 ( 3 ), nonché la portata dell’obbligo di motivazione delle sentenze a carico del Tribunale.

    I. Fatti

    3.

    I fatti della controversia figurano ai punti da 1 a 16 della sentenza impugnata, a cui rinvio per più ampi dettagli. Per le esigenze del presente procedimento mi limito a ricordare quanto segue.

    4.

    Il complesso del Nürburgring (in prosieguo: il «Nürburgring»), situato nel Land tedesco della Renania-Palatinato, comprende un circuito per gare automobilistiche (in prosieguo: il «circuito del Nürburgring»), un parco divertimenti, alberghi e ristoranti.

    5.

    Tra il 2002 e il 2012 i proprietari del Nürburgring (in prosieguo: i «venditori»), hanno beneficiato, principalmente da parte del Land Renania-Palatinato, di misure di sostegno alla costruzione di un parco divertimenti, di alberghi e ristoranti e all’organizzazione di gare di Formula 1.

    6.

    A seguito di una prima denuncia presentata dalla ricorrente, tali misure sono state oggetto di un procedimento d’indagine formale, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, avviato dalla Commissione nel 2012.

    7.

    Lo stesso anno, l’Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler (Tribunale circoscrizionale di Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germania) ha dichiarato l’insolvenza dei venditori e ha deciso di procedere alla vendita dei loro attivi (in prosieguo: gli «attivi del Nürburgring»). Una procedura di gara d’appalto (in prosieguo: la «procedura di gara d’appalto») è stata avviata e si è conclusa con la vendita di tali attivi a Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH (in prosieguo: «Capricorn»).

    8.

    Il 23 dicembre 2013 la ricorrente ha presentato alla Commissione una seconda denuncia, nella quale sosteneva che la procedura di gara d’appalto non fosse stata trasparente e non discriminatoria. Secondo la ricorrente, l’acquirente prescelto, ossia Capricorn, avrebbe pertanto ricevuto nuovi aiuti, e avrebbe garantito la continuità delle attività economiche dei venditori, di modo che l’ordine di recupero degli aiuti percepiti dai venditori avrebbe dovuto essere esteso a Capricorn.

    9.

    Il 1o ottobre 2014 la Commissione ha adottato la decisione finale. In tale decisione, in primo luogo, la Commissione, ha, da un lato, constatato l’illegittimità e l’incompatibilità con il mercato interno di alcune delle misure concesse dalla Germania a favore dei venditori e, dall’altro, ha dichiarato che Capricorn, nonché le sue controllate, non avrebbero risposto del recupero di tali aiuti ( 4 ) (in prosieguo: la «prima decisione controversa»).

    10.

    In secondo luogo, nella decisione finale, la Commissione ha constatato che la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn non costituiva un aiuto di Stato ( 5 ). La Commissione ha considerato che tale vendita fosse avvenuta mediante una procedura di gara d’appalto aperta, trasparente e non discriminatoria e che tale procedura avesse portato ad una vendita di tali attivi conforme al prezzo di mercato (in prosieguo: la «seconda decisione controversa»).

    II. Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

    11.

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 luglio 2015, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento sia della prima che della seconda decisione controversa.

    12.

    Nella sentenza impugnata il Tribunale ha, innanzitutto, dichiarato irricevibile il ricorso nella parte in cui esso era diretto all’annullamento della prima decisione controversa. Il Tribunale ha considerato che la ricorrente non avesse dimostrato che tale decisione la riguardasse individualmente o riguardasse individualmente uno dei suoi membri ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE ( 6 ).

    13.

    Riguardo alla domanda di annullamento della seconda decisione controversa, il Tribunale ha, anzitutto, constatato l’accordo delle parti sul fatto che la seconda decisione controversa è una decisione adottata al termine della fase di esame preliminare degli aiuti, istituita dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e non di un procedimento d’indagine formale ( 7 ). Poi il Tribunale ha considerato che la ricorrente, in quanto «interessato», disponesse della legittimazione ad agire per la tutela dei diritti procedurali ad essa garantiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonché dell’interesse ad agire ( 8 ). Esso ha quindi esaminato nel merito i motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno di tale domanda respingendoli tutti e rigettando, pertanto, il ricorso nella sua integralità ( 9 ).

    III. Le conclusioni delle parti

    14.

    La ricorrente chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata nonché la prima e la seconda decisione controversa o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale e condannare la Commissione alle spese.

    15.

    La Commissione chiede alla Corte di annullare la conclusione del Tribunale, esposta ai punti da 73 a 94 della sentenza impugnata, secondo cui il ricorso diretto contro la seconda decisione controversa è ricevibile, di statuire essa stessa su tale ricorso e di dichiararlo irricevibile, di rigettare l’impugnazione proposta dalla ricorrente e di condannarla alle spese.

    IV. Analisi dell’impugnazione

    16.

    A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi.

    17.

    Il primo ed il secondo motivo d’impugnazione sono relativi alla parte della sentenza impugnata concernente la prima decisione controversa. La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto negando la sua legittimazione ad agire, rispettivamente, in quanto concorrente nel primo motivo e in quanto associazione professionale nel secondo.

    18.

    Gli altri tre motivi riguardano, invece, la parte della sentenza impugnata relativa alla seconda decisione controversa. Più specificamente, con il terzo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando, per le stesse ragioni per le quali ha negato la legittimazione ad agire riguardo alla prima decisione controversa, che essa non disponesse della qualità per agire in quanto concorrente o come associazione professionale. Con il quarto motivo d’impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso vari errori di diritto nonché ha snaturato elementi di fatto e di prova nell’analisi che l’ha portato a concludere che la Commissione non avrebbe dovuto aprire il procedimento di indagine formale. Con il quinto motivo la ricorrente fa valere errori di diritto nella valutazione dell’adeguatezza della motivazione della seconda decisione controversa.

    19.

    Nel controricorso, la Commissione contesta la ricevibilità della domanda di annullamento della seconda decisione controversa e chiede alla Corte di riesaminare d’ufficio la ricevibilità di tale domanda e di dichiararla irricevibile.

    20.

    Conformemente a quanto richiesto dalla Corte, concentrerò la mia analisi sulla questione della ricevibilità della domanda di annullamento della seconda decisione controversa, nonché sul quarto e sul quinto motivo di impugnazione.

    A. Sulla domanda delle Commissione di rilevare d’ufficio l’irricevibilità della domanda di annullamento della seconda decisione controversa

    1.   Argomenti delle parti

    21.

    La Commissione ritiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto ricevibile il ricorso avverso la seconda decisione controversa e fa valere che la Corte è tenuta a pronunciarsi d’ufficio su tale questione qualora questa sia invocata. In concreto, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia erroneamente interpretato e applicato la nozione di «interessati», ai sensi dell’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE, nonché dell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999 ritenendo che la ricorrente potesse vantare tale qualità.

    22.

    In primo luogo, la Commissione sostiene che risulta dalla giurisprudenza che la qualità di «interessato», presuppone l’esistenza di un rapporto di concorrenza che venga falsato dalle misure di aiuto. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto qualificando la ricorrente come parte interessata, allorché esso stesso aveva precedentemente constatato che detta ricorrente non era presente sui mercati interessati dalle misure in causa. Secondo la Commissione il Tribunale avrebbe effettuato un’analisi fondata su una lettura parziale della giurisprudenza pertinente.

    23.

    In secondo luogo il Tribunale avrebbe altresì commesso un errore di diritto considerando che gli interessi della ricorrente e dei suoi membri fossero stati lesi dalla concessione delle misure di aiuto.

    24.

    Da un lato, il Tribunale non fornirebbe alcuna prova dell’affermazione contenuta al punto 86 della sentenza impugnata secondo cui tali interessi sarebbero stati lesi da un’eventuale vendita a Capricorn degli attivi del Nürburgring asseritamente non al prezzo di mercato. Dall’altro lato, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia riconosciuto la qualità di «interessato» alla ricorrente fondandosi, in definitiva, esclusivamente sul fatto che la ricorrente avrebbe potuto disporre di informazioni potenzialmente pertinenti per la Commissione nell’ambito di un procedimento di indagine formale. Tuttavia, una siffatta interpretazione della nozione di «interessato» sarebbe eccessivamente ampia e non terrebbe conto del fatto che la trasmissione di un’informazione che conduce all’individuazione della concessione illegittima di un aiuto di Stato non rende automaticamente colui che ha trasmesso tale informazione un «interessato».

    25.

    La ricorrente contesta gli argomenti della Commissione.

    2.   Valutazione

    26.

    La Commissione chiede alla Corte di rilevare d’ufficio l’irricevibilità del ricorso di primo grado riguardo alla seconda decisione controversa.

    27.

    A tale proposito ricordo che risulta da giurisprudenza costante, che la Corte, investita di un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, è tenuta a pronunciarsi, se necessario d’ufficio, sulla ricevibilità di un ricorso di annullamento e, di conseguenza, sul motivo di ordine pubblico vertente sulla violazione della condizione, posta dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, secondo cui un ricorrente può chiedere l’annullamento di una decisione di cui non è il destinatario solo se essa lo concerne direttamente e individualmente ( 10 ).

    28.

    Nella sentenza impugnata il Tribunale ha analizzato ai punti da 78 a 89 la questione della ricevibilità del ricorso della ricorrente riguardo alla seconda decisione controversa, ed in particolare la questione del suo interesse individuale ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, riconoscendo alla ricorrente la qualità di «interessato per quanto riguarda tale decisione e pertanto la sua legittimazione ad agire attinente alla tutela dei diritti procedurali che essa trae, in tale qualità, dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

    29.

    Al riguardo, ricordo che l’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999, riprendendo sostanzialmente la definizione già sviluppata nella giurisprudenza della Corte ( 11 ), definisce la nozione di «interessati» come «qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali».

    30.

    Come ho già avuto modo di ricordare di recente ( 12 ), risulta dalla giurisprudenza che tale definizione non esclude che un’impresa che non sia diretta concorrente del beneficiario dell’aiuto venga qualificata come interessata, ove essa affermi che i suoi interessi potrebbero essere lesi dalla concessione dell’aiuto ( 13 ). Mentre un’impresa concorrente del beneficiario di una misura di aiuto figura incontestabilmente tra gli «interessati» ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE ( 14 ), l’ente che non sia concorrente del beneficiario dell’aiuto può vedersi riconoscere la qualifica di «interessato», purché abbia dimostrato che i suoi interessi potrebbero essere lesi dalla concessione dell’aiuto, ciò che secondo la giurisprudenza, presuppone la dimostrazione che la misura rischia di avere concrete ripercussioni sulla sua situazione ( 15 ).

    31.

    Risulta da tale giurisprudenza che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la qualità di «interessato», non presuppone necessariamente l’esistenza di un rapporto di concorrenza che venga falsato dalle misure di aiuto e che, pertanto, non può essere rimproverato al Tribunale di aver commesso un errore di diritto per aver qualificato la ricorrente come parte interessata, allorché esso aveva precedentemente constatato che la ricorrente stessa non fosse in alcun modo attiva nei mercati interessati dalle misure in causa ( 16 ).

    32.

    La Commissione ritiene poi che il Tribunale abbia erroneamente riconosciuto la qualità di «interessato» alla ricorrente fondandosi esclusivamente, ai punti 87 e 88 della sentenza impugnata, sulla circostanza che essa avrebbe potuto disporre di informazioni potenzialmente pertinenti per la Commissione nell’ambito di un procedimento di indagine formale.

    33.

    Al riguardo concordo con la Commissione che il solo fatto che un soggetto disponga di informazioni che potrebbero essere pertinenti nell’ambito di un procedimento d’indagine formale non sia sufficiente per qualificare tale soggetto come «interessato» ( 17 ).

    34.

    Un’interpretazione della nozione di «interessato» talmente ampia non è, infatti, compatibile con la definizione e i criteri indicati ai precedenti paragrafi 29 e 30 da cui si desume che il riconoscimento di tale qualità dipende da una possibile lesione degli interessi del soggetto in questione risultante dalla concessione degli aiuti e presuppone concrete ripercussioni sulla sua situazione. Se ne desume che, come rileva a giusto titolo la Commissione, la mera possibilità di trasmettere informazioni che possano condurre all’individuazione della concessione illegittima di un aiuto di Stato non permette, in quanto tale, di attribuire automaticamente a colui che ha trasmesso dette informazioni la qualità di «interessato».

    35.

    A tale riguardo devo rilevare che, alla lettura dei punti da 86 a 88 della sentenza impugnata, sembra che, effettivamente, il Tribunale abbia ritenuto che gli interessi della ricorrente potessero essere lesi dalla concessione di un aiuto a Capricorn in ragione della circostanza che la ricorrente deteneva informazioni che avrebbero potuto essere prese in considerazione dalla Commissione nel corso del procedimento d’indagine formale. Al punto 86 della sentenza impugnata, il Tribunale effettua un riferimento, a dire il vero piuttosto vago, allo scopo non lucrativo della ricorrente indicando che si tratta di una associazione che persegue «il ripristino e la promozione di un circuito di gara al Nürburgring e la promozione degli interessi collettivi dei suoi membri, alcuni dei quali organizzano manifestazioni sportive su detto circuito». Tale riferimento sembra però essere addotto per giustificare non tanto la qualità di «interessato» della ricorrente, quanto, piuttosto, la detenzione, da parte di quest’ultima, di informazioni che potrebbero essere pertinenti per la valutazione della Commissione, ciò che, come rilevato al paragrafo precedente, non è di per sé stesso sufficiente a riconoscerle detta qualità.

    36.

    Risulta però dalla lettura del fascicolo che, nel ricorso presentato dinanzi al Tribunale, la ricorrente aveva fatto valere di essere un’associazione che difende da più di 40 anni gli interessi di tutto lo sport automobilistico tedesco in relazione specificamente al circuito del Nürburgring e che il suo obiettivo fondamentale è quello di garantire la gestione di tale circuito in condizioni economiche orientate all’interesse generale in modo da assicurare l’accesso a tale circuito anche agli sportivi. A tal fine essa ha, tra l’altro, sviluppato un concetto di utilizzazione del circuito fondato sull’interesse generale e ha intrattenuto contatti e negoziato con le autorità statali e del Land della Renania-Palatinato competenti, nonché con altri soggetti interessati. La ricorrente aveva altresì sostenuto che la Capricorn, acquirente degli attivi del Nürburgring, perseguiva, invece, un concetto opposto volto alla massimizzazione dei profitti, totalmente incompatibile con gli obiettivi propri della ricorrente.

    37.

    Alla luce di tali argomenti i quali, del resto, non sembrano essere stati contestati dalla Commissione, ritengo si possa considerare che l’asserita concessione di un aiuto a Capricorn in relazione all’acquisizione degli attivi del Nürburgring sia in grado di ledere gli interessi della ricorrente, il cui scopo e la cui esistenza sono connessi specificamente al circuito del Nürburgring, nonché quelli dei suoi membri, per i quali la concessione dell’aiuto asseritamente illegale rischia di avere concrete ripercussioni.

    38.

    Consegue da quanto precede che, a mio avviso, alla ricorrente deve essere riconosciuta la qualità di «interessato», ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999 e che pertanto il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto giudicando ricevibile la domanda di annullamento della seconda decisione controversa da questa presentata, nella misura in cui tale domanda mirava alla tutela dei diritti procedurali che la ricorrente, in ragione di tale qualità, trae dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

    B. Sul quarto motivo d’impugnazione, relativo ad errori nell’analisi dell’esistenza di serie difficoltà che avrebbero giustificato l’apertura della fase di indagine formale

    39.

    Con il suo quarto motivo d’impugnazione, che si articola in cinque capi, la ricorrente rimprovera al Tribunale di aver commesso vari errori di diritto, di aver snaturato elementi di prova e di non aver fornito una motivazione sufficiente nell’analisi che l’ha portato a concludere che non fosse dimostrato che, al termine della fase di esame preliminare, la Commissione si trovava di fronte a difficoltà che richiedevano l’avvio di un procedimento d’indagine formale.

    40.

    Poiché la ricorrente fa valere a diverse riprese che la sentenza impugnata sarebbe viziata da difetto o insufficienza della motivazione, prima di analizzare gli argomenti da essa dedotti nel quadro del quarto motivo di impugnazione, ritengo opportuno ricordare i principi giurisprudenziali sviluppati dalla Corte riguardo alla portata dell’obbligo di motivazione delle sentenze a carico del Tribunale.

    1.   Sulla portata dell’obbligo del Tribunale di motivare le sue sentenze

    41.

    Risulta da costante giurisprudenza che l’obbligo di motivazione derivante a carico del Tribunale dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile a questo in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto e dell’articolo 117 del suo regolamento di procedura, impone che la motivazione della sentenza impugnata debba far risultare in maniera chiara e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale ( 18 ).

    42.

    Risulta altresì dalla giurisprudenza che il motivo attinente alla mancata risposta, da parte del Tribunale, ad argomenti dedotti in primo grado consiste, in sostanza, nell’invocare una violazione dell’obbligo di motivazione ( 19 ) e che la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può essere, in quanto tale, invocata nell’ambito di un’impugnazione ( 20 ). In tale sede, il sindacato della Corte ha ad oggetto, in particolare, di verificare se il Tribunale abbia fornito una risposta adeguata in diritto a tutti gli argomenti dedotti dalla ricorrente ( 21 ).

    43.

    Ciò nonostante, risulta sempre da giurisprudenza costante che l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e dunque la motivazione del Tribunale può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo ( 22 ). Il Tribunale non è tuttavia tenuto a prendere posizione su elementi che siano manifestamente non pertinenti, né ad anticipare potenziali obiezioni ( 23 ).

    44.

    Risulta dai principi suesposti che benché, secondo la giurisprudenza, il Tribunale possa, alle suindicate condizioni, assolvere al proprio obbligo di motivazione delle sentenze mediante una motivazione implicita, esso non può tuttavia omettere «tout court» di rispondere, esplicitamente o implicitamente, ad argomenti, non manifestamente irrilevanti, dedotti dinanzi ad esso o snaturarne il contenuto. Un’omissione di tal genere costituisce, infatti, un difetto di motivazione, contrario all’obbligo di motivazione incombente al Tribunale, nonché una violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 24 ).

    2.   Sul primo capo del quarto motivo, relativo al carattere trasparente e non discriminatorio della procedura di gara d’appalto

    a)   Argomenti delle parti

    45.

    Nel primo capo del quarto motivo d’impugnazione la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe commesso un errore concludendo, al punto 146 della sentenza impugnata, che gli argomenti da essa presentati non consentivano di stabilire che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi riguardo al carattere trasparente e non discriminatorio della procedura di gara d’appalto. A tal fine essa deduce tre serie di censure.

    46.

    In primo luogo, la ricorrente, riferendosi in particolare al punto 145 della sentenza impugnata, censura il Tribunale per aver considerato che fosse possibile ottenere sulla base del «criterio della massimizzazione del valore di tutti gli attivi» un prezzo di vendita degli attivi del Nürburgring appropriato ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato. Secondo la ricorrente, da un lato, il Tribunale si sarebbe basato su un’interpretazione erronea degli articoli 107 e 108, paragrafo 2, TFUE. Dall’altro, il Tribunale non avrebbe esaminato diversi argomenti da essa presentati riguardo a questo punto di modo che la sentenza impugnata sarebbe viziata da un’insufficiente motivazione.

    47.

    La ricorrente sostiene di aver esposto in primo grado i criteri giuridici che dovrebbero essere presi in considerazione per strutturare una procedura di gara d’appalto in modo da poter rispettare le condizioni per l’ottenimento del prezzo di mercato. Dinanzi al Tribunale essa avrebbe evidenziato come risulti dalla giurisprudenza che la situazione concorrenziale debba essere ristabilita su ciascuno dei mercati interessati. Riferendosi alla giurisprudenza secondo cui il principale obiettivo del rimborso di un aiuto di Stato illegittimo è quello di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal versamento di tale aiuto, essa aveva sostenuto, dinanzi al Tribunale, che la struttura della procedura di gara d’appalto non era stata idonea a sopprimere le distorsioni della concorrenza provocate dal versamento degli aiuti illegittimi, dal momento che questi erano stati utilizzati per la creazione di un conglomerato di imprese attive su diversi mercati. Secondo la ricorrente, in un contesto del genere, sarebbe stato necessario esigere offerte autonome per ciascuna delle unità commerciali da vendere. Ciò non avrebbe impedito una vendita in blocco, ma avrebbe obbligato ciascun offerente a presentare il prezzo più elevato per ciascuna unità del conglomerato. Solo in tale modo sarebbe stato possibile comparare le offerte.

    48.

    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non tenendo conto del fatto che il criterio, menzionato ai punti 144 e 145 della sentenza impugnata, relativo alla soglia del 25% della migliore offerta (in prosieguo: il «criterio del 25%») ( 25 ), non sarebbe mai stato comunicato agli interessati. Essi non avrebbero quindi potuto prenderlo in considerazione nelle loro strategie di modo che la procedura di gara d’appalto non sarebbe stata trasparente e non discriminatoria. L’affermazione contenuta al punto 145 della sentenza impugnata, secondo cui essendo il criterio del 25% stato fissato in funzione del valore delle offerte effettivamente depositate, esso poteva essere determinato in concreto soltanto ex-post, sarebbe priva di rilevanza per il carattere trasparente e non discriminatorio della procedura di gara d’appalto.

    49.

    In terzo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale, in sostanza, di non aver tenuto conto del suo argomento secondo cui la Capricorn sarebbe una società diversa dalle società Capricorn Automotive GmbH e Capricorn Holding GmbH, le quali erano le società che avevano presentato l’offerta nella gara d’appalto. Risulterebbe dalla giurisprudenza che l’accettazione di un’offerta non proveniente da un candidato che abbia partecipato in maniera autonoma a una procedura di gara d’appalto non rispetterebbe il requisito relativo al carattere aperto e trasparente di una siffatta procedura.

    50.

    La Commissione sostiene che il primo capo del quarto motivo d’impugnazione deve esser respinto in parte come infondato e in parte come irricevibile.

    b)   Valutazione

    51.

    Nel quadro del primo capo del quarto motivo d’impugnazione la ricorrente contesta l’analisi del Tribunale effettuata ai punti da 138 a 146 in cui questo ha respinto la sua censura con cui essa aveva fatto valere il carattere non trasparente e discriminatorio della procedura di gara d’appalto.

    1) Breve sintesi della sentenza impugnata

    52.

    In tale parte della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che, nel corso della procedura di gara d’appalto, gli investitori erano stati invitati a presentare un’offerta indicativa per la totalità degli attivi, gruppi di attivi determinati o singoli attivi, che le offerte dovevano essere valutate, in particolare, sulla base del prezzo proposto per gli attivi, in funzione della portata dell’offerta e che gli investitori dovevano essere selezionati alla luce di un criterio di massimizzazione del valore di tutti gli attivi. Il Tribunale ha altresì rilevato che l’applicazione di tale criterio aveva condotto, in pratica, i venditori a prendere in considerazione, nell’ultima fase della procedura di gara d’appalto, soltanto offerte che riguardavano tutti gli attivi ciò che era dovuto al fatto che, tenuto conto delle offerte presentate, la vendita in blocco del Nürburgring consentiva di ottenere un prezzo più elevato della vendita separata di ciascun elemento degli attivi.

    53.

    Il Tribunale ha poi constatato che erano state presentate sei offerte globali indicative superiori al 25% del prezzo dell’offerta migliore, che le offerte complessive che non avevano raggiunto il 25% dell’offerta migliore erano state scartate e che non erano anche state oggetto di ulteriore considerazione le offerte relative al circuito del Nürburgring che, insieme alle offerte singole per le attività restanti, non avevano raggiunto complessivamente il 25% dell’offerta migliore.

    54.

    Il Tribunale ne ha dedotto che gli investitori interessati erano liberi di definire l’oggetto della loro offerta di acquisto alla luce dell’informazione che era stata loro comunicata sul criterio relativo alla massimizzazione del valore di tutti gli attivi e che il criterio del 25% mirava unicamente a dare un contenuto concreto al criterio della massimizzazione del valore di tutti gli attivi e, essendo stato fissato in funzione del valore delle offerte effettivamente depositate, poteva essere determinato in concreto soltanto ex-post.

    2) Sulle censure relative al «criterio della massimizzazione del valore di tutti gli attivi»

    55.

    Nel quadro delle censure relative al «criterio della massimizzazione del valore di tutti gli attivi», la ricorrente sostiene, innanzitutto, che l’analisi del Tribunale sarebbe viziata da un errore di diritto perché, in ragione dell’utilizzo degli aiuti in questione per costituire un conglomerato di unità commerciali, sarebbe stato necessario esigere offerte autonome per ciascuna di tali unità commerciali facenti parte degli attivi del Nürburgring. Questo sarebbe stato l’unico modo per poter eliminare la distorsione della concorrenza causata dal versamento delle misure di aiuto. La ricorrente sostiene poi che la sentenza impugnata sarebbe viziata da difetto di motivazione su questo punto.

    56.

    A tale riguardo, occorre anzitutto rilevare che risulta da costante giurisprudenza che il recupero di un aiuto illegittimo è inteso al ripristino dello status quo e tale obiettivo è raggiunto quando gli aiuti in questione, eventualmente maggiorati degli interessi di mora, sono stati restituiti dal beneficiario o, in altri termini, dalle imprese che ne hanno tratto effettivo vantaggio. Per effetto di tale restituzione, il beneficiario è infatti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata ( 26 ).

    57.

    Ne consegue che il principale obiettivo cui è finalizzato il rimborso di un aiuto di Stato illegittimamente versato è quello di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale determinato dall’aiuto illegittimo ( 27 ).

    58.

    Tuttavia, come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 133 della sentenza impugnata, secondo la giurisprudenza costante della Corte, quando un’impresa che ha beneficiato di un aiuto di Stato illegittimo viene acquistata al prezzo di mercato, vale a dire al prezzo più elevato che un investitore privato operante in normali condizioni di concorrenza era disposto a pagare per tale società nella situazione in cui essa si trovava, in particolare dopo aver fruito di aiuti statali, l’elemento di aiuto è stato valutato al prezzo di mercato e incluso nel prezzo di acquisto. In tali circostanze, non si può ritenere che il compratore abbia fruito di un vantaggio rispetto agli altri operatori del mercato ( 28 ).

    59.

    Nella presente fattispecie, risulta dai punti da 142 a 145 della sentenza impugnata, ripresi ai precedenti paragrafi da 52 a 54 che il Tribunale ha constatato che, nel quadro della procedura di gara d’appalto, gli investitori interessati erano liberi di definire l’oggetto della loro offerta di acquisto e potevano proporre un’offerta indicativa sia per la totalità degli attivi, sia per gruppi di attivi determinati o anche per singoli attivi. Le varie offerte sarebbero poi state valutate alla luce di un criterio di massimizzazione del valore di tutti gli attivi. La possibilità di presentare offerte autonome per ciascuna delle unità commerciali che costituivano il conglomerato di imprese degli attivi del Nürburgring, non era quindi esclusa, ma era lasciata alla discrezionalità di ciascun offerente. In ogni caso, in qualunque modalità l’offerta fosse pervenuta (ossia, come offerta globale per tutti gli attivi o come offerta autonoma per ciascuna delle attività commerciali), essa sarebbe stata valutata alla luce di tale criterio di massimizzazione del valore di tutti gli attivi.

    60.

    In tale contesto l’utilizzazione di un criterio di valutazione delle offerte volto alla massimizzazione del valore di tutti gli attivi e la sua applicazione secondo le modalità sopra descritte non appaiono in alcun modo contrarie alle esigenze indicate dalla giurisprudenza menzionata ai precedenti paragrafi da 57 a 59 nella misura in cui l’uso di tale criterio è certamente diretto, ed appare anche atto, ad ottenere la vendita degli attivi in questione al prezzo più elevato possibile assicurando pertanto, in virtù di tale giurisprudenza, che il compratore non abbia fruito di un vantaggio rispetto agli altri operatori del mercato. L’analisi del Tribunale al riguardo non è dunque a mio avviso viziata da nessun errore di diritto.

    61.

    Per ciò che riguarda, invece, la censura relativa al difetto di motivazione su questo punto, alla lettura dei punti da 142 a 145 della sentenza impugnata, come si desume del resto dai precedenti paragrafi da 52 a 54 risultano, a mio avviso, in modo sufficientemente chiaro le ragioni che hanno condotto il Tribunale a ritenere che nel presente caso l’utilizzazione del criterio relativo alla massimizzazione del valore degli attivi fosse adeguato per permettere di vendere gli attivi in questione al prezzo più elevato possibile e quindi ad ottenere il prezzo di vendita appropriato ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato. Non è quindi, a mio avviso, configurabile una violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Tribunale su questo aspetto.

    3) Sulla censura relativa al carattere segreto del criterio del 25%

    62.

    La ricorrente sostiene poi che l’esame effettuato dal Tribunale al punto 145 della sentenza impugnata (ripreso al precedente paragrafo 54) del criterio del 25% è viziato da errore di diritto, in quanto tale criterio non sarebbe mai stato comunicato agli interessati i quali non avrebbero potuto prenderlo in considerazione nelle loro strategie.

    63.

    Al riguardo rilevo che non è contestato che il criterio del 25% venisse applicato sulla base del valore delle offerte effettivamente depositate. Ne consegue che, come constatato dal Tribunale al punto 145 della sentenza impugnata, esso poteva essere determinato in concreto solo ex-post. Ciò detto, occorre tuttavia altresì rilevare che la determinabilità in concreto ex-post di detto criterio non comporta in alcun modo che non fosse possibile indicare nella documentazione di gara e, quindi, comunicare agli offerenti che tale criterio sarebbe stato utilizzato nell’ambito della valutazione delle offerte presentate.

    64.

    Ciò nonostante ritengo che l’omissione di una siffatta indicazione o comunicazione non sia sufficiente per rimettere in discussione il carattere aperto e trasparente della procedura di gara d’appalto. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha constatato, al punto 145, che il criterio della massimizzazione del valore di vendita era stato comunicato agli interessati e che questi ultimi erano quindi a conoscenza del fatto che, per avere possibilità di aggiudicarsi l’appalto, essi dovevano strutturare la loro offerta in modo conforme a tale criterio.

    65.

    In un contesto di tal genere, non risulta come la strategia degli offerenti avrebbe potuto essere diversa se questi fossero stati informati della circostanza che solo le offerte che avessero raggiunto almeno il 25% della migliore offerta globale depositata sarebbero state esaminate nel prosieguo del procedimento. Non è pertanto dimostrato che l’omissione della comunicazione di tale criterio, determinabile solamente ex-post, avrebbe avuto una qualche incidenza sullo svolgimento della procedura di gara d’appalto. Ne consegue che l’analisi effettuata dal Tribunale non è, a mio avviso, viziata da alcun errore di diritto.

    4) Sulla censura relativa al cambiamento dell’offerente nel corso della procedura di gara d’appalto

    66.

    In terzo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale, in sostanza, di non aver tenuto conto del suo argomento secondo cui la Capricorn sarebbe una società diversa dalle società Capricorn Automotive GmbH e Capricorn Holding GmbH, che avevano presentato un’offerta nella gara d’appalto.

    67.

    Al riguardo ricordo che, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. La competenza della Corte, nell’ambito dell’impugnazione, è infatti limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado. Di conseguenza, una parte non può sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non aveva sollevato dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella su cui il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi ( 29 ). Censure nuove non sottoposte al Tribunale devono quindi essere dichiarate irricevibili in sede di impugnazione ( 30 ).

    68.

    Dalla lettura degli atti di primo grado risulta che la ricorrente non ha sollevato dinanzi al Tribunale una censura relativa al cambiamento dell’offerente nel corso della procedura di gara d’appalto. Come giustamente rilevato dalla Commissione, per dimostrare di aver invocato detta censura dinanzi al Tribunale, la ricorrente si è limitata a rinviare alla sua risposta ad un quesito del Tribunale, riguardante, peraltro, una domanda concernente la questione della sussistenza dell’interesse ad agire. Nella sua replica dinanzi alla Corte, al fine di corroborare la sua affermazione secondo cui essa aveva invocato tale censura dinanzi al Tribunale, la ricorrente si è riferita ai punti 17 e 77 e seguenti del suo ricorso dinanzi al Tribunale. Tuttavia, dalla lettura di tali punti del ricorso di primo grado emerge soltanto che la ricorrente ha menzionato, in via incidentale, al punto 17, il fatto che la Capricorn fosse un’entità diversa dalla Capricorn Automotive GmbH e dalla Capricorn Holding GmbH, senza peraltro trarne alcun argomento a sostegno della sua domanda di annullamento della seconda decisione controversa. Ne consegue che, a mio avviso, la censura relativa al cambiamento dell’offerente nel corso della procedura di gara d’appalto è irricevibile.

    69.

    Alla luce di quanto precede ritengo che il primo capo del quarto motivo di impugnazione debba essere respinto.

    3.   Sul secondo capo del quarto motivo, relativo allo snaturamento della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014

    a)   Argomenti delle parti

    70.

    Nel secondo capo del quarto motivo la ricorrente contesta i punti da 151 a 156 della sentenza impugnata e fa valere che, interpretando una lettera della Deutsche Bank datata 10 marzo 2014, prodotta nel corso della procedura di gara d’appalto a sostegno dell’offerta della Capricorn, nel senso che l’impegno contenuto in tale lettera aveva carattere vincolante, il Tribunale avrebbe snaturato il contenuto di tale lettera e pertanto la sentenza sarebbe viziata da uno snaturamento dei fatti e di un elemento di prova.

    71.

    La ricorrente afferma che, dinanzi al Tribunale, essa aveva indicato che tale lettera includeva, nella sua ultima pagina, una menzione espressa intitolata «AVVISO IMPORTANTE» da cui risultava esplicitamente quanto segue: «La presente lista di condizioni [term sheet] serve solo a fini di discussione e non è intesa per creare nessun obbligo legale vincolante tra di noi» ( 31 ). Il carattere non vincolante di tale lettera sarebbe altresì confermato da altre frasi contenute nello stesso documento ( 32 ).

    72.

    Risulterebbe da ciò che la Deutsche Bank avrebbe indicato in modo non equivoco ed evidente che essa non si sentiva vincolata da tale lettera. Constatando pertanto che la Deutsche Bank riteneva di essere vincolata da essa, il Tribunale ne avrebbe snaturato il contenuto. Di conseguenza, la conclusione contenuta al punto 156 della sentenza impugnata secondo cui non emergerebbe che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi riguardo al carattere vincolante della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 sarebbe erronea. Essendo evidente dal contenuto di tale lettera che la Deutsche Bank non si sentiva vincolata, il confronto con precedenti lettere scambiate tra Capricorn e detta banca non sarebbe pertinente per valutarne il carattere vincolante.

    73.

    La Commissione contesta l’argomentazione della ricorrente.

    b)   Valutazione

    74.

    Ai punti da 151 a 155 della sentenza impugnata il Tribunale, rispondendo all’argomento dedotto dalla ricorrente secondo cui la lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 non costituiva una garanzia di finanziamento vincolante a sostegno dell’offerta della Capricorn, ha verificato se l’esame effettuato dalla Commissione, che rifletteva l’analisi delle autorità tedesche, fosse tale da escludere la presenza di dubbi riguardo al carattere vincolante di detta lettera.

    75.

    A tale riguardo, il Tribunale ha, in primo luogo, rilevato che la lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 indicava che detta banca era disposta a concedere a Capricorn un prestito di EUR 45 milioni e che il fatto che le condizioni di tale finanziamento fossero descritte in modo dettagliato sembrava indicare un esame approfondito e uno scambio di informazioni tra quest’ultima e l’acquirente. In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato che la lettera in questione faceva riferimento a più riprese all’impegno assunto dalla Deutsche Bank nei confronti della Capricorn in forza della stessa lettera. In terzo luogo, il Tribunale ha considerato che il confronto tra tale lettera e due altre lettere preparatorie e non vincolanti della Deutsche Bank del 17 e 25 febbraio 2014 confermassero il carattere vincolante della lettera in questione. Infine, il Tribunale ha rilevato che la lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 precisava che l’impegno assunto da quest’ultima era soggetto a tre condizioni le quali permettevano alla Deutsche Bank di sottrarsi al suo impegno solo se l’acquisizione non si fosse svolta alle condizioni previste.

    76.

    Al riguardo, risulta da costante giurisprudenza che, qualora il Tribunale abbia constatato o valutato i fatti, la Corte è competente soltanto, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, a effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica degli stessi e sulle conseguenze di diritto che ne sono state tratte. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte ( 33 ).

    77.

    Secondo una giurisprudenza costante della Corte, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove ( 34 ). Peraltro, se è vero che uno snaturamento degli elementi di prova può consistere in un’interpretazione di un documento contraria al contenuto di quest’ultimo, esso deve emergere in modo manifesto dal fascicolo sottoposto alla Corte e presuppone che il Tribunale abbia manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole di tali elementi di prova. A tale riguardo, non è sufficiente indicare che un documento potrebbe essere oggetto di un’interpretazione diversa da quella accolta dal Tribunale ( 35 ).

    78.

    Nel caso di specie, la Corte è chiamata dunque a determinare se dall’analisi della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 e dei documenti contenuti nel fascicolo risulti manifestamente che il Tribunale abbia alterato la portata da attribuire a tale lettera. Non credo che ciò sia il caso.

    79.

    In effetti, risulta da una lettura della lettera stessa che, come del resto rilevato dal Tribunale ai punti 152 e 153 della sentenza impugnata, la Deutsche Bank afferma a diverse riprese la sua volontà e il suo impegno a sottoscrivere il finanziamento a Capricorn ( 36 ). La lettera è firmata da due dirigenti di primo livello (dal direttore e dal direttore esecutivo) della Deutsche Bank ciò che è altresì, a mio avviso, indicativo della volontà di vincolare la banca al contenuto della lettera.

    80.

    L’interpretazione di tale lettera nel senso della vincolatività degli impegni in essa contenuta è confermata, come del resto rilevato dal Tribunale al punto 154 della sentenza impugnata, dall’analisi di due altre lettere della Deutsche Bank antecedenti alla lettera del 10 marzo 2014 e presenti anch’esse nel fascicolo, una del 17 febbraio 2014 e l’altra del 25 febbraio 2014. L’analisi di tali lettere, da un lato, mostra che esse contengono un linguaggio ben differente da quello contenuto nella lettera del 10 marzo 2014 e indicante esplicitamente l’assenza di volontà della Deutsche Bank di vincolarsi ( 37 ). Un confronto tra la loro formulazione e quella della lettera del 10 marzo 2014 evidenzia pertanto il carattere vincolante di quest’ultima. Dall’altro, esse mostrano che la lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 rappresenta la fase finale del processo di trattative incorso tra la banca e la Capricorn. Come rilevato dal Tribunale, la lettera del 10 marzo 2014 precisa che l’impegno assunto dalla Deutsche Bank è soggetto a tre condizioni, sulle quali tuttavia Deutsche Bank non ha alcuna influenza ( 38 ).

    81.

    Certo, come rileva la ricorrente, la lettera del 10 marzo 2014 contiene un allegato, l’«Appendix A», chiamato «Term Sheet», datato anch’esso 10 marzo 2014. Sulla sua prima pagina tale allegato contiene l’indicazione «bozza» (draft) nonché viene indicata esplicitamente la sua natura «indicativa» (indicative terms and conditions). Esso rinvia anche all’avviso importante contenuto nell’ultima pagina la quale ha il contenuto menzionato dalla ricorrente e indicato al precedente paragrafo 71.

    82.

    Tuttavia, a mio avviso, se la constatazione della natura di bozza dei termini precisi dell’allegato alla lettera, nonché l’indicazione, a dire il vero apparentemente standardizzata, contenuto alla fine di questo possono effettivamente essere fonte di confusione quanto alla natura vincolante dell’allegato stesso e quindi dei termini e delle condizioni precise del finanziamento ivi menzionati, esse non sono in grado di rimettere in causa la vincolatività della lettera in quanto tale e dell’impegno a carico della Deutsche Bank a fornire il finanziamento di 45 milioni di euro a Capricorn esplicitamente indicato in tale lettera. Quindi se gli elementi indicati dalla ricorrente possono rimettere in causa il carattere vincolante dell’allegato, essi non rimettono in causa il carattere vincolante dell’impegno contenuto nella lettera e ciò ancor più alla luce delle considerazioni effettuate ai paragrafi 79 e 80.

    83.

    Risulta dall’analisi che precede che, a mio avviso, non emerge in modo evidente dal fascicolo sottoposto alla Corte, che, come richiesto dalla giurisprudenza menzionata al precedente paragrafo 77, per constatare lo snaturamento di un documento, il Tribunale abbia manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014. Ne consegue che anche il secondo capo del quarto motivo deve, a mio avviso, essere respinto in quanto infondato.

    4.   Sul terzo capo del quarto motivo, relativo alla mancata solvibilità di Capricorn

    a)   Argomenti delle parti

    84.

    Con la terza parte del quarto motivo di impugnazione, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver esaminato, ai punti da 147 a 161 della sentenza impugnata, gli argomenti da essa esposti nel suo ricorso di primo grado, relativi alla situazione economica precaria delle diverse società del gruppo cui apparteneva la Capricorn, nonché del suo proprietario. Tali argomenti dimostrerebbero che la Capricorn non avrebbe mai disposto di un finanziamento garantito, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione ai punti 242, 247, 261 e 277 della decisione finale.

    85.

    La Commissione contesta l’argomentazione della ricorrente.

    b)   Valutazione

    86.

    Risulta dal ricorso di primo grado che dinanzi al Tribunale la ricorrente aveva dedotto una serie di elementi volti a dimostrare che il gruppo di cui la Capricorn faceva parte e la persona facente capo a tale gruppo avevano sofferto gravi difficoltà economiche già a partire dal 2012, quindi ben prima dell’aggiudicazione a seguito della gara d’appalto.

    87.

    La ricorrente aveva dedotto tali elementi per dimostrare un errore della Commissione nella decisione finale riguardo alla capacità della Capricorn di pagare il prezzo e quindi di soddisfare il criterio della sicurezza del finanziamento dell’operazione previsto per la selezione degli investitori interessati all’acquisto degli attivi del Nürburgring ( 39 ).

    88.

    A tale riguardo, come ammesso del resto dalla Commissione stessa, ad una lettura della sentenza impugnata risulta che il Tribunale non ha risposto esplicitamente in alcun modo a tali argomenti. Una motivazione implicita, ai termini della giurisprudenza menzionata al paragrafo 43 potrebbe forse, a dire il vero con un certo sforzo interpretativo, trarsi dal punto 158 della sentenza impugnata in cui il Tribunale, dopo aver constatato la vincolatività della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014, ha concluso che gli argomenti della ricorrente non consentivano di dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi riguardo al rispetto dell’esigenza di una garanzia di finanziamento vincolante la quale rientrava nell’ambito del criterio della sicurezza dell’operazione.

    89.

    In ogni caso anche se dovesse sussistere un difetto di motivazione della sentenza del Tribunale al riguardo, occorre ricordare che, come risulta da giurisprudenza costante, anche se una sentenza del Tribunale è viziata da una violazione del diritto dell’Unione, ma il suo dispositivo appare fondato per altri motivi di diritto, l’impugnazione dev’essere respinta ( 40 ).

    90.

    A tale proposito, ricordo che la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere valutata dal giudice dell’Unione alla luce delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre quando l’ha adottata ( 41 ).

    91.

    La Commissione ha fatto valere sia dinanzi al Tribunale, sia dinanzi alla Corte, che essa al momento dell’adozione della decisione finale non disponeva delle informazioni su cui si fonda la censura sollevata in primo grado dalla ricorrente al riguardo, e la ricorrente non ha provato in alcun modo dinanzi alla Corte che ciò fosse il caso.

    92.

    Alla luce di ciò, ritengo che il terzo capo del quarto motivo non debba essere accolto.

    5.   Sul quarto capo del quarto motivo, relativo al proseguimento del processo di vendita oltre l’aggiudicazione degli attivi del Nürburgring alla Capricorn l’11 marzo 2014

    a)   Argomenti delle parti

    93.

    Nel quarto capo del quarto motivo la ricorrente contesta il ragionamento del Tribunale con cui questo, ai punti da 162 a 168 della sentenza impugnata, ha respinto i suoi argomenti con cui essa deduceva il proseguimento del processo di vendita oltre l’aggiudicazione degli attivi del Nürburgring alla Capricorn l’11 marzo 2014.

    94.

    Secondo la ricorrente concludendo che la Commissione non doveva tenere conto di tale elemento, il Tribunale sembrerebbe considerare che la questione dell’apertura di un procedimento d’indagine formale possa riguardare solo eventi che si producono prima della data dell’aggiudicazione dell’appalto. Tale analisi sarebbe viziata da errori di diritto. Infatti, secondo la ricorrente, la fase preliminare di esame non avrebbe preso fine con l’aggiudicazione degli attivi avvenuta l’11 marzo 2014, ma unicamente con l’adozione della decisione da parte della Commissione intervenuta il 1o ottobre 2014.

    95.

    Il Tribunale considererebbe che l’atto formale di assegnazione degli attivi abbia rappresentato una sorta di «cesura» dopo la quale la Commissione non avrebbe dovuto più tener conto delle informazioni aggiuntive in suo possesso fino all’adozione della decisione che ha chiuso la procedura di esame preliminare. Contrariamente a quanto sostiene il Tribunale, durante l’esame preliminare della Commissione, l’elemento decisivo non è se, dopo la sua denuncia del dicembre 2013, essa avesse o meno potuto presentare un’altra denuncia, ma se, come previsto dalla giurisprudenza, la Commissione disponesse di tutte le informazioni di cui essa poteva oggettivamente disporre. La ricorrente sostiene poi che il Tribunale avrebbe altresì snaturato le prove da essa prodotte.

    96.

    La Commissione contesta l’argomentazione della ricorrente.

    b)   Valutazione

    97.

    Con il quarto capo del quarto motivo la ricorrente contesta il ragionamento contenuto ai punti da 165 a 168 della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha respinto la sua censura relativa al proseguimento del processo di vendita oltre l’aggiudicazione degli attivi del Nürburgring alla Capricorn l’11 marzo 2014.

    98.

    In tale parte della sentenza impugnata il Tribunale è, anzitutto, partito dalla premessa che l’esame della Commissione aveva lo scopo di accertare se la procedura di gara d’appalto fosse stata aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata, al fine di verificare se gli attivi del Nürburgring fossero stati ceduti al loro prezzo di mercato. Il Tribunale ha dedotto da ciò che l’asserito aiuto che avrebbe dovuto essere accertato dalla Commissione nella seconda decisione controversa (corrispondente, secondo la ricorrente, alla differenza tra il prezzo pagato dalla Capricorn per gli attivi del Nürburgring e il loro prezzo di mercato), sarebbe eventualmente stato concesso alla Capricorn l’11 marzo 2014, data dell’aggiudicazione di tali attivi a quest’ultima e della sottoscrizione del contratto di vendita che fissava il prezzo di acquisizione di detti attivi dovuto dalla Capricorn.

    99.

    Il Tribunale ha considerato che, di conseguenza, i fatti successivi a tale data, come la cessione da parte della Capricorn a un sub-acquirente della partecipazione da essa detenuta nel veicolo di acquisizione degli attivi del Nürburgring, non fossero pertinenti ai fini dell’esame della questione se un aiuto fosse stato eventualmente concesso alla Capricorn nell’ambito della procedura di gara d’appalto. Il Tribunale ha poi concluso il ragionamento affermando che se la ricorrente avesse voluto che essa esaminasse anche l’esistenza di un aiuto nuovo risultante dall’asserita prosecuzione del processo di vendita, successivamente all’adozione della seconda decisione controversa, avrebbe dovuto depositare una nuova denuncia a tale proposito.

    100.

    A tale riguardo, ritengo innanzitutto che occorra respingere la censura relativa ad uno snaturamento da parte del Tribunale degli elementi di prova. La ricorrente non precisa infatti in alcun modo su quali elementi si fonderebbe un tale snaturamento.

    101.

    Riguardo alla censura relativa all’analisi erronea da parte del Tribunale, ricordo che, come menzionato al precedente paragrafo 90, risulta da giurisprudenza costante che la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere valutata dal giudice dell’Unione alla luce delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre quando l’ha adottata.

    102.

    Al proposito, occorre rilevare che, come fa valere a giusto titolo la ricorrente, la fase preliminare della procedura di esame in materia di aiuti di Stato prende fine al momento dell’adozione da parte della Commissione di una delle decisioni previste dall’articolo 4 del regolamento n. 659/1999 e non in un momento anteriore, come ad esempio alla fine della procedura di gara d’appalto mediante aggiudicazione dei beni oggetto della stessa.

    103.

    Non è pertanto escluso che elementi di analisi nuovi e pertinenti, di cui la Commissione non era a conoscenza fino a quel momento possano manifestarsi successivamente alla fine della procedura di gara d’appalto, ma prima dell’adozione della relativa decisione della Commissione. In un caso di tal genere ritengo che la Commissione non sia esentata dal prendere in considerazione tali elementi nuovi pertinenti nella sua analisi per il solo fatto che ne è venuta a conoscenza dopo la chiusura della procedura di gara d’appalto. Non può essere altresì escluso che la valutazione di tali elementi possa dover indurre la Commissione a modificare la sua analisi quanto all’esistenza o meno dell’aiuto.

    104.

    Non è pertanto, a mio avviso, giuridicamente corretto considerare, come si desume dall’ultima frase del punto 166 della sentenza impugnata, che fatti successivi alla data di chiusura della procedura di gara d’appalto e di aggiudicazione dei beni oggetto di tale procedura non possano in nessun caso essere pertinenti ai fini dell’esame della questione se un aiuto venga concesso nell’ambito della procedura di gara d’appalto.

    105.

    Nella presente fattispecie, rilevo altresì che, contrariamente a quanto risulta dal punto 167 della sentenza impugnata e a quanto sostenuto dalla Commissione, gli argomenti presentati in primo grado dalla ricorrente e relativi a fatti avvenuti dopo la chiusura della procedura di gara d’appalto non erano volti a far esaminare alla Commissione l’esistenza di un aiuto nuovo risultante dall’asserita prosecuzione del processo di vendita, ma piuttosto a rimettere in causa il carattere trasparente e non discriminatorio della gara d’appalto che aveva portato alla vendita degli attivi del Nürburgring a Capricorn.

    106.

    Risulta da quanto precede che a mio avviso la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto nella misura in cui il Tribunale ha respinto gli argomenti dedotti dalla ricorrente riguardo al proseguimento del processo di vendita oltre l’aggiudicazione degli attivi del Nürburgring alla Capricorn l’11 marzo 2014 facendo riferimento alla circostanza che essi si riferivano a fatti intervenuti successivamente alla data di chiusura della procedura di gara d’appalto.

    107.

    Tuttavia, come si desume dalla giurisprudenza citata al precedente paragrafo 89, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il suo dispositivo appare fondato per altri motivi di diritto, l’impugnazione deve essere respinta.

    108.

    Al riguardo, rilevo che il motivo presentato dalla ricorrente in primo grado si fondava in sostanza sulla circostanza che, dopo la conclusione della prima vendita, l’acquirente e i venditori avevano concluso un accordo di garanzia per il pagamento delle rate del prezzo di vendita il quale preveda la possibilità che, in caso di continuato mancato pagamento della seconda rata del prezzo di vendita, gli attivi dovessero essere rivenduti, ciò che poi è effettivamente avvenuto.

    109.

    Al proposito ritengo che tale circostanza, posteriore all’aggiudicazione degli attivi del Nürburgring al termine della procedura di gara d’appalto e di cui non si poteva essere quindi a conoscenza al momento dell’aggiudicazione di tali beni, in assenza di altri elementi, non possa essere considerata di per sé stessa come atta a dimostrare che la prima procedura si sia svolta in modo non trasparente e discriminatorio e abbia pertanto portato ad una vendita di tali attivi al termine della procedura di gara d’appalto ad un prezzo non corrispondente al prezzo di mercato.

    110.

    Risulta da quanto precede che, a mio avviso, anche il quarto capo del quarto motivo deve essere respinto.

    6.   Sul quinto capo del quarto motivo, relativo ad un difetto di motivazione della sentenza impugnata

    a)   Argomenti delle parti

    111.

    Con il quinto capo del quarto motivo di impugnazione, la ricorrente contesta i punti da 173 a 176 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha respinto gli argomenti da essa presentati in primo grado e riassunti ai punti 170 e 171 di tale sentenza. La ricorrente fa valere che il Tribunale si è limitato a sintetizzare i suoi argomenti ai punti 170 e 171 della sentenza impugnata, senza minimamente esaminarli né fornire una motivazione per il loro rigetto. Ciò comporterebbe che la sentenza impugnata è viziata da un difetto di motivazione, nonché da uno snaturamento degli elementi di prova dedotti dalla ricorrente e da un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107 e dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

    112.

    La Commissione ritiene che il quinto capo del quarto motivo debba essere respinto. Detta istituzione ammette che il Tribunale ha fornito una motivazione succinta, ma tale motivazione sarebbe sufficientemente chiara. Tutte le censure riassunte al punto 170 della sentenza impugnata, nonché la conclusione del contratto di affitto, menzionata al punto 171, riguarderebbero circostanze che avrebbero avuto luogo solo dopo la conclusione del contratto di vendita a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto e sarebbero quindi irrilevanti nell’analisi.

    b)   Valutazione

    113.

    Ai punti da 170 a 175 della sentenza impugnata il Tribunale ha analizzato la terza parte del terzo motivo dedotto dinanzi ad esso dalla ricorrente, vertente sul fatto che la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn costituiva un aiuto di Stato nuovo. Al punto 170 il Tribunale ha riassunto quattro argomenti dedotti dalla ricorrente e al punto 171 ne ha riassunto uno, relativo al contratto di affitto avente ad oggetto gli attivi del Nürburgring.

    114.

    Come ammesso dalla stessa Commissione, il Tribunale non ha risposto a tali argomenti, ma si è limitato al punto 173 della sentenza impugnata a rinviare alle «ragioni esposte ai precedenti punti da 138 a 158, [per cui] non si può ritenere che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi riguardo al carattere trasparente e non discriminatorio della procedura di gara d’appalto», aggiungendo, al punto seguente, che «da queste stesse ragioni risulta altresì che l’esame effettuato dalla Commissione che ha condotto all’adozione della seconda decisione controversa era tale da escludere la presenza di dubbi circa l’esistenza di un vantaggio conferito all’acquirente nell’ambito del contratto di locazione vertente sugli attivi del Nürburgring o delle altre modalità di pagamento del prezzo di vendita di detti attivi».

    115.

    Dubito che una motivazione di tal genere, fondata su un mero rinvio talmente generico ad altre parti della sentenza, senza alcuna minima spiegazione ulteriore, sia, per lo meno nel presente caso, compatibile con l’obbligo di motivazione a carico del Tribunale quale definito dalla giurisprudenza menzionata ai precedenti paragrafi da 41 a 44. Tale motivazione non permette, infatti, di comprendere neanche implicitamente il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale.

    116.

    Quanto all’argomento della Commissione secondo cui il Tribunale avrebbe logicamente respinto, in maniera implicita, tali argomenti in quanto essi riguardavano eventi che hanno avuto luogo dopo la conclusione del contratto di vendita e quindi non avrebbero potuto aver un impatto sulla determinazione del prezzo di vendita rilevante ai sensi della giurisprudenza menzionata al precedente paragrafo 58, rilevo, in primo luogo che non risulta in nessun modo dai punti 173 e 174 della sentenza impugnata che questa sia la ragione del rigetto di tali argomenti da parte del Tribunale. In secondo luogo, rilevo altresì che, se la ragione addotta dalla Commissione può eventualmente applicarsi al secondo, terzo e quarto argomento menzionati al punto 170 ( 42 ), essa non sembra però essere applicabile al primo di tali argomenti, in quanto l’imputazione dei 6 milioni di euro ivi menzionati sembrerebbe essere stata prevista nel contratto di vendita stesso. Essa non si applica neanche agli argomenti menzionati al punto 171 della sentenza impugnata e relativi al contratto di affitto, il quale appare essere stato negoziato prima della conclusione del contratto di vendita. In terzo luogo, e in ogni caso, come indicato al precedente paragrafo 104 non è escluso che fatti successivi alla data di chiusura della procedura di gara d’appalto e di aggiudicazione dei beni oggetto di tale gara possano risultare pertinenti per l’analisi in materia di aiuto di Stato. Pertanto la circostanza che alcuni eventi siano successivi alla fine del procedimento d’appalto non è di per sé stessa sufficiente a renderli completamente irrilevanti.

    117.

    Alla luce delle considerazioni che precedono ritengo che la sentenza impugnata sia viziata da un difetto di motivazione e che, pertanto, il quinto capo del quarto motivo di impugnazione debba essere accolto.

    C. Sul quinto motivo d’impugnazione vertente sull’insufficienza della motivazione della seconda decisione controversa

    1.   Argomenti delle parti

    118.

    Con il quinto motivo di impugnazione, la ricorrente contesta il rigetto da parte del Tribunale, ai punti da 182 a 189 della sentenza impugnata, del motivo da essa sollevato vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione da parte della Commissione.

    119.

    Secondo la ricorrente sarebbe impossibile identificare i motivi per cui la Commissione ha considerato, ai punti 240 e 247 della decisione finale, che la Repubblica federale di Germania ha venduto gli attivi del Nürburgring all’offerente che ha depositato l’offerta più elevata con un finanziamento garantito, nell’ambito di una procedura di gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata. Non sarebbe neppure chiaro perché e su quale base giuridica la Commissione sia giunta, al punto 285 della decisione finale, alla conclusione secondo cui la vendita degli elementi di attivo del Nürburgring non costituisce un aiuto di Stato. L’unico punto che sarebbe chiaro è che tale conclusione non riguarda la vendita compresa nella «Misura 15», definita al punto 38 della decisione finale. Tale punto si riferirebbe, tuttavia, ad altre vendite ad altre imprese, che hanno avuto luogo molto prima dello svolgimento della procedura di gara d’appalto. Non sarebbe chiaro perché la decisione fondamentale della Commissione, secondo cui la vendita alla Capricorn non costituiva un aiuto di Stato, non appare in modo indipendente ed espresso nel dispositivo della decisione finale.

    120.

    La Commissione sostiene che il quinto motivo d’impugnazione deve essere respinto. come irricevibile e, in ogni caso, come non fondato.

    2.   Valutazione

    121.

    Riguardo al quinto motivo d’impugnazione ricordo che secondo la giurisprudenza costante un motivo di ricorso consistente in una semplice riproduzione di motivi e argomenti già presentati dinanzi al Tribunale è irricevibile ( 43 ).

    122.

    A tale riguardo, occorre rilevare che, nella sua impugnazione, la ricorrente si è limitata a riproporre argomenti sollevati in primo grado relativi al difetto di motivazione della seconda decisione controversa, senza contestare il ragionamento con cui il Tribunale ha respinto tali argomenti nella sentenza impugnata. Ritengo pertanto che il quinto motivo di impugnazione sia irricevibile.

    123.

    Ad abundantiam, rilevo altresì che condivido l’analisi del Tribunale contenuta ai punti da 182 a 189 della sentenza impugnata, cui rinvio, con cui esso ha respinto i summenzionati argomenti sollevati dalla ricorrente vertenti sull’asserita insufficienza della motivazione della seconda decisione controversa.

    V. Conclusione

    124.

    Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di:

    accogliere il quinto capo del quarto motivo dell’impugnazione presentata da Ja zum Nürburgring eV.; e

    respingere gli altri capi del quarto motivo, nonché il quinto motivo della stessa impugnazione.


    ( 1 ) Lingua originale: l’italiano.

    ( 2 ) GU 2016, L 34, pag. 1.

    ( 3 ) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1). Tale regolamento è stato oramai abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE (GU 2015, L 248, pag. 9).

    ( 4 ) V., rispettivamente, articoli 2 e 3, paragrafo 2, della decisione finale.

    ( 5 ) V. articolo 1, ultimo trattino della decisione finale.

    ( 6 ) V. punti 70 e 71 della sentenza impugnata.

    ( 7 ) V. punto 83 della sentenza impugnata.

    ( 8 ) V. punto 93 della sentenza impugnata.

    ( 9 ) V. punti 196 e 198 della sentenza impugnata.

    ( 10 ) V. sentenze del 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione (C‑176/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:730, punto 18), nonché del 29 luglio 2019, Bayerische Motoren Werke e Freistaat Sachsen/Commissione (C‑654/17 P, EU:C:2019:634, punto 44).

    ( 11 ) V. sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 12 ) Si vedano al riguardo i paragrafi da 64 a 67 delle mie conclusioni nelle cause riunite Scandlines Danmark e a./Commissione (C‑174/19 P e C‑175/19 P, EU:C:2021:199).

    ( 13 ) V. sentenza del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher-Fleisch e a. (C‑47/10 P, EU:C:2011:698, punto 132 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 14 ) Sentenza del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione (C‑817/18 P, EU:C:2020:637, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 15 ) V., in particolare, sentenze del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 65), nonché del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher-Fleisch e a. (C‑47/10 P, EU:C:2011:698, punto 132). V., altresì conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione (C‑817/18 P, EU:C:2020:255, paragrafi 36 e segg. ove altri riferimenti giurisprudenziali).

    ( 16 ) Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione l’analisi del Tribunale a questo riguardo non è contraria né alla sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341), né alla sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione e Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Ferracci, da (C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873). Nella prima sentenza la Corte ha riconosciuto la qualifica di interessata ad un’impresa, che non era diretta concorrente del beneficiario dell’aiuto, ma che per il suo processo di produzione necessitava della medesima materia prima, allorquando essa avesse affermato che i suoi interessi potevano essere lesi dalla concessione dell’aiuto e avesse dato sufficiente dimostrazione che l’aiuto rischiava di avere concrete ripercussioni sulla sua situazione (v. punti 64 e 65). Contrariamente a quanto deduce la Commissione, la Corte tuttavia non ha fondato la sua analisi sulla circostanza che le due imprese interessate si trovavano in un rapporto di concorrenza in un mercato a monte, quello della materia prima in questione. Per ciò che riguarda, invece, il punto 43 della seconda sentenza, invocato dalla Commissione, non è rilevante in questo contesto in quanto, in tale punto della suddetta sentenza, la Corte non si è affatto occupata della questione del riconoscimento della qualità di «interessato». Tale punto concerne invece la questione dell’eventuale incidenza diretta sulla situazione giuridica di un denunciante di una decisione della Commissione che lasciava impregiudicati gli effetti di misure nazionali istitutive di un regime di aiuti le quali ponevano tale denunciante in una situazione concorrenziale di svantaggio.

    ( 17 ) Al riguardo ritengo che il punto 12 dell’ordinanza del vicepresidente della Corte del 6 ottobre 2015, Comité d’entreprise de la SNCM/SNCM e Commissione [C‑410/15 P (I), EU: C: 2015: 669] cui il Tribunale fa riferimento al punto 87 della sentenza impugnata non possa essere inteso nel senso che la mera detenzione di informazioni pertinenti è sufficiente per riconoscere al detentore di tali informazioni la qualità di «interessato». In tale punto il vicepresidente della Corte si riferiva a mio avviso piuttosto all’obiettivo perseguito dal riconoscimento, alla parte in questione in tale causa, della qualità di «interessato».

    ( 18 ) V., ex multis, sentenze dell’11 giugno 2015, EMA/Commissione (C‑100/14 P, EU:C:2015:382, punto 67 e giurisprudenza citata), e del 26 maggio 2016, Rose Vision/Commissione (C‑224/15 P, EU:C:2016:358, punto 24).

    ( 19 ) V. sentenze dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione (C‑44/16 P, EU:C:2017:357, punto 37 e giurisprudenza citata), nonché del 16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commissione (C‑250/16 P, EU:C:2017:871, punto 55).

    ( 20 ) V., ex multis, sentenza del 26 maggio 2016, Rose Vision/Commissione (C‑224/15 P, EU:C:2016:358, punto 26 e giurisprudenza citata) e, da ultimo, sentenza dell’11 giugno 2020, China Construction Bank/EUIPO (C‑115/19 P, EU:C:2020:469, punto 67 e giurisprudenza citata).

    ( 21 ) V. sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione (C‑44/16 P, EU:C:2017:357, punto 37 e giurisprudenza citata), nonché ordinanza del 13 dicembre 2012, Alliance One International/Commissione (C‑593/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:804, punto 27).

    ( 22 ) V., ex multis, sentenze del 26 maggio 2016, Rose Vision/Commissione (C‑224/15 P, EU:C:2016:358, punto 25 e giurisprudenza citata), nonché dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione (C‑44/16 P, EU:C:2017:357, punto 38 e giurisprudenza citata).

    ( 23 ) V., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2012, Éditions Odile Jacob/Commissione (C‑551/10 P, EU:C:2012:681, punto 48 e giurisprudenza citata).

    ( 24 ) V., in tal senso, anche le conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Bayer CropScience e Bayer/Commissione (C‑499/18 P, EU:C:2020:735, paragrafo 89).

    ( 25 ) V., più nel dettaglio, paragrafo 53 infra.

    ( 26 ) V. sentenza del 1o ottobre 2015, Electrabel e Dunamenti Erőmű/Commissione (C‑357/14 P, EU:C:2015:642, punto 110).

    ( 27 ) Sentenza del 30 aprile 2020, Nelson Antunes da Cunha (C‑627/18, EU:C:2020:321, punto 42 e giurisprudenza citata).

    ( 28 ) Si vedano le sentenze del 29 aprile 2004, Germania/Commissione (C‑277/00, EU:C:2004:238, punto 80) e del 1o ottobre 2015, Electrabel e Dunamenti Erőmű/Commissione (C‑357/14 P, EU:C:2015:642, punto 112).

    ( 29 ) Al riguardo v., ex multis, da ultimo, sentenza del 4 marzo 2021, Commissione/Fútbol Club Barcelona (C‑362/19 P, EU:C:2021:169, punto 47 e giurisprudenza citata).

    ( 30 ) V., inter alia, sentenza del 28 novembre 2019, Brugg Kabel e Kabelwerke Brugg/Commissione (C‑591/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:1026, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 31 ) La versione originale in lingua inglese è la seguente «IMPORTANT NOTICE: […] This term sheet is for discussion purposes only and is not intended to create any legally binding obligation between us».

    ( 32 ) Si tratta delle seguenti frasi «This document does not constitute advice, or an offer (of any type), invitation to offer or recommendation, to you. If after making your own assessment you independently decide you would like to pursue a specific transaction with us there will be separate offering or other legal documentation, the terms of which will (if agreed) supersede any indicative and summary terms contained in this document. We therefore do not accept any liability for any direct, consequential or other loss arising from reliance on this document».

    ( 33 ) V., ex multis, sentenza del 28 gennaio 2021, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione (C‑466/19 P, EU:C:2021:76, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 34 ) V., ex multis, sentenza del 10 marzo 2021, Ertico – ITS Europe/Commissione (C‑572/19 P, EU:C:2021:188, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 35 ) V. sentenza del 28 gennaio 2021, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione (C‑466/19 P, EU:C:2021:76, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 36 ) Così ad esempio, la lettera inizia con la frase seguente: «We are pleased to confirm the terms and conditions on which Deutsche Bank […] is willing to arrange and underwrite the financing [...]». La sezione 1 della lettera, intitolata «Financing» contiene la seguente frase: «We are pleased to confirm the terms on which […, Deutsche Bank…] is willing to underwite [,,,] 100% of a loan facility». La sezione 10 della lettera intitolato «Commitment expiry», regola l’inizio e la fine della vincolatività della lettera.

    ( 37 ) Nella lettera del 17 febbraio 2014 viene affermato esplicitamente il carattere non vincolante (come si desume dalla frase esplicita secondo cui «this letter does not constitute a commitment on the part of, or engagement of, DB or any of its affiliates»). Tale lettera sembra costituire il primo passo del processo di trattative come si desume dalla frase seguente ivi contenuta: «DB is pleased to inform you that [...] we [...] are confident in our ability to underwrite the Financing Transaction to finance, in part, the Transaction». La lettera del 25 febbraio 2014 sembra costituire invece una tappa più avanzata della negoziazione in cui si informa l’acquirente, da un lato, dell’approvazione in linea di principio della sottoscrizione del finanziamento da parte del comitato di credito, ma della necessità di altre approvazioni interne e, dall’altro, del fatto che il processo di «due diligence» non è stato ancora completamente concluso.

    ( 38 ) Come risulta dalla sezione 2 di tale lettera tali condizioni sono (i) l’esecuzione della transazione, (ii) l’assenza di cambiamenti significativi per quanto riguarda gli attivi acquisiti, e (iii) l’assenza di illegittimità del finanziamento.

    ( 39 ) V., in particolare, considerando 48 della decisione finale.

    ( 40 ) V., in tal senso, da ultimo, sentenza del 25 febbraio 2021, Dalli/Commissione (C‑615/19 P, EU:C:2021:133, punto 165 e giurisprudenza citata). Tale giurisprudenza è applicabile anche ai vizi di motivazione. Al riguardo vedi sentenza del 19 marzo 2020, ClientEarth/Commissione (C‑612/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:223, punti 3940).

    ( 41 ) V. sentenza del 20 settembre 2017, Commissione/Frucona Košice (C‑300/16 P, EU:C:2017:706, punto 70 e giurisprudenza citata).

    ( 42 ) Ossia il rinvio del pagamento della seconda rata del prezzo di vendita, il mancato recupero della penale e la cessione degli attivi ad un sub-acquirente.

    ( 43 ) Al riguardo v., ex multis, ordinanza del 3 settembre 2019, ND e OE/Commissione (C‑317/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:688, punti 2728 e giurisprudenza ivi citata).

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