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Documento 62017CJ0644

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 luglio 2019.
Causa promossa da Eurobolt BV.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Diritto a un ricorso effettivo – Portata del controllo giurisdizionale nazionale di un atto dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 15, paragrafo 2 – Comunicazione agli Stati membri, non oltre dieci giorni lavorativi prima della riunione del comitato consultivo, di tutti gli elementi d’informazione utili – Definizione di “elementi d’informazione utili” – Forma sostanziale – Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 – Estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o in acciaio originari della Cina alle importazioni spedite dalla Malaysia – Validità.
Causa C-644/17.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2019:555

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

3 luglio 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Diritto a un ricorso effettivo – Portata del controllo giurisdizionale nazionale di un atto dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 15, paragrafo 2 – Comunicazione agli Stati membri, non oltre dieci giorni lavorativi prima della riunione del comitato consultivo, di tutti gli elementi d’informazione utili – Definizione di “elementi d’informazione utili” – Forma sostanziale – Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 – Estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o in acciaio originari della Cina alle importazioni spedite dalla Malaysia – Validità»

Nella causa C‑644/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 10 novembre 2017, pervenuta in cancelleria il 17 novembre 2017, nel procedimento promosso da

Eurobolt BV

con l’intervento di:

Staatssecretaris van Financiën,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, K. Jürimäe, D. Šváby, S. Rodin (relatore) e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Eurobolt BV, da C. van Oosten;

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e M.A.M. de Ree, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. De Luca e P. Gentili, avvocati dello Stato;

per il Consiglio dell’Unione europea, da H. Marcos Fraile e B. Driessen, in qualità di agenti, assistiti da N. Tuominen, avocat;

per la Commissione europea, da F. Ronkes Agerbeek, H. Krämer, N. Kuplewatzky e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 febbraio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51, e rettifica GU 2010, L 7, pag. 22; in prosieguo: il «regolamento di base»), e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU 2011, L 194, pag. 6).

2

Il rinvio è stato proposto nell’ambito di un procedimento avviato dalla Eurobolt BV relativo alla riscossione di dazi antidumping per l’importazione di elementi di fissaggio in ferro o acciaio nell’Unione europea.

Contesto normativo

3

All’epoca dei fatti all’origine della controversia principale, l’adozione di misure antidumping da parte dell’Unione era disciplinata dal regolamento di base.

4

I considerando 12, 24 e 25 di detto regolamento disponevano quanto segue:

«(12)

È necessario stabilire le modalità secondo le quali si comunicano alle parti interessate le informazioni richieste dalle autorità, e sono ad esse accordate ampie possibilità di presentare tutti gli elementi di prova pertinenti e di difendere i loro interessi. È inoltre opportuno fissare chiaramente le norme e le procedure da seguire durante l’inchiesta, precisando che le parti interessate devono manifestarsi, presentare le loro osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati possano essere presi in considerazione. È inoltre opportuno fissare a quali condizioni le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti e presentare osservazioni in merito. (…)

(…)

(24)

È necessario prevedere che il comitato consultivo sia regolarmente sentito in determinate fasi dell’inchiesta; il comitato deve essere costituito da rappresentanti degli Stati membri ed essere presieduto da un rappresentante della Commissione.

(25)

Le informazioni fornite agli Stati membri in sede di comitato consultivo sono spesso di natura altamente tecnica e comportano un’analisi economica e giuridica complessa. Per lasciare agli Stati membri il tempo sufficiente ad analizzarle, tali informazioni dovrebbero essere loro inviate ad un momento opportuno prima della data della riunione fissata dal presidente del comitato».

5

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base:

«I denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell’articolo 5, paragrafo 10, nonché i rappresentanti del paese esportatore, che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all’inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell’articolo 19 e siano utilizzate nell’inchiesta. Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione, purché siano accompagnate da sufficienti elementi di prova».

6

L’articolo 13 di tale regolamento, intitolato «Elusione», prevedeva quanto segue:

«1.   L’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Dazi antidumping non superiori al dazio antidumping residuo istituito a norma dell’articolo 9, paragrafo 5 possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali dei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore vengono eluse. Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità o tra società del paese oggetto delle misure e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili.

(…)

3.   Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base ad elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 1. L’apertura delle inchieste, sentito il comitato consultivo, è decisa con regolamento della Commissione che può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali e sono concluse entro nove mesi. Se l’estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. L’estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, oppure è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte a norma del presente articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure in materia di apertura e di svolgimento delle inchieste.

(…)».

7

L’articolo 15 del menzionato regolamento, rubricato «Consultazioni», stabiliva quanto segue:

«1.   Le consultazioni previste dal presente regolamento si svolgono in seno ad un comitato consultivo, composto dai rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni si svolgono immediatamente, a richiesta di uno Stato membro oppure per iniziativa della Commissione e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.

2.   Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Questo comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi prima della riunione, tutti gli elementi d’informazione utili.

3.   Qualora sia necessario, si può procedere alle consultazioni con procedura scritta; in questo caso la Commissione informa gli Stati membri e fissa un termine entro il quale essi possono esprimere il loro parere o chiedere una consultazione orale. Il presidente prende le disposizioni necessarie per l’organizzazione della consultazione orale, a condizione che quest’ultima possa svolgersi in tempo utile ai fini del rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.

4.   Le consultazioni riguardano in particolare:

a)

l’esistenza del dumping e i metodi da utilizzare per stabilire il margine di dumping;

b)

l’esistenza e l’entità del pregiudizio;

c)

il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio;

d)

le misure idonee, nel caso specifico, a prevenire il pregiudizio causato dal dumping oppure a porre rimedio agli effetti del pregiudizio, nonché le modalità di applicazione di tali misure».

8

Il 26 gennaio 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 91/2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2009, L 29, pag. 1).

9

Con il regolamento (UE) n. 966/2010, del 27 ottobre 2010, che avvia un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento n. 91/2009 tramite importazioni di determinati elementi di ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni (GU 2010, L 282, pag. 29), la Commissione ha avviato, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, di propria iniziativa, un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o in acciaio originari della Cina.

10

Inoltre, all’articolo 2 del regolamento n. 966/2010, la Commissione ha ingiunto alle autorità doganali di rendere obbligatoria la registrazione delle importazioni previste da tale regolamento.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11

La Eurobolt è una società con sede a ’s-Heerenberg (Paesi Bassi), la quale opera nel commercio di elementi di fissaggio in ferro e in acciaio che acquista da fabbricanti e fornitori stabiliti in Asia, al fine di venderli nell’Unione.

12

A seguito dell’istituzione da parte del regolamento n. 91/2009 di un dazio antidumping sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina, la Eurobolt ha deciso di acquistare suddetti elementi da due fornitori stabiliti in Malaysia, segnatamente la TZ Fasteners (in prosieguo: la «TZ») e la HBS Fasteners Manufacturing (in prosieguo: la «HBS»).

13

Nel periodo dal 29 ottobre 2010 al 4 agosto 2011 la Eurobolt ha presentato, nei Paesi Bassi, 32 dichiarazioni di immissione in libera pratica di elementi di fissaggio in acciaio, acquistati dalla HBS e dalla TZ. La Malaysia è stata indicata come paese d’origine. Conformemente al regolamento n. 966/2010, le autorità doganali hanno registrato tali elementi di fissaggio e li hanno immessi in libera pratica senza riscuotere dazi antidumping.

14

Dopo la pubblicazione del menzionato regolamento, le autorità della Repubblica popolare cinese e quelle della Malaysia, gli importatori noti in tali paesi, tra i quali la Eurobolt, nonché l’industria dell’Unione interessata, sono stati informati dalla Commissione dell’apertura dell’inchiesta prevista da detto regolamento.

15

La HBS e la TZ si sono manifestate alla Commissione in merito a tale inchiesta e hanno presentato le loro risposte al questionario antidumping. Anche la Eurobolt si è manifestata come parte interessata.

16

Con lettera del 26 maggio 2011, la Commissione ha inviato alla Eurobolt le sue conclusioni provvisorie relativamente all’inchiesta. Il 13 giugno 2011, entro il termine a essa impartito, la Eurobolt ha risposto per iscritto a detta lettera. Il comitato consultivo si è riunito il 15 giugno 2011.

17

Con il regolamento di esecuzione n. 723/2011 il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni dalla Cina di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio è stato esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dalla circostanza che fossero dichiarati o meno originari di tale paese.

18

Dopo l’entrata in vigore del summenzionato regolamento di esecuzione, le autorità competenti dei Paesi Bassi hanno effettuato, presso la Eurobolt, una verifica successiva all’importazione, in conseguenza della quale essa è stata invitata a pagare dazi antidumping per un importo pari a EUR 587802,20.

19

Dopo aver presentato senza successo un reclamo contro la riscossione di tali dazi antidumping presso l’ufficio doganale di Nijmegen (Nimega, Paesi Bassi), la Eurobolt ha proposto ricorso dinanzi al rechtbank Noord-Holland (Tribunale della provincia dell’Olanda settentrionale, Paesi Bassi) sostenendo, in particolare, l’invalidità dell’estensione, ad opera del regolamento di esecuzione n. 723/2011, del dazio antidumping istituito dal regolamento n. 91/2009 alle importazioni dei prodotti di cui trattasi spediti dalla Malaysia.

20

Poiché tale giudice ha respinto il suddetto ricorso con sentenza del 1o agosto 2013, la Eurobolt ha interposto appello dinanzi al Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam, Paesi Bassi), la quale, con sentenza dell’8 settembre 2015, ha parimenti respinto la domanda della Eurobolt considerando, in particolare, che non occorreva sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale vertente sulla validità del regolamento di esecuzione n. 723/2011.

21

Il 12 ottobre 2015 la Eurobolt ha presentato un’impugnazione dinanzi al giudice del rinvio. Essa sostiene che tale regolamento di esecuzione è invalido alla luce dei criteri enunciati all’articolo 13 del regolamento di base in quanto i suoi diritti della difesa sono stati violati dalla Commissione nel corso dell’indagine. Infatti, quest’ultima avrebbe omesso, in violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base, di comunicare ai membri del comitato consultivo, non oltre dieci giorni lavorativi prima della riunione di quest’ultimo, gli elementi d’informazione essenziali che la Eurobolt le aveva inviato.

22

In tale contesto, il giudice del rinvio, in primo luogo, nutre dubbi in ordine alla portata del compito dei giudici nazionali quando valutano la validità degli atti delle istituzioni dell’Unione, in particolare con riferimento all’articolo 47 della Carta. In secondo luogo, suddetto giudice si interroga sull’interpretazione che occorre dare all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che l’inosservanza di norme procedurali può comportare l’annullamento di un atto sulla base della violazione delle forme sostanziali. Occorrerebbe pertanto chiarire se, nel caso di specie, la violazione, da parte della Commissione, dell’obbligo previsto da detta disposizione sia idonea a comportare l’invalidità del regolamento di esecuzione n. 723/2011.

23

Ciò premesso, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

a)

Se l’articolo 47 della [Carta], in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che una parte interessata può contestare la legittimità di una decisione di un’istituzione dell’Unione, che deve essere attuata dalle autorità nazionali, invocando una violazione delle forme sostanziali, una violazione dei trattati, oppure per sviamento di potere.

b)

Se l’articolo 47 della [Carta], in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che le istituzioni dell’Unione coinvolte nell’adozione di una decisione la cui validità viene contestata in un procedimento dinanzi al giudice nazionale sono tenute a fornire a detto giudice, se questi lo richieda, tutte le informazioni a loro disposizione e che sono state prese in considerazione, o avrebbero dovuto essere state prese in considerazione, nell’adozione della decisione in parola.

c)

Se l’articolo 47 della [Carta] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva comporta che il giudice verifichi senza riserve se ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 13 del [regolamento di base]. Se il detto articolo 47 comporti, segnatamente, che tale giudice ha la facoltà di valutare pienamente se l’accertamento dei fatti sia stato completo e idoneo a giustificare l’effetto giuridico invocato. Se il medesimo articolo 47 comporti segnatamente anche che il summenzionato giudice è competente a valutare pienamente se avrebbero dovuto essere presi in considerazione fatti che si afferma non essere stati presi in considerazione nella decisione, ma che potrebbero incidere sull’effetto giuridico connesso ai fatti di cui è stato invece tenuto conto.

2)

a)

Se l’espressione “elementi d’informazione utili”, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del [regolamento di base], debba essere interpretata nel senso che tra questi rientra una risposta data alle conclusioni della Commissione da un importatore indipendente stabilito nell’Unione europea delle merci che sono oggetto dell’inchiesta prevista in detta disposizione, qualora detto importatore sia stato informato dalla Commissione dell’inchiesta, abbia fornito alla Commissione le informazioni richieste e, messo in condizione di farlo, abbia risposto tempestivamente alle conclusioni della Commissione.

b)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, lettera a), se detto importatore possa invocare una violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del [regolamento di base], qualora la risposta da esso inviata non sia stata messa a disposizione almeno 10 giorni lavorativi precedenti alla riunione del comitato consultivo previsto in detta disposizione.

c)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, lettera b), se da detta violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del [regolamento di base] discenda che la decisione menzionata è illegittima e che deve essere disapplicata».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione, lettere a) e c)

24

Con la prima questione, lettere a) e c), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 267 TFUE debba essere interpretato nel senso che, al fine di contestare la validità di un atto di diritto derivato dell’Unione, un singolo possa far valere dinanzi a un giudice nazionale le censure che possono essere sollevate nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, tra cui le censure relative al mancato rispetto delle condizioni di adozione dell’atto.

25

Come si evince da una giurisprudenza costante, alla competenza della Corte a pronunziarsi, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sulla validità degli atti compiuti dalle istituzioni dell’Unione non è posto alcun limite per quanto riguarda le cause dell’asserita invalidità di tali atti (sentenze del 12 dicembre 1972, International Fruit Company e a., da 21/72 a 24/72, EU:C:1972:115, punto 5 e del 16 giugno 1998, Racke, C‑162/96, EU:C:1998:293, punto 26).

26

Di conseguenza, bisogna rispondere alla prima questione, lettere a) e c), che l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di contestare la validità di un atto di diritto derivato dell’Unione, un singolo può far valere dinanzi a un giudice nazionale censure che possono essere sollevate nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, tra cui censure relative all’inosservanza delle condizioni di adozione di un tale atto.

Sulla prima questione, lettera b)

27

Con la prima questione, lettera b), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 267 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale può chiedere alle istituzioni dell’Unione ‑ che hanno partecipato all’elaborazione di un atto di diritto derivato dell’Unione la cui validità è contestata dinanzi ad esso ‑ di ottenere da esse informazioni quanto agli elementi che hanno o avrebbero dovuto prendere in considerazione al momento dell’adozione di tale atto.

28

Va ricordato che i giudici nazionali possono esaminare la validità di un atto dell’Unione e, se ritengono infondati i motivi d’invalidità rilevati d’ufficio o dedotti dalle parti, respingerli concludendo per la piena validità dell’atto (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 1981, Salonia, 126/80, EU:C:1981:136, punto 7, e del 22 ottobre 1987, Foto-Frost, 314/85, EU:C:1987:452, punto 14). Inoltre, i giudici nazionali non sono competenti a dichiarare essi stessi l’invalidità degli atti delle istituzioni dell’Unione (sentenza del 6 dicembre 2005, Gaston Schul Douane-expediteur, C‑461/03, EU:C:2005:742, punto 17).

29

Ne consegue che, se i motivi di ricorso dedotti dalle parti sono sufficienti per convincere il giudice nazionale dell’invalidità di un atto dell’Unione, quest’ultimo, su questa sola base, dovrebbe interrogare la Corte in merito alla sua validità, senza procedere a indagini supplementari. Infatti, come emerge dalla sentenza del 22 ottobre 1987, Foto-Frost (314/85, EU:C:1987:452, punto 18), la Corte è l’organo più indicato a pronunziarsi sulla validità degli atti di diritto derivato dell’Unione, poiché le istituzioni dell’Unione che hanno emanato gli atti contestati hanno, ai sensi dell’articolo 23, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il diritto di presentare osservazioni scritte dinanzi alla Corte per difendere la validità di tali atti. Inoltre la Corte può, ai sensi dell’articolo 24, secondo comma, di suddetto Statuto, richiedere alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione che non sono parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.

30

Ciò premesso, un giudice nazionale può interpellare un’istituzione dell’Unione, prima che venga eventualmente adita la Corte, onde ottenere da essa informazioni ed elementi specifici e che ritiene indispensabili per dissipare qualsiasi dubbio del giudice nazionale in ordine alla validità dell’atto dell’Unione considerato ed evitare, quindi, di adire la Corte con un rinvio pregiudiziale per l’esame di validità.

31

A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che le istituzioni dell’Unione sono tenute a un obbligo di leale cooperazione con le autorità giudiziarie degli Stati membri, incaricate di vigilare sull’applicazione e sul rispetto del diritto dell’Unione nell’ordinamento giuridico nazionale. A tale titolo, queste istituzioni devono, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, comunicare a dette autorità gli elementi e i documenti da esse richiesti nell’esercizio delle loro competenze, a meno che il rifiuto di comunicarli non sia giustificato da motivi legittimi relativi, in particolare, alla tutela dei diritti dei terzi o al rischio di ostacoli al funzionamento o all’indipendenza dell’Unione (v., in tal senso, ordinanza del 6 dicembre 1990, Zwartveld e a., C‑2/88-IMM, EU:C:1990:440, punti 1011).

32

Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione, lettera b), che l’articolo 267 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale può interpellare, prima che venga adita la Corte, le istituzioni dell’Unione che hanno partecipato all’elaborazione di un atto di diritto derivato dell’Unione la cui validità è contestata dinanzi ad esso, onde ottenere da queste ultime informazioni ed elementi specifici e che ritiene indispensabili per dissipare qualsiasi dubbio da parte del giudice nazionale in merito alla validità dell’atto dell’Unione considerato ed evitare di adire la Corte di una questione pregiudiziale sulla validità di tale atto.

Sulla seconda questione

33

Con le lettere a) e c) della sua seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento di esecuzione n. 723/2011 sia invalido per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto le osservazioni che la Eurobolt ha presentato in risposta alle conclusioni della Commissione non sono state messe, in qualità di elementi d’informazione utili ai sensi di detta norma, a disposizione del comitato consultivo non oltre dieci giorni lavorativi prima della sua riunione, come disposto dal suddetto articolo.

34

In via preliminare, occorre rilevare che, come risulta dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, le consultazioni previste da tale regolamento si svolgono in seno ad un comitato consultivo, composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

35

L’articolo 15, paragrafo 2, di detto regolamento prevede che tale comitato consultivo si riunisce su convocazione del suo presidente, il quale comunica agli Stati membri, «nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi prima della riunione, tutti gli elementi d’informazione utili».

36

Nel caso di specie, è pacifico che la riunione del comitato consultivo si sia tenuta il 15 giugno 2011, ossia due giorni dopo che l’Eurobolt aveva presentato, entro il termine impartitole a tal fine, le sue osservazioni in risposta alle conclusioni della Commissione.

37

Per chiarire se, in tal modo, l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base è stato violato in modo da viziare il regolamento di esecuzione n. 723/2011 di invalidità, occorre esaminare, in un primo tempo, se dette osservazioni rientravano nella nozione di «elementi d’informazione utili», ai sensi di tale disposizione.

38

A tal riguardo, si deve constatare che, tenuto conto della genericità delle espressioni utilizzate all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base, la nozione di «elementi d’informazione utili» deve essere intesa in senso molto ampio. Parimenti, poiché, secondo le medesime espressioni, «tutti» gli elementi d’informazione utili devono essere comunicati agli Stati membri, da tale disposizione emerge chiaramente che essa riguarda l’informazione più completa possibile del comitato consultivo.

39

Inoltre, l’importanza della possibilità offerta alle parti interessate di farsi ascoltare e di difendere i loro interessi nel corso dell’indagine è messa in evidenza dal considerando 12 del medesimo regolamento.

40

Nel caso di specie, le osservazioni di cui trattasi nel procedimento principale sono state presentate dalla Eurobolt in qualità di parte interessata nell’ambito di un’indagine avviata dalla Commissione in forza dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base. Tali osservazioni erano dirette a rispondere alle conclusioni provvisorie che la Commissione aveva adottato.

41

La Eurobolt ha quindi reso noto il suo punto di vista e comunicato informazioni ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, di tale regolamento.

42

Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 47 a 50 delle sue conclusioni, le osservazioni presentate dalla Eurobolt costituivano elementi d’informazione utili, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base.

43

Ne consegue che tale disposizione è stata violata perché le dette osservazioni non sono state comunicate agli Stati membri non oltre dieci giorni lavorativi prima della riunione del comitato consultivo, come rilevato al punto 36 della presente sentenza.

44

Si deve pertanto esaminare, in un secondo tempo, se tale violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base sia tale da viziare di invalidità il regolamento di esecuzione n. 723/2011.

45

Occorre rilevare, anzitutto, che l’adozione, in forza del regolamento di base, di misure antidumping, quali il regolamento di esecuzione n. 723/2011, si effettua sulla base di un procedimento, in particolare di un’indagine, in talune fasi della quale gli Stati membri, rappresentati in seno al comitato consultivo, devono essere consultati, come sottolineato dal considerando 24 del regolamento di base.

46

È ai fini di una siffatta consultazione che l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base prevede che tutti gli elementi d’informazione utili siano comunicati al comitato consultivo e ciò «nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi prima della riunione».

47

A tal riguardo, dalla formulazione stessa di tale disposizione, redatta in termini incondizionati, risulta che il termine di 10 giorni ivi previsto presenta un carattere perentorio (v., per analogia, sentenza del 29 luglio 2010, Grecia/Commissione, C‑54/09 P, EU:C:2010:451, punto 46).

48

Dal considerando 25 del regolamento di base emerge inoltre che, poiché le informazioni in questione «[erano] spesso di natura altamente tecnica e [comportavano] un’analisi economica e giuridica complessa», il termine di cui all’articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento è diretto a lasciare agli Stati membri rappresentati nel comitato consultivo un tempo sufficiente per esaminare le informazioni suddette, in maniera serena, prima della riunione di quest’ultimo (v., per analogia, sentenza del 20 settembre 2017, Tilly-Sabco/Commissione, C‑183/16 P, EU:C:2017:704, punto 102).

49

Peraltro, tale termine ha altresì lo scopo di consentire ai governi degli Stati membri di prendere conoscenza, tramite i loro rappresentanti nel comitato consultivo, di tutti gli elementi d’informazione utili relativi a un’indagine, affinché gli stessi governi possano, mediante consultazioni interne ed esterne, definire una posizione che miri a preservare, in seno a tale comitato, gli interessi propri a ciascuno di essi (v., per analogia, sentenza del 20 settembre 2017, Tilly-Sabco/Commissione, C‑183/16 P, EU:C:2017:704, punto 103).

50

Infine, occorre aggiungere che detto termine è volto a garantire, com’è stato rilevato al punto 39 della presente sentenza, che le informazioni e le osservazioni che le parti interessate hanno diritto di presentare nel corso di un’indagine possano essere debitamente prese in considerazione nell’ambito della procedura di consultazione in seno al comitato consultivo.

51

In tali circostanze, e come rilevato dall’avvocato generale, in particolare, ai paragrafi 61 e 66 delle sue conclusioni, l’esigenza di comunicare tutti gli elementi d’informazione utili al comitato consultivo non oltre dieci giorni lavorativi prima della riunione di quest’ultimo, stabilita all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base, rientra tra le forme sostanziali della regolarità del procedimento la cui violazione comporta la nullità dell’atto di cui trattasi (v., per analogia, sentenze del 10 febbraio 1998, Germania/Commissione, C‑263/95, EU:C:1998:47, punto 32, nonché del 20 settembre 2017, Tilly-Sabco/Commissione, C‑183/16 P, EU:C:2017:704, punto 114).

52

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione che il regolamento di esecuzione n. 723/2011 è invalido in quanto è stato adottato in violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base.

Sulle spese

53

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di contestare la validità di un atto di diritto derivato dell’Unione, un singolo può far valere dinanzi a un giudice nazionale censure che possono essere sollevate nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, tra cui censure relative all’inosservanza delle condizioni di adozione di un tale atto.

 

2)

L’articolo 267 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale può interpellare, prima che venga adita la Corte, le istituzioni dell’Unione europea che hanno partecipato all’elaborazione di un atto di diritto derivato dell’Unione la cui validità è contestata dinanzi ad esso, onde ottenere da queste ultime informazioni ed elementi specifici, che ritenga indispensabili per dissipare qualsiasi dubbio da parte del giudice nazionale in merito alla validità dell’atto dell’Unione considerato ed evitare di adire la Corte di una questione pregiudiziale sulla validità di tale atto.

 

3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia, è invalido, poiché adottato in violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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