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Documento 62017CJ0592

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 novembre 2018.
Skatteministeriet contro Baby Dan A/S.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret.
Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voci e sottovoci 4421, 7326, 7318 15 90, 7318 19 00 e 9403 90 10 – Articolo specialmente progettato per il fissaggio di barriere di sicurezza per i bambini – Dumping – Validità del regolamento (CE) n. 91/2009 – Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina – Accordo antidumping dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) – Regolamento (CE) n. 384/96 – Articolo 3, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 1 – Definizione di industria comunitaria.
Causa C-592/17.

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2018:913

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

15 novembre 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voci e sottovoci 4421, 7326, 73181590, 73181900 e 94039010 – Articolo specialmente progettato per il fissaggio di barriere di sicurezza per i bambini – Dumping – Validità del regolamento (CE) n. 91/2009 – Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina – Accordo antidumping dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) – Regolamento (CE) n. 384/96 – Articolo 3, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 1 – Definizione di industria comunitaria»

Nella causa C‑592/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vestre Landsret (Corte regionale dell’Ovest, Danimarca), con decisione del 9 ottobre 2017, pervenuta in cancelleria il 12 ottobre 2017, nel procedimento

Skatteministeriet

contro

Baby Dan A/S,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente della Decima Sezione, facente funzione di presidente della Nona Sezione, E. Juhász e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Baby Dan A/S, da L. Kjær, advokat;

per il governo danese, da J. Nymann-Lindegren e M. Wolff, in qualità di agenti, assistiti da B. Søes Petersen, advokat;

per il Consiglio dell’Unione europea, da H. Marcos Fraile e A.F. Jensen, in qualità di agenti, assistite da N. Tuominen, avocată;

per la Commissione europea, da A. Caeiros e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle voci 4421 e 7326 e delle sottovoci 73181590, 73181900 e 94039010 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007 (GU 2007, L 286, pag. 1), e dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008 (GU 2008, L 291, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»), e sulla validità del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2009, L 29, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Skatteministeriet (Ministero delle Finanze, Danimarca) e la Baby Dan A/S, relativamente alla classificazione doganale nella NC di un prodotto che consente di fissare, su un muro o su un telaio di una porta, barriere di sicurezza per bambini.

Contesto normativo

Normativa doganale

Nomenclatura combinata

3

La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC.

4

L’articolo 12 del regolamento n. 2658/87 prevede che la Commissione europea adotti ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle relative aliquote dei dazi autonome e convenzionali della tariffa doganale comune, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Detto regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo.

5

Dal fascicolo presentato alla Corte risulta che le versioni della NC applicabili ai fatti oggetto del procedimento principale sono quelle relative agli anni 2008 e 2009, risultanti, rispettivamente, dai regolamenti nn. 1214/2007 e 1031/2008. Le disposizioni di tale nomenclatura applicabili al procedimento principale sono tuttavia identiche in entrambe le versioni.

6

La prima parte della NC, attinente alle disposizioni preliminari, comprende un titolo I, dedicato alle «[r]egole generali», la cui sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata», stabilisce, in particolare, quanto segue:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(…)

6.

La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

7

La seconda parte della NC comprende una sezione IX, intitolata «Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio», nella quale figura in particolare il capitolo 44, rubricato «Legno, carbone di legna e lavori di legno». Tale capitolo include la voce 4421, redatta nei seguenti termini:

«4421

Altri lavori di legno:

4421 10 00

‐ Grucce per indumenti

4421 90

‐ altri:

4421 90 91

‐ ‐ di pannelli di fibre

4421 90 98

‐ ‐ altri».

8

Detta seconda parte della NC include anche una sezione XV, intitolata «Metalli comuni e loro lavori», la cui nota 2 recita quanto segue:

«Nella nomenclatura, per “parti e forniture di impiego generale” si intendono:

a)

gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;

b)

le molle e le foglie per molle di metalli comuni, escluse le molle per orologeria (voce 9114);

c)

gli oggetti delle voci 8301, 8302, 8308, 8310 e le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce 8306.

Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce 7315), il termine “parti” non va riferito alle parti e alle forniture d’impiego generale, come sopra definite.

Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente e della nota 1 del capitolo 83, i lavori dei capitoli 82 o 83 sono esclusi dai capitoli da 72 a 76 e da 78 a 81».

9

All’interno della sezione XV della seconda parte della NC figura il capitolo 73 di tale nomenclatura, rubricato «Lavori di ghisa, ferro o acciaio», che comprende le voci 7318 e 7326. Tali voci sono così formulate:

«7318

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio:

 

‐ Articoli filettati:

7318 11 00

‐ ‐ Tirafondi

7318 12

‐ ‐ altre viti per legno:

(…)

(…)

7318 13 00

‐ ‐ Ganci a vite e viti ad occhio

7318 14

‐ ‐ Viti autofilettanti:

(…)

(…)

7318 15

‐ ‐ altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle:

7318 15 10

‐ ‐ ‐ Viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm

 

‐ ‐ ‐ altri:

7318 15 20

‐ ‐ ‐ ‐ per fissare gli elementi delle strade ferrate

 

‐ ‐ ‐ altri:

 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ senza capocchia:

(…)

(…)

 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ con capocchia:

 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ con intaglio od impronta a croce:

(…)

(…)

 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ con esagono incassato:

(…)

(…)

 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ con esagono sporgente:

(…)

(…)

7318 15 90

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ altri

7318 16

‐ ‐ Dadi:

(…)

(…)

7318 19 00

‐ ‐ altri

(…)

(…)

7326

Altri lavori di ferro o acciaio:

‐ Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati»

10

La seconda parte della NC contiene anche una sezione XX, intitolata «Merci e prodotti diversi», nella quale figura il capitolo 94, intitolato «Mobili; mobili medico-chirurgici, oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate». La nota 1 di tale sezione dispone quanto segue:

«1.

Questo capitolo non comprende:

(…)

d)

le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) e le casseforti della voce 8303;

(…)».

11

Tale capitolo 94 include la voce 9403, redatta nei seguenti termini:

«9403

Altri mobili e loro parti:

(…)

(…)

9403 90

‐ Parti:

9403 90 10

‐ ‐ di metallo»

Note esplicative del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

12

Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato istituito dalla convenzione recante l’istituzione di detto consiglio, stipulata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dall’OMD e istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). La NC riprende le voci e sottovoci a sei cifre del SA. Solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie alla detta nomenclatura.

13

Le note esplicative del SA sono elaborate nell’ambito dell’OMD conformemente alle disposizioni della convenzione sul SA.

14

La nota esplicativa del SA relativa alla voce 4421 così recita:

«Questa voce comprende tutti i lavori di legno, anche torniti, o fatti di legno intarsiato o incrostato, diversi da quelli già assegnati alle voci precedenti o compresi, qualunque sia la loro materia costitutiva, in un altro Capitolo della Nomenclatura (si veda in particolare la Nota 1 di questo Capitolo).

Essa comprende ugualmente le parti di legno degli oggetti menzionati o compresi nelle voci precedenti, diversi da quelli della voce 4416.

Gli articoli che rientrano in questa voce possono essere costituiti sia di legno naturale che di pannelli di particelle o pannelli similari, di pannelli di fibre, di legno stratificato o di legno detto addensato (si veda la Nota 3 del presente Capitolo)».

15

La nota esplicativa del SA relativa alla sezione XV, concernente i metalli comuni e articoli di metalli comuni che, tra l’altro, contiene il capitolo 73, dispone quanto segue:

«Considerazioni generali

(…)

C. Parti

Generalmente le parti di lavori, evidentemente riconoscibili come tali, sono da classificare nelle voci relative alle suddette parti.

Al contrario, le parti e le forniture d’impiego generale (si veda la Nota 2 della Sezione), presentate isolatamente, non sono considerate come parti ma seguono il loro regime proprio. Consegue che, per esempio, dei bulloni specialmente costruiti per caldaie da riscaldamento centrale o delle molle particolari per automobili sono da classificare, i primi come bulloni della voce 7318 e non come parti di caldaie nella voce 7322; mentre i secondi rientrano nella voce 7320 riguardante le molle e non nella voce 8708 concernente le parti e gli accessori per automobili».

16

La nota esplicativa del SA relativa alla voce 7318 così precisa:

«A. Bulloni, dadi, viti per metalli, viti per legno e tirafondi

Tutti questi articoli sono normalmente filettati allo stato finito, ad eccezione per esempio di certi bulloni che alle volte sono fissati per mezzo di copiglie. Essi permettono di unire tra di loro due o più pezzi in modo che sia possibile smontarli ulteriormente senza danneggiamento.

(…)».

Normativa sulle misure di difesa commerciale

Diritto internazionale

17

L’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è stato approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1). L’accordo contiene, nel suo allegato 1A, l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: l’«accordo antidumping»), il quale, all’articolo 3, paragrafo 1, prevede quanto segue:

«La determinazione di un pregiudizio ai fini dell’articolo VI [dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT)] 1994 deve basarsi su elementi di prova diretti e comportare un esame obiettivo a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato interno e b) dell’incidenza di tali importazioni sui produttori nazionali di tali prodotti».

18

L’articolo 4 dell’accordo antidumping stabilisce quanto segue:

«4.1   Ai fini del presente accordo, l’espressione «industria nazionale» intende indicare l’insieme dei produttori nazionali di prodotti simili, o quelli tra essi la cui produzione complessiva rappresenta una quota preponderante della produzione nazionale totale di tali prodotti,

(…)».

Diritto dell’Unione

– Regolamento di base

19

Alla data di adozione del regolamento impugnato, le disposizioni sull’adozione di misure antidumping da parte dell’Unione erano contenute nel regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1, e rettifica in GU 2002, L 349, pag. 126), come modificato dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell’8 marzo 2004 (GU 2004, L 77, pag. 12) (in prosieguo: il «regolamento di base»).

20

Il considerando 5 di tale regolamento disponeva quanto segue:

«considerando che il nuovo accordo sul dumping (…) contiene nuove norme circostanziate (…); che, data la portata delle modifiche e ai fini dell’applicazione adeguata e trasparente delle nuove norme, è opportuno trasporre, per quanto possibile, i termini del nuovo accordo nella legislazione comunitaria».

21

L’articolo 3 del regolamento di base disponeva quanto segue:

«Accertamento di un pregiudizio

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell’industria comunitaria, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato in conformità con le disposizioni del presente articolo.

2.   L’accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario, e b) dell’incidenza di tali importazioni sull’industria comunitaria.

(…)».

22

L’articolo 4 di tale regolamento, rubricato «Definizione di industria comunitaria», prevedeva al suo paragrafo 1 quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento per “industria comunitaria” si intende il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della produzione comunitaria totale di tali prodotti. Tuttavia:

(…)».

23

L’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento in parola disponeva quanto segue:

«Un’inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori comunitari del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall’industria comunitaria o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall’industria comunitaria, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori comunitari che complessivamente realizzano oltre il 50% della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell’industria comunitaria che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L’inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25% della produzione totale de[l] prodotto simile realizzata dall’industria comunitaria».

– Regolamento di abilitazione dell’OMC

24

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (GU 2001, L 201, pag. 10; in prosieguo: il «regolamento di abilitazione dell’OMC»), disponeva quanto segue:

«Ogniqualvolta l’organo di conciliazione dell’OMC (“DSB”) adotta una relazione riguardante una misura comunitaria adottata in forza del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del regolamento (CE) n. 2026/97 [del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU 1997, L 288, pag. 1)] o del presente regolamento (“misura contestata”), il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo istituito ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio o dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 2026/97 (…), può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti, a seconda di quale ritenga più appropriato:

a)

abrogare o modificare la misura contestata (…)».

25

Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di abilitazione dell’OMC, salvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi di tale regolamento aveva effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa e non poteva servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data.

26

Il regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l’Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (GU 2015, L 83, pag. 6) ha abrogato il regolamento di abilitazione dell’OMC. L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e l’articolo 3 del regolamento 2015/476 riprendono tuttavia, in sostanza, il contenuto dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 3 del regolamento di abilitazione dell’OMC.

– Regolamento impugnato e regolamenti di esecuzione

27

Con il regolamento impugnato, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio, diverso dall’acciaio inossidabile originari della Cina, di cui in particolare alla sottovoce 73181590 della NC.

28

Il 28 luglio 2011, il DSB ha approvato la relazione dell’organo d’appello e la relazione del gruppo di esperti, modificata dalla relazione dell’organo d’appello nella controversia «Comunità europee – Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina» (WT/DS/397), secondo le quali l’Unione aveva violato l’accordo antidumping con l’adozione del regolamento impugnato. A seguito di tali relazioni, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento n. 91/2009 (GU 2012, L 275, pag. 1). Il regolamento di esecuzione n. 924/2012 manteneva le misure antidumping istituite dal regolamento impugnato, ma prevedeva alcune modifiche relative, in particolare, alla riduzione, per il futuro, del dazio antidumping massimo dall’85% al 74,1%.

29

A seguito di una seconda denuncia della Repubblica popolare cinese, l’organo d’appello dell’OMC il 18 gennaio 2016 ha presentato una relazione, che è stata adottata dal DSB il 12 febbraio 2016, in cui è stato dichiarato che, con l’adozione del regolamento di esecuzione n. 924/2012, l’Unione aveva violato anche l’accordo antidumping.

30

In tali circostanze, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/278, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU 2016, L 52, pag. 24).

31

Dal considerando 13 di detto regolamento di esecuzione risulta che la Commissione ritiene opportuno, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2015/476, abrogare i dazi antidumping istituiti dal regolamento impugnato, come modificati dal regolamento di esecuzione n. 924/2012. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione 2016/278 detta abrogazione prende effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento di esecuzione, come disposto dall’articolo 3 di quest’ultimo, e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

32

La Baby Dan svolge attività di produzione e distribuzione di prodotti per la sicurezza, tessili, mobili e altre attrezzature per bambini di età da 0 a 5 anni. L’impresa produce in particolare barriere di sicurezza amovibili, di legno o di metallo, che possono essere fissate a pressione su un muro o su un telaio di una porta usando un oggetto chiamato «mandrino» (in prosieguo: «l’oggetto in questione»). Tale oggetto è specificamente progettato per l’installazione di barriere di sicurezza per bambini prodotte dalla Baby Dan e, secondo il giudice del rinvio, non può essere utilizzato per altri fini.

33

Il 29 giugno 2010, le autorità fiscali danesi hanno effettuato un accertamento presso i locali della Baby Dan. In tale occasione e al fine di controllare la classificazione doganale dell’oggetto in questione importato dalla Cina nell’Unione da parte della Baby Dan, dei campioni dell’oggetto in parola sono stati inviati alla FORCE Technology, società che conduce analisi tecniche per conto delle autorità fiscali danesi.

34

Il 5 agosto 2010, la FORCE Technology ha comunicato i risultati della sua analisi, indicando che i campioni che le erano stati sottoposti dovevano essere considerati o viti, o viti con dado, o bulloni a occhiello con dado. La FORCE Technology ha pertanto raccomandato di classificare l’oggetto in questione nella voce doganale 7318 della NC.

35

La Baby Dan ha opposto alle conclusioni della FORCE Technology quelle del Teknologisk Institut, che realizza in particolare prove di laboratorio e test sui materiali per conto di imprese. Secondo tale istituto, occorre classificare l’oggetto in questione nella voce 8302 della NC, che riguarda guarnizioni, ferramenta e oggetti simili.

36

Con decisione del 3 febbraio 2011, le autorità fiscali danesi hanno classificato l’oggetto in questione nella voce 7318 della NC.

37

La Baby Dan ha allora proposto un ricorso contro tale decisione dinanzi al Landsskatteret (Commissione nazionale tributaria, Danimarca), che ha ritenuto, con decisione del 14 dicembre 2011, che l’oggetto in questione dovesse essere classificato nella stessa voce della NC delle barriere di sicurezza per bambini prodotte dalla Baby Dan, vale a dire la voce 7326 di tale nomenclatura.

38

Il Ministero delle Finanze ha proposto un ricorso contro la summenzionata decisione dinanzi al Retten i Horsens (Tribunale di Horsens, Danimarca) affermando che l’oggetto in questione sarebbe rientrato nella posizione 7318 della NC. Dinanzi a tale giudice, la Baby Dan ha chiesto, in via principale, la conferma della decisione della Commissione nazionale tributaria e ha sostenuto, in via subordinata, che l’oggetto in questione doveva essere classificato nella voce 8302 della NC. Detta società ha inoltre asserito che il regolamento impugnato, sulla base del quale era stato istituito un dazio antidumping, non sarebbe stato valido.

39

Il Retten i Horsens (Tribunale di Horsens) ha rimesso la causa dinanzi al Vestre Landsret (Corte regionale dell’Ovest, Danimarca), il quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, vale a dire: «[s]e mandrini aventi le caratteristiche specifiche [dell’oggetto in questione] debbano essere classificati nella voce 7318 della NC o nella voce 8302 della NC». La Corte si è pronunciata con sentenza dell’11 giugno 2015, Baby Dan (C‑272/14, non pubblicata, EU:C:2015:388), con la quale ha dichiarato che l’oggetto in questione – il quale consente di fissare su un muro o su un telaio di una porta barriere di sicurezza per bambini – dev’essere classificato nella voce 7318 della NC.

40

Dal fascicolo sottoposto alla Corte nella causa all’origine di tale sentenza risulta che l’oggetto in questione è costituito da un tubo di metallo filettato dotato di un disco metallico ricoperto di gomma su una delle sue estremità. La filettatura del tubo è compressa a una distanza di circa due centimetri dall’altra estremità. Sul tubo si trova un particolare dado smussato su un lato su un angolo di 45 gradi, che non può essere tolto dal tubo a causa della filettatura di quest’ultimo.

41

L’estremità costituita dal disco metallico è posta contro il muro o contro il telaio della porta, mentre la filettatura è inserita in un foro nella barriera di sicurezza per bambini. L’oggetto in questione si adatta al telaio o al muro grazie alla possibilità di stringere il dado di cui è munita la parte filettata.

42

A seguito della sentenza dell’11 giugno 2015, Baby Dan (C‑272/14, non pubblicata, EU:C:2015:388), il procedimento principale è stato sospeso su richiesta del Ministero delle Finanze fino all’adozione, da parte della Commissione, della decisione di classificazione doganale dell’oggetto in questione nella sottovoce 73181900 o 73181590 della NC. Su richiesta delle autorità danesi, la questione relativa a tale classificazione è stata sottoposta anche al comitato del codice doganale, in cui la maggioranza degli Stati membri era favorevole a una classificazione doganale dell’oggetto in questione nella sottovoce 73181590 della NC, poiché tale oggetto non sarebbe stato comparabile ai prodotti disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 646/2014 della Commissione, del 12 giugno 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2014, L 178, pag. 2), in base al quale detti prodotti sono classificati nella sottovoce 73181900 della NC.

43

Nella sua decisione di rinvio riguardante il caso di specie, che costituisce la seconda domanda di pronuncia pregiudiziale nell’ambito del procedimento principale, il Vestre Landsret (Corte regionale dell’Ovest) precisa che, al momento del rinvio che ha dato luogo alla sentenza dell’11 giugno 2015, Baby Dan (C‑272/14, non pubblicata, EU:C:2015:388), esso aveva incentrato la sua questione pregiudiziale esclusivamente sull’interpretazione delle voci 7318 e 8302 della NC, poiché aveva ritenuto che non fosse necessario proporre alla Corte una questione pregiudiziale vertente sul punto se l’oggetto in questione costituisse una parte o un accessorio delle barriere di sicurezza per bambini, considerando di poter rispondere lui stesso a tale questione. La Corte avrebbe così erroneamente inteso che il giudice del rinvio aveva ritenuto che l’oggetto in questione non costituisse una parte o un accessorio di tali barriere di sicurezza.

44

Secondo il Vestre Landsret (Corte regionale dell’Ovest), le parti nel procedimento principale concordano sul punto che la sentenza dell’11 giugno 2015, Baby Dan (C‑272/14, non pubblicata, EU:C:2015:388), non esclude la classificazione doganale dell’articolo in discussione come costituente una parte di una barriera di sicurezza per bambini. Il giudice del rinvio desidera quindi sapere se, tenuto conto delle sue caratteristiche e delle sue proprietà oggettive, l’oggetto in questione debba essere considerato, ai sensi della NC, come costituente una parte della barriera di sicurezza per bambini e, in caso affermativo, se detto oggetto debba essere classificato nella sottovoce 94039010 della NC o nelle voci 7326 o 4421 della NC. Se l’oggetto in questione non può essere considerato come costituente una parte della barriera di sicurezza per bambini, il Vestre Landsret (Corte regionale dell’Ovest) desidera sapere se debba essere classificato nella sottovoce 73181590 oppure nella 73181900 della NC. Infine, nell’ipotesi in cui tale oggetto debba essere classificato nella sottovoce 73181590 della NC, il giudice in parola si interroga sulla validità del regolamento impugnato.

45

In siffatte circostanze, il Vestre Landsret (Corte regionale dell’Ovest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se i mandrini con le caratteristiche specifiche descritte debbano essere considerati parte della barriera di sicurezza per bambini.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, nel senso che i mandrini sono considerati parte della barriera di sicurezza per bambini, se essi debbano essere classificati nella voce NC 94039010 o nelle voci NC 7326 e 4421.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione, nel senso che i mandrini non sono considerati parte della barriera di sicurezza per bambini, se essi debbano essere classificati nella voce NC 73181590 o nella voce NC 73181900?

4)

Nel caso in cui mandrini che possiedono le caratteristiche descritte debbano essere classificati nella sottovoce 73181590 della NC, se il regolamento [impugnato] sia invalido in conseguenza del fatto che la Commissione e il Consiglio – secondo l’organo di appello dell’OMC – si sono basati su un processo che collegava la definizione di industria dell’Unione alla volontà dei produttori dell’Unione di essere parte di un campione e di essere oggetto di indagine, determinando un processo di autoselezione nell’industria che ha generato un rischio concreto di distorsione dell’indagine e del risultato».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla classificazione doganale dell’oggetto in questione

46

Con le questioni dalla prima alla terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che un oggetto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che consente di fissare su un muro o su un telaio di una porta barriere di sicurezza amovibili per bambini, costituisca o meno una parte delle suddette barriere e se esso debba essere classificato nella sottovoce 94039010, o nelle voci 7326 o 4421 della NC o ancora nelle sottovoci 73181590 o 73181900 di tale nomenclatura.

47

Nella sentenza dell’11 giugno 2015, Baby Dan (C‑272/14, non pubblicata, EU:C:2015:388, punti da 29 a 40), la Corte ha considerato che le caratteristiche e le proprietà oggettive dell’oggetto in questione hanno consentito la sua classificazione nella voce 7318 della NC, come: «viti, bulloni, dadi, tirafondi, (..) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio».

48

Nel caso di specie, il giudice del rinvio si chiede se, nonostante la risposta della Corte nella sentenza in parola, l’oggetto in questione non potesse essere qualificato come «parte» delle barriere di sicurezza amovibili per bambini per le quali è stato esclusivamente fabbricato e, a siffatto titolo, essere classificato nella stessa posizione nella quale tali barriere rientrano, vale a dire le voci 4421 o 7326 della NC o la sottovoce 94039010 di suddetta nomenclatura.

49

Secondo la giurisprudenza della Corte, le regole generali per l’interpretazione della NC prevedono che la classificazione delle merci sia determinata secondo il testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, tenendo presente che la formulazione dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha valore meramente indicativo (sentenza dell’11 giugno 2015, Baby Dan, C‑272/14, non pubblicata, EU:C:2015:388, punto 25).

50

A siffatto riguardo, analogamente al governo danese, è necessario fare riferimento alla nota 2 della sezione XV della NC, nella quale figura, tra l’altro, il capitolo 73 di tale nomenclatura, rubricato «Lavori di ghisa, ferro o acciaio», che comprende la voce 7318.Risulta infatti dalla nota richiamata, da un lato, che i prodotti compresi in detta ultima voce devono essere considerati come «parti e forniture di impiego generale» e, dall’altro, che, nel capitolo 73 della NC, il termine «parti» non va riferito alle «parti e forniture di impiego generale» ai sensi della nota in parola. Le nozioni di «parti» e di «parti e forniture di impiego generale» si escludono pertanto a vicenda.

51

Orbene, la Corte ha dichiarato nella sentenza dell’11 giugno 2015, Baby Dan (C‑272/14, non pubblicata, EU:C:2015:388, punto 37) che, tenuto conto della sua manifesta somiglianza visiva con gli oggetti relativamente ai quali è pacifico che rientrino nella voce 7318 della NC, delle sue caratteristiche e delle sue proprietà oggettive, l’oggetto in questione può essere classificato in questa voce della NC.

52

Va osservato che, in ragione di tale unica classificazione nella voce 7318 della NC, detto oggetto è una «parte di impiego generale», ai sensi della nota 2, lettera a), della sezione XV della NC.

53

Ne consegue che la classificazione dell’oggetto in questione nella voce 7318 della NC esclude, ai sensi della citata nota 2, lettera a), la classificazione di tale oggetto come «parte» di un altro prodotto, nel caso di specie, di una barriera di sicurezza per bambini (v., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, punto 40).

54

Siffatta conclusione è confermata, da una parte, dalla nota 1, lettera d), della sezione XX della NC, nella quale figura, tra l’altro, il capitolo 94 della nomenclatura in parola. Tale nota precisa che il capitolo considerato non comprende le parti e le forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV della NC, e ciò esclude la classificazione dell’oggetto in questione nella voce 9403 della NC.

55

D’altra parte, la conclusione di cui al punto 53 della presente sentenza è confermata anche dalla nota esplicativa del SA relativa alla sezione XV, che contiene, in particolare, il capitolo 73. Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, anche se non sono vincolanti, le note esplicative del SA costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2015, Baby Dan, C‑272/14, non pubblicata, EU:C:2015:388, punto 27 e giurisprudenza citata). Orbene, la nota esplicativa del SA relativa alla sezione XV indica, al titolo C), rubricato «Parti», che «le parti e forniture di impiego generale (…), presentate isolatamente, non sono invece considerate come parti staccate, ma seguono il regime loro proprio».

56

Di conseguenza, l’oggetto in questione non può essere considerato come una parte delle barriere di sicurezza amovibili per bambini ai sensi della NC, e non potrebbe, per questo, essere classificato né nelle voci 4421 o 7326 della NC, né nella sottovoce 94039010 di tale nomenclatura.

57

In simili circostanze, occorre verificare, come chiesto dal giudice del rinvio nell’ambito della sua terza questione, se l’oggetto in questione debba essere classificato nella sottovoce 73181590 oppure 73181900 della NC.

58

A tal riguardo, in conformità alla regola generale 6 per l’interpretazione della NC, che figura nella parte prima, titolo I, A, della NC, occorre rilevare come dalla formulazione delle sottovoci della voce 7318 della NC risulti che occorre classificare in una delle sottovoci dalla 73181510 alla 73181590 della NC le merci che presentano le caratteristiche e le proprietà di viti o bulloni, eventualmente muniti di dadi o rondelle, e che non sono né tirafondi o altre viti per legno, né ganci a vite e né viti a occhio, né viti autofilettanti.

59

Inoltre, la nota esplicativa del SA relativa alla voce 7318 precisa che le viti per metallo, le viti per legno, i bulloni, i dadi e i tirafondi sono normalmente filettati allo stato finito e consentono l’assemblaggio di due o più parti tra loro, in modo tale che sia possibile smontarli ulteriormente senza danneggiamento.

60

Orbene, risulta dalla sentenza dell’11 giugno 2015, Baby Dan (C‑272/14, non pubblicata, EU:C:2015:388, punti 30, 31, 34, 3537), che l’oggetto in questione presenta le caratteristiche e le proprietà di «viti e bulloni» che rientrano nella voce 7318 della NC, in quanto, da una parte, è costituito da un tubo di metallo filettato con una capocchia munita di un dado e che, dall’altra parte, consente di assemblare o fissare due o più parti tra loro, in modo tale che sia possibile smontarle ulteriormente senza danneggiamento.

61

Poiché l’oggetto in questione è una vite o un bullone che non può essere qualificato né nella categoria «tirafondi e altre viti per legno», né «ganci a vite e viti ad occhio», né «viti autofilettanti», tale oggetto deve essere classificato in una delle sottovoci della sottovoce 731815 della NC. Siccome l’oggetto in questione ha una capocchia che non è né «con intaglio od impronta a croce», né «con esagono incassato», né «con esagono sporgente», va classificato nella voce 73181590 della NC, intitolata «altri».

62

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dalla prima alla terza dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che un oggetto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che consente di fissare su un muro o su un telaio di una porta barriere di sicurezza amovibili per bambini, non costituisce una parte di tali barriere e dev’essere classificato nella voce 73181590 della NC.

Sulla validità del regolamento impugnato

63

Alla luce della risposta fornita alle questioni concernenti la classificazione doganale dell’oggetto in questione, è necessario rispondere alla quarta questione inerente alla validità del regolamento impugnato.

64

Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento impugnato sia illegittimo sulla base del rilievo che, stando a varie relazioni del DSB, il Consiglio e la Commissione si sono basati su un metodo che collegava la definizione di industria comunitaria alla volontà dei produttori dell’Unione di essere parte di un campione e di essere oggetto di indagine, avente come risultato un processo di autoselezione nell’industria che comporta un rischio concreto di distorsione dell’indagine antidumping e del risultato.

65

Risulta dalla decisione di rinvio che tale giudice si interroga sulla validità del regolamento impugnato alla luce tanto dell’accordo antidumping, come interpretato dal DSB, quanto del regolamento di base.

Sulla legittimità del regolamento impugnato alla luce dell’accordo antidumping, come interpretato dal DSB

66

Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, tenuto conto della loro natura e della loro economia, gli accordi dell’OMC non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali può essere controllata la legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione (sentenze del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punto 38, e del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 85 e giurisprudenza citata).

67

Tuttavia, in due situazioni, derivanti dall’intenzione del legislatore dell’Unione di limitare esso stesso il proprio margine di manovra nell’applicazione delle norme dell’OMC, la Corte ha riconosciuto, eccezionalmente, che spetta al giudice dell’Unione, se del caso, controllare la legittimità di un atto dell’Unione e degli atti adottati per la sua applicazione alla luce degli accordi OMC. Si tratta, in primo luogo, del caso in cui l’Unione abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nel contesto di tali accordi e, in secondo luogo, del caso in cui l’atto di diritto dell’Unione di cui trattasi faccia espresso rinvio a precise disposizioni dei medesimi accordi (sentenze del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punti 4041, e del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 87).

68

Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare che la presente causa non rientra in nessuna di queste due situazioni.

69

Infatti, occorre ricordare innanzitutto che, alla luce delle disposizioni del regolamento di abilitazione dell’OMC e, in particolare, dell’articolo 1 di quest’ultimo, nonché delle raccomandazioni del DSB, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione n. 924/2012 che, pur confermando il dumping pregiudizievole accertato nell’inchiesta iniziale, modificava taluni dazi antidumping, a decorrere dalla data di entrata in vigore del menzionato regolamento.

70

Inoltre, dal considerando 13 del regolamento di esecuzione 2016/278, adottato in seguito alla relazione del DSB del 12 febbraio 2016, risulta che la Commissione ritiene che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2015/476, sia opportuno abrogare i dazi antidumping istituiti dal regolamento impugnato, come modificati dal regolamento di esecuzione n. 924/2012. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione 2016/278, l’abrogazione di tali dazi antidumping prende effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, come disposto dal suo articolo 3, e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima della data in parola.

71

Pertanto, nella misura in cui, alla luce dei regolamenti di esecuzione successivi al regolamento impugnato, vale a dire i regolamenti di esecuzione n. 924/2012 e 2016/278, l’Unione ha escluso il rimborso dei dazi antidumping pagati in base al regolamento impugnato, occorre constatare che essa non ha affatto inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nel contesto dell’OMC (v., per analogia, sentenza del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, punto 35).

72

Inoltre, sebbene il considerando 5 del regolamento di base enunci che occorre trasporre «per quanto possibile» le norme dell’accordo antidumping nel diritto dell’Unione, tale sintagma deve essere interpretato nel senso che, sebbene il legislatore dell’Unione intendeva certamente tener conto delle norme dell’accordo in parola al momento dell’adozione del regolamento di base, non ha tuttavia manifestato la volontà di procedere alla trasposizione di ciascuna di tali norme in detto regolamento (sentenze del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punto 52, e del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 90).

73

Orbene. va osservato che né l’articolo 3, paragrafo 2, né l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, su cui vertono le questioni del giudice del rinvio, rinviano ad alcuna disposizione dell’accordo antidumping.

74

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base definisce la nozione di «industria comunitaria» come il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o di quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento stesso, della produzione totale di siffatti prodotti. Per quanto riguarda la seconda parte di tale alternativa, sebbene, tanto nell’accordo antidumping, quanto in detto regolamento, l’elemento decisivo sia la nozione di «proporzione maggioritaria» della produzione totale della produzione nazionale o di quella comunitaria, si deve rilevare che, a differenza dell’articolo 4.1 dell’accordo antidumping, l’articolo 4, paragrafo 1, del menzionato regolamento definisce la nozione di «proporzione maggioritaria» della produzione comunitaria totale dei prodotti simili attraverso un rinvio all’articolo 5, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Siffatto rinvio è un elemento addizionale rispetto alla definizione di cui all’articolo 4.1 dell’accordo antidumping (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2015, Philips Lighting Poland e Philips Lighting/Consiglio, C‑511/13 P, EU:C:2015:553, punti da 63 a 65).

75

Pertanto, si deve concludere che l’accordo antidumping, come interpretato dal DSB, non può essere invocato per contestare la legittimità del regolamento impugnato.

Sulla validità del regolamento impugnato alla luce del regolamento di base

76

La Baby Dan sostiene, in sostanza, che il metodo adottato dalla Commissione per stabilire se un pregiudizio è stato causato all’industria dell’Unione viola l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, letto alla luce dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento, sulla base del rilievo che la Commissione si sarebbe basata unicamente sui dati dei produttori che hanno cooperato pienamente e che hanno tutti accettato e acconsentito di essere inclusi nel campione ai fini della determinazione dell’entità del danno. Un siffatto metodo comporterebbe un processo di autoselezione nell’industria e, quindi, un rischio notevole di distorsione dell’indagine e del suo risultato.

77

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, l’accertamento di un pregiudizio causato a un’industria comunitaria si basa su prove positive e implica un esame obiettivo, da un lato, del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario e, dall’altro, dell’incidenza di tali importazioni sull’industria comunitaria.

78

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base definisce la nozione di «industria comunitaria» rispetto al «complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità» o a «quelli tra [detti produttori] le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della produzione comunitaria totale di tali prodotti». Quest’ultima disposizione indica, in particolare, che non può essere aperta alcuna indagine se i produttori comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25% della produzione totale del prodotto simile realizzata dall’industria comunitaria».

79

Al riguardo, la Corte ha già affermato che la soglia del 25% si riferisce alla «produzione totale del prodotto simile attribuibile all’industria comunitaria» e si rapporta alla percentuale rappresentata dai produttori comunitari che sostengono la denuncia in tale produzione totale. Solo detta soglia del 25% è pertanto rilevante al fine di accertare se detti produttori rappresentino «una proporzione maggioritaria» della produzione totale del prodotto simile attribuibile all’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base (sentenza dell’8 settembre 2015, Philips Lighting Poland e Philips Lighting/Consiglio, C‑511/13 P, EU:C:2015:553, punto 68).

80

Attraverso il rinvio a detta soglia, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base si limita così a precisare che una produzione combinata dei produttori comunitari che sostengono la denuncia che non raggiunge il 25% della produzione comunitaria totale del prodotto simile non può, in ogni caso, essere considerata sufficientemente rappresentativa della produzione comunitaria. Nell’ipotesi in cui la produzione combinata di detti produttori superi tale soglia, dazi antidumping potranno essere imposti o mantenuti qualora le istituzioni dell’Unione interessate giungano a dimostrare, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti della causa, che il pregiudizio risultante dalle importazioni del prodotto oggetto di dumping pregiudica una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di prodotti simili (sentenza dell’8 settembre 2015, Philips Lighting Poland e Philips Lighting/Consiglio, C‑511/13 P, EU:C:2015:553, punti 6970).

81

Ne consegue che la definizione dell’industria comunitaria, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, può essere circoscritta ai soli produttori comunitari che hanno sostenuto la denuncia all’origine dell’inchiesta antidumping.

82

Nel caso di specie, in primo luogo, è pacifico che la produzione dei produttori dell’Unione selezionata dalla Commissione in occasione dell’apertura del procedimento antidumping rappresentava il 27% della produzione del prodotto in esame ed era pertanto superiore alla soglia del 25% di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, letto alla luce dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento stesso.

83

In secondo luogo, la censura formulata dalla Baby Dan – che consiste, in sostanza, nel criticare la mancanza di obiettività dell’inchiesta antidumping che risulterebbe dal fatto che la Commissione avrebbe preso in considerazione solo le informazioni fornite esclusivamente dai produttori comunitari che avevano sostenuto la denuncia e avevano collaborato pienamente all’indagine e, pertanto, che avevano un interesse certo per l’istituzione di un dazio antidumping – non può essere accolta. Nei limiti in cui la definizione dell’industria comunitaria può essere circoscritta ai soli produttori comunitari che hanno sostenuto la denuncia all’origine dell’inchiesta antidumping, infatti, tale circostanza non appare idonea ad inficiare da sola il metodo seguito nell’adozione del regolamento impugnato, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

84

In terzo luogo, la limitazione della definizione dell’industria comunitaria ai soli produttori comunitari che hanno sostenuto la denuncia all’origine dell’indagine antidumping non consente, di per sé, e in mancanza di altri elementi atti a mettere in discussione la rappresentatività di tali produttori, di ritenere che la determinazione, nel regolamento impugnato, dell’esistenza del pregiudizio causato all’industria comunitaria non si basi su elementi di prova positivi e non contenga un esame obiettivo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base (v., per analogia, sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 157).

85

In tali circostanze, gli argomenti addotti nell’ambito della controversia principale, per sostenere che il regolamento impugnato viola l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, letto alla luce dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento, non possono essere accolti.

86

Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’esame di quest’ultima non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità del regolamento impugnato.

Sulle spese

87

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

1)

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni risultanti successivamente dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, e dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, dev’essere interpretato nel senso che un oggetto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che consente di fissare su un muro o su un telaio di una porta barriere di sicurezza amovibili per bambini, non costituisce una parte di tali barriere e dev’essere classificato nella sottovoce 73181590 della nomenclatura combinata.

 

2)

L’esame della quarta questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il danese.

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