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Documento 62016CJ0384

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 marzo 2018.
    European Union Copper Task Force contro Commissione europea.
    Impugnazione – Prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e istituzione di un elenco di sostanze candidate alla sostituzione – Inserimento in tale elenco della sostanza “composti di rame” – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione – Persona individualmente interessata.
    Causa C-384/16 P.

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2018:176

    SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

    13 marzo 2018 ( *1 )

    «Impugnazione – Prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e istituzione di un elenco di sostanze candidate alla sostituzione – Inserimento in tale elenco della sostanza “composti di rame” – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione – Persona individualmente interessata»

    Nella causa C‑384/16 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’11 luglio 2016,

    European Union Copper Task Force, con sede in Essex (Regno Unito), rappresentata da C. Fernández Vicién, C. Vila Gisbert, I. Moreno‑Tapia Rivas, abogadas, e M. Miserendino, abogado,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è:

    Commissione europea, rappresentata da A. Lewis e P. Ondrůšek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta in primo grado,

    LA CORTE (Grande Sezione),

    composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça, A. Rosas, C.G. Fernlund e C. Vajda, presidenti di sezione, C. Toader, M. Safjan, D. Šváby, M. Berger, A. Prechal, E. Jarašiūnas ed E. Regan (relatore), giudici,

    avvocato generale: M. Wathelet

    cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 giugno 2017,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 settembre 2017,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con la sua impugnazione la European Union Copper Task Force, ricorrente, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 27 aprile 2016, European Union Copper Task Force/Commissione (T‑310/15, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2016:265), con la quale il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il suo ricorso per l’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell’11 marzo 2015, recante attuazione dell’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU 2015, L 67, pag. 18; in prosieguo: il «regolamento controverso»).

    Contesto normativo

    Direttiva 91/414

    2

    La direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230, pag. 1), come da ultimo modificata dalla direttiva 2011/34/UE della Commissione, dell’8 marzo 2011 (GU 2011, L 62, pag. 27; in prosieguo: la «direttiva 91/414»), prevedeva, al suo allegato I, un elenco di sostanze attive di cui era consentita l’incorporazione nei prodotti fitosanitari.

    3

    Ai sensi dell’articolo 1 e dell’allegato della direttiva 2009/37/CE della Commissione, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’inclusione delle sostanze attive clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina (GU 2009, L 104, pag. 23), l’elenco contenuto nell’allegato I della direttiva 91/414 è stato modificato per aggiungervi, inter alia, i composti di rame.

    Regolamento (CE) n. 1107/2009

    4

    Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1), al suo articolo 14, rubricato «Rinnovo dell’approvazione», compreso nella sottosezione 3, «Rinnovo e riesame», della sezione 1, «Sostanze attive», del capo II del medesimo regolamento, dal titolo «Sostanze attive, antidoti agronomici, sinergizzanti e coformulanti», così dispone:

    «1.   Su domanda, l’approvazione di una sostanza attiva è rinnovata qualora sia accertato che i criteri di approvazione previsti all’articolo 4 sono soddisfatti.

    (…)

    2.   Il rinnovo dell’approvazione è per un periodo non superiore a quindici anni (…)».

    5

    L’articolo 20, rubricato «Regolamento di rinnovo», compreso nella suddetta sottosezione 3 del regolamento n. 1107/2009, così recita:

    «1.   Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 79, paragrafo 3, è adottato un regolamento il quale dispone che:

    a)

    l’approvazione di una sostanza attiva è rinnovata, eventualmente a determinate condizioni e con certe restrizioni; oppure

    b)

    l’approvazione di una sostanza attiva non è rinnovata.

    (…)».

    6

    L’articolo 24, rubricato «Sostanze candidate alla sostituzione», compreso nella sottosezione 4, «Deroghe», della sezione 1 del capo II del regolamento n. 1107/2009, enuncia quanto segue:

    «1.   (…) In deroga all’articolo 14, paragrafo 2, l’approvazione può essere rinnovata una o più volte, per periodi non superiori a sette anni.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, si applicano gli articoli da 4 a 21. Le sostanze candidate alla sostituzione sono elencate separatamente nel regolamento di cui all’articolo 13, paragrafo 4».

    7

    L’articolo 41, rubricato «Autorizzazione», compreso nella sottosezione 3, «Riconoscimento reciproco delle autorizzazioni», della sezione 1, «Autorizzazione», del capo III di tale regolamento, dal titolo «Prodotti fitosanitari», così dispone:

    «1.   Lo Stato membro al quale è presentata una domanda a norma dell’articolo 40, avendo esaminato la domanda e i documenti di accompagnamento di cui all’articolo 42, paragrafo 1, se del caso in relazione alla situazione nel suo territorio, autorizza il prodotto fitosanitario in questione alle stesse condizioni dello Stato membro che esamina la domanda, fatti salvi i casi in cui si applichi l’articolo 36, paragrafo 3.

    2.   In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro può autorizzare il prodotto fitosanitario nel caso in cui:

    (…)

    il

    prodotto contenga una sostanza candidata alla sostituzione;

    (…)».

    8

    L’articolo 50, rubricato «Valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze candidate alla sostituzione», compreso nella sottosezione 5, «Casi particolari», della sezione 1 del capo III del medesimo regolamento, è così formulato:

    «1.   Quando esaminano una domanda di autorizzazione riguardante un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva approvata come sostanza candidata alla sostituzione, gli Stati membri eseguono una valutazione comparativa. Gli Stati membri non autorizzano o limitano l’uso su una determinata coltura di un prodotto fitosanitario contenente una sostanza candidata alla sostituzione qualora, dalla valutazione comparativa che consideri rischi e benefici a norma dell’allegato IV, risulti che:

    (…)

    4.   Per i prodotti fitosanitari contenenti una sostanza candidata alla sostituzione, gli Stati membri effettuano la valutazione comparativa prevista dal paragrafo 1 regolarmente e al più tardi all’atto del rinnovo o della modifica dell’autorizzazione.

    In base ai risultati di tale valutazione comparativa, gli Stati membri mantengono, revocano o modificano l’autorizzazione.

    (…)».

    9

    L’articolo 80, rubricato «Misure transitorie», compreso nel capo XI del medesimo regolamento, dal titolo «Disposizioni transitorie e finali», al suo paragrafo 7 così prevede:

    «Entro il 14 dicembre 2013, la Commissione stabilisce un elenco delle sostanze inserite nell’allegato I della direttiva [91/414] che soddisfano i criteri enunciati nell’allegato II, punto 4, del presente regolamento e a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 50 del presente regolamento».

    Regolamenti di esecuzione

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

    10

    Secondo il considerando 1 e l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento [n. 1107/2009] per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU 2011, L 153, pag. 1), le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414 si considerano approvate a norma del regolamento n. 1107/2009.

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/232

    11

    Il considerando 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/232 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva composti di rame (GU 2015, L 39, pag. 7), così recita:

    «Si conferma che la sostanza attiva composti di rame va considerata approvata a norma del [regolamento n. 1107/2009]. (…)».

    Il regolamento controverso

    12

    L’articolo 1 del regolamento controverso, rubricato «Sostanze candidate alla sostituzione», così recita:

    «Le sostanze attive elencate nell’allegato I della direttiva [91/414] che soddisfano i criteri di cui al regolamento [n. 1107/2009], allegato II, punto 4, sono quelle che figurano nell’elenco di cui all’allegato del presente regolamento.

    (…)».

    13

    L’elenco di cui all’allegato di tale regolamento comprende i «composti del rame (varianti idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico)».

    Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

    14

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 giugno 2015, la ricorrente, un’associazione di produttori di composti di rame, alcuni dei quali titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti una siffatta sostanza, ha proposto un ricorso volto all’annullamento parziale del regolamento controverso.

    15

    Con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha respinto tale ricorso come irricevibile con la motivazione che, da un lato, la ricorrente non poteva far valere un interesse proprio e, dall’altro, i suoi membri non erano legittimati ad agire. A tale riguardo il Tribunale ha dichiarato, in primo luogo, che i membri della ricorrente non erano individualmente interessati dal regolamento controverso e, in secondo luogo, che tale regolamento era un atto regolamentare che comportava nei confronti di tali membri misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. Il Tribunale ha altresì respinto l’argomento della ricorrente secondo cui, in caso di rigetto del suo ricorso in quanto irricevibile, la stessa sarebbe stata privata di una tutela giurisdizionale effettiva.

    Conclusioni delle parti

    16

    Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede alla Corte che voglia:

    annullare l’ordinanza impugnata;

    dichiarare ricevibile il suo ricorso di annullamento proposto avverso il regolamento controverso;

    rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché il medesimo si pronunci, e

    condannare la Commissione alle spese del giudizio di impugnazione.

    17

    La Commissione chiede alla Corte che voglia respingere l’impugnazione e condannare la ricorrente alle spese.

    Sull’impugnazione

    Sul primo motivo

    Argomenti delle parti

    18

    Con il suo primo motivo, la ricorrente censura i punti da 42 a 44, da 46 a 48, da 50 a 52, 60 e 61 dell’ordinanza impugnata e contesta al Tribunale il fatto di aver statuito che il regolamento controverso comporta misure di esecuzione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.

    19

    Ad avviso della ricorrente, per determinare se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, occorre fare riferimento, da un lato, alla posizione della persona che invoca il diritto di ricorso ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e, dall’altro, all’oggetto del ricorso. A tale ultimo riguardo, nel caso in cui la parte ricorrente chieda l’annullamento soltanto parziale di un atto, occorrerebbe tenere conto unicamente delle eventuali misure di esecuzione del capo dell’atto di cui è chiesto l’annullamento.

    20

    Quanto, da un lato, alla posizione della ricorrente, quest’ultima, nel corso della procedura di iscrizione dei composti di rame nell’allegato I della direttiva 91/414, sarebbe stata l’unica rappresentante, dinanzi alla Commissione, di tutti i produttori di composti di rame, utilizzati nei prodotti fitosanitari, attivi nell’Unione europea.

    21

    Quanto, dall’altro lato, all’oggetto del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, la ricorrente rammenta di avere chiesto l’annullamento parziale del regolamento controverso nei limiti in cui quest’ultimo ha iscritto i composti di rame nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione, assoggettandoli quindi al regime applicabile a siffatte sostanze istituito dal regolamento n. 1107/2009. La ricorrente avrebbe altresì sollevato un’eccezione di illegittimità al riguardo di talune disposizioni di tale ultimo regolamento.

    22

    Secondo la ricorrente, l’ordinanza impugnata, segnatamente ai punti 26, 38 e 39, contiene una descrizione troppo succinta dell’oggetto di detto ricorso che si fonda su una descrizione altrettanto concisa del regolamento controverso. L’oggetto di quest’ultimo consisterebbe non solo nell’introduzione di un elenco di sostanze candidate alla sostituzione ma anche nell’assoggettamento di tali sostanze alle disposizioni materiali del regolamento n. 1107/2009, circostanza che configurerebbe un effetto immediato e diretto dell’applicazione del regolamento controverso, il quale non richiederebbe alcuna misura di esecuzione. Detto altrimenti, tale regolamento produrrebbe di per sé, in maniera certa e attuale, effetti concreti sulla situazione giuridica della ricorrente e su quella dei suoi membri.

    23

    A tale proposito la ricorrente rileva, in primo luogo, che, come emerge dai punti da 42 a 44 dell’ordinanza impugnata, indubbiamente il rinnovo dell’approvazione dei composti di rame, ai sensi del regolamento n. 1107/2009, presuppone che essa presenti una domanda a tal fine e implica che la Commissione adotti un atto vertente su tale domanda. Essa sostiene, tuttavia, che tale atto costituirà una misura di esecuzione non già del regolamento controverso, bensì degli articoli 14 e seguenti del regolamento n. 1107/2009, i quali disciplinano la procedura di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva.

    24

    La ricorrente sottolinea che detto atto non avrà alcun effetto idoneo a completare o a sviluppare lo status giuridico delle sostanze candidate alla sostituzione e che non contribuirà a definire o a precisare le norme materiali loro applicabili.

    25

    La ricorrente sottolinea del pari che il regolamento controverso ha l’effetto di assoggettare i composti di rame ad approvazione almeno ogni sette anni, e non ogni quindici come per sostanze attive non candidate alla sostituzione. Pertanto, i composti di rame sarebbero oggetto, in linea di principio, di domande di rinnovo dell’approvazione due volte più numerose, il che aumenterebbe i costi connessi al mantenimento della loro approvazione. Tale effetto sarebbe diretto e non richiederebbe l’adozione di alcuna misura di esecuzione da parte della Commissione o degli Stati membri.

    26

    La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che, per quanto riguarda l’autorizzazione nazionale dei prodotti fitosanitari contenenti composti di rame, il regolamento controverso ha quale effetto immediato l’assoggettamento di tali prodotti e del loro utilizzo alla valutazione comparativa di cui all’articolo 50 del regolamento n. 1107/2009. A tale riguardo, contrariamente a quanto avrebbe constatato il Tribunale al punto 48 dell’ordinanza impugnata, gli Stati membri farebbero sostenere alle imprese interessate non solo i costi relativi alla realizzazione della valutazione comparativa, ma anche la realizzazione stessa di tale valutazione, dato che le autorità nazionali si limitano ad adottare una decisione sulla domanda di rinnovo dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario interessato. La ricorrente e i suoi membri sarebbero dunque tenuti a far fronte agli obblighi derivanti dalla valutazione comparativa, indipendentemente dall’esito finale di tale valutazione.

    27

    Nel constatare, al punto 46 dell’ordinanza impugnata, che la realizzazione della valutazione comparativa non incide sulla circostanza che le autorizzazioni all’immissione in commercio siano accordate o negate, rinnovate, revocate o modificate dagli Stati membri, il Tribunale non terrebbe conto del fatto che l’effetto del regolamento controverso è indipendente da qualsiasi decisione adottata da un’autorità nazionale. Infatti, l’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento n. 1107/2009 prescriverebbe agli Stati membri di effettuare la valutazione comparativa regolarmente e, al più tardi, all’atto del rinnovo o della modifica dell’autorizzazione. Pertanto, non sarebbe necessaria alcuna domanda di autorizzazione o di rinnovo di autorizzazione affinché lo Stato membro interessato esegua una valutazione comparativa dei composti di rame, la quale sarebbe la diretta conseguenza della loro qualificazione come sostanza candidata alla sostituzione.

    28

    In terzo luogo, ad avviso della ricorrente, una simile conclusione si impone al riguardo del principio di riconoscimento reciproco dei prodotti fitosanitari fra Stati membri. Infatti, a causa dell’adozione del regolamento controverso, il riconoscimento reciproco di un prodotto contenente una sostanza candidata alla sostituzione non sarebbe automatico, come avverrebbe invece nel caso di ogni altra sostanza attiva.

    29

    In quarto luogo, al pari dell’atto della Commissione relativo al rinnovo dell’approvazione dei composti di rame, le misure adottate dagli Stati membri riguardanti una domanda di riconoscimento reciproco o di autorizzazione nazionale non avrebbero alcun effetto né sulla qualificazione dei composti di rame come sostanza candidata alla sostituzione né sul regime loro applicabile in forza del regolamento n. 1107/2009.

    30

    La ricorrente aggiunge che, analogamente agli atti che saranno adottati dalla Commissione, quelli che saranno adottati dagli Stati membri per attuare le norme specifiche applicabili ai composti di rame configureranno misure di esecuzione non del regolamento controverso, bensì del regolamento n. 1107/2009.

    31

    La Commissione chiede il rigetto del primo motivo.

    Giudizio della Corte

    32

    Occorre anzitutto ricordare che la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro un atto di cui essa non è destinataria, a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, è subordinata alla condizione che alla medesima persona sia riconosciuta la legittimazione ad agire, la quale si presenta in due ipotesi. Da un lato, un tale ricorso può essere proposto a condizione che detto atto la riguardi direttamente e individualmente. Dall’altro lato, la suddetta persona può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione se esso la riguarda direttamente (v., in particolare, sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punti 5991).

    33

    Nell’ambito dell’esame della seconda ipotesi, svolto ai punti da 33 a 51 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato, ai punti da 34 a 36 di tale ordinanza, che il regolamento controverso ha natura di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, la qual circostanza non è contestata dalle parti nell’ambito della presente impugnazione.

    34

    Pertanto, la questione da esaminare è se, come sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel considerare, ai punti da 37 a 51 dell’ordinanza impugnata, che il regolamento controverso comporti misure di esecuzione nei confronti dei membri della ricorrente.

    35

    A tale proposito si deve rammentare che occorre interpretare l’espressione «che non comportano alcuna misura d’esecuzione», di cui all’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, alla luce dell’obiettivo di tale disposizione consistente, come emerge dalla sua genesi, nell’evitare che un singolo sia costretto a violare il diritto per poter accedere alla giustizia. Orbene, quando un atto regolamentare produce direttamente effetti sulla situazione giuridica di una persona fisica o giuridica senza richiedere misure di esecuzione, quest’ultima rischierebbe di essere privata di tutela giurisdizionale effettiva se non disponesse di un rimedio dinanzi al giudice dell’Unione al fine di contestare la legittimità di detto atto regolamentare. Infatti, in assenza di misure di esecuzione, una persona fisica o giuridica, ancorché direttamente interessata dall’atto in questione, non sarebbe in grado di ottenere un controllo giurisdizionale di tale atto se non dopo averne violato le disposizioni, facendone valere l’illegittimità nell’ambito dei procedimenti avviati nei suoi confronti dinanzi ai giudici nazionali (sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

    36

    Per contro, quando un atto regolamentare comporta misure di esecuzione, il sindacato giurisdizionale sul rispetto dell’ordinamento giuridico dell’Unione è garantito indipendentemente dalla provenienza di dette misure, siano esse misure dell’Unione o misure degli Stati membri. Le persone fisiche o giuridiche che non possono, in considerazione dei requisiti di ricevibilità previsti all’articolo 263, quarto comma, TFUE, impugnare direttamente dinanzi al giudice dell’Unione un atto regolamentare dell’Unione sono protette contro l’applicazione nei loro confronti di un atto di tal genere dalla possibilità di impugnare le misure di esecuzione che tale atto comporta (sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

    37

    Qualora l’attuazione di un tale atto spetti alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione, le persone fisiche o giuridiche possono proporre dinanzi ai giudici dell’Unione un ricorso diretto avverso le misure di attuazione alle condizioni stabilite all’articolo 263, quarto comma, TFUE e dedurre, a sostegno di tale ricorso, l’illegittimità dell’atto di base in questione, ai sensi dell’articolo 277 TFUE. Qualora detta attuazione spetti agli Stati membri, tali persone possono far valere l’invalidità dell’atto di base in questione dinanzi ai giudici nazionali e sollecitare questi ultimi a interpellare la Corte mediante la proposizione di questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE (sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

    38

    Come già statuito dalla Corte, per valutare se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, occorre fare riferimento alla posizione della persona che invoca il diritto di ricorso a norma dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. È quindi irrilevante accertare se l’atto di cui trattasi comporti misure di esecuzione nei confronti di altri singoli (sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

    39

    Inoltre, nell’ambito di tale valutazione, occorre far esclusivo riferimento all’oggetto del ricorso e, nel caso in cui un ricorrente chieda solamente l’annullamento parziale di un atto, sono solo le misure di esecuzione che tale capo dell’atto eventualmente comporti a dover essere, all’occorrenza, prese in considerazione (sentenza del 10 dicembre 2015, Kyocera Mita Europe/Commissione, C‑553/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:805, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

    40

    È peraltro, a tale proposito, irrilevante sapere se dette misure debbano o meno tradursi in un atto di meccanica applicazione (sentenze del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punti 4142, nonché del 10 dicembre 2015, Kyocera Mita Europe/Commissione, C‑553/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:805, punto 46).

    41

    Nella fattispecie, occorre, in primo luogo, respingere come infondato l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale non avrebbe correttamente considerato l’oggetto del ricorso presentato dinanzi al medesimo, segnatamente il fatto che tale ricorso era volto all’annullamento del regolamento controverso nella parte in cui assoggetta i composti di rame a talune norme sostanziali previste dal regolamento n. 1107/2009.

    42

    Emerge, infatti, dai punti da 38 a 41 dell’ordinanza impugnata che, dopo aver rammentato che il regolamento controverso ha ad oggetto l’istituzione di un elenco delle sostanze candidate alla sostituzione, il Tribunale ha rilevato che il regolamento n. 1107/2009 prevede l’applicazione, a tali sostanze, di norme specifiche, che derogano a quelle applicabili ad altre sostanze attive. Il Tribunale ha precisato, al punto 41 dell’ordinanza impugnata, che tali norme specifiche riguardano, anzitutto, l’approvazione delle sostanze candidate alla sostituzione e il rinnovo di tale approvazione, in seguito, le autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti siffatte sostanze nonché il rinnovo e la modifica di tali autorizzazioni e, in ultimo, il riconoscimento reciproco di dette autorizzazioni tra gli Stati membri.

    43

    Risulta altresì dai punti da 42 a 51 dell’ordinanza impugnata che il Tribunale ha svolto un esame approfondito di tali norme specifiche e ha concluso che queste erano idonee a produrre effetti sulla situazione giuridica dei membri della ricorrente soltanto tramite atti adottati dalla Commissione o dagli Stati membri.

    44

    In secondo luogo, occorre esaminare gli argomenti della ricorrente diretti a contestare la fondatezza di tale conclusione.

    45

    A tale proposito è necessario rilevare che il fatto che un atto regolamentare dell’Unione comporti misure di esecuzione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, con la conseguenza che determinati effetti giuridici di detto regolamento si producono solo tramite tali misure, non esclude tuttavia che il medesimo regolamento esplichi, sulla situazione giuridica di una persona fisica o giuridica, altri effetti giuridici che non dipendono dall’adozione di misure di esecuzione.

    46

    Nel caso di specie, occorre dunque prendere in considerazione le tre categorie di norme specifiche applicabili ai composti di rame indicate al punto 42 della presente sentenza e su cui la ricorrente si fonda nell’ambito della sua impugnazione al fine di valutare se il regolamento controverso, per il fatto di avere assoggettato i composti di rame a tali norme, produca, sulla situazione giuridica dei membri della ricorrente, effetti che non dipendono dall’adozione di misure di esecuzione.

    47

    Per quanto riguarda, anzitutto, le norme sull’approvazione delle sostanze candidate alla sostituzione e sul rinnovo di tale approvazione, si deve, da un lato, rammentare che, come osservato dal Tribunale al punto 42 dell’ordinanza impugnata, i composti di rame sono stati approvati precedentemente all’adozione del regolamento controverso. Dall’altro lato, come sostenuto dalla Commissione in udienza dinanzi alla Corte, il regolamento controverso non ha inciso sulla data di scadenza di tale approvazione.

    48

    Ne discende, come parimenti constatato dal Tribunale al punto 42 dell’ordinanza impugnata, senza che ciò sia contestato nell’ambito della presente impugnazione, che soltanto la procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze candidate alla sostituzione, prevista al regolamento n. 1107/2009, è pertinente rispetto ai membri della ricorrente.

    49

    A tale riguardo, come emerge dal punto 42 dell’ordinanza impugnata, e come fatto valere dalla ricorrente, l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 dispone che l’approvazione di una sostanza candidata alla sostituzione può essere rinnovata per un periodo massimo di sette anni, a differenza dell’approvazione di altre sostanze attive, che può essere rinnovata per una durata massima di quindici anni, in forza dell’articolo 14, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Pertanto, in ragione dell’iscrizione dei composti di rame, a titolo di sostanza candidata alla sostituzione, nell’elenco allegato al regolamento controverso, il rinnovo della loro approvazione potrebbe essere concesso per una durata massima soltanto di sette anni e non per un periodo massimo maggiore, come sarebbe possibile se tale sostanza non fosse inserita in detto elenco.

    50

    Tuttavia, gli effetti giuridici del regolamento controverso riguardanti la durata di validità del rinnovo dell’approvazione dei composti di rame si produrrebbero, nei confronti dei membri della ricorrente, solo tramite misure di esecuzione.

    51

    Discende, infatti, dalle disposizioni del regolamento n. 1107/2009, segnatamente dall’articolo 24, paragrafo 2, dello stesso, come constatato dal Tribunale ai punti 42 e 43 dell’ordinanza impugnata, senza che ciò sia contestato in sede di impugnazione, che la qualifica dei composti di rame come sostanza candidata alla sostituzione, da parte del regolamento controverso, non pregiudica l’applicazione della procedura di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza. Orbene, tale procedura comporta, così come la procedura di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva che non sia iscritta nell’elenco allegato al regolamento controverso, l’adozione di un regolamento da parte della Commissione, conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009.

    52

    Ne consegue, come constatato a giusto titolo dal Tribunale al punto 44 dell’ordinanza impugnata, che gli effetti del regolamento controverso riguardanti la durata di validità del rinnovo dell’approvazione dei composti di rame si spiegherebbero nei confronti dei membri della ricorrente solo mediante l’eventuale adozione, sulla base dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, a cui rinvia l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, di un regolamento che rinnovi per una durata massima di sette anni l’approvazione di tale sostanza.

    53

    Pertanto, sebbene l’eventuale onere supplementare a carico della ricorrente e dei suoi membri connesso all’esigenza di rinnovare con una maggiore frequenza l’approvazione dei composti di rame possa considerarsi un effetto dell’adozione del regolamento controverso, tale effetto si produrrà non già con l’adozione di detto regolamento, bensì con l’adozione, se del caso, da parte della Commissione, di un regolamento di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza.

    54

    Il Tribunale non è dunque incorso in alcun errore di diritto allorché ha constatato, al punto 44 dell’ordinanza impugnata, che un regolamento della Commissione di rinnovo dell’approvazione di sostanze candidate alla sostituzione, come i composti di rame, configura una misura di esecuzione del regolamento controverso, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.

    55

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, le norme in materia di autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze candidate alla sostituzione nonché di rinnovo e di modifica di tali autorizzazioni, è certamente vero, come sottolineato dalla ricorrente, che il regolamento controverso ha l’effetto di assoggettare i prodotti fitosanitari contenenti composti di rame alla procedura di valutazione comparativa di cui all’articolo 50 del regolamento n. 1107/2009, nell’ambito della quale i rischi per la salute o l’ambiente del prodotto fitosanitario in questione sono comparati ai rischi della stessa natura connessi a un prodotto alternativo o a un metodo di prevenzione non chimico o di difesa integrata.

    56

    Tuttavia, la ricorrente non può validamente sostenere che sia incombenza sua e dei suoi membri realizzare tale valutazione comparativa e sopportare gli eventuali costi di tale realizzazione, al fine di dimostrare che l’adozione del regolamento controverso ha spiegato effetti nei loro confronti, indipendentemente dall’adozione di misure di esecuzione. Infatti, come a giusto titolo osservato dal Tribunale al punto 45 dell’ordinanza impugnata, emerge dall’articolo 50, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1107/2009 che la realizzazione della valutazione comparativa spetta agli Stati membri.

    57

    Quanto all’argomento della ricorrente nel senso che le autorità nazionali di taluni Stati membri esigono che i titolari di registrazioni nazionali di prodotti fitosanitari contenenti composti di rame forniscano loro una valutazione comparativa, tale argomento non corrobora in alcun modo la sua tesi secondo la quale il regolamento controverso produrrebbe, sulla situazione giuridica dei suoi membri, effetti che non dipendono da misure di esecuzione. Infatti, gli obblighi asseritamente incombenti a detti titolari deriverebbero non già dal regolamento controverso, bensì da una decisione delle autorità nazionali competenti.

    58

    Inoltre, come a giusto titolo osservato dal Tribunale al punto 46 dell’ordinanza impugnata, senza che ciò sia contestato dalla ricorrente, la realizzazione della valutazione comparativa di cui all’articolo 50 del regolamento n. 1107/2009 «non incide sulla circostanza che, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, dell’articolo 43, paragrafo 1, dell’articolo 44, paragrafo 3, e dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, le autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive sono, all’occorrenza, rispettivamente accordate o negate, rinnovate, revocate o modificate dagli Stati membri».

    59

    In tali circostanze, è del pari senza incorrere in errore di diritto che il Tribunale ha dichiarato, al punto 47 della medesima ordinanza, che gli effetti del regolamento controverso relativi alla realizzazione, da parte degli Stati membri, di una valutazione comparativa dei rischi per la salute o l’ambiente dei prodotti fitosanitari contenenti composti di rame rispetto a un prodotto alternativo o a un metodo di prevenzione non chimico o di difesa integrata «si produrranno nei confronti dei membri della ricorrente soltanto tramite atti adottati dalle autorità competenti degli Stati membri», e che «atti [di tal genere] costituiscono, dunque, misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE».

    60

    In terzo luogo, per quanto riguarda le norme relative al riconoscimento reciproco, tra gli Stati membri, delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze candidate alla sostituzione, l’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1107/2009 prevede, certamente, che uno Stato membro che riceve, secondo il procedimento di riconoscimento reciproco, una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza candidata alla sostituzione possa autorizzare tali prodotti fitosanitari, mentre, al di fuori delle altre ipotesi di cui a tale articolo 41, paragrafo 2, e fatta salva l’applicazione dell’articolo 36, paragrafo 3, del medesimo regolamento, lo Stato membro è tenuto, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del suddetto regolamento, a rilasciare una siffatta autorizzazione alle condizioni previste da tale ultima disposizione.

    61

    Tuttavia, anche supponendo che l’adozione del regolamento controverso abbia l’effetto di ridurre le probabilità che uno Stato membro accolga favorevolmente la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario contenente composti di rame secondo il procedimento di riconoscimento reciproco, resta nondimeno il fatto che lo Stato membro investito di una tale domanda è tenuto a prendere una decisione al riguardo. A tale proposito si deve rammentare che, come risulta dal punto 40 della presente sentenza, è irrilevante se una siffatta decisione si traduca o meno in un atto di meccanica applicazione.

    62

    Di conseguenza, il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto 50 dell’ordinanza impugnata, che gli effetti del regolamento controverso relativi al procedimento di riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza candidata alla sostituzione «riguardano unicamente il potere discrezionale lasciato agli Stati membri per statuire su una domanda in tal senso» e che «tali effetti si produrranno, se del caso, nei confronti dei membri della ricorrente soltanto tramite atti delle autorità nazionali che decidono su domande di riconoscimento reciproco proposte da detti membri».

    63

    Tenuto conto dei punti da 45 a 62 della presente sentenza, si deve concludere che, se è vero che con l’iscrizione dei composti di rame nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione il regolamento controverso ha assoggettato tale sostanza alle norme specifiche riportate al punto 42 della presente sentenza e ha dunque prodotto effetti giuridici nei limiti in cui modifica il regime giuridico dell’Unione applicabile ai composti di rame, è vero pure che la ricorrente non ha dimostrato che tale modifica abbia avuto, sulla situazione giuridica dei suoi membri, effetti che non dipendono dall’adozione di misure di esecuzione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. Il Tribunale ha pertanto a buon diritto dichiarato che la ricorrente non era legittimata ad agire su tale fondamento.

    64

    Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente, illustrato ai punti 23 e 30 della presente sentenza, secondo cui gli atti adottati dalla Commissione o dagli Stati membri per attuare le norme specifiche applicabili ai composti di rame, in particolare l’atto con cui la Commissione rinnoverà l’approvazione di tale sostanza, sarebbero misure di esecuzione non del regolamento controverso, bensì del regolamento n. 1107/2009.

    65

    Infatti, al contrario di quanto sembra sottintendere la ricorrente nel suo argomento, la formulazione dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE non richiede, affinché una misura sia qualificata come misura di esecuzione di un atto regolamentare, che tale atto costituisca la base giuridica di tale misura. Una stessa misura può essere una misura di attuazione sia dell’atto le cui disposizioni costituiscono la sua base giuridica sia di un atto diverso, come nel caso del regolamento controverso, qualora gli effetti giuridici di quest’ultimo si produrranno, in tutto o in parte, nei confronti della parte ricorrente soltanto mediante tale misura (v., per analogia, sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 40).

    66

    Nella causa qui in esame, emerge dai punti da 47 a 63 della presente sentenza che gli atti che saranno adottati dalla Commissione o dagli Stati membri per attuare le norme specifiche applicabili ai composti di rame, previste dal regolamento n. 1107/2009, produrranno gli effetti giuridici del regolamento controverso nei confronti dei membri della ricorrente e costituiranno, dunque, misure di esecuzione di quest’ultimo regolamento.

    67

    La conclusione esposta al punto 63 della presente sentenza non è inficiata neanche dall’argomento, riportato al punto 19 della presente sentenza, secondo cui la ricorrente sarebbe stata, dinanzi alla Commissione, nel corso della procedura di iscrizione dei composti di rame nell’allegato I della direttiva 91/414, l’unica rappresentante di tutti i produttori di composti di rame, utilizzati nei prodotti fitosanitari, operanti nell’Unione. Infatti, sebbene, certamente, in conformità alla giurisprudenza evocata al punto 38 della presente sentenza, occorra tenere conto della posizione della persona che invoca il diritto di ricorso ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, per valutare se l’atto regolamentare impugnato comporti misure di esecuzione, la circostanza così evidenziata dalla ricorrente non è tuttavia idonea a dimostrare che il regolamento controverso non comporti siffatte misure.

    68

    La conclusione tratta al punto 63 della presente sentenza non è inficiata neanche dall’argomento, illustrato ai precedenti punti 24 e 29, secondo cui le misure eventualmente adottate dalla Commissione o dagli Stati membri per rendere effettiva l’applicazione, ai composti di rame, delle norme specifiche indicate al punto 42 della presente sentenza non avranno alcun effetto né sulla qualificazione dei composti di rame come sostanza candidata alla sostituzione né sul regime giuridico applicabile a tale sostanza introdotto dal regolamento n. 1107/2009.

    69

    Infatti, tale argomento non è idoneo a confutare la constatazione secondo cui gli effetti dell’applicazione ai composti di rame delle norme specifiche previste dal regolamento n. 1107/2009 si produrranno, sulla situazione giuridica dei membri della ricorrente, soltanto attraverso misure di esecuzione del regolamento controverso.

    70

    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il Tribunale ha giustamente statuito, al punto 51 dell’ordinanza impugnata, che il regolamento controverso comporta, nei confronti dei membri della ricorrente, misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.

    71

    Pertanto, il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

    Sul terzo motivo

    Argomenti delle parti

    72

    Con il terzo motivo, che occorre esaminare per secondo, la ricorrente contesta al Tribunale il fatto di aver statuito, ai punti 22, 31 e 32 dell’ordinanza impugnata, che la stessa e i suoi membri non erano individualmente interessati dal regolamento controverso.

    73

    In primo luogo, la ricorrente sostiene di essere individualmente interessata dal regolamento controverso e fa valere, sotto un primo profilo, che più fattori la contraddistinguerebbero rispetto a qualsiasi altra persona, ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17).

    74

    La ricorrente asserisce di essere stata l’unica ad aver effettuato una notifica, alla Commissione, per ottenere l’iscrizione dei composti di rame nell’allegato I della direttiva 91/414. Essa rammenta inoltre che, secondo l’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento n. 1107/2009, le sostanze attive iscritte in tale allegato si considerano approvate ai sensi di tale regolamento. La ricorrente ne deduce che essa è stata la sola all’origine dell’iscrizione dei composti di rame nell’elenco delle sostanze attive di detto allegato, ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1107/2009. La ricorrente sarebbe, peraltro, l’unica a chiedere il rinnovo dell’approvazione dei composti di rame come sostanza attiva e l’unica a presentare un fascicolo per conto di tutti i produttori.

    75

    Sotto un secondo profilo, la ricorrente avrebbe partecipato alla procedura che ha condotto all’adozione della disciplina applicabile ai composti di rame fino all’adozione del regolamento controverso. In particolare, il regolamento di esecuzione 2015/232 sarebbe stato adottato sulla base di studi e di documenti trasmessi dalla ricorrente e, come emergerebbe dal considerando 6 di tale regolamento, dopo che la Commissione aveva invitato quest’ultima a presentare le sue osservazioni sulla relazione d’esame riguardante i composti di rame.

    76

    Sotto un terzo profilo, la ricorrente sostiene che l’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione, istituito dal regolamento controverso, è stato redatto esclusivamente sulla base dei risultati di un documento che si fondava sulla relazione di esame finale riguardante i composti di rame, adottato dalla Commissione con l’intervento esclusivo della ricorrente quale richiedente.

    77

    Sotto un quarto profilo, la ricorrente sarebbe stata l’interlocutore della Commissione durante tutto il processo di elaborazione del regolamento controverso, avrebbe intrattenuto una corrispondenza con la stessa e avrebbe partecipato a una riunione con i rappresentanti di tale istituzione vertente, in particolare, sulla qualificazione dei composti di rame come sostanza candidata alla sostituzione.

    78

    La ricorrente conclude che, tenuto conto della sentenza del 17 gennaio 1985, Piraiki‑Patraiki e a./Commissione (11/82, EU:C:1985:18, punti da 17 a 32), avrebbe dovuto esserle riconosciuta la legittimazione ad agire, nei limiti in cui, alla luce delle particolari circostanze della presente causa in esame, la Commissione sapeva che il regolamento controverso la riguardava direttamente e individualmente.

    79

    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che i suoi membri sono individualmente interessati dal regolamento controverso.

    80

    Da un lato, la ricorrente rappresenterebbe tutti i produttori di composti di rame, utilizzati come prodotti fitosanitari, operanti nell’Unione. Pertanto, il Tribunale avrebbe constatato erroneamente, al punto 31 dell’ordinanza impugnata, che la ricorrente e i suoi membri erano interessati dal regolamento controverso allo stesso titolo di qualsiasi altro operatore economico.

    81

    La ricorrente aggiunge che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 dispone che la domanda di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva è introdotta da un produttore della sostanza attiva in questione. Pertanto, solo la ricorrente e i suoi membri, che sarebbero gli unici produttori di composti di rame utilizzati in prodotti fitosanitari nell’Unione, sarebbero legittimati a richiedere il rinnovo della loro approvazione. La ricorrente ricorda, a tale proposito, di essere stata l’unica a chiedere il rinnovo dell’approvazione dei composti di rame come sostanza attiva e a presentare un fascicolo per conto di tutti i produttori.

    82

    Dall’altro lato, la circostanza secondo cui i composti di rame sarebbero la sola sostanza inorganica di cui all’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione contraddistinguerebbe ulteriormente la ricorrente e i suoi membri.

    83

    La ricorrente è quindi dell’avviso che il regolamento controverso, benché, sotto il profilo formale, costituisca un regolamento di esecuzione, sia, in realtà, una decisione della Commissione, alla luce degli effetti che esso produce sui composti di rame e, pertanto, sulla ricorrente e i suoi membri quali unici produttori di tale sostanza attiva. Essa sarebbe così individualmente interessata da tale regolamento.

    84

    La ricorrente ritiene, di conseguenza, che l’ordinanza impugnata debba essere annullata e che la Corte disponga di tutti gli elementi necessari per valutare se essa sia, inoltre, direttamente interessata dal regolamento controverso.

    85

    A tale riguardo la ricorrente, da un lato, sostiene che l’assoggettamento dei composti di rame alle disposizioni materiali del regolamento n. 1107/2009 implica l’applicazione, a tale sostanza, di condizioni più restrittive di quelle applicabili alle sostanze attive non candidate alla sostituzione. Dall’altro lato, rileva che tale circostanza risulta direttamente dal regolamento controverso e che né la Commissione né le autorità nazionali dispongono, al momento dell’adozione di misure di attuazione delle norme specifiche applicabili ai composti di rame, di un potere discrezionale quanto alla qualificazione dei composti di rame come sostanza candidata alla sostituzione.

    86

    La Commissione sostiene che il terzo motivo è infondato.

    Giudizio della Corte

    87

    In via preliminare, occorre rammentare che, come sottolineato dal Tribunale al punto 19 dell’ordinanza impugnata, un’associazione, come la ricorrente, incaricata della difesa degli interessi collettivi dei produttori di composti di rame, può, in linea di principio, proporre un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, soltanto se può vantare un proprio interesse o se le imprese che essa rappresenta o alcune di esse sono legittimate ad agire individualmente (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione, C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:416, punto 56 e giurisprudenza citata).

    88

    In primo luogo, quanto alla questione se la ricorrente possa vantare un proprio interesse, occorre, da un lato, rilevare che secondo giurisprudenza costante, come ricordato dal Tribunale al punto 21 dell’ordinanza impugnata, il ruolo svolto da un’associazione in un procedimento sfociato nell’emanazione di un atto ai sensi dell’articolo 263 TFUE può giustificare la ricevibilità di un ricorso presentato da tale associazione, anche qualora i suoi membri non siano direttamente e individualmente interessati da tale atto, segnatamente quando quest’ultimo ha inciso sulla sua posizione di negoziatrice (ordinanza dell’8 dicembre 2006, Polyelectrolyte Producers Group/Commissione e Consiglio, C‑368/05 P, non pubblicata, EU:C:2006:771, punto 59 e giurisprudenza citata).

    89

    Nel caso di specie, occorre tuttavia rilevare che, la ricorrente, con gli argomenti esposti nell’ambito del presente motivo, non ha dimostrato di aver svolto un ruolo nell’elaborazione del regolamento controverso che le consenta di vantare un interesse proprio ai sensi della giurisprudenza indicata al precedente punto della presente sentenza. Inoltre, interrogata dalla Corte in udienza su tale punto, la ricorrente non ha provato l’esistenza di diritti specifici che le sarebbero stati conferiti nell’ambito del procedimento di elaborazione di tale regolamento.

    90

    Dall’altro lato, alla luce della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 17 gennaio 1985, Piraiki‑Patraiki e a./Commissione (11/82, EU:C:1985:18, punti da 17 a 32), occorre respingere in quanto infondato l’argomento della ricorrente secondo cui, in forza di talune circostanze di fatto ad essa specifiche, essa dovrebbe essere considerata individualmente interessata.

    91

    Certamente, secondo tale giurisprudenza, il fatto che il Consiglio dell’Unione europea o la Commissione siano obbligati, in forza di specifiche disposizioni, a tener conto delle ripercussioni dell’atto che si accingono ad adottare sulla situazione di alcuni soggetti può contribuire all’individuazione di questi ultimi, qualora sia provato che tale atto li riguardi in ragione di una circostanza di fatto che li distingue rispetto a ogni altro soggetto (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2003, Commissione/Nederlandse Antillen, C‑142/00 P, EU:C:2003:217, punti da 71 a 76 e giurisprudenza citata).

    92

    Tuttavia, la ricorrente non ha individuato l’esistenza di un obbligo di tal genere che sia idoneo a contraddistinguerla, ai sensi di tale giurisprudenza, per quanto riguarda il regolamento controverso.

    93

    In secondo luogo, quanto alla questione se tutti o anche solo taluni membri della ricorrente siano individualmente interessati dal regolamento controverso, occorre rammentare che, come emerge dal punto 28 dell’ordinanza impugnata, secondo giurisprudenza costante, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere di essere individualmente interessati, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari (v., segnatamente, sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 220, e del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 93).

    94

    A tale riguardo risulta parimenti da una giurisprudenza consolidata, richiamata dal Tribunale al punto 29 dell’ordinanza impugnata, che la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che tali soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da detto provvedimento, qualora risulti che tale applicazione sia effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto medesimo (sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 47 e giurisprudenza citata).

    95

    Nel caso di specie, occorre rilevare che la ricorrente non rimette specificamente in discussione il punto 27 dell’ordinanza impugnata, con cui il Tribunale ha constatato che il regolamento controverso è un atto di portata generale poiché, da un lato, si applica a situazioni determinate oggettivamente, ossia, nel presente caso, in ragione delle caratteristiche di una sostanza attiva, e, dall’altro, comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto, vale a dire qualsiasi operatore la cui attività sia connessa a una delle sostanze incluse nell’elenco allegato a tale regolamento.

    96

    La ricorrente non ha neppure addotto che, al punto 30 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale sia incorso in un errore di diritto o abbia snaturato i fatti nel constatare quanto segue:

    «(…) si evince dal considerando 4 del regolamento [controverso] che l’elenco allegato a tale regolamento è stato redatto sulla base delle informazioni contenute nella relazione di esame, delle conclusioni dell’[Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)], del progetto di relazione di valutazione e relativi addenda, delle relazioni delle peer review o della classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 pag. 1). Inoltre, l’adozione del regolamento [controverso] era prevista [dall’]articolo 80, paragrafo 7, del regolamento n. 1107/2009, ai sensi del quale la Commissione doveva stabilire, entro il 14 dicembre 2013, l’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione. A tal riguardo, come risulta dal suo stesso titolo, il regolamento [controverso] è relativo all’applicazione di tale disposizione».

    97

    In tali circostanze la ricorrente non ha provato che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel concludere, ai punti 31 e 32 dell’ordinanza impugnata, che i membri della ricorrente sono interessati dal regolamento controverso soltanto in ragione della loro qualità oggettiva di produttori di composti di rame, allo stesso titolo di qualsiasi altro operatore economico che si trovi, attualmente o potenzialmente, in una situazione identica e che non sono dunque interessati individualmente dal regolamento controverso.

    98

    Nessuna delle circostanze particolari su cui si basa la ricorrente nell’ambito del presente motivo per dimostrare che i suoi membri siano individualmente interessati dal regolamento controverso è idonea a rimettere in discussione tale conclusione.

    99

    In primo luogo, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 94 della presente sentenza, la circostanza in base a cui la ricorrente rappresenterebbe tutti i produttori di composti di rame utilizzati in prodotti fitosanitari, operanti nell’Unione, e che sarebbe possibile conteggiare o identificare tali produttori non incide sul fatto che i suoi membri sono interessati dal regolamento controverso solo in ragione della loro qualità oggettiva di produttori di composti di rame. Inoltre, accogliere la tesi presentata dalla ricorrente in proposito significherebbe svuotare in larga parte del suo contenuto la condizione relativa all’incidenza individuale, poiché agli operatori economici interessati da un atto dell’Unione solo in quanto rientrino in una situazione oggettiva di diritto o di fatto definita da tale atto sarebbe sufficiente raggrupparsi in un’associazione rappresentativa, come quella di cui al caso in esame, per ricevere la legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

    100

    In secondo luogo, alla luce della giurisprudenza citata al punto 93 della presente sentenza, la ricorrente non ha affatto dimostrato, mediante gli elementi evocati al punto 81 della presente sentenza, che il regolamento controverso incida sui suoi membri, o su alcuni di loro, in modo analogo a quello in cui inciderebbe sul destinatario di tale regolamento. In particolare, elementi di tal genere, singolarmente o complessivamente considerati, non sono atti a rimettere in discussione la fondatezza della conclusione a cui è giunto il Tribunale, al punto 31 dell’ordinanza impugnata, secondo cui gli effetti giuridici del regolamento controverso si applicano ai membri della ricorrente solo a motivo della loro qualità oggettiva di produttori di composti di rame.

    101

    È peraltro pacifico che, al momento dell’adozione del regolamento controverso, l’iscrizione dei composti di rame nella lista delle sostanze candidate alla sostituzione è stata decisa non in considerazione delle qualità particolari dei membri della ricorrente, bensì, come risulta dal punto 6 dell’ordinanza impugnata, in ragione del fatto che tale sostanza rispettava i criteri da soddisfare perché fosse considerata come sostanza persistente e tossica, ai sensi del punto 4, dell’allegato II, del regolamento n. 1107/2009 (v., per analogia, sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 66).

    102

    In terzo luogo, la circostanza che i composti di rame siano l’unica sostanza inorganica contenuta nell’elenco in questione, quod non, non è pertinente, poiché non rimette ulteriormente in discussione la fondatezza della conclusione tratta dal Tribunale al punto 31 dell’ordinanza impugnata.

    103

    Da ultimo, dato che, da un lato, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel concludere, al punto 32 dell’ordinanza impugnata, che i membri della ricorrente non erano individualmente interessati dal regolamento controverso e che, dall’altro, le condizioni di essere sia direttamente sia individualmente interessati dall’atto regolamentare dell’Unione di cui si chiede l’annullamento sono cumulative (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 76), gli argomenti esposti ai punti 84 e 85 della presente sentenza, riguardanti la questione se la ricorrente e i suoi membri siano direttamente interessati dal regolamento controverso, sono inoperanti e devono pertanto essere respinti.

    104

    Ne consegue che il terzo motivo deve essere respinto in quanto, in parte, infondato e, in parte, inoperante.

    Sul secondo motivo

    Argomenti delle parti

    105

    Con il suo secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale il fatto di avere considerato, ai punti da 52 a 60 dell’ordinanza impugnata, che il rigetto del suo ricorso in quanto irricevibile non privava la stessa né i suoi membri di una tutela giurisdizionale effettiva.

    106

    Dall’ordinanza impugnata emergerebbe che i membri della ricorrente non possono né contestare una misura di esecuzione nazionale del regolamento controverso né rimettere in discussione gli effetti di tale regolamento. In particolare, fintantoché un’autorità nazionale non decida la sostituzione dei composti di rame, tale sostanza dovrebbe formare oggetto di valutazioni comparative periodiche che i membri della ricorrente non potrebbero contestare. La ricorrente indica, a tale proposito, che una decisione nazionale di rinnovo dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente composti di rame non modificherebbe la situazione giuridica dei suoi membri e non sarebbe quindi impugnabile. Il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) e il Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna) avrebbero infatti considerato che un ricorrente non ha né interesse ad agire né legittimazione ad agire, se la decisione che lo stesso contesta non gli arreca pregiudizio.

    107

    I membri della ricorrente sarebbero pertanto costretti a provocare l’adozione di una decisione negativa da parte delle autorità nazionali per poter proporre un ricorso avverso tale decisione e contestare, nell’ambito di tale ricorso, la qualificazione dei composti di rame come sostanza candidata alla sostituzione. Ad avviso della ricorrente, l’utilizzo del procedimento di rinvio pregiudiziale, richiamato dal Tribunale nell’ordinanza impugnata, richiederebbe altresì la previa adozione di una decisione negativa da parte di tali autorità.

    108

    Dopo avere richiamato il contenuto dei punti 54 e 55 dell’ordinanza impugnata, la ricorrente considera che l’accesso ai giudici nazionali e la possibilità di adire la Corte tramite un rinvio pregiudiziale per l’esame di validità del regolamento controverso non possano garantire il suo diritto o quello dei suoi membri a una tutela giurisdizionale effettiva. Da un lato, l’adozione di una decisione negativa concernente il rinnovo dell’approvazione dei composti di rame non sarebbe certa. Pertanto, la ricorrente e i suoi membri potrebbero non essere mai in grado di contestare il regolamento controverso, il quale continuerebbe, quindi, a produrre effetti giuridici per un tempo indefinito. Dall’altro lato, anche se fosse adottata una decisione negativa e indipendentemente dalla possibilità di adire la Corte in via pregiudiziale, la ricorrente e i suoi membri sosterrebbero l’onere amministrativo e i costi economici risultanti dalla qualificazione dei composti di rame quale sostanza candidata alla sostituzione.

    109

    La Commissione asserisce che il secondo motivo è irricevibile in quanto la ricorrente si limita a reiterare il motivo vertente su una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, dedotto in primo grado, senza rilevare errori giuridici che inficino l’ordinanza impugnata. Essa sostiene che, in ogni caso, il primo motivo è infondato.

    Giudizio della Corte

    110

    Occorre, in limine, rigettare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti del secondo motivo. Contrariamente a quanto sostiene quest’ultima, con tale motivo la ricorrente non si limita a ribadire il motivo dedotto, in primo grado, vertente su una violazione del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ma contesta la valutazione effettuata dal Tribunale al riguardo indicando con precisione gli elementi censurati dell’ordinanza impugnata.

    111

    Quanto alla fondatezza del presente motivo, si deve rammentare che i presupposti di ricevibilità di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE devono essere interpretati alla luce del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, senza tuttavia giungere a escludere l’applicazione delle condizioni esplicitamente imposte dal Trattato FUE (sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

    112

    Ad ogni modo, il controllo giurisdizionale del rispetto dell’ordinamento giuridico dell’Unione è garantito, come si evince dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE, non soltanto dalla Corte, ma anche dagli organi giurisdizionali degli Stati membri. Infatti, il Trattato FUE, mediante gli articoli 263 e 277, da un lato, e l’articolo 267, dall’altro, ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedure inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti dell’Unione, affidandolo al giudice dell’Unione (sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

    113

    Al riguardo occorre precisare che, nell’ambito di un procedimento nazionale, i singoli hanno il diritto di contestare in sede giudiziale la legittimità di qualsiasi decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di un atto dell’Unione di portata generale, eccependo l’invalidità di quest’ultimo (sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

    114

    Ne consegue che il rinvio pregiudiziale per accertamento di validità costituisce, al pari del ricorso di annullamento, uno strumento del controllo di legittimità degli atti dell’Unione (sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

    115

    In proposito, occorre ricordare che, qualora ritenga che uno o più motivi di invalidità di un atto dell’Unione formulati dalle parti o, eventualmente, constatati d’ufficio siano fondati, un giudice nazionale deve sospendere la decisione e investire la Corte di un procedimento pregiudiziale per accertamento di validità, essendo quest’ultima la sola competente a dichiarare l’invalidità di un atto dell’Unione (sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

    116

    Nei confronti delle persone che non soddisfino i requisiti di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE per intentare un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione, spetta dunque agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedure inteso a garantire il rispetto del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva (sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

    117

    Tale obbligo degli Stati membri è stato ribadito all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ai sensi del quale essi «stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione». Un obbligo del genere discende anche dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per quanto riguarda le misure adottate dagli Stati membri in attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, di tale Carta (sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

    118

    Nel caso di specie, come emerge dai punti da 41 a 70 della presente sentenza, il Tribunale ha giustamente constatato che il regolamento controverso comporta, nei confronti dei membri della ricorrente, misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.

    119

    Pertanto, alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti da 111 a 117 della presente sentenza e illustrata dal Tribunale ai punti da 53 a 59 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto neppure allorché ha dichiarato, al punto 60 di tale ordinanza, che era necessario respingere l’argomento della ricorrente secondo cui il rigetto, in quanto irricevibile, del suo ricorso di annullamento avverso il regolamento controverso avrebbe pregiudicato il suo diritto e quello dei suoi membri a una tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, sebbene, a causa delle condizioni di ricevibilità di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, non possa direttamente impugnare il regolamento controverso dinanzi al giudice dell’Unione, la ricorrente può comunque far valere l’invalidità di tale regolamento nell’ambito di un ricorso proposto, contro un atto di uno Stato membro che ne costituisca misura di esecuzione, dinanzi a un giudice nazionale e condurre tale giudice a chiedere chiarimenti alla Corte, in applicazione dell’articolo 267 TFUE, mediante questioni pregiudiziali (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 59).

    120

    Inoltre, la ricorrente potrebbe, eventualmente, impugnare un regolamento della Commissione di rinnovo dell’approvazione dei composti di rame dinanzi ai giudici dell’Unione alle condizioni previste all’articolo 263, quarto comma, TFUE e, nell’ambito di tale ricorso, contestare la validità del regolamento controverso eccependone l’illegittimità, mediante un’eccezione di illegittimità sollevata nei confronti di quest’ultimo, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 37 della presente sentenza, al fine, segnatamente, di rimettere in questione la durata di validità del rinnovo dell’approvazione dei composti di rame.

    121

    Il secondo motivo deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

    122

    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

    Sulle spese

    123

    A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

    124

    La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    L’impugnazione è respinta.

     

    2)

    La European Union Copper Task Force è condannata alle spese.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese

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