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Documento 62016CC0249

    Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 26 aprile 2017.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2017:305

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    YVES BOT

    presentate il 26 aprile 2017 ( 1 )

    Causa C‑249/16

    Saale Kareda

    contro

    Stefan Benkö

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)]

    «Rinvio pregiudiziale — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Nozione di “materia contrattuale” — Domanda di rimborso proposta da un debitore nei confronti del condebitore per le rate bancarie derivanti da un contratto di credito comune — Determinazione del luogo di esecuzione del contratto di credito»

    1. 

    La presente causa offre alla Corte l’opportunità di precisare, ancora una volta, le nozioni di «materia contrattuale» e di «prestazione di servizi» ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 2 ).

    2. 

    Così, la Corte è chiamata a stabilire se un’azione di regresso tra i condebitori di un contratto di credito rientri nella materia contrattuale. In caso di risposta affermativa, la Corte dovrà esaminare se tale contratto possa essere qualificato come un contratto di prestazione di servizi, esame che la condurrà, se del caso, a determinare il luogo di esecuzione dell’obbligazione caratteristica del contratto stesso.

    3. 

    Nelle presenti conclusioni, spiegherò perché ritengo che l’articolo 7, punto 1, del citato regolamento debba essere interpretato nel senso che un’azione di regresso tra i condebitori di un contratto di credito rientra nella nozione di «materia contrattuale» ai sensi di tale disposizione.

    4. 

    Successivamente, spiegherò perché, a mio avviso, l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento in parola debba essere interpretato nel senso che il contratto di credito sul quale si basa l’azione di regresso esercitata da un condebitore deve essere qualificato come contratto di prestazione di servizi ai sensi della medesima disposizione, e di conseguenza il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è quello in cui ha sede il creditore che ha concesso il credito.

    I. Contesto normativo

    A.   Diritto dell’Unione

    1. Il regolamento n. 1215/2012

    5.

    Il considerando 4 del regolamento n. 1215/2012 enuncia quanto segue:

    «Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».

    6.

    I considerando 15 e 16 di detto regolamento sono così formulati:

    «(15)

    È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento (…).

    (16)

    Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione».

    7.

    L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento prevede che, «[a] norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

    8.

    L’articolo 7 del regolamento n. 1215/2012 è formulato come segue:

    «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

    1)

    a)

    in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

    b)

    ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

    nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

    nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

    c)

    la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

    (…)».

    2. Il regolamento (CE) n. 593/2008

    9.

    A termini dei considerando 7 e 17 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ( 3 ):

    «(7)

    Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [ ( 4 )] (“Bruxelles I”) e con il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”) [ ( 5 )].

    (…)

    (17)

    Per quanto concerne la legge applicabile in mancanza di scelta, è opportuno dare alle nozioni di “prestazione di servizi” e di “vendita di beni” la stessa interpretazione utilizzata nell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (…) n. 44/2001, nella misura in cui la vendita di beni e la prestazione di servizi sono contemplati da detto regolamento. I contratti di affiliazione (franchising) e di distribuzione, pur essendo contratti di prestazione di servizi, sono oggetto di norme specifiche».

    10.

    L’articolo 16 di detto regolamento, intitolato «Obbligazioni solidali», è così formulato:

    «Qualora un creditore vanti un credito nei confronti di vari debitori che sono responsabili in solido e uno di essi abbia già adempiuto in tutto o in parte, la legge che regola l’obbligazione di tale debitore nei confronti del creditore regola anche il diritto di regresso del debitore nei confronti degli altri debitori. Gli altri debitori possono opporre le eccezioni che potevano opporre al creditore nella misura consentita dalla legge che regola la loro obbligazione nei confronti del creditore».

    3. La direttiva 2002/65/CE

    11.

    L’articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE ( 6 ), definisce la nozione di «servizio finanziario» come «qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento».

    B.   Il diritto austriaco

    12.

    L’articolo 896 dell’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile; in prosieguo: l’«ABGB») dispone che un condebitore solidale che abbia saldato da solo l’intero debito è autorizzato, anche qualora non vi sia stata una cessione di diritti, a esigere il rimborso dagli altri debitori in parti uguali, salvo che fra di loro siano state convenute quote diverse.

    13.

    Nella versione non ancora modificata dal Zahlungsverzugsgesetz (legge sulla mora nei pagamenti), del 20 marzo 2013 ( 7 ), l’articolo 905, paragrafo 2, dell’ABGB prevedeva che, in caso di dubbio, il debitore deve effettuare i pagamenti in denaro al creditore a proprio rischio e a proprie spese, nel domicilio (sede) di quest’ultimo.

    14.

    Tale legge ha altresì inserito nell’ABGB l’articolo 907a, il quale dispone che un debito pecuniario deve essere adempiuto al domicilio o presso la sede del creditore, nel senso che l’importo di denaro dovuto deve essere ivi consegnato oppure versato su un conto bancario indicato dal creditore.

    15.

    Conformemente all’articolo 1042 dell’ABGB, chiunque sostenga un costo per conto di un terzo, che quest’ultimo avrebbe dovuto sopportare in proprio in virtù delle disposizioni del presente codice, ha diritto di ottenerne il rimborso.

    16.

    Ai sensi dell’articolo 1503, paragrafo 2, punto 1, dell’ABGB, l’articolo 907a di quest’ultimo, nella versione della legge sopra citata, si applica ai rapporti giuridici costituiti a partire dal 16 marzo 2013. I rapporti giuridici costituiti prima di questa data continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni anteriori. Tuttavia, quando tali rapporti giuridici precedentemente costituiti prevedono prestazioni in denaro periodiche, le nuove disposizioni si applicano ai pagamenti dovuti a partire dal 16 marzo 2013.

    II. Controversia principale

    17.

    Il sig. Stefan Benkö (in prosieguo: il «ricorrente»), cittadino austriaco, esercita dinanzi ai giudici austriaci un’azione di regresso nei confronti della sig.ra Saale Kareda (in prosieguo: la «convenuta»), cittadina estone e sua ex compagna, chiedendo il pagamento dell’importo di EUR 17145,41, maggiorato degli interessi e delle spese.

    18.

    Quando risiedevano insieme in Austria, il ricorrente e la convenuta avrebbero acquistato, nel 2007, un’abitazione e a tal fine avrebbero contratto tre mutui per un importo complessivo di EUR 300000 (in prosieguo: il «credito») presso una banca austriaca. Entrambi figurerebbero come mutuatari e il giudice del rinvio indica che tutti e due erano responsabili in solido.

    19.

    Alla fine del 2011 la convenuta avrebbe interrotto la convivenza e sarebbe tornata a vivere in Estonia. Il giudice del rinvio precisa, al riguardo, che l’attuale domicilio della convenuta in Estonia è ignoto.

    20.

    A partire dal giugno 2012 la convenuta non avrebbe più adempiuto i propri obblighi di rimborso del credito. Il ricorrente avrebbe quindi preso in carico i pagamenti della sua ex compagna oltre alle proprie rate mensili, e ciò fino al giugno 2014. Sono i detti pagamenti che formano l’oggetto del presente ricorso.

    21.

    Il Landesgericht St. Pölten (tribunale regionale di Sankt Pölten, Austria), giudice di primo grado, si è messo in contatto con l’ambasciata estone in Austria per conoscere il domicilio della convenuta, ma senza ottenere alcun risultato. In tale contesto è stato nominato un mandatario per rappresentare la convenuta.

    22.

    Il mandatario, che ha ricevuto tutte le notifiche, ha sollevato un’eccezione di incompetenza in primo grado, per il motivo che la convenuta avrebbe il proprio domicilio in Estonia, nel territorio di un altro Stato membro. D’altra parte, il mandatario ha sostenuto che i fatti esposti dal ricorrente non sarebbero riconducibili alle disposizioni di cui alle sezioni da 2 a 7 del capo II del regolamento n. 1215/2012, relative alle competenze giurisdizionali che derogano alla regola di competenza generale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento. In ogni caso, egli sostiene che il Landesgericht St. Pölten (tribunale regionale di Sankt Pölten), adito dal ricorrente, non sarebbe competente ratione loci, in quanto il mutuo sarebbe stato erogato da una banca austriaca e il luogo di adempimento di tale operazione, ossia la sede di detta banca, non sarebbe situato nel territorio di competenza del tribunale adito.

    23.

    Con decisione del 5 agosto 2015, il Landesgericht St. Pölten (tribunale regionale di Sankt Pölten) ha riscontrato il difetto di competenza internazionale. Il ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi all’Oberlandesgericht Wien (tribunale superiore regionale di Vienna, Austria) che, con decisione del 28 dicembre 2015, ha riformato la decisione del 5 agosto 2015.

    24.

    La convenuta ha allora proposto un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al giudice del rinvio.

    III. Le questioni pregiudiziali

    25.

    L’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), nutrendo dubbi in ordine all’interpretazione che occorre dare delle disposizioni del diritto dell’Unione, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che un diritto di rimborso (compensazione/regresso) azionato da un soggetto – che è debitore sulla base di un contratto (comune) di mutuo stipulato con una banca e che ha sostenuto da solo le rate del mutuo – contro l’altro debitore di detto contratto costituisca un diritto contrattuale (secondario) derivato dal contratto di credito in parola.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione:

    Se il luogo dell’adempimento nel caso di un diritto di rimborso (compensazione/regresso) azionato da un debitore contro l’altro debitore sulla base del contratto di mutuo sottostante debba essere determinato

    a)

    in base all’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 (“prestazione di servizi”) o

    b)

    a norma dell’articolo 7, punto 1, lettera c), in combinato disposto con la lettera a), del regolamento n. 1215/2012 in base alla lex causae.

    3.

    In caso di risposta affermativa alla seconda questione, sub a):

    Se la concessione del mutuo da parte della banca costituisca la prestazione contrattuale caratteristica del contratto di mutuo e se il luogo di adempimento vada determinato, di conseguenza, ai fini della prestazione del servizio in parola, a norma dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 in base alla sede della banca qualora la concessione del mutuo sia intervenuta soltanto in tal luogo.

    4.

    In caso di risposta affermativa alla seconda questione, sub b):

    Se, ai fini della determinazione del luogo di esecuzione della prestazione contrattuale non adempiuta, sia determinante, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012

    a)

    il momento in cui è stato contratto il mutuo da parte di entrambi i debitori (marzo 2007) oppure

    b)

    il rispettivo momento in cui il soggetto, debitore in forza del contratto di mutuo e avente diritto al regresso, ha effettuato a favore della banca i pagamenti da cui trae origine il suo diritto di regresso (da giugno 2012 a giugno 2014)».

    IV. Analisi

    26.

    Nella presente causa, il giudice del rinvio cerca di determinare quale sia, ai sensi delle regole di competenza stabilite dal regolamento n. 1215/2012, la giurisdizione competente a conoscere della controversia di cui al procedimento principale.

    27.

    La difficoltà nella decisione della presente causa deriva dal fatto che l’azione esercitata dal ricorrente nel procedimento principale è un’azione di regresso tra condebitori che trae origine da un contratto di credito concluso tra questi ultimi e una banca austriaca.

    28.

    In realtà, la questione fondamentale da risolvere, prima di esaminare le regole di competenza cui potrebbe ricondursi la situazione che è oggetto del procedimento principale, implica stabilire se, ai fini dell’applicazione di tale regolamento, sia possibile «dissociare» dal contratto di credito i rapporti giuridici sorti tra condebitori solidali in seguito alla conclusione di tale contratto oppure se tali rapporti formino un insieme indissociabile con il contratto.

    29.

    Per le ragioni che espongo di seguito, ritengo che i rapporti giuridici tra i condebitori solidali derivanti dalla conclusione di un contratto di credito siano indissociabili da quest’ultimo.

    30.

    Infatti, detti rapporti giuridici derivano dal contratto di credito che entrambi i condebitori solidali hanno liberamente sottoscritto. Nei rapporti con il creditore comune, ciascun debitore ha quindi accettato di pagare l’intero importo del debito. La prestazione consistente nel prestito in denaro è indissociabile dall’obbligo di rimborso. Un prestito cui non si colleghi un obbligo di rimborso sarebbe di fatto una donazione. L’obbligo solidale di rimborso forma quindi parte integrante del meccanismo contrattuale.

    31.

    Ciò non toglie che il condebitore che abbia pagato in tutto o in parte la quota del debito comune a carico dell’altro debitore possa recuperare l’importo pagato esercitando un’azione di regresso. Pertanto, la stessa ragion d’essere di tale azione è legata all’esistenza del contratto. Di conseguenza, sarebbe artificioso, ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1215/2012, separare tali rapporti giuridici dal contratto da cui traggono origine e che ne costituisce il fondamento ( 8 ). Una diversa decisione potrebbe portare, nel caso di domande basate su uno stesso contratto, a una moltiplicazione dei criteri di competenza. La giurisdizione di uno Stato membro sarebbe competente a conoscere delle controversie sorte tra i condebitori e la banca, mentre la giurisdizione di un altro Stato membro sarebbe competente a conoscere delle controversie tra i condebitori stessi.

    32.

    È quindi più coerente ritenere che tutte le questioni che possono insorgere in seguito alla conclusione di un contratto di credito debbano essere esaminate dallo stesso giudice. Questa, del resto, è la soluzione espressamente prevista dal regolamento Roma I per quanto riguarda la legge applicabile. Come ricorda la Commissione europea, l’articolo 16 di tale regolamento, intitolato «Obbligazioni solidali», dispone, in particolare, che, «[q]ualora un creditore vanti un credito nei confronti di vari debitori che sono responsabili in solido e uno di essi abbia già adempiuto in tutto o in parte, la legge che regola l’obbligazione di tale debitore nei confronti del creditore regola anche il diritto di regresso del debitore nei confronti degli altri debitori».

    33.

    Non vedo, quindi, alcun motivo per cui la situazione dovrebbe cambiare quando si tratta di determinare la giurisdizione competente a conoscere di un’azione di regresso esercitata da un condebitore di un contratto di credito nei confronti dell’altro debitore. Tanto più che l’applicazione reciproca del regolamento Roma I e del regolamento n. 1215/2012 ci impone di interpretare in maniera coerente le loro rispettive disposizioni ( 9 ). Inoltre, separare i rapporti giuridici tra i condebitori solidali dal contratto che li vincola contrasterebbe con l’obiettivo di un alto grado di prevedibilità perseguito dal regolamento n. 1215/2012 ( 10 ). Pertanto, per i condebitori solidali, sapere che le eventuali controversie derivanti dai loro rapporti giuridici sarebbero sottoposte alle stesse regole di competenza che disciplinano anche il contratto di credito, garantisce innegabilmente un alto grado di prevedibilità.

    34.

    Tutti i suesposti elementi mi inducono a ritenere che la competenza della giurisdizione investita dell’esame di una controversia che riguarda i rapporti giuridici tra condebitori solidali, nati dalla conclusione di un contratto di credito, debba essere quella prevista per le controversie derivanti dal contratto stesso.

    35.

    Così, poiché è indubbio che il contratto di credito rientra nella materia contrattuale, sono dell’avviso che l’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che un’azione di regresso tra i condebitori di un contratto di credito è riconducibile alla nozione di «materia contrattuale» ai sensi di detta disposizione.

    36.

    Ciò detto, il giudice del rinvio intende stabilire quale sia il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, luogo che viene determinato diversamente dal detto articolo in funzione della circostanza che il contratto in questione sia un contratto di compravendita di beni o un contratto di prestazione di servizi, oppure né l’uno né l’altro.

    37.

    Così, con la seconda e la terza questione, il giudice del rinvio si chiede, sostanzialmente, se l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del citato regolamento, debba essere interpretato nel senso che il contratto di credito alla base dell’azione di regresso esercitata da un condebitore debba essere considerato un contratto per la fornitura di servizi ai sensi di detta disposizione. Se questo è il caso, il giudice a quo chiede se la concessione del credito costituisca la prestazione contrattuale caratteristica di tale contratto e, di conseguenza, se il luogo di adempimento dell’obbligazione sia quello in cui ha sede la banca.

    38.

    Non vi sono dubbi, a mio avviso, sul fatto che il contratto di credito è un contratto di prestazione di servizi.

    39.

    La Corte ha statuito che «la nozione di servizi implica, quanto meno, che la parte che li fornisce effettui una determinata attività in cambio di un corrispettivo» ( 11 ). Essa ha precisato che l’esistenza di un’attività presuppone il compimento di atti positivi, escludendo meri atti omissivi ( 12 ). La Corte ha pertanto escluso da tale nozione il contratto di licenza, con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte il diritto di sfruttarlo in cambio del pagamento di un corrispettivo, in quanto il titolare del diritto di proprietà intellettuale non effettua alcuna prestazione concedendo lo sfruttamento del diritto in questione, impegnandosi esclusivamente a consentire che la controparte sfrutti liberamente tale diritto ( 13 ).

    40.

    Diverso è il caso del contratto di credito. Infatti, in base a tale contratto, un creditore, l’ente creditizio, concede o s’impegna a concedere al mutuatario il prestito di una somma di denaro sotto forma di dilazione di pagamento e, in cambio di ciò, il mutuatario s’impegna a rimborsare tale somma, ove il corrispettivo dell’operazione è costituito dal pagamento degli interessi che ne derivano. La prestazione di servizi consiste quindi nella concessione di tale somma da parte dell’ente creditizio che effettua regolarmente le cosiddette «operazioni di banca».

    41.

    Ne deriva che l’operazione creditizia è un servizio finanziario. D’altra parte, tale conclusione emergerebbe, come evidenzia il giudice del rinvio, dall’articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65, che definisce la nozione di «servizio finanziario» come «qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento».

    42.

    Il semplice fatto che l’attività della parte che fornisce il servizio appartenga al settore finanziario non può comportare l’esclusione dei contratti rientranti in tale attività dall’applicazione dell’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012. Sembra quindi che il legislatore abbia previsto l’inclusione di tale tipo di servizi nell’ambito di applicazione di detto regolamento concernente la competenza giurisdizionale. Come fanno notare il giudice del rinvio e la Commissione, l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 prevedeva una deroga all’applicazione delle regole di competenza in materia contrattuale qualora il luogo della prestazione del servizio fosse situato in Lussemburgo. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo, le disposizioni di quest’ultimo non erano applicabili ai contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari, e quindi tali contratti erano disciplinati dalla regola di competenza speciale di cui all’articolo 5, punto 1, del medesimo regolamento, che corrisponde attualmente all’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.

    43.

    Sono pertanto dell’avviso che il contratto di credito debba essere qualificato come contratto di prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del suddetto regolamento.

    44.

    Rimane ora da determinare il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio. Ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento in parola, il luogo di esecuzione dell’obbligazione di cui trattasi è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. Si tratta di determinare, in realtà, il luogo di esecuzione dell’obbligazione caratteristica del contratto, quale criterio di collegamento al giudice competente ( 14 ).

    45.

    Nella specie, ritengo che, nell’ambito di un contratto di credito, l’obbligazione caratteristica sia costituita dalla stessa erogazione dell’importo finanziato. L’esistenza dell’altra obbligazione contenuta nel contratto, consistente nel rimborso del prestito da parte del mutuatario, dipende infatti unicamente dall’esecuzione della prestazione del creditore, poiché il rimborso non è altro che una conseguenza di quest’ultima.

    46.

    Quanto al luogo concreto di esecuzione dell’obbligazione caratteristica, ritengo che solo il luogo in cui è domiciliato il creditore sia di natura tale da assicurare un alto grado di prevedibilità, nonché di rispondere agli obiettivi di prossimità e di uniformità perseguiti dall’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 ( 15 ). Tale luogo sarà infatti noto alle parti fin dalla conclusione del contratto e sarà anche quello in cui è situata la giurisdizione che presenta il collegamento più stretto con tale contratto.

    47.

    Pertanto, alla luce di tutti gli elementi che precedono, ritengo che l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento in parola debba essere interpretato nel senso che il contratto di credito sul quale è basata l’azione di regresso esercitata da un condebitore debba essere qualificato come contratto di prestazione di servizi ai sensi del medesimo articolo. Il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è quello in cui ha sede il creditore che ha concesso il credito.

    V. Conclusione

    48.

    Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) nei seguenti termini:

    1)

    L’articolo 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione di regresso tra i condebitori di un contratto di credito rientra nella nozione di «materia contrattuale» ai sensi di tale disposizione.

    2)

    L’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che:

    il contratto di credito sul quale è basata l’azione di regresso esercitata da un condebitore deve essere qualificato come contratto di prestazione di servizi ai sensi della medesima disposizione, e

    il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è quello in cui ha sede il creditore che ha concesso il credito.


    ( 1 ) Lingua originale: il francese.

    ( 2 ) GU 2012, L 351, pag. 1.

    ( 3 ) GU 2008, L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma I».

    ( 4 ) GU 2001, L 12, pag. 1.

    ( 5 ) GU 2007, L 199, pag. 40.

    ( 6 ) GU 2002, L 271, pag. 16.

    ( 7 ) BGBl I, 50/2003.

    ( 8 ) V., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2016, Kostanjevec (C‑185/15, EU:C:2016:763, punto 38).

    ( 9 ) V., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, ERGO Insurance e Gjensidige Baltic (C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 40).

    ( 10 ) V. considerando 15 del citato regolamento.

    ( 11 ) V. sentenza del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch (C‑533/07, EU:C:2009:257, punto 29). V., inoltre, sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo (C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 37).

    ( 12 ) Sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo (C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 38).

    ( 13 ) V. sentenza del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch (C‑533/07, EU:C:2009:257, punti 3031).

    ( 14 ) V. sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo (C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 15 ) V. sentenza del 19 dicembre 2013, Corman-Collins (C‑9/12, EU:C:2013:860, punti da 30 a 3239).

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