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Documento 62016CJ0124

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 marzo 2017.
Procedimento penale a carico di Ianos Tranca e a.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte da Amtsgericht München e Landgericht München I.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico – Notifica di un decreto penale di condanna – Modalità – Nomina obbligatoria di un domiciliatario – Imputato non residente e senza domicilio abituale – Termine di opposizione che decorre dalla notifica al domiciliatario.
Cause riunite C-124/16, C-188/16 e C-213/16.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2017:228

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

22 marzo 2017 ( 1 )*

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Direttiva 2012/13/UE — Diritto all’informazione nei procedimenti penali — Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico — Notifica di un decreto penale di condanna — Modalità — Nomina obbligatoria di un domiciliatario — Imputato non residente e senza domicilio abituale — Termine di opposizione che decorre dalla notifica al domiciliatario»

Nelle cause riunite C‑124/16, C‑188/16 e C‑213/16,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht München (Tribunale distrettuale di Monaco di Baviera, Germania), con decisioni del 19 febbraio 2016 (C‑124/16) e del 12 aprile 2016 (C‑213/16), pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 29 febbraio ed il 18 aprile 2016, e dal Landgericht München I (Tribunale regionale di Monaco di Baviera I, Germania), con decisione del 23 marzo 2016 (C‑188/16), pervenuta in cancelleria il 4 aprile 2016, nei procedimenti penali a carico di

Ianos Tranca (C‑124/16),

Tanja Reiter (C‑213/16)

e

Ionel Opria (C‑188/16),

con l’intervento di:

Staatsanwaltschaft München I,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, A. Tizzano (relatore), vicepresidente della Corte, M. Berger, A. Borg Barthet e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il Staatsanwaltschaft München I, da H. Kornprobst, in qualità di agente;

per il governo tedesco, da T. Henze e M. Hellmann, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da R. Troosters e S. Grünheid, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 2, dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), nonché dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1).

2

Tali domande sono state proposte nell’ambito di procedimenti penali a carico dei sigg. Ianos Tranca e Ionel Opria, per furto, nonché della sig.ra Tanja Reiter, per percosse e lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 delimita l’ambito di applicazione di quest’ultima nei seguenti termini:

«La presente direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione».

4

L’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva così definisce il diritto all’informazione sui diritti:

«Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti:

(…)

c)

il diritto di essere informato dell’accusa, a norma dell’articolo 6;

(…)».

5

L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Diritto all’informazione sull’accusa», dispone, ai paragrafi 1 e 3, quanto segue:

«1.   Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.

(…)

3.   Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato».

Diritto tedesco

6

L’articolo 44 della Strafprozessordnung (codice di procedura penale; in prosieguo: la «StPO») dispone quanto segue:

«Chi non ha potuto, senza sua colpa, rispettare un termine deve ottenere, su sua richiesta, la rimessione in termini. Il mancato rispetto del termine deve essere considerato come non volontario qualora sia mancata l’informativa ai sensi dell’articolo 35a, primo e secondo periodo (…)».

7

L’articolo 116 della StPO così dispone:

«1)   Il giudice sospende l’esecuzione di un ordine di carcerazione, giustificato unicamente in ragione del pericolo di fuga, quando misure meno incisive sono sufficienti a ritenere che l’obiettivo della custodia cautelare possa essere raggiunto ricorrendo ad esse. Vengono in considerazione, in particolare (…)

(…)

4.

la prestazione di un’adeguata garanzia da parte dell’imputato o di un terzo».

8

L’articolo 116a, paragrafo 3, della StPO è formulato come segue:

«L’imputato che chiede la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione a fronte della prestazione di una garanzia senza risiedere nel territorio di vigenza della presente legge è tenuto a delegare al ricevimento delle notifiche una persona residente nel circondario del tribunale competente».

9

L’articolo 127a della StPO prevede quanto segue:

   «Se l’imputato non ha un domicilio o la residenza abituale nel territorio di vigenza della presente legge e i presupposti per un ordine di carcerazione sussistono solo per scongiurare il pericolo di fuga, è possibile evitare di disporre o mantenere il suo arresto se

1.

si deve ritenere che per il reato non sarà comminata una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà e

2.

l’imputato presta adeguata garanzia a copertura della prevedibile pena pecuniaria e delle spese del procedimento.

2)   L’articolo 116a, paragrafi 1 e 3, si applica mutatis mutandis».

10

L’articolo 132, paragrafo 1, della StPO così dispone:

«Qualora l’imputato, a fronte di forte sospetto di reato, non disponga di domicilio o di residenza abituale nel territorio di vigenza della presente legge, ma non sussistano i presupposti per un ordine di carcerazione, può essere disposto, al fine di assicurare la conduzione del procedimento penale, che l’imputato:

1.

presti adeguata garanzia a copertura della prevedibile pena pecuniaria e delle spese giudiziali e

2.

deleghi al ricevimento delle notifiche una persona residente nel circondario del giudice competente».

11

L’articolo 410 della StPO è così formulato:

«1)   L’accusato può proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna entro due settimane dalla notifica dinanzi al giudice che ha emesso il decreto, per iscritto o con dichiarazione verbalizzata dal cancelliere. (…)

2)   L’opposizione può essere limitata a determinati addebiti.

3)   Il decreto penale di condanna acquisisce, in assenza di tempestiva opposizione, carattere di decisione avente autorità di cosa giudicata».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Cause C124/16 e C213/16

12

Nella causa C‑124/16, il sig. Tranca, cui è contestato il reato di furto, può essere condannato ad una pena pecuniaria corrispondente a 20-30 giorni di detenzione. Nella causa C‑213/16, la sig.ra Reiter, cui sono contestati i reati di percosse e lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, può essere condannata ad una pena pecuniaria corrispondente a 50-70 giorni di detenzione. Dalle decisioni di rinvio risulta che il sig. Tranca e la sig.ra Reiter non hanno un domicilio o la residenza abituale né in Germania né nel loro paese di origine.

13

Il pubblico ministero di Monaco di Baviera ha chiesto al giudice istruttore competente dell’Amtsgericht München (Tribunale distrettuale di Monaco di Baviera, Germania), di emettere nei loro confronti ordini di carcerazione, al fine di mantenerli in stato di custodia cautelare, in ragione del pericolo di fuga degli stessi.

14

Il giudice del rinvio espone, al riguardo, che, nell’esaminare tale richiesta, il giudice istruttore deve, secondo il diritto tedesco, valutare in particolare la proporzionalità della detenzione e, a tal fine, verificare se possono essere previste misure meno incisive della detenzione.

15

Infatti, in fattispecie come quelle di cui ai procedimenti principali, gli articoli 116, 116a e 127a della StPO prevedono in particolare che il giudice sospenda l’esecuzione di un ordine di carcerazione giustificato unicamente in ragione del pericolo di fuga, quando l’imputato può prestare un’adeguata garanzia a copertura dell’importo prevedibile della pena pecuniaria che potrà essergli inflitta.

16

Da tali articoli emerge inoltre che un imputato non residente nel territorio tedesco, nei confronti del quale è stato emesso un ordine di carcerazione, è tenuto a nominare un domiciliatario ai fini della notifica delle misure o degli atti che lo riguardano.

17

Tuttavia, nell’ambito dell’esame che precede l’emanazione o l’esecuzione di un ordine di carcerazione, il giudice istruttore deve altresì verificare se siffatte misure alternative permettono una conclusione in tempi brevi del procedimento penale nelle medesime condizioni che si verificherebbero se l’imputato fosse stato posto in custodia cautelare.

18

Ebbene, ciò accadrebbe soltanto qualora fosse possibile notificare all’imputato un decreto penale di condanna, in modo da permettere che quest’ultimo diventi definitivo. In particolare, nel caso in cui non sia noto il domicilio dell’imputato, ciò presupporrebbe che tale decreto penale di condanna possa essere notificato al domiciliatario di quest’ultimo e che tale notifica faccia decorrere il termine di opposizione, alla scadenza del quale detto decreto acquisisce l’autorità di cosa giudicata e diventa esecutivo.

19

Il giudice del rinvio dubita tuttavia che il procedimento previsto dal diritto tedesco per l’emissione del decreto penale di condanna sia conforme alla direttiva 2012/13, come interpretata dalla Corte nella sentenza del 15 ottobre 2015, Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:686).

20

In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale di uno Stato membro la quale, nell’ambito di un procedimento penale, impone all’imputato non residente in tale Stato membro di nominare un domiciliatario al fine di ricevere la notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, purché tale persona benefici effettivamente in toto del termine stabilito per proporre opposizione avverso il decreto stesso, il che vuol dire che tale termine non può essere ridotto del tempo necessario al domiciliatario per far pervenire detto decreto al suo destinatario.

21

Ebbene, secondo il giudice del rinvio, tale soluzione, se applicata ai procedimenti dinanzi ad esso pendenti, nei quali non è noto il domicilio degli imputati, avrebbe la conseguenza di impedire che il decreto penale di condanna diventi definitivo. Infatti, non potendo quest’ultimo essere consegnato personalmente al suo destinatario, il termine di opposizione non potrebbe cominciare a decorrere.

22

Si pone quindi la questione, secondo tale giudice, se il diritto tedesco sia conforme al diritto dell’Unione così come interpretato dalla Corte, dato che tale diritto nazionale viene interpretato nel senso che la notifica di un decreto penale di condanna al domiciliatario di un imputato sprovvisto di un domicilio noto fa decorrere il termine per proporre opposizione avverso tale decreto, ma che, nell’ipotesi di successiva decadenza di quest’ultimo, l’imputato conserva in ogni caso la facoltà di domandare la rimessione in termini per proporre opposizione avverso detto decreto.

23

Il giudice del rinvio rileva che l’alternativa a tale facoltà di ricorrere ad un domiciliatario nei casi in cui l’imputato non disponga di un domicilio noto, la quale consisterebbe quindi nel dare esecuzione all’ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti ed arrestarlo, affinché sia possibile notificargli il decreto penale di condanna, sembrerebbe più invasiva rispetto all’interpretazione del diritto nazionale proposta. Egli ritiene inoltre che tale interpretazione rispetti il principio dell’equo processo, dato che l’imputato conosce il nome e l’indirizzo del domiciliatario, è stato informato del ruolo di tale figura e ha la possibilità di rivolgervisi per avere informazioni in merito all’emanazione del decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti.

24

In tale contesto, l’Amtsgericht München (Tribunale distrettuale di Monaco di Baviera) ha deciso di sospendere le decisioni sull’emanazione degli ordini di carcerazione in questione e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in termini identici nelle cause C‑124/16 e C‑213/16:

«1)

Se l’articolo 2 nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13 ostino a una disposizione legislativa di uno Stato membro:

in forza della quale l’imputato in un procedimento penale che non abbia la residenza in detto Stato membro è tenuto a nominare un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti,

anche se l’imputato, di conseguenza, non beneficia in toto del termine previsto per proporre opposizione al decreto penale di condanna,

non avendo neppure un indirizzo presso il quale possa essergli comunicato in modo documentabile il decreto penale di condanna, cosicché la comunicazione del nome e dell’indirizzo del domiciliatario gli consente di tenere aggiornato quest’ultimo circa il luogo in cui un decreto penale di condanna può essergli inviato in modo documentabile.

«2)

Se l’articolo 2, paragrafo 1, nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13 ostino a una disposizione legislativa di uno Stato membro:

in forza della quale l’imputato in un procedimento penale che non abbia la residenza in detto Stato membro è tenuto a nominare un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti

e, ai fini del computo del termine per l’ammissibilità di un’opposizione, è senz’altro sufficiente la notifica a un domiciliatario,

se l’imputato, in caso di inosservanza del termine così calcolato, può chiedere la rimessione in termini ed è poi sufficiente, a tal fine, come giustificazione, che il decreto penale di condanna gli sia stato inoltrato e che abbia proposto tempestiva opposizione dopo l’inoltro, cosicché – con la rimessione in termini – egli possa avvalersi a posteriori in toto del termine di opposizione,

anche se, in caso di inosservanza del termine, è di norma disposta ex lege l’esecutività del decreto penale di condanna».

Causa C188/16

25

Il sig. Opria, cittadino rumeno, è accusato di furto in Germania. Dalla decisione di rinvio risulta che tale persona non dispone di domicilio o residenza abituali nel territorio tedesco e neppure nel proprio paese di origine.

26

Il sig. Opria ha nominato un domiciliatario al fine di ricevere la notifica di ogni provvedimento penale emesso nei suoi confronti. Su richiesta del pubblico ministero, l’Amtsgericht München (Tribunale distrettuale di Monaco di Baviera) ha emesso nei suoi confronti, il 13 ottobre 2015, un decreto penale di condanna e gli ha inflitto una pena pecuniaria di EUR 300. Tale decreto penale di condanna è stato notificato al domiciliatario nominato, il quale ha confermato il ricevimento di tali atti il 27 ottobre 2015.

27

Poiché non è pervenuta presso tale tribunale alcuna dichiarazione da parte dell’imputato entro il termine di opposizione previsto, il cancelliere presso detto tribunale ha apposto su tale decreto, l’11 novembre 2015, la formula che ne attestava il passaggio in giudicato.

28

Facendo riferimento alla sentenza del 15 ottobre 2015, Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:686), il pubblico ministero, quale autorità competente per l’esecuzione della pena, dopo che erano stati respinti diversi altri ricorsi volti ad accertare la liceità dell’esecuzione della pena, ha richiesto a detto cancelliere di sopprimere detta menzione. Tale domanda è stata respinta con decisione del 2 febbraio 2016. Il pubblico ministero ha successivamente proposto ricorso in tal senso dinanzi all’Amtsgericht München (Tribunale distrettuale di Monaco di Baviera), il quale, con ordinanza del 17 febbraio 2016, l’ha respinto in quanto irricevibile. Il 22 febbraio 2016 egli ha quindi adito in ultima istanza il Landgericht München I (Tribunale regionale di Monaco di Baviera I) con un «ricorso immediato» (sofortige Beschwerde) avverso detto decreto penale di condanna.

29

Il giudice del rinvio ritiene che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente, relativa alla legittimità dell’apposizione della formula esecutiva sul decreto penale di condanna in questione, dipenda dalla questione se il termine di opposizione abbia iniziato a decorrere a partire dalla notifica di tale decreto penale di condanna al domiciliatario.

30

Dopo aver constatato che, conformemente alla sentenza del 15 ottobre 2015, Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:686), l’obbligo, in talune circostanze, per un imputato nell’ambito di un procedimento penale di nominare un domiciliatario ai fini di ricevere la notifica del decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, è ammesso a condizione che tale persona benefici effettivamente in toto del termine stabilito per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna, il giudice del rinvio esamina diverse interpretazioni del diritto tedesco in questione che permetterebbero di soddisfare tale condizione.

31

Secondo tale giudice, una prima interpretazione consisterebbe nel fare decorrere il termine di opposizione soltanto dal momento in cui l’imputato ha avuto effettivamente conoscenza del decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti. Tale interpretazione, tuttavia, sarebbe sostanzialmente contra legem, in quanto il diritto tedesco prevede chiaramente che tale termine decorre a partire dalla notifica di tale decreto al domiciliatario.

32

Una seconda interpretazione consisterebbe nel ritenere d’ufficio irricevibile qualsiasi notifica di decreto penale di condanna ad un domiciliatario, il che comporterebbe un notevole impatto sull’ordinamento giuridico tedesco.

33

In applicazione della terza possibile interpretazione di tale diritto, le disposizioni nazionali relative alla rimessione in termini potrebbero essere lette alla luce dell’articolo 6 della direttiva 2012/13. L’opposizione avverso il decreto penale di condanna dovrebbe così essere ritenuta d’ufficio proposta tempestivamente quando è stata effettuata, in forma scritta, entro due settimane dal momento in cui la persona interessata ha avuto conoscenza effettiva di tale decreto.

34

Tuttavia, il Landgericht München I (Tribunale regionale di Monaco di Baviera I), dubitando della conformità di tale ultima interpretazione alla direttiva 2012/13, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni di uno Stato membro in base alle quali, nell’ambito di un procedimento penale contro un imputato che non abbia domicilio o residenza stabile in detto Stato membro, un decreto penale diretto nei suoi confronti può essere notificato a un domiciliatario nominato dall’imputato, con la conseguenza che il decreto penale diviene definitivo a seguito del decorso del termine di impugnazione (di due settimane) dalla notifica al domiciliatario, anche se – a norma delle disposizioni [di detto Stato membro] – l’imputato che, entro due settimane dalla sua effettiva conoscenza del decreto penale, ha presentato contro di esso opposizione scritta dinanzi al giudice competente, deve essere rimesso d’ufficio in termini con la conseguenza che, a partire dall’emanazione della decisione con cui è disposta la rimessione in termini, si deve procedere come nel caso di un’opposizione tempestiva».

Sulle questioni pregiudiziali

35

Con le loro questioni, alle quali occorre rispondere congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto dei procedimenti principali, la quale, nell’ambito di un procedimento penale, prevede che l’imputato che non risiede in tale Stato membro né dispone di un domicilio abituale in quest’ultimo o nel suo Stato membro di origine è tenuto a nominare un domiciliatario al fine di ricevere la notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti e che il termine per presentare opposizione avverso tale decreto, prima che quest’ultimo diventi esecutivo, decorre dalla notifica di detto decreto a tale domiciliatario, fermo restando che la persona interessata può chiedere la rimessione in termini se non ha avuto effettiva conoscenza del decreto penale di condanna in questione.

36

Al fine di rispondere a tali questioni occorre rammentare che la Corte ha già dichiarato che, con particolare riguardo agli articoli 2, 3 e 6 della direttiva 2012/13, la notifica di un decreto penale di condanna, come quella prevista dal diritto tedesco di cui ai procedimenti principali, deve essere considerata una forma di comunicazione dell’accusa a carico della persona interessata, cosicché essa deve rispettare i requisiti stabiliti da tale articolo 6 (sentenza del 15 ottobre 2015, Covaci, C‑216/14, EU:C:2015:686, punto 61).

37

È pur vero che la direttiva 2012/13 non disciplina le modalità con cui l’informazione sull’accusa, prevista dall’articolo 6, deve essere comunicata a tale persona (sentenza del 15 ottobre 2015, CovaciC‑216/14, EU:C:2015:686, punto 62).

38

Tuttavia, tali modalità non possono recare pregiudizio all’obiettivo perseguito, in particolare, da tale disposizione, che consiste, come emerge altresì dal considerando 27 di detta direttiva, nel consentire alle persone indagate o imputate per aver commesso un reato di predisporre la propria difesa e garantire l’equità del procedimento (sentenza del 15 ottobre 2015, Covaci, C‑216/14, EU:C:2015:686, punto 63).

39

Nel caso di specie, dalle decisioni di rinvio emerge che la normativa nazionale oggetto dei procedimenti principali prevede che il decreto penale di condanna sia notificato al domiciliatario dell’imputato e che quest’ultimo disponga di un termine di due settimane per proporre opposizione avverso tale decreto, decorrente dalla sua notifica a detto domiciliatario. Alla scadenza di tale termine, l’ordinanza diventa definitiva.

40

A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che sia la finalità consistente nel consentire all’imputato di predisporre la propria difesa, sia la necessità di evitare qualsiasi discriminazione tra, da un lato, gli imputati che dispongano di una residenza nella sfera di applicazione territoriale della legge nazionale interessata e, dall’altro, quelli la cui residenza non rientri in tale sfera, che sono i soli tenuti a nominare un domiciliatario ai fini della notifica dei provvedimenti giudiziari, esigono che l’imputato disponga in toto di tale termine di opposizione (sentenza del 15 ottobre 2015, Covaci, C‑216/14, EU:C:2015:686, punto 65).

41

In tale contesto, è certamente vero che, se il termine di due settimane di cui al procedimento principale iniziasse a decorrere dal momento in cui l’imputato ha avuto effettivamente conoscenza del decreto penale di condanna, risulterebbe garantito che tale persona disponga di detto termine in toto (sentenza del 15 ottobre 2015, Covaci, C‑216/14, EU:C:2015:686, punto 66).

42

Tuttavia, l’articolo 6 della direttiva 2012/13 non prescrive che detto termine inizi a decorrere dal momento in cui l’imputato ha avuto effettivamente conoscenza del decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti. Rileva, invece, che il procedimento sia equo e che venga garantito l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.

43

Ebbene, la Corte ha già ammesso che ciò si verifica qualora, nel caso in cui una normativa nazionale preveda che il termine di opposizione inizia a decorrere dalla notifica del decreto penale di condanna al domiciliatario di tale imputato, la durata di tale termine non sia ridotta del tempo che è stato necessario al domiciliatario per far pervenire il decreto penale di condanna al suo destinatario, cosicché quest’ultimo beneficia in toto di detto termine (v. sentenza del 15 ottobre 2015, Covaci, C‑216/14, EU:C:2015:686, punto 67).

44

Spetta quindi all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato determinare le conseguenze giuridiche derivanti dal decorrere di tale termine, tra le quali, in particolare, le condizioni in presenza delle quali una decisione in materia penale diventi definitiva ed acquisisca carattere esecutivo.

45

Ciò posto, verrebbe manifestamente pregiudicato l’obiettivo dell’articolo 6 della direttiva 2012/13, rammentato al punto 38 della presente sentenza, qualora il destinatario di un decreto penale di condanna come quello di cui ai procedimenti principali, divenuto definitivo ed esecutivo, non potesse più opporsi ad esso, pur non avendo avuto conoscenza dell’esistenza e del contenuto di tale decreto in un momento in cui avrebbe potuto esercitare i propri diritti della difesa, in quanto, in mancanza di un domicilio noto, tale decreto non gli è stato personalmente notificato.

46

In siffatta situazione, infatti, il destinatario di tale decreto, lungi dal beneficiare in toto del termine di opposizione avverso di esso, ne verrebbe privato totalmente.

47

Gli Stati membri devono pertanto assicurarsi che le persone indagate o imputate nell’ambito di un procedimento penale, le quali, in circostanze come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, ricevono la comunicazione dell’accusa a loro carico soltanto nella fase di esecuzione della decisione definitiva di condanna, conservino in ogni caso la facoltà di esercitare appieno i loro diritti della difesa. A tal fine, non appena un imputato ha avuto effettiva conoscenza di una decisione penale emessa nei suoi confronti, deve essere messo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se detta decisione gli fosse stata notificata personalmente e deve, in particolare, poter disporre in toto del termine di opposizione.

48

Ebbene, come hanno precisato i giudici del rinvio, sebbene il diritto nazionale preveda che un decreto penale di condanna diventi definitivo alla scadenza del termine di opposizione, che decorre dalla notifica del decreto al domiciliatario dell’imputato, esso consente a tale persona anche di chiedere la rimessione in termini e di beneficiare così, di fatto, di un termine di pari durata per opporsi a tale decreto, a partire dal momento in cui la persona interessata ne ha preso conoscenza.

49

Spetta quindi ai giudici del rinvio interpretare il diritto nazionale, ed in particolare il procedimento di rimessione in termini e le condizioni cui è subordinato il ricorso a tale procedimento, in modo conforme ai requisiti stabiliti dall’articolo 6 della direttiva 2012/13.

50

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, la quale, nell’ambito di un procedimento penale, prevede che l’imputato che non risiede in tale Stato membro né dispone di un domicilio abituale in quest’ultimo o nel suo Stato membro di origine è tenuto a nominare un domiciliatario al fine di ricevere la notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti e che il termine per presentare opposizione avverso tale decreto, prima che quest’ultimo acquisisca carattere esecutivo, decorre dalla notifica di detto decreto a tale domiciliatario.

51

L’articolo 6 della direttiva 2012/13 prescrive tuttavia che, nell’esecuzione del decreto penale di condanna, non appena la persona interessata ha avuto effettiva conoscenza di tale decreto, essa venga messa nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se detto decreto le fosse stato notificato personalmente e, in particolare, che disponga in toto del termine di opposizione, beneficiando, se necessario, di una rimessione in termini.

52

Spetta al giudice del rinvio vigilare affinché il procedimento nazionale di rimessione in termini, nonché le condizioni cui è subordinato il ricorso a tale procedimento, siano applicati in modo conforme a tali requisiti e che tale procedimento consenta così l’esercizio effettivo dei diritti previsti da detto articolo 6.

Sulle spese

53

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, la quale, nell’ambito di un procedimento penale, prevede che l’imputato che non risiede in tale Stato membro né dispone di un domicilio abituale in quest’ultimo o nel suo Stato membro di origine è tenuto a nominare un domiciliatario al fine di ricevere la notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti e che il termine per presentare opposizione avverso tale decreto, prima che quest’ultimo acquisisca carattere esecutivo, decorre dalla notifica di detto decreto a tale domiciliatario.

 

L’articolo 6 della direttiva 2012/13 prescrive tuttavia che, nell’esecuzione del decreto penale di condanna, non appena la persona interessata ha avuto effettiva conoscenza di tale decreto, essa venga messa nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se detto decreto le fosse stato notificato personalmente e, in particolare, che disponga in toto del termine di opposizione, beneficiando, se necessario, di una rimessione in termini.

 

Spetta al giudice del rinvio vigilare affinché il procedimento nazionale di rimessione in termini, nonché le condizioni cui è subordinato il ricorso a tale procedimento, siano applicati in modo conforme a tali requisiti e che tale procedimento consenta così l’esercizio effettivo dei diritti previsti da detto articolo 6.

 

Firme


( 1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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