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Documento 62013CJ0569

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2015.
Bricmate AB contro Tullverket.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Malmö.
Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Dazio antidumping istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina – Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 – Validità – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6, 17, 20, paragrafo 1 – Accertamento del pregiudizio e del nesso di causalità – Errori di fatto ed errori manifesti di valutazione – Obbligo di diligenza – Esame degli elementi trasmessi da un importatore incluso nel campione – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa.
Causa C-569/13.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2015:572

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

10 settembre 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Politica commerciale — Dazio antidumping istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina — Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 — Validità — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6, 17, 20, paragrafo 1 — Accertamento del pregiudizio e del nesso di causalità — Errori di fatto ed errori manifesti di valutazione — Obbligo di diligenza — Esame degli elementi trasmessi da un importatore incluso nel campione — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa»

Nella causa C‑569/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal förvaltningsrätten i Malmö (Svezia), con decisione del 4 novembre 2013, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 2013, nel procedimento

Bricmate AB

contro

Tullverket,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh (relatore), C. Toader, E. Jarašiūnas e C. G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 dicembre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per la Bricmate AB, da C. Dackö, U. Käll e M. Johansson, advokater;

per il Consiglio dell’Unione europea, da S. Boelaert e A. Norberg, in qualità di agenti, assistiti da B. O’Connor, solicitor, e S. Gubel, avocat;

per la Commissione europea, da M. França e J. Enegren, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 maggio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 238, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Bricmate AB (in prosieguo: la «Bricmate») e il Tullverket (agenzia delle dogane) relativamente alla riscossione da parte di quest’ultimo di un dazio antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina effettuate da tale società.

Contesto normativo dell’Unione

Il regolamento di base

3

Il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51; in prosieguo: il «regolamento di base»), prevede, al suo articolo 1, paragrafo 1, che «[u]n dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nell[’Unione europea] causi un pregiudizio».

4

L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Accertamento di un pregiudizio», ai suoi paragrafi da 1 a 3, nonché 5 e 6, così dispone:

«1.   Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio materiale a danno dell’industria [dell’Unione], oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato a norma del presente articolo.

2.   L’accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:

a)

del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato [dell’Unione], e

b)

dell’incidenza di tali importazioni sull’industria [dell’Unione].

3.   Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nell[’Unione]. Riguardo agli effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria [dell’Unione] oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

(…)

5.   L’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria [dell’Unione] interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria, quali il fatto che l’industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni, l’entità del margine di dumping effettivo, la diminuzione reale e potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell’utile sul capitale investito, e dell’utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi nell[’Unione], gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull’occupazione, sui salari, sulla crescita e sulla capacità di ottenere capitale o investimenti. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

6.   Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati a norma del paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull’industria [dell’Unione] gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che questa incidenza si manifesta in maniera che può essere considerata materiale».

5

L’articolo 17 del regolamento di base, intitolato «Campionamento», prevede, al suo paragrafo 1, che «[n]ei casi in cui il numero di denunzianti, esportatori o importatori, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato, l’inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l’utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile».

6

I paragrafi da 2 a 4 di detto articolo enunciano le modalità di scelta dei campioni e quelle di calcolo del margine di dumping da effettuare in tale ipotesi.

7

L’articolo 20 del citato regolamento, intitolato «Divulgazione di informazioni», al suo paragrafo 1 così dispone:

«I denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l’istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto».

Il regolamento provvisorio

8

Il 16 marzo 2011 la Commissione europea ha adottato il regolamento (UE) n. 258/2011, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 70, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»).

9

Nella parte B di tale regolamento, relativa al prodotto in esame e al prodotto simile, i considerando da 27 a 32 del regolamento provvisorio, sotto il titolo «Prodotto simile», così recitavano:

«(27)

Una parte ha affermato che il prodotto importato dalla Cina e quello prodotto dall’industria dell’Unione non sono comparabili.

(28)

Si ricorda che la Commissione ha effettuato il confronto dei prezzi tra tipologie di prodotti distinti dal relativo numero di controllo individuale del prodotto (“NCP”) in base a otto caratteristiche.

(29)

La parte in questione ha avanzato le proprie argomentazioni nel corso di un’audizione presso il consigliere-auditore. Secondo tali argomentazioni la non comparabilità deriva dal fatto che la produzione di piastrelle nell’Unione e in Cina differisce per tecnologie, materiali, lucidatura e design. Linee di produzione tecnologicamente avanzate hanno prodotto piastrelle di qualità con serigrafia in diversi colori. La società ha spiegato che esistono diverse tecnologie di stampa artistica per la stampa serigrafica, la roto stampa e la stampa a getto d’inchiostro.

(30)

Nonostante le sia stato chiesto di presentare ulteriori dettagli in merito a tutti questi aspetti della comparabilità dei prodotti, la parte non ha fornito elementi in grado di giustificare le proprie affermazioni. Nemmeno l’argomentazione relativa al miglioramento della comparabilità è stata suffragata da alcuna prova. La parte stessa ha inoltre riconosciuto che le tipologie di prodotto interessate, qualora si aggiungessero i quattro criteri suggeriti, rappresenterebbero solo lo 0,5% del mercato delle piastrelle. Come affermato nella relazione del consigliere-auditore, che riassume la posizione della società interessata, il restante 99,5% dei prodotti rientranti negli stessi NCP si presenta simile.

(31)

Come indicato in precedenza, la parte non ha dimostrato la necessità di inserire criteri aggiuntivi né la loro potenziale incidenza sui prezzi. In considerazione della quota di mercato trascurabile rappresentata dalle tipologie di prodotto interessate e dal riconoscimento esplicito da parte della società del fatto che il 99,5% delle piastrelle era comparabile in base al NCP interessato, ne deriva che la richiesta di inserire criteri aggiuntivi alla struttura del NCP è stata provvisoriamente rifiutata.

(32)

Si è concluso che il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina e sul mercato interno degli USA, usati provvisoriamente quale paese di riferimento, nonché il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dai produttori dell’UE possiedono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi di base. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base».

10

La parte D del regolamento provvisorio, relativa all’accertamento del pregiudizio, comprendeva i considerando da 68 a 111 di quest’ultimo. In particolare, i considerando 71 e 72, di cui alla sezione 2 di detta parte, intitolato «Consumo dell’Unione», enunciavano quanto segue:

«(71)

Il consumo dell’Unione è stato calcolato sommando le importazioni, ricavate dai dati Eurostat, alle vendite dei produttori dell’Unione sul mercato UE. I dati relativi alle vendite totali del prodotto in esame nell’UE sono stati ricavati dai dati forniti da associazioni di produttori sia nazionali che europee. Le estrapolazioni atte a determinare le vendite totali dell’Unione sono state effettuate a partire dai dati delle associazioni e di Prodcom [produzione comunitaria].

(72)

Nel periodo considerato, ossia tra il 2007 e il [periodo dell’inchiesta], il consumo dell’Unione è diminuito del 29%, con il picco negativo massimo del 13% verificatosi tra il 2007 e il 2008. Nel [periodo dell’inchiesta] il consumo è diminuito dell’8% rispetto al 2009».

11

La sezione 2 di tale parte comprendeva la tabella 1, intitolata «Consumo», ove era illustrato quanto segue:

«Volume (000 mq)

2007

2008

2009

[Periodo dell’inchiesta]

+ Totale delle importazioni

157 232

140 715

115 676

119 689

+ Produzione dell’Unione venduta sul mercato dell’Unione

1 275 486

1 099 092

992 204

895 140

Indice (2007 = 100)

100

86

78

70

= Consumo

1 432 718

1 239 807

1 107 880

1 014 829

Indice (2007 = 100)

100

87

77

71

Diminuzione su base annua

 

– 13%

– 11%

– 8%».

12

La sezione 3 di cui a detta parte D, intitolata «Importazioni dalla Cina», includeva il punto 3.1, intitolato «Volume, quota di mercato e prezzo delle importazioni relative al prodotto in esame». I considerando da 73 a 75 ivi contenuti enunciavano quanto segue:

«(73)

Il volume, la quota di mercato e i prezzi medi delle importazioni dalla Cina hanno seguito l’andamento delineato di seguito. Le tendenze relative a quantità e prezzi si basano su dati Eurostat.

Tabella 2

Importazioni dalla Cina

Volume (000 mq)

2007

2008

2009

[Periodo dell’inchiesta]

Volume delle importazioni dal paese interessato

68 081

65 122

62 120

66 023

Indice (2007 = 100)

100

96

91

97

Variazione su base annua

 

– 4%

– 5%

+ 6%

Quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

4,8%

5,3%

5,6%

6,5%

Prezzo delle importazioni dal paese interessato (EUR/mq)

4,7

4,9

4,4

4,5

Indice (2007 = 100)

100

105

95

97

Variazione su base annua

 

+ 4%

– 10%

+ 2%

(74)

Il volume delle importazioni totali dalla Cina è diminuito del 3% nel periodo considerato e si è attestato a circa 66 milioni di mq durante il [periodo dell’inchiesta]. Tale tendenza al ribasso è in linea con la tendenza analoga nel consumo — pur essendo decisamente meno marcata — e si è verificata tra il 2007 e il 2009. Tra il 2009 ed il [periodo dell’inchiesta] i volumi delle importazioni dalla Cina sono aumentati del 6%. Inoltre, se analizzata nella prospettiva dell’intero periodo considerato, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata del 35%, passando dal 4,8% nel 2007 al 6,5% nel [periodo dell’inchiesta].

(75)

I prezzi di importazione dalla Cina sono diminuiti del 4% durante il periodo considerato, passando da 4,7 EUR/mq a 4,5 EUR/mq».

13

I considerando 76 e 77, di cui al punto 3.2, intitolato «Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)», enunciavano quanto segue:

«(76)

Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita praticati sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata, per tipo di prodotto, con la media ponderata dei prezzi corrispondenti delle importazioni dalla Cina, praticati sul mercato dell’Unione al primo acquirente indipendente, stabiliti su una base CIF [costo, assicurazione e trasporto] e opportunamente adeguati per tenere conto dei dazi esistenti, dei costi sostenuti dopo l’importazione e dello stadio commerciale.

(77)

Dal confronto è risultato che durante il [periodo dell’inchiesta] le importazioni del prodotto in esame nell’Unione sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Espresso in percentuale, il livello di sottoquotazione dei prezzi sopra citato era compreso tra il 44% e il 57%. I calcoli si sono basati sui dati pervenuti dai produttori dell’Unione inseriti nel campione e dai produttori esportatori del campione originari della Cina».

14

La parte E del regolamento provvisorio, relativa al nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione (in prosieguo: il «nesso di causalità tra le importazioni e il pregiudizio»), conteneva una sezione 2 vertente sull’incidenza delle importazioni dalla Cina, i cui considerando 114 e 116 erano del seguente tenore:

«(114)

Ciò ha anche coinciso con una diminuzione del consumo nell’Unione. Tuttavia, mentre il volume delle importazioni cinesi è diminuito del 9% tra il 2007 e il 2009, in linea con il calo del consumo (sebbene con ritmi diversi — il consumo è diminuito del 23% nello stesso periodo), dal 2007 la quota di mercato cinese ha presentato una crescita costante. Inoltre, tra il 2009 e il [periodo dell’inchiesta], nonostante un ulteriore calo del consumo pari al 6%, le importazioni cinesi sono aumentate del 6%.

(…)

(116)

La crescente quota di mercato detenuta dalle importazioni cinesi, assieme al calo dei prezzi e all’aumento del differenziale di prezzo tra i prezzi dell’Unione e quelli cinesi, ha coinciso con il deterioramento della situazione nell’industria dell’Unione».

15

Nella parte F del regolamento provvisorio, intitolata «Interesse dell’Unione», i considerando da 144 a 146 relativi all’interesse degli importatori enunciavano quanto segue:

«(144)

L’inchiesta ha rivelato tuttavia che gli importatori e gli utilizzatori possono spostarsi su prodotti originari da paesi terzi o dall’Unione. Tale passaggio può avvenire con una certa facilità, poiché il prodotto in esame viene fabbricato in diversi paesi, sia nell’Unione che altrove (Turchia, Emirati Arabi Uniti, Sudest asiatico, Brasile e altri).

(145)

Un importatore ha dichiarato di aver tentato di cambiare i propri fornitori, in seguito all’avvio dell’inchiesta, ma che i propri sforzi sono stati vani. D’altro canto, un altro importatore ha dichiarato che tale processo era già in corso quando è stata effettuata l’inchiesta e ha avuto un buon esito. Un terzo importatore ha dichiarato di voler espandere la propria gamma di fornitori includendo produttori non cinesi, opzione che sembra facilmente percorribile.

(146)

Si conclude pertanto in via provvisoria che l’istituzione di misure non impedirebbe agli importatori dell’Unione di acquistare prodotti simili da altre fonti. Inoltre, l’obiettivo dei dazi antidumping non è quello si sbarrare la strada a specifici canali commerciali ma di ripristinare condizioni eque sul mercato e contrastare pratiche commerciali sleali».

Il regolamento n. 917/2011

16

Dopo aver illustrato, nella parte A, il procedimento amministrativo che ha portato all’adozione di misure provvisorie, il regolamento n. 917/2011 tratta, nella parte B, del «Prodotto in esame e [del] prodotto simile». Tale parte comprende i considerando da 42 a 46 di tale regolamento, che enunciano quanto segue:

«(42)

In seguito all’istituzione di misure provvisorie, una parte interessata ha osservato che erano state apportate modifiche nei codici NC corrispondenti al prodotto in esame nel regolamento che istituiva misure provvisorie rispetto a quelli riportati nell’avviso di apertura chiedendo i motivi di tali differenze e se ciò comportasse cambiamenti nella definizione del prodotto.

(43)

A tal proposito si sottolinea che le differenze tra i codici NC indicati nel regolamento che istituisce misure provvisorie e quelli riportati nell’avviso di apertura non sono da collegare a una variazione nella definizione del prodotto o nell’ambito dell’inchiesta. Le modifiche non riguardano le tipologie di piastrelle interessate, ma sono semplicemente riconducibili alla necessità di tenere conto dei cambiamenti generali alla nomenclatura combinata introdotti dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011 (…).

(44)

Una parte interessata ha chiesto che determinate tessere di ceramica fossero escluse dalla definizione del prodotto. La parte ha sostenuto che, qualora fossero istituite misure, tale categoria del prodotto in esame perderebbe competitività rispetto ad altri prodotti sostitutivi e che in ogni caso le pratiche di dumping non riguardano questo particolare segmento.

(45)

Relativamente a questa argomentazione, l’inchiesta ha rivelato che dato che le tessere di ceramica e le altre tipologie di piastrelle presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base, una revisione della definizione del prodotto non è giustificata. Per quanto concerne l’assenza di dumping in questo segmento, non suffragata da alcun elemento di prova, l’analisi sul dumping e sul pregiudizio deve riflettere la situazione del prodotto in esame considerato nella sua totalità. Di conseguenza l’argomentazione è stata respinta.

(46)

Alla luce di quanto esposto e in assenza di ulteriori osservazioni relative al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando da 25 a 32 del regolamento [provvisorio]».

17

La parte D del regolamento n. 917/2011, relativa all’accertamento del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, comprende i considerando da 99 a 137 di quest’ultimo.

18

In tale parte D, la sezione 1 relativa alla produzione dell’Unione e all’industria dell’Unione contiene il punto 1.1, intitolato «Consumo dell’Unione», il cui considerando 100 così enuncia:

«In assenza di osservazioni o risultati relativi alla produzione e al consumo dell’Unione, si confermano le conclusioni dei considerando 71 e 72 del regolamento provvisorio».

19

La sezione 2 di detta parte tratta delle importazioni dalla Cina e comprende, in particolare, i considerando 107 e 108. Questi ultimi sono del seguente tenore:

«(107)

Per quanto riguarda l’andamento del prezzo e del volume delle importazioni cinesi, è vero che le variazioni sono limitate se considerate in termini assoluti. Le importazioni cinesi sono diminuite del 3% durante il periodo in esame. Tuttavia, per i risultati concernenti il volume delle importazioni cinesi si è dovuto tenere conto della diminuzione complessiva del consumo sul mercato dell’Unione. Il fatto che le importazioni cinesi siano calate solo del 3% in tale periodo, in cui il consumo complessivo è diminuito del 29%, ha chiaramente influenzato la loro presenza sul mercato dell’Unione. Mantenendo stabile il proprio livello, le importazioni cinesi hanno potuto guadagnare quote di mercato in un periodo in cui altri operatori le perdevano.

(108)

Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi cinesi, i prezzi medi delle importazioni indicati al considerando 73 del regolamento provvisorio si basavano su statistiche di Eurostat. Sono state poste domande riguardo l’esattezza di tali prezzi verso alcuni Stati membri, tuttavia non sono state confermate modifiche alle statistiche ufficiali. In ogni caso, si rammenta che i dati di Eurostat sono stati impiegati solo per stabilire le tendenze generali e anche se i prezzi delle importazioni cinesi fossero rivisti al rialzo, il quadro generale del pregiudizio rimarrebbe il medesimo con elevati margini di undercutting (vendita a prezzo inferiore) e di underselling (vendita a prezzo inferiore al prezzo non pregiudizievole). Si noti a tal proposito che non sono stati impiegati dati di Eurostat né per il calcolo del pregiudizio né per quello dei margini di dumping. Per determinare il livello dei margini sono state utilizzate solo informazioni verificate trasmesse dalle società presso cui sono state effettuate visite. Di conseguenza, anche se si riscontrassero differenze rispetto alle statistiche, ciò non avrebbe alcun impatto sul livello dei margini comunicati».

20

La parte E del regolamento n. 917/2011, vertente sul nesso di causalità tra le importazioni e il pregiudizio, contiene i considerando da 138 a 169.

21

La parte F del regolamento n. 917/2011, intitolata «Interesse dell’Unione», comprende cinque sezioni. La sezione 2, intitolata «Interesse degli importatori», ai considerando 174 e 175 enuncia quanto segue:

«(174)

In risposta a questa asserzione si rammenta che gran parte delle importazioni non è sottoposta a dazi dato che non è di origine cinese. Le caratteristiche dei prodotti in esame, fabbricati in tutto il mondo con livelli di qualità comparabili, suggeriscono che essi sono intercambiabili e che sono quindi disponibili diverse fonti alternative, a differenza di quanto argomentato. Anche per gli importatori che si appoggiano alle importazioni cinesi, che sono risultate essere oggetto di dumping e vendute a prezzi significativamente inferiori a quelli dei prodotti originari dell’Unione, l’inchiesta ha rivelato che possono applicare una maggiorazione sui prezzi di vendita superiore al 30%. Questo dato, unitamente al fatto che, come si è appurato, gli importatori realizzano utili di circa il 5% e hanno la possibilità di trasferire almeno una parte del potenziale aumento dei costi alla propria clientela, suggerisce che sono in grado di far fronte all’impatto delle misure.

(175)

Inoltre, come affermato al considerando 144 del regolamento provvisorio, l’istituzione di misure non impedirebbe agli importatori dell’Unione di aumentare le proprie importazioni dei prodotti considerati da altre fonti che non esercitano pratiche di dumping, disponibili sia nell’Unione sia in altri paesi terzi».

22

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 917/2011 così dispone:

«È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle e le lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili di ceramica non smaltati, anche su supporto, attualmente classificati ai codici NC 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 e 6908 90 99, originari della Repubblica popolare cinese».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

23

Il 7 maggio 2010 è stata presentata alla Commissione una denuncia secondo la quale le importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un notevole pregiudizio all’industria dell’Unione.

24

Di conseguenza, il 19 giugno 2010 essa ha pubblicato un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese (GU C 160, pag. 20). L’inchiesta sul dumping e sul pregiudizio subito dall’industria dell’Unione ha preso in considerazione il periodo dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2010. L’analisi delle tendenze ai fini della valutazione del pregiudizio a tale industria e del nesso di causalità tra le importazioni e il pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 marzo 2010. L’inchiesta si è estesa a tutte le piastrelle di ceramica importate sotto le voci 6907 e 6908 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato (in prosieguo: la «NC»).

25

La Bricmate è una società svedese importatrice di piastrelle di ceramica dalla Cina. Nell’ambito del procedimento antidumping, la Bricmate è stata selezionata, assieme ad altre sei società, per far parte del campione degli importatori indipendenti. A tal riguardo, il 10 settembre 2010 essa ha fornito informazioni dettagliate alla Commissione, in risposta al questionario di quest’ultima. La Bricmate ha poi integrato tali informazioni il 10 dicembre 2010.

26

Il 16 marzo 2011 la Commissione ha adottato il regolamento provvisorio. Il 15 aprile 2011 la Bricmate ha presentato alla Commissione le proprie osservazioni in merito a tale regolamento. Con lettera datata 1o luglio 2011 la Commissione ha risposto a tali osservazioni e ha trasmesso a detta società un documento di informazione generale sulla base del quale essa proponeva di raccomandare al Consiglio dell’Unione europea l’imposizione di misure antidumping definitive.

27

L’11 luglio 2011 la Bricmate ha trasmesso le sue osservazioni relative al documento di informazione generale, da essa ulteriormente integrato, in seguito all’intervento del consigliere-auditore, il 15 luglio 2011. Con lettera datata 27 luglio 2011 la Commissione ha risposto alle osservazioni di detta società, che ha presentato i suoi commenti a tale risposta il 23 agosto 2011.

28

Il 12 settembre 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 917/2011.

29

Il 28 novembre 2011 la Bricmate ha proposto, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, un ricorso diretto all’annullamento di detto regolamento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Con l’ordinanza Bricmate/Consiglio (T‑596/11, EU:T:2014:53), il Tribunale ha respinto tale ricorso in quanto irricevibile, poiché la ricorrente non era individualmente interessata dal regolamento di cui era stato chiesto l’annullamento e quest’ultimo comportava misure di esecuzione.

30

Sul fondamento del regolamento n. 917/2011, tra il 31 ottobre 2011 e il 28 maggio 2012 il Tullverket ha emesso 32 avvisi di accertamento che applicavano il dazio antidumping alle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina effettuate dalla Bricmate.

31

Con il suo ricorso dinanzi al giudice del rinvio, la Bricmate ha chiesto l’annullamento di detti avvisi, eccependo l’invalidità del regolamento n. 917/2011. A sostegno dell’invalidità di detto regolamento, la menzionata società ha dedotto due motivi. Il primo motivo è diviso in due parti, di cui la prima concerne le asserite irregolarità che inficiano le statistiche di Eurostat su cui si fondava la Commissione. La seconda parte di tale motivo verte su un presunto mancato esame, da parte delle istituzioni dell’Unione, delle asserite irregolarità. Il secondo motivo verte sul comportamento inadeguato della Commissione nei confronti della Bricmate durante l’inchiesta.

32

Il giudice del rinvio pone in evidenza di non poter escludere che gli argomenti della Bricmate possano essere ritenuti fondati.

33

Con la sua questione pregiudiziale, lettere a) e b), il giudice del rinvio chiede, dunque, se il regolamento n. 917/2011 sia invalido per il motivo che le statistiche utilizzate dalla Commissione nell’ambito della sua inchiesta sarebbero errate e che il Consiglio e la Commissione si sarebbero basati, quindi, su una premessa errata nell’accertamento del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e del nesso di causalità.

34

Con la sua questione pregiudiziale, lettera c), il giudice del rinvio chiede se le istituzioni dell’Unione, allorché esse hanno affermato, al considerando 108 del regolamento n. 917/2011, che non sono state confermate modifiche alle statistiche ufficiali, abbiano violato il loro obbligo di diligenza nonché l’articolo 3, paragrafi 2 e 6, del regolamento di base. A tal riguardo, esso si basa sulle affermazioni della Bricmate secondo le quali quest’ultima avrebbe lamentato dinanzi alla Commissione l’erroneità delle statistiche di Eurostat.

35

Con la sua questione pregiudiziale, lettere da d) a f), il giudice del rinvio chiede se la Commissione, non avendo tenuto in considerazione gli argomenti esposti dalla Bricmate in merito tanto alle differenze nel processo produttivo tra le piastrelle di ceramica originarie della Cina e quelle originarie dell’Europa, quanto alla disponibilità di detti prodotti sul mercato dell’Unione, abbia violato il suo obbligo di motivazione, ai sensi dell’articolo 296 TFUE, i diritti della difesa della Bricmate nonché gli articoli 17 e 20, paragrafo 1, del regolamento di base.

36

A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che la Bricmate, selezionata dalla Commissione a partecipare al campione di importatori indipendenti nell’ambito del procedimento antidumping, ha sottolineato l’importanza del processo di taglio delle piastrelle di ceramica in Cina e ha menzionato che non potevano essere reperite nell’Unione sette diverse serie di piastrelle. Orbene, le voci doganali della NC utilizzate nel procedimento antidumping e i calcoli del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non terrebbero conto di tali particolarità. Detto giudice ritiene che le istituzioni dell’Unione non abbiano esposto in modo chiaro le modalità con cui le informazioni trasmesse dalla Bricmate sono state prese in considerazione nell’adottare il regolamento provvisorio e il regolamento n. 917/2011, e gli argomenti della Bricmate sarebbero stati peraltro confutati da tali istituzioni in certa misura. In particolare, il suddetto giudice constata che non sono state prese in considerazione, da un lato, le informazioni relative alla limitata disponibilità di piastrelle e le asserite differenze concernenti il processo di taglio nonché, dall’altro, le osservazioni della Bricmate. In proposito, dalla sentenza del Tribunale Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio (T‑199/04, EU:T:2011:535, punto 77) si evincerebbe che le istituzioni dell’Unione, allorché fanno ricorso al campione, devono tenere conto dei dati sulle esportazioni forniti da tutte le imprese incluse nel campione. Orbene, omettendo di tenere conto delle informazioni fornite dalla Bricmate, la Commissione avrebbe violato le regole relative al campionamento di cui all’articolo 17 del regolamento di base.

37

Alla luce di tali considerazioni, il förvaltningsrätten i Malmö (tribunale amministrativo di Malmö) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il [regolamento n. 917/2011] sia invalido sotto uno dei seguenti profili:

a)

l’inchiesta svolta dalle istituzioni dell’Unione è viziata da manifesti errori materiali;

b)

l’inchiesta svolta dalle istituzioni dell’Unione è viziata da errori manifesti di valutazione;

c)

la Commissione non ha ottemperato al proprio obbligo di diligenza, violando l’articolo 3, paragrafi 2 e 6, del [regolamento di base];

d)

la Commissione è venuta meno agli obblighi impostile dall’articolo 20, paragrafo 1, del [regolamento di base] e ha violato i diritti della difesa della [Bricmate];

e)

in violazione dell’articolo 17 del [regolamento di base], la Commissione ha omesso di tenere conto delle informazioni fornite dalla [Bricmate]; e/o

f)

la Commissione è venuta meno al proprio obbligo di motivazione (ai sensi dell’articolo 296 TFUE)».

Sulla domanda di riapertura della fase orale

38

In seguito alla pronuncia delle conclusioni dell’avvocato generale, la Bricmate ha chiesto, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 17 giugno 2015, che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento. A sostegno di tale domanda, la Bricmate fa valere in sostanza che, in udienza, la Commissione ha ammesso di essere a conoscenza dell’erroneità delle statistiche di cui trattasi durante la fase finale dell’inchiesta antidumping. Tale conoscenza costituirebbe un elemento nuovo che non è stato discusso dalle parti né è stato esaminato nelle richiamate conclusioni.

39

È d’uopo ricordare che né lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea né il regolamento di procedura della Corte prevedono la facoltà, per le parti, di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (v. sentenza Vnuk, C‑162/13, EU:C:2014:2146, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

40

Ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né alle conclusioni dell’avvocato generale né alla motivazione in base alla quale egli vi perviene (v. sentenza Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker‑Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

41

Detto ciò, la Corte può, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, in particolare se considera di non essere sufficientemente edotta o anche qualora la controversia debba essere risolta sulla base di un argomento che non è stato oggetto di dibattito tra le parti o gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia (sentenza Nordzucker, C‑148/14, EU:C:2015:287, punto 24).

42

Così non avviene nel caso di specie. Infatti, tanto durante la fase scritta quanto durante la fase orale del procedimento, la Bricmate ha esposto tutti i suoi argomenti in fatto e in diritto a sostegno delle sue pretese. In particolare, quanto all’asserito elemento nuovo dedotto in udienza, si deve constatare che quest’ultimo è stato oggetto di dibattito nelle menzionate fasi del procedimento. Pertanto, sentito l’avvocato generale, la Corte considera di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire e che tali elementi sono stati oggetto dei dibattiti svoltisi dinanzi ad essa.

43

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte ritiene di non dover disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sulla questione pregiudiziale

Sull’articolo 3, paragrafi 2 e 6, del regolamento di base, sugli errori di fatto e sugli errori manifesti di valutazione nonché sulla violazione dell’obbligo di diligenza

44

Con la sua questione pregiudiziale, lettere da a) a c), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 917/2011 sia invalido in quanto le istituzioni dell’Unione, da un lato, hanno commesso errori di fatto ed errori manifesti di valutazione nell’ambito dell’inchiesta antidumping, dal momento che esse si sono fondate su statistiche di Eurostat errate al fine di accertare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e il nesso di causalità tra le importazioni e il pregiudizio, e, dall’altro, hanno violato l’obbligo di diligenza loro incombente nonché l’articolo 3, paragrafi 2 e 6, del regolamento di base, allorché esse hanno affermato, al considerando 108 del regolamento n. 917/2011, che non sono state confermate modifiche alle statistiche ufficiali.

45

In particolare, per quanto concerne gli errori di fatto, il giudice del rinvio s’interroga in ordine alla questione se le istituzioni dell’Unione abbiano commesso, da un lato, un errore riguardo al volume delle importazioni di merci di cui alla voce 6908 90 99 della NC, dal momento che, nel regolamento n. 917/2011, il volume delle importazioni cinesi sarebbe stato sovrastimato di 1,3 milioni di m2 per il 2009 e per il periodo dell’inchiesta. Il suddetto giudice chiede anche se tali istituzioni abbiano commesso, dall’altro, un errore riguardo alle importazioni di merci di cui alla voce 6907 90 99 della NC, divenuta voce 6907 90 80 della NC, per cui, per il 2009 e per il periodo dell’inchiesta, il volume di tali importazioni sarebbe stato sovrastimato del 10%.

46

Occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, l’accertamento di un pregiudizio subito dall’industria dell’Unione presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse e che il controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione deve essere quindi limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati, dell’assenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere. È quanto avviene, in particolare, per quanto concerne l’accertamento dei fattori che arrecano un pregiudizio all’industria dell’Unione nell’ambito di un’inchiesta antidumping (v. sentenze Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, punto 41; Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 29; Valimar, C‑374/12, EU:C:2014:2231, punto 51, nonché TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, punto 34).

47

Nel caso di specie, per quanto riguarda, da un lato, il volume delle importazioni di merci di cui alla voce 6908 90 99 della NC, la Commissione ha ammesso, nelle sue osservazioni scritte, l’inesattezza del dato di 66023000 m2 relativo al volume delle importazioni cinesi nel periodo dell’inchiesta, di cui al considerando 73 del regolamento provvisorio. Essa afferma ora che il volume di tali importazioni è pari a 64821000 m2. Orbene, il regolamento n. 917/2011 si riferisce, al considerando 108, ai dati indicati nel considerando 73 del regolamento provvisorio. Ne consegue che, per il periodo dell’inchiesta, il regolamento n. 917/2011 sovrastima il volume delle importazioni cinesi di 1202000 m2.

48

Dall’altro lato, per quanto concerne le importazioni di merci rientranti nella voce 6907 90 99 della NC, risulta dalle statistiche di Eurostat trasmesse dalla Commissione alla Corte che, per il 2009, la quantità supplementare di tali merci originarie della Cina e importate in Spagna ammontava a 881734 m2 e non a 7373291 m2 come indicavano le statistiche di Eurostat utilizzate dalla Commissione, e, per il mese di novembre 2009, la quantità supplementare importata ammontava a 64940 m2 e non a 6565771 m2 come indicavano le statistiche di Eurostat utilizzate dalla Commissione.

49

Pertanto, si deve constatare che, per quanto concerne l’accertamento del volume delle importazioni, la Commissione ammette la sussistenza di inesattezze materiali.

50

Si deve quindi accertare se dette inesattezze possano rendere invalido il regolamento n. 917/2011.

51

A tale proposito la Bricmate sostiene che le suddette inesattezze hanno inficiato l’affidabilità di vari indicatori macroeconomici utilizzati dalle istituzioni dell’Unione nel procedimento antidumping di cui trattasi, inducendo queste ultime a commettere errori manifesti di valutazione. Sarebbero errati, dunque, gli indicatori relativi al volume delle importazioni dalla Cina, al consumo nell’Unione, alla quota di mercato delle importazioni originarie della Cina, alla quota di mercato dell’industria dell’Unione, al prezzo medio di tali importazioni, al differenziale tra i prezzi delle suddette importazioni, nonché ai prezzi praticati nell’Unione.

52

Tuttavia, è necessario rilevare che l’esame obiettivo dell’accertamento di un pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, deve vertere, da un lato, sul volume delle importazioni oggetto di dumping e sugli effetti di tali importazioni sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione nonché, dall’altro, sull’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione.

53

In tal senso, per quanto riguarda l’accertamento di detto volume o dei menzionati prezzi, l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base prevede i fattori da prendere in considerazione durante il menzionato esame, pur precisando che uno o più fattori non possono fornire, di per sé, un orientamento decisivo (v. sentenza Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, C‑305/86 e C‑160/87, EU:C:1990:295, punto 50).

54

Ciò vale anche per quanto riguarda l’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione. Dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base risulta infatti che spetta alle istituzioni dell’Unione valutare tutti i fattori e gli indici economici rilevanti che influiscono sulla situazione di detta industria, dal momento che uno o più fattori non forniscono necessariamente un orientamento decisivo. Tale disposizione attribuisce dunque a dette istituzioni un potere discrezionale nell’esame e nella valutazione dei diversi indici (v., in tal senso, sentenza Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, punto 61).

55

Infine, per quanto concerne il nesso di causalità, conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, le istituzioni dell’Unione devono dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 di detto articolo hanno sull’industria dell’Unione gli effetti contemplati nel paragrafo 5 di quest’ultimo e che questa incidenza si manifesta in maniera che può essere considerata materiale.

56

Pertanto, alla luce del combinato disposto di tali disposizioni, si deve accertare se da tutti i fattori rilevanti risulti che le istituzioni dell’Unione hanno dimostrato la sussistenza di un notevole pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

57

Nel caso di specie, dal considerando 108 del regolamento n. 917/2011 risulta che anche se, dopo aver trasmesso il documento di informazione generale, le parti interessate hanno contestato l’esattezza dei prezzi medi delle importazioni dei prodotti interessati verso taluni Stati membri, le istituzioni dell’Unione sono, ciononostante, giunte alla conclusione che «il quadro generale del pregiudizio rimarrebbe il medesimo con elevati margini di undercutting (vendita a prezzo inferiore) e di underselling (vendita a prezzo inferiore al prezzo non pregiudizievole)».

58

Si deve rilevare che, se è vero che le inesattezze materiali constatate hanno alterato taluni indicatori, vi erano margini notevoli di sottoquotazione dei prezzi. Orbene, si deve constatare che le inesattezze materiali in esame non hanno avuto alcuna incidenza su tali margini. Altresì, è necessario porre in evidenza che altri indicatori macroeconomici, come le scorte, i prezzi di vendita, la redditività, i flussi di cassa, il rendimento degli investimenti, i salari e il costo di produzione erano del pari suffragati da dati dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e che, senza che ciò sia stato contestato, essi non erano interessati dalle inesattezze materiali di fatto constatate.

59

Peraltro, occorre constatare che il ricorso ai dati corretti dalle istituzioni dell’Unione nelle loro osservazioni scritte (in prosieguo: i «dati corretti») non incide in modo significativo sull’accertamento del pregiudizio effettivamente subito dall’industria dell’Unione e sul nesso di causalità tra le importazioni e il pregiudizio.

60

Infatti, dai dati corretti si evince che, tra il 2007 e il periodo dell’inchiesta (in prosieguo: il «periodo di cui trattasi»), il volume delle importazioni dalla Cina è diminuito del 15%, e non del 3% come risultava dai considerando 73 e 74 del regolamento provvisorio. Orbene, al considerando 107 del regolamento n. 917/2011, le istituzioni dell’Unione hanno correttamente concluso che, tenuto conto del fatto che il consumo nell’Unione ha fatto registrare una diminuzione del 29%, dato che corrisponde al 30% applicando i dati corretti, risulta dalla combinazione della diminuzione del volume delle importazioni cinesi e del consumo nell’Unione che gli importatori cinesi hanno potuto ciononostante aumentare la loro quota di mercato nel mercato dell’Unione.

61

Per quanto concerne la quota di mercato delle importazioni cinesi nell’Unione, le istituzioni dell’Unione ammettono che, applicando i dati corretti, essa è aumentata del 21% e non del 35% come risultava dal considerando 73 del regolamento provvisorio, ripreso sul punto dal considerando 107 del regolamento n. 917/2011. Tuttavia, resta il fatto che la loro quota di mercato deve pur sempre essere considerata significativa e che le istituzioni dell’Unione hanno correttamente menzionato al considerando 107 in parola che tale quota di mercato era in aumento.

62

Riguardo alla quota di mercato dell’industria dell’Unione, le istituzioni dell’Unione ammettono, nelle loro osservazioni scritte, che essa non è diminuita di un punto percentuale, come emergeva dal considerando 87 del regolamento provvisorio, ma è rimasta stabile nel periodo di cui trattasi. Tuttavia, è d’uopo rilevare che altri indicatori macroeconomici relativi all’industria dell’Unione, come la produzione di tale industria, le capacità di produzione, le vendite realizzate da detta industria, l’impiego e la produttività della manodopera sono diminuiti, e ciò non è stato oggetto di contestazione.

63

Per quanto riguarda il prezzo medio delle importazioni cinesi, applicando i dati corretti esso sarebbe aumentato nel periodo di cui trattasi del 10%, e non diminuito del 3% come indicato al considerando 73 del regolamento provvisorio. Tuttavia, va rilevato che, da un lato, come risultava dal considerando 115 del regolamento provvisorio, il differenziale tra i prezzi delle importazioni cinesi e quelli dell’industria dell’Unione ha raggiunto il 50% durante il periodo di cui trattasi. In proposito, anche se tale differenziale è rimasto stabile, come è stato constatato in sede d’inchiesta, esso rimane pur sempre significativo. Inoltre, secondo il considerando 113 del regolamento n. 917/2011, l’inchiesta ha rivelato livelli di sottoquotazione compresi tra il 43,2% e il 55,7%. Orbene, dal momento che tali valori provenivano dai dati forniti dalle società incluse nel campione, essi non sono interessati dalle inesattezze dei dati di Eurostat.

64

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve considerare che i dati corretti non rimettono in discussione la conclusione globale cui sono giunte le istituzioni dell’Unione dopo aver esaminato tutti gli indicatori economici, per cui esse hanno correttamente dimostrato la sussistenza del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e il nesso di causalità tra le importazioni e il pregiudizio.

65

Infine, la Bricmate fa valere che le inesattezze materiali di fatto dedotte dalle parti interessate non sono state né esaminate né corrette, nonostante esse siano state addotte nelle osservazioni presentate da tali parti e trasmesse alle istituzioni dell’Unione prima dell’adozione del regolamento n. 917/2011. Pertanto, tali istituzioni avrebbero violato il loro obbligo di diligenza e le disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 2 e 6, del regolamento di base.

66

In proposito, per quanto riguarda il volume delle importazioni di cui alla voce 6908 90 99 della NC, dagli elementi forniti alla Corte emerge che, dal momento che l’inesattezza materiale relativa a tale volume è stata portata a conoscenza della Commissione durante l’inchiesta antidumping, tale istituzione ha esaminato la sua incidenza sull’accertamento del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Discende dunque dal punto 77 del documento di informazione generale del 1o luglio 2011 che la Commissione ha concluso che i differenziali constatati nelle statistiche avevano scarsa incidenza sull’accertamento globale del pregiudizio. Pertanto, essa ha deciso che non era né necessario né utile modificare i dati utilizzati nell’inchiesta antidumping. Ne consegue che le istituzioni dell’Unione hanno esaminato con la dovuta diligenza gli elementi derivanti dalle affermazioni concernenti la suddetta inesattezza dei dati di Eurostat.

67

Per quanto concerne l’inesattezza relativa alle importazioni di merci rientranti nella voce 6907 90 99 della NC, occorre precisare che durante l’inchiesta un’altra parte interessata ha informato la Commissione degli errori contenuti nelle statistiche di Eurostat relativi al prezzo medio delle importazioni cinesi. Il 9 giugno 2011 tale istituzione ha quindi contattato i servizi di Eurostat per verificare se i dati, inclusi quelli relativi al Regno di Spagna, fossero esatti. Tali servizi hanno risposto che una conferma o una correzione delle statistiche avrebbe richiesto alcune settimane, dal momento che gli interventi in parola incombevano alle autorità spagnole. Detta parte ha del pari informato la Commissione, mediante lettera ricevuta il 15 luglio 2011, della sussistenza di incoerenze concernenti i dati relativi al Regno di Spagna per il 2009. Ciononostante, dal fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che la Commissione abbia verificato la fondatezza dell’asserita inesattezza prima dell’adozione del regolamento n. 917/2011.

68

Orbene, dal momento che era contestata l’esattezza dei dati di Eurostat, incombeva alla Commissione valutare d’ufficio l’incidenza dell’inesattezza in parola sull’accertamento del pregiudizio. In proposito, tale istituzione non poteva limitarsi a inviare un’unica richiesta di informazioni ai servizi di Eurostat e ad attendere la reazione delle autorità spagnole. Al contrario, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione era tenuta a fornire elementi di prova positivi e a svolgere un esame obiettivo dei dati relativi ai prezzi delle importazioni dalla Cina. La mancata risposta dei suddetti servizi o la comunicazione di risposte inconcludenti non dispensava dunque affatto la Commissione dall’effettuare tale valutazione. Pertanto, si deve dichiarare che le istituzioni dell’Unione non hanno esaminato con la dovuta diligenza i dati contenuti nelle statistiche di Eurostat.

69

Tuttavia, tale mancato esame dei dati relativi ai prezzi medi e ai volumi delle importazioni dalla Cina non è in grado di invalidare le conclusioni cui sono giunte le istituzioni dell’Unione, in quanto, come già rilevato ai punti 55 e seguenti della presente sentenza, sulla base dei dati corretti, le tendenze degli indicatori corretti ai fini dell’accertamento del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e del nesso di causalità tra le importazioni e il pregiudizio rimangono globalmente le stesse. Le istituzioni dell’Unione hanno potuto quindi concludere per la sussistenza di un pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e di un nesso di causalità tra le importazioni e il pregiudizio.

70

In tale contesto, si deve considerare che, da un lato, le istituzioni dell’Unione non hanno commesso alcun errore manifesto di valutazione e, dall’altro, il mancato esame diligente dei dati relativi ai prezzi e ai volumi delle importazioni dalla Cina non è in grado di rimettere in discussione l’accertamento del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e del nesso di causalità tra le importazioni e il pregiudizio.

Sulla violazione dell’obbligo di motivazione, dei diritti della difesa, degli articoli 17 e 20, paragrafo 1, del regolamento di base e dei requisiti derivanti dall’articolo 296 TFUE

71

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 917/2011 sia invalido in quanto la Commissione, non avendo tenuto in considerazione gli argomenti che la Bricmate ha esposto in qualità di importatore incluso nel campione, relativamente, da un lato, alle differenze nel processo produttivo delle piastrelle di ceramica cinesi e delle piastrelle di ceramica dell’Unione nonché, dall’altro, alla limitata disponibilità di talune tipologie di piastrelle di ceramica sul mercato dell’Unione, ha violato il suo obbligo di motivazione, i diritti della difesa della Bricmate, gli articoli 17 e 20, paragrafo 1, del regolamento di base e i requisiti derivanti dall’articolo 296 TFUE.

72

La Bricmate sostiene che le istituzioni dell’Unione hanno violato il loro obbligo di motivazione, in quanto esse non hanno chiarito in che modo le informazioni concernenti il processo di taglio delle piastrelle da essa trasmesse siano state prese in considerazione. In particolare, nella sua risposta al questionario del 10 settembre 2010 essa avrebbe sottolineato l’importanza del processo di taglio delle piastrelle e menzionato sette tipologie di serie di piastrelle che essa non poteva reperire sul mercato dell’Unione. Orbene, le voci doganali della NC dei prodotti di cui trattasi utilizzate nell’ambito del procedimento antidumping e i calcoli del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non terrebbero conto di tali differenze. A parere della Bricmate, sarebbe stato necessario un correttivo al fine di tener conto delle suddette differenze, da cui sarebbe dovuta derivare una diminuzione del margine di pregiudizio. Inoltre, ad avviso della Bricmate, l’industria dell’Unione non era in grado di fornire piastrelle di ceramica di piccole dimensioni.

73

Basandosi sulla sentenza del Tribunale Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio (T‑199/04, EU:T:2011:535, punto 77), la Bricmate evidenzia la circostanza che le istituzioni dell’Unione, allorché fanno ricorso al campionamento conformemente all’articolo 17 del regolamento di base, devono prendere in considerazione i dati relativi alle esportazioni di tutte le imprese incluse nel campione. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi anche ai dati o alle informazioni raccolte presso le diverse imprese facenti parte dei campioni, incluso il campione degli importatori indipendenti.

74

La Bricmate sostiene anche che la Commissione ha violato l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di base, non avendo divulgato i principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il regolamento provvisorio. Inoltre, la Commissione, respingendo gli argomenti della Bricmate vertenti sulla carenza di piastrelle di ceramica di piccole dimensioni in base ad altre informazioni, sarebbe venuta meno al suo obbligo di motivazione e, in tal modo, avrebbe violato i diritti della difesa di detta società. La Commissione non avrebbe dichiarato in che cosa consistessero tali altre informazioni e la risposta della Commissione, ricevuta dalla Bricmate il 27 luglio 2011, non avrebbe consentito a quest’ultima di ottenere ulteriori informazioni a causa della sua tardività.

75

Infine, la Bricmate considera che la Commissione, allorché ha negato la sussistenza di una grave carenza di piastrelle di ceramica di piccole dimensioni nel mercato dell’Unione, non ha tenuto in considerazione le prove che essa le avrebbe trasmesso nella sua lettera del 15 aprile 2011. Omettendo di tenere conto delle informazioni fornite dalla Bricmate in qualità di importatore selezionato, la Commissione avrebbe violato le norme sul campionamento di cui all’articolo 17 del regolamento di base e avrebbe in tal modo commesso un errore manifesto di valutazione.

76

In primo luogo, per quanto riguarda la presa in considerazione delle affermazioni della Bricmate concernenti le informazioni da essa trasmesse riguardo alle differenze in merito al processo di taglio delle piastrelle di ceramica, si deve constatare che tali affermazioni sono state esaminate dalla Commissione durante il procedimento amministrativo. Infatti, tale istituzione ha indicato, al punto 27 del regolamento provvisorio, che una parte aveva affermato che il prodotto importato dalla Cina e quello prodotto dall’industria dell’Unione non erano comparabili. Ai considerando da 28 a 32 del regolamento provvisorio, la Commissione ha illustrato l’esame della comparabilità dei prodotti di cui trattasi da essa svolto, che l’ha indotta a ritenere che questi ultimi dovevano essere provvisoriamente considerati simili.

77

Come risulta dal considerando 43 del regolamento n. 917/2011, «le differenze tra i codici NC indicati nel [regolamento provvisorio] e quelli riportati nell’avviso di apertura non sono da collegare a una variazione nella definizione del prodotto o nell’ambito dell’inchiesta. Le modifiche non riguardano le tipologie di piastrelle interessate, ma sono semplicemente riconducibili alla necessità di tenere conto dei cambiamenti generali alla [NC]». Inoltre, si evince dal considerando 45 del regolamento n. 917/2011 che l’argomento relativo alla differenza tra le tessere di ceramica e le altre tipologie di piastrelle di ceramica è stato esaminato durante l’inchiesta, la quale ha rivelato che esse presentavano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base. Deriva del pari da tale considerando che «[l’asserita] assenza di dumping in questo segmento (…) non [è] suffragata da alcun elemento di prova, [dovendo riflettere] l’analisi sul dumping e sul pregiudizio la situazione del prodotto in esame considerato nella sua totalità».

78

In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita carenza di piastrelle di ceramica di piccole dimensioni nel mercato dell’Unione, da cui discenderebbe che i prodotti interessati non sono in concorrenza, dal momento che non si posizionano sugli stessi segmenti del mercato delle piastrelle di ceramica, dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che la Commissione, non disponendo di nessun elemento di prova a conferma della sussistenza di tale carenza, ha debitamente risposto in tal senso alla Bricmate nelle lettere ad essa indirizzate il 1o e il 27 luglio 2011. Dai considerando da 144 a 146 del regolamento provvisorio e dai considerando 174 e 175 del regolamento n. 917/2011 consegue del pari che tale questione è stata oggetto di analisi da parte delle istituzioni dell’Unione. In particolare, da questi ultimi considerando risulta che i prodotti di cui trattasi sono intercambiabili e che gli importatori dell’Unione possono ricorrere a diverse fonti di approvvigionamento alternative, in quanto le piastrelle di ceramica, come quelle oggetto di dumping, sono fabbricate anche in altri paesi. Di conseguenza, si deve considerare che gli elementi trasmessi dalla Bricmate sono stati debitamente esaminati.

79

In tale contesto, le istituzioni dell’Unione non sono venute meno al loro obbligo di motivazione e non hanno violato né gli articoli 17 e 20, paragrafo 1, del regolamento di base, né i diritti della difesa della Bricmate.

80

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sottoposta dichiarando il suo esame non ha rivelato nessun elemento atto a inficiare la validità del regolamento n. 917/2011.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato nessun elemento atto a inficiare la validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo svedese.

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