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Documento 62012CJ0546
Judgment of the Court (First Chamber) of 21 May 2015.#Ralf Schräder v Community Plant Variety Office.#Appeals — Community plant variety rights — Community Plant Variety Office (CPVO) — Regulation (EC) No 2100/94 — Articles 20 and 76 –Regulation (EC) No 874/2009 — Article 51 — Application to initiate nullity proceedings in respect of Community plant variety rights — Principle of examination by the CPVO of its own motion — Proceedings before the Board of Appeal of the CPVO — Substantial evidence.#Case C-546/12 P.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 maggio 2015.
Ralf Schräder contro Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV).
Impugnazione – Privativa comunitaria per ritrovati vegetali – Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Articoli 20 e 76 – Regolamento (CE) n. 874/2009 – Articolo 51 – Domanda di apertura del procedimento di nullità di una privativa comunitaria – Principio dell’esame d’ufficio – Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV – Elementi di prova sostanziali.
Causa C-546/12 P.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 maggio 2015.
Ralf Schräder contro Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV).
Impugnazione – Privativa comunitaria per ritrovati vegetali – Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Articoli 20 e 76 – Regolamento (CE) n. 874/2009 – Articolo 51 – Domanda di apertura del procedimento di nullità di una privativa comunitaria – Principio dell’esame d’ufficio – Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV – Elementi di prova sostanziali.
Causa C-546/12 P.
Raccolta della giurisprudenza - generale
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2015:332
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
21 maggio 2015 ( *1 )
«Impugnazione — Privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) — Regolamento (CE) n. 2100/94 — Articoli 20 e 76 — Regolamento (CE) n. 874/2009 — Articolo 51 — Domanda di apertura del procedimento di nullità di una privativa comunitaria — Principio dell’esame d’ufficio — Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV — Elementi di prova sostanziali»
Nella causa C‑546/12 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 28 novembre 2012,
Ralf Schräder, residente in Lüdinghausen (Germania), rappresentato da T. Leidereiter, Rechtsanwalt,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), rappresentato da M. Ekvad, in qualità di agente, assistito da A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt,
convenuto in primo grado,
Jørn Hansson, rappresentato da G. Würtenberger, Rechtsanwalt,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Tizzano, presidente di sezione, S. Rodin, E. Levits (relatore), M. Berger e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 aprile 2014,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 novembre 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Con la sua impugnazione il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea, Schräder/UCVV – Hansson (LEMON SYMPHONY) (T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 e T‑242/09, EU:T:2012:430; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui esso aveva respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso la decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), del 23 gennaio 2009 (caso A 010/2007), concernente una domanda di annullamento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa alla varietà LEMON SYMPHONY (in prosieguo: la «decisione controversa»). |
Contesto normativo
2 |
L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 277, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95 del Consiglio, del 25 ottobre 1995 (GU L 258, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 2100/94»), prevede che, ai fini della concessione di una privativa comunitaria, una varietà deve essere, segnatamente, distinta e nuova. |
3 |
Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento in parola: «1. Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l’espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda determinata in virtù dell’articolo 51. (...)». |
4 |
L’articolo 10 del regolamento n. 2100/94 definisce i criteri relativi al requisito della novità di una varietà candidata per una privativa comunitaria. |
5 |
Ai sensi dell’articolo 20 del menzionato regolamento, relativo alla nullità di detta privativa: «1. L’[UCVV] dichiara nulla la privativa comunitaria per ritrovati vegetali se è accertato che:
2. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali dichiarata nulla è considerata come non avente avuto, fin dall’inizio, gli effetti specificati nel presente regolamento». |
6 |
Gli articoli 54 e 55 del citato regolamento descrivono l’esame del merito e l’esame tecnico cui deve sottostare una varietà vegetale per ottenere una privativa comunitaria. |
7 |
Quanto alle norme che disciplinano il procedimento dinanzi all’UCVV, l’articolo 75 del medesimo regolamento enuncia che: «Le decisioni dell’[UCVV] sono motivate. Esse si fondano esclusivamente su motivi o fatti in merito ai quali le parti della procedura hanno potuto prendere posizione oralmente o per iscritto». |
8 |
L’articolo 76 del regolamento n. 2100/94 prevede quanto segue: «Nel corso della procedura, l’[UCVV] procede all’esame d’ufficio dei fatti nella misura in cui questi ultimi sono oggetto dell’esame conformemente agli articoli 54 e 55. L’Ufficio non tiene conto dei fatti o delle prove che non sono stati prodotti entro i termini fissati dall’[UCVV]». |
9 |
L’articolo 81 del regolamento n. 2100/94, relativo ai principi generali, è così formulato: «1. In mancanza di disposizioni procedurali nel presente regolamento o in disposizioni adottate in virtù del presente regolamento, l’[UCVV] prende in considerazione i principi generalmente ammessi in materia negli Stati membri. (...)». |
10 |
Il regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009, stabilisce le norme d’esecuzione del regolamento n. 2100/94, riguardo ai procedimenti dinanzi all’UCVV (GU L 251, pag. 3). |
11 |
Riguardo ai ricorsi avverso le decisioni dell’UCVV, l’articolo 51 del regolamento in parola dispone che: «Salvo disposizioni contrarie, le disposizioni relative al procedimento dinanzi all’Ufficio si applicano, mutatis mutandis, al procedimento di ricorso; le parti sono ascoltate come parti del procedimento di ricorso». |
12 |
L’articolo 63 del regolamento medesimo così prevede: «1. I verbali del procedimento orale e dell’istruzione contengono i relativi elementi essenziali, le dichiarazioni pertinenti e le posizioni delle parti, le deposizioni dei testimoni o dei periti e il risultato delle eventuali ispezioni. 2. Il verbale della deposizione di un testimone, di un perito o di una parte viene letto o presentato all’interessato in modo che possa esaminarlo. Il verbale dà conto dell’avvenuto espletamento di detta formalità e della sua approvazione da parte della persona che ha deposto. In caso di mancata approvazione, vanno indicate le sue obiezioni. 3. Il verbale è firmato dall’agente che lo redige e dall’agente che conduce il procedimento orale o l’istruzione. 4. Alle parti viene fornita una copia e, se necessario, una traduzione del verbale». |
Fatti e decisione controversa
13 |
Il Tribunale ha illustrato i fatti all’origine della controversia nel modo seguente:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
Procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV nei casi A 005/2007, A 006/2007 e A 007/2007
(...)
(...)
(...)
(...) Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV nel caso A 010/2007
(...)
|
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
14 |
Con atto introduttivo del 24 giugno 2009 il ricorrente ha proposto un ricorso avverso la decisione controversa. |
15 |
Con ordinanza del 15 giugno 2010 il presidente del Tribunale ha deciso di riunire i ricorsi presentati dal ricorrente contro le decisioni A 007/2007 (causa T‑133/08), A 006/2007 (causa T‑134/08), A 005/2007 (causa T‑177/08) e A 010/2007 (causa T‑242/09) ai fini della fase orale e della sentenza. |
La causa T‑242/09
16 |
A sostegno del ricorso nella causa T‑242/09 il ricorrente ha fatto valere quattro motivi di annullamento. |
17 |
Riguardo al primo motivo, relativo a una violazione degli articoli 76 e 81 del regolamento n. 2100/94, il Tribunale, al punto 126 della sentenza impugnata, ha giudicato che tali disposizioni sono inapplicabili alla procedura per la dichiarazione di nullità di una privativa comunitaria prevista all’articolo 20 del menzionato regolamento, in considerazione della formulazione letterale dello stesso articolo 76. Ai punti 128 e 129 di tale sentenza esso ne ha dedotto che l’onere della prova riguardo alla circostanza che una varietà vegetale non soddisfi i requisiti per ottenere una privativa comunitaria grava sulla parte interessata che contesta siffatta privativa. |
18 |
Avendo constatato che il regime instaurato dal regolamento n. 2100/94 è conforme alle disposizioni in vigore in materia di disegni e modelli comunitari, nonché ai principi generali del diritto, il Tribunale ha respinto detto motivo in quanto ininfluente. |
19 |
Il Tribunale ha tuttavia aggiunto, al punto 134 della sentenza impugnata, che, in ogni caso, il procedimento dinanzi all’UCVV non ha un carattere puramente inquisitorio, poiché le parti sono tenute a invocare in tempo utile i fatti che esse intendono far constatare dall’UCVV e a produrre le prove che intendono far accogliere dallo stesso. |
20 |
Sulla base di tale rilievo il Tribunale ha quindi proceduto ad analizzare gli argomenti dedotti dal ricorrente ai punti da 135 a 170 della sentenza impugnata. |
21 |
Per quanto riguarda il rifiuto dell’UCVV di accogliere la domanda di adozione di mezzi istruttori del ricorrente, il Tribunale, applicando in via di analogia la soluzione accolta al termine della sentenza ILFO/Alta Autorità (51/65, EU:C:1966:21), ha constatato, al punto 138 della sentenza impugnata, che il ricorrente non aveva dedotto, in nessun momento nel corso del procedimento dinanzi all’UCVV, il minimo elemento di prova né indizi per suffragare le sue conclusioni. Ne ha concluso nel senso della insussistenza di violazione delle norme relative all’onere e alla produzione della prova e ha considerato che il ricorrente intendeva in realtà ottenere dal Tribunale una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova pertinenti. |
22 |
Pertanto, il Tribunale ha operato una distinzione a seconda della circostanza che le constatazioni e le valutazioni fattuali effettuate dalla commissione di ricorso siano o meno il risultato di valutazioni complesse, sapendo che, per quanto riguarda le valutazioni complesse che richiedono una perizia o conoscenze scientifiche, il controllo svolto dal Tribunale è circoscritto a quello dell’errore manifesto. |
23 |
Relativamente, in primo luogo, alla questione della natura del materiale vegetale utilizzato per svolgere l’esame tecnico della varietà LEMON SYMPHONY nel corso del 1997, il Tribunale, al punto 149 della sentenza impugnata, ha constatato che la commissione di ricorso aveva ritenuto notorio che la pratica della moltiplicazione per talea era corrrente. Al riguardo esso ha applicato per analogia la giurisprudenza relativa all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), in virtù della quale le commissioni del medesimo non sarebbero tenute a provare, nelle loro decisioni, l’esattezza di fatti notori. |
24 |
Il Tribunale ha considerato che la questione dell’effetto dei regolatori di crescita sui campioni vegetali forniti ai fini dell’esame tecnico della varietà LEMON SYMPHONY ricadesse nell’ambito di valutazioni botaniche complesse. Orbene, al punto 157 della sentenza impugnata, esso ha constatato che il ricorrente non aveva fatto valere nessun elemento che consentisse di identificare un manifesto errore di valutazione. |
25 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli argomenti del ricorrente concernenti l’adattamento della descrizione originaria della varietà LEMON SYMPHONY nel corso del 2006 con riguardo al carattere «portamento del fusto», il Tribunale ha giudicato, al punto 161 della sentenza impugnata, che il ricorrente non fosse riuscito a dimostrare che detto carattere fosse stato determinante per il rilascio della privativa comunitaria alla varietà vegetale in parola. |
26 |
Il Tribunale, oltretutto, ha posto in evidenza, al punto 166 della sentenza impugnata, che il carattere «portamento del fusto», di cui i livelli di espressione per designare il menzionato carattere vanno da «eretto» a «pendente», non era assoluto e, eventualmente, poteva costituire oggetto di una valutazione comparativa relativa tra varietà di una medesima specie. |
27 |
Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il primo motivo in quanto parzialmente infondato e parzialmente ininfluente. |
28 |
Riguardo al secondo motivo, relativo ad una violazione degli articoli 7 e 20 del regolamento n. 2100/94, il Tribunale l’ha respinto in considerazione degli elementi dedotti nell’ambito dell’esame del primo motivo relativi al trattamento chimico e meccanico del materiale utilizzato per l’esame tecnico effettuato nel corso del 1997 e all’utilizzo di materiale proveniente da talee. |
29 |
Riguardo al terzo motivo, relativo ad una violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 2100/94, il Tribunale, ai punti 181 e 182 della sentenza impugnata, ha indicato che il diritto di essere sentito non voleva dire che il giudice debba aver sentito le parti in merito a ciascun punto della sua valutazione giuridica. In particolare, nell’ambito dell’esame del primo motivo, il Tribunale ha dimostrato che l’utilizzo di talee ai fini di un esame tecnico costituisce una prassi corrente nota al ricorrente. |
30 |
Riguardo al quarto motivo, relativo a una violazione dell’articolo 63 del regolamento n. 874/2009, il Tribunale ha considerato, in sostanza, che la commissione di ricorso non aveva commesso errori di procedura. |
31 |
Il Tribunale ha pertanto integralmente respinto il ricorso. |
Le cause T‑133/08, T‑134/08 e T‑177/08
32 |
Per quanto riguarda i ricorsi nelle cause T‑133/08, T‑134/08 e T‑177/08, il Tribunale, al punto 217 della sentenza impugnata, ha constatato che il termine di comparizione minimo di un mese per l’udienza del 4 dicembre 2007 dinanzi alla commissione di ricorso non è stato rispettato nei confronti del ricorrente. |
33 |
Esso ne ha concluso, al punto 237 della sentenza impugnata, che sussisteva un vizio di procedura sostanziale tale da comportare l’annullamento delle tre decisioni impugnate nell’ambito delle cause T‑133/08, T‑134/08 e T‑177/08. Ciò nondimeno, ha respinto la domanda di riforma della decisione sull’adattamento della descrizione. |
Sull’impugnazione
34 |
A sostegno della sua impugnazione il ricorrente fa valere sei motivi, articolati in vari argomenti. |
35 |
In forza del primo e del secondo motivo il ricorrente addebita al Tribunale, sostanzialmente, di avere violato le norme relative all’onere e alla produzione della prova, nonché il principio dell’esame d’ufficio dei fatti. Con il terzo e quarto motivo il ricorrente eccepisce una violazione dell’obbligo di controllo della legittimità e un difetto di motivazione della sentenza impugnata. Ai sensi del quinto e del sesto motivo il ricorrente lamenta, in sostanza, che il Tribunale non avrebbe garantito il suo diritto ad essere sentito e che lo stesso non avrebbe effettuato un pieno controllo della legittimità della decisione controversa. |
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
36 |
Ai sensi del primo motivo il ricorrente addebita, in sostanza, al Tribunale di aver commesso un errore di diritto giudicando che la commissione di ricorso non poteva agire d’ufficio e di aver violato il suo diritto a un ricorso effettivo nonché il principio di buona amministrazione. |
37 |
In primo luogo, il ricorrente lamenta che il Tribunale, al punto 126 della sentenza impugnata, ha dichiarato che l’articolo 76 del regolamento n. 2100/94 non era applicabile ai procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso, violando di conseguenza l’articolo 51 del regolamento n. 874/2009. |
38 |
In secondo luogo, la constatazione al punto 129 della sentenza impugnata secondo cui il procedimento di annullamento dinanzi all’UCVV e alla sua commissione di ricorso costituirebbe una procedura accusatoria non sarebbe compatibile con la formulazione letterale dell’articolo 20 del regolamento n. 2100/94. Il carattere inquisitorio sarebbe inoltre confermato da un paragone con le corrispondenti disposizioni relative al marchio comunitario e ai disegni o modelli comunitari. |
39 |
In terzo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato gli argomenti avanzati in prima istanza dal ricorrente al punto 133 della sentenza impugnata. |
40 |
In quarto luogo, il Tribunale avrebbe commesso una violazione dei principi di buona amministrazione e del diritto a un ricorso effettivo avendo rifiutato di esaminare gli elementi presentati dinanzi alla commissione di ricorso. |
41 |
L’UCVV ricorda le specificità delle procedure che dinanzi a esso si svolgono. In particolare, esso pone in rilievo che il procedimento di nullità avviato sulla base dell’articolo 20 del regolamento n. 2100/94 rientra esclusivamente nell’esame d’ufficio. Di conseguenza, non vi sarebbero parti in siffatto procedimento, posto che l’UCVV ha l’obbligo di esaminare oggettivamente il complesso dei fatti rilevanti. Il sig. Hansson fa valere che l’UCVV dispone di un ampio margine discrezionale quanto alla valutazione degli elementi sottoposti da una terza persona al fine di giustificare l’avvio di un tale procedimento. |
42 |
Nel caso di specie l’UCVV avrebbe attuato tali principi e rifiutato di avviare il procedimento di nullità chiesto dal ricorrente. |
43 |
Quanto al resto, l’UCVV e il sig. Hansson considerano che gli argomenti del ricorrente sono, innanzitutto, ininfluenti, e, per lo meno, irricevibili, posto che sono diretti a rimettere in discussione la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale. |
Giudizio della Corte
44 |
Poiché il ricorrente contesta il concetto accolto dal Tribunale in materia di produzione e di onere della prova relativamente al procedimento avviato dinanzi alla commissione di ricorso, è d’uopo verificare, innanzitutto, se quest’ultimo abbia commesso un errore di diritto in tale contesto. |
45 |
Al riguardo va osservato, in primo luogo, come constatato dal Tribunale al punto 126 della sentenza impugnata, che la formulazione letterale dell’articolo 76 del regolamento n. 2100/94 limita l’applicazione del principio dell’esame d’ufficio dei fatti a quelli che costituiscono oggetto dell’esame previsto agli articoli 54 e 55 del medesimo regolamento. |
46 |
In secondo luogo, in forza dell’articolo 51 del regolamento n. 874/2009, le disposizioni relative ai procedimenti avviati dinanzi all’UCVV sono applicabili mutatis mutandis ai procedimenti di ricorso. Il principio dell’esame d’ufficio dei fatti, quindi, si impone parimenti in un procedimento di tal genere dinanzi alla commissione di ricorso. |
47 |
Il Tribunale, di conseguenza, ha commesso un errore di diritto giudicando che il principio dell’esame d’ufficio dei fatti non sarebbe applicabile ai procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso. |
48 |
Un siffatto errore di diritto e i ragionamenti sviluppati al punto 135 della sentenza impugnata che ad esso hanno eventualmente condotto non comportano tuttavia di per sé l’annullamento della sentenza impugnata, nella misura in cui il Tribunale ha, nonostante tutto, verificato, a partire dal punto 136 della sentenza impugnata, se gli elementi di prova addotti dal ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso rispondessero ai criteri collegati al principio dell’esame d’ufficio dei fatti. |
49 |
Occorre quindi verificare, successivamente, se il Tribunale non abbia commesso errori di diritto al riguardo. |
50 |
A tal fine è d’uopo ricordare che il procedimento conclusosi con la decisione controversa è un procedimento dinanzi alla commissione di ricorso adita con un ricorso avverso una decisione dell’UCVV con cui si rifiutava di dichiarare la nullità di un titolo di privativa comunitaria per ritrovati vegetali sulla base dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94. |
51 |
In forza di tale disposizione l’UCVV dichiara la privativa comunitaria nulla qualora sia accertato che le condizioni di cui agli articoli 7 o 10 del regolamento n. 2100/94 non sono soddisfatte alla data di concessione della privativa in parola. |
52 |
In proposito, le condizioni collegate, segnatamente, alla distinzione e alla novità sono, ai sensi dell’articolo 6 del menzionato regolamento, condizioni sine qua non della concessione di una privativa comunitaria. Pertanto, in assenza di siffatte condizioni, la privativa concessa è illegittima e risulta a favore dell’interesse generale che la stessa sia dichiarata nulla. |
53 |
È certo vero che la dichiarazione di nullità di una privativa indebitamente concessa può del pari essere pronunciata nell’interesse di un terzo, in particolare allorché questi ha depositato una domanda di privativa vegetale il cui rifiuto è stato motivato adducendo la mancanza di carattere distintivo della varietà candidata rispetto a quella indebitamente protetta. |
54 |
Tuttavia, ciò non può giustificare che sia consentito ad un terzo di far valere, in qualsiasi circostanza e senza motivi specifici, la nullità di detta privativa dopo la procedura di concessione di una privativa e in seguito allo scadere dei termini previsti all’articolo 59 del regolamento n. 2100/94 per la presentazione da parte dei terzi delle loro obiezioni. |
55 |
In proposito si deve rammentare che, nell’ambito della procedura di concessione di una privativa, la varietà vegetale candidata costituisce oggetto, ai sensi degli articoli 54 e 55 del summenzionato regolamento, di un esame del merito e di un esame tecnico approfondito e complesso. |
56 |
L’UCVV, difatti, dispone di un’ampia discrezionalità quanto all’annullamento di una privativa vegetale, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 2100/94, in considerazione della circostanza che la varietà protetta ha costituito oggetto dell’esame illustrato al punto precedente. Sono, pertanto, unicamente seri dubbi – quanto al fatto che le condizioni enunciate agli articoli 7 o 10 del regolamento in parola fossero soddisfatte alla data dell’esame di cui agli articoli 54 e 55 del citato regolamento – ad essere idonei a giustificare un riesame della varietà protetta per mezzo della procedura di nullità sulla base dell’articolo 20 del regolamento n. 2100/94. |
57 |
In tale contesto, il terzo che richiede la dichiarazione di nullità di una privativa vegetale deve apportare elementi di prova e fattuali sostanziali che possono far sorgere seri dubbi quanto alla legittimità della concessione della privativa vegetale accordata a seguito dell’esame di cui agli articoli 54 e 55 del summenzionato regolamento. |
58 |
Di conseguenza, nell’ambito del ricorso proposto contro la decisione controversa, spetta al ricorrente dimostrare che, in considerazione dei fatti e delle prove relativi all’esame del merito e tecnico prodotti dinanzi all’UCVV, quest’ultimo sarebbe stato tenuto a procedere al controllo previsto all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2100/94. |
59 |
È alla luce di siffatti elementi che, infine, si deve esaminare se il Tribunale non abbia commesso errori di diritto nel proprio controllo dell’applicazione del principio dell’«esame d’ufficio dei fatti» da parte della commissione di ricorso. |
60 |
Orbene, relativamente agli elementi che il ricorrente ha addotto al fine di giustificare la nullità della privativa precedentemente concessa, il Tribunale ha constatato, da un lato, al punto 138 della sentenza impugnata, che il ricorrente non ha mai dedotto il minimo elemento di prova e neppure il minimo indizio tale da costituire un principio di prova della sua affermazione, secondo cui un trattamento meccanico e chimico o una moltiplicazione per talea quali quelli realizzati nella specie erano tali da aver falsato l’esame tecnico della varietà di LEMON SYMPHONY nel 1997. |
61 |
D’altro lato, al punto 157 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rammentato che, in nessun momento del procedimento il ricorrente ha prodotto il minimo indizio o elemento di prova concreto idoneo a suffragare le sue affermazioni, in particolare per quanto riguarda l’effetto persistente dei regolatori di crescita. |
62 |
Per quanto riguarda, infine, gli argomenti relativi a una violazione del principio di buona amministrazione e del diritto a un ricorso effettivo, dal fascicolo risulta che il ricorrente ha fatto valere a sostegno del suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso che il materiale vegetale sul quale era stato svolto l’esame tecnico della varietà LEMON SYMPHONY nell’anno 1997 era difettoso, poiché le piante utilizzate per l’esame, da un lato, erano state sottoposte a un trattamento meccanico e chimico, e, dall’altro, erano talee di piante inviate dal sig. Hansson. |
63 |
Alla luce di siffatte constatazioni e considerando i principi elaborati ai punti 57 e 58 della presente sentenza, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nell’ambito della produzione della prova giudicando che il ricorrente non aveva addotto, sufficientemente, gli elementi fattuali e le prove che consentivano di dimostrare che la condizione prevista all’articolo 7 del regolamento n. 2100/94 non era stata soddisfatta nell’esame tecnico della varietà LEMON SYMPHONY, circostanza che avrebbe giustificato la dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del menzionato regolamento. |
64 |
Di conseguenza, gli argomenti relativi a una violazione del principio di buona amministrazione e del diritto ad un ricorso effettivo non possono essere accolti. |
65 |
Dalle suesposte considerazioni risulta che il primo motivo dev’essere respinto. |
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
66 |
In base al secondo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale, in sostanza, avrebbe violato, ai punti da 136 a 138 della sentenza impugnata, le norme in materia dell’onere e della produzione della prova. |
67 |
Con il primo argomento elaborato nell’ambito di detto motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe applicato, scorrettamente, alle domande di misure d’istruzione presentate all’UCVV, la giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza ILFO/Alta Autorità (51/65, EU:C:1966:21), secondo la quale una domanda di misure d’istruzione formulata da una parte non può essere accolta se questa non offre un principio di prova sufficiente affinché siffatte misure possano essere disposte. |
68 |
In tal modo il Tribunale avrebbe commesso quattro errori di diritto. In primo luogo, i principi della succitata giurisprudenza non sarebbero compatibili con l’articolo 76 del regolamento n. 2100/94. In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe adempiuto all’obbligo di motivazione, giacché non avrebbe chiarito l’opportunità di trasporre siffatta giurisprudenza. In terzo luogo, avrebbe violato il diritto ad un processo equo introducendo una condizione relativa all’adozione di una misura d’istruzione che non è stata mai menzionata nell’intero procedimento. In quarto luogo, avrebbe riprodotto la citata giurisprudenza erroneamente, giacché la stessa non menziona la necessità di un principio di prova per l’adozione di una misura d’istruzione. |
69 |
Con il secondo argomento il ricorrente pone in rilievo che, anche qualora si volesse ipotizzare che gli sarebbe spettato produrre un principio di prova per addurre la sua argomentazione, la sentenza impugnata sarebbe ciò nondimeno viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe snaturato i fatti e gli elementi probatori che il ricorrente ha presentato, in modo particolare per ciò che riguarda l’incidenza del trattamento meccanico e chimico del materiale vegetale esaminato e la moltiplicazione per talea. |
70 |
L’UCVV e il sig. Hansson sostengono che la sentenza impugnata «è corretta» indipendentemente dalla circostanza se un onere della prova o un principio di onere della prova gravi sul ricorrente, considerato che la commissione di ricorso ha valutato gli argomenti e i punti di vista presentati dal medesimo. In aggiunta, il Tribunale non avrebbe commesso alcun errore di diritto nell’applicazione delle regole così elaborate per l’adozione di misure d’istruzione. |
Giudizio della Corte
71 |
Con riguardo al primo argomento del ricorrente non può addebitarsi al Tribunale, in primo luogo, di aver violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente. |
72 |
Da un lato, infatti, da una giurisprudenza costante risulta che l’obbligo di motivazione incombente al Tribunale ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto e dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale, non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione del Tribunale può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni della decisione del Tribunale e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (v., in particolare, sentenza Nexans e Nexans France/Commissione, C‑37/13 P, EU:C:2014:2030, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). |
73 |
Orbene, al punto 137 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustificato l’applicazione per analogia dei principi elaborati nella sentenza ILFO/Alta Autorità (51/65, EU:C:1966:21) alla commissione di ricorso con la motivazione che quest’ultima è un organo semigiurisdizionale. |
74 |
Inoltre, il principio stesso dell’esame d’ufficio dei fatti in forza dell’articolo 76 del regolamento n. 2100/94 non osta a un applicazione del genere, in quanto, come risulta dai punti 53 e 54 della presente sentenza, nell’ambito di una domanda di apertura della procedura di nullità prevista all’articolo 20, paragrafo 1, del menzionato regolamento, spetta al richiedente produrre gli elementi sostanziali che dimostrano la sussistenza di seri dubbi relativamente alla legittimità della privativa contestata. |
75 |
D’altra parte, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, l’articolo 81 del regolamento n. 2100/94 prescrive che i principi del diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri si applicano ai procedimenti dinanzi all’UCVV. |
76 |
Di conseguenza, non si può addebitare al Tribunale di aver constatato che il ricorrente avrebbe dovuto presentare, dinanzi alla commissione di ricorso, un principio di prova al fine di ottenere, da parte sua, l’adozione di una misura d’istruzione. |
77 |
In secondo luogo, dalla sentenza impugnata non risulta che il Tribunale abbia effettuato un’applicazione errata dei principi derivanti dalla sentenza ILFO/ Alta Autorità (51/65, EU:C:1966:21). |
78 |
Il Tribunale, infatti, ha constatato, al punto 138 della sentenza impugnata, che il ricorrente non ha mai dedotto il minimo elemento probatorio né il minimo indizio per giustificare la sua domanda. |
79 |
In siffatte circostanze il ricorrente non può lamentare che il Tribunale avrebbe, a torto, giudicato che egli non poteva pretendere l’adozione di misure d’istruzione, giacché non ha presentato alcun principio di prova. |
80 |
A tale proposito il ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe snaturato i fatti e gli elementi probatori da lui dedotti nel corso del procedimento dinanzi all’UCVV, per quanto riguarda, da un lato, l’incidenza del trattamento chimico e meccanico del materiale impiegato per l’esame tecnico della varietà LEMON SYMPHONY e, dall’altro, dell’utilizzo di talee di tale varietà per detto esame. |
81 |
Occorre evidenziare, innanzitutto, che dagli articoli 256 TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia emerge che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Tuttavia, una volta che il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v., in particolare, sentenza CB/Commissione, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). |
82 |
In primo luogo, il ricorrente fa riferimento alla lettera del 13 gennaio 1997 proveniente dall’agente del Bundessortenamt, responsabile dell’esame tecnico della varietà LEMON SYMPHONY, la quale indicava che «il buon svolgimento dell’esame tecnico appare compromesso [a causa del trattamento con regolatori di crescita del materiale inviato]». |
83 |
A tale riguardo, da un lato, e come risulta dall’esposizione dei fatti da parte del Tribunale al punto 64 della sentenza impugnata, il menzionato agente del Bundessortenamt ha fatto presente, nel corso dell’udienza tenutasi dinanzi alla commissione di ricorso nei casi A 005/2007, A 006/2007 e A 007/2007, il 4 dicembre 2007, che non si erano avuti «dubbi circa la qualità delle prove effettuate nel luglio/agosto 1997», in quanto l’effetto dei regolatori di crescita era scomparso. |
84 |
D’altro lato, il Tribunale ha giudicato, al punto 164 della suddetta sentenza, che rientra nella discrezionalità dell’ufficio nazionale competente esaminare e decidere, nel corso dell’esame tecnico, se il materiale vegetale inviato dal sig. Hansson sia effettivamente inappropriato o se, come nella specie, la tecnica della moltiplicazione per talea consenta di mitigare i difetti dai quali esso era inizialmente affetto. |
85 |
Poiché il ricorrente in nessun momento ha contestato l’affermazione dell’agente del Bundessortenamt successiva agli elementi da lui fatti valere e che indica che gli effetti dei regolatori di crescita erano scomparsi in sede di esame tecnico della varietà LEMON SYMPHONY, il Tribunale ha considerato, senza snaturare alcun fatto della controversia, né alcun elemento probatorio dedotto dal ricorrente, che quest’ultimo non aveva prodotto elementi idonei a rimettere in discussione la valutazione della commissione di ricorso. |
86 |
In secondo luogo, riguardo alle asserzioni del ricorrente relative ai rischi collegati all’uso di materiale proveniente dalla moltiplicazione per talea di una varietà per effettuare l’esame tecnico, basti rilevare che detto ricorrente considera che, siccome un rischio del genere è notoriamente conosciuto, non sarebbe necessario apportare elementi che dimostrino la sussistenza di siffatto rischio nella fattispecie. |
87 |
Orbene, in tali circostanze, il Tribunale non ha potuto far altro se non constatare che il ricorrente non aveva soddisfatto i requisiti necessari ai fini dell’adozione di una misura d’istruzione. |
88 |
Non si può pertanto addebitare al Tribunale di avere snaturato i fatti della controversia o gli elementi probatori dedotti dal ricorrente. |
89 |
Alla luce di tali considerazioni il secondo motivo non può essere accolto. |
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
90 |
Con il terzo motivo il ricorrente, in sostanza, fa valere che il Tribunale avrebbe violato, ai punti da 141 a 151 della sentenza impugnata, l’obbligo ad esso incombente di controllo della legittimità e avrebbe snaturato i fatti. |
91 |
In primo luogo, il ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto debito conto della circostanza che la semplice perizia dell’UCVV, relativa alla pratica della moltiplicazione per talea, non può essere qualificata come «fatto notoriamente conosciuto». In ogni caso tale «fatto» sarebbe stato snaturato e detta qualifica non avrebbe costituito l’oggetto di un controllo di legittimità. |
92 |
In secondo luogo, il Tribunale, al punto 147 della sentenza impugnata, avrebbe commesso un errore di diritto omettendo di motivare la sua constatazione secondo cui il ragionamento della commissione di ricorso sarebbe «compatibile con i dati obiettivi della causa, quali risultano dal fascicolo». |
93 |
In terzo luogo, il ricorrente pone in evidenza taluni errori commessi dal Tribunale, segnatamente al punto 147 della sentenza impugnata, nei riferimenti ad alcuni fatti del caso di specie. |
94 |
L’UCVV fa valere che detto motivo consiste, in gran parte, in una ripetizione degli argomenti presentati nei motivi precedenti. |
95 |
Il sig. Hansson fa presente che gli errori di fatto rilevati dal ricorrente non hanno effetti sulla legittimità della sentenza impugnata. |
Giudizio della Corte
96 |
In primo luogo, è d’uopo osservare che gli argomenti del ricorrente sono diretti, in realtà, a contestare la valutazione dei fatti da parte del Tribunale, il che, come rammentato al punto 81 della presente sentenza, non rientra, salvo un eventuale snaturamento dei fatti, nell’ambito del controllo della Corte in sede di impugnazione. |
97 |
Quando, infatti, il ricorrente addebita al Tribunale di aver constatato che, per l’esame tecnico, l’utilizzo di talee prelevate da vegetali trasmessi dal sig. Hansson è un fatto notoriamente conosciuto, il ricorrente parte necessariamente dal presupposto per cui il materiale proveniente dalle talee non sarebbe appropriato per effettuare l’esame in parola, risultando in caso contrario siffatto argomento ininfluente. |
98 |
Orbene, l’esame di un elemento del genere richiede necessariamente una valutazione dei fatti che non rientra nella competenza della Corte in sede di impugnazione. |
99 |
In ogni caso, spettava al ricorrente addurre, a tale titolo, elementi probatori a sostegno delle sue contestazioni, ciò che egli non ha fatto, come è stato giudicato ai punti da 84 a 86 della presente sentenza. |
100 |
In secondo luogo, quand’anche si supponesse che il Tribunale abbia commesso errori nella designazione dei nomi degli agenti dell’UCVV e del Bundessortenamt, il ricorrente non indica in quale misura detti errori sarebbero idonei a rimettere in discussione la legittimità della sentenza impugnata. In ogni caso, non risulta manifesto che siffatti errori comporterebbero la circostanza di rimettere in discussione nel merito la sentenza in parola. |
101 |
Conseguentemente, il terzo motivo dev’essere respinto. |
Sul quarto motivo
Argomenti delle parti
102 |
Con il quarto motivo, che prende in considerazione i punti da 152 a 157 della sentenza impugnata, il ricorrente addebita al Tribunale, in sostanza, un difetto di motivazione. |
103 |
Con il primo argomento sviluppato nell’ambito del presente motivo, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria in quanto, da un lato, al punto 10 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il trattamento meccanico e chimico del materiale vegetale trasmesso aveva compromesso l’esame tecnico della varietà LEMON SYMPHONY e, dall’altro, al punto 156 di tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che il ricorrente non aveva prodotto indicazioni concrete a dimostrazione del fatto che il materiale vegetale esaminato non era appropriato per effettuare l’esame in parola. |
104 |
Con il secondo argomento il ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe dovuto accertare se gli elementi di prova addotti costituissero l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se fossero di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte. |
105 |
L’UCVV sostiene che il ricorrente contesta soltanto le constatazioni fattuali effettuate dal Tribunale. Inoltre, il secondo argomento sviluppato nell’ambito del quarto motivo sarebbe privo di qualsiasi fondamento. |
106 |
Il sig. Hansson pone in evidenza che spettava al ricorrente dimostrare o, quantomeno, produrre indizi che dimostrassero che i regolatori di crescita conducono non soltanto a una valutazione errata dei criteri che determinano la privativa, ma altresì ad una valutazione errata del criterio di distinzione previsto all’articolo 7 del regolamento n. 2100/94. |
Giudizio della Corte
107 |
Considerando che il ricorrente con detto motivo lamenta, in primo luogo, che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una contraddizione, è sufficiente rammentare che, come risulta dal punto 83 della presente sentenza, il Tribunale ha constatato che il Bundessortenamt aveva ritenuto che non sussistessero dubbi quanto alla qualità del materiale vegetale utilizzato per l’esame tecnico della varietà LEMON SYMPHONY. Pertanto, nella sentenza impugnata non si riscontrano contraddizioni allorché, al punto 156 di tale sentenza, viene osservato che il ricorrente non ha fornito alcuna indicazione che dimostri il contrario. |
108 |
In secondo luogo, è d’uopo rilevare che, in ogni caso, le valutazioni del Tribunale, quali risultano dai punti da 152 a 157 della sentenza impugnata contestati dal ricorrente con il motivo in parola, sono state espresse ad abundantiam ai punti da 141 a 151 di tale sentenza. Di conseguenza, anche se detto quarto motivo dedotto dal ricorrente a sostegno della sua impugnazione dovesse essere accolto, non ne discenderebbe l’annullamento della sentenza impugnata. |
109 |
Conseguentemente, occorre respingere il quarto motivo. |
Sul quinto e sul sesto motivo
Argomenti delle parti
110 |
Nell’ambito del quinto motivo, il ricorrente contesta le valutazioni del Tribunale quali risultano dai punti da 159 a 162 della sentenza impugnata. |
111 |
Egli considera, in primo luogo, che il Tribunale violerebbe l’articolo 7 del regolamento n. 2100/94 con la constatazione, espressa al punto 159 della sentenza impugnata, secondo cui il carattere distintivo, ai sensi della menzionata disposizione, della varietà LEMON SYMPHONY non sarebbe stato dimostrato «esclusivamente, o addirittura non è stat[o] proprio [dimostrato]» relativamente al carattere «portamento del fusto». Inoltre, il Tribunale avrebbe del pari operato un’estensione illegittima dell’oggetto della controversia. |
112 |
In secondo luogo, il ricorrente indica che il Tribunale, al punto 160 della sentenza impugnata, avrebbe snaturato i fatti constatando che la descrizione adattata della varietà LEMON SYMPHONY del 2006 non differisce dall’originaria descrizione del 1997. Inoltre, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, non dichiarando che la varietà la cui descrizione è stata modificata non avrebbe dovuto essere protetta. |
113 |
Nell’ambito del sesto motivo, diretto a contestare le valutazioni del Tribunale ai punti da 165 a 168 della sentenza impugnata, il ricorrente sostiene, anzitutto, che il giudice in parola avrebbe snaturato i fatti, nel senso che il ricorrente non ha circoscritto i propri argomenti alla questione del carattere relativo o assoluto del «portamento del fusto». |
114 |
Inoltre, il ricorrente addebita al Tribunale di avere esteso in modo illegittimo l’oggetto della controversia ad argomenti attinenti al procedimento di cui alla causa T‑177/08. |
115 |
Infine, il Tribunale avrebbe violato l’obbligo ad esso incombente di procedere ad un controllo completo della legittimità della decisione controversa, in quanto non ha accolto l’argomento del ricorrente relativo alla circostanza che la commissione di ricorso non aveva preso in considerazione gli argomenti del medesimo. |
116 |
Relativamente al quinto motivo l’UCVV fa valere che la constatazione effettuata dal Tribunale al punto 159 della sentenza impugnata deve essere intesa nel senso che, nel corso del 1997, nessuna varietà comparabile era disponibile. |
117 |
Il sig. Hansson considera che le constatazioni criticate non sarebbero decisive rispetto alla questione del carattere distintivo della varietà protetta. |
118 |
Relativamente al sesto motivo l’UCVV fa valere che il ricorrente effettua una lettura errata della sentenza impugnata. Inoltre, nessuna delle considerazioni relative al portamento del fusto sarebbe determinante per il giudizio di legittimità della sentenza impugnata. |
119 |
Il sig. Hansson fa valere che la valutazione della distinzione di una varietà si basa su di una comparazione fra la varietà richiesta e varietà conosciute della medesima specie. Di conseguenza, i criteri distintivi potrebbero essere valutati unicamente attraverso una siffatta comparazione. |
Giudizio della Corte
120 |
In via preliminare è necessario rilevare, da un lato, che, con il quinto e il sesto motivo, il ricorrente mette in discussione le valutazioni del Tribunale risultanti dai punti da 159 a 162 e da 165 a 168 della sentenza impugnata, le quali riguardano gli argomenti del ricorrente che il Tribunale ha considerato come ininfluenti, come posto in rilievo al punto 158 di tale sentenza. |
121 |
Di conseguenza, in quanto il Tribunale ha giudicato, correttamente, che il ricorrente non aveva apportato elementi né mezzi di prova idonei a consentire di rimettere in discussione l’esame tecnico cui è seguita la concessione della privativa della varietà LEMON SYMPHONY, gli argomenti del ricorrente relativi al livello di espressione attribuito al carattere «portamento del fusto» non possono comportare l’annullamento della sentenza impugnata. |
122 |
Quindi, poiché il ricorrente non è riuscito a dimostrare che il materiale vegetale utilizzato per l’esame tecnico della varietà LEMON SYMPHONY non era appropriato e che i criteri DUS non erano pertanto soddisfatti, gli argomenti relativi all’adattamento della descrizione di detta varietà sono essi stessi ininfluenti. |
123 |
D’altro lato, come ricordato al punto 81 della presente sentenza, l’impugnazione è circoscritta alle questioni di diritto, poiché la valutazione dei fatti e degli elementi probatori non costituisce, salvo un eventuale loro snaturamento, una questione di diritto soggetta in quanto tale al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione. |
124 |
A tale riguardo il ricorrente non può rimettere in discussione le valutazioni di fatto compiute dal Tribunale, in particolare per quanto attiene al livello di espressione attribuito al carattere «portamento del fusto» relativamente alla varietà LEMON SYMPHONY. |
125 |
È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare ciascuno degli argomenti sviluppati a sostegno del quinto e del sesto motivo dell’impugnazione. |
126 |
In primo luogo, il ricorrente eccepisce che il carattere «portamento del fusto» rientra necessariamente nell’esame del carattere distintivo di una varietà, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 2100/94. |
127 |
Tuttavia, addebitando al Tribunale una violazione del menzionato articolo, allorché, al punto 159 della sentenza impugnata, il Tribunale constata che la valutazione del carattere distinto di una varietà vegetale non è stata effettuata esclusivamente, o addirittura non è stata proprio effettuata, con riferimento al carattere «portamento del fusto», il ricorrente opera una lettura errata della sentenza impugnata. |
128 |
Il Tribunale, infatti, non ha sostenuto che, nell’ambito dell’esame del carattere distintivo di una varietà ex articolo 7 del regolamento n. 2100/94, non occorreva tenere conto del carattere «portamento del fusto». È tuttavia evidente che l’esame del carattere distintivo di una varietà vegetale presuppone necessariamente l’esistenza di varietà vegetali di riferimento. Pertanto, è in funzione dell’esistenza di siffatte varietà che il carattere «portamento del fusto» deve essere esaminato e che esso deve svolgere un ruolo più o meno determinante relativamente al carattere distintivo della varietà vegetale da proteggere. |
129 |
Conseguentemente, occorre respingere il primo e il secondo argomento sviluppati nell’ambito del quinto motivo, così come il terzo argomento sviluppato a sostegno del sesto motivo. |
130 |
Inoltre, non si può censurare il Tribunale per aver considerato che l’adattamento della descrizione del carattere «portamento del fusto» non rimetteva in discussione la privativa della varietà LEMON SYMPHONY. Nella misura in cui, infatti, detto carattere viene determinato raffrontandolo con altre varietà vegetali, un perfezionamento della descrizione è inevitabile allorché fanno la loro apparizione altre varietà vegetali. |
131 |
In tali condizioni, il terzo e il quarto argomento sviluppati nell’ambito del quinto motivo devono essere respinti. |
132 |
Infine, il ricorrente non può, senza cadere lui stesso in contraddizione, lamentare che il Tribunale, da un lato, si è pronunciato su argomenti concernenti il procedimento nella causa T‑177/08, allorché il ricorrente stesso ha dedotto a sua volta tali argomenti e, dall’altro, che esso non avrebbe effettuato un controllo completo della legittimità della decisione controversa, in quanto detta decisione non avrebbe tenuto conto degli argomenti del ricorrente attinenti alla natura del carattere «portamento del fusto», e allo stesso tempo addebitare al Tribunale di essersi appunto pronunciato sulla natura del menzionato carattere. Occorre pertanto respingere il primo e il secondo argomento sviluppati nell’ambito del sesto motivo. |
133 |
Poiché il quinto e il sesto motivo devono essere respinti, dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione deve essere integralmente respinta. |
Sulle spese
134 |
Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UCVV ne ha fatto domanda, il sig. Schräder, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese. |
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.