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Documento 62013CJ0516

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 maggio 2015.
    Dimensione Direct Sales srl e Michele Labianca contro Knoll International Spa.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof.
    Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 4, paragrafo 1 – Diritto di distribuzione – Nozione di “distribuzione al pubblico” – Offerta di vendita e pubblicità fatta da un commerciante di uno Stato membro sul proprio sito Internet, mediante pubblicità diretta per corrispondenza e a mezzo stampa in un altro Stato membro – Riproduzioni di mobili protetti dal diritto d’autore proposti in vendita senza il consenso del titolare del diritto esclusivo di distribuzione – Offerta o pubblicità che non conduce all’acquisto dell’originale o di copie di un’opera protetta.
    Causa C-516/13.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2015:315

    SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

    13 maggio 2015 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale — Diritto d’autore — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 4, paragrafo 1 — Diritto di distribuzione — Nozione di “distribuzione al pubblico” — Offerta di vendita e pubblicità fatta da un commerciante di uno Stato membro sul proprio sito Internet, mediante pubblicità diretta per corrispondenza e a mezzo stampa in un altro Stato membro — Riproduzioni di mobili protetti dal diritto d’autore proposti in vendita senza il consenso del titolare del diritto esclusivo di distribuzione — Offerta o pubblicità che non conduce all’acquisto dell’originale o di copie di un’opera protetta»

    Nella causa C‑516/13,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione dell’11 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 27 settembre 2013, nel procedimento

    Dimensione Direct Sales Srl,

    Michele Labianca

    contro

    Knoll International SpA,

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Jürimäe (relatore), J. Malenovský, M. Safjan e A. Prechal, giudici,

    avvocato generale: P. Cruz Villalón

    cancelliere: K. Malacek, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 settembre 2014,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la Dimensione Direct Sales Srl, da H.-C. Salger, Rechtsanwalt;

    per M. Labianca, da S. Dittl, Rechtsanwalt;

    per Knoll International SpA, da M. Goldmann, Rechtsanwalt;

    per il governo spagnolo, da L. Banciella Rodríguez-Miñón, in qualità di agente;

    per la Commissione europea, da F.W. Bulst e J. Samnadda, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 dicembre 2014,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Dimensione Direct Sales Srl (in prosieguo: la «Dimensione»), una società di diritto italiano, e il sig. Labianca alla Knoll International SpA (in prosieguo: la «Knoll»), una società di diritto italiano, in merito ad una presunta violazione del diritto esclusivo di distribuzione della Knoll risultante da offerte di vendita, fatte dalla Dimensione, di riproduzioni di mobili protetti dal diritto d’autore in Germania, per mezzo di una campagna pubblicitaria mirata diretta verso tale Stato membro.

    Contesto normativo

    Il diritto internazionale

    3

    L’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore (in prosieguo: il «TDA»), approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU L 89, pag. 6).

    4

    L’articolo 6 del TDA, recante il titolo «Diritto di distribuzione», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

    «Gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro opere originali o di copie delle stesse, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà».

    Il diritto dell’Unione

    5

    I considerando da 9 a 11 e 28 della direttiva 2001/29 sono così formulati:

    «(9)

    Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. (...)

    (10)

    Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere (...)

    (11)

    Un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi è uno dei principali strumenti in grado di garantire alla creazione e alla produzione culturale europea le risorse necessarie nonché di preservare l’autonomia e la dignità di creatori e interpreti o esecutori.

    (...)

    (28)

    La protezione del diritto d’autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell’opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita [nell’Unione europea] dell’originale di un’opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto [nell’Unione]. (...)».

    6

    L’articolo 4 di detta direttiva, intitolato «Diritto di distribuzione», dispone quanto segue:

    «1.   Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.

    2.   Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce [nell’Unione], tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà [nell’Unione] di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso».

    Il diritto tedesco

    7

    Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, punto 2, della legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz), del 9 settembre 1965 (BGBl. 1965 I, pag. 1273), l’autore ha il diritto esclusivo di sfruttare la propria opera in forma materiale. Tale diritto include in particolare il diritto di distribuzione.

    8

    L’articolo 17, paragrafo 1, della suddetta legge, come modificata, è così formulato:

    «Il diritto di distribuzione è il diritto di offrire al pubblico o di mettere in commercio l’originale dell’opera o copie di essa.

    (...)».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    9

    La Knoll fa parte del gruppo Knoll, la cui società madre, la Knoll Inc., ha sede in Pennsylvania (Stati Uniti). Tale gruppo fabbrica e vende in tutto il mondo mobilio di valore. La Knoll distribuisce, tra l’altro, la poltrona «Wassily» ed il tavolo «Laccio», creati da Marcel Breuer, nonché la poltrona, il poggiapiedi, la chaise longue ed il tavolo «Barcelona», le sedie «Brno» e «Prag» e la poltrona «Freischwinger», creati da Ludwig Mies van der Rohe (in prosieguo, congiuntamente: le «creazioni protette»). La Knoll è autorizzata ad avvalersi dei diritti d’autore esclusivi, detenuti dalla sua società madre, per lo sfruttamento delle suddette creazioni protette in Germania.

    10

    La Dimensione è una società a responsabilità limitata il cui amministratore è il sig. Labianca. Essa distribuisce in Europa mobilio d’autore per vendita diretta e propone mobili in vendita sul proprio sito internet.

    11

    Nel corso del 2005 e del 2006, la Dimensione ha pubblicizzato la vendita di mobili simili a creazioni protette sul proprio sito Internet, disponibile in lingua tedesca, su differenti quotidiani e riviste tedeschi, nonché in un depliant pubblicitario recante la seguente indicazione:

    «I mobili sono acquistati in Italia, ma il pagamento ha luogo solo al momento del loro ritiro o consegna, mediante spedizione con autorizzazione all’incasso (su richiesta, per nostro tramite)».

    12

    Ritenendo che alcuni dei mobili proposti in vendita dalla Dimensione fossero imitazioni o contraffazioni delle creazioni protette, la Knoll ha citato quest’ultima e il sig. Labianca dinanzi al Landgericht Hamburg (Tribunale di Amburgo, Germania) affinché venisse loro interdetto di proporre tali mobili in vendita in Germania. A sostegno del proprio ricorso, la Knoll ha fatto valere che detti mobili erano protetti dal diritto d’autore in quanto opere d’arte applicata. A suo avviso, facendo pubblicità per copie di creazioni protette in Germania, la Dimensione ha leso il diritto di cui essa e la sua società madre sono titolari in virtù dell’articolo 17, paragrafo 1, della legge del 9 settembre 1965 sul diritto d’autore e sui diritti connessi, come modificata.

    13

    Il Landgericht Hamburg ha accolto la domanda della Knoll. L’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Corte d’appello anseatica di Amburgo, Germania), pronunciandosi sull’appello interposto dalla Dimensione e dal sig. Labianca, ha confermato la sentenza emanata in primo grado. Questi ultimi hanno quindi proposto un ricorso per Revisione («cassazione») dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania).

    14

    Quest’ultimo giudice rileva che l’esito del suddetto ricorso dipende dall’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e, in particolare, dalla questione se il diritto di distribuzione previsto da tale disposizione comprenda il diritto di offrire in vendita al pubblico l’originale o una copia di un’opera protetta. Nell’ipotesi in cui occorra dare risposta affermativa a detta questione, si porrebbero altre due questioni, ossia, da un lato, se il diritto di offrire in vendita al pubblico l’originale di un’opera o di sue copie includa altresì il diritto esclusivo di fare pubblicità relativamente a tali oggetti e, dall’altro, se il diritto di distribuzione risulti pregiudicato quando l’offerta di vendita di detto originale o di dette copie non dia luogo all’acquisto dei medesimi. Il giudice del rinvio è del parere che tali questioni debbano essere risolte in senso affermativo.

    15

    In tale contesto, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se nel diritto di distribuzione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 rientri il diritto di offrire al pubblico l’originale dell’opera o sue copie ai fini dell’acquisto.

    Qualora la prima questione debba essere risolta affermativamente:

    2)

    Se nel diritto di offrire al pubblico l’originale dell’opera o sue copie ai fini dell’acquisto non rientrino solo le offerte contrattuali, ma anche le operazioni pubblicitarie.

    3)

    Se si configuri una violazione del diritto di distribuzione nel caso in cui l’originale o una sua copia non venga acquistato a seguito dell’offerta».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla ricevibilità

    16

    In via preliminare va rilevato che la Dimensione e il sig. Labianca fanno valere, in sostanza, che la prima questione è ipotetica, dato che, utilizzando il termine «offerta», essa si riferisce alle offerte contrattuali, che per natura hanno carattere obbligatorio per il venditore, mentre i fatti di cui trattasi nel procedimento principale riguardano unicamente operazioni pubblicitarie che, conformemente al diritto tedesco, non vincolano il venditore, ma costituiscono unicamente un invito, destinato a potenziali acquirenti, a presentare un’offerta di acquisto al venditore.

    17

    A tale riguardo è sufficiente ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione, sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, godono di una presunzione di rilevanza (v., in particolare, sentenza X, C‑651/11, EU:C:2013:346, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o con l’oggetto della controversia principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

    18

    Orbene, non è questa l’ipotesi che ricorre nel caso di specie. Infatti, il procedimento principale verte sulla pratica commerciale della Dimensione consistente sia in offerte di vendita che in operazioni pubblicitarie le quali non danno luogo all’acquisto delle creazioni tutelate.

    19

    Pertanto, la prima questione deve essere dichiarata ricevibile.

    Nel merito

    20

    Con le sue questioni pregiudiziali, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che esso consente al titolare del diritto esclusivo di distribuzione di un’opera protetta di opporsi ad un’offerta di vendita o ad una pubblicità relativa all’originale o a una copia di tale opera, anche quando non risulti dimostrato che detta offerta o detta pubblicità abbia dato luogo all’acquisto dell’oggetto tutelato da parte di un acquirente dell’Unione.

    21

    Conformemente alla disposizione in discorso, agli autori è conferito il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.

    22

    Occorre ricordare che la nozione di «distribuzione», ai sensi di detta disposizione, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, la cui interpretazione non può dipendere dalla legge applicabile alle transazioni nel cui ambito avviene una distribuzione (v., in tal senso, sentenza Donner, C‑5/11, EU:C:2012:370, punto 25).

    23

    Dalla giurisprudenza della Corte si evince altresì che, dal momento che la direttiva 2001/29 è volta ad attuare nell’Unione gli obblighi ad essa incombenti, segnatamente in forza del TDA, e dato che le norme del diritto dell’Unione, secondo una costante giurisprudenza, devono essere interpretate per quanto possibile alla luce del diritto internazionale, in particolare quando tali norme mirino specificamente ad eseguire un accordo internazionale concluso dall’Unione, la nozione di «distribuzione» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva deve essere interpretata in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, del TDA (sentenza Donner, C‑5/11, EU:C:2012:370, punto 23).

    24

    La nozione di «distribuzione al pubblico (...) mediante vendita», contenuta nell’articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva, ha quindi lo stesso significato dell’espressione «messa a disposizione del pubblico (...) mediante vendita», a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del TDA (v., in tal senso, sentenza Donner, C‑5/11, EU:C:2012:370, punto 24).

    25

    Tenendo conto di tale contesto, la Corte ha difatti rilevato che la distribuzione al pubblico è caratterizzata da una serie di operazioni che vanno, almeno, dalla conclusione di un contratto di vendita alla relativa esecuzione con la consegna ad un soggetto del pubblico. Un commerciante, pertanto, è responsabile di ogni sua operazione o di quella realizzata per suo conto che implichi una«distribuzione al pubblico» in uno Stato membro ove i beni distribuiti siano protetti dal diritto d’autore (sentenze Donner, C‑5/11, EU:C:2012:370, punti 26 e 27, nonché Blomqvist, C‑98/13, EU:C:2014:55, punto 28).

    26

    Da tale giurisprudenza, e in particolare dal termine «almeno» utilizzato dalla Corte, emerge che non si esclude che anche operazioni o atti precedenti la conclusione del contratto di vendita siano sussumibili nella nozione di distribuzione e possano essere riservati, in via esclusiva, al titolare del diritto d’autore.

    27

    Sebbene la Corte abbia già affermato che l’esistenza di una distribuzione al pubblico dev’essere considerata realizzata in caso di conclusione di un contratto di vendita e di spedizione (sentenza Blomqvist, C‑98/13, EU:C:2014:55, punto 29), lo stesso vale per quanto riguarda l’ipotesi di un’offerta di contratto di vendita che vincoli il suo autore. Infatti, una simile offerta configura, per sua stessa natura, un atto propedeutico alla realizzazione di una vendita.

    28

    Per quanto concerne un invito a presentare un’offerta o una pubblicità non vincolante relativa ad un oggetto protetto, anch’essi rientrano nella catena delle operazioni intraprese allo scopo di realizzare la vendita di detto oggetto. Difatti, al punto 30 della sentenza Donner (C‑5/11, EU:C:2012:370), la Corte ha dichiarato che un commerciante che indirizzi la sua pubblicità verso soggetti del pubblico residenti in un determinato Stato membro e crei o metta a loro disposizione un sistema specifico di consegna e specifiche modalità di pagamento, permettendo in tal modo a detti soggetti del pubblico di farsi consegnare copie di opere protette nel medesimo Stato membro, realizza, nello Stato membro in cui ha luogo la consegna, una «distribuzione al pubblico» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

    29

    La Corte ha altresì dichiarato, relativamente a merci provenienti da uno Stato terzo e che rappresentano una copia di un prodotto protetto nell’Unione da un diritto d’autore, che tali merci possono violare detti diritti quando sia provato che esse sono destinate ad essere messe in vendita nell’Unione, e la relativa prova è fornita, segnatamente, allorché risulti che dette merci sono state oggetto di una vendita ad un cliente dell’Unione, di un’offerta alla vendita o di una pubblicità diretta a consumatori nell’Unione (v., in tal senso, sentenza Blomqvist, C‑98/13, EU:C:2014:55, punto 32).

    30

    La stessa interpretazione si applica in via analogica, nel caso di un atto commerciale quale un’offerta di vendita o una pubblicità destinata dal commerciante di uno Stato membro, per mezzo del suo sito Internet, a consumatori situati nel territorio di un altro Stato membro, nel quale gli oggetti di cui trattasi sono tutelati dal diritto d’autore.

    31

    Infatti, può sussistere una lesione del diritto esclusivo di distribuzione, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, allorché un commerciante, non titolare del diritto d’autore, mette in vendita opere protette o loro copie ed effettua una pubblicità, tramite il proprio sito Internet, mediante pubblicità diretta per corrispondenza o a mezzo stampa, destinata ai consumatori situati sul territorio dello Stato membro in cui tali opere sono protette al fine di sollecitare questi ultimi ad effettuarne l’acquisto.

    32

    Da tale conclusione risulta che, affinché possa accertarsi una lesione del diritto di distribuzione, è irrilevante il fatto che la suddetta pubblicità non sia seguita dal trasferimento di proprietà dell’opera protetta o della sua copia all’acquirente.

    33

    Infatti, sebbene sia vero che, nella sentenza Peek & Cloppenburg (C‑456/06, EU:C:2008:232, punti 33, 36 e 41), che riguardava la possibilità di utilizzare riproduzioni di un’opera protetta, la Corte abbia dichiarato che la nozione di distribuzione al pubblico dell’originale dell’opera o di una sua copia, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, implica un trasferimento della proprietà di tale oggetto, resta tuttavia il fatto che una lesione al diritto di distribuzione può essere accertata qualora ai consumatori situati sul territorio dello Stato membro in cui detta opera è protetta venga proposto, mediante una pubblicità mirata, l’acquisto della proprietà dell’originale o di una copia della stessa.

    34

    Tale interpretazione è conforme agli obiettivi della predetta direttiva, che si evincono dai suoi considerando da 9 a 11, secondo i quali l’armonizzazione del diritto d’autore deve prendere le mosse da un alto livello di protezione, gli autori devono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere e il sistema di protezione del diritto d’autore deve essere efficace e rigoroso (v. sentenza Peek & Cloppenburg, C‑456/06, EU:C:2008:232, punto 37).

    35

    Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso consente ad un titolare del diritto esclusivo di distribuzione di un’opera protetta di opporsi ad un’offerta di vendita o a una pubblicità mirata relativa all’originale o a una copia di tale opera, quand’anche non fosse dimostrato che detta pubblicità abbia dato luogo all’acquisto dell’oggetto protetto da parte di un acquirente dell’Unione, sempre che la pubblicità in parola solleciti i consumatori dello Stato membro in cui l’opera stessa è protetta dal diritto d’autore ad effettuarne l’acquisto.

    Sulle spese

    36

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che esso consente ad un titolare del diritto esclusivo di distribuzione di un’opera protetta di opporsi ad un’offerta di vendita o a una pubblicità mirata relativa all’originale o a una copia di tale opera, quand’anche non fosse dimostrato che detta pubblicità abbia dato luogo all’acquisto dell’oggetto protetto da parte di un acquirente dell’Unione, sempre che la pubblicità in parola solleciti i consumatori dello Stato membro in cui l’opera stessa è protetta dal diritto d’autore ad effettuarne l’acquisto.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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