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Documento 62012CJ0483
Judgment of the Court (First Chamber), 8 May 2014.#Pelckmans Turnhout NV v Walter Van Gastel Balen NV and Others.#Request for a preliminary ruling from the Grondwettelijk Hof.#Reference for a preliminary ruling — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Principles of equality and non-discrimination — Implementation of EU law — Scope of application of EU law — None — Lack of jurisdiction of the Court.#Case C‑483/12.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 maggio 2014.
Pelckmans Turnhout NV contro Walter Van Gastel Balen NV e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof.
Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principi di uguaglianza e di non discriminazione – Attuazione del diritto dell’Unione – Ambito d’applicazione del diritto dell’Unione – Insussistenza – Incompetenza della Corte.
Causa C‑483/12.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 maggio 2014.
Pelckmans Turnhout NV contro Walter Van Gastel Balen NV e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof.
Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principi di uguaglianza e di non discriminazione – Attuazione del diritto dell’Unione – Ambito d’applicazione del diritto dell’Unione – Insussistenza – Incompetenza della Corte.
Causa C‑483/12.
Raccolta della giurisprudenza - generale
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2014:304
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
8 maggio 2014 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Principi di uguaglianza e di non discriminazione — Attuazione del diritto dell’Unione — Ambito d’applicazione del diritto dell’Unione — Insussistenza — Incompetenza della Corte»
Nella causa C‑483/12,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Grondwettelijk Hof (Belgio), con decisione del 18 ottobre 2012, pervenuta in cancelleria il 29 ottobre 2012, nel procedimento
Pelckmans Turnhout NV
contro
Walter Van Gastel Balen NV,
Walter Van Gastel NV,
Walter Van Gastel Lifestyle NV,
Walter Van Gastel Schoten NV,
con l’intervento di:
Ministerraad,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, A. Borg Barthet, M. Berger, S. Rodin e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: N. Jääskinen
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Pelckmans Turnhout NV, da G. Philipsen, advocaat; |
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per le società Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV e Walter Van Gastel Schoten NV, da P. Wytinck, P. Verstraeten e D. Dobson, advocaten; |
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per il governo belga, da T. Materne e J.-C. Halleux, in qualità di agenti, assistiti da J.-F. De Bock e V. De Schepper, advocaten; |
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per il governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da W. Roels e E. White, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La questione pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 6, paragrafo 3, TUE, nonché 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), letti alla luce degli articoli 15 e 16 di quest’ultima e degli articoli da 34 TFUE a 36 TFUE, 56 TFUE e 57 TFUE. |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la Pelckmans Turnhout NV (in prosieguo: la «Pelckmans») e la Walter Van Gastel Balen NV, la Walter Van Gastel NV, la Walter Van Gastel Lifestyle NV e la Walter Van Gastel Schoten NV, tutte società attive nel settore del giardinaggio. |
Contesto normativo belga
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3 |
L’articolo 8 della legge del 10 novembre 2006, relativa agli orari di apertura nel commercio, nell’artigianato e nei servizi (Belgisch Staatsblad, 19 dicembre 2006, pag. 72879; in prosieguo: la «LOA»), recita come segue: «L’accesso del consumatore alla sede di stabilimento, la vendita diretta di prodotti o servizi al consumatore e il recapito a domicilio sono vietati per un periodo ininterrotto di ventiquattro ore, a partire dalla domenica alle ore 5 o alle ore 13 e fino al giorno successivo alla stessa ora». |
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4 |
L’articolo 9 della LOA così prevede: «Ogni commerciante o prestatore di servizi può scegliere un giorno di riposo settimanale diverso da quello previsto all’articolo 8, a partire dal giorno prescelto alle ore 5 o alle ore 13 e fino al giorno successivo alla stessa ora». |
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5 |
L’articolo 13 della LOA così dispone: «Il commerciante o il prestatore di servizi che scelga un giorno di riposo settimanale diverso da quello considerato all’articolo 8, deve menzionare in modo chiaro e visibile dall’esterno il giorno di riposo e l’ora di inizio». |
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6 |
L’articolo 14 della LOA è formulato nel modo seguente: «I commercianti e i prestatori di servizi che non hanno scelto un giorno diverso dalla domenica come giorno di riposo settimanale possono derogare all’obbligo previsto all’articolo 8 per assumersi il turno di guardia domenicale della loro professione». |
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7 |
L’articolo 16 della LOA così dispone: «1. Il divieto di cui agli articoli 6 e 8 non si applica:
L’accordo dato dal consumatore ad una proposta telefonica di visita del venditore non costituisce un invito ai sensi del punto b). 2. Il divieto non si applica neppure alle sedi la cui attività principale consiste nella vendita di uno dei seguenti gruppi di prodotti:
L’attività si presume essere la principale se la vendita del gruppo di prodotti che costituisce l’attività principale rappresenta per lo meno il 50% del fatturato annuo. (...)». |
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8 |
L’articolo 17, paragrafo 1, della LOA così dispone: «Il divieto di cui all’articolo 6, lettere a) e b), e all’articolo 8 non si applica nei luoghi balneari e nei comuni o parti di comuni che sono riconosciuti come centri turistici». |
I fatti della controversia principale e le questioni pregiudiziali
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9 |
Risulta dalla decisione di rinvio che le convenute nel procedimento principale tengono aperti al pubblico i loro centri di giardinaggio sette giorni su sette. Considerando che tale pratica è in contrasto con gli articoli 8 e seguenti della LOA, la Pelckmans ha chiesto al rechtbank van koophandel te Antwerpen (Tribunale commerciale di Anversa), di ordinarne la cessazione e di ingiungere alle suddette convenute di rispettare un giorno di riposo a settimana. |
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10 |
Dinanzi a detto giudice, le convenute nel procedimento principale hanno contestato il ricorso della Pelckmans, affermando che le disposizioni invocate della LOA sono in contrasto con il diritto dell’Unione, in particolare con la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22), nonché con gli articoli 10 e 11 della Costituzione. |
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11 |
Prima di statuire nel merito della controversia, il rechtbank van koophandel te Antwerpen ha presentato, con decisione del 27 ottobre 2011, da una parte, due questioni pregiudiziali alla Corte, relative all’interpretazione, rispettivamente, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, nonché degli articoli 34 TFUE, 35 TFUE, 49 TFUE e 56 TFUE e, dall’altra, una questione di legittimità costituzionale al Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale). |
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12 |
Con la sua ordinanza Pelckmans Turnhout (C‑559/11, EU:C:2012:615), la Corte ha risposto alla prima questione pregiudiziale e alla prima parte della seconda questione pregiudiziale dichiarando che la «direttiva sulle pratiche commerciali sleali (…) deve essere interpretata nel senso che non si applica ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale non persegua finalità attinenti alla tutela dei consumatori». Riguardo alla seconda parte della seconda questione, la Corte l’ha considerata manifestamente irricevibile in quanto il rechtbank van koophandel te Antwerpen non aveva spiegato a sufficienza le ragioni per le quali la richiesta interpretazione delle disposizioni del trattato FUE gli sembrava necessaria ai fini della soluzione della controversia principale e non aveva fornito alcuna spiegazione quanto al nesso che esso istituiva tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile a tale controversia. |
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13 |
Per parte sua, il Grondwettelijk Hof, investito del rinvio di legittimità costituzionale, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il principio di uguaglianza, sancito all’articolo 6, paragrafo 3, [TUE] e agli articoli 20 e 21 della Carta (…), in combinato disposto con gli articoli 15 e 16 della (…) Carta e con gli articoli [da 34 TFUE a 36 TFUE, 56 TFUE e 57 TFUE], debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime, come quello previsto agli articoli 8, 9, 16 e 17 della [LOA], in quanto l’obbligo in essi previsto di introdurre una giornata settimanale di chiusura:
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Sulla competenza della Corte
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14 |
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se i principi di uguaglianza e di non discriminazione, inscritti negli articoli 20 e 21 della Carta, letti alla luce dei suoi articoli 15 e 16 e degli articoli da 34 TFUE a 36 TFUE, nonché 56 TFUE e 57 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come la LOA, che, fatte salve alcune eccezioni, prevede il divieto per i commercianti di aprire i loro negozi sette giorni su sette e impone loro un giorno di chiusura settimanale. |
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15 |
Il governo tedesco e la Commissione europea deducono l’incompetenza della Corte a rispondere a tale questione, per il fatto che la decisione di rinvio non contiene alcun elemento che consenta di ritenere che l’oggetto della controversia principale presenti un collegamento con il diritto dell’Unione. |
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16 |
Al riguardo, occorre ricordare che, in conformità all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere l’esposizione dei motivi che hanno condotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché del nesso che esso istituisce tra le dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia principale. Detta esposizione, come del resto l’esposizione sommaria dei fatti pertinenti richiesta dall’articolo 94, lettera a), del suddetto regolamento, deve permettere alla Corte di verificare, oltre alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, la propria competenza a rispondere alla questione presentata. |
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17 |
Occorre anche ricordare che l’ambito d’applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito al suo articolo 51, paragrafo 1, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si rivolgono agli Stati membri esclusivamente qualora essi attuino il diritto dell’Unione (sentenza Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 17). |
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18 |
Detta disposizione conferma così la costante giurisprudenza secondo cui i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione sono destinati ad essere applicati in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non possono trovare applicazione fuori di siffatte situazioni (v. sentenza Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, punto 19 e la giurisprudenza ivi citata). |
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19 |
Siffatta definizione dell’ambito d’applicazione dei diritti fondamentali dell’Unione è corroborata, inoltre, dalle spiegazioni relative all’articolo 51 della Carta, le quali, in conformità agli articoli 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere prese in considerazione ai fini della sua interpretazione. Secondo dette spiegazioni, «l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali definiti nell’ambito dell’Unione vale per gli Stati membri soltanto quando agiscono nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione» (sentenza Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, punto 20). |
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20 |
Ne consegue che, ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza (v., in tal senso, ordinanza Currà e a., C‑466/11, EU:C:2012:465, punto 26, nonché sentenza Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, punto 22). |
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21 |
Tali considerazioni corrispondono a quelle sottese all’articolo 6, paragrafo 1, TUE, ai sensi del quale le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione come definite nei trattati. Del pari, in forza dell’articolo 51, paragrafo 2, della Carta, quest’ultima non estende l’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze di quest’ultima e non introduce competenze o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati (v. sentenze McB., C‑400/10 PPU, EU:C:2010:582, punto 51; Dereci e a., C‑256/11, EU:C:2011:734, punto 71, nonché Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, punto 23). |
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22 |
Orbene, la decisione di rinvio non contiene alcun elemento concreto che consenta di ritenere che la situazione giuridica di cui trattasi nella controversia principale rientri nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione. |
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23 |
Tale decisione, infatti, così come le osservazioni scritte presentate alla Corte, non dimostra affatto che detta controversia presenti elementi di collegamento ad una qualsiasi delle situazioni contemplate dalle disposizioni del Trattato considerate dal giudice del rinvio. |
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24 |
Comunque, riguardo all’applicazione degli articoli da 34 TFUE a 36 TFUE, in materia di libera circolazione delle merci, menzionati da detto giudice, occorre ricordare che la Corte ha già più volte dichiarato che dette disposizioni non si applicano ad una normativa nazionale in materia di chiusura dei negozi che è opponibile a tutti gli operatori economici interessati che esercitano attività sul territorio nazionale e che incide allo stesso modo, in diritto e in fatto, sulla vendita dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri (v., segnatamente, sentenze Punto Casa e PPV, C‑69/93 e C‑258/93, EU:C:1994:226, punto 15, nonché Semeraro Casa Uno e a., da C‑418/93 a C‑421/93, da C‑460/93 a C‑462/93, C‑464/93, da C‑9/94 a C‑11/94, C‑14/94, C‑15/94, C‑23/94, C‑24/94 e C‑332/94, EU:C:1996:242, punto 28). |
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25 |
Analogamente, riguardo agli articoli 56 TFUE e 57 TFUE, in materia di libera prestazione dei servizi, anch’essi richiamati dal giudice del rinvio, è sufficiente constatare che la normativa di cui trattasi è opponibile a tutti gli operatori che esercitano attività sul territorio nazionale, che essa non ha peraltro lo scopo di disciplinare le condizioni relative all’esercizio della prestazione dei servizi delle imprese interessate e che, infine, gli effetti restrittivi che essa potrebbe produrre sulla libera prestazione dei servizi sono troppo aleatori e troppo indiretti perché l’obbligo da essa sancito possa essere considerato idoneo a ostacolare tale libertà (v., per analogia, sentenza Semeraro Casa Uno e a., EU:C:1996:242, punto 32). |
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26 |
Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che non è accertata la competenza della Corte ai fini dell’interpretazione delle disposizioni della Carta richiamate dal giudice del rinvio. |
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27 |
In tal contesto, occorre constatare che la Corte è incompetente a rispondere alla questione presentata dal Grondwettelijk Hof. |
Sulle spese
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28 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: |
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La Corte di giustizia dell’Unione europea è incompetente a rispondere alla questione pregiudiziale presentata dal Grondwettelijk Hof (Belgio). |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.