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Documento 62013CJ0225

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 aprile 2014.
Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve e a. contro Région wallonne.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio).
Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Direttiva 75/442/CEE – Articolo 7, paragrafo 1 – Piano di gestione – Aree e impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti – Nozione di “piano di gestione dei rifiuti” – Direttiva 1999/31/CE – Articoli 8 e 14 – Discariche autorizzate o già in funzione alla data di recepimento della direttiva.
Causa C‑225/13.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2014:245

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

9 aprile 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Rifiuti — Direttiva 75/442/CEE — Articolo 7, paragrafo 1 — Piano di gestione — Aree e impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti — Nozione di “piano di gestione dei rifiuti” — Direttiva 1999/31/CE — Articoli 8 e 14 — Discariche autorizzate o già in funzione alla data di recepimento della direttiva»

Nella causa C‑225/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Belgio), con decisione del 22 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 29 aprile 2013, nel procedimento

Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve,

Michel Tillieut,

Willy Gregoire,

Marc Lacroix,

contro

Région wallonne,

con l’intervento di:

Shanks SA,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot (relatore) e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la città d’Ottignies-Louvain-la-Neuve e M. Tillieut, W. Gregoire e M. Lacroix, da J. Sambon, avocat;

per la Shanks SA, da F. Haumont, avocat;

per il governo belga, da T. Materne, in qualità di agente, assistito da É. Orban de Xivry, avocat;

per la Commissione europea, da J.-F. Brakeland, P. Oliver e A. Sipos, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47), come modificata dalla decisione 96/350/CE della Commissione, del 24 maggio 1996 (GU L 135, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»), e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197, pag. 30).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposta la città di Ottignies-Louvain-la-Neuve e i sigg. Tillieut, Gregoire e Lacroix alla Région wallonne, in merito ad un’autorizzazione richiesta dalla Shanks SA per la gestione e il riassetto di un’area destinata allo smaltimento dei rifiuti.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442 stabilisce quanto segue:

«Per conseguire gli obiettivi previsti dagli articoli 3, 4 e 5, le autorità competenti devono, a norma dell’articolo 6, elaborare uno o più piani di gestione dei rifiuti. In particolare, tali misure includono:

tipo, quantità e origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;

i requisiti tecnici generali;

tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento.

(…)».

4

Il considerando 18 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011 (GU L 328, pag. 49; in prosieguo: la «direttiva 1999/31»), è così formulato:

«considerando che, a causa delle particolari caratteristiche del metodo di eliminazione tramite interramento, è necessario istituire una procedura di autorizzazione specifica per tutte le categorie di rifiuti, conformemente ai requisiti generali relativi alle licenze già stabiliti nella direttiva 75/442 (…)».

5

Il considerando 26 della direttiva 1999/31 così recita:

«considerando che è necessario regolamentare le condizioni di funzionamento delle discariche esistenti per adottare, entro un termine fissato, le misure necessarie per il loro adattamento alla presente direttiva in base ad un piano di adeguamento dell’area».

6

L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, intitolato «Obiettivo generale», prevede quanto segue:

«Per adempiere i requisiti della direttiva 75/442 (…), in particolare degli articoli 3 e 4, scopo della presente direttiva è di prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente (…)».

7

L’articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Condizioni per la concessione dell’autorizzazione», precisa quanto segue:

«Gli Stati membri adottano misure affinché:

a)

l’autorità competente conceda l’autorizzazione per la discarica solo qualora:

i)

fatto salvo l’articolo 3, paragrafi 4 e 5, il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni pertinenti della presente direttiva, compresi gli allegati;

(…)

b)

il progetto di discarica sia conforme al pertinente piano o ai pertinenti piani di gestione dei rifiuti menzionati nell’articolo 7 della direttiva 75/442;

(…)».

8

Ai sensi dell’articolo 14 della medesima direttiva, recante il titolo «Discariche preesistenti»:

«Gli Stati membri adottano misure affinché le discariche che abbiano ottenuto un’autorizzazione o siano già in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in funzione soltanto se i provvedimenti in appresso sono adottati con la massima tempestività e al più tardi entro otto anni dalla data prevista all’articolo 18, paragrafo 1:

a)

entro un anno dalla data prevista nell’articolo 18, paragrafo 1, il gestore della discarica elabora e presenta all’approvazione dell’autorità competente un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni menzionate nell’articolo 8 e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I, punto 1;

b)

in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottano una decisione definitiva sull’eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alla presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell’articolo 7, lettera g), e dell’articolo 13, le discariche che, in forza dell’articolo 8, non ottengono l’autorizzazione a continuare a funzionare;

c)

sulla base del piano approvato, le autorità competenti autorizzano i necessari lavori e stabiliscono un periodo di transizione per l’attuazione del piano. Tutte le discariche preesistenti devono conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I, punto 1, entro otto anni dalla data prevista nell’articolo 18, paragrafo 1;

(…)».

9

L’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 1999/31, intitolato «Recepimento», precisa quanto segue:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione [europea]».

10

Il punto 1 dell’allegato I di tale direttiva è formulato come segue:

«Posizione

1.1.

Per l’ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione i seguenti fattori:

a)

le distanze fra i confini dell’area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane;

b)

l’esistenza di acque freatiche e costiere e di zone di protezione naturale nelle vicinanze;

c)

le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona;

d)

il rischio di inondazione, cedimento, frane o valanghe nell’area della discarica;

e)

la protezione del patrimonio naturale o culturale della zona.

1.2.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda i fattori summenzionati o le misure correttive da adottare indicano che la discarica non costituisce un grave rischio ecologico».

11

L’articolo 2 della direttiva 2001/42 prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

per “piani e programmi” s’intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche

che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e

che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

(…)».

12

L’articolo 13 di tale direttiva stabilisce quanto segue:

«1.   Gli Stati membri prendono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 21 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(…)

3.   L’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 1 si applica ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data di cui al paragrafo 1. (…)

(…)».

Il diritto belga

13

L’articolo 24, paragrafi 1 e 2, del decreto della Région wallone del 27 giugno 1996, relativo ai rifiuti (Moniteur belge del 2 agosto 1996, pag. 20685), nella versione risultante dalle modifiche apportate da ultimo dal decreto della Région wallone del 16 ottobre 2003 (Moniteur belge del 23 ottobre 2003, pag. 51644; in prosieguo: il «decreto del 1996») dispone quanto segue:

«1.   Il Governo procederà all’elaborazione, ai sensi degli articoli da 11 a 16 della legge regionale 21 aprile 1994, relativa alla pianificazione in materia di ambiente nell’ambito di uno sviluppo duraturo, di un piano relativo alla gestione dei rifiuti. Tale piano costituirà un programma settoriale ai sensi di tale legge regionale. Esso potrà comprendere una pianificazione per tipo di rifiuti o per settore di attività.

Essa comporta segnatamente:

1o

una descrizione dei tipi, delle quantità e dell’origine dei rifiuti, delle modalità di gestione dei rifiuti prodotti e trasferiti annualmente, degli impianti in esercizio e dei luoghi occupati;

(…)

Il piano è corredato di dati relativi (…) alle possibili conseguenze sull’ambiente.

2.   Il Governo stabilirà, secondo la procedura prevista dagli articoli 25 e 26, un piano dei centri di interramento tecnico comprendente i luoghi che possano essere destinati all’impianto ed alla gestione dei centri di interramento tecnico, fatti salvi i centri di interramento destinati all’uso esclusivo del produttore di rifiuti.

Nessun centro di interramento tecnico che non sia destinato all’uso esclusivo del produttore iniziale di rifiuti potrà essere autorizzato al di fuori di quelli previsti dal piano di cui al presente paragrafo».

14

L’articolo 25, paragrafo 2, primo comma, del decreto del 1996 così dispone:

«Il progetto di piano dei centri di interramento tecnico è soggetto ad una valutazione di impatto ambientale (…)».

15

In esecuzione, rispettivamente, dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 24 del decreto del 1996, il governo vallone ha approvato, da un lato, il 15 gennaio 1998, il piano vallone dei rifiuti «Horizon 2010» (Moniteur belge del 21 aprile 1998, pag. 11806), e, dall’altro, il 1o aprile 1999, il piano dei centri di interramento tecnico (Moniteur belge del 13 luglio 1999, pag. 26747), entrato in vigore il 13 luglio 1999.

16

L’articolo 70 di detto decreto stabilisce quanto segue:

«Fintantoché il piano dei centri di interramento tecnico contemplato dall’articolo 24, paragrafo 2, non sarà entrato in vigore, le domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 11 per installare e gestire centri di interramento tecnico e le domande di licenza di costruzione ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (Codice vallone dell’assetto del territorio, dell’urbanizzazione e del patrimonio), dichiarate ricevibili prima dell’adozione della presente legge regionale da parte del Parlamento, possono dare luogo ad autorizzazione urbanistica e ambientale nelle zone industriali, agricole ed estrattive, quali definite negli articoli 172, 176 e 182 del medesimo codice.

In deroga all’articolo 24, paragrafo 2, le domande relative a centri di interramento tecnico non destinati all’uso esclusivo del produttore iniziale di rifiuti, precedentemente autorizzati, esistenti prima dell’entrata in vigore del piano dei centri di interramento tecnico di cui all’articolo 24, paragrafo 2, o che hanno costituito oggetto di un’autorizzazione o di un permesso in applicazione del primo comma del presente articolo, possono, indipendentemente dalla data del deposito della domanda, dar luogo, a seconda dei casi, a permessi ambientali, permessi unici o permessi urbanistici, nelle zone del piano di settore in cui tali centri di interramento tecnico sono stati precedentemente autorizzati, per permetterne, sulle particelle oggetto di tale autorizzazione o di tale permesso, il prolungamento della gestione, la modifica delle condizioni di gestione, ivi comprese quelle relative al volume autorizzato, o la modifica del rilievo del terreno al di là di quello autorizzato inizialmente. Il presente comma si applica solo ai centri di interramento tecnico autorizzati menzionati al titolo VII, capo 1, del piano dei centri di interramento tecnico decretato il 1o aprile 1999.

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17

La controversia nel procedimento principale riguarda l’autorizzazione di gestione e di riassetto di un centro di interramento tecnico di rifiuti domestici e industriali non pericolosi, in funzione dal 1958 à Mont-Saint-Guibert (Belgio), in un area denominata «Trois burettes».

18

Il 20 maggio 2003 la società Page, divenuta Shanks SA, ha presentato una domanda di «autorizzazione unica», diretta sia a continuare l’attività sia a realizzare una serie di riassetti in tale centro di interramento tecnico.

19

Il consiglio comunale di Mont-Saint-Guibert ha rilasciato un’autorizzazione il 18 dicembre 2003, successivamente confermata, con qualche modifica, dal governo vallone con decreto ministeriale del 10 maggio 2004, che è stato oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice del rinvio.

20

A sostegno del loro ricorso i ricorrenti nel procedimento principale contestano la conformità con il diritto dell’Unione dell’articolo 70, secondo comma, del decreto del 1996, in base al quale è stata adottata l’autorizzazione. In primo luogo, essi sostengono che tale articolo non è conforme all’articolo 7 della direttiva 75/442, in quanto permette di autorizzare la gestione di discariche in aree non previste dal piano di gestione dei rifiuti e la cui ubicazione non risulterebbe quindi tener conto di criteri ambientali. Essi fanno inoltre valere che risulta altresì una violazione dell’articolo 8, lettera b), della direttiva 1999/31, che impone che un progetto di discarica, per essere autorizzato, deve essere conforme al piano di gestione dei rifiuti previsto dall’articolo 7 della direttiva 75/442. Infine, i ricorrenti ritengono che l’articolo 70, secondo comma, del decreto del 1996 sia idoneo a compromettere seriamente gli obiettivi della direttiva 2001/42, che richiede una valutazione dell’impatto ambientale per tutti i piani e programmi elaborati in materia di gestione dei rifiuti.

21

Alla luce di quanto sopra, il Conseil d’État belga ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 7 della [direttiva 75/442] debba essere interpretato nel senso che esso consente di qualificare come piano di gestione di rifiuti una disposizione normativa la quale enuncia che, in deroga alla norma secondo la quale nessun centro di interramento tecnico potrà essere autorizzato al di fuori di quelli previsti dal piano di gestione dei rifiuti, i centri di interramento tecnico, autorizzati prima dell’entrata in vigore di detto piano di gestione dei rifiuti, possono, dopo tale entrata in vigore, essere oggetto di nuove autorizzazioni sulle particelle oggetto dell’autorizzazione anteriore all’entrata in vigore del piano di gestione dei rifiuti.

2)

Se l’articolo 2, lettera a), della [direttiva 2001/42] debba essere interpretato nel senso che esso integra nella nozione di piano e programma una disposizione normativa la quale enuncia che, in deroga alla norma secondo la quale nessun centro di interramento tecnico può essere autorizzato al di fuori di quelli previsti dal piano di gestione dei rifiuti imposto dall’articolo 7 della [direttiva 75/442], i centri di interramento tecnico autorizzati prima dell’entrata in vigore di detto piano di gestione dei rifiuti possono, dopo tale entrata in vigore, costituire oggetto di nuove autorizzazioni sulle particelle oggetto dell’autorizzazione anteriore all’entrata in vigore del piano di gestione dei rifiuti.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’articolo 70, secondo comma, del [decreto del 1996], soddisfi i requisiti della valutazione d’impatto previsti dalla [direttiva 2001/42]».

Risposta della Corte

Sulla seconda e terza questione

22

Con la seconda e terza questione, che è opportuno esaminare in primo luogo e congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 debba essere interpretato nel senso che una disposizione normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, la quale enuncia che, in deroga alla norma secondo la quale nessun centro di interramento tecnico può essere autorizzato al di fuori di quelli previsti dal piano di gestione dei rifiuti imposto dall’articolo 7 della direttiva 75/442, i centri di interramento tecnico autorizzati prima dell’entrata in vigore di detto piano possono, dopo tale data, essere oggetto di nuove autorizzazioni sulle stesse particelle, costituisca un «piano» o un «programma», ai sensi di tale disposizione della direttiva 2001/42. In caso di risposta affermativa, il giudice del rinvio chiede se detto piano o programma rispetti i requisiti ambientali previsti da tale direttiva.

23

Tuttavia, in mancanza di qualsiasi indicazione nella decisione di rinvio del fatto che il giudice investito della controversia dovrebbe valutare la legittimità della decisione impugnata al momento in cui si pronuncia, occorre constatare che la direttiva 2001/42 non è applicabile al procedimento principale poiché sia l’autorizzazione di cui trattasi, rilasciata il 18 dicembre 2003, sia il decreto ministeriale di conferma del 10 maggio 2004 sono stati adottati precedentemente alla scadenza del termine di trasposizione di quest’ultima direttiva (v., per analogia, sentenza Commune de Braine-le-Château e a., C‑53/02 e C‑217/02, EC:C:2004:205, punto 45).

24

Pertanto, non occorre rispondere alla seconda e terza questione del giudice del rinvio.

Sulla prima questione

25

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442 debba essere interpretato nel senso che una disposizione normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale enuncia che, in deroga alla norma secondo la quale nessun centro di interramento tecnico possa essere autorizzato al di fuori di quelli previsti dal piano di gestione dei rifiuti disciplinato da detto articolo, i centri di interramento tecnico, autorizzati prima dell’entrata in vigore di detto piano, possono, dopo tale data, essere oggetto di nuove autorizzazioni sulle particelle, costituisce un «piano di gestione di rifiuti», ai sensi di tale disposizione della direttiva 75/442.

26

A titolo preliminare, occorre rilevare che dal fascicolo trasmesso alla Corte e dalle risposte fornite dagli interessati al quesito scritto loro indirizzato dal medesimo giudice in conformità all’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte emergono divergenze significative sulla portata della disposizione di cui trattasi nel procedimento principale, in particolare sulla questione se essa permetta di derogare alla pianificazione territoriale, risultante dal piano di gestione dei centri di interramento tecnico dello Stato membro, per il rinnovo dell’autorizzazione di gestione delle discariche già autorizzate al momento dell’entrata in vigore di tale piano. Da talune osservazioni trasmesse alla Corte risulta in particolare che ciò non accadrebbe, poiché tale disposizione riguarderebbe solo le discariche esistenti e classificate come tali da detto piano.

27

Peraltro, è compito del giudice del rinvio interpretare, nei procedimenti di cui è investito, il diritto nazionale per stabilirne l’esatta portata.

28

In tali circostanze, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 75/442, le autorità competenti degli Stati membri devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, per conseguire gli obiettivi di cui agli articoli da 3 a 5 di tale direttiva. Il medesimo paragrafo prevede che tali piani riguardano, segnatamente, i tipi, le quantità e le origini dei rifiuti da ricuperare o da smaltire, i requisiti tecnici generali, tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, nonché i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento.

29

Ne consegue che una disposizione normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, qualora la sua portata consista esclusivamente nel prevedere che, in deroga al diritto ordinario, l’autorizzazione alla gestione di discariche già autorizzate alla data dell’entrata in vigore del piano di gestione dei rifiuti nello Stato membro interessato può essere concessa per le stesse particelle, anche se non figurano su tale piano, non può, da sola, essere considerata come un sistema organizzato ed articolato diretto al conseguito di tali obiettivi costituenti un «piano di gestione dei rifiuti», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442 (v., in tal senso, sentenza Commissione/Grecia, C‑387/97, EU:C:2000:356, punto 76).

30

Tuttavia, risulta da una giurisprudenza costante della Corte che la circostanza che il giudice del rinvio abbia formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento soltanto a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possano essere utili alla decisione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto riferimento o meno nella formulazione delle sue questioni. A tal proposito spetta alla Corte trarre da tutti gli elementi forniti dal giudice nazionale, e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v. in particolare, in tal senso, sentenza Texdata Software, C‑418/11, EC:C:2013:588, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

31

Pertanto, occorre altresì esaminare se l’articolo 8 della direttiva 1999/31, applicabile ai fatti del procedimento principale, osti ad una disposizione normativa nazionale, come quella a cui fa riferimento il giudice del rinvio.

32

A tale proposito, occorre rilevare che dall’articolo 8, lettere a) e b), della direttiva 1999/31 risulta che un’autorizzazione a gestire una discarica può essere rilasciata solo se il progetto di discarica è conforme al piano di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442.

33

Tuttavia, l’articolo 14 della direttiva 1999/31 assoggetta «le discariche che abbiano ottenuto un’autorizzazione o siano già in funzione al momento del [suo] recepimento», che doveva intervenire al più tardi il 16 luglio 2001, ad un regime transitorio derogatorio.

34

Da tale regime transitorio risulta, in effetti, che, per poter continuare a funzionare, tali discariche devono, al più tardi entro otto anni a partire dal 16 luglio 2001, essere adeguate ai nuovi requisiti ambientali elencati all’articolo 8 della direttiva 1999/31, ad eccezione di quelli contenuti nell’allegato I, punto 1, di quest’ultima. Orbene tale eccezione riguarda, precisamente, i requisiti relativi all’ubicazione della discarica.

35

L’articolo 14 della direttiva 1999/31 consente quindi che una discarica autorizzata o già in funzione al momento del recepimento di tale direttiva da parte dello Stato membro possa continuare a funzionare ed essere oggetto di nuove autorizzazioni, anche se non rientra nell’elenco delle aree previste da tale piano di gestione dei rifiuti adottato in conformità all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442, purché siano rispettate le altre condizioni menzionate in tale articolo 14.

36

Di conseguenza, l’articolo 8 della direttiva 1999/31 non osta ad una disposizione normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che può trovare il suo fondamento normativo nell’articolo 14 di tale direttiva e applicarsi alle discariche autorizzate o già in funzione alla data del recepimento di essa, purché siano rispettate le altre condizioni menzionate in tale articolo 14, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

37

Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442 deve essere interpretato nel senso che una disposizione normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale enuncia che, in deroga alla norma secondo la quale nessun centro di interramento tecnico possa essere autorizzato al di fuori di quelli previsti dal piano di gestione dei rifiuti disciplinato da detto articolo, i centri di interramento tecnico, autorizzati prima dell’entrata in vigore di detto piano, possono, dopo tale data, essere oggetto di nuove autorizzazioni sulle stesse particelle, non costituisce un «piano di gestione dei rifiuti», ai sensi di una tale disposizione della direttiva 75/442. L’articolo 8 della direttiva 1999/31 non osta, tuttavia, ad una tale disposizione normativa nazionale, che può trovare il suo fondamento normativo nell’articolo 14 di tale direttiva e applicarsi alle discariche autorizzate o già in funzione alla data del recepimento di essa, purché siano rispettate le altre condizioni menzionate in tale articolo 14, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

Sulle spese

38

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, come modificata dalla decisione 96/350/CE della Commissione, del 24 maggio 1996, deve essere interpretato nel senso che una disposizione normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale enuncia che, in deroga alla norma secondo la quale nessun centro di interramento tecnico possa essere autorizzato al di fuori di quelli previsti dal piano di gestione dei rifiuti disciplinato da detto articolo, i centri di interramento tecnico autorizzati prima dell’entrata in vigore di detto piano possono, dopo tale data, essere oggetto di nuove autorizzazioni sulle stesse particelle, non costituisce un «piano di gestione dei rifiuti», ai sensi di tale disposizione della direttiva 75/442, come modificata dalla decisione 96/350.

 

L’articolo 8 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dalla direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, non osta, tuttavia, ad una tale disposizione normativa nazionale, che può trovare il suo fondamento normativo nell’articolo 14 di tale direttiva e applicarsi alle discariche autorizzate o già in funzione alla data del recepimento di essa, purché siano rispettate le altre condizioni menzionate in tale articolo 14, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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