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Documento 62014CO0246

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 15 ottobre 2014.
Vittoria De Bellis e altri contro Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (Inpdap).
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia.
Rinvio pregiudiziale – Principio della tutela del legittimo affidamento – Normativa nazionale che prevede, con effetto retroattivo, una riduzione di diritti a pensione – Situazione puramente interna – Manifesta incompetenza della Corte.
Causa C‑246/14.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2014:2291

ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

15 ottobre 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Principio della tutela del legittimo affidamento — Normativa nazionale che prevede, con effetto retroattivo, una riduzione di diritti a pensione — Situazione puramente interna — Manifesta incompetenza della Corte»

Nella causa C‑246/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Italia), con decisione del 28 aprile 2014, pervenuta in cancelleria il 21 maggio 2014, nel procedimento

Vittoria De Bellis,

Diana Perrone,

Cesaria Antonia Villani

contro

Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (Inpdap),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, le sig.re De Bellis, Perrone e Villani e, dall’altro, l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (Inpdap) riguardo ai diritti pensionistici di queste ultime.

Contesto normativo

La legge n. 241/1990

3

La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (GURI n. 192, del 18 agosto 1990, pag. 7), come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (GURI n. 42, del 21 febbraio 2005, pag. 4; in prosieguo: la «legge n. 241/1990»), al suo articolo 1, comma 1, prevede quanto segue:

«L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario».

La legge n. 335/1995

4

L’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (Supplemento ordinario alla GURI n. 190, del 16 agosto 1995; in prosieguo: la «legge n. 335/1995»), al comma 41 così dispone:

«La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l’aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all’allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti».

La legge n. 724/1994

5

L’articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Supplemento ordinario alla GURI n. 304, del 30 dicembre 1994; in prosieguo: la «legge n. 724/1994»), disponeva al comma 5:

«Le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall’articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite».

La legge n. 296/2006

6

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Supplemento ordinario alla GURI n. 299, del 27 dicembre 2006; in prosieguo: la «legge n. 296/2006»), ai commi 774 e 776 del suo articolo unico dispone quanto segue:

«774.

L’estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l’indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.

(...)

776.

È abrogato l’articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7

Le ricorrenti nel procedimento principale sono titolari di un trattamento pensionistico ordinario e di un trattamento pensionistico di reversibilità. Esse hanno adito la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, al fine di ottenere, tra l’altro, il riconoscimento del loro diritto alla corresponsione di un’indennità integrativa speciale in misura intera e dei relativi interessi.

8

Nell’ambito di tali procedimenti, l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica ha rilevato che le ricorrenti nel procedimento principale beneficiano di una pensione di reversibilità soltanto a partire da una data successiva al 16 agosto 1995. Dall’articolo unico, comma 774, della legge n. 296/2006 risulterebbe che l’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995 dev’essere interpretato nel senso che, per le pensioni di reversibilità dovute a partire dal 17 agosto 1995, a prescindere dalla data di decorrenza della pensione diretta, l’indennità integrativa speciale deve intendersi parte integrante della pensione di anzianità.

9

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, considera, sostanzialmente, che l’articolo unico, commi 774 e 776, della legge n. 296/2006 abbia avuto l’effetto di sopprimere diritti relativi a pensioni di reversibilità derivanti dall’articolo 15, comma 5, della legge n. 724/1994, come dalla stessa interpretato. Tale giudice considera che l’articolo unico, commi 774 e 776, della legge n. 296/2006 avesse l’obiettivo di tutelare il solo interesse finanziario dello Stato italiano. Pertanto, si porrebbe la questione se il principio di tutela del legittimo affidamento si applichi in presenza di leggi interpretative che modifichino retroattivamente, in senso sfavorevole per gli interessati, disposizioni attributive di diritti e se il solo motivo finanziario possa costituire un motivo imperativo di interesse generale.

10

A questo riguardo la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale. Quest’ultimo giudice, adito con due ordinanze della Corte dei conti, rispettivamente della sezione giurisdizionale per la Regione Puglia e della sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, avrebbe dichiarato non fondate, nella sua sentenza n. 74 del 12 marzo 2008, le questioni sollevate relative alla costituzionalità dell’articolo unico, comma 774, della legge n. 296/2006. Inoltre, nella sentenza n. 1, del 5 gennaio 2011, che fa riferimento alla legge n. 335/1995, la Corte costituzionale avrebbe dichiarato che il principio di tutela del legittimo affidamento non si applica a rapporti giuridici riguardanti i trattamenti pensionistici pubblici e privati. Adottando la legge n. 335/1995, il legislatore avrebbe mirato all’armonizzazione dei regimi pensionistici pubblici e privati, con effetti strutturali sulla spesa pubblica e sugli equilibri di bilancio, ai fini del rispetto degli obblighi comunitari connessi al patto di stabilità economica e finanziaria, in vista del passaggio alla moneta unica europea.

11

Riguardo alla competenza della Corte a rispondere alle questioni sollevate, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, osserva che l’articolo 1 della legge n. 241/1990 contiene un rinvio diretto e incondizionato ai principi dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea che autorizza il giudice italiano a investire la Corte di un quesito interpretativo concreto e rilevante ai fini della sua pronuncia. Pur avendo la Corte considerato, nelle sentenze Cicala (C‑482/10, EU:C:2011:868) e Romeo (C‑313/12, EU:C:2013:718), che l’articolo 1 della legge n. 241/1990 non contiene un rinvio diretto e incondizionato al diritto dell’Unione, tuttavia, il procedimento principale, contrariamente ai procedimenti che hanno dato luogo a dette due sentenze, non verterebbe sull’obbligo di motivazione, bensì sul principio di tutela del legittimo affidamento, che si applicherebbe in modo chiaro e incondizionato senza trovare limitazioni nel diritto interno.

12

Ciò premesso, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il principio di legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come la [legge n. 296/2006], che stabilisce che non possono essere corrisposti dall’Istituto di Previdenza trattamenti pensionistici di reversibilità più favorevoli ai titolari di trattamenti pensionistici di reversibilità liquidati dopo il 17 agosto 1995 e che sì riferiscono a trattamenti pensionistici corrisposti ai loro congiunti entro il 31 dicembre 1994, senza specificare se sussistano motivi di interesse generale.

2)

Se il motivo finanziario possa costituire motivo di interesse generale per l’adozione di leggi [di] interpretazione autentica, come quella oggetto del procedimento principale».

Sulla competenza della Corte

13

Occorre anzitutto constatare che le questioni sottoposte vertono sull’interpretazione del principio di tutela del legittimo affidamento in una situazione meramente interna.

14

Al riguardo si deve ricordare che la Corte, in linea di principio, non è competente per rispondere a una questione proposta in via pregiudiziale quando è manifesto che la disposizione del diritto dell’Unione sottoposta alla sua interpretazione non può essere applicata (v., in tal senso, sentenza Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, C‑139/12, EU:C:2014:174, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

15

Tuttavia, la Corte è competente a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni di diritto dell’Unione in situazioni in cui i fatti del procedimento principale si collochino sì al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ma in cui il diritto nazionale rinvii al contenuto di tali disposizioni del diritto dell’Unione per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna allo Stato membro interessato (v., in particolare, sentenze Poseidon Chartering, C‑3/04, EU:C:2006:176, punto 15; ETI e a., C‑280/06, EU:C:2007:775, punti 22 e 26; Salahadin Abdulla e a., C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 e C‑179/08, EU:C:2010:105, punto 48; Cicala, EU:C:2011:868, punto 17; Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, punto 45, nonché Romeo, EU:C:2013:718, punto 21).

16

Infatti, sussiste un sicuro interesse dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che apporta a situazioni estranee all’ambito di applicazione dell’atto dell’Unione considerato, a quelle adottate da quest’ultimo atto, al fine di assicurare un trattamento identico alle situazioni interne e alle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, a prescindere dalle condizioni in presenza delle quali si chiede l’applicazione delle disposizioni o delle nozioni riprese dal diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenze Salahadin Abdulla e a., EU:C:2010:105, punto 48; SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, punti 87 e 88; Nolan, EU:C:2012:638, punto 46; Allianz Hungária Biztosító e a., C‑32/11, EU:C:2013:160, punti 20 e 21, nonché Romeo, EU:C:2013:718, punto 22).

17

Ciò si verifica quando le disposizioni del diritto dell’Unione in questione sono state rese applicabili dal diritto nazionale a siffatte situazioni in modo diretto e incondizionato (sentenze Cicala, EU:C:2011:868, punto 19; Nolan, EU:C:2012:638, punto 47, e Romeo, EU:C:2013:718, punto 23). Diversamente, ciò non accade quando le disposizioni del diritto nazionale consentano al giudice nazionale di disapplicare le norme del diritto dell’Unione, così come interpretate dalla Corte (v., in tal senso, sentenze Kleinwort Benson, C‑346/93, EU:C:1995:85, punti 16 e 18, nonché Romeo, EU:C:2013:718, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

18

Riguardo all’articolo 1 della legge n. 241/1990 cui si riferisce la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, la Corte ha già dichiarato che tale disposizione non contiene un rinvio al diritto dell’Unione, ai sensi della citata giurisprudenza della Corte, che consenta a quest’ultima di rispondere a questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione nell’ambito di controversie puramente interne (v. sentenze Cicala, EU:C:2011:868, e Romeo, EU:C:2013:718).

19

Orbene, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, non deduce alcun elemento tale da consentire alla Corte di concludere che essa è competente per rispondere alle questioni sollevate. Il solo fatto che queste ultime riguardino il principio di tutela del legittimo affidamento e non l’obbligo di motivazione, come nelle controversie che hanno dato luogo alle sentenze Cicala (EU:C:2011:868) e Romeo (EU:C:2013:718), non può modificare tale valutazione.

20

Al riguardo si deve ricordare che, in conformità all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale. Detta illustrazione dei motivi, così come l’illustrazione sommaria dei fatti rilevanti di cui all’articolo 94, lettera a), di tale regolamento di procedura, deve consentire alla Corte di verificare, oltre alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, la sua competenza a rispondere alla questione sottopostale (ordinanza Parva Investitsionna Banka e a., C‑488/13, EU:C:2014:2191, punto 25).

21

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve constatare che, in base all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni sottopostele dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia.

Sulle spese

22

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) così provvede:

 

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni sottopostele dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Italia), nella decisione del 28 aprile 2014 (causa C‑246/14).

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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