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Documento 62013CJ0112

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 settembre 2014.
    A contro B e altri.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof.
    Articolo 267 TFUE – Costituzione nazionale – Procedimento incidentale di controllo di legittimità costituzionale obbligatorio – Esame della conformità di una legge nazionale sia con il diritto dell’Unione sia con la Costituzione nazionale – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Mancanza di un domicilio o di una residenza conosciuti del convenuto sul territorio di uno Stato membro – Proroga di competenza in caso di comparizione del convenuto – Curatore del convenuto in absentia.
    Causa C‑112/13.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2014:2195

    SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

    11 settembre 2014 ( *1 )

    «Articolo 267 TFUE — Costituzione nazionale — Procedimento incidentale di controllo di legittimità costituzionale obbligatorio — Esame della conformità di una legge nazionale sia con il diritto dell’Unione sia con la Costituzione nazionale — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Mancanza di un domicilio o di una residenza conosciuti del convenuto sul territorio di uno Stato membro — Proroga di competenza in caso di comparizione del convenuto — Curatore del convenuto in absentia»

    Nella causa C‑112/13,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione del 17 dicembre 2012 pervenuta in cancelleria l’8 marzo 2013, nel procedimento

    A

    contro

    B e altri,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby e C. Vajda, giudici,

    avvocato generale: Y. Bot

    cancelliere: C. Strömholm, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 febbraio 2014,

    considerate le osservazioni presentate:

    per A, da T. Frad, Rechtsanwalt;

    per B e altri, da A. Egger, Rechtsanwalt;

    per il governo austriaco, da G. Hesse, in qualità di agente;

    per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

    per il governo francese, da G. de Bergues, D. Colas e B. Beaupère-Manokha, in qualità di agenti;

    per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. D’Ascia, avvocato dello Stato;

    per la Commissione europea, da W. Bogensberger, H. Krämer e A.‑M. Rouchaud-Joët, in qualità di agenti;

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 aprile 2014,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 267 TFUE nonché dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposto A a B e altri in merito a un’azione di risarcimento danni che questi ultimi hanno esperito nei suoi confronti dinanzi ai giudici austriaci.

    Contesto normativo

    Il diritto dell’Unione

    3

    I considerando 2, 11 e 12 del regolamento n. 44/2001 così recitano:

    «(2)

    Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

    (...)

    (11)

    Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

    (12)

    Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».

    4

    L’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento prevede quanto segue:

    «Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

    5

    Ai sensi dell’articolo 3 di tale regolamento:

    «1.   Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo.

    2.   Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell’allegato I».

    6

    Al capo II, sezione 7, intitolata «Proroga di competenza», l’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 così dispone:

    «Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 22».

    7

    L’articolo 26 del medesimo regolamento, compreso nella sezione 8 del suddetto capo, intitolata «Esame della competenza e della ricevibilità dell’azione», stabilisce quanto segue:

    «1.   Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

    2.   Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.

    (...)».

    8

    Al capo III, intitolato «Riconoscimento ed esecuzione», l’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 prevede che una decisione non sia riconosciuta se «la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione».

    Il diritto austriaco

    La legge costituzionale federale

    9

    Ai sensi dell’articolo 89, paragrafi 1 e 2, della legge costituzionale federale (Bundes-Verfassungsgesetz; in prosieguo: il «B-VG»), i giudici ordinari non dispongono del diritto di annullamento di leggi ordinarie per incostituzionalità. L’Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione) così come i giudici di secondo grado sono tenuti, in caso di dubbi in merito alla costituzionalità di una legge ordinaria, a presentare un’istanza di annullamento della medesima al Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale).

    10

    L’articolo 92, paragrafo 1, del B-VG prevede che l’Oberster Gerichtshof sia il giudice di ultima istanza per le cause civili e penali.

    11

    Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del B-VG, il Verfassungsgerichtshof è competente per statuire sulla costituzionalità delle leggi ordinarie dietro istanza, in particolare, dell’Oberster Gerichtshof nonché dei giudici di secondo grado. La decisione del Verfassungsgerichtshof recante l’annullamento di una legge ordinaria per incostituzionalità ha, secondo l’articolo 140, paragrafi 6 e 7, del B‑VG, efficacia erga omnes e vincola tutti i giudici e le autorità amministrative.

    Il codice di procedura civile

    12

    L’articolo 115 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung; in prosieguo: la «ZPO») prevede, in linea di principio, che la notifica alle persone il cui indirizzo è sconosciuto venga effettuata mediante la pubblicazione di un avviso ufficiale in una banca dati di avvisi ufficiali («Ediktsdatei»).

    13

    Ai sensi dell’articolo 116 della ZPO:

    «Per le persone alle quali, essendo la loro residenza sconosciuta, è possibile notificare gli atti unicamente mediante avviso pubblico, il giudice deve nominare, su richiesta o d’ufficio, un curatore (articolo 9 [della ZPO]) se risulta che tali persone, a seguito dell’eseguenda notifica, dovrebbero agire legalmente per tutelare i loro diritti, in particolare se l’atto da notificare contiene una citazione in giudizio».

    14

    In forza dell’articolo 117 della ZPO, la nomina del curatore deve essere pubblicata mediante avviso ufficiale nella banca dati degli avvisi ufficiali.

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    15

    Il 12 ottobre 2009, B e altri hanno presentato dinanzi al Landesgericht Wien (Tribunale di Vienna) un ricorso per risarcimento danni contro A, facendo valere che quest’ultimo aveva rapito i loro mariti o i loro padri in Kazakistan.

    16

    Riguardo alla competenza dei giudici austriaci, B e altri hanno sostenuto che A aveva il proprio domicilio abituale nel distretto del giudice adito.

    17

    Il Landesgericht Wien ha compiuto vari tentativi di notifica, dai quali è emerso che A non era più domiciliato agli indirizzi di notifica. Il 27 agosto 2010 detto giudice ha nominato per il convenuto, su richiesta di B e degli altri, un curatore in absentia (Abwesenheitskurator) ai sensi dell’articolo 116 della ZPO.

    18

    Successivamente alla notifica dell’atto di citazione, tale curatore in absentia ha depositato un controricorso in cui concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e sollevando numerose eccezioni di merito, senza peraltro contestare la competenza internazionale dei giudici austriaci.

    19

    Soltanto in seguito, uno studio legale al quale A aveva conferito mandato è intervenuto in giudizio per conto di quest’ultimo e ha contestato la competenza internazionale dei giudici austriaci. A tal riguardo, esso ha dedotto che l’intervento del curatore del convenuto in absentia non poteva fondare la competenza internazionale dei giudizi austriaci, dato che lo stesso curatore non aveva avuto alcun contatto con A e non conosceva i fatti avvenuti in Kazakistan. Quanto al suo domicilio, A ha affermato di avere definitivamente lasciato l’Austria prima della proposizione del ricorso nei suoi confronti. Adducendo una minaccia per la sua vita, egli non ha fornito al suddetto giudice informazioni sul suo domicilio, ma ha chiesto di effettuare in futuro qualsiasi notifica allo studio legale mandatario.

    20

    Il Landesgericht Wien ha dichiarato la propria incompetenza internazionale e ha respinto il ricorso, con la motivazione che A era domiciliato nel territorio della Repubblica di Malta e che la comparizione del curatore in absentia non valeva quale comparizione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001.

    21

    L’Oberlandesgericht Wien (Corte di appello di Vienna) ha accolto l’appello proposto da B e altri avverso la suddetta decisione e ha respinto l’eccezione di incompetenza internazionale. A suo giudizio, i giudici nazionali erano obbligati a verificare la propria competenza internazionale, ai sensi dell’articolo 26 del regolamento n. 44/2001, soltanto in caso di mancata comparizione del convenuto. Orbene, nel diritto austriaco, gli atti processuali del curatore del convenuto in absentia, tenuto a preservare gli interessi di tale convenuto, produrrebbero gli stessi effetti giuridici dell’atto di un mandatario convenzionale.

    22

    Dinanzi all’Oberster Gerichtshof, adito con ricorso per «Revision», A ha fatto valere una violazione dei propri diritti della difesa sanciti all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU), e all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Per contro, B e altri hanno sostenuto che tali disposizioni della CEDU e della Carta garantiscono anche il loro diritto fondamentale a un ricorso effettivo, imponendo la nomina di un curatore del convenuto in absentia ai sensi dell’articolo 116 della ZPO.

    23

    Secondo le indicazioni dell’Oberster Gerichtshof, A aveva, al momento della proposizione del ricorso, un domicilio a Malta. Dato che il curatore in absentia, nominato per A, non aveva contestato la competenza internazionale dei giudici austriaci, sorgerebbe la questione se il controricorso depositato da detto curatore fosse imputabile ad A e valesse quale «comparizione» del medesimo ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001. A tal riguardo, l’Oberster Gerichtshof rileva che l’ampio potere di rappresentanza del curatore del convenuto in absentia, di cui all’articolo 116 della ZPO, può essere considerato, allo stesso tempo, come necessario per garantire il diritto fondamentale di B e altri a un ricorso effettivo e come incompatibile con il diritto fondamentale di A al contraddittorio.

    24

    In tale contesto, il giudice del rinvio rileva che, secondo una giurisprudenza costante, esso disapplica caso per caso le disposizioni di legge in contrasto con il diritto dell’Unione sulla base del principio del primato di quest’ultimo. Orbene, in una decisione del 14 marzo 2012, U 466/11, il Verfassungsgerichtshof si sarebbe discostato da tale giurisprudenza affermando che il suo controllo di costituzionalità delle leggi nazionali, nell’ambito del procedimento di controllo generale delle leggi («Verfahren der generellen Normenkontrolle») ai sensi dell’articolo 140 B-VG, dovrebbe essere esteso alle disposizioni della Carta. Infatti, nell’ambito del suddetto procedimento, i diritti sanciti dalla CEDU potrebbero essere fatti valere al suo cospetto in quanto diritti di rango costituzionale. Quindi, secondo il Verfassungsgerichtshof, il principio di equivalenza, quale risultante dalla giurisprudenza della Corte, imporrebbe che detto controllo generale delle leggi verta anche sui diritti garantiti dalla Carta.

    25

    Secondo l’Oberster Gerichtshof, tale decisione ha come conseguenza che i giudici austriaci non possono disapplicare di propria iniziativa una legge contraria alla Carta, ma sono tenuti a presentare al Verfassungsgerichtshof una domanda di annullamento erga omnes di detta legge, «ferma restando la possibilità di adire la Corte in via pregiudiziale». Inoltre, il Verfassungsgerichtshof avrebbe dichiarato che, quando un diritto garantito dalla Costituzione e uno fondato sulla Carta hanno lo stesso ambito di applicazione, non sussiste alcun obbligo di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE. In tal caso, l’interpretazione della Carta non sarebbe rilevante ai fini della decisione su una domanda di annullamento erga omnes di una legge, giacché la decisione potrebbe fondarsi sui diritti garantiti dalla Costituzione austriaca.

    26

    Il giudice del rinvio s’interroga sulla questione se il principio di equivalenza esiga di estendere la portata del ricorso incidentale di incostituzionalità ai diritti garantiti dalla Carta, in quanto tale ricorso prolungherebbe la durata del procedimento e ne aumenterebbe i costi. Si potrebbe conseguire l’obiettivo di una correzione generale del diritto annullando la legge contraria alla Carta anche dopo la conclusione del procedimento. Inoltre, la circostanza che un diritto garantito dalla Costituzione austriaca e un diritto sancito dalla Carta abbiano lo stesso ambito di applicazione non potrebbe dispensare dall’obbligo di rinvio pregiudiziale. Non si potrebbe escludere che l’interpretazione di detto diritto fondamentale da parte del Verfassungsgerichtshof si discosti da quella della Corte e, pertanto, che la decisione di quest’ultimo sia in contrasto con gli obblighi derivanti dal regolamento n. 44/2001.

    27

    Alla luce di queste considerazioni, l’Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se si debba dedurre dal “principio di equivalenza” previsto nell’ordinamento giuridico europeo, nell’applicazione del diritto dell’Unione europea a un sistema di procedura nel quale i giudici ordinari chiamati a decidere nel merito devono sì verificare anche l’anticostituzionalità di talune disposizioni, ma non godono della facoltà di abrogazione generalizzata delle leggi, riservata ad una Corte costituzionale organizzata secondo previste modalità, che detti giudici ordinari, qualora una legge violi l’articolo 47 della [Carta], devono durante il procedimento altresì adire la Corte costituzionale per ottenere l’abrogazione generalizzata di tale legge e non possono limitarsi a disapplicarne le disposizioni nel caso concreto.

    2)

    Se l’articolo 47 della [Carta] debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione procedurale ai sensi della quale un giudice non competente a livello internazionale nomina per una parte, nell’impossibilità di accertarne la residenza, un curatore in absentia, il quale con la sua comparizione in giudizio è in grado di determinare in maniera vincolante la competenza internazionale.

    3)

    Se l’articolo 24 del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che sussiste una “comparizione del convenuto” ai sensi di tale disposizione solo se il relativo atto processuale è stato compiuto dal convenuto stesso o da un rappresentante legale cui egli abbia conferito procura, oppure se essa sia valida senza limitazioni anche nel caso di un curatore nominato in conformità della legislazione dello Stato membro interessato».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    28

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 267 TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale i giudici ordinari di appello o di ultima istanza, qualora ritengano che una legge nazionale sia contraria all’articolo 47 della Carta, sono obbligati a presentare, nel corso del procedimento al loro cospetto, alla Corte costituzionale una domanda di annullamento con efficacia erga omnes della legge, senza limitarsi a disapplicarla nel caso di specie.

    29

    Anche se il giudice del rinvio si riferisce, nell’ambito della prima questione, unicamente al principio di equivalenza, in ragione della giurisprudenza del Verfassungsgerichtshof che ha fondato su tale principio l’obbligo di sottoporgli una domanda di annullamento con efficacia erga omnes di qualsiasi legge contraria alla Carta, dalla motivazione della decisione di rinvio emerge che il suddetto giudice si interroga, in particolare, sulla conformità di tale giurisprudenza agli obblighi dei giudici ordinari ai sensi dell’articolo 267 TFUE e al principio del primato del diritto dell’Unione.

    30

    A tal riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che, secondo la giurisprudenza del Verfassungsgerichtshof citata al punto 24 della presente sentenza, i giudici ordinari di appello o di ultima istanza sono tenuti ad adire il suddetto Verfassungsgerichtshof, qualora ritengano che una legge nazionale sia contraria alla Carta, in applicazione della procedura di annullamento con efficacia erga omnes delle leggi ai sensi degli articoli 89 e 140 B‑VG. Dato che una tale domanda di annullamento con efficacia erga omnes delle leggi deve intervenire nell’ambito del procedimento in corso dinanzi a tali giudici ordinari, il giudice del rinvio considera che questi ultimi non possono statuire direttamente sulla controversia loro sottoposta disapplicando una legge che ritengano contraria alla Carta.

    31

    Per quanto riguarda, inoltre, le conseguenze di tale giurisprudenza costituzionale sugli obblighi derivanti dall’articolo 267 TFUE, il giudice del rinvio si limita ad osservare che l’obbligo di sottoporre al Verfassungsgerichtshof qualsiasi legge contraria alla Carta non pregiudica la facoltà di adire la Corte in via pregiudiziale, senza tuttavia precisare se tale facoltà sia soggetta a condizioni.

    32

    Risulta, ebbene, dal fascicolo di cui dispone la Corte, nel quale figura la decisione del Verfassungsgerichtshof citata al punto 24 della presente sentenza, che l’obbligo di sottoporre a quest’ultimo una tale domanda di annullamento erga omnes delle leggi non pregiudica la facoltà dei giudici ordinari di deferire alla Corte, secondo la statuizione del Verfassungsgerichtshof tratta dalla giurisprudenza della Corte nella sentenza Melki e Abdeli (C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto 57), in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata, e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo della costituzionalità, qualsiasi questione pregiudiziale giudichino necessaria, di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria e di disapplicare, al termine del procedimento incidentale, una disposizione legislativa nazionale contraria al diritto dell’Unione. A tal riguardo, il Verfassungsgerichtshof ritiene importante, come risulta dal punto 42 della sua decisione, che la Corte non sia privata della possibilità di procedere al controllo della validità del diritto derivato dell’Unione in rapporto al diritto primario ed alla Carta.

    33

    È alla luce di tali circostanze che occorre rispondere alla prima questione.

    34

    Si deve in proposito ricordare che l’articolo 267 TFUE attribuisce alla Corte la competenza a pronunciarsi, in via pregiudiziale, tanto sull’interpretazione dei Trattati e degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, quanto sulla validità di tali atti. Detto articolo dispone, al suo secondo comma, che un organo giurisdizionale nazionale può sottoporre alla Corte siffatte questioni qualora reputi necessaria, per emanare la sua sentenza, una decisione su tale punto, e, al suo terzo comma, che tale organo giurisdizionale è tenuto a farlo se avverso le sue decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno.

    35

    Ne consegue, in primo luogo, che, anche se potrebbe essere vantaggioso, secondo le circostanze, che i fatti di causa siano acclarati e che i problemi di puro diritto nazionale siano risolti al momento del rinvio alla Corte (v. sentenze Irish Creamery Milk Suppliers Association e a., 36/80 e 71/80, EU:C:1981:62, punto 6; Meilicke, C‑83/91, EU:C:1992:332, punto 26, nonché JämO, C‑236/98, EU:C:2000:173, punto 31), gli organi giurisdizionali nazionali godono della più ampia facoltà di adire la Corte se ritengono che, nell’ambito di una controversia al loro cospetto, siano sorte questioni, essenziali per la pronuncia nel merito, che richiedano un’interpretazione o un accertamento della validità delle disposizioni del diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenze Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, EU:C:1974:3, punto 3; Mecanarte, C‑348/89, EU:C:1991:278, punto 44, Cartesio, C‑210/06, EU:C:2008:723, punto 88, nonché Melki e Abdeli, EU:C:2010:363, punto 41).

    36

    In secondo luogo, la Corte ha già dichiarato che il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le norme del diritto dell’Unione ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione nazionale contrastante, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in particolare, sentenze Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punti 21 e 24; Filipiak, C‑314/08, EU:C:2009:719, punto 81; Melki e Abdeli, EU:C:2010:363, punto 43 e giurisprudenza ivi citata, nonché Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 45).

    37

    Infatti, sarebbe incompatibile con gli obblighi che derivano dalla natura stessa del diritto dell’Unione qualsiasi disposizione di un ordinamento giuridico nazionale o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto dell’Unione per il fatto di negare al giudice competente ad applicare questo diritto il potere di compiere, all’atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme dell’Unione (v. sentenze Simmenthal, EU:C:1978:49, punto 22; Factortame e a., C‑213/89, EU:C:1990:257, punto 20, nonché Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). È quanto accadrebbe qualora, in caso di conflitto tra una disposizione di diritto dell’Unione ed una legge nazionale, la soluzione di questo conflitto fosse riservata ad un organo diverso dal giudice cui è affidato il compito di garantire l’applicazione del diritto dell’Unione e dotato di un autonomo potere di valutazione, anche se l’ostacolo in tal modo frapposto alla piena efficacia di tale diritto fosse soltanto temporaneo (v. sentenze Simmenthal, EU:C:1978:49, punto 23, nonché Melki e Abdeli, EU:C:2010:363, punto 44).

    38

    In terzo luogo, la Corte ha dichiarato che un giudice nazionale investito di una controversia concernente il diritto dell’Unione, il quale consideri che una norma nazionale non solo è contraria al diritto dell’Unione, ma è anche inficiata da vizi di incostituzionalità, non è privato della facoltà né dispensato dall’obbligo, di cui all’articolo 267 TFUE, di sottoporre alla Corte di giustizia questioni relative all’interpretazione o alla validità del diritto dell’Unione per il solo fatto che la constatazione dell’incostituzionalità di una norma di diritto interno sia soggetta a ricorso obbligatorio dinanzi alla Corte costituzionale. Infatti, l’efficacia del diritto dell’Unione rischierebbe di essere compromessa se un obbligo di ricorso alla Corte costituzionale potesse impedire al giudice nazionale, al quale è stata sottoposta una controversia regolata dal diritto dell’Unione, di esercitare la facoltà, attribuitagli dall’articolo 267 TFUE, di sottoporre alla Corte di giustizia le questioni vertenti sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, al fine di stabilire se una norma nazionale sia o meno compatibile con quest’ultimo (sentenza Melki e Abdeli, EU:C:2010:363, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

    39

    In considerazione della giurisprudenza ricordata ai punti da 35 a 38 della presente sentenza, il funzionamento del sistema di cooperazione tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali instaurato dall’articolo 267 TFUE e il principio del primato del diritto dell’Unione necessitano che il giudice nazionale sia libero di adire, in ogni fase del procedimento che reputi appropriata, e finanche al termine di un procedimento incidentale di legittimità costituzionale, la Corte di giustizia con qualsiasi questione pregiudiziale ritenga necessaria (v., in tal senso, sentenza Melki e Abdeli, EU:C:2010:363, punti 51 e 52).

    40

    Inoltre, qualora il diritto nazionale preveda l’obbligo di avviare un procedimento incidentale di controllo costituzionale generalizzato delle leggi, il funzionamento del sistema instaurato dall’articolo 267 TFUE esige che il giudice nazionale sia libero, da un lato, di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione e, dall’altro, di disapplicare, al termine di siffatto procedimento incidentale, una disposizione legislativa nazionale che esso ritenga contraria al diritto dell’Unione (v. sentenza Melki e Abdeli, EU:C:2010:363, punto 53).

    41

    Infine, per quanto concerne l’applicabilità in parallelo dei diritti fondamentali garantiti da una Costituzione nazionale e di quelli garantiti dalla Carta a una legge nazionale attuativa del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima, occorre rilevare che il carattere prioritario di un procedimento incidentale di controllo della costituzionalità di una legge nazionale il cui contenuto si limiti a trasporre le disposizioni imperative di una direttiva dell’Unione non può pregiudicare la competenza esclusiva della Corte di giustizia a dichiarare l’invalidità di un atto dell’Unione, e segnatamente di una direttiva, competenza che è intesa a garantire la certezza del diritto assicurando l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze Foto-Frost, 314/85, EU:C:1987:452, punti da 15 a 20; IATA e ELFAA, C‑344/04, EU:C:2006:10, punto 27; Lucchini, C‑119/05, EU:C:2007:434, punto 53, nonché Melki e Abdeli, EU:C:2010:363, punto 54).

    42

    Infatti, laddove il carattere prioritario di un procedimento incidentale di controllo della legittimità costituzionale portasse all’abrogazione di una legge nazionale che si limiti a recepire le disposizioni imperative di una direttiva dell’Unione, a causa della contrarietà di detta legge alla Costituzione nazionale, la Corte potrebbe di fatto essere privata della possibilità di procedere, su domanda dei giudici del merito dello Stato membro interessato, al controllo della validità di detta direttiva rispetto agli stessi motivi attinenti agli obblighi che derivano dal diritto primario, segnatamente dai diritti riconosciuti dalla Carta, alla quale l’articolo 6 TUE conferisce lo stesso valore giuridico che riconosce ai Trattati (sentenza Melki e Abdeli, EU:C:2010:363, punto 55).

    43

    Prima di poter effettuare il controllo incidentale di costituzionalità di una legge il cui contenuto si limiti a trasporre le disposizioni imperative di una direttiva dell’Unione alla luce degli stessi motivi che mettono in discussione la validità di tale direttiva, gli organi giurisdizionali nazionali avverso le cui decisioni non possono essere proposti ricorsi giurisdizionali di diritto interno sono, in linea di principio, tenuti, in forza dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, a chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla validità di detta direttiva e, successivamente, a trarre le conseguenze derivanti dalla sentenza pronunciata dalla Corte a titolo pregiudiziale, a meno che il giudice che dà avvio al controllo incidentale di costituzionalità non abbia esso stesso adito la Corte di giustizia con tale questione in forza del secondo comma del suddetto articolo. Infatti, nel caso di una legge nazionale di trasposizione avente un simile contenuto, la questione se la direttiva sia valida riveste, alla luce dell’obbligo di trasposizione della medesima, carattere preliminare (sentenza Melki e Abdeli, EU:C:2010:363, punto 56).

    44

    Peraltro, quando il diritto dell’Unione riconosce agli Stati membri un margine di discrezionalità nell’attuazione di un atto di diritto dell’Unione, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali assicurare il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nazionale, purché l’applicazione degli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 60).

    45

    Per quanto riguarda il principio di equivalenza richiamato dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, si deve rilevare che, secondo detto principio, le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (sentenze Transportes Urbanos y Servicios Generales, C‑118/08, EU:C:2010:39, punto 33, nonché Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, l’osservanza del principio di equivalenza non può avere per effetto di dispensare i giudici nazionali, al momento dell’applicazione delle modalità procedurali nazionali, dal rigoroso rispetto dei precetti derivanti dall’articolo 267 TFUE.

    46

    Sulla scorta di quanto precede, alla prima questione occorre rispondere che il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i giudici ordinari di appello o di ultima istanza, qualora ritengano che una legge nazionale sia contraria all’articolo 47 della Carta, sono obbligati a presentare, nel corso del procedimento, alla Corte costituzionale una domanda di annullamento con efficacia erga omnes della legge, anziché limitarsi a disapplicarla nel caso di specie, quando il carattere prioritario di siffatto procedimento abbia per effetto di impedire a tali giudici ordinari – tanto prima della proposizione di una siffatta domanda al giudice nazionale competente per l’esercizio del controllo di costituzionalità delle leggi, quanto, eventualmente, dopo la decisione di tale giudice sulla suddetta domanda – di esercitare la loro facoltà o di adempiere il loro obbligo di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali. Per contro, il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una siffatta normativa nazionale se i suddetti giudici ordinari restano liberi di:

    sottoporre alla Corte, in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata, e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria;

    adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, e

    disapplicare, al termine di un siffatto procedimento incidentale, la disposizione legislativa nazionale in questione ove la ritengano contraria al diritto dell’Unione.

    Spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale possa essere interpretata conformemente a tali precetti del diritto dell’Unione.

    Sulla seconda e sulla terza questione

    47

    Con la sua seconda e la sua terza questione, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, quando, in forza della normativa nazionale, un giudice nazionale nomini un curatore in absentia per un convenuto al quale l’atto introduttivo del ricorso non è stato notificato perché la sua residenza era sconosciuta, la comparizione di detto curatore in absentia equivale alla comparizione dello stesso convenuto ai sensi dell’articolo 24 del suddetto regolamento, che determina la competenza internazionale di tale giudice.

    48

    Occorre preliminarmente sottolineare che, come osservato dal giudice del rinvio, al momento dell’avvio del procedimento principale dinanzi ai giudici austriaci, A non era più domiciliato in detto Stato membro. Inoltre, tale procedimento ha ad oggetto un’azione di risarcimento danni a seguito di rapimenti di persone avvenuti non già in Austria, bensì in Kazakistan. Si deve pertanto constatare che la competenza internazionale dei giudici austriaci non risulta dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001. Inoltre, non sembra che il procedimento principale presenti con il territorio austriaco un qualche collegamento tale da fondare la loro competenza ai sensi delle disposizioni di tale regolamento, a meno che A non sia comparso dinanzi al giudice adito ai sensi dell’articolo 24 del suddetto regolamento.

    49

    A tal riguardo, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che un curatore del convenuto in absentia nominato ai sensi dell’articolo 116 della ZPO dispone di un ampio potere di rappresentanza, che comporta il potere di comparire per il convenuto assente.

    50

    Ora, secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni del regolamento n. 44/2001 vanno interpretate in modo autonomo, alla luce soprattutto del sistema e delle finalità dello stesso (v., in tal senso, sentenze Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions Assurance, C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 32 e giurisprudenza ivi citata, nonché Hi Hotel HCF, C‑387/12, EU:C:2014:215, punto 24).

    51

    Inoltre, le disposizioni del diritto dell’Unione, quali quelle del regolamento n. 44/2001, devono essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali che, secondo una costante giurisprudenza, formano parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l’osservanza e che sono ormai iscritti nella Carta (v., in tal senso, sentenza Google Spain e Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, punto 68 nonché giurisprudenza ivi citata). A tal riguardo, si deve rilevare che l’insieme delle disposizioni del regolamento n. 44/2001 esprime l’intenzione di garantire che, nell’ambito degli obiettivi perseguiti da quest’ultimo, i procedimenti che portano all’adozione di decisioni giurisdizionali si svolgano nel rispetto dei diritti della difesa sanciti all’articolo 47 della Carta (v. sentenze Hypoteční banka, C‑327/10, EU:C:2011:745, punti 48 e 49, e G, C‑292/10, EU:C:2012:142, punti 47 e 48 nonché giurisprudenza ivi citata).

    52

    È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se la comparizione del curatore del convenuto in absentia valga quale comparizione del convenuto ai sensi dell’articolo 24 del suddetto regolamento.

    53

    A tal riguardo, va ricordato, in primo luogo, che detto articolo 24 figura nella sezione 7 del capo II del regolamento n. 44/2001, intitolata «Proroga di competenza». Il suddetto articolo 24, prima frase, prevede una regola di competenza basata sulla comparizione del convenuto per tutte le controversie in cui la competenza del giudice adito non risulti da altre disposizioni del regolamento stesso. Tale disposizione si applica persino nel caso in cui il giudice sia stato adito in violazione delle disposizioni di detto regolamento e implica che la comparizione del convenuto possa essere considerata quale accettazione tacita della competenza del giudice adito e, quindi, quale proroga della sua competenza (v. sentenze ČPP Vienna Insurance Group, C‑111/09, EU:C:2010:290, punto 21, nonché Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions Assurance, EU:C:2014:109, punto 34).

    54

    Quindi, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, la proroga tacita della competenza ai sensi dell’articolo 24, prima frase, del regolamento n. 44/2001 è fondata su una scelta volontaria delle parti nella controversia riguardo a detta competenza, la quale presuppone che il convenuto sia a conoscenza del giudizio instaurato nei suoi confronti. Per contro, non si può ritenere che un convenuto in absentia al quale l’atto introduttivo del ricorso non sia stato notificato e che ignori il giudizio instaurato nei suoi confronti abbia tacitamente accettato la competenza del giudice adito.

    55

    Inoltre, un convenuto in absentia che ignori il giudizio instaurato nei suoi confronti e la nomina di un proprio curatore in absentia non può fornire a tale curatore tutte le informazioni necessarie a verificare la competenza internazionale del giudice adito e a consentirgli di opporsi in modo efficace a detta competenza oppure di accettarla con cognizione di causa. In un siffatto contesto, neanche la comparizione del curatore in absentia può valere quale accettazione tacita da parte del convenuto.

    56

    In secondo luogo, occorre rilevare che, nell’ambito del regolamento n. 44/2001, la competenza internazionale del giudice adito è oggetto di un controllo giurisdizionale, esercitato d’ufficio o dietro ricorso del suddetto convenuto, come risulta dagli articoli 26 e 34, punto 2, di tale regolamento, soltanto nel caso in cui lo stesso possa essere considerato contumace. In tali circostanze, il rispetto dei diritti della difesa esige che un legale rappresentante possa validamente comparire per il convenuto ai sensi del regolamento n. 44/2001 solo quando sia effettivamente in grado di assicurare la difesa dei diritti del convenuto assente. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 27, punto 2, della Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, nonché dalla giurisprudenza relativa all’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, un convenuto che ignori il procedimento instaurato nei suoi confronti e per il quale compaia un avvocato o un «tutore» cui egli non ha conferito mandato si trova nell’impossibilità di difendersi in modo effettivo e deve, di conseguenza, essere considerato contumace ai sensi della suddetta disposizione, anche se il procedimento ha assunto un carattere in contraddittorio (v., in tal senso, relativamente all’interpretazione della suddetta convenzione del 27 settembre 1968, come modificata, sentenza Hendrikman e Feyen, C‑78/95, EU:C:1996:380, punto 18, nonché sentenza Hypoteční banka, EU:C:2011:745, punti 53 e 54).

    57

    In terzo luogo, un’interpretazione dell’articolo 24 di tale regolamento secondo la quale un curatore del convenuto in absentia possa comparire per quest’ultimo non sarebbe conforme agli obiettivi delle norme sulla competenza stabilite dal medesimo regolamento, le quali, come risulta dal suo considerando 11, devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del foro del domicilio del convenuto. Infatti, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, dove l’atto introduttivo del ricorso non è stato notificato ad A, che era domiciliato in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito, non si può ritenere che l’instaurazione della competenza internazionale dei giudici austriaci a motivo della comparizione di un curatore del convenuto in absentia, nominato per A, fosse prevedibile.

    58

    Infine, il diritto a un ricorso effettivo del ricorrente sancito dall’articolo 47 della Carta, che deve essere attuato in concomitanza con i diritti della difesa del convenuto nell’ambito del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenze Hypoteční banka, EU:C:2011:745, punti 48 e 49, nonché G, EU:C:2012:142, punti 47 e 48), non impone un’interpretazione differente dell’articolo 24 del medesimo regolamento, contrariamente a quanto sostengono B e altri nelle osservazioni presentate alla Corte.

    59

    A tal riguardo, B e altri osservano che, nell’ambito del procedimento principale, A non ha mai rivelato il suo attuale domicilio, in tal modo impedendo la determinazione del giudice competente e l’esercizio del loro diritto a un ricorso effettivo. In tale contesto, al fine di evitare una situazione di diniego di giustizia e per garantire un giusto equilibrio tra i diritti del ricorrente e quelli del convenuto, conformemente alla giurisprudenza citata al punto precedente, occorrerebbe ammettere che un curatore del convenuto in absentia possa comparire per detto convenuto ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001.

    60

    Orbene, se è vero che la Corte ha giudicato, nelle particolari circostanze delle cause oggetto delle sentenze Hypoteční banka (EU:C:2011:745) e G (EU:C:2012:142), che il regolamento n. 44/2001, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta, non osta a un procedimento contro un convenuto in absentia nel quale quest’ultimo sia stato privato della facoltà di difendersi efficacemente, la stessa ha posto del pari l’accento sul fatto che detto convenuto ha la possibilità di far rispettare i diritti della difesa opponendosi, in forza dell’articolo 34, punto 2, di tale regolamento, al riconoscimento della decisione pronunciata nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenze Hypoteční banka, EU:C:2011:745, punti 54 e 55, nonché G, C‑292/10, EU:C:2012:142, punti 57 e 58). Siffatta possibilità di ricorso ai sensi dell’articolo 34, punto 2, del suddetto regolamento presuppone tuttavia, come è stato constatato al punto 56 della presente sentenza, che il convenuto sia contumace e che gli atti di procedura compiuti dal tutore o dal curatore del convenuto in absentia non equivalgano alla comparizione di quest’ultimo ai sensi del medesimo regolamento. Per contro, nel caso di specie, gli atti di procedura adottati dal curatore del convenuto in absentia ai sensi dell’articolo 116 della ZPO producono l’effetto che A debba essere considerato come comparso dinanzi al giudice adito per la normativa nazionale. Orbene, un’interpretazione dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 secondo cui un tale tutore o curatore del convenuto in absentia possa comparire per detto convenuto ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 non può essere considerata stabilire un giusto equilibrio tra il diritto a un ricorso effettivo e i diritti della difesa.

    61

    Per tali ragioni, alla seconda e alla terza questione occorre rispondere che l’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, quando, in forza della normativa nazionale, un giudice nazionale nomini un curatore in absentia per un convenuto al quale l’atto introduttivo del ricorso non è stato notificato perché la sua residenza era sconosciuta, la comparizione di detto curatore del convenuto in absentia non equivale alla comparizione dello stesso convenuto ai sensi dell’articolo 24 del suddetto regolamento, che determina la competenza internazionale di tale giudice.

    Sulle spese

    62

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

     

    1)

    Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i giudici ordinari di appello o di ultima istanza, qualora ritengano che una legge nazionale sia contraria all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sono obbligati a presentare, nel corso del procedimento, alla Corte costituzionale una domanda di annullamento con efficacia erga omnes della legge, anziché limitarsi a disapplicarla nel caso di specie, quando il carattere prioritario di siffatto procedimento abbia per effetto di impedire a tali giudici ordinari – tanto prima della proposizione di una siffatta domanda al giudice nazionale competente per l’esercizio del controllo di costituzionalità delle leggi, quanto, eventualmente, dopo la decisione di tale giudice sulla suddetta domanda – di esercitare la loro facoltà o di adempiere il loro obbligo di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali. Per contro, il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una siffatta normativa nazionale se i suddetti giudici ordinari restano liberi di:

    sottoporre alla Corte, in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata, e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria;

    adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, e

    disapplicare, al termine di un siffatto procedimento incidentale, la disposizione legislativa nazionale in questione ove la ritengano contraria al diritto dell’Unione.

    Spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale possa essere interpretata conformemente a tali precetti del diritto dell’Unione.

     

    2)

    L’articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, quando, in forza della normativa nazionale, un giudice nazionale nomini un curatore in absentia per un convenuto al quale l’atto introduttivo del ricorso non è stato notificato perché la sua residenza era sconosciuta, la comparizione di detto curatore del convenuto in absentia non equivale alla comparizione dello stesso convenuto ai sensi dell’articolo 24 del suddetto regolamento, che determina la competenza internazionale di tale giudice.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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