Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.
Documento 62012CC0032
Opinion of Advocate General Kokott delivered on 28 February 2013.#Soledad Duarte Hueros v Autociba SA and Automóviles Citroën España SA.#Request for a preliminary ruling from the Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Badajoz.#Directive 1999/44/EC — Rights of the consumer in the event of lack of conformity in a product — Minor nature of that lack of conformity — Rescission of the contract not possible — Powers of the national courts.#Case C‑32/12.
Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 28 febbraio 2013.
Soledad Duarte Hueros contro Autociba SA e Automóviles Citroën España SA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Badajoz.
Direttiva 1999/44/CE – Diritti del consumatore in caso di difetto di conformità del bene – Carattere minore di tale difetto – Esclusione della risoluzione del contratto – Competenze del giudice nazionale.
Causa C‑32/12.
Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 28 febbraio 2013.
Soledad Duarte Hueros contro Autociba SA e Automóviles Citroën España SA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Badajoz.
Direttiva 1999/44/CE – Diritti del consumatore in caso di difetto di conformità del bene – Carattere minore di tale difetto – Esclusione della risoluzione del contratto – Competenze del giudice nazionale.
Causa C‑32/12.
Raccolta della giurisprudenza - generale
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2013:128
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 28 febbraio 2013 ( 1 )
Causa C‑32/12
Soledad Duarte Hueros
contro
Autociba SAe
Automóviles Citroën España SA
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Badajoz (Spagna)]
«Tutela dei consumatori — Direttiva 1999/44/CE — Articolo 3 — Diritti del consumatore in caso di difetti — Difetto di scarsa entità — Esclusione della risoluzione del contratto — Riduzione del prezzo d’ufficio»
I – Introduzione
|
1. |
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale concerne l’interpretazione della direttiva 1999/44/CE ( 2 ). Essa ruota intorno alla questione se un giudice sia tenuto a ridurre d’ufficio il prezzo d’acquisto di una cosa difettosa (nella specie, un’automobile cabriolet il cui tettuccio lascia passare la pioggia), qualora la risoluzione del contratto, trattandosi di un difetto minore, sia esclusa, ma il consumatore interessato abbia chiesto in giudizio esclusivamente la risoluzione del contratto. |
|
2. |
Sullo sfondo della presente domanda di pronuncia pregiudiziale vi è la particolare conformazione del diritto processuale civile spagnolo che, stando a quanto riferito dal giudice del rinvio, nel caso di specie osta ad una condanna al pagamento dell’importo della riduzione del prezzo. La Corte deve, pertanto, verificare se, in un’ipotesi del genere, la direttiva 1999/44 imponga un intervento d’ufficio del giudice. |
|
3. |
La direttiva 1999/44 è, quindi, per la terza volta oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale ( 3 ). A differenza degli altri due casi, tuttavia, nel presente caso non viene in rilievo la portata o l’estensione dei diritti del consumatore, bensì, per la prima volta, la loro azionabilità in giudizio. |
II – Contesto normativo
A – Normativa dell’Unione
|
4. |
La direttiva 1999/44, in base al suo considerando 1, è rivolta al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori. In linea con tale obiettivo il considerando 5 prevede la creazione di una base legislativa minima comune in materia di diritto dei consumatori. Il considerando 24 stabilisce che gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più rigorose al fine di garantire un livello di tutela dei consumatori ancora più elevato. |
|
5. |
L’articolo 3 della direttiva disciplina i diritti del consumatore stabilendo quanto segue: «1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6. (…) 5. Il consumatore può chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto:
6. Un difetto di conformità minore non conferisce al consumatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto». |
|
6. |
L’articolo 8 della direttiva, rubricato «Diritto nazionale e protezione minima», al paragrafo 2 stabilisce quanto segue: «Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose, compatibili con il trattato, per garantire un livello più elevato di tutela del consumatore». |
B – Normativa nazionale
|
7. |
La Spagna ha trasposto la direttiva 1999/44 con la legge del 10 luglio 2003, n. 23, sulle garanzie nella vendita di beni di consumo (Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo ( 4 ); in prosieguo: la «legge 23/2003») ( 5 ). |
|
8. |
Detta legge agli articoli da 4 a 8 contiene disposizioni che corrispondono all’articolo 3 della direttiva 1999/44. Le disposizioni sulla riduzione del prezzo e sulla risoluzione del contratto, corrispondenti all’articolo 3, paragrafi 5 e 6, della direttiva, si trovano nell’articolo 7 della legge 23/2003. |
|
9. |
La legge spagnola sul processo civile (Ley de Enjuiciamiento Civil, in prosieguo: la «LEC») ( 6 ) contiene, tra l’altro, una norma sul principio del dispositivo (articolo 216 della LEC), la quale stabilisce che i giudici decidono in base agli elementi di fatto, alle prove e alle domande delle parti. L’articolo 218 della LEC sancisce il principio di congruenza e stabilisce che le sentenze non possono andare oltre il contenuto del ricorso e le altre domande dedotte in causa dalle parti. |
|
10. |
L’articolo 400 della LEC dispone che, qualora la domanda fatta valere con il ricorso possa essere fondata su differenti fatti o elementi di diritto, nel ricorso devono essere dedotti quanti di essi risultino noti o possano essere dedotti al tempo della sua proposizione. Non è consentito riservarsene la deduzione per una causa successiva. Questa norma contiene, inoltre, disposizioni sulla cosa giudicata, e stabilisce che i fatti e gli elementi di diritto dedotti in una causa successiva si considerano come gli stessi dedotti in una causa precedente, se potevano essere in questa dedotti. |
III – Fatti e questione pregiudiziale
|
11. |
Nel luglio 2004 la sig.ra Soledad Duarte Hueros (in prosieguo: la «sig.ra Duarte») acquistava presso l’impresa Autociba S.A. (in prosieguo: l’«Autociba») un’auto di marca Citroën al prezzo di EUR 14 320. Il veicolo era del modello «C3 Pluriel 1.4i», dotato di un tettuccio apribile che gli consente di trasformarsi in una cabriolet. Nell’agosto 2004 il veicolo veniva consegnato alla sig.ra Duarte e immatricolato. |
|
12. |
Dopo la consegna risultava necessario portare più volte il veicolo in autofficina in quanto con la pioggia si verificavano infiltrazioni d’acqua attraverso il tettuccio. Nonostante plurimi tentativi di riparazione ( 7 ) non risultava possibile eliminare il difetto. La sig.ra Duarte, pertanto, in un primo momento chiedeva la consegna di un nuovo veicolo. Tale richiesta veniva respinta dall’Autociba. Infine la sig.ra Duarte nel marzo 2011 proponeva ricorso contro l’Autociba e il produttore del veicolo, l’Automóviles Citroën España (in prosieguo: la «Citroën España»), chiedendo la risoluzione del contratto di vendita e la restituzione del prezzo d’acquisto. |
|
13. |
Il giudice del rinvio espone che, trattandosi di un difetto minore, la risoluzione del contratto di vendita chiesta in giudizio è esclusa in base alla legge 23/2003. La sig.ra Duarte ha diritto soltanto ad una riduzione del prezzo. In base al diritto processuale spagnolo, tuttavia, alla sig.ra Duarte non può essere assegnato l’importo della riduzione in quanto ella ha richiesto esclusivamente la risoluzione del contratto e la restituzione dell’intero prezzo, e non (perlomeno in via subordinata) la riduzione del prezzo. La sig.ra Duarte non ha nemmeno la possibilità di richiedere la riduzione del prezzo in una successiva causa. Ciò è precluso dalla regola sulla cosa giudicata che, in base alla LEC, si estende anche a tutte le domande che avrebbero potuto essere fatte valere in un precedente procedimento, ma che non sono state fatte valere. |
|
14. |
Il Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Badajoz, pertanto, con ordinanza del 13 gennaio 2012, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 gennaio 2012, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, nel caso in cui un consumatore – che non ha ottenuto il ripristino della conformità del bene al contratto in quanto la riparazione, pur essendo stata richiesta a più riprese, non ha avuto l’esito desiderato – chieda in giudizio soltanto la risoluzione del contratto, la quale, tuttavia, trattandosi di un difetto di conformità minore, non può essere accordata, il giudice possa riconoscere d’ufficio una congrua riduzione del prezzo». |
|
15. |
Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte e orali l’Autociba, la Commissione e il governo spagnolo. Nella fase scritta del procedimento sono altresì intervenuti la sig.ra Duarte e i governi francese, ungherese e polacco. Il governo tedesco ha presentato solo osservazioni orali. |
IV – Valutazione giuridica
A – Sulla ricevibilità
|
16. |
Per quanto riguarda la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre rilevare che la Corte, in base all’articolo 267 TFUE, è competente a pronunciarsi solo sull’interpretazione del diritto dell’Unione. La questione pregiudiziale, tuttavia, se presa alla lettera, non concerne l’interpretazione del diritto dell’Unione, mirando invece in via astratta a verificare se un giudice nazionale possa accordare d’ufficio una riduzione del prezzo. |
|
17. |
Ciò nondimeno, alla luce delle ulteriori considerazioni svolte nella domanda di pronuncia pregiudiziale, al pari dei governi spagnolo e polacco io intendo la questione pregiudiziale nel senso che il giudice del rinvio desidera sapere se la direttiva 1999/44 debba essere interpretata in modo tale che un giudice debba poter accordare d’ufficio una riduzione del prezzo qualora il consumatore, pur non avendo richiesto tale riduzione nel processo, ne avrebbe tuttavia diritto in base alla direttiva. Così riformulata, la questione pregiudiziale è, pertanto, ricevibile. |
|
18. |
A mio avviso la questione pregiudiziale va riformulata anche sotto un altro profilo: il giudice del rinvio chiede se la direttiva consenta una riduzione del prezzo d’ufficio, vale a dire se il giudice possa ridurre il prezzo d’ufficio. Per poter fornire una risposta utile, tuttavia, occorre piuttosto verificare se la direttiva richieda una riduzione del prezzo d’ufficio, vale a dire se il giudice nazionale debba accordare la riduzione del prezzo d’ufficio. |
|
19. |
L’Autociba, la Citroën España e il Ministerio Fiscal ( 8 ) contestano, altresì, la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale sostenendo che, avendo il legislatore spagnolo trasposto la direttiva nel diritto nazionale, il presente caso riguarderebbe esclusivamente questioni di diritto nazionale. La Corte non sarebbe pertanto competente a pronunciarsi sull’interpretazione. |
|
20. |
Tale tesi non è, tuttavia, corretta, e contrasta invece con il principio dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione. La trasposizione di una direttiva nel diritto nazionale non incide ovviamente sul fatto che le disposizioni risalgono pur sempre ad una normativa del diritto dell’Unione. Nell’interpretare tali disposizioni, pertanto, rimane decisivo, al fine di preservare l’uniformità del diritto dell’Unione, il modo in cui si interpreta la sottostante direttiva. A pronunciarsi sull’interpretazione di quest’ultima è competente solo la Corte. Anche sotto questo profilo, quindi, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile. |
|
21. |
L’Autociba sostiene, infine, che il diritto alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto è prescritto, sicché la domanda di pronuncia pregiudiziale risulterebbe irricevibile. In quale momento si prescrivono i diritti derivanti dalla direttiva, lo stabilisce, in via di principio, il diritto nazionale, che tuttavia deve rispettare il termine minimo di prescrizione di 2 anni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva. Se tale termine sia, o meno, effettivamente decorso, spetta esclusivamente al giudice nazionale accertarlo. Inoltre, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale spetta al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia, valutare la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza. La Corte, pertanto, in via di principio è tenuta a statuire sulle questioni che le sono state sottoposte, ove concernenti il diritto dell’Unione ( 9 ). Il giudice del rinvio non ha sottoposto alla Corte alcuna questione concernente l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, sicché l’eventuale prescrizione dei diritti della sig.ra Duarte è irrilevante ai fini della presente domanda di pronuncia pregiudiziale e non incide sulla sua ricevibilità. |
B – Sull’interpretazione della direttiva 1999/44
|
22. |
Il giudice del rinvio desidera sapere se la direttiva 1999/44 imponga ad un giudice di ridurre d’ufficio il prezzo d’acquisto di una cosa difettosa nel caso in cui un consumatore abbia chiesto in giudizio soltanto la risoluzione del contratto, alla quale, tuttavia, non ha diritto. |
|
23. |
Sullo sfondo della questione pregiudiziale vi è la particolare conformazione del diritto processuale civile spagnolo. Nel suo ricorso la sig.ra Duarte ha chiesto esclusivamente la risoluzione del contratto di vendita e la restituzione dell’intero prezzo, a cui non ha diritto, trattandosi di un difetto minore (v. articolo 7, seconda frase, della legge 23/2003, cui corrisponde l’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva). Benché le spetti incontestabilmente una riduzione del prezzo ai sensi dell’articolo 7, prima frase, della legge 23/2003 (corrispondente all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva), ella, tuttavia, nel suo atto di ricorso non ha chiesto tale riduzione. Il giudice del rinvio espone che gli è pertanto precluso, in virtù del principio di congruenza vigente nel diritto spagnolo ( 10 ), accordare soltanto l’importo della riduzione del prezzo al posto della risoluzione del contratto. Per contro, il giudice è vincolato alla specifica domanda del consumatore ( 11 ). Ugualmente impossibile risulta, in base al diritto processuale spagnolo, una modifica del ricorso. Ed anche un nuovo ricorso rivolto ad ottenere il pagamento dell’importo della riduzione del prezzo è escluso, ai sensi dell’articolo 400 della LEC, in forza dell’effetto di cosa giudicata del primo processo. Il giudice del rinvio si chiede, pertanto, se tale esito sia conforme alla direttiva 1999/44. |
|
24. |
Come rileva giustamente il governo spagnolo, vanno quindi distinte due questioni: la prima riguarda quali diritti spettino alla sig.ra Duarte in base alla direttiva, e la seconda il modo in cui un diritto esistente possa essere fatto valere in sede processuale. Dal momento che, in base a quanto riferito dal giudice del rinvio, la sig.ra Duarte ha incontestabilmente diritto alla riduzione del prezzo e il giudice del rinvio ha d’altra parte verificato che il diritto alla risoluzione del contratto è escluso, il presente caso concerne soltanto la seconda questione, vale a dire il modo in cui la sig.ra Duarte possa far valere in giudizio il diritto che le spetta. |
|
25. |
La direttiva 1999/44, in base al suo considerando 1, è rivolta al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori ( 12 ). Per il caso di una consegna difettosa e, quindi, non conforme al contratto, la direttiva prevede, pertanto, all’articolo 3, numerosi diritti a favore del consumatore. La direttiva, tuttavia, non contiene alcuna previsione circa l’azionabilità in giudizio di tali diritti ( 13 ). |
|
26. |
Risulta dalla giurisprudenza consolidata della Corte che, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico nazionale stabilire i giudici competenti e le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti che derivano, per i singoli, dalla direttiva 1999/44 ( 14 ). Gli Stati membri devono, tuttavia, rispettare in tal ambito i principi di equivalenza e di effettività ( 15 ). |
|
27. |
Pertanto, come rileva il governo francese, nel presente caso un obbligo di riduzione del prezzo d’ufficio può venire in considerazione solo se una siffatta possibilità già esiste nel diritto nazionale, oppure se essa è necessaria per garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione. Poiché il diritto processuale spagnolo, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, non prevede una riduzione del prezzo d’ufficio, occorre chiedersi se ciò sia conforme ai principi di equivalenza e di effettività. |
1. Rispetto dei principi di equivalenza e effettività
|
28. |
In forza del principio di equivalenza le specifiche modalità procedurali previste per i diritti derivanti dal diritto dell’Unione non possono essere meno favorevoli di quelle previste per ricorsi analoghi di natura interna ( 16 ). Nel presente caso non risulta alcuna violazione del principio di equivalenza. Le disposizioni in questione del diritto processuale spagnolo valgono infatti a prescindere dal fatto che oggetto del ricorso sia un diritto derivante dalla normativa dell’Unione o un diritto derivante dall’ordinamento nazionale. |
|
29. |
In forza del principio di effettività una norma processuale nazionale non può rendere l’esercizio dei diritti conferiti dalla normativa dell’Unione praticamente impossibile o eccessivamente difficile ( 17 ). A tal proposito si deve tener conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento del procedimento e delle peculiarità dello stesso dinanzi ai diversi organi giurisdizionali nazionali ( 18 ), nonché, se necessario, dei principi che sono alla base del sistema nazionale di tutela giuridica, quali, ad esempio, la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento ( 19 ). |
|
30. |
A tal proposito occorre innanzitutto considerare che, in via di principio, la sig.ra Duarte avrebbe potuto chiedere nel suo ricorso la riduzione del prezzo ( 20 ). La domanda di riduzione del prezzo avrebbe potuto essere proposta anche in via subordinata accanto alla domanda di risoluzione del contratto di vendita. Su richiesta, il governo spagnolo ha precisato che una domanda subordinata non avrebbe comportato svantaggi a carico della ricorrente, come, ad esempio, spese giudiziali più elevate. Il diritto processuale spagnolo, pertanto, in via di principio non esclude l’azionabilità in giudizio del diritto derivante alla sig.ra Duarte dalla direttiva. Ogni consumatore può invece liberamente proporre ricorso in relazione a tutti i diritti derivantigli dalla direttiva, sicché è possibile l’esercizio dei diritti risultanti dalla direttiva. |
|
31. |
La struttura del diritto processuale spagnolo, tuttavia, a mio avviso rende eccessivamente difficile questo esercizio dei diritti. |
|
32. |
In via di principio non si può criticare il fatto che il giudice sia vincolato alla specifica domanda del ricorrente. Ciò presuppone che il ricorrente proponga correttamente la domanda se vuole vincere la causa. Questa regola è espressione del principio del dispositivo, vigente sia nel diritto processuale spagnolo che negli ordinamenti processuali di molti altri Stati membri, in virtù del quale le parti sono padrone del processo e spetta loro l’iniziativa nel processo. Scopo di tale principio è tutelare i diritti della difesa e garantire il regolare svolgimento del procedimento, in particolare preservandolo dai ritardi dovuti alla valutazione di nuove deduzioni ( 21 ). Che il principio del dispositivo sia di per sé compatibile con il principio di effettività è già stato più volte confermato dalla Corte ( 22 ). In via di principio, pertanto, è lecito attendersi da un consumatore che questi faccia valere in giudizio i diritti spettantigli e proponga a tal fine correttamente la domanda col ricorso, se necessario anche in via subordinata. Ciò vale a maggior ragione quando, come nel presente caso, si ha l’assistenza processuale di un avvocato. |
|
33. |
Ciò nondimeno, il diritto processuale spagnolo è strutturato in modo tale che, una volta commesso, un errore processuale, quale la proposizione con il ricorso della domanda sbagliata o l’omessa proposizione di una domanda subordinata, comporta l’esclusione definitiva della possibilità di far valere un diritto effettivamente risultante dalla direttiva. Un esito siffatto, specie se si considera che la direttiva intende contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, risulta molto drastico e rigoroso e mi sembra, anche alla luce dello scopo perseguito dalle disposizioni in parola, sproporzionato. |
|
34. |
Per un verso, il diritto spagnolo, stando a quanto riferito dal giudice del rinvio, adotta una concezione molto restrittiva rispetto alla questione del vincolo alla domanda, in quanto si fa esclusivo riferimento al diritto specificamente dedotto. Rispetto, invece, all’estensione della cosa giudicata, regna una concezione molto ampia, in base alla quale sono ricompresi, e pertanto preclusi in caso di un nuovo ricorso, tutti i diritti che il consumatore avrebbe potuto far valere. Ciò già comporta un onere eccessivo a carico del consumatore. |
|
35. |
Per altro verso, le disposizioni in parola vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere gli scopi con esse perseguiti. Il vincolo alla specifica domanda proposta col ricorso serve a tutelare i diritti della difesa del convenuto e a favorire la composizione della controversia. Tuttavia, mentre sarebbe ancora possibile garantire i diritti della difesa del convenuto anche in una successiva fase processuale, ad esempio dando al convenuto la possibilità di prendere posizione su una modifica della domanda proposta col ricorso, successivamente il ricorrente non ha più alcuna possibilità di tutela giuridica a causa della preclusione derivante dalla cosa giudicata. Le disposizione della LEC favoriscono indubbiamente la composizione della controversia. Tuttavia, nel presente caso non risulta affatto alcun significativo ritardo processuale. La questione della riduzione del prezzo concerne piuttosto gli stessi fatti e le stesse parti della risoluzione del contratto, sicché ci si potrebbe avvalere degli esiti processuali finora raggiunti. Non vi è proporzione tra il pericolo, comunque minimo, di un ritardo processuale e la drastica misura dell’esclusione totale delle possibilità di tutela giuridica di un consumatore. |
|
36. |
A ciò si aggiunga che proprio in relazione a questioni di fatto, come ad esempio la scarsa rilevanza di un difetto, l’esito della domanda proposta con il ricorso dipende spesso dalle prove assunte durante il processo, e non è ancora prevedibile prima della proposizione del ricorso. Il presente caso lo dimostra: la sig.ra Duarte ha chiesto la risoluzione del contratto in quanto una perizia aveva qualificato il difetto come «non minore». Le prove assunte dal giudice competente hanno tuttavia fornito un esito differente. Pertanto, per soddisfare i requisiti imposti dal diritto processuale spagnolo, così come descritti nella domanda di pronuncia pregiudiziale, un consumatore dovrebbe proporre ricorso, perlomeno in via subordinata, in relazione a tutti i diritti che potrebbero venire in rilievo. Solo così potrebbe avere la certezza, tenuto conto di eventuali sviluppi nel corso del processo, di poter far valere i diritti che la direttiva gli riconosce in relazione ad una concreta fattispecie. Tutto ciò – considerate le conseguenze cui si rischia di andare incontro in caso di omissione di una domanda subordinata – rende eccessivamente difficile far valere i propri diritti, e viola il principio di effettività. |
2. Conseguenze della violazione del principio di effettività
|
37. |
Occorre, quindi, chiedersi come si possa tener conto, nel presente caso, del principio di effettività. La Corte ha in precedenti occasioni statuito che, in caso di violazione del principio di effettività, il giudice del rinvio deve interpretare, per quanto possibile, estensivamente le disposizioni nazionali, in modo tale che esse possano contribuire al perseguimento dell’obiettivo di garantire al singolo una tutela effettiva dei diritti spettantigli in forza del diritto dell’Unione ( 23 ). Ove ciò non fosse possibile, egli è tenuto a disapplicare, di propria iniziativa, la disposizione nazionale contrastante, ossia, nel presente caso, le norme processuali nazionali controverse nel procedimento principale che stabiliscono un rigido vincolo alla domanda proposta col ricorso ( 24 ). |
|
38. |
Il giudice del rinvio deve, quindi, verificare se, interpretando il diritto processuale nazionale, sia possibile individuare misure che permettano di assicurare un’effettiva tutela giuridica del consumatore e di far valere il diritto a questi conferito dalla direttiva nonostante l’originaria proposizione col ricorso di una domanda non corretta. |
|
39. |
In tal ambito deve, tuttavia, essere rispettata l’autonomia processuale degli Stati membri. Le scelte di valori alla base della normativa dei singoli Stati membri devono essere tenute in conto in sede di interpretazione del diritto nazionale. Lo scopo della norma del diritto processuale spagnolo consiste, tra l’altro, nel tutelare i diritti della difesa dell’altra parte del processo e nel favorire la definitiva composizione della controversia. Non è pertanto necessario che un consumatore abbia un’illimitata facoltà di modificare a piacere la domanda proposta col ricorso o di presentare nuovi ricorsi. Ciò non sarebbe compatibile con i diritti della difesa della controparte. È invece sufficiente che gli venga data la possibilità di poter reagire, almeno una volta, ad eventuali sviluppi del processo, come, ad esempio, agli esiti dell’assunzione delle prove. In tal modo non si mette in pericolo nemmeno la definitiva composizione della controversia. |
|
40. |
Il giudice del rinvio propone di ricorrere ad una riduzione del prezzo d’ufficio. Si tratta indubbiamente di una possibilità per assicurare al consumatore la tutela dei suoi diritti. Tuttavia, ciò comporterebbe anche una grave limitazione del principio del dispositivo e quindi la compromissione di uno dei principi processuali fondamentali degli Stati membri. Se si prescinde dal requisito di una specifica domanda, il consumatore potrebbe assumere un atteggiamento passivo nel corso del processo e attendere che il giudice gli assegni ciò a cui egli ha diritto dal punto di vista sostanziale. Ciò va oltre quanto necessario per la tutela del consumatore. |
|
41. |
La direttiva non richiede, infatti, che i diritti spettanti ad un consumatore in base all’articolo 3 gli vengano riconosciuti senza che egli faccia nulla. Se questa fosse stata l’intenzione, sarebbero state adottate disposizioni in tal senso nella direttiva. Piuttosto, come giustamente rileva il governo polacco, la direttiva, per un verso, stabilisce che il consumatore può scegliere quali diritti derivanti dalla direttiva egli intende far valere (v. articolo 3, paragrafo 2 e paragrafo 5, della direttiva). Per altro verso, la direttiva parte dal presupposto che il consumatore, per far valere i suoi diritti, deve poter accedere ai normali rimedi giudiziari (ma anche che lo deve fare, se intende far valere i suoi diritti), se del caso perfino alla condizione che il consumatore rispetti determinati termini di denuncia ( 25 ). Di più non è richiesto nemmeno dal principio di effettiva tutela giuridica ( 26 ). A tal fine è necessario solo che il consumatore possa far valere i suoi diritti. Ciò, tuttavia, già implica che egli lo debba anche fare. La direttiva non contiene, quindi, un generale obbligo di riduzione del prezzo d’ufficio. |
|
42. |
L’obbligo di riduzione del prezzo non risulta neppure dalla giurisprudenza della Corte relativa alla direttiva 1993/13 ( 27 ), come invece suggerito dalla Commissione. A differenza della Commissione, infatti, io non penso che tale giurisprudenza possa essere qui trasposta. |
|
43. |
Vero è che le due direttive si somigliano per il fatto che entrambe concernono la tutela del consumatore nei rapporti giuridici e intendono conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori. Nondimeno, esse, attese le loro differenti finalità, non sono a tal punto simili che la giurisprudenza della Corte relativa alla direttiva sulle clausole abusive possa essere trasposta all’altra direttiva. |
|
44. |
Infatti, mentre la direttiva 1993/13 intende riequilibrare la posizione deteriore in cui il consumatore si trova al momento della conclusione di un contratto con un imprenditore, la direttiva 1999/44 si riferisce all’esecuzione di un contratto già concluso. Si tratta di due situazioni ben diverse. |
|
45. |
La rimozione di uno squilibrio al momento della conclusione del contratto può, infatti, avvenire solo attraverso l’intervento di un terzo ( 28 ). Di regola un consumatore non è in grado di valutare se una clausola sia, o meno, abusiva. Se da questi si pretendesse una siffatta conoscenza e gli si imponesse l’onere di invocare la nullità della clausola, l’attuazione della direttiva verrebbe messa a rischio ( 29 ). |
|
46. |
Occorre, inoltre, dissuadere le imprese dall’utilizzo di clausole abusive. La direttiva 1993/13 può adempiere tale funzione dissuasiva solo se ad un’impresa non «conviene» tentare di utilizzare clausole abusive. Ancora una volta si tratta di un risultato che può essere assicurato solo dall’intervento di un terzo. Altrimenti per l’imprenditore sarebbe più conveniente avvalersi di clausole abusive nella speranza che il consumatore non sia consapevole dei diritti che gli derivano dalla direttiva sulle clausole abusive e non li invochi nel processo, di modo che alla fine la clausola abusiva rimanga comunque in vita. Senza l’intervento di un terzo sarebbe, pertanto, pregiudicato l’effet utile della direttiva 1993/13. |
|
47. |
Nell’ambito della direttiva 1999/44, invece, le cose stanno diversamente. Da un lato la funzione dissuasiva perseguita con un intervento d’ufficio non ha alcuna efficacia nella fase di esecuzione del contratto. Nella maggior parte dei casi, infatti, la non conforme esecuzione della prestazione oggetto del contratto non dipende dalla volontà delle parti, soprattutto se la controparte contrattuale non è il produttore della cosa venduta, e quindi non ha influenza sulla qualità della stessa e di regola non è a conoscenza di difetti non manifesti. |
|
48. |
Inoltre il consumatore, nella fase di esecuzione del contratto, non si trova in una posizione altrettanto debole. Infatti, a differenza dell’abusività di una clausola, il consumatore può facilmente riconoscere se la cosa venduta presenta le qualità pattuite. Anche il presente caso, in cui è proprio la consumatrice a far valere in giudizio i suoi diritti, lo dimostra. Nelle sentenze concernenti la direttiva sulle clausole abusive, invece, erano di norma gli imprenditori ad invocare una loro pretesa derivante da una clausola abusiva. Un intervento d’ufficio, pertanto, non rafforzerebbe la tutela del consumatore, ma gli offrirebbe piuttosto un ulteriore strumento di attacco. Anche la giurisprudenza relativa alla direttiva 1993/13 non comporta, quindi, l’obbligo di una riduzione del prezzo d’ufficio nell’ambito della direttiva 1999/44. |
|
49. |
Pertanto, a mio avviso, per rispettare il principio di effettività è sufficiente che il diritto processuale nazionale possa essere interpretato e applicato in modo da dare in mano al consumatore uno strumento che gli consenta di far valere da sé i suoi diritti. A tal fine si pensi, ad esempio, alla possibilità di modificare il ricorso, eventualmente a seguito di una segnalazione in tal senso da parte del giudice competente, sempreché tale possibilità sia prevista dal diritto nazionale. |
|
50. |
Si pensi, altresì, ad un’interpretazione della domanda proposta con il ricorso tale per cui la domanda processuale di riduzione del prezzo si consideri contenuta nella domanda di risoluzione del contratto. Non si tratta, tuttavia, della questione se il diritto sostanziale alla riduzione del prezzo di cui all’articolo 3, paragrafo 5, primo trattino, della direttiva sia contenuto nel diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 3, paragrafo 5, secondo trattino, della direttiva. Questa sarebbe una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, che il giudice del rinvio non ha sottoposto alla Corte. Si tratta piuttosto della questione se nella domanda processuale di risoluzione del contratto sia ricompresa, quale «minus», la domanda di riduzione del prezzo. Spetta al giudice nazionale – il solo competente ad interpretare il diritto processuale nazionale – stabilire se, alla luce della direttiva, sia possibile interpretare in tal senso la domanda processuale. In base a quanto riferito dal governo spagnolo, tuttavia, non vi è alcun elemento che induca a ritenere che il diritto processuale spagnolo osti ad una siffatta interpretazione ( 30 ). Piuttosto il governo spagnolo ha sostenuto che le norme in questione della LEC devono essere intese nel senso che anche la riduzione del prezzo è ricompresa nella domanda di risoluzione del contratto. |
|
51. |
Un’ulteriore possibilità potrebbe essere quella di interpretare la norma nazionale che disciplina l’estensione della cosa giudicata in modo tale da conferirle una portata altrettanto circoscritta o altrettanto ampia di quella attribuita al vincolo alla domanda specifica e al principio di congruenza. |
|
52. |
Se, tuttavia, nessuna di queste misure risulta praticabile, come extrema ratio si potrebbe pensare ad una riduzione del prezzo d’ufficio. La direttiva, infatti, comunque non osta a tale soluzione. Piuttosto, dal suo considerando 1 e 5 risulta che l’elevato livello di protezione dei consumatori da essa perseguito deve costituire soltanto una base minima di diritti dei consumatori. L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva consente, pertanto, agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più rigorose al fine di garantire un livello di tutela dei consumatori ancora più elevato ( 31 ). Se quindi la normativa processuale di uno Stato membro prevedesse una riduzione del prezzo d’ufficio o un giudice nazionale applicasse in tal senso il diritto interno, ciò risulterebbe conforme alla direttiva. |
|
53. |
Quale che sia la misura prescelta dal giudice nazionale, occorre tener presenti due cose: in primo luogo, nessuna misura può essere adottata contro la volontà della parte ricorrente. Il diritto ad una tutela giuridica effettiva comprende anche la facoltà di non far valere affatto i propri diritti. Occorre pertanto accertare la concreta volontà del consumatore. Nel presente caso ciò non crea problemi, giacché la sig.ra Duarte intende ora ottenere la riduzione del prezzo. In secondo luogo, non si possono trascurare i diritti della difesa della controparte. Ad essa, quindi, deve essere in ogni caso data perlomeno la possibilità di prendere ancora una volta posizione su ogni questione e, eventualmente, di proporre essa stessa ancora una volta una domanda. |
Conclusione intermedia
|
54. |
Riepilogando, si può dire che la direttiva non prevede l’obbligo della riduzione del prezzo d’ufficio. Il giudice nazionale, tuttavia, deve adottare misure idonee che consentano al consumatore di correggere una domanda errata proposta col ricorso qualora, in caso contrario, egli non abbia più alcuna possibilità di far valere i diritti derivantigli dalla direttiva. Qualunque sia la misura adottata, devono essere rispettati i diritti della difesa dell’altra parte. |
C – Sulla scarsa entità del difetto
|
55. |
Il giudice del rinvio ha statuito che la risoluzione del contratto è esclusa in quanto si tratta semplicemente di un difetto minore del veicolo. Tale statuizione è stata contestata da alcuni dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte. |
|
56. |
Il giudice del rinvio, tuttavia, non ha posto una questione relativa all’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva, che contiene la nozione di «difetto di conformità minore». L’accertamento dei fatti e la scelta delle questioni da sottoporre alla Corte spetta esclusivamente al giudice del rinvio. |
|
57. |
Poiché, tuttavia, la questione della scarsa entità del difetto è una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, mi sia comunque consentita la seguente considerazione: la Corte finora non si è ancora pronunciata sull’interpretazione della nozione di «minore» di cui all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva. Altri giudici europei, in particolare anche giudici di ultima istanza ( 32 ), in casi che presentavano caratteristiche simili hanno stabilito che l’infiltrazione d’acqua non può essere considerata un difetto minore ( 33 ). Il fatto che il veicolo, nonostante le infiltrazioni d’acqua, possa comunque essere utilizzato come mezzo di trasporto – circostanza posta dal giudice del rinvio nella domanda di pronuncia pregiudiziale a fondamento della sua statuizione – non ha influito su dette decisioni. Pertanto, ai fini dell’uniformità del diritto dell’Unione sarebbe stato opportuno, e sicuramente anche utile ai fini della composizione della controversia dinanzi ad esso pendente, se il Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Badajoz avesse sottoposto alla Corte anche una questione pregiudiziale sulla scarsa entità del difetto e, quindi, sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 6. |
V – Conclusione
|
58. |
In conclusione, propongo quindi alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale come segue: «La direttiva 1999/44 deve essere interpretata nel senso che – nel caso in cui un consumatore chieda in giudizio soltanto la risoluzione del contratto, ma tale risoluzione, trattandosi di un difetto di conformità minore, non possa essere accordata – essa impone al giudice nazionale di adottare una misura adeguata che consenta al consumatore di far valere i diritti derivantigli dalla direttiva. Spetta al giudice nazionale individuare la misura processuale attraverso la quale possa essere raggiunto tale risultato. Occorre, tuttavia, tener conto dei diritti della difesa dell’altra parte». |
( 1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 2 ) Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12; in prosieguo: la «direttiva 1999/44», o la «direttiva»).
( 3 ) In relazione alle altre due domande di pronuncia pregiudiziale concernenti la direttiva 1999/44, v. sentenze del 16 giugno 2011, Weber e Putz (C-65/09 e C-87/09, Racc. pag. I-5257), e del 17 aprile 2008, Quelle (C-404/06, Racc. pag. I-2685).
( 4 ) BOE (Boletín Oficial del Estado), n. 165 dell’11 luglio 2003, pag. 27160.
( 5 ) Detta legge, pur essendo stata abrogata dal Real Decreto Legislativo 16 novembre 2007, n. 1, recante approvazione della nuova versione della legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti e di altre leggi complementari (BOE n. 287 del 30 novembre 2007, pag. 49181), è tuttavia applicabile al caso di specie, dato che la nuova normativa è entrata in vigore solo il 1o dicembre 2007, vale a dire posteriormente all’acquisto del veicolo.
( 6 ) Legge 7 gennaio 2000, n. 1, sul processo civile (BOE n. 7 dell’8 gennaio 2000, pag. 575).
( 7 ) Stando a quanto riferito nella domanda di pronuncia pregiudiziale, tra il novembre 2005 e il luglio 2008 il veicolo fu portato in autofficina almeno cinque volte.
( 8 ) Pubblico ministero.
( 9 ) Sentenze dell’8 settembre 2010, Winner Wettern (C-409/06, Racc. pag. I-8015, punto 36), e del 27 ottobre 2009, ČEZ (C-115/08, Racc. pag. I-10265, punto 57), nonché giurisprudenza ivi citata.
( 10 ) V. articolo 218 della LEC.
( 11 ) V. articolo 216 della LEC.
( 12 ) V. sul punto anche sentenza della Corte del 17 aprile 2008, Quelle (citata alla nota 3, punto 36).
( 13 ) Come giustamente rileva il governo ungherese, le cose stanno diversamente, ad esempio, nel caso della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), la quale, all’articolo 7, paragrafo 1, prevede espressamente che gli Stati membri devono fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive.
( 14 ) V. sentenze del 18 marzo 2010, Alassini e a. (da C-317/08 a C-320/08, Racc. pag. I-2213, punto 47); del 15 aprile 2008, Impact (C-268/06, Racc. pag. I-2483, punto 44, nonché la giurisprudenza ivi cit.); del 13 marzo 2007, Unibet (C-432/05, Racc. pag. I-2271, punto 39); del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro (C-168/05, Racc. pag. I-10421, punto 24), nonché sentenze del 16 dicembre 1976, Rewe (33/76, Racc. pag. 1989, punto 5), e Comet (45/76, Racc. pag. I-2043, punto 13).
( 15 ) V. sentenze dell’8 settembre 2011, Rosado Santana (C-177/10, Racc. pag. I-7907, punto 89); del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, Racc. pag. I-9579, punto 38); del 7 giugno 2007, van der Weerd e a. (da C-222/05 a C-225/05, Racc. pag. I-4233, punto 28); Mostaza Claro (cit. alla nota 14, punto 24); del 16 maggio 2000, Preston e a. (C-78/98, Racc. pag. I-3201, punto 31), nonché sentenza del 14 dicembre 1995, van Schijndel e van Veen (C-430/93 e C-431/93, Racc. pag. I-4705, punto 17).
( 16 ) V., tra l’altro, sentenze Impact (cit. alla nota 14, punto 44); van der Weerd e a. (cit. alla nota 15, punto 28); del 14 dicembre 1995, Peterbroeck (C-312/93, Racc. pag. I-4599, punto 12), nonché Rewe (citata alla nota 14, punto 5).
( 17 ) V. sentenza van Schijndel e van Veen (cit. alla nota 15, punto 19).
( 18 ) V. sentenza van Schijndel e van Veen (cit. alla nota 15, punto 19).
( 19 ) V. sentenze Asturcom Telecomunicaciones (cit. alla nota 15, punto 39); del 3 settembre 2009, Fallimento Olimpiclub (C-2/08, Racc. pag. I-7501, punto 27), nonché Peterbroeck (cit. alla nota 16, punto 14).
( 20 ) A tal proposito v. nuovamente l’articolo 216 della LEC, che stabilisce che i giudici decidono in base agli elementi di fatto, alle prove e alle domande delle parti.
( 21 ) V. sentenze del 17 dicembre 2009, Martín Martín (C-227/08, Racc. pag. I-11939, punto 20); van der Weerd e a. (cit. alla nota 15, punto 35), nonché van Schijndel e van Veen (cit. alla nota 15, punto 21).
( 22 ) V. sentenze van der Weerd e a. (cit. alla nota 15, punto 36 e 41), e van Schijndel e van Veen (cit. alla nota 15, punto 22).
( 23 ) V. sentenze Impact (cit. alla nota 14, punto 54), e Unibet (cit. alla nota 14, punto 44).
( 24 ) V. sentenze del 20 ottobre 2011, Interedil (C-396/09, Racc. pag. I-9915, punto 38), e del 5 ottobre 2010, Elchinov (C-173/09, Racc. pag. I-8889, punto 31).
( 25 ) V. articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, che consente agli Stati membri di prevedere che il consumatore debba informare il venditore, entro due mesi dalla constatazione del difetto di conformità, della sua intenzione di far valere i diritti derivantigli dalla direttiva.
( 26 ) Sul punto, v. anche sentenze del 15 aprile 2010, E. Friz (C-215/08, Racc. pag. I-2497, punto 44), e del 3 settembre 2009, Messner (C-489/07, Racc. pag. I-7315, punto 25), in cui la Corte ha statuito che anche la tutela del consumatore non costituisce un principio assoluto, e lo scopo delle relative direttive non consiste nell’accordare diritti al consumatore che vadano oltre quanto necessario a conseguire gli obiettivi da ciascuna di esse perseguiti.
( 27 ) Cit. alla nota 13.
( 28 ) V. sentenza del 27 giugno 2000, Océano Grupo Editorial (da C-240/98 a C-244/98, Racc. pag. I-4941, punti 27 e 29).
( 29 ) V. sentenza Océano Grupo Editorial (cit. alla nota 28, punto 26).
( 30 ) Anche la Commissione sostiene questa tesi nella sua presa di posizione. Essa rinvia a tal proposito ad una sentenza del Tribunal Supremo spagnolo del 27 settembre 2011, STS 7744/2011, pagg. 14 e 15, in cui tale giudice ha relativizzato il principio di congruenza di cui all’articolo 218 della LEC alla luce del principio iura novit curia.
( 31 ) In tal senso v. anche il considerando 24 della direttiva.
( 32 ) V., ad esempio, una sentenza del Bundesgerichtshof tedesco del 5 novembre 2008, VIII ZR 166/07.
( 33 ) Non si dispone di informazioni sufficienti sulla precisa entità del difetto del veicolo della sig.ra Duarte, sicché l’effettiva somiglianza dei casi di specie oggetto di tali sentenze non può essere valutata in questa sede. Ciò, tuttavia, non vale per gli argomenti giuridici ivi sviluppati in ordine alla valutazione del difetto.