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Documento 62011CJ0469

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’8 novembre 2012.
Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contro Commissione europea.
Impugnazione — Ricorso per risarcimento danni — Rigetto di un’offerta presentata nell’ambito di una gara di appalto dell’Unione — Termine di prescrizione — Dies a quo — Applicazione di un termine in ragione della distanza.
Causa C‑469/11 P.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2012:705

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

8 novembre 2012 ( *1 )

«Impugnazione — Ricorso per risarcimento danni — Rigetto di una offerta presentata nell’ambito di una gara di appalto dell’Unione — Termine di prescrizione — Dies a quo — Applicazione di un termine in ragione della distanza»

Nella causa C-469/11 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 5 settembre 2011,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, con sede in Atene (Grecia), rappresentata da N. Korogiannakis, dikigoros,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da E. Manhaeve e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dai sigg. K. Lenaerts, G. Arestis, J. Malenovský e T. von Danwitz (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 luglio 2012,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la presente impugnazione la Evropäiki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (in prosieguo: la «Evropaïki Dynamiki») chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 22 giugno 2011, Evropäiki Dynamiki/Commissione (T-409/09, Racc. pag. II-3765, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso inteso ad ottenere il risarcimento del danno che essa asserisce di aver subito a causa del rigetto di un’offerta presentata nell’ambito di una gara di appalto.

Contesto normativo

Lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

2

L’articolo 46, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, dello stesso Statuto, dispone, nella versione applicabile all’epoca della presentazione del ricorso:

«Le azioni contro l’Unione in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall’istanza presentata alla Corte di giustizia, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all’istituzione competente dell’Unione. In quest’ultimo caso l’istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall’articolo 263 [TFUE]; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all’articolo 265, secondo comma, del [TFUE]».

Il regolamento di procedura del Tribunale

3

L’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale così dispone:

«I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni».

Fatti all’origine della controversia

4

La Evropaïki Dynamiki, nel maggio 2004, presentava un’offerta in una gara di appalto della Commissione europea.

5

Il 15 settembre 2004 la Evropaïki Dynamiki riceveva una lettera della Commissione avente pari data, con la quale quest’ultima la informava che la sua offerta non era stata accolta, precisando che i motivi di tale rigetto si riferivano alla composizione e alla stabilità del personale impiegato, alle procedure proposte per il trasferimento delle conoscenze a fine progetto, nonché al fatto che l’offerta non presentava il miglior rapporto qualità-prezzo. Essa precisava altresì che la Evropaïki Dynamiki poteva chiedere per iscritto ulteriori informazioni sui motivi del rigetto della sua offerta.

6

Con lettera del 22 ottobre 2004 la Commissione, su richiesta della Evropaïki Dynamiki, forniva alcune informazioni aggiuntive in ordine alla valutazione della sua offerta.

7

La Evropaïki Dynamiki adiva il Tribunale con un ricorso inteso a far annullare la decisione della Commissione del 15 settembre 2004, contenuta nella lettera della Commissione, avente pari data, che respingeva la sua offerta e aggiudicava l’appalto all’offerente prescelto nell’ambito della procedura di aggiudicazione. Con sentenza del 10 settembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commissione (T-465/04), il Tribunale annullava la suddetta decisione per difetto di motivazione. Esso ha considerato che dalla decisione di cui trattasi nonché, in particolare, dalle successive comunicazioni, non era dato di intendere chiaramente i motivi del rigetto dell’offerta dell’Evropaïki Dynamiki.

Procedimento dinanzi al Tribunale

8

Il 25 settembre 2009, la Evropaïki Dynamiki presentava al Tribunale, via fax, un ricorso inteso ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a seguito dell’illegittimo rigetto della sua offerta, consistente nell’utile lordo che essa avrebbe potuto ricavare dall’appalto qualora questo le fosse stato aggiudicato. Inoltre, chiedeva un risarcimento per la perdita di opportunità, in quanto avrebbe subito un pregiudizio a causa della perdita dell’opportunità nel contempo di eseguire l’appalto di cui trattasi e che le fossero aggiudicati altri appalti, in particolare l’appalto aggiudicato al contraente che aveva ottenuto il primo appalto.

9

I plichi contenenti l’originale firmato dalla ricorrente, nonché le copie e gli allegati, sono stati spediti il 3 ottobre 2009, tramite un servizio di messaggeria postale.

10

Il 5 ottobre 2009 la cancelleria del Tribunale avvertiva l’avvocato della Evropaïki Dynamiki che il plico contenente l’originale non era ancora pervenuto. Una copia dei documenti mancanti ed un nuovo originale firmato dalla ricorrente venivano depositati in cancelleria in pari data.

11

Il 16 novembre 2009 la cancelleria del Tribunale informava la Evropaïki Dynamiki che il nuovo originale del ricorso, depositato il 5 ottobre 2009, differiva dalla copia dello stesso pervenuta via fax il 25 settembre 2009. In forza dell’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale, la data del 5 ottobre 2009 veniva considerata data di presentazione del ricorso.

12

Successivamente, la Evropaïki Dynamiki esponeva in due lettere le ragioni per le quali l’originale del ricorso non era pervenuto nei termini nonché le circostanze della perdita del plico da parte della società cui era stato affidato il servizio di messaggeria. Inoltre, chiedeva al Tribunale di riconoscere nella specie l’esistenza di un caso di forza maggiore e di considerare come data di deposito dell’originale del ricorso il 25 settembre 2009 e non il 5 ottobre 2009.

13

Nel dicembre 2009 la Evropaïki Dynamiki veniva informata dalla società di messaggeria ai cui servizi aveva fatto ricorso che il plico mancante non era stato ritrovato.

14

La Commissione ha sollevato dinanzi al Tribunale un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale in quanto la domanda di risarcimento sarebbe caduta in prescrizione.

L’ordinanza impugnata

15

Innanzi tutto, il Tribunale ha dichiarato, nell’ordinanza impugnata, che il termine di prescrizione aveva iniziato a decorrere dal momento in cui la decisione della Commissione che respingeva l’offerta della ricorrente era stata comunicata a quest’ultima, cioè il 15 settembre 2004. A questo proposito, il Tribunale ha constatato che il rigetto dell’offerta, e non la motivazione di tale rigetto, costituiva il fatto generatore dell’azione di risarcimento in materia di pubblici appalti e che concretizzava i danni asseritamente subiti dall’offerente non prescelto. Anche se è vero che i punti 44, 45 e 48 dell’ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2005, Ehcon/Commissione (T-140/04, Racc. pag. II-3287), potrebbero, come sostenuto dalla ricorrente, essere intesi in senso contrario, essi non possono comunque rimettere in discussione tale soluzione, poiché debbono essere letti nel loro contesto e secondo il loro ordine logico.

16

Impedire che il termine di prescrizione dell’azione per responsabilità extracontrattuale dell’Unione inizi a decorrere fintantoché la parte asseritamente lesa non abbia personalmente maturato la convinzione di aver subito un danno avrebbe la conseguenza di far dipendere il momento dell’estinzione della suddetta azione dalla percezione individuale che ciascuna parte potrebbe avere dell’effettività del danno, il che sarebbe in contrasto con il requisito della certezza del diritto.

17

A questo proposito, si dovrebbe inoltre osservare che da una lettera inviata alla cancelleria del Tribunale dalla ricorrente risulterebbe che questa riteneva che il comportamento illegittimo della Commissione si fosse manifestato fin dall’invio della lettera del 15 settembre 2004 che comunicava il rigetto dell’offerta, dato che essa avrebbe fatto decorrere implicitamente il termine di prescrizione a partire da tale data.

18

Quindi, i termini processuali di cinque anni sarebbe scaduto il 15 settembre 2009.

19

Successivamente, il Tribunale ha giudicato che il termine di prescrizione non era prorogato dal termine in ragione della distanza previsto dall’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Tale termine riguarderebbe solo i termini processuali e non il termine di prescrizione previsto dall’articolo 46 dello Statuto della Corte, la cui scadenza comporterebbe l’estinzione dell’azione per responsabilità extracontrattuale [v., in tal senso, sentenze del Tribunale dell’11 gennaio 2002, Biret e Cie/Consiglio, T-210/00, Racc. pag. II-47, punti 19 e 45, nonché del 21 aprile 2005, Holcim (Deutschland)/Commissione, T-28/03, Racc. pag. II-1357, punto 74; ordinanze del Tribunale del 19 maggio 2008, Transport Schiocchet – Excursions/Commissione, T-220/07, punti 15 e 35, nonché del 16 dicembre 2009, Cattin/Commissione, T-194/08, punti 61 e 65].

20

Questi due tipi di termini sarebbero, per loro natura, differenti, il che potrebbe dedursi dalla giurisprudenza. I termini processuali, come i termini di ricorso, sarebbero di ordine pubblico e non a disposizione delle parti e del giudice. Per contro, il giudice non potrebbe sollevare d’ufficio il motivo relativo alla prescrizione dell’azione per responsabilità. Inoltre, l’articolo 46 dello Statuto della Corte non farebbe distinzione, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, a seconda che la causa dell’interruzione di tale termine derivi dalla presentazione dell’istanza o dalla presentazione di una richiesta preventiva.

21

Orbene, con l’applicazione del termine processuale previsto dall’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, si avrebbe come conseguenza che la prescrizione sarebbe acquisita alla fine di un periodo di durata differente a seconda che la vittima abbia scelto di rivolgersi direttamente al giudice dell’Unione o, previamente, all’istituzione competente. Una siffatta differenza, non prevista dall’articolo 46 dello Statuto della Corte, farebbe dipendere la scadenza del termine di prescrizione da un fattore non obiettivo, con l’ulteriore conseguenza di favorire il regolamento contenzioso delle controversie piuttosto che la ricerca di soluzioni in via amichevole.

22

Il fatto che il Tribunale nella sentenza del 14 settembre 1995, Lefebvre e a./Commissione (T-571/93, Racc. pag. II-2379, punto 26), abbia giudicato che, nell’ambito della prescrizione delle azioni contro l’Unione in materia di responsabilità extracontrattuale, andava preso in considerazione il termine in ragione della distanza non rimetterebbe in discussione detta conclusione, poiché tale sentenza è rimasta un caso isolato.

23

Infine, il Tribunale ha da ciò concluso che l’azione per responsabilità extracontrattuale con la quale era stato adito era prescritta, per quanto riguarda i capi di danno lamentati, essendo stata intentata oltre cinque anni dopo il sopravvenire dei fatti che vi hanno dato origine, ai sensi dell’articolo 46 dello Statuto della Corte, senza che fosse necessario esaminare gli altri motivi e argomenti sollevati dalle parti, compreso quello relativo all’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

24

Per quanto riguarda la domanda della ricorrente intesa al risarcimento del danno derivante dalla perdita dell’opportunità di ottenere ulteriori appalti, il Tribunale l’ha ritenuta manifestamente infondata, senza doversi pronunciare sulla sua ricevibilità.

Conclusioni delle parti

25

La Evropaïki Dynamiki chiede alla Corte:

di annullare l’ordinanza impugnata;

di respingere nella sua totalità l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione;

di rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sul merito della causa, e

di condannare la Commissione alla totalità delle spese sostenute nel corso dei due gradi del giudizio, anche nel caso in cui l’impugnazione sia respinta.

26

La Commissione chiede alla Corte:

di respingere l’impugnazione, e

di condannare la ricorrente alle spese relative ai due gradi di giudizio.

Sull’impugnazione

27

A sostegno dell’impugnazione la Evropaïki Dynamiki solleva quattro motivi relativi ad errori di diritto commessi dal Tribunale. Con il primo e il quarto motivo si deducono rispettivamente un’erronea interpretazione dell’articolo 46 dello Statuto della Corte e dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, letto in combinato con il suddetto articolo 46. Il secondo e il terzo motivo vertono su una violazione dei principi di parità di trattamento e di certezza del diritto.

Sul quarto motivo

Argomenti delle parti

28

Con il quarto motivo, che va esaminato per primo, la Evropaïki Dynamiki sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel giudicare che il termine di prescrizione aveva iniziato a decorrere dal momento in cui la decisione di rigetto della sua offerta le era stata comunicata, cioè il 15 settembre 2004. Contrariamente a quanto sarebbe stato giudicato dal Tribunale nell’ordinanza impugnata, questi avrebbe, nella succitata ordinanza Ehcon/Commissione, considerato che il termine di prescrizione iniziava a decorrere dal momento in cui l’offerente aveva effettivamente avuto conoscenza dei motivi del rigetto della sua offerta. Secondo la Evropaïki Dynamiki, un offerente è in grado di valutare la legittimità del procedimento di aggiudicazione dell’appalto solo a partire dal momento in cui gli sono stati comunicati i motivi della decisione della Commissione che respinge la sua offerta.

29

Nella specie, essa avrebbe ricevuto i motivi della decisione della Commissione solo tra il 20 e il 23 ottobre 2004, di modo che il termine di prescrizione avrebbe iniziato a decorrere il 23 ottobre 2004.

30

La Commissione ritiene che il Tribunale non sia incorso in un errore di diritto nel giudicare che il termine di prescrizione aveva iniziato a decorrere il 15 settembre 2004. Come risulterebbe dall’ordinanza impugnata, la Evropaïki Dynamiki avrebbe implicitamente riconosciuto che questa data era il dies a quo di tale termine.

31

In subordine, la Commissione sostiene che l’analisi del Tribunale per quanto riguarda il dies a quo del suddetto termine è comunque corretta.

Giudizio della Corte

32

A tenore dell’articolo 46 dello Statuto della Corte, le azioni contro l’Unione in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine.

33

Il termine di prescrizione così previsto è stato stabilito tenendo conto in particolare del tempo necessario alla parte asseritamente lesa per raccogliere informazioni adeguate in vista di un eventuale ricorso nonché per verificare i fatti che possano essere invocati a sostegno di tale ricorso (ordinanza del 18 luglio 2002, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commissione, C-136/01 P, Racc. pag. I-6565, punto 28).

34

Secondo una costante giurisprudenza, tale termine inizia a decorrere dal momento in cui sussistono tutte le condizioni cui è subordinato l’obbligo di risarcimento del danno ed in particolare quando il danno da risarcire si è verificato [sentenze del 27 gennaio 1982, Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Racc. pag. 85, punto 10; del 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/Commissione, C-282/05 P, Racc. pag. I-2941, punto 29, nonché del 17 luglio 2008, Commissione/Cantina sociale di Dolianova e a., C-51/05 P, Racc. pag. I-5341, punto 54].

35

Certamente, l’articolo 46 dello Statuto della Corte va interpretato nel senso che la prescrizione non può essere eccepita nei confronti della vittima di un danno che abbia potuto avere conoscenza del fatto che lo ha causato solo con ritardo e non abbia quindi potuto disporre di un termine ragionevole per esperire l’azione o presentare la domanda prima della scadenza del termine di prescrizione (sentenza del 7 novembre 1985, Adams/Commissione, 145/83, Racc. pag. 3539, punto 50).

36

Tuttavia, i requisiti cui è subordinato l’obbligo di risarcimento dei danni previsti all’articolo 340, secondo comma, TFUE e, pertanto, le norme sulla prescrizione che disciplinano le azioni volte al risarcimento dei danni medesimi non possono che fondarsi su criteri rigorosamente oggettivi (sentenza Commissione/Cantina sociale di Dolianova e a., cit., punto 59).

37

In tal senso, una conoscenza precisa e circostanziata dei fatti di causa non rientra nel novero degli elementi che devono sussistere ai fini del decorso del termine di prescrizione (ordinanza Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commissione, cit., punto 31, e sentenza Commissione/Cantina sociale di Dolianova e a., cit., punto 61). Parimenti, la valutazione soggettiva dell’effettività del danno da parte della vittima di tale danno non può essere presa in considerazione nel determinare il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità extracontrattuale dell’Unione (sentenza Commissione/Cantina sociale di Dolianova e a., cit., punto 61).

38

Nel caso dei contenziosi sorti da atti individuali, il termine di prescrizione inizia a decorrere quando la decisione ha prodotto i suoi effetti nei riguardi delle persone cui essa si dirige [sentenza della Corte Holcim (Deutschland)/Commissione, cit., punto 30, e dell’11 giugno 2009, Transports Schiocchet – Excursions / Commissione, C-335/08 P, punto 33].

39

Nella specie, la domanda di risarcimento della Evropaïki Dynamiki è fondata sul rigetto dell’offerta da essa presentata ad una gara di appalto della Commissione.

40

In un caso siffatto, come giustamente constatato dal Tribunale nell’ordinanza impugnata, senza che ciò sia stato contestato dalla Evropaïki Dynamiki, la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice che respinge l’offerta presentata costituisce il fatto generatore del danno idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale di tale amministrazione. Gli effetti dannosi di una siffatta decisione si producono nei confronti dell’offerente interessato fin dal rigetto della sua offerta. Pertanto, in linea di principio, deve essere considerata come momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione la presa di conoscenza da parte dell’offerente di una decisione siffatta, e non la presa di conoscenza della relativa motivazione.

41

Ciò considerato, e tenuto conto di quanto constatato ai punti 36 e 37 della presente sentenza, si deve ritenere che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere il giorno in cui la Evropaïki Dynamiki ha ricevuto la lettera della Commissione con la quale questa la informava che la sua offerta non era stata accolta, cioè il 15 settembre 2004. A questo proposito non risulta pertinente il fatto che la ricorrente abbia ricevuto, in una data successiva, informazioni supplementari cerca i motivi di rigetto della sua offerta.

42

In questo contesto non è neppure pertinente il fatto che la decisione del 15 settembre 2004 sia stata annullata, il 10 settembre 2008, mediante la citata sentenza del Tribunale Evropaïki Dynamiki/Commissione, per difetto di motivazione. È, infatti, indifferente, ai fini dell’inizio del decorso del termine di prescrizione, che il comportamento illegittimo dell’Unione sia stato constatato con una decisione giudiziaria [sentenza della Corte Holcim (Deutschland)/Commissione, punto 31].

43

Ad ogni modo, la Evropaïki Dynamiki non ha sostenuto di non aver avuto a disposizione un termine ragionevole per presentare il suo ricorso o la sua richiesta prima della scadenza del termine di prescrizione per il fatto che quest’ultimo ha iniziato a decorrere a partire dalla presa di conoscenza della decisione della Commissione che rigetta la sua offerta, oppure a causa del difetto di motivazione di siffatta decisione.

44

Ciò considerato, si deve concludere che giustamente il Tribunale ha giudicato che il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere il 15 settembre 2004 e pertanto il quarto motivo va respinto in quanto infondato.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

45

Con il primo motivo, la Evropaïki Dynamiki sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel giudicare che l’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, che prevede un termine in ragione della distanza, non si applica al termine di prescrizione previsto dall’articolo 46 dello Statuto della Corte. Essa ritiene che il termine in ragione della distanza si applichi a tutti i termini di presentazione di ricorso o di deposito di atti di procedura. La distinzione fatta dal Tribunale tra «termine processuale» e «termine di prescrizione» non troverebbe fondamento né nella formulazione di tali disposizioni né tantomeno nella giurisprudenza.

46

La giurisprudenza che il Tribunale avrebbe citato a sostegno della sua tesi secondo la quale l’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale non si applica al termine di prescrizione riguarderebbe soltanto i termini processuali e non il termine di prescrizione previsto dall’articolo 46 dello Statuto della Corte. Al contrario, il Tribunale, al punto 26 della citata sentenza Lefebvre e a./Commissione, avrebbe esplicitamente riconosciuto che gli articoli 101-103 del regolamento di procedura del Tribunale si applicano alle cause in materia di responsabilità extracontrattuale nonché al termine di prescrizione.

47

Secondo la Commissione, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel considerare che il termine in ragione della distanza non sia applicabile al termine di prescrizione, avendo quest’ultimo un carattere sui generis. Sia la Corte sia il Tribunale avrebbero giudicato che un ricorso per risarcimento era prescritto in quanto era stato proposto cinque anni dopo la data del sopravvenire del danno. La citata sentenza Lefebvre e a./Commissione sarebbe in disaccordo con la successiva giurisprudenza e non potrebbe essere invocata per il fatto che non affronterebbe espressamente la questione se il termine in ragione della distanza fosse applicabile.

Giudizio della Corte

48

Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il termine in ragione della distanza si applica ai termini processuali ed è destinato a tener conto delle difficoltà che le parti possono incontrare in ragione della loro maggiore o minore lontananza dalla sede della Corte (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a., C-137/92 P, Racc. pag. I-2555, punto 40).

49

Il termine di prescrizione, previsto all’articolo 46, paragrafo 1, dello Statuto della Corte, non costituisce, tuttavia, un termine processuale. Questi due termini sono, come giustamente constatato dal Tribunale, differenti per loro natura.

50

I termini processuali sono stati istituiti al fine di assicurare una buona amministrazione della giustizia, la chiarezza nonché la certezza delle situazioni giuridiche (v., in tal senso, sentenze del 12 luglio 1984, Moussis / Commissione, 227/83, Racc. pag. 3133, punto 12, nonché del 7 maggio 1986, Barcella e a. / Commissione, 191/84, Racc. pag. 1541, punto 12). In tal senso, in particolare, i termini di ricorso, come quello previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, e i termini di impugnazione, come quello previsto dall’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte, sono stati istituiti per garantire che le decisioni amministrative e giudiziarie acquistino carattere definitivo, e quindi a tutelare interessi pubblici. Di conseguenza, i termini processuali sono di ordine pubblico e non sono, pertanto, a disposizione né delle parti né del giudice, e il loro rispetto dev’essere esaminato d’ufficio dal giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 1997, Coen, C-246/95, Racc. pag. I-403, punto 21 e la giurisprudenza ivi citata).

51

Per contro, la Corte ha già giudicato che il rispetto del termine di prescrizione non può essere esaminato d’ufficio dal giudice dell’Unione, ma dev’essere eccepito dalla parte interessata (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 1989, Roquette frères/Commissione, 20/88, Racc. pag. 1553, punto 12).

52

Infatti, a differenza dei termini processuali, il termine di prescrizione di cui trattasi, comportando l’estinzione dell’azione, si riferisce al diritto sostanzaiale poiché incide sull’esercizio di un diritto soggettivo di cui il soggetto interessato non può più avvalersi effettivamente in giudizio.

53

Inoltre, il termine di prescrizione, previsto all’articolo 46, paragrafo 1, dello Statuto della Corte, ha in particolare la funzione, da un lato, di assicurare la tutela dei diritti della persona lesa, dovendo questa disporre di tempo sufficiente per raccogliere informazioni adeguate in vista di un eventuale ricorso, e, dall’altro, di evitare che la persona lesa possa ritardare a tempo indefinito l’esercizio del suo diritto al risarcimento dei danni. Tale termine protegge, pertanto, in definitiva, la persona lesa e la persona responsabile del danno.

54

La prescrizione costituisce pertanto un’eccezione di irricevibilità che, a differenza dei termini processuali, non è di ordine pubblico, ma estingue l’azione per responsabilità unicamente su istanza della parte convenuta.

55

A tal fine, l’articolo 46, paragrafo 1, dello Statuto della Corte fissa, nella prima frase, la durata del termine di prescrizione. Nella seconda frase, tale disposizione prevede gli eventi che comportano l’interruzione del suddetto termine, cioè il ricorso per risarcimento presentato dinanzi alla Corte che chiama in causa la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, o la richiesta preventiva rivolta all’istituzione competente dell’Unione. Se è vero che tale seconda frase indica gli effetti processuali degli eventi interruttivi ivi elencati, tra i quali figura, in particolare, un atto processuale, essa non è tuttavia intesa ad imporre un termine di ricorso, e quindi un termine processuale, alla parte lesa, dato che quest’ultima può interrompere il termine di prescrizione previsto dall’articolo 46, paragrafo 1, prima frase, dello Statuto della Corte anche mediante una richiesta preventiva indirizzata alla competente istituzione dell’Unione.

56

Inoltre, il calcolo del termine di prescrizione non può, conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 36 della presente sentenza, essere fondato su criteri che non siano rigorosamente obiettivi né, come giustamente constatato dal Tribunale, differire a seconda che l’interruzione di tale termine sia realizzata mediante la presentazione di un ricorso o di una richiesta preventiva. L’applicazione del termine in ragione della distanza al termine di prescrizione avrebbe la conseguenza che la prescrizione maturerebbe al termine di un periodo di durata diversa a seconda che la parte lesa abbia scelto di introdurre un ricorso dinanzi al Tribunale o di rivolgersi mediante una richiesta preventiva alla competente istituzione dell’Unione, il che sarebbe in contrasto con il requisito della certezza del diritto sotteso all’applicazione dei termini di prescrizione (sentenza Commissione/Cantina sociale di Dolianova e a., cit., punto 60).

57

Per quanto riguarda l’eventuale incidenza del punto 26 della citata sentenza del Tribunale Lefebvre e a./Commissione, invocata dalla Evropaïki a sostegno del suo primo motivo, si deve rilevare che, pur se in tale sentenza è stata fatta applicazione del termine in ragione della distanza per arrivare alla conclusione che il ricorso di cui trattavasi era ricevibile, tale applicazione non era accompagnata da una qualsiasi motivazione idonea ad influire sulla valutazione che precede.

58

Si deve, infine, constatare che la durata del termine di prescrizione, previsto dall’articolo 46, paragrafo 1, dello Statuto della Corte, non appare comparabile a quella dei termini relativi alla presentazione di un ricorso o di un’impugnazione, con la conseguenza che non può sostenersi che l’applicazione del termine in ragione della distanza a tale termine di prescrizione sia necessaria per assicurare un effettivo godimento del diritto al risarcimento dei danni contemplato dall’articolo 340, secondo comma, TFUE.

59

Ciò considerato, il Tribunale non è incorso in errore di diritto nel giudicare che l’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale non si applica al termine di prescrizione, previsto dall’articolo 46, paragrafo 1, dello Statuto della Corte. Si deve quindi respingere il primo motivo in quanto infondato.

Sul secondo e terzo motivo

Argomenti delle parti

60

Con il secondo ed il terzo motivo, la Evropaïki Dynamiki sostiene che il Tribunale, nel considerare che l’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale non si applicasse all’articolo 46 dello Statuto della Corte, ha violato i principi di parità di trattamento e di certezza del diritto.

61

Fintantoché l’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale resta in vigore, il Tribunale dovrebbe applicarlo in modo uniforme. Se è vero che le difficoltà che i singoli o gli Stati membri incontrano nel rispettare i termini sono oggi nettamente minori di quelle dell’epoca in cui il termine in ragione della distanza venne istituito, l’abolizione di tale termine violerebbe cionondimeno il principio di parità di trattamento tra le parti e gli avvocati stabiliti in Lussemburgo e quelli stabiliti in altri Stati membri.

62

Per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, poiché nelle norme processuali qui in considerazione non viene precisata la relazione tra l’articolo 46 dello Statuto della Corte e l’articolo 102 del regolamento di procedura del Tribunale, un cambiamento nell’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale potrebbe essere effettuato solo modificando i regolamenti di procedura e non mediante un’ordinanza interpretativa del Tribunale.

63

Secondo la Commissione, tali motivi sono infondati tenuto conto degli argomenti dedotti a proposito del primo motivo.

Giudizio della Corte

64

Con il secondo ed il terzo motivo, la Evropaïki Dynamiki intende, in sostanza, dimostrare che il Tribunale avrebbe dovuto, nella specie, applicare il termine in ragione della distanza previsto dall’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

65

A questo proposito, è giocoforza constatare che l’applicabilità, nella specie, dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale dipende, conformemente a quanto constatato al punto 48 della presente sentenza, soltanto dalla questione se il termine di prescrizione previsto dall’articolo 46 dello Statuto della Corte debba essere qualificato come termine processuale o no.

66

Conformemente a quanto constatato al punto 49 della presente sentenza, il termine di prescrizione non costituisce un termine processuale.

67

Ciò considerato, il secondo e il terzo motivo, relativi rispettivamente alla violazione dei principi di parità di trattamento e di certezza del diritto devono essere respinti in quanto infondati.

68

Da quanto precede, consegue che, poiché non è stato accolto nessuno dei motivi invocati dalla ricorrente, l’impugnazione dev’essere respinta nel suo insieme.

Sulle spese

69

Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Evropaïki Dynamiki, rimasta soccombente, va condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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