Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 62011CJ0133

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 ottobre 2012.
    Folien Fischer AG e Fofitec AG contro Ritrama SpA.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof.
    Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Competenze speciali in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Azione di accertamento negativo (“negative Feststellungsklage”) — Diritto del presunto autore di un fatto lesivo di citare l’eventuale parte lesa dinanzi al giudice del luogo in cui il fatto sia asseritamente avvenuto o rischi di prodursi al fine di accertare l’inesistenza di una responsabilità da illecito civile doloso.
    Causa C‑133/11.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2012:664

    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    25 ottobre 2012 ( *1 )

    «Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Competenze speciali in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Azione di accertamento negativo (“negative Feststellungsklage”) — Diritto del presunto autore di un fatto lesivo di citare l’eventuale parte lesa dinanzi al giudice del luogo in cui il fatto sia asseritamente avvenuto o rischi di prodursi al fine di accertare l’inesistenza di una responsabilità da illecito civile doloso»

    Nella causa C-133/11,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione 1o febbraio 2011, pervenuta in cancelleria il 18 marzo 2011, nel procedimento

    Folien Fischer AG,

    Fofitec AG

    contro

    Ritrama SpA,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, J.-J. Kasel e M. Safjan (relatore) e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

    avvocato generale: sig. N. Jääskinen

    cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 febbraio 2012,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la Folien Fischer AG e la Fofitec AG, da G. Jaekel, Rechtsanwalt;

    per la Ritrama SpA, da J. Petersen, Rechtsanwalt;

    per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

    per il governo francese, da G. de Bergues e B. Beaupère-Manokha, in qualità di agenti;

    per il governo dei Paesi Bassi, da C. Wissels e B. Koopman, in qualità di agenti;

    per il governo polacco, da M. Szpunar, in qualità di agente;

    per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, in qualità di agente;

    per il governo svizzero, da D. Klingele, in qualità di agente;

    per la Commissione europea, da W. Bogensberger e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 aprile 2012,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

    2

    Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Folien Fischer AG (in prosieguo: la «Folien Fischer») e la Fofitec AG (in prosieguo: la «Fofitec»), con sede in Svizzera, da un lato, e la Ritrama SpA (in prosieguo: la «Ritrama»), con sede in Italia, dall’altro, in merito alla domanda, proposta dalle prime, di accertamento negativo dell’esistenza di responsabilità da illecito civile in materia di concorrenza.

    Contesto normativo

    3

    Dal secondo considerando del regolamento n. 44/2001 emerge che detto regolamento è volto, nell’interesse del corretto funzionamento del mercato interno, ad adottare «disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».

    4

    L’undicesimo considerando del regolamento medesimo così recita:

    «Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza».

    5

    Ai sensi del successivo dodicesimo considerando:

    «Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».

    6

    Il quindicesimo considerando del regolamento medesimo afferma quanto segue:

    «Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (...)».

    7

    A termini del successivo diciannovesimo considerando:

    «È opportuno garantire la continuità tra la [Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32) come modificata dalle convenzioni successive relative all’adesione dei nuovi Stati membri alla convenzione medesima (in prosieguo: la “convenzione di Bruxelles”)] e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ad opera della Corte (...)».

    8

    Le norme sulla competenza sono contenute nel capo II del regolamento n. 44/2001, agli articoli 2-31.

    9

    L’articolo 2 di detto regolamento, collocato nella sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», del capo II, afferma, al paragrafo 1, quanto segue:

    «Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

    10

    Il successivo articolo 3, collocato nella stessa sezione, prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

    «Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

    11

    Il successivo articolo 5, collocato nella sezione 2, rubricata «Competenze speciali», del capo II, al punto 3 così dispone:

    «La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

    (...)

    3)

    in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

    12

    L’articolo 27 del medesimo regolamento n. 44/2001 così dispone:

    «1.   Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.

    2.   Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    13

    La Folien Fischer, con sede in Svizzera, si occupa dello sviluppo, della produzione e della vendita di prodotti di carta plastificata e di pellicole adesive. Essa distribuisce, in particolare in Germania, materiale di supporto per moduli continui di schede.

    14

    La Fofitec, parimenti con sede in Svizzera e facente parte del gruppo di società della Folien Fischer, è titolare di brevetti a tutela di taluni moduli che consentono la trasmissione di lettere unitamente, in particolare, a identificativi di appartenenza, nonché materiale di supporto per detti moduli di schede.

    15

    La Ritrama, con sede in Italia, sviluppa, produce e distribuisce laminati e pellicole rivestite di vari tipi.

    16

    Con lettera del marzo 2007, la Ritrama faceva valere che la politica di distribuzione della Folien Fischer e il suo rifiuto di concedere licenze del brevetto si ponevano in contrasto con il diritto della concorrenza.

    17

    A fronte di tale comunicazione, la Folien Fischer e la Fofitec adivano il Landgericht Hamburg (Germania) con domanda di accertamento negativo al fine di far dichiarare che la Folien Fischer non era tenuta a porre termine alla propria pratica commerciale in materia di sconti e di configurazione dei contratti di distribuzione e che la Ritrama non aveva il diritto né di chiedere l’inibitoria di tale pratica commerciale né di ottenere un risarcimento al riguardo. La Folien Fischer e la Fofitec chiedevano parimenti che il giudice medesimo dichiarasse l’inesistenza di un obbligo a carico della Fofitec di concedere licenze relative ai due brevetti di cui essa è titolare, posti a tutela della fabbricazione di moduli e dei relativi supporti.

    18

    Successivamente alla proposizione dell’azione di accertamento negativo, la Ritrama e la Ritrama AG, società controllata con sede in Svizzera, adivano il Tribunale di Milano (Italia) con azione di condanna, sostenendo che la Folien Fischer e la Fofitec avevano posto in essere un comportamento anticoncorrenziale e chiedendo il risarcimento dei danni nonché la condanna della Fofitec a concedere licenze sui brevetti di cui trattasi. All’udienza dinanzi alla Corte la Ritrama ha affermato che tale procedimento è stato sospeso.

    19

    L’azione di accertamento negativo proposta dalla Folien Fischer e dalla Fofitec è stata respinta dal Landgericht Hamburg in quanto inammissibile. Tale decisione è stata confermata in appello dall’Oberlandesgericht Hamburg (Germania).

    20

    Nella propria sentenza quest’ultimo ha escluso la competenza giurisdizionale dei giudici tedeschi sulla base del rilievo che la competenza in materia di illeciti civili, di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, non può trovare applicazione ad un’azione di accertamento negativo come quella proposta dalla Folien Fischer e dalla Fofitec, atteso che tale azione è proprio volta ad accertare l’inesistenza di qualsivoglia illecito.

    21

    Il Bundesgerichtshof, adito con ricorso per cassazione proposto dalla Folien Fischer e dalla Fofitec, si chiede se la competenza giurisdizionale di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 sussista parimenti quando l’autore del potenziale danno proponga un’azione di accertamento negativo diretta a fare accertare che la potenziale vittima del danno non trarrebbe alcun diritto da un possibile illecito. Ciò premesso, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se l’articolo 5, punto 3, del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che il foro dell’illecito possa essere invocato anche ai fini dell’esperimento di un’azione di accertamento negativo con la quale il potenziale autore del danno chieda di dichiararsi che al potenziale danneggiato non spetti alcuna azione da atto illecito (nel caso in esame: violazione di norme del diritto della concorrenza) derivante da una determinata situazione di fatto».

    Sulla questione pregiudiziale

    Sulla ricevibilità

    22

    La Ritrama contesta la pertinenza della questione pregiudiziale ai fini della soluzione della controversia principale. La sua lettera del marzo 2007, cui fa riferimento il giudice del rinvio, rappresenterebbe non una messa in mora formale, bensì un semplice invito ad avviare trattative ai fini della composizione della controversia. Tale lettera non costituirebbe un idoneo fondamento in termini procedurali né un’idonea ragione per convenire in giudizio la resistente nel procedimento principale. La Folien Fischer e la Fofitec non avrebbero, quindi, alcun interesse ad agire.

    23

    La Ritrama deduce inoltre che, considerato che essa non si trova in rapporto di concorrenza con la Folien Fischer e la Fofitec in Germania, l’illecito controverso non può essersi prodotto in tale Stato membro ai sensi del diritto processuale. Conseguentemente, i giudici tedeschi non potrebbero affermare la loro competenza giurisdizionale in base all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

    24

    A tal riguardo, si deve ritenere, da un lato, che la Ritrama mira a rimettere in discussione l’interesse ad agire della Folien Fischer e della Fofitec nel procedimento dinanzi al giudice del rinvio e contesta la pertinenza della questione pregiudiziale. Orbene, come la Corte ha già avuto modo di rilevare, il giudice del rinvio è l’unico competente a conoscere dei fatti della controversia sottopostagli nonché a interpretare e applicare il diritto nazionale (v. sentenze dell’11 settembre 2008, Eckelkamp e a., C-11/07, Racc. pag. I-6845, punto 32, nonché del 26 maggio 2011, Stichting Natuur en Milieu e a., da C-165/09 a C-167/09, Racc. pag. I-4599, punto 47).

    25

    Dall’altro, e in ogni caso, secondo costante giurisprudenza spetta esclusivamente al giudice nazionale, alla luce delle particolari circostanze della causa sottoposta al suo esame, valutare sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenze del 7 dicembre 2010, VEBIC, C-439/08, Racc. pag. I-12471, punto 41, nonché del 16 febbraio 2012, Eon Aset Menidjmunt, C-118/11, punto 76 e giurisprudenza ivi richiamata).

    26

    Il rifiuto di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo quando risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della procedimento principale, quando il problema sia di natura ipotetica o quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., segnatamente, sentenze del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C-188/10 e C-189/10, Racc. pag. I-5667, punto 27, nonché del 28 febbraio 2012, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne, C-41/11, punto 35).

    27

    Orbene, nella specie, tale ipotesi non ricorre, atteso che il giudice del rinvio ha chiaramente indicato i motivi per i quali ha posto la questione pregiudiziale e per i quali necessita di una risposta a tale questione per poter risolvere la questione sottoposta al suo esame.

    28

    Ciò premesso, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere considerata ricevibile.

    Nel merito

    29

    Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un’azione di accertamento negativo, diretta a far dichiarare l’assenza di responsabilità da illecito civile, ricada nella sfera di applicazione di tale disposizione.

    Osservazioni preliminari

    30

    In primo luogo, si deve rammentare, da un lato, che le disposizioni del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretate in modo autonomo, alla luce del loro sistema generale e delle loro finalità (v., segnatamente, sentenze del 16 luglio 2009, Zuid-Chemie, C-189/08, Racc. pag. I-6917, punto 17 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C-509/09 e C-161/10, Racc. pag. I-10269, punto 38).

    31

    Dall’altro, considerato che il regolamento n. 44/2001 ha sostituito, nei rapporti tra Stati membri, la Convenzione di Bruxelles, l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale Convenzione vale anche per quelle del detto regolamento, quando le disposizioni di tali atti possono essere qualificate come equivalenti (citate sentenze Zuid-Chemie, punto 18, nonché eDate Advertising e a., punto 39).

    32

    Orbene, le disposizioni del regolamento n. 44/2001 rilevanti nella specie, vale a dire gli articoli 5, punto 3, e 27 del regolamento medesimo, riflettono la stessa sistematica delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles e sono, oltretutto, redatte in termini quasi identici. Alla luce di tale equivalenza, si deve garantire, in conformità al diciannovesimo considerando del regolamento n. 44/2001, la continuità nell’interpretazione di tali due atti (v. sentenza Zuid-Chemie, cit., punto 19).

    33

    In secondo luogo, si deve rammentare che, da un lato, il regolamento n. 44/2001 persegue un obiettivo di certezza del diritto, consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione europea, consentendo al contempo all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato (v., in particolare, sentenza del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch, C-533/07, Racc. pag. I-3327, punto 22 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché del 17 novembre 2011, Hypoteční banka, C-327/10, Racc. pag. I-11543, punto 44).

    34

    Dall’altro, le disposizioni del regolamento n. 44/2001 prevedono competenze speciali che devono essere interpretate, ai sensi del considerando 12 del regolamento stesso, alla luce dell’obiettivo consistente nell’agevolare una corretta amministrazione della giustizia.

    35

    È alla luce di tali considerazioni che occorre interpretare l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

    La sfera di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001

    36

    Si deve rilevare che, a termini dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, la norma di competenza speciale oggetto di tale disposizione è prevista, in termini generali, «in materia di illeciti civili dolosi o colposi». Tale formulazione non consente, quindi, di escludere a priori un’azione di accertamento negativo dalla sfera di applicazione della disposizione medesima.

    37

    Secondo costante giurisprudenza, la regola di competenza speciale prevista in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire, il che giustifica un’attribuzione di competenza a quest’ultimo giudice ai fini della buona amministrazione della giustizia e di un’utile economia processuale (v. citate sentenze Zuid-Chemie, punto 24, nonché eDate Advertising e a., punto 40).

    38

    Infatti, in materia di illeciti civili, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire è quello normalmente più idoneo a pronunciarsi in merito, segnatamente per motivi di prossimità rispetto alla controversia e di facilità nell’amministrazione dell’istruttoria (v., in tal senso, sentenze del 1o ottobre 2002, Henkel, C-167/00, Racc. pag. I-8111, punto 46, e Zuid-Chemie, cit., punto 24).

    39

    Si deve parimenti ricordare che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concerne sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi ai giudici dell’uno o dell’altro di detti luoghi (sentenza del 19 aprile 2012 Wintersteiger, C-523/10, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

    40

    Pertanto, uno di tali due elementi di collegamento deve essere individuato dal giudice nazionale affinché questi possa dichiararsi competente a conoscere di una controversia in materia di illeciti civili colposi o dolosi.

    41

    Si tratta, quindi, di determinare se, malgrado la particolarità di un’azione di accertamento negativo, la competenza giurisdizionale a conoscere di tale domanda possa essere attribuita sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

    42

    A tal riguardo, si deve rilevare che la particolarità di un’azione di accertamento negativo si fonda sul fatto che l’attore chiede di accertare l’assenza dei presupposti della responsabilità da cui risulterebbe il diritto al risarcimento a favore del convenuto.

    43

    Ciò premesso, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, un’azione di accertamento negativo implica quindi un’inversione dei ruoli abitualmente conosciuti in materia di illeciti civili, in quanto l’attore è il debitore potenziale di un’obbligazione fondata su un illecito, mentre il convenuto è la pretesa vittima di tale atto.

    44

    Tuttavia, tale inversione dei ruoli non è tale da escludere l’azione di accertamento negativo dalla sfera di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

    45

    Infatti, gli obiettivi di prevedibilità del foro e di certezza del diritto, perseguiti da tale disposizione e reiteratamente ricordati dalla giurisprudenza (v. sentenze del 15 marzo 2012, G, C-292/10, punto 39, e Wintersteiger, cit., punto 23), non attengono né all’attribuzione dei rispettivi ruoli di attore e convenuto né alla tutela dell’uno o dell’altro.

    46

    Più in particolare, l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non persegue lo stesso obiettivo delle norme di competenza di cui alle sezioni 3-5 del capo II del regolamento medesimo, volte ad offrire tutela rafforzata alla parte più debole (v., a tale riguardo, sentenza del 20 maggio 2010, ČPP Vienna Insurance Group, C-111/09, Racc. pag. I-4545, punto 30 e giurisprudenza ivi richiamata).

    47

    Conseguentemente, come correttamente sostenuto dalla Folien Fischer, dalla Fofitec, dai governi tedesco, francese, olandese e portoghese nonché dalla Commissione europea, l’applicazione dell’articolo 5, punto 3, non è soggetta alla condizione che l’azione sia stata proposta dalla pretesa vittima.

    48

    È ben vero che gli interessi dell’attore nell’azione di accertamento negativo e gli interessi di colui che ha proposto la domanda volta a far dichiarare che il convenuto è responsabile di un danno e ad ottenerne la condanna al relativo risarcimento sono differenti. Tuttavia, in entrambi i casi, l’esame effettuato dal giudice adito verte essenzialmente sugli stessi elementi di fatto e di diritto.

    49

    Peraltro, dal punto 45 della sentenza del 6 dicembre 1994, Tatry (C-406/92, Racc. pag. I-5439), la quale ben verte sull’interpretazione, segnatamente, dell’articolo 21 della Convenzione di Bruxelles relativo alla litispendenza (divenuto articolo 27 del regolamento n. 44/2001), emerge che la domanda volta a far dichiarare che il convenuto è responsabile di un danno nonché ad ottenerne la condanna al relativo risarcimento e la domanda del medesimo convenuto volta a far accertare che questi non è il responsabile del danno stesso presentano la stessa causa e lo stesso oggetto.

    50

    Si deve inoltre precisare che, in sede di verifica della competenza giurisdizionale internazionale, il giudice adito non valuta né la ricevibilità né la fondatezza della domanda di accertamento negativo in base alle norme del diritto nazionale, bensì individua unicamente gli elementi di collegamento con lo Stato del foro che giustificano la sua competenza ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

    51

    Ciò premesso, la particolarità dell’azione di accertamento negativo, rammentata supra al punto 42, non incide sull’esame che il giudice nazionale deve effettuare per verificare la propria competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili colposi o dolosi, trattandosi unicamente di accertare l’esistenza di un elemento di collegamento con lo Stato del foro competente.

    52

    Pertanto, se gli elementi in gioco nell’azione di accertamento negativo possono giustificare il collegamento con lo Stato in cui si è verificato il fatto generatore o in cui si è verificato o rischia di verificarsi il danno, ai sensi della giurisprudenza ricordata supra al punto 39, il giudice di uno di questi due luoghi può validamente dichiararsi competente ex articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 per conoscere dell’azione, a prescindere dalla questione se l’azione stessa sia stata proposta dalla pretesa vittima dell’illecito civile ovvero dal debitore potenziale di un’obbligazione sorta dall’illecito stesso.

    53

    Per contro, il giudice che non sia in grado di individuare nello Stato del foro uno dei due elementi di collegamento ricordati supra al punto 39 non può dichiararsi competente, salvo violare gli obiettivi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

    54

    Dalle suesposte considerazioni emerge che, ai fini della determinazione della competenza dei giudici nazionali, un’azione di accertamento negativo non può essere esclusa dalla sfera di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

    55

    Conseguentemente, si deve rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che un’azione di accertamento negativo volta a far dichiarare l’assenza di responsabilità da illecito civile doloso o colposo ricade nella sfera di applicazione di tale disposizione.

    Sulle spese

    56

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione di accertamento negativo volta a far dichiarare l’assenza di responsabilità da illecito civile doloso o colposo ricade nella sfera di applicazione di tale disposizione.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

    In alto