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Documento 62011CO0421

    Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 febbraio 2012.
    Total SA e Elf Aquitaine SA contro Commissione europea.
    Impugnazione - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Concorrenza - Intesa - Mercato dei metacrilati - Nozione di "impresa" - Presunzione di influenza determinante - Obbligo di motivazione - Principio di buona amministrazione - Estensione dell'autorità di giudicato - Coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente - Indivisibilità dell'ammenda - Competenza di piena giurisdizione.
    Causa C-421/11 P.

    Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate"

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2012:60





    Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 febbraio 2012 —
    Total e Elf Aquitaine / Commissione

    (causa C‑421/11 P)

    «Impugnazione — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Concorrenza — Intesa — Mercato dei metacrilati — Nozione di “impresa” — Presunzione di influenza determinante — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Estensione dell’autorità del giudicato — Coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente — Indivisibilità dell’ammenda — Competenza estesa al merito»

    1.                     Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)] (v. punti 17, 31, 69-71)

    2.                     Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 25, 28, 30, 33, 38, 46-50, 62)

    3.                     Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Insufficienza di motivazione — Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita —Ammissibilità — Presupposti (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, primo comma) (v. punti 41-42)

    4.                     Impugnazione — Competenza della Corte — Riesame, per motivi di equità, della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine all’importo di un’ammenda inflitta a un’impresa — Esclusione (Art. 101 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23) (v. punto 87)

    Oggetto

    Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T‑206/06), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento della decisione C(2006) 2098 def. della Commissione, del 31 maggio 2006, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.645 — Metacrilati) — Concorrenza — Intesa — Violazione dei principi di attribuzione delle competenze e di proporzionalità — Interpretazione manifestamente erronea — Violazione dei diritti della difesa, dei principi di equità e di parità delle armi — Obbligo di motivazione — Violazione del principio di buona amministrazione.

    Dispositivo

    1)

    L’impugnazione è respinta.

    2)

    La Total SA e l’Elf Aquitaine SA sono condannate alle spese.

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