Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 62010CC0514

Conclusioni dell’avvocato generale P. Cruz Villalón, presentate il 2 febbraio 2012.
Wolf Naturprodukte GmbH contro SEWAR spol. s r.o.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud.
Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ambito di applicazione ratione temporis — Esecuzione di una decisione emessa prima dell’adesione dello Stato di esecuzione all’Unione europea.
Causa C‑514/10.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2012:54

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PEDRO CRUZ VILLALÓN

presentate il 2 febbraio 2012 ( 1 )

Causa C-514/10

Wolf Naturprodukte GmbH

contro

SEWAR spol. s.r.o.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca)]

«Esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Applicazione nel tempo del regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 66 — Obbligo di dare esecuzione ad una decisione emanata in un altro Stato membro prima dell’adesione all’Unione europea dello Stato richiesto»

I – Introduzione

1.

Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 2 ), indipendentemente dalla sua entrata in vigore il 1o marzo 2002 ( 3 ), dedica l’articolo 66 alla determinazione ratione temporis delle controversie e, se del caso, delle decisioni, cui dovranno applicarsi le sue disposizioni che riguardano, in particolare, come indica il titolo del regolamento medesimo, la determinazione della competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle corrispondenti decisioni.

2.

Nell’ambito di una richiesta di esecuzione, nella Repubblica ceca, di una decisione emessa in Austria, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la citata disposizione debba essere interpretata nel senso che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del regolamento, sia (o meno) sufficiente il fatto che, all’epoca dell’emanazione della decisione, il regolamento fosse vigente solo nello Stato in cui si trova la giurisdizione che la emana, quindi a prescindere dalla situazione del regolamento nello Stato di esecuzione.

3.

Posta in tali termini, e come cercherò di dimostrare, la questione che si pone in concreto, e che, allo stesso tempo, costituisce il motivo di principale interesse della presente causa, riguarda la necessità di stabilire in quale modo possano trovare applicazione le disposizioni del citato articolo 66 nel territorio degli Stati membri che hanno aderito all’Unione dopo l’entrata in vigore del regolamento, situazione che non è espressamente contemplata da quest’ultimo.

II – Ambito normativo

A – Il diritto dell’Unione: il regolamento n. 44/2001

4.

A tenore del quinto considerando del regolamento n. 44/2001:

«Gli Stati membri hanno concluso il 27 settembre 1968, nel quadro dell’articolo 293, quarto trattino del trattato, la [C]onvenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, (in appresso denominata «Convenzione di Bruxelles»). Il 16 settembre 1998 gli Stati membri e gli Stati EFTA hanno concluso la [C]onvenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che è una convenzione parallela alla [C]onvenzione di Bruxelles del 1968. Dette convenzioni hanno formato oggetto di lavori di revisione e il Consiglio ha approvato il contenuto del testo riveduto. È opportuno garantire la continuità dei risultati ottenuti nell’ambito di tale revisione».

5.

Il diciannovesimo considerando del regolamento dispone quanto segue:

«È opportuno garantire la continuità tra la [C]onvenzione di Bruxelles e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l’interpretazione delle disposizioni della [C]onvenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee e il protocollo del 1971 dovrebbe continuare ad applicarsi ugualmente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento».

6.

Le disposizioni transitorie cui si riferisce il diciannovesimo considerando sono contenute nell’articolo 66 del regolamento n. 44/2001, secondo il cui tenore:

«1.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore.

2.

Tuttavia, nel caso in cui un’azione sia stata proposta nello Stato membro d’origine prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del capo III:

a)

se nello Stato membro di origine l’azione è stata proposta posteriormente all’entrata in vigore, sia in quest’ultimo Stato membro che nello Stato membro richiesto, della [C]onvenzione di Bruxelles o della [C]onvenzione di Lugano;

b)

in tutti gli altri casi, se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dal capo II o da una convenzione tra lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto, in vigore al momento in cui l’azione è stata proposta».

7.

A termini dell’articolo 76 del regolamento n. 44/2001 «[i]l presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2002».

B – La disciplina nazionale

8.

A norma dell’articolo 37, paragrafo 1, della Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním (legge sul diritto internazionale privato e processuale; in prosieguo: la «ZMPS», «i giudici cechi hanno giurisdizione nelle controversie di natura patrimoniale se tale competenza viene ad essi attribuita dall’ordinamento ceco».

9.

Ai sensi dell’articolo 63, della legge sul diritto internazionale privato e processuale, «le decisioni degli organi giurisdizionali di uno Stato estero nelle cause menzionate all’articolo 1 (…) hanno efficacia nella Repubblica ceca se, secondo l’attestazione dell’organo estero competente, esse siano passate in giudicato e siano state riconosciute dagli organi cecoslovacchi».

10.

A tenore dell’articolo 64 della legge sul diritto internazionale privato e processuale «una decisione estera non può essere riconosciuta o eseguita, nei seguenti casi:

(…)

c)

quando la parte del procedimento, nei cui confronti deve essere riconosciuta la decisione, è stata privata, ad opera della procedura seguita dall’organo estero, della possibilità di prendere regolarmente parte al procedimento, in particolare qualora non le siano stati notificati personalmente la convocazione all’udienza o l’atto introduttivo di ricorso, oppure l’atto introduttivo di ricorso non sia stato notificato personalmente alla parte convenuta;

d)

qualora il riconoscimento sia contrario all’ordine pubblico ceco;

e)

non sia assicurata la reciprocità; la reciprocità non è richiesta qualora la decisione estera non sia rivolta contro un cittadino ceco o una persona giuridica ceca».

III – Causa principale e questione pregiudiziale

11.

Con sentenza del 15 aprile 2003 il Landesgericht für Zivilrechtssachen de Graz (tribunale civile regionale di Graz, Austria) condannava la società SEWAR spol. s.r.o. a pagare una determinata somma di denaro alla Wolf Naturprodukte GmbH.

12.

Il 21 maggio 2007 la Wolf Naturprodukte GmbH presentava una domanda dinanzi all’Okresní soud ve Znojmě (tribunale distrettuale di Znojmo, Repubblica ceca), chiedendo che detta sentenza del tribunale austriaco fosse dichiarata esecutiva nella Repubblica ceca e che, a tal fine, fosse ordinata l’esecuzione sui beni della debitrice. A fondamento della propria richiesta la Wolf Naturprodukte GmbH invocava le disposizioni del regolamento n. 44/2001.

13.

L’Okresní soud ve Znojmě respingeva la domanda della ricorrente con decisione del 25 ottobre 2007, considerando che il disposto dell’articolo 66, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 44/2001 non fosse applicabile ratione temporis alla fattispecie. Facendo poi riferimento alla ZMPS, l’Okresní soud giungeva alla conclusione che la sentenza austriaca non soddisfaceva i requisiti necessari per il suo riconoscimento e la sua esecuzione nella Repubblica ceca. Da una parte, si trattava di una sentenza pronunciata in contumacia e, dai dati relativi alla causa principale, si poteva dedurre che il debitore condannato era stato privato della possibilità di partecipare regolarmente al procedimento (l’atto introduttivo di ricorso è stato notificato al debitore il 15 aprile 2003 e la sentenza definitiva è stata emessa in pari data). D’altra parte, non era soddisfatto il requisito della reciprocità riguardo al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni tra la Repubblica ceca e la Repubblica d’Austria.

14.

La Wolf Naturprodukte GmbH impugnava la suddetta decisione. Con decisione 30 giugno 2008 il Krajský soud v Brně (corte regionale di Brno) respingeva l’impugnazione, confermando la decisione di primo grado.

15.

La società creditrice proponeva allora un ricorso per cassazione dinanzi al Nejvyšší soud České republiky (Corte suprema della Repubblica ceca), sostenendo che l’articolo 66 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che la data decisiva ai fini della sua applicazione è il giorno in cui il regolamento è entrato in vigore in via generale, e non il giorno in cui è entrato in vigore in un determinato Stato membro.

16.

Ritenendo che i termini del citato articolo 66 non consentano di determinare chiaramente l’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento n. 44/2001, il Nejvyšší soud ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che affinché detto regolamento sia applicabile è necessario che, all’epoca dell’emanazione di una decisione, esso fosse vigente tanto nello Stato in cui si trova l’organo giurisdizionale che emana la decisione, quanto nello Stato in cui una parte richiede il riconoscimento e l’esecuzione di tale decisione».

IV – Il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

17.

L’ordinanza di rinvio è stata registrata in cancelleria il 2 novembre 2010.

18.

Hanno presentato osservazioni scritte la Repubblica ceca, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica federale di Germania e la Commissione.

V – Analisi della questione pregiudiziale

A – Sul significato ed il contenuto dell’articolo 66 e sulla portata della questione pregiudiziale posta

19.

A mio giudizio, la questione, supra riportata, che ci rivolge il giudice del rinvio, richiede in limine alcune precisazioni.

20.

In primo luogo, è importante segnalare che, indipendentemente dal fatto che la questione si riferisce formalmente, in maniera specifica, all’articolo 66, paragrafo 2 e, in concreto, alla dimensione «territoriale» che l’espressione «entrata in vigore» del regolamento assume all’interno di tale disposizione transitoria, è del tutto evidente che, come vedremo, la detta «entrata in vigore» non può assumere una portata diversa in ciascun paragrafo della medesima disposizione. Considero pertanto che la questione debba riferirsi all’articolo 66 nel suo complesso, non essendo possibile operare una distinzione tra i paragrafi che lo compongono.

21.

In secondo luogo, è essenziale capire il senso e la struttura di tale disposizione, in sostanza, la sua «economia» all’interno del regolamento n. 44/2001 nel suo complesso.

22.

L’articolo 66, quale disposizione transitoria, risponde in particolare ad un obiettivo di certezza del diritto. Inoltre, data la rilevanza dell’oggetto del regolamento (la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali), risultava di vitale importanza precisare ratione temporis, a seconda dei casi, a quali controversie e decisioni in concreto dovessero essere applicate le sue disposizioni.

23.

Con tale obiettivo il legislatore dell’Unione ha stabilito una regola nel primo paragrafo del detto articolo e un’eccezione nel secondo paragrafo. La regola indica, molto semplicemente, che le disposizioni del regolamento si applicano alle controversie avviate dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo. Ciò significa – e questo è importante – che, in tal caso, il regolamento sarà applicabile in tutte le sue parti, tanto nella parte relativa alla competenza giurisdizionale quanto in quella relativa al riconoscimento e all’esecuzione delle corrispondenti decisioni.

24.

L’eccezione, ferme restando le considerazioni che esporrò più avanti, consiste nell’applicazione delle disposizioni del regolamento alle controversie già avviate, ma ancora pendenti, al momento dell’entrata in vigore del regolamento medesimo; vale a dire, come è espressamente previsto, le controversie in cui una decisione viene adottata dopo l’entrata in vigore del regolamento. In tali casi il regolamento n. 44/2001 è destinato a trovare applicazione unicamente per la parte che riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle dette decisioni, senza che vengano messe in questione, logicamente, le regole in base alle quali sia stata precedentemente determinata la competenza giurisdizionale per emanarle. Tale eccezione vale per una serie di fattispecie, come si evince dall’enunciato dell’articolo 66, paragrafo 2, riprodotto nei precedenti paragrafi. Senza che sia necessario, in questo momento, esaminare i detti casi nei dettagli, e fatta salva la precisazione che esporrò più avanti, è chiaro che, in quanto si tratta di eccezioni alla regola, tali casi devono essere interpretati restrittivamente, senza che trovino facilmente spazio – posso già anticiparlo – interpretazioni sostanzialmente estensive, come quella proposta dalla rappresentanza tedesca.

25.

Infine, in siffatto contesto, il significato dell’espressione «entrata in vigore» considerato da un prospettiva «territoriale», nel momento specifico in cui il regolamento n. 44/2001 entra in vigore, non dà adito al minimo dubbio: il regolamento, come qualsiasi atto di diritto dell’Unione, e salvo espressa disposizione in senso contrario, entra in vigore nel territorio dell’Unione, senza che sia necessario aggiungere nulla al riguardo. Orbene, nell’ambito territoriale degli Stati che hanno aderito all’Unione in epoca successiva, il regolamento entra in vigore solo nella data di tale adesione ( 4 ).

26.

Ciò significa che, quando il regolamento n. 44/2001 è entrato in vigore, nel 2002, non aveva alcun senso chiedersi se era sufficiente o meno che esso fosse entrato in vigore unicamente nello Stato in cui era stata emanata la decisione. E questo perché tutti gli Stati membri si trovano in una situazione di uguaglianza dinanzi a tale normativa ( 5 ).

27.

In tal senso, non è superfluo segnalare che, secondo me, qualsiasi ragionamento che intenda trarre conseguenze muovendo dal contrasto tra il citato articolo 66 e le corrispondenti disposizioni delle Convenzioni di Bruxelles e di Lugano sarebbe fortemente discutibile ( 6 ).

28.

Pertanto, il fatto di domandarsi se, nell’ambito della situazione di diritto creatasi a partire dal primo allargamento dell’Unione avvenuto due anni dopo, nel punto in cui l’articolo 66 indica «entrata in vigore», si possa operare una distinzione tra i vari Stati (e tra i rispettivi cittadini dell’Unione), equivale, in larga misura e a fini pratici, a chiedersi se i nuovi Stati membri (e i loro cittadini) possano essere privati di disposizioni transitorie, ossia dell’articolo 66, che risponde ad obiettivi direttamente connessi alla certezza del diritto e, quindi, allo Stato di diritto.

29.

Anzitutto, l’ipotesi contemplata ci obbligherebbe a procedere nei termini di quella che potremmo definire un’interpretazione «statica» di tali disposizioni transitorie, di cui beneficerebbero solo gli Stati che storicamente facevano parte dell’Unione (e i loro rispettivi cittadini) al momento dell’entrata in vigore del regolamento. Orbene, ciò pone alcuni problemi.

30.

Ammettere, come accade nella fattispecie, la tesi che i nuovi Stati membri debbano dare esecuzione a decisioni che non soltanto sono state emesse in controversie iniziate prima della loro adesione all’Unione, ipotesi che viene esclusa dalla regola di cui all’articolo 66, paragrafo 1, ma che sono state perfino emesse prima dell’entrata in vigore del regolamento, ciò che viene parimenti escluso dalla stessa eccezione prevista al paragrafo 2, significa privare gli Stati (e i rispettivi cittadini dell’Unione) del contenuto essenziale di tale regime transitorio.

31.

Impostata la questione in tali termini, e per le ragioni che esporrò nei paragrafi seguenti, ritengo che gli imperativi della certezza del diritto e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), che hanno ispirato l’articolo 66 nel suo complesso, impediscano di ammettere l’ipotesi formulata sotto forma di questione da parte del giudice del rinvio, ossia, che basti l’entrata in vigore del regolamento nello Stato di origine nel momento in cui viene emanata la decisione di cui trattasi, affinché quest’ultima debba essere eseguita in uno Stato membro in cui il regolamento non era in vigore né nel momento in cui è stata proposta la controversia né nel momento in cui è stata emanata la decisione medesima ( 7 ).

B – L’articolo 66, per il fatto di essere una disposizione transitoria e per la materia che ne forma oggetto, può ricevere solo un’interpretazione «dinamica»

32.

L’articolo 66 del regolamento è una disposizione transitoria che, per la natura stessa ed il contenuto di detto regolamento, non può aver esaurito la propria funzionalità nel periodo di transizione dalla Convenzione al regolamento, ossia nel 2002, secondo una comprensione della norma che potremmo definire «statica» (una specie di «foto istantanea»). Al contrario, per le caratteristiche stesse della materia disciplinata, si tratta di una disposizione transitoria destinata ad attivarsi ogniqualvolta aderiscano nuovi Stati membri, negli stessi termini in cui ha operato negli Stati (e per i loro rispettivi cittadini) che facevano parte all’Unione nel 2002. Inoltre, ho già cercato di chiarire che l’ipotesi formulata sotto forma di questione nella presente causa equivale ad una «disattivazione» delle disposizioni dell’articolo 66 del regolamento n. 44/2001 per gli Stati (ed i cittadini) che hanno aderito all’Unione dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo. In tal senso, si può parlare dell’esigenza di una comprensione «dinamica» di tale disposizione transitoria.

33.

Un’interpretazione sistematica e teleologica del regolamento n. 44/2001 – e non potrebbe essere altrimenti – avvalorerebbe tale impostazione. Il regolamento n. 44/2001, concepito come uno strumento preposto al buon funzionamento del mercato interno, intende agevolare e semplificare il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni tra gli Stati membri, e il cammino verso siffatto obiettivo di «libera circolazione delle decisioni» in materia civile e commerciale ( 8 ) potrebbe essere spianato, come suggerisce il governo tedesco, qualora si permettesse il riconoscimento di sentenze emesse allorché il regolamento era in vigore nello Stato membro di origine ma non era ancora entrato in vigore nello Stato in cui successivamente ne è stato richiesto il riconoscimento. Ritengo tuttavia che tale soluzione non sia possibile, in quanto la realizzazione del citato obiettivo della libera circolazione delle decisioni non deve mettere in pericolo l’equilibrio tra gli interessi del ricorrente e quelli del convenuto nel procedimento.

34.

Come ho sottolineato fin dal principio, il regolamento n. 44/2001 contiene due grandi gruppi di materie che costituiscono, tuttavia, un insieme unitario: da una parte, il gruppo delle disposizioni dedicato alla «ripartizione» della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale in seno all’Unione; dall’altra, le norme sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni. Esiste una stretta connessione tra i detti due gruppi di materie: un’attenta lettura del regolamento pone in evidenza che il legislatore comunitario non ha concepito l’applicazione di un gruppo senza la parallela applicazione dell’altro, considerandoli un tutt’uno.

35.

L’articolo 66, paragrafo 1, costituisce una chiara espressione del concetto che ho appena esposto. Stabilendo che la data di riferimento generale per determinare l’applicazione del regolamento è la data di esercizio dell’azione, l’articolo 66, paragrafo 1, esso garantisce che la decisione da eseguire è stata adottata conformemente alle norme del regolamento in materia di competenza.

36.

In certa misura, anche l’articolo 66, paragrafo 2, esprime la stessa idea. Sebbene, come ho già osservato in precedenza, il paragrafo 2, dal punto di vista formale, contenga un’eccezione alla regola generale enunciata al paragrafo 1, è certo che materialmente, e sotto tale profilo, il suo carattere eccezionale risulta notevolmente indebolito. Infatti, tale paragrafo 2 contempla la possibilità di applicare le norme sul riconoscimento e l’esecuzione contenute nel regolamento allorché l’azione è stata esercitata prima dell’entrata in vigore del regolamento e la relativa decisione è stata emessa dopo tale data, in una serie di casi che, in linea di principio, sono riconducibili alla circostanza se la competenza dei giudici dello Stato di origine della decisione è stata determinata in base alle norme dello stesso regolamento ovvero ad altre norme di contenuto uguale o simile previste in una convenzione internazionale che vincoli entrambi gli Stati membri.

37.

Tale interazione tra le due materie di base contemplate dal regolamento n. 44/2001 (competenza e riconoscimento) deriva dall’esigenza di garantire che la libera circolazione delle decisioni si realizzi all’interno di un sistema in cui gli interessi delle parti si trovano in equilibrio. Senza rischiare una semplificazione eccessiva, si può affermare che le disposizioni del regolamento in materia di competenza sono intese principalmente a proteggere gli interessi del convenuto (che solo in via eccezionale dovrà difendersi in uno Stato diverso dal proprio Stato di residenza), mentre le norme sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni tutelano soprattutto il ricorrente (che eventualmente può ottenere un’esecuzione rapida, sicura ed efficace della decisione in un altro Stato membro) ( 9 ).

38.

La Corte di giustizia si è riferita espressamente alla stretta connessione tra i detti due gruppi di disposizioni, nel suo parere 1/03 del 7 febbraio 2006 ( 10 ), al cui punto 163 si dichiara che «il meccanismo semplificato di riconoscimento e di esecuzione, enunciato all’art. 33, n. 1, di tale regolamento, secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, e che conduce, in via di principio, ai sensi dell’art. 35, n. 3, del medesimo regolamento, all’assenza di controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine, è giustificato dalla fiducia reciproca tra gli Stati membri e, in particolare, da quella che il giudice dello Stato richiesto ripone nel giudice dello Stato di origine, tenuto conto segnatamente delle norme sulla competenza diretta enunciate al capo II del detto regolamento».

39.

Le circostanze della presente fattispecie dimostrano che un’interpretazione che ammetta l’applicazione del regolamento ad un caso in cui l’azione sia stata proposta dopo l’entrata in vigore del regolamento nello Stato membro di origine, ma prima dell’entrata in vigore del regolamento nello Stato membro in cui successivamente si richiede l’esecuzione della sentenza ad essa riferentesi, può comportare l’interruzione di detta connessione tra i due contenuti del regolamento e, di conseguenza, può portare ad una rottura dell’equilibrio tra gli interessi della parte ricorrente e quelli della parte convenuta, un risultato questo, che, a mio giudizio, il legislatore dell’Unione ha cercato di evitare.

40.

Premetto che la causa in esame non rientra in nessuno dei casi contemplati dall’articolo 66, paragrafo 2. Da un canto, la Repubblica ceca non era parte delle Convenzioni di Bruxelles e di Lugano, né di alcun’altra convenzione che la vincolasse all’Austria in tale materia; e dall’altro, le norme applicate per determinare la competenza della giurisdizione austriaca non erano, a rigore di termini, «quelle stabilite dal capo II» del regolamento, come esige l’articolo 66, paragrafo 2, lettera b). Infatti non sono state applicate le disposizioni direttamente e concretamente previste dal detto capo II (più precisamente, nelle sezioni 2-7), bensì le disposizioni nazionali cui rinvia l’articolo 4, che si applica quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro. Ciò comporta, come è stato già segnalato, che il convenuto non ha potuto avvalersi dei meccanismi di difesa previsti dal regolamento (per esempio, l’obbligo di notifica con sufficiente anticipo).

41.

Ciò premesso, e tornando al nostro argomento, il problema fondamentale della soluzione poc’anzi descritta è che il convenuto domiciliato in uno Stato che non faceva ancora parte dell’Unione alla data di avvio del procedimento sarebbe stato considerato, in quel momento, ai fini del regolamento, domiciliato in uno Stato terzo. Ciò significa che, pur essendo applicabile il regolamento, la società convenuta si è trovata in una posizione giuridica relativamente più debole dal punto di vista processuale rispetto a quella di cui avrebbe goduto se fosse stata domiciliata in uno Stato membro.

42.

Da un lato, la competenza del giudice austriaco non sarebbe stata determinata in base all’articolo 3 del regolamento n. 44/2001 ( 11 ), né, in definitiva, conformemente alle norme sulla competenza direttamente e concretamente previste dal regolamento medesimo, in base alle quali si segue il criterio generale del foro del domicilio del convenuto ( 12 ). Poiché la convenuta in quel momento non era domiciliata in uno Stato membro, la competenza giurisdizionale sarebbe stata determinata, conformemente all’articolo 4 del regolamento ( 13 ), in base alle leggi dello Stato membro in cui è stato presentato il ricorso (le leggi austriache sulla competenza giurisdizionale).

43.

D’altra parte, la convenuta non avrebbe potuto fruire neppure di determinati diritti di difesa che essa avrebbe invece potuto invocare qualora fosse stata domiciliata, in quel momento, in uno Stato già membro dell’Unione europea. Si tratta dei diritti previsti dall’articolo 26 del regolamento n. 44/2001, a norma del quale, «[s]e il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza» (paragrafo 1), inoltre, detto giudice «è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso» (paragrafo 2).

44.

Nella presente fattispecie, il problema consisterebbe precisamente nel fatto che la società convenuta asserisce di non aver potuto partecipare al procedimento poiché non ha ricevuto in tempo utile la notifica dell’atto introduttivo del ricorso ( 14 ). In tali circostanze, non sarebbe logico esigere il riconoscimento della decisione controversa in applicazione del regolamento n. 44/2001, poiché tale riconoscimento romperebbe il citato equilibrio tra gli interessi delle parti nonché l’interconnessione tra le due materie principali contenute nel regolamento.

45.

Tutte le considerazioni che precedono confermano, in un’ottica tanto sistematica quanto finalistica, che l’unica interpretazione corretta del regolamento, coerente con il principio di certezza del diritto e con le garanzie processuali, è quella che conduce a suggerire un’estensione, di natura dinamica, della piena efficacia delle disposizioni transitorie contenute in entrambi i paragrafi dell’articolo 66 del regolamento n. 44/2001, all’ambito territoriale di ciascuno degli Stati che hanno aderito all’Unione successivamente all’entrata in vigore del citato regolamento.

46.

L’approccio che suggerisco produce conseguenze immediate e necessarie sul senso della risposta alla questione posta dal giudice del rinvio. Il regolamento n. 44/2001 è applicabile alla Repubblica ceca solo nel rispetto delle condizioni previste in entrambi i paragrafi dal suo articolo 66, ovvero, detto in termini più precisi, con gli stessi effetti che tale disposizione aveva alla data della sua entrata in vigore. Tale conclusione ci porta ad affermare che, nel contesto della domanda di esecuzione di una decisione giurisdizionale a norma delle disposizioni del regolamento n. 44/2001, affinché quest’ultimo possa essere efficacemente invocato, è necessario che il medesimo sia in vigore tanto nello Stato membro di origine della decisione quanto nello Stato in cui è chiesta l’esecuzione della decisione medesima.

VI – Conclusione

47.

Di conseguenza, suggerisco alla Corte di giustizia di rispondere alla questione pregiudiziale sottoposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) nel seguente modo:

«L’articolo 66 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, affinché detto regolamento trovi applicazione, è necessario che esso sia vigente tanto nello Stato il cui organo giurisdizionale ha emanato la decisione quanto nello Stato in cui una delle parti richiede che sia riconosciuta ed eseguita la decisione medesima, vuoi nel momento in cui viene proposta l’azione, vuoi, in mancanza di ciò e purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal paragrafo 2 della detta disposizione, nel momento in cui viene emanata tale decisione».


( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.

( 2 ) GU 2001, L 12, pag. 1 (in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001» o il «regolamento»).

( 3 ) Articolo 76 del regolamento.

( 4 ) Il Trattato di adesione non prevede alcuna disposizione speciale per l’applicazione del regolamento n. 44/2001, per cui si deve ritenere che il regolamento sia applicabile nella Repubblica ceca a partire dal 1o maggio 2004, nei termini previsti dal regolamento stesso.

( 5 ) A mio giudizio, la particolarità del caso danese non altera tale conclusione. Al riguardo, v. Peers, S., Justice and Home Affairs Law, Oxford EU Law Library, 3a ed., no 8.2.5, pag. 619.

( 6 ) L’articolo 54 della Convenzione di Bruxelles [modificato dall’articolo 16 della Convenzione relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, del 26 maggio 1989 (GU L 285, pag. 1)] e l’articolo 54 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 prevedevano espressamente il requisito della «duplice entrata in vigore» della Convenzione, nello Stato di origine e nello Stato in cui era chiesta l’esecuzione, ai fini dell’applicazione delle disposizioni sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni. L’introduzione di una disposizione siffatta è perfettamente logica nel contesto di uno strumento internazionale, in cui la reciprocità svolge un ruolo centrale [da ciò deriva anche l’introduzione della stessa previsione nell’articolo 63 della decisione 2007/712/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma, a nome della Comunità, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 339, pag. 1)].

( 7 ) Questa è peraltro l’opinione quasi unanime della dottrina, in particolare, di quella tedesca, specialmente attenta a tale questione. In tal senso si citano, tra gli altri, Kropholler, J., e von Hein, J., Europäisches Civilprozeβrecht: Komentar zu EuGVO, Lugano-Übereinkommen 2007, EuVTVO, EuMVVO und EuGFVO, 2011, pagg. 709-717; Becker, M., «Anerkennung deutscher Urteile in der Tschechischen Republik», Balancing of interests. Liber Amicorum Peter Hay, Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, Francoforte sul Meno, 2005, pag. 26; Hess, B., «Die intertemporale Anwendung des europäischen Zivilprozessrechts in den EU-Beitrittsstaaten», IPRax 2004, Heft 4, pag. 375, e Becker, M., e Müller, K., «Intertemporale Urteilsanerkennung und Art. 66 EuGVO», IPRax 2006, FET 5, pag. 436.

( 8 ) Proclamato dal sesto considerando del regolamento.

( 9 ) Per la dottrina, v. Kropholler, J., op. cit. V., inoltre, nel contesto della Convenzione di Bruxelles, la sentenza del 21 maggio 1980, Denilauler (125/79, Racc. pag. 1553, punto 13: «[l]a Convenzione, nel titolo III, si mostra molto liberale quanto al riconoscimento e all’esecuzione, proprio a motivo delle garanzie assicurate al convenuto nel procedimento di origine»).

( 10 ) Racc. pag. I-1145. La domanda di parere riguardava la competenza esclusiva o concorrente della Comunità europea a concludere la nuova convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, destinata a sostituire la Convenzione di Lugano.

( 11 ) Tale disposizione si legge: «1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo. 2. Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell’allegato I».

( 12 ) A sostegno di tale tesi, v. sentenza del 16 luglio 2009, Hadadi (C-168/08, Racc. pag. I-6871), pronunciata in relazione al regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) e, dalla quale, al punto 30, si evince che, ai fini dell’applicazione di tale regolamento per il riconoscimento di una sentenza di divorzio emessa in un altro Stato membro, è irrilevante sapere su quali disposizioni il giudice di origine della decisione abbia fondato la propria competenza, sempreché tale competenza possa risultare fondata in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003.

( 13 ) A termini del paragrafo 1 di tale disposizione «[s]e il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione degli articoli 22 e 23».

( 14 ) Sul sistema del «duplice controllo» dei diritti del convenuto in contumacia stabilito dal regolamento n. 44/2001, v. sentenza del 14 dicembre 2006, ASML (C-283/05, Racc. pag. I-12041, punti 29 e segg.), e le conclusioni dell’avvocato generale Léger nella stessa causa, presentate il 28 settembre 2006 (paragrafo 112). Si deve parimenti ricordare che, conformemente all’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001, il giudice richiesto non può procedere al controllo della competenza dello Stato membro di origine. Anche tale disposizione è basata sulla presunzione che, se il regolamento è d’applicazione significa che precedentemente sono state applicate le sue disposizioni in materia di competenza giurisdizionale. In tal senso, v. Becker, M. e Müller, K., op. cit., pag. 432.

In alto