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Documento 62011CO0384

    Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 12 luglio 2012.
    Tate & Lyle Investments Ltd contro Belgische Staat.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale – Rechtbank van eerste aanleg te Brussel – Interpretazione dell’articolo 63 TFUE – Restrizioni alla libera circolazione dei capitali – Legislazione fiscale – Imposta sulle società – Imposizione sui dividendi – Normativa nazionale che prevede una ritenuta alla fonte pari al 10% sui dividendi versati dalle società residenti e sui redditi considerati come dividendi – Possibilità dell’imputazione dell’importo di tale ritenuta sull’imposta sulle società riservata unicamente alle società residenti.
    Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura – Articolo 63 TFUE – Legislazione fiscale – Distribuzione di dividendi – Ritenuta alla fonte – Prevenzione o attenuazione dell’imposizione a catena – Diverso trattamento delle società beneficiarie residenti e delle società beneficiarie non residenti.
    Causa C‑384/11.

    Raccolta della Giurisprudenza 2012 -00000

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2012:463





    Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 12 luglio 2012 –
    Tate & Lyle Investments

    (causa C-384/11)

    «Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura – Articolo 63 TFUE – Legislazione fiscale – Distribuzione di dividendi – Ritenuta alla fonte – Prevenzione o attenuazione dell’imposizione a catena – Diverso trattamento delle società beneficiarie residenti e delle società beneficiarie non residenti»

    Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Normativa nazionale che assoggetta i dividendi distribuiti da una società residente a una società non residente, a seguito di un’operazione di scissione, ad un’imposizione maggiormente onerosa rispetto a quella cui sono assoggettati i dividendi distribuiti in ogni caso alle società residenti nello Stato membro interessato – Inammissibilità – Limiti –Neutralizzazione degli effetti della restrizione tramite imputazione dell’imposta ritenuta alla fonte sull’imposta dovuta nell’altro Stato membro, conformemente ad una convenzione per evitare la doppia imposizione – Valutazione da parte del giudice nazionale (Articolo 63 TFUE) (v. punti 18-46 e dispositivo)

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale – Rechtbank van eerste aanleg te Brussel – Interpretazione dell’articolo 63 TFUE – Restrizioni alla libera circolazione dei capitali – Legislazione fiscale – Imposta sulle società – Imposizione sui dividendi – Normativa nazionale che prevede una ritenuta alla fonte pari al 10% sui dividendi versati dalle società residenti e sui redditi considerati come dividendi – Possibilità dell’imputazione dell’importo di tale ritenuta sull’imposta sulle società riservata unicamente alle società residenti.

    Dispositivo

    L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che assoggetta ad una ritenuta alla fonte i dividendi distribuiti da una società residente alle società beneficiarie residenti e non residenti che detengono nel capitale di tale società distributrice una partecipazione inferiore al 10%, ma con un valore di acquisto di almeno 1,2 milioni di euro, e ciò prevedendo unicamente a favore delle società beneficiarie residenti un meccanismo tale da consentire di attenuare l’imposizione a catena. Quando uno Stato membro invochi una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione conclusa con un altro Stato membro, spetta al giudice nazionale accertare se occorra considerare, nella controversia di cui sia investito, suddetta convenzione e, eventualmente, verificare se quest’ultima sia idonea a neutralizzare gli effetti della restrizione della libera circolazione dei capitali.

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