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Documento 62010CO0258

    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 4 marzo 2011.
    Nicuşor Grigore contro Regia Naţională a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Bucureşti.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunalul Dâmboviţa - Romania.
    Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori -Direttiva 2003/88/CE - Organizzazione dell'orario di lavoro - Nozione di "orario di lavoro" - Nozione di "durata massima settimanale del lavoro" - Guardia forestale soggetta, ai termini del suo contratto di lavoro e del contratto collettivo applicabile, ad un orario di lavoro flessibile di 8 ore al giorno e di 40 ore settimanali - Normativa nazionale che la considera responsabile di qualsiasi danno avvenuto nella particella boschiva di sua competenza - Qualificazione - Incidenza delle ore supplementari sulla retribuzione e sulle indennità pecuniarie dell'interessato.
    Causa C-258/10.

    Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-00020*

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2011:122





    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 4 marzo 2011 – Grigore / Regia Naţională a Pădurilor Romsilva – Direcţia Silvică Bucureşti

    (causa C‑258/10)

    «Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori –Direttiva 2003/88/CE − Organizzazione dell’orario di lavoro – Nozione di “orario di lavoro” – Nozione di “durata massima settimanale del lavoro” – Guardia forestale soggetta, in base alle clausole del suo contratto di lavoro e del contratto collettivo applicabile, ad un orario di lavoro flessibile di 8 ore al giorno e di 40 ore settimanali – Normativa nazionale che la considera responsabile di qualsiasi danno avvenuto nella particella boschiva di sua competenza – Qualificazione – Incidenza delle ore supplementari sulla retribuzione e sulle indennità pecuniarie dell’interessato»

    1.                     Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori –Direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro – Orario di lavoro – Nozione – Guardia forestale – Servizio che comporta per la guardia l’obbligo di sorvegliare una particella boschiva per otto ore al giorno e quaranta ore settimanali, con una responsabilità senza limiti di tempo per le zone di sua competenza – Inclusione – Presupposti – Presenza fisica sul luogo di lavoro a disposizione del datore di lavoro – Valutazione da parte del giudice nazionale (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 2, punto 1) (v. punto 58, dispositivo 1)

    2.                     Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori –Direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro – Orario di lavoro – Nozione – Guardia forestale – Alloggio di servizio messo a sua disposizione – Incidenza sul calcolo dell’orario di lavoro – Criteri da prendere in considerazione – Obbligo del lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo determinato dal datore di lavoro e di tenersi a sua disposizione – Valutazione da parte del giudice nazionale (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 2, punto 1) (v. punti 64-70, dispositivo 2)

    3.                     Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori –Direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro – Durata massima dell’orario settimanale di lavoro – Guardia forestale – Contratto di lavoro che fissa la durata massima settimanale a quaranta ore – Obblighi di legge in conseguenza dei quali la sorveglianza della particella boschiva avviene o permanentemente o in modo da superare la durata massima – Inammissibilità – Limiti – Valutazione da parte del giudice nazionale (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, artt. 6, 17, n. 1) (v. punto 79, dispositivo 3)

    4.                     Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori –Direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro – Ambito di applicazione – Retribuzione – Esclusione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88) (v. punti 82-84, dispositivo 4)

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunalul Dâmboviţa – Interpretazione degli artt. 2, punto 1, e 6 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) – Nozione di «orario di lavoro» – Normativa nazionale che considera una guardia forestale responsabile di qualsiasi danno avvenuto nella sua particella boschiva, malgrado le clausole del suo contratto di lavoro la assoggettino ad una durata massima giornaliera di 8 ore lavorative – Nozione di «durata massima settimanale del lavoro» – Durata settimanale effettiva che supera la durata settimanale massima stabilita dalla legge – Incidenza sulla retribuzione e sulle indennità pecuniarie dell’interessato.

    Dispositivo

    1)

    L’art. 2, punto 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che un periodo durante il quale una guardia forestale il cui orario lavorativo giornaliero, come stabilito dal suo contratto di lavoro, è di 8 ore, è tenuta a garantire la sorveglianza di una particella boschiva, impegnando la sua responsabilità disciplinare, patrimoniale, amministrativa o penale, a seconda dei casi, per i danni avvenuti nella particella di sua competenza, indipendentemente dal momento in cui si producono detti danni, costituisce orario «di lavoro» ai sensi di detta disposizione unicamente se la natura e la portata dell’obbligo di sorveglianza cui è tenuta la guardia forestale e il regime di responsabilità applicabile richiedono la presenza fisica di quest’ultima sul luogo di lavoro e se, durante lo stesso periodo, essa debba tenersi a disposizione del suo datore di lavoro. È compito del giudice del rinvio procedere alle verifiche di fatto e giuridiche necessarie, in particolare tenuto conto del diritto nazionale applicabile, al fine di valutare se ciò avvenga nella causa di cui è investito.

    2)

    La qualificazione di un periodo di «orario di lavoro» ai sensi dell’art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88 non dipende dalla messa a disposizione di un alloggio di servizio nell’area della particella rientrante nella competenza della guardia forestale interessata, purché detta messa a disposizione non implichi che quest’ultima sia tenuta ad essere fisicamente presente nel luogo determinato dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest’ultimo per potere immediatamente fornire le prestazioni adeguate se necessario. È compito del giudice del rinvio procedere agli accertamenti necessari al fine di stabilire se ciò si verifichi nella causa di cui è investito.

    3)

    L’art. 6 della direttiva 2003/88 dev’essere interpretato nel senso che esso osta, in via di principio, ad una situazione nella quale, anche se il contratto di lavoro di una guardia forestale stabilisce che l’orario lavorativo massimo è di 8 ore al giorno e la durata massima settimanale è di 40 ore, in realtà quest’ultima garantisce, per obblighi di legge, la sorveglianza della particella boschiva di sua competenza permanentemente, o in modo da superare la durata massima settimanale di lavoro prevista da detto articolo. È compito del giudice del rinvio procedere agli accertamenti necessari al fine di stabilire se ciò si verifichi nella causa in cui è investito e, se del caso, accertare se siano soddisfatte nella causa principale le condizioni previste dall’art. 17, n. 1, della direttiva 2003/88, o dall’art. 22, n. 1, di quest’ultima e relative alla facoltà di derogare a detto art. 6.

    4)

    La direttiva 2003/88 dev’essere interpretata nel senso che l’obbligo del datore di lavoro di versare le retribuzioni e gli emolumenti analoghi per il periodo durante il quale la guardia forestale è tenuta a garantire la sorveglianza della particella boschiva di cui è responsabile dipende non da detta direttiva, ma delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale.

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