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Documento 62008CJ0100

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2009.
Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.
Inadempimento di uno Stato - Artt. 28 CE e 30 CE - Protezione delle specie della flora e della fauna selvatiche - Normativa relativa al possesso e alla vendita di uccelli nati ed allevati in cattività legittimamente immessi nel mercato in altri Stati membri.
Causa C-100/08.

Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-00140*

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2009:537





Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 settembre 2009 – Commissione / Belgio

(causa C‑100/08)

«Inadempimento di uno Stato – Artt. 28 CE e 30 CE – Protezione delle specie della flora e della fauna selvatiche – Normativa relativa al possesso e alla vendita di uccelli nati ed allevati in cattività legittimamente immessi nel mercato in altri Stati membri»

1.                     Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Nozione (Art. 28 CE) (v. punti 81‑82)

2.                     Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente (Artt. 28 CE e 30 CE; regolamento del Consiglio n. 338/97; regolamento della Commissione n. 865/2006) (v. punti 84‑88, 91‑93, 96‑103, 110‑113)

3.                     Ambiente – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 79/409 – Ambito di applicazione (Direttiva del Consiglio 79/409) (v. punto 106)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 28 CE – Protezione delle specie della flora e della fauna selvatiche – Divieto di possesso di taluni uccelli legittimamente venduti in altri Stati membri.

Dispositivo

1)

Il Regno del Belgio

–        subordinando l’importazione, il possesso e la vendita di uccelli nati ed allevati in cattività, legittimamente immessi nel mercato in altri Stati membri, a condizioni restrittive che obbligano gli operatori interessati del mercato a modificare la marcatura di esemplari, affinché essa corrisponda alle specifiche condizioni richieste dalla normativa belga, e non accettando la marcatura ammessa in altri Stati membri, né i certificati emessi conformemente al regolamento CE del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e

–        negando ai commercianti la facoltà di ottenere deroghe al divieto di possesso di uccelli europei indigeni, legittimamente immessi nel mercato in altri Stati membri,

è venuto meno agli obblighi impostigli dall’art. 28 CE.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

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