Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.
Documento 62006CC0487
Opinion of Mr Advocate General Mengozzi delivered on 17 July 2008.#British Aggregates Association v Commission of the European Communities and United Kingdom.#Appeal - State aid - Environmental levy on aggregates in the United Kingdom.#Case C-487/06 P.
Conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi del 17 luglio 2008.
British Aggregates Association contro Commissione delle Comunità europee e Regno Unito.
Impugnazione - Aiuto di Stato - Tassa ambientale sui granulati nel Regno Unito.
Causa C-487/06 P.
Conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi del 17 luglio 2008.
British Aggregates Association contro Commissione delle Comunità europee e Regno Unito.
Impugnazione - Aiuto di Stato - Tassa ambientale sui granulati nel Regno Unito.
Causa C-487/06 P.
Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-10515
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2008:419
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 17 luglio 2008 ( 1 )
Causa C-487/06 P
British Aggregates Association
contro
Commissione delle Comunità europee
«Impugnazione — Aiuto di Stato — Tassa ambientale sugli aggregati nel Regno Unito»
1. |
Nel presente giudizio di impugnazione British Aggregates Association (in prosieguo: «BAA» o la «ricorrente») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «Tribunale») del 13 settembre 2006 (in prosieguo: la «sentenza impugnata») ( 2 ), che ha rigettato il suo ricorso avverso la decisione della Commissione del 24 aprile 2002 di non sollevare obiezioni contro la tassa sugli aggregati istituita dal Regno Unito ( 3 ) (in prosieguo: la «decisione controversa»). |
2. |
La stessa sentenza è altresì oggetto di un’impugnazione incidentale sollevata dalla Commissione, avente ad oggetto la pronuncia del Tribunale nella parte in cui statuisce sulla ricevibilità del ricorso di primo grado. |
I — Fatti all’origine dell’impugnazione
3. |
I fatti all’origine del presente procedimento sono descritti come segue nella sentenza impugnata. |
4. |
Gli aggregati sono materiali granulosi, chimicamente inerti, utilizzati nel settore dell’edilizia e dei lavori pubblici. Essi possono essere utilizzati come tali, ad esempio come materiali da riporto o per massicciate, o mescolati a leganti come il cemento o il bitume. |
5. |
L’Aggregates Levy (tassa sugli aggregati; in prosieguo l’«AGL») è stata istituita nel Regno Unito da alcune disposizioni del Finance Act 2001 (legge finanziaria per il 2001) entrate in vigore il 1o aprile 2002. |
6. |
Il Finance Act 2002 ha apportato alcune modifiche al regime della tassa, fra le quali l’introduzione di un’esenzione a favore degli scarti che derivano dall’estrazione di taluni minerali, in particolare l’ardesia, lo scisto, la ball clay e il caolino, e la previsione di un periodo transitorio per l’applicazione della tassa in Irlanda del Nord. |
7. |
L’AGL è dovuta, in ragione di 1,60 sterline inglesi (GBP) per tonnellata, all’atto della commercializzazione nel Regno Unito dei materiali assoggettati. Sono esentati gli aggregati esportati o trasportati fuori del Regno Unito prima di essere trattati. |
8. |
La legge prevede che un aggregato non è tassabile in quattro ipotesi: se ne è espressamente esentato, se è stato precedentemente utilizzato per scopi di costruzione, se è già stato assoggettato ad una tassa sugli aggregati o se, alla data di entrata in vigore della legge, non si trova sul luogo di origine. |
9. |
BAA è un’associazione che raggruppa piccole imprese indipendenti che coltivano cave nel Regno Unito. |
10. |
Con lettera datata 24 settembre 2001, due imprese senza alcun legame con la ricorrente denunciavano alla Commissione alcuni aspetti dell’AGL — segnatamente l’esclusione di taluni materiali dal suo ambito di applicazione, l’esenzione delle esportazioni e le deroghe riguardanti l’Irlanda del Nord — a loro avviso incompatibili con le disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato. |
11. |
Il 20 dicembre 2001 il Regno Unito notificava alla Commissione il regime di aiuto di Stato denominato «Introduzione per fasi della tassa sugli aggregati in Irlanda del Nord». |
12. |
Con lettera del 6 febbraio 2002, la Commissione invitava il Regno Unito, da un lato, a presentare le proprie osservazioni sulla denuncia e, dall’altro, a fornire informazioni supplementari sull’AGL. Il Regno Unito ha risposto con lettera del 19 febbraio 2002. |
13. |
L’11 febbraio 2002, la ricorrente proponeva ricorso contro l’AGL dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division. |
14. |
Con lettera datata 15 aprile 2002, la ricorrente inoltrava una denuncia alla Commissione sostenendo che l’esclusione di taluni materiali dall’ambito di applicazione dell’AGL nonché l’esenzione delle esportazioni costituivano aiuti di Stato e che le deroghe riguardanti l’Irlanda del Nord notificate dalle autorità del Regno Unito erano incompatibili con il mercato comune. |
15. |
Con sentenza 19 aprile 2002 la High Court of Justice respingeva il ricorso di BAA. |
16. |
Il 24 aprile 2002, la Commissione adottava la decisione controversa. Essa riteneva, da un lato, che l’AGL non comportasse elementi di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE e, dall’altro, che l’esenzione accordata all’Irlanda del Nord fosse compatibile con il mercato comune. |
17. |
La ricorrente proponeva appello contro la sentenza della High Court of Justice dinanzi alla Court of Appeal (England & Wales), che ordinava la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia del Tribunale sul ricorso nel frattempo introdotto da BAA contro la decisione controversa. |
II — Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
18. |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 luglio 2002, BAA ha chiesto l’annullamento della decisione controversa, a esclusione della parte relativa all’esenzione accordata all’Irlanda del Nord. Il Regno Unito è stato ammesso a intervenire nel procedimento a sostegno delle conclusioni della convenuta. |
19. |
Il ricorso si fondava su quattro motivi. Con il primo la ricorrente lamentava la violazione da parte della Commissione dell’art. 87, n. 1, CE. Con il secondo essa faceva valere il difetto di motivazione della decisione controversa. Con il terzo e il quarto motivo la ricorrente deduceva, rispettivamente, la violazione da parte dell’istituzione convenuta dell’obbligo di avviare il procedimento di indagine formale e l’inosservanza dei doveri a essa incombenti nella fase preliminare di esame. |
20. |
La Commissione eccepiva preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire della ricorrente ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Essa sosteneva che la ricorrente non avesse dimostrato di essere individualmente interessata dalla decisione impugnata non avendo apportato la prova del pregiudizio sostanziale arrecato dall’AGL alla posizione concorrenziale di almeno uno dei suoi membri. Nel merito, la Commissione sosteneva l’infondatezza delle censure avanzate dalla ricorrente. |
21. |
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso nel merito dopo averlo dichiarato ricevibile e ha condannato la ricorrente alle spese. |
III — Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
22. |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 27 novembre 2006, la ricorrente ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza. |
23. |
La ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata. Essa chiede altresì alla Corte di annullare la decisione controversa, salvo per quanto riguarda l’esenzione accordata all’Irlanda del Nord. Infine la ricorrente chiede che la Commissione sia condannata alle spese tanto del giudizio di impugnazione quanto del giudizio di primo grado. |
24. |
La Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e dichiarare irricevibile il ricorso introdotto in primo grado. In via subordinata, essa chiede di dichiarare irricevibile l’impugnazione e/o respingerla in quanto infondata. Infine essa chiede di condannare la ricorrente alle spese. |
25. |
Il Regno Unito, interveniente in primo grado, conclude per il rigetto del ricorso. |
IV — Analisi giuridica
26. |
Nell’impugnazione incidentale la Commissione contesta la sentenza del Tribunale nella parte in cui quest’ultimo si pronuncia sulla ricevibilità del ricorso di primo grado. Dalla pretesa irricevibilità di detto ricorso la Commissione fa discendere l’irricevibilità dell’impugnazione principale. Occorre quindi esaminare l’impugnazione incidentale prima di quella principale. |
A — Sull’impugnazione incidentale
27. |
In primo luogo, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel dichiarare ricevibile il ricorso di BAA. L’AGL costituirebbe una misura di portata generale che tocca un numero potenzialmente illimitato di operatori nel Regno Unito e non potrebbe pertanto essere considerata come riguardante individualmente i membri di BAA. Di conseguenza, la decisione della Commissione che ha approvato detta misura avrebbe anch’essa una portata generale. |
28. |
In secondo luogo, la Commissione contesta al Tribunale di non aver correttamente esaminato la condizione relativa alla sussistenza di un pregiudizio sostanziale arrecato dall’AGL alla posizione concorrenziale dei membri di BAA. |
29. |
Esaminerò successivamente i due profili di irricevibilità del ricorso di primo grado sollevati dalla Commissione dopo aver premesso un breve riepilogo della giurisprudenza relativa alle condizioni di ricevibilità dei ricorsi contro le decisioni adottate nel quadro della procedura di controllo degli aiuti. |
1. La giurisprudenza relativa alle condizioni di ricevibilità dei ricorsi contro le decisioni adottate nel quadro della procedura di controllo degli aiuti di Stato
30. |
Nell’ambito della procedura di controllo degli aiuti di Stato, le decisioni adottate dalla Commissione hanno unicamente per destinatari gli Stati membri interessati. |
31. |
Secondo una costante giurisprudenza, inaugurata dalla sentenza Plaumann/Commissione ( 4 ), i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere di essere riguardati ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro particolari e di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e quindi li distingua in modo analogo ai destinatari. |
32. |
Nel settore degli aiuti di Stato, tale regola è stata inizialmente precisata nella sentenza Cofaz ( 5 ). Prendendo spunto dalla giurisprudenza relativa ai ricorsi contro decisioni adottate dalla Commissione in base al regolamento n. 17/62 ( 6 ), la Corte ha riconosciuto in tale sentenza che sono legittimati ad agire contro una decisione adottata al termine del procedimento di indagine formale i concorrenti dei beneficiari di un aiuto di Stato che hanno preso parte attivamente alla procedura, a condizione tuttavia che la loro posizione sul mercato sia sostanzialmente pregiudicata dal provvedimento di aiuto ( 7 ). Nelle sentenze successive, l’elemento della partecipazione dell’impresa ricorrente alla procedura ha progressivamente perso rilievo e il giudice comunitario si è essenzialmente concentrato sull’esame dell’impatto economico della misura sul mercato, riconoscendo nel pregiudizio alla posizione concorrenziale del ricorrente il criterio cardine in base al quale valutare la ricevibilità del ricorso. |
33. |
All’inizio degli anni Novanta, nelle celebri sentenze Matra ( 8 ) e Cook ( 9 ), muovendo dalla constatazione della diversità degli obiettivi che, nel quadro della procedura di controllo degli aiuti di Stato, caratterizzano l’esame preliminare di cui all’art. 88, n. 3, CE e il procedimento di indagine formale ex art. 88, n. 2, CE, la Corte gettava le basi per una differenziazione delle condizioni di ricevibilità a seconda della fase procedurale al termine della quale è adottata la decisione oggetto del ricorso. Senza citare la sentenza Cofaz ma muovendosi sostanzialmente nella stessa linea di ragionamento, la Corte rilevava in tali pronunce che, dinanzi a una decisione della Commissione di non aprire la procedura di cui all’art. 88, n. 2, CE, i beneficiari delle garanzie procedurali previste da tale disposizione avrebbero potuto ottenerne il rispetto solo qualora si fossero visti riconoscere la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al giudice comunitario. In entrambe le sentenze la Corte concludeva quindi nel senso della ricevibilità dei ricorsi in quanto introdotti da soggetti cui doveva essere riconosciuta la qualità di interessati in base all’art. 88, n. 2, CE. |
34. |
Com’è noto, adita nel quadro di un’impugnazione nella quale la Commissione la sollecitava a rivedere i principi stabiliti nelle sentenze Cook e Matra e la successiva applicazione fattane dal Tribunale, la Corte ha recentemente confermato e precisato detta giurisprudenza. Ai punti 34-37 della sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (ARE) ( 10 ), la Corte ha sintetizzato le condizioni di ricevibilità che presiedono attualmente all’introduzione di un ricorso contro una decisione adottata senza aprire il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE. Queste ultime variano a seconda dell’obiettivo perseguito dall’autore del ricorso. Qualora tale obiettivo consista nella tutela dei diritti procedurali che il ricorrente trae dall’art. 88, n. 2, CE e miri in sostanza a ottenere l’apertura del procedimento di indagine formale da parte della Commissione, il ricorso è dichiarato ricevibile alla sola condizione che il ricorrente dimostri di godere della qualità di interessato ai sensi della suddetta disposizione. Ove invece l’autore del ricorso metta in discussione «la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale», il semplice possesso di detta qualità non basta e il ricorrente deve dimostrare di soddisfare le condizioni di ricevibilità più restrittive imposte dalla giurisprudenza Plaumann, ad esempio apportando la prova del pregiudizio sostanziale che l’applicazione del provvedimento oggetto della decisione impugnata arrecherebbe alla sua posizione sul mercato. |
35. |
In sintesi, in base alla giurisprudenza sopra ricordata, le condizioni di ricevibilità dei ricorsi contro le decisioni della Commissione in materia di aiuti differiscono a seconda dello stadio procedurale nel quale sono adottate e dell’obiettivo perseguito dall’autore del ricorso e la differenza consiste essenzialmente nella diversa intensità della lesione dei propri interessi che quest’ultimo è tenuto a dimostrare. |
36. |
È in questo contesto giurisprudenziale che vanno esaminate le censure sollevate dalla Commissione nel quadro della sua impugnazione incidentale. |
2. Sulla mancata considerazione da parte del Tribunale della natura di misura di portata generale dell’AGL
37. |
La Commissione ritiene che, nell’esaminare la ricevibilità del ricorso introdotto in primo grado, il Tribunale abbia correttamente escluso l’applicazione della sopramenzionata giurisprudenza Cook e Matra, dopo aver rilevato che la ricorrente non si limitava a «contestare il rifiuto della Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale», ma «mette[va] altresì in discussione la fondatezza della decisione impugnata» ( 11 ). Il giudice di prima istanza avrebbe invece commesso un errore nel concludere che detta decisione concerneva individualmente la ricorrente. La Commissione osserva che l’AGL è un atto normativo a portata generale che istituisce un prelievo fiscale le cui condizioni di riscossione sono stabilite in termini oggettivi e astratti. In quanto tale, l’AGL sarebbe idonea a incidere negativamente su un numero potenzialmente illimitato di imprese e non solo sui membri della ricorrente. Orbene, il Tribunale avrebbe omesso di considerare la natura della misura in causa, limitandosi a valutare gli effetti della stessa su tre membri della ricorrente, senza peraltro che la scelta di dette imprese fosse giustificata da circostanze a esse specifiche, atte a caratterizzarle rispetto a ogni altro soggetto passivo della tassa. La Commissione ritiene che, se l’approccio del Tribunale dovesse essere confermato dalla Corte, ciò comporterebbe che le decisioni in materia di aiuti statali relative a misure aventi portata generale potrebbero essere impugnate da un numero indefinito di soggetti, con la conseguenza di privare di senso la condizione dell’interesse individuale di cui all’art. 230 CE. |
38. |
La censura in esame, in quanto distinta da quella relativa all’errore che il Tribunale avrebbe commesso nel valutare l’impatto dell’AGL sulla situazione concorrenziale dei membri della ricorrente, sembra doversi logicamente interpretare nel senso che con essa la Commissione intende affermare che, ove la misura controversa abbia una portata generale, il criterio stabilito dalla sentenza Cofaz, relativo al danno sostanziale arrecato dalla misura di aiuto alla posizione del ricorrente sul mercato, non è di per sé sufficiente a valutare la ricevibilità del ricorso. |
39. |
Dirò subito che non mi sembra che tale tesi trovi conforto nella giurisprudenza della Corte e del Tribunale. |
40. |
Anzitutto non appaiono assumere una rilevanza determinante i precedenti richiamati dalla Commissione. Tali pronunce riguardano, da un lato, ricorsi introdotti da beneficiari potenziali di misure dichiarate incompatibili con il mercato comune e, dall’altro, il ricorso di un’impresa che agiva in qualità di concorrente di beneficiari potenziali di un regime di aiuti autorizzato. Esse attengono dunque a situazioni giuridiche e fattuali distinte da quella oggetto di esame. |
41. |
Peraltro non mi sembra che tali precedenti possano essere interpretati nel senso suggerito dalla Commissione. |
42. |
Nelle sentenze Kwekerij van der Kooy e a./Commissione ( 12 ) e Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag-Lloyd/Commissione ( 13 ) rispettivamente la Corte e il Tribunale respingevano i ricorsi di cui erano stati investiti dopo aver constatato che le decisioni impugnate si configuravano nei confronti dei potenziali beneficiari delle norme statali dichiarate incompatibili con il mercato comune «come (…) misur[e] di portata generale che si applica[no] a situazioni determinate oggettivamente e comporta[no] effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale e astratto» e che, di conseguenza, tali decisioni toccavano i ricorrenti unicamente nella loro qualità obiettiva di beneficiari potenziali di dette norme ( 14 ). Nella sentenza Kahn Scheepvaart/Commissione ( 15 ), il Tribunale dichiarava irricevibile il ricorso di un’impresa concorrente dei beneficiari potenziali di misure da adottarsi nel quadro di un regime generale di aiuti autorizzato dalla Commissione. Nella motivazione di tale sentenza, il Tribunale rilevava, tra l’altro, che la situazione concorrenziale della ricorrente poteva essere «interessata solo potenzialmente e indirettamente dall’adozione della decisione impugnata», poiché, trattandosi «dell’approvazione di un regime generale di aiuti i cui beneficiari potenziali sono definiti soltanto in modo generale ed astratto, l’esistenza di un beneficiario effettivo e quindi l’esistenza di un’impresa effettiva concorrente di quest’ultim[o] presuppone un’applicazione concreta del regime di aiuti per mezzo della concessione di aiuti individuali» ( 16 ). |
43. |
Diversamente da quanto sembra sostenere la Commissione, non ritengo si possa desumere da tali sentenze che una decisione che si pronuncia in merito alla compatibilità con l’art. 87 CE di una misura statale avente portata generale non sia, in via di principio, impugnabile da parte dei beneficiari di quest’ultima o di imprese concorrenti. Se ne deduce a mio avviso unicamente che, in siffatte circostanze, la qualità di beneficiario e quella di concorrente possono non essere da sole sufficienti a fondare la legittimazione ad agire dell’impresa ricorrente e che quest’ultima dovrà a tal fine dimostrare di trovarsi in una situazione che consenta di distinguerla dalla generalità degli operatori economici toccati dalla misura, individualizzandola ai sensi della giurisprudenza Plaumann. |
44. |
Occorre poi ricordare che la Corte ha esplicitamente affermato, a partire dalla sentenza Codorniu ( 17 ), che la circostanza che un atto comunitario abbia portata generale non esclude che esso possa riguardare direttamente e individualmente taluni operatori economici. Muovendo proprio dal richiamo a tale pronuncia, la Corte ha recentemente confermato una sentenza con la quale il Tribunale aveva dichiarato ricevibile il ricorso promosso da alcuni centri di coordinamento belgi contro la decisione della Commissione che aveva ritenuto incompatibile con il diritto comunitario il regime fiscale applicabile a tali centri ( 18 ). |
45. |
Il fatto che, come nel caso che ci occupa, una decisione della Commissione si configuri come una misura di portata generale, poiché autorizza un regime fiscale applicabile a una categoria di operatori economici designata in via generale e astratta, non impedisce dunque che essa possa riguardare direttamente e individualmente alcuni di tali operatori, a causa di caratteristiche a loro proprie. |
46. |
Orbene, come si è visto sopra, a partire dalla sentenza Cofaz, la Corte ha considerato che, per quanto concerne i ricorsi contro decisioni in materia di aiuti, le condizioni imposte dalla giurisprudenza Plaumann sono da ritenersi soddisfatte quando l’impresa concorrente dimostra che la misura oggetto della decisione impugnata è idonea a danneggiare significativamente la sua posizione sul mercato. In base a quanto precedentemente esposto mi sembra che tale regola debba applicarsi tanto nel caso in cui la decisione impugnata abbia ad oggetto aiuti individuali che in quello in cui tale decisione si sia pronunciata su un regime generale di aiuti o altra misura di portata generale ( 19 ). Tale soluzione è peraltro esplicitamente confermata dal punto 70 della menzionata sentenza ARE ( 20 ). |
47. |
Occorre peraltro rilevare che il danno lamentato da BAA non discende dalla circostanza che i suoi membri sono tenuti al versamento dell’AGL, bensì dallo svantaggio concorrenziale che ad essi deriverebbe per il fatto che talune produzioni concorrenti sarebbero esentate. La ricorrente non invoca dunque la lesione degli interessi dei propri membri nella loro qualità di soggetti passivi dell’AGL, ma in quanto imprese soggette alla pressione concorrenziale di produttori esonerati dall’applicazione della tassa. In altri termini, ciò che costituisce oggetto di contestazione da parte della ricorrente non è l’applicazione del tributo in sé, ma l’elemento di aiuto che sarebbe insito nel modo in cui è stato disegnato il suo ambito di applicazione. |
48. |
In tali circostanze, il rischio paventato dalla Commissione che, ammettendo la ricevibilità del ricorso di BAA, si finirebbe per estendere a un numero potenzialmente illimitato di soggetti la possibilità di ricorrere contro decisioni relative a misure fiscali a carattere generale, «al punto da privare di significato la nozione di “interesse individuale” di cui all’art. 230 CE» ( 21 ), mi sembra doversi escludere. |
49. |
La Commissione sostiene, infine, che la scelta dei tre membri della ricorrente la cui situazione concorrenziale è stata presa in considerazione dal Tribunale appare arbitraria e ingiustificata. Mi sembra che tale argomento, per un verso, reiteri la tesi sostenuta dall’istituzione convenuta, sopra criticata, in base alla quale ove la misura in causa abbia portata generale non è sufficiente ai fini di stabilire la ricevibilità del ricorso che il ricorrente dimostri una lesione sostanziale della sua posizione sul mercato e, per altro verso, anticipi la seconda censura mossa dalla Commissione alla sentenza impugnata, relativa al carattere erroneo e incompleto della valutazione del Tribunale circa l’impatto dell’AGL sulla posizione concorrenziale dei membri della ricorrente. In ogni caso, è sufficiente rilevare al riguardo che, come correttamente indicato al punto 47 della sentenza impugnata, in base alla giurisprudenza è ricevibile il ricorso proposto da un’associazione che agisce in nome e per conto di uno o più dei suoi membri che avrebbero potuto essi stessi proporre un ricorso ricevibile ( 22 ). Incombe dunque all’associazione ricorrente fornire la prova della sussistenza della legittimazione ad agire a titolo individuale di uno o più dei suoi membri e al Tribunale valutare se tale prova sia apportata. In tali circostanze, il carattere giustificato o no della scelta operata dall’associazione ricorrente nel selezionare le informazioni da sottoporre a tal fine all’esame del Tribunale dipende in fin dei conti unicamente dall’esito di tale esame. |
50. |
Per l’insieme dei motivi sopra esposti non ritengo che la prima censura sollevata dalla Commissione nel quadro della sua impugnazione incidentale possa essere accolta. |
51. |
Passo dunque ad esaminare la seconda censura mossa dalla Commissione alla sentenza impugnata. |
3. Sull’errore commesso dal Tribunale nel valutare la condizione relativa alla sussistenza di un pregiudizio sostanziale alla situazione concorrenziale dei membri di BAA
52. |
La Commissione ritiene anzitutto che, nell’esaminare la sussistenza di un pregiudizio sostanziale alla posizione sul mercato dei membri di BAA, il Tribunale si sia limitato, in contrasto con la giurisprudenza e in particolare con la sentenza Cofaz citata supra, ad affermare l’esistenza di una relazione di concorrenza tra le tre imprese assoggettate all’AGL e le imprese esentate. |
53. |
Come si è già avuto modo di esporre, allo stato attuale della giurisprudenza, il ricorso introdotto contro una decisione adottata in base all’art. 88 n. 3, CE, da un’impresa concorrente che agisca al di fuori dei presupposti di applicazione della giurisprudenza Cook e Matra sarà dichiarato ricevibile ove la ricorrente dimostri che il provvedimento oggetto della decisione impugnata è tale da arrecare un danno sostanziale alla sua posizione sul mercato. Pertanto, in tali circostanze, un’impresa non può avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria, ma deve provare inoltre che essa si trova in una situazione di fatto che l’identifica alla stessa stregua di quella del destinatario ( 23 ). |
54. |
Ai punti 55-63 della sentenza impugnata, nell’esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, il Tribunale ha verificato se la ricorrente avesse «indicato in modo pertinente le ragioni per cui l’AGL è idonea a incidere sostanzialmente sulla posizione di almeno uno dei suoi membri sul mercato degli aggregati» ( 24 ). Esso ha in primo luogo rilevato che la tassa controversa aveva per finalità di spostare una parte della domanda degli aggregati vergini verso prodotti sostitutivi, esonerati dal tributo, e che le autorità britanniche si attendevano da tale intervento una riduzione della domanda di aggregati vergini in media di circa l’8 o 9% all’anno. In secondo luogo, ha evidenziato che taluni membri della ricorrente, in particolare Torrington Stone, Sherburn Stone Co. Ltd e Cloburn Quarry, si trovavano in concorrenza diretta con produttori di materiali esentati, diventati competitivi grazie all’instaurazione dell’AGL. In terzo luogo, ai punti 59-61 della sentenza impugnata e al punto 65, per quanto riguarda l’esenzione delle esportazioni, ha considerato la situazione individuale di queste tre imprese. Sulla base degli elementi esaminati, il Tribunale ha respinto l’eccezione della Commissione. |
55. |
Dalla lettura dei motivi della sentenza sul punto in esame emerge che il Tribunale non si è limitato a rilevare, in generale, l’esistenza di un rapporto concorrenziale tra i prodotti assoggettati all’AGL e quelli esonerati, ma ha fondato la sua conclusione relativa al danno arrecato alla posizione dei membri della ricorrente sul mercato su una serie di elementi, in parte fondati sulla natura e sulle finalità dell’AGL e in parte prodotti dalla ricorrente. Questi ultimi attestavano in particolare, da un lato, l’aumentata pressione concorrenziale cui i membri della ricorrente, imprese di modeste dimensioni, erano stati sottoposti per effetto dell’applicazione della tassa, nonché le difficoltà di gestione degli stock che ne erano conseguite, e, dall’altro, l’impatto che l’esenzione sulle esportazioni avrebbe prodotto sui prezzi praticati sul mercato interno da imprese attive anche sul mercato delle esportazioni. |
56. |
Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il Tribunale non si è dunque limitato a rilevare l’esistenza di un rapporto di concorrenza tra prodotti tassati e prodotti esentati. Quanto ai precedenti richiamati dalla Commissione, essi non sembrano presentare con la fattispecie che ci occupa analogie tali da consentire un raffronto con la sentenza impugnata ( 25 ). |
57. |
La Commissione contesta inoltre la sufficienza dell’analisi del Tribunale circa la situazione della Torrington Stone, poiché non sarebbero state apportate precisazioni quanto alle conseguenze «in termini di prezzi, quote di mercato o redditività dell’impresa» scaturenti dall’aumentata pressione concorrenziale cui quest’ultima sarebbe stata sottoposta per effetto dell’applicazione dell’AGL. Una critica analoga è sollevata nei confronti della valutazione effettuata dal Tribunale circa la situazione della Sherburn Stone. |
58. |
In proposito può essere sufficiente ricordare che la Corte ha recentemente precisato che il danno concorrenziale idoneo a individualizzare l’impresa ricorrente ai sensi della giurisprudenza Plaumann e Cofaz non deve «necessariamente essere dedotto da elementi come una diminuzione significativa del fatturato, perdite finanziarie non trascurabili o ancora una riduzione significativa delle quote di mercato in seguito alla concessione dell’aiuto di cui trattasi» ( 26 ), ben potendo tale pregiudizio anche consistere in «un mancato guadagno o [in] un’evoluzione meno favorevole di quella che sarebbe stata registrata in mancanza di tale aiuto» ( 27 ). |
59. |
Infine, la Commissione fa valere che sia le imprese beneficiarie del presunto aiuto sia le imprese concorrenti di queste ultime sono un numero potenzialmente illimitato e che gli effetti dell’AGL sulla concorrenza hanno una portata settoriale. In tali circostanze, le conclusioni cui è giunto il Tribunale nella decisione impugnata condurrebbero ad affermare che un’impresa può dimostrare di essere pregiudicata in modo sostanziale da una misura di aiuto, e quindi essere riconosciuta come individualmente interessata ai sensi dell’art. 230 CE nei confronti della decisione che autorizza detto aiuto, anche quando la sua situazione non si distingue in alcun modo da quella di numerose altre imprese. |
60. |
Si tratta degli stessi argomenti fatti valere nel quadro della prima censura che, nel contesto della seconda censura, vanno a mio avviso interpretati come l’invito rivolto alla Corte ad applicare parametri di giudizio più severi nel valutare il danno arrecato alla situazione sul mercato dell’impresa ricorrente quando si tratti di una misura avente portata generale. |
61. |
La giurisprudenza sembra in una certa misura avallare un tale orientamento. Come rilevato dall’avvocato generale Jacobs nelle conclusioni presentate nella sopramenzionata causa ARE, «la giurisprudenza, seppur in modo non costante, sembra imporre una prova più rigorosa per determinare la conseguenza sulla posizione concorrenziale del ricorrente quando il programma di aiuti abbia carattere generale» ( 28 ). L’avvocato generale Jacobs citava ad esempio la sentenza Khan Schepvaart citata supra. In tal senso potrebbe essere letto anche il punto 72 della stessa sentenza ARE ( 29 ). |
62. |
Nonostante quanto appena esposto, ritengo tuttavia che l’orientamento suggerito dalla Commissione non debba essere seguito, quanto meno con riferimento alla presente fattispecie. |
63. |
In via generale va anzitutto rilevato che la sentenza Cofaz, nel definire le condizioni cui deve soddisfare un’impresa per essere legittimata ad agire contro la decisione che autorizza la concessione di un aiuto a imprese concorrenti, ha alleggerito l’onere probatorio incombente in base alla sentenza Plaumann al ricorrente che non sia destinatario dell’atto impugnato. A partire dalla sentenza Cofaz la prova di una lesione sostanziale arrecata dalla misura di aiuto alla posizione concorrenziale dell’impresa ricorrente è considerata sufficiente a conferire a tale impresa la legittimazione ad agire contro la decisione che autorizza detta misura, indipendentemente dalla circostanza che un numero non definito di altri concorrenti possano eventualmente invocare un danno analogo ( 30 ). |
64. |
Per quanto concerne più specificamente la presente fattispecie, essa va distinta da quelle oggetto delle cause Khan Scheepvart e ARE. Nella prima causa la decisione impugnata aveva approvato un regime di aiuti a cui il governo dei Paesi Bassi doveva dare attuazione attraverso la concessione di aiuti individuali. In tali circostanze, come rilevato dalla Corte, non era possibile individuare né i beneficiari effettivi delle misure autorizzate dalla Commissione né, conseguentemente, i concorrenti degli stessi. La Corte concludeva dunque che il danno lamentato dalle imprese ricorrenti era meramente potenziale. Analogamente, nella causa che ha dato origine alla sentenza ARE, il programma di acquisizione delle terre controverso si limitava a individuare le categorie dei potenziali beneficiari. Risultava dunque impossibile determinare sia l’identità che il numero dei futuri acquirenti, nonché, conseguentemente, l’identità e il numero dei concorrenti di questi ultimi. Nella causa che ci occupa invece la misura nazionale controversa ha sì portata generale, tuttavia il suo ambito di applicazione è definito in modo tale che è possibile individuare sia le imprese che sono assoggettate alla tassa che quelle che ne sono esentate e che, per tale motivo, sarebbero, secondo quanto sostiene la ricorrente, avvantaggiate. |
65. |
Inoltre non va a mio avviso trascurata la circostanza che il provvedimento nazionale controverso persegue l’obiettivo esplicito di spostare una parte della domanda di aggregati dagli aggregati vergini a prodotti sostitutivi. Si tratta dunque di una misura intesa a incidere direttamente sulla struttura del mercato del prodotto di cui trattasi e pertanto sulla posizione concorrenziale delle imprese attive su tale mercato ( 31 ). Nella più volte menzionata sentenza Lenzing la Corte ha, tra l’altro, affermato che «l’estensione [del danno alla posizione sul mercato della ricorrente] può variare secondo un gran numero di fattori come, in particolare, la struttura del mercato considerato o la natura dell’aiuto di cui trattasi». Orbene, mi sembra che tra i fattori inerenti alla natura dell’aiuto si debba tener conto anche degli effetti che le autorità nazionali intendono conseguire mediante il loro intervento, e ciò indipendentemente dalla natura settoriale di tali effetti. |
66. |
Per l’insieme delle considerazioni che precedono, ritengo che anche la seconda censura mossa dalla Commissione alla sentenza impugnata debba essere respinta. |
67. |
Suggerisco pertanto alla Corte di respingere integralmente l’impugnazione incidentale. |
4. Osservazioni conclusive sull’impugnazione incidentale
68. |
Resta ancora da esaminare l’argomento sollevato dalla ricorrente in risposta all’impugnazione incidentale, in base al quale la circostanza che essa avesse invocato a sostegno del ricorso di primo grado la violazione dell’obbligo della Commissione di aprire il procedimento di indagine formale ex art. 88, n. 2, CE era di per sé sufficiente a rendere ricevibile sul fondamento della giurisprudenza Cook e Matra l’intero ricorso, inclusi i motivi tendenti a mettere in discussione il merito della decisione impugnata ( 32 ). Tale argomento assume rilievo solo ove la Corte giunga, contrariamente a quanto da me suggerito, alla conclusione che la ricorrente non soddisfa le condizioni di ricevibilità della giurisprudenza Plaumann e Cofaz. In questo caso, infatti, la Corte dovrebbe valutare se e in che misura il ricorso potesse ritenersi ricevibile in base ai criteri della giurisprudenza Cook e Matra. |
69. |
L’esame di tale argomento mi offre lo spunto per qualche breve riflessione di più ampio respiro. Premetto che non è mia intenzione entrare nel dibattito circa l’opportunità di rivedere l’attuale giurisprudenza sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi introdotti contro le decisioni che la Commissione adotta nel quadro della procedura di controllo degli aiuti di Stato ( 33 ). Mi limiterò dunque a qualche breve osservazione. |
70. |
Come sopra richiamato, in base alla giurisprudenza, le condizioni di ricevibilità che deve soddisfare l’autore di un ricorso contro una decisione adottata sul fondamento dell’art. 88, n. 3, CE, senza apertura del procedimento ex art. 88, n. 2, CE, differiscono a seconda che il ricorso tenda a tutelare le prerogative procedurali che derivano al ricorrente da quest’ultima disposizione ovvero a mettere in discussione «la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale». Nel primo caso è sufficiente provare la qualità di interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, nel secondo sarà necessario dimostrare che la decisione impugnata riguarda individualmente il ricorrente ai sensi della giurisprudenza Plaumann. Inoltre, quando agisce nella sua sola qualità di interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, il ricorrente è tenuto a sollevare espressamente nel ricorso un motivo diretto a far valere la violazione delle garanzie procedurali riconosciute da detta disposizione ovvero la violazione dell’obbligo della Commissione di aprire il procedimento di indagine formale. La Corte esclude peraltro praticamente qualunque possibilità di ovviare alla mancata invocazione di detti motivi mediante una riqualificazione di quelli esplicitamente sollevati. |
71. |
Le ragioni di una tale giurisprudenza, particolarmente complessa e piuttosto formalistica, mi sembra possano essere identificate nell’esigenza di assicurare che, ove il ricorso sia proposto da un soggetto che faccia valere soltanto la sua qualità di interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, il controllo esercitato dal giudice comunitario sulla decisione impugnata non vada al di là di quanto necessario a garantire il rispetto delle prerogative procedurali riconosciute da tale disposizione. Ciò avverrebbe ove detto giudice non si limitasse a verificare la sussistenza delle condizioni che legittimano la mancata apertura del procedimento di indagine formale — vale a dire l’assenza di difficoltà serie nella qualificazione della misura come aiuto ( 34 ) e/o nella valutazione della sua compatibilità con il mercato comune -, ma constatasse l’esistenza di un aiuto (o dei singoli elementi costitutivi di un aiuto che la Commissione ha ritenuto mancare), ovvero l’assenza delle condizioni invocate dalla Commissione per dichiarare la sua compatibilità con il Trattato. In tale ipotesi, infatti, il ricorrente otterrebbe, oltre all’eventuale apertura del procedimento di indagine formale, anche il risultato di vincolare la Commissione alle suddette constatazioni del giudice comunitario ( 35 ) e di predeterminare almeno in parte il contenuto della decisione che sarà adottata al termine di tale procedimento, vale a dire di un atto che egli, nella sua sola qualità di interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, non sarebbe stato legittimato a impugnare. |
72. |
Tuttavia, non mi sembra che la suddetta esigenza di adeguare la portata del controllo giurisdizionale sull’atto impugnato alla qualità per agire fatta valere dal ricorrente richieda, per essere soddisfatta, di vincolare quest’ultimo, nell’enunciazione dei suoi motivi di ricorso, al rispetto di determinate formule, imposte a pena di irricevibilità del ricorso. Basterà a tal fine considerare motivi formalmente diretti a far constatare l’esistenza di un aiuto o la sua incompatibilità con il mercato comune come limitati, in sostanza, a far valere l’esistenza di difficoltà serie circa la qualificazione della misura o la valutazione di compatibilità, o quanto meno a contestare l’adeguatezza dei motivi addotti nella decisione impugnata per escludere siffatte difficoltà. |
73. |
È comunque mia convinzione che la complessità della giurisprudenza fin qui esaminata e le difficoltà connesse alla sua concreta applicazione derivino in fin dei conti dalla particolare natura delle decisioni ex art. 88, n. 3, CE. |
74. |
Tali decisioni, adottate senza apertura del procedimento di indagine formale, sono atti posti in essere al termine di un esame sommario, condotto entro ridotti limiti di tempo e, per lo più, nel quadro di un dialogo esclusivo tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Nell’intenzione del legislatore, tali atti avrebbero dovuto consentire alla Commissione di evitare le lungaggini di un’istruttoria completa nel caso in cui risultasse già prima facie manifesta l’inesistenza di un aiuto ovvero la sua compatibilità con il mercato comune. |
75. |
Data la loro natura mi chiedo se non sia più opportuno che il controllo del giudice comunitario su tali atti si limiti in ogni caso, e quindi indipendentemente dal fondamento della legittimazione ad agire del ricorrente, alla verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano la non apertura del procedimento di indagine formale, ovvero la constatazione dell’inesistenza di dubbi seri sul fatto che la misura non costituisce aiuto o sul fatto che essa è comunque compatibile con il mercato comune. La pronuncia sulle «questioni di merito», ossia la constatazione dell’esistenza o dell’inesistenza di un aiuto ovvero della sua compatibilità sarebbe in tal modo rinviata, in caso di annullamento, all’esame del ricorso eventualmente proposto contro la decisione finale adottata dalla Commissione al termine del suddetto procedimento. Ciò consentirebbe di evitare che il giudice comunitario, statuendo definitivamente su questioni sulle quali la Commissione si è in realtà pronunciata soltanto prima facie al termine di un’istruttoria preliminare, oltrepassi i limiti del normale controllo di legittimità che incombe a tale giudice nel quadro del contenzioso di annullamento. |
76. |
Venendo infine all’argomento di BAA evocato al paragrafo 68 supra, discende da quanto sopra osservato che ove quest’ultima possa far valere unicamente la sua qualità di interessata ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, la sola circostanza che abbia sollevato tra i motivi del ricorso di primo grado anche un motivo relativo alla violazione dell’obbligo della Commissione di aprire il procedimento di indagine formale non le dava diritto, contrariamente a quanto essa sostiene, a ottenere dal Tribunale una pronuncia sulla qualificazione dell’AGL in base all’art. 87, n. 1, CE. |
B — Sull’impugnazione principale
77. |
La decisione controversa ha escluso la qualificazione dell’AGL come aiuto di Stato in quanto ha ritenuto che essa non comportasse alcun vantaggio selettivo. Il primo, il terzo e il quarto motivo a sostegno dell’impugnazione principale sono volti a censurare la sentenza impugnata per aver confermato sul punto la valutazione svolta dalla Commissione. Essi saranno esaminati qui di seguito successivamente (sub 2, 3 e 4). Tale esame sarà preceduto da alcuni cenni sulla giurisprudenza in materia di selettività (sub 1). |
78. |
Il secondo motivo di impugnazione riguarda la portata del controllo esercitato dal Tribunale sulla decisione controversa e sarà esaminato al punto sub 5. |
79. |
Infine, il punto sub 6 tratterà del quinto e del sesto motivo, con i quali si contestano al Tribunale errori di diritto nella valutazione, rispettivamente, dell’obbligo della Commissione di aprire il procedimento di indagine formale e del carattere sufficientemente motivato della decisione controversa. |
1. Cenni sulla giurisprudenza in materia di selettività degli aiuti
80. |
Conformemente all’art. 87, n. 1, CE, affinché un provvedimento sia qualificabile come aiuto esso deve favorire talune imprese o talune produzioni, deve cioè avere un carattere selettivo. |
81. |
In base alla condizione di selettività sono escluse dall’applicazione delle disposizioni in materia di aiuti le misure cosiddette generali, dirette a sostenere non attività o imprese specifiche, ma l’insieme degli operatori economici attivi sul territorio dello Stato. In proposito la giurisprudenza, per un verso, ha precisato che un intervento pubblico in favore di un numero indefinito di beneficiari identificati in applicazione di una serie di criteri obiettivi deve essere analizzato come un regime di aiuto costitutivo di una misura selettiva, se a causa dei suoi criteri di applicazione arrechi un vantaggio a talune imprese o a talune produzioni, con esclusione di altre ( 36 ). Per altro verso, essa ha chiarito che anche le misure apparentemente generali, in quanto non limitate settorialmente, né territorialmente, e non dirette ad una categoria ristretta di imprese, possono ricadere nel divieto di cui all’art. 87, n. 1, CE, se la loro attuazione, per quanto concerne in particolare la scelta dei destinatari, l’importo e le condizioni dell’intervento finanziario, è lasciata alla discrezionalità delle autorità nazionali. La Corte ha inoltre affermato che un aiuto può essere selettivo anche quando riguardi tutto un settore economico ( 37 ). |
82. |
Più in generale, emerge dalla giurisprudenza che la sussistenza del requisito di selettività deve fare l’oggetto di una valutazione caso per caso, mirata a verificare se la misura di cui trattasi, conto tenuto della sua natura, del suo ambito di applicazione, delle sue modalità di attuazione e dei suoi effetti, comporti o no vantaggi a esclusivo profitto di talune imprese o di taluni settori di attività ( 38 ). Ove sia accertata la sussistenza di un siffatto vantaggio, anche la non imposizione di un nuovo tributo a determinati operatori economici può costituire un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE ( 39 ). |
83. |
Con particolare riferimento agli interventi statali a carattere fiscale, la giurisprudenza ha però precisato che anche provvedimenti che hanno carattere selettivo, in quanto introducono una differenziazione tra imprese, possono sottrarsi alla qualificazione di aiuto, qualora tale differenziazione risulti giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui tali provvedimenti si inseriscono ( 40 ). Ne consegue, secondo la Corte, che, per valutare la selettività di una misura ai fini dell’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, «occorre accertare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, detta misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga» ( 41 ). |
84. |
È in particolare alla luce della giurisprudenza sopra richiamata che si deve valutare se il Tribunale abbia commesso i diversi errori di diritto che gli sono contestati dalla ricorrente nel quadro del primo, del terzo e del quarto motivo d’impugnazione. |
2. Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE
85. |
Con il primo motivo BAA contesta la sentenza impugnata in quanto viziata da diversi errori di diritto commessi nell’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. La ricorrente avanza in particolare tre censure. |
86. |
In primo luogo, il Tribunale avrebbe applicato una nozione non oggettiva di aiuto. La ricorrente osserva che in base alla giurisprudenza la circostanza che una misura fiscale persegua obiettivi di politica generale non costituisce un ostacolo alla sua qualificazione come aiuto di Stato, ma rileva unicamente all’effetto di valutare se le distinzioni operate dal legislatore nella definizione del suo ambito di applicazione si giustifichino in base alla natura e all’economia generale della misura stessa. Nella sentenza impugnata il Tribunale avrebbe invece adottato un diverso approccio, riconoscendo agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella definizione della sfera di applicazione di misure fiscali volte al perseguimento di obiettivi di tutela dell’ambiente ed escludendo che tali misure abbiano carattere selettivo anche quando operano una distinzione tra imprese che si trovano in situazioni comparabili non giustificata da obiettivi ambientali. |
87. |
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe condotto una valutazione della selettività dell’aiuto difforme da quella effettuata nella sentenza Adria Wien Pipeline ( 42 ). |
88. |
Infine, il giudice di primo grado avrebbe escluso il carattere selettivo dell’AGL in assenza di una definizione precisa del settore cui essa si applica. Questa terza censura deve a mio avviso essere dichiarata irricevibile, poiché mira nella sostanza a mettere in discussione le valutazioni di fatto compiute dal Tribunale. |
89. |
Qui di seguito esaminerò dunque solo la prima e la seconda censura, che vanno a mio parere trattate congiuntamente. |
90. |
A tal fine entrano in linea di conto in particolare i punti 114-118 e 120-121 della sentenza impugnata. I diversi passaggi del ragionamento svolto dal Tribunale possono essere sintetizzati come segue. |
91. |
Anzitutto il Tribunale definisce l’ecotassa come «una misura fiscale autonoma» ( 43 ), che non si inserisce in un sistema generale di tassazione ed è «caratterizzata dalla sua finalità ambientale e dalla sua base imponibile specifica» ( 44 ). Da tale definizione discende che il non assoggettamento a un’ecotassa di attività analoghe a quelle tassate che hanno un impatto comparabile sull’ambiente non può essere considerato alla stregua di un’esenzione fiscale che deroga a un sistema di oneri gravanti normalmente sulle imprese ( 45 ). |
92. |
Il Tribunale osserva poi che gli Stati membri, nell’esercizio della loro competenza in materia di politica ambientale, «sono legittimati ad istituire ecotasse settoriali, al fine di raggiungere taluni obiettivi ambientali». In particolare gli Stati membri sono liberi, «nell’ambito di una ponderazione dei diversi interessi in gioco, di definire le loro priorità in materia di tutela ambientale e di determinare di conseguenza i beni o servizi che decidono di assoggettare a un’ecotassa» ( 46 ). |
93. |
Al punto 117 della sentenza impugnata, il Tribunale conclude che, in tale contesto giuridico, «spetta alla Commissione, in sede di valutazione di un’ecotassa alla luce delle norme comunitarie relative agli aiuti di Stato, prendere in considerazione le esigenze collegate alla tutela ambientale di cui all’art. 6 CE». Tale conclusione si giustifica, secondo il Tribunale, alla luce del disposto di detto articolo che «prevede che tali esigenze devono essere integrate nella definizione e nell’applicazione, in particolare, di un regime che assicuri che la concorrenza non venga falsata nel mercato interno». |
94. |
Ai punti 120 e 121 della sentenza impugnata, il Tribunale respinge l’argomento della ricorrente fondato sulla pronuncia Adria-Wien Pipeline. Esso osserva che, in quella sentenza, «la Corte era stata chiamata ad esaminare non la delimitazione dell’ambito di applicazione ratione materiae di un’ecotassa, come nel caso di specie, bensì l’esenzione parziale dal pagamento di una tale tassa (…) accordata alle sole imprese produttrici di beni materiali» ( 47 ). Il Tribunale prosegue evidenziando che «la differenzazione contestata non verteva dunque sul tipo di prodotto assoggettato all’ecotassa considerata, ma sugli utenti industriali a seconda che essi operassero o meno nel settore primario e secondario dell’economia nazionale». |
95. |
L’approccio seguito dal Tribunale, quale emerge dall’esame dei punti della sentenza impugnata sintetizzati sopra, si rivela profondamente innovativo rispetto alla giurisprudenza comunitaria sull’applicazione del requisito di selettività e, più in generale, della nozione di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. |
96. |
È infatti giurisprudenza costante che né il carattere fiscale né il fine economico o sociale del provvedimento statale in questione o gli obiettivi di tutela dell’ambiente che esso persegue ( 48 ) sono sufficienti a sottrarlo all’applicazione del divieto disposto dall’art. 87 CE. In effetti, come iterativamente affermato dal giudice comunitario, tale disposizione non distingue gli interventi statali di cui trattasi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione unicamente dei loro effetti ( 49 ). |
97. |
Gli obiettivi perseguiti dal provvedimento entrano dunque in linea di conto solo in un momento successivo a quello della qualificazione della misura come aiuto, cioè nella valutazione della sua compatibilità con il mercato comune. Se in taluni casi l’intenzione del legislatore nazionale nell’adozione del provvedimento e gli obiettivi da questo perseguiti sono stati presi in considerazione dal giudice comunitario allo stadio della qualificazione della misura, ciò è avvenuto unicamente allo scopo di valutare se ricorressero le condizioni per l’esistenza di un aiuto ( 50 ) e non di escludere a priori una misura dall’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. |
98. |
Nel giustificare in base agli obiettivi ambientali dell’ecotassa eventuali differenziazioni tra operatori (o produzioni) che si trovano in situazioni comparabili rispetto a tali obiettivi, il Tribunale chiaramente si pone in un’ottica di superamento di detta giurisprudenza. Tale approccio esclude infatti a priori la possibilità di ravvisare nel non assoggettamento di taluni operatori all’ecotassa un vantaggio selettivo ex art. 87 CE, a prescindere da ogni considerazione relativa al rapporto di concorrenza eventualmente esistente tra tali operatori e gli operatori assoggettati e, pertanto, indipendentemente da una valutazione degli effetti della misura in questione ( 51 ). |
99. |
Peraltro, la sentenza impugnata, nella parte in cui esamina le allegazioni di BAA sull’esistenza di incoerenze nella definizione dell’ambito di applicazione dell’AGL ( 52 ), giunge a conclusioni che non sarebbero ammissibili ove tale esame fosse condotto assumendo come parametro la natura e la struttura generale del sistema fiscale in causa, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 83 supra ( 53 ). In effetti, partendo dalla premessa che gli Stati membri sono liberi di ponderare i diversi interessi in gioco nel definire l’ambito di applicazione di un’ecotassa ( 54 ), il Tribunale finisce per ammettere che l’esistenza di eventuali incoerenze o differenze di trattamento possano risultare giustificate anche se motivate da obiettivi estranei alla tutela dell’ambiente e, pertanto, alla logica interna del provvedimento ( 55 ). |
100. |
Per quanto concerne infine la parte dei motivi della sentenza impugnata con la quale si respinge l’argomento di BAA fondato sulla sentenza Adria-Wien Pipeline, l’analisi del Tribunale focalizza l’attenzione sugli aspetti formali del provvedimento considerato, quali la tecnica legislativa impiegata dalle autorità nazionali. Dal punto di vista dell’impatto sulla concorrenza tuttavia non c’è molta differenza tra, da un lato, l’imposizione di una tassa generale assortita di un’esenzione in favore di determinati beneficiari e, dall’altro, l’imposizione di un onere su determinati contribuenti ad esclusione di altri che si trovano in una situazione comparabile. Anche in questo caso, mi sembra che la sentenza impugnata prenda le distanze da un approccio che privilegia l’analisi basata sugli effetti del provvedimento. |
101. |
La soluzione proposta dal Tribunale nella sentenza impugnata, sebbene circoscritta a interventi statali che comportano l’imposizione di oneri a carico di un determinato settore per fini ambientali, non mi sembra dover essere confermata dalla Corte. |
102. |
In effetti, né la circostanza che gli Stati godano di una competenza in materia fiscale o in materia ambientale, né il principio di integrazione delle esigenze connesse con la tutela dell’ambiente nella definizione e nell’attuazione delle politiche comunitarie, enunciato all’art. 6 CE, giustifica che siano completamente sottratti al controllo della Commissione in base alle regole del Trattato in materia di aiuti di Stato interventi pubblici potenzialmente distorsivi della concorrenza. In particolare, il rispetto dell’art. 6 CE non richiede a mio avviso che si tenga conto degli obiettivi ambientali di un provvedimento allo stadio della sua qualificazione in base all’art. 87, n. 1, CE, l’esigenza relativa all’integrazione di tali obiettivi nel quadro del controllo comunitario degli aiuti di Stato ben potendo essere soddisfatta attraverso una loro adeguata considerazione nell’ambito della valutazione della compatibilità di tale provvedimento con il mercato comune in base all’art. 87, n. 3, CE. |
103. |
Per le ragioni sopra esposte ritengo che il primo motivo d’impugnazione, relativo alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE, sia fondato e che la sentenza impugnata debba essere annullata nella misura in cui ha considerato che l’ambito di applicazione dell’AGL potesse giustificarsi in considerazione unicamente degli obiettivi ambientali da questa perseguiti. |
3. Sul terzo motivo, relativo a errori di diritto commessi nella valutazione della natura e dell’economia generale dell’AGL
104. |
Nel quadro del suo terzo motivo, la ricorrente avanza tre censure. |
105. |
In primo luogo, BAA contesta al Tribunale di aver ritenuto giustificato, in virtù del principio «chi inquina paga», l’assoggettamento all’AGL di taluni materiali vergini per i quali non esistono sostituti, nonostante la decisione controversa abbia ritenuto la non sostituibilità come una circostanza idonea a sottrarre dall’ambito di applicazione della tassa taluni impieghi di materiali vergini altrimenti assoggettati. BAA ne deduce che il Tribunale, ai punti 135 e 136 della sentenza impugnata, ha sostituito la propria motivazione a quella della Commissione. Esso avrebbe inoltre «applicato in modo selettivo» il principio «chi inquina paga» e avrebbe omesso di motivare sufficientemente le proprie conclusioni. Tale censura mi sembra integralmente ricevibile in quanto, contrariamente a quanto pretendono la Commissione e il Regno Unito, essa solleva punti di diritto. |
106. |
A mio avviso, la ricorrente non erra nel ritenere che il principio «chi inquina paga» non rientri nella descrizione degli obiettivi dell’AGL quale emerge dalla decisione controversa, che fa espressamente riferimento unicamente alla massimizzazione del ricorso all’impiego di aggregati riciclati o di altri materiali di sostituzione e alla promozione di un’utilizzazione razionale degli aggregati vergini. |
107. |
Nella sentenza DIR International, citata dalla ricorrente, dopo aver ricordato che nell’ambito del controllo di legittimità di cui all’art. 230 CE il giudice comunitario non può sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato, la Corte precisa che «se, nell’ambito di un ricorso di annullamento, il Tribunale può essere indotto ad interpretare la motivazione dell’atto impugnato in maniera diversa dal suo autore, o addirittura, in taluni casi, persino a respingere la motivazione formale adottata da quest’ultimo, esso non può farlo quando nessun elemento materiale lo giustifichi» ( 56 ). Nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale al punto 124 della sentenza impugnata, non mi sembra che il trentunesimo ‘considerando’ della decisione controversa, in cui la Commissione afferma che «the environmental costs of aggregate extraction that the United Kingdom seeks to address through the AGL include noise, dust, damage to biodiversity and visual amenity», possa essere interpretato come un riferimento seppur implicito al principio «chi inquina paga». |
108. |
Sebbene quanto sopra porti a ritenere che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto sostituendo la propria motivazione a quella della decisione controversa, ritengo nondimeno che su tale punto la sentenza impugnata non debba essere annullata potendosi procedere a una sostituzione dei motivi. In effetti, come a mio avviso correttamente osservato dalla Commissione, le allegazioni della ricorrente respinte dal Tribunale ai punti 135 e 136 della sentenza impugnata si fondavano su una premessa erronea, vale a dire che nella decisione controversa la Commissione abbia ritenuto che l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’AGL dei materiali vergini non utilizzati come aggregati fosse giustificata dall’assenza di materiali di sostituzione. In realtà, emerge dai motivi di tale decisione ( 57 ) che l’esclusione di detti materiali è stata considerata coerente con la natura settoriale dell’AGL e con l’intenzione del legislatore di imporre un onere unicamente sugli aggregati. |
109. |
Per quanto riguarda le restanti allegazioni avanzate dalla ricorrente nell’ambito di questa prima censura, esse mi sembrano da respingere. Da un lato, la sentenza impugnata appare sufficientemente motivata sul punto sollevato dalla ricorrente. Dall’altro, per i motivi già esposti al paragrafo precedente non si può a mio avviso imputare al Tribunale, come fa la ricorrente, «un’applicazione selettiva» del principio «chi inquina paga». |
110. |
In secondo luogo, la ricorrente contesta alcuni passaggi della sentenza impugnata in cui il Tribunale respinge le allegazioni di incoerenza con gli obiettivi dell’AGL dell’imposizione di taluni prodotti derivanti dall’estrazione di materiali non tassati. La censura riguarda in particolare i punti 112 e 137 della sentenza impugnata. |
111. |
Al punto 112, il Tribunale interpreta alcune nozioni figuranti nella decisione controversa e in particolare nel suo ‘considerando’ 29, giungendo alla conclusione che in tale ‘considerando’ e in tutta la decisione controversa la Commissione ha «impiegato i termini ‘aggregati primari’ per designare essenzialmente gli aggregati assoggettati all’AGL, e quelli di ‘aggregati secondari’ per riferirsi essenzialmente agli aggregati esentati elencati in modo preciso nella legge». La ricorrente ritiene che tale lettura sia viziata da un errore di interpretazione. |
112. |
Al ‘considerando’ 29 della decisione controversa, la Commissione osservava tra l’altro che «the AGL will be levied only on virgin aggregate. It will not be levied on aggregates extracted as a by-product or waste from other processes (secondary aggregates), nor will it be levied on recycled aggregates». |
113. |
Confesso che mi sembra difficile attribuire all’espressione «secondary aggregates» impiegata in tale ‘considerando’ un significato diverso da quello che deriva dalla definizione che precede tale espressione: «aggregati estratti come sottoprodotti o scarti di un diverso processo». Non mi sembra quindi condivisibile l’affermazione del Tribunale secondo cui al ‘considerando’ 29 della decisione controversa la Commissione si sarebbe limitata ad affermare che «l’AGL non sarà riscossa sui prodotti derivati o sugli scarti di prima estrazione, quando sono esentati dalla legge come modificata». |
114. |
Peraltro, come a mio avviso correttamente osservato dalla ricorrente, l’interpretazione dell’espressione «secondary aggregates» accolta dal Tribunale appare contraddetta dal ‘considerando’ 32 della decisione controversa — che assume un ruolo cardine nell’economia dell’atto in quanto definisce la struttura e l’ambito di applicazione dell’AGL — in cui la Commissione osserva che «the structure and the scope of the tax reflect the clear distinction between the extraction of virgin aggregates, bearing with it undesirable environmental consequences, and the production of secondary or recycled aggregates, which makes an important contribution to the treatment of rock, gravel and sand incidentally arising from excavations or from other works or treatments lawfully carried out for different purposes». |
115. |
Ritengo conseguentemente che al punto 112 della sentenza impugnata il Tribunale abbia commesso un errore nell’interpretazione della decisione controversa, da considerarsi come un errore di diritto. |
116. |
La ricorrente contesta inoltre il punto 137 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha ritenuto giustificato l’assoggettamento all’AGL di taluni prodotti derivanti dall’estrazione di materiali non tassati. Secondo la ricorrente, il Tribunale ha proceduto sul punto a una sostituzione dei motivi della decisione controversa, ha adottato una motivazione viziata da errori di valutazione e ha snaturato alcuni elementi di prova. |
117. |
Al riguardo, occorre rilevare che nel giustificare l’imposizione dei sottoprodotti in questione il Tribunale non si è limitato a richiamare il principio «chi inquina paga», ma ha fatto parimenti riferimento all’obiettivo di razionalizzazione dell’estrazione e del trattamento degli aggregati, che figura tra gli obiettivi dell’AGL menzionati nella decisione controversa. Non ritengo dunque che sul punto possa essere imputata al Tribunale una sostituzione dei motivi di detta decisione. Quanto alle restanti contestazioni, è sufficiente rilevare, per un verso, che, nella misura in cui la ricorrente contesta gli elementi specificamente menzionati dal Tribunale al punto 137 della sentenza impugnata (l’impossibilità di ridurre il volume di detti sottoprodotti, la differenza di prezzo e la lettera del Regno Unito del 19 febbraio 2002), essa mira a ottenere in sostanza dalla Corte un riesame delle valutazioni di fatto contenute nella sentenza impugnata e, per altro verso, che essa non ha provato che il Tribunale abbia proceduto a uno snaturamento degli elementi di prova sottoposti al suo esame. |
118. |
In base a quanto precede, ritengo che la seconda censura avanzata dalla ricorrente nel quadro del terzo motivo debba essere accolta nella parte in cui contesta al Tribunale un errore di interpretazione della decisione controversa. Nella restante parte, ritengo che essa debba essere respinta in quanto parzialmente infondata e parzialmente irricevibile. |
119. |
In terzo luogo, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia errato nel considerare giustificata la non tassazione di taluni aggregati vergini, quali l’ardesia, lo scisto e l’argilla. Secondo BAA, il giudice di primo grado avrebbe sostituito sul punto la propria motivazione a quella contenuta nella decisione controversa, affermando, ai punti 130, 131, 133 e 134 della sentenza impugnata, che tale esenzione mirava a incoraggiare l’impiego di tali aggregati come materiali di sostituzione degli aggregati vergini assoggettati all’AGL. La giustificazione avanzata dal Tribunale, oltre a non essere corretta, discenderebbe da uno snaturamento delle prove prodotte in corso di giudizio (in particolare, la lettera del Regno Unito del 19 febbraio 2002), sarebbe insufficientemente motivata e violerebbe i diritti della difesa della ricorrente che nel corso della procedura di primo grado non sarebbe stata messa nelle condizioni di presentare le sue osservazioni al riguardo. |
120. |
In proposito, occorre anzitutto rilevare che al punto 130 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato che l’esenzione dall’AGL di taluni materiali, quali in particolare lo scisto e l’ardesia di cattiva qualità, l’argilla e gli scarti di caolino e di ball clay, «permette il loro impiego come surrogati degli aggregati vergini oggetto dell’ecotassa e può in tal modo contribuire ad una razionalizzazione dell’estrazione e dell’impiego di questi ultimi». Come correttamente osservato dalla Commissione, il Tribunale giunge a tale conclusione basandosi sulla constatazione di fatto, non sindacabile dalla Corte, che tali materiali sono «fino ad oggi poco impiegati come aggregati per i loro elevati costi di trasporto». |
121. |
Occorre inoltre ricordare che la razionalizzazione dell’estrazione e dell’impiego degli aggregati vergini costituisce uno degli obiettivi dell’AGL menzionati nella decisione controversa ( 58 ). Ne discende che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il Tribunale non ha proceduto sul punto a una sostituzione dei motivi. |
122. |
Non ritengo fondata neanche l’affermazione della ricorrente secondo cui la definizione della natura e dell’economia generale dell’AGL contenuta nella decisione controversa sarebbe incompatibile con un’esenzione che mirasse a incentivare l’impiego di materiali vergini finora poco impiegati come aggregati in sostituzione di altri tradizionalmente impiegati come aggregati. Tale esenzione può infatti, come ha concluso a mio avviso correttamente il Tribunale, partecipare all’obiettivo, menzionato nella decisione controversa, di razionalizzare l’utilizzazione degli aggregati. |
123. |
Mi sembra infine che il punto 131 della sentenza impugnata, nella parte in cui si riferisce al contenuto della lettera del Regno Unito del 19 febbraio 2002, non si presti alla lettura che ne fa la ricorrente e che da tale punto non emerga alcuno snaturamento del contenuto di tale documento. |
124. |
Ritengo conseguentemente che la terza censura avanzata dalla ricorrente nel quadro del terzo motivo debba essere respinta in quanto infondata. |
125. |
Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, ritengo il terzo motivo d’impugnazione fondato per i profili indicati ai punti 108 e 118 supra e irricevibile o infondato per il resto. |
4. Sul quarto motivo, relativo a errori di diritto nella valutazione dell’esenzione delle esportazioni
126. |
La ricorrente ritiene che, nel valutare se l’esenzione delle esportazioni dall’ambito di applicazione dall’AGL costituisse aiuto, il Tribunale ha permesso alla Commissione e allo Stato membro interessato di migliorare retroattivamente la motivazione della decisione controversa, ha violato gli artt. 91 CE e 92 CE qualificando l’AGL come tassa indiretta, e ha omesso di fornire una motivazione sufficiente circa detta qualificazione. |
127. |
Al punto 148 della sentenza impugnata il Tribunale rileva che, nella decisione impugnata (‘considerando’ 33), la Commissione ha giustificato l’esenzione delle esportazioni «con il fatto che le autorità del Regno Unito non possono esercitare un controllo sull’impiego dei materiali come aggregati fuori del loro territorio». Al successivo punto 149, il Tribunale osserva che in corso d’istanza «la Commissione e l’interveniente hanno precisato tale motivazione», la prima sottolineando che l’AGL costituiva una tassa indiretta al consumo soggetta al principio della tassazione nello Stato di destinazione, e il secondo rilevando che tale esenzione era ammessa in virtù dell’art. 91 CE. Secondo il giudice di primo grado tale motivazione, fondata sulla natura di tassa indiretta dell’AGL, doveva essere presa in considerazione, «in quanto si collega ai motivi esposti dalla Commissione nella decisione impugnata e non può pertanto essere considerata come una motivazione supplementare dedotta dopo l’adozione di tale decisione». |
128. |
Al punto 151 il Tribunale ha poi constatato che l’AGL «si applica alla commercializzazione degli aggregati e colpisce quindi i prodotti e non i redditi dei produttori» e che pertanto costituisce una tassa indiretta. Al punto 153 il Tribunale ha concluso che nel caso di specie «l’esenzione delle esportazioni non può essere considerata conferire un vantaggio selettivo agli esportatori in quanto essa è giustificata dalla natura di tassa indiretta dell’AGL». Secondo il Tribunale, infatti, lo Stato membro interessato «sarebbe stato legittimato a privilegiare le considerazioni collegate alla struttura del regime fiscale considerato, rispetto agli obiettivi ambientali perseguiti». |
129. |
Anzitutto mi sembra da respingere l’argomento della ricorrente, secondo cui l’AGL deve essere considerata come una tassa diretta esclusa dall’ambito di applicazione dell’art. 91 CE, poiché colpisce il processo di estrazione e non il prodotto in quanto tale. In effetti, come altrove precisato nella sentenza impugnata (v. punto 136), l’AGL è fissata in ragione di un determinato ammontare per tonnellata di prodotto assoggettato che viene commercializzato nel territorio dello Stato. |
130. |
Il divieto di principio stabilito dall’art. 92 CE di operare esoneri e rimborsi all’esportazione nel caso di imposte dirette si giustifica in quanto queste ultime non si trasferiscono sul costo di produzione e quindi non si ripercuotono immediatamente sul prezzo del prodotto, ragion per cui risulterebbe difficile valutare se l’esonero o il rimborso eventualmente concesso in caso di esportazione è commisurato all’imposizione interna che grava su detto prodotto ovvero costituisce una sovvenzione fiscale all’esportazione. Il problema non si pone invece nel caso di una tassa che, come l’AGL, è riscossa al momento della commercializzazione del prodotto. La circostanza che, come rilevato dal Tribunale al punto 136 della sentenza impugnata, l’ammontare della tassa possa essere commisurato al costo ambientale di estrazione dei prodotti assoggettati non mi sembra pertinente e non modifica il fatto che tale ammontare, in quanto applicato su una quantità unitaria di prodotto all’atto della sua commercializzazione, è idoneo a riflettersi immediatamente sul prezzo dello stesso. |
131. |
Ritengo dunque che la censura avanzata dalla ricorrente nell’ambito del motivo in esame, relativa alla violazione degli artt. 91 CE e 92 CE, debba essere respinta in quanto infondata. |
132. |
Parimenti infondata mi sembra anche la censura relativa al difetto di motivazione della sentenza impugnata. Il Tribunale spiega infatti in modo certamente succinto ma chiaro, al punto 153, i motivi per cui ritiene che l’AGL deve essere qualificata come tassa indiretta, e cioè in quanto «si applica alla commercializzazione degli aggregati e colpisce quindi i prodotti e non i redditi dei produttori». |
133. |
Resta da esaminare la censura relativa al miglioramento retroattivo della motivazione della decisione controversa. Tale censura mi sembra fondata. |
134. |
Al ‘considerando’ 33 della decisione controversa la Commissione osserva che l’esenzione delle esportazioni «is justified by the fact that aggregate in the United Kingdom may be exempted if it is used for exempt processes. Since the United Kingdom authorities have no control over the use of aggregate outside their jurisdiction, the exemption for exports is necessary in order to provide legal certainty to aggregate exporters and to avoid imposing an unequal treatment on exports of aggregate that would otherwise qualify for an exemption within the United Kingdom». |
135. |
Tale motivazione fa riferimento alla disparità di trattamento che, in mancanza di esenzione delle esportazioni, risulterebbe tra aggregati commercializzati sul mercato nazionale, i quali non sono assoggettati se utilizzati per determinati impieghi, e aggregati esportati, i quali sarebbero comunque assoggettati anche qualora fossero destinati ad essere impiegati in processi produttivi esentati. Nessun cenno invece è fatto all’esigenza di non svantaggiare gli aggregati nazionali esportati rispetto agli aggregati commercializzati nello Stato di destinazione, né all’obiettivo di evitare una doppia imposizione. In tale contesto, mi sembra francamente difficile ravvisare nel ‘considerando’ 33, come fa il Tribunale al punto 150 della sentenza impugnata, un qualche seppur implicito riferimento alla disciplina dell’art. 91 CE. A mio avviso, più che autorizzare un’integrazione o un miglioramento retroattivo della motivazione della decisione controversa, il Tribunale ha in realtà consentito alla Commissione di avanzare sul punto una motivazione sostanzialmente diversa da quella accolta in detta decisione. |
136. |
Per le ragioni suesposte ritengo che il quarto motivo d’impugnazione debba essere accolto nella parte in cui contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel considerare che la giustificazione relativa all’esenzione delle esportazioni avanzata dalla Commissione nel corso del procedimento di primo grado si collegasse ai motivi esposti nella decisione controversa e non costituisse pertanto una motivazione supplementare dedotta dopo l’adozione di tale decisione. |
5. Sul secondo, motivo relativo alla portata del controllo giurisdizionale esercitato dal Tribunale
137. |
La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto esercitando sulle valutazioni contenute nella decisione controversa un controllo meramente marginale e non un controllo completo, come invece richiesto dalla giurisprudenza quando si tratti di verificare la corretta applicazione da parte della Commissione della nozione di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. |
138. |
Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso di annullamento contro una decisione adottata dalla Commissione nel quadro della procedura di controllo degli aiuti di Stato, il giudice comunitario esercita, di norma, un controllo completo quando esamina la questione della qualificazione di un provvedimento statale al fine di stabilire se esso ricada nel divieto di cui all’art. 87, n. 1, CE ( 59 ). Esercita invece un controllo meramente marginale, limitato cioè alla verifica del rispetto delle norme di procedura e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione per effettuare la scelta contestata, dell’insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti, nonché dell’assenza di sviamento di potere, quando valuta la compatibilità di detto provvedimento con il mercato comune in base all’art. 87, n. 3, CE, disposizione che conferisce alla Commissione un ampio margine di discrezionalità ( 60 ). |
139. |
Come tuttavia giustamente rilevato dall’istituzione convenuta, anche quando il giudice comunitario è chiamato a verificare la corretta applicazione della nozione di aiuto, la portata del suo controllo può essere limitata dal carattere tecnico o complesso delle valutazioni di fatto contenute nell’atto impugnato ( 61 ). Cosi, ad esempio, la giurisprudenza riconosce che il giudice comunitario esercita un controllo meramente marginale sulle valutazioni economiche complesse cui procede la Commissione in applicazione del principio dell’investitore privato ( 62 ). |
140. |
Al punto 118 della sentenza impugnata, nell’enunciare i confini del controllo che sarà esercitato sull’atto impugnato, il Tribunale afferma che, dato l’ampio «margine di discrezionalità di cui gode la Commissione nell’applicazione dell’art. 88, n. 3, CE», esso deve attenersi a un controllo meramente marginale. Alcuni punti successivi della sentenza sembrano confermare l’applicazione di un tale standard (in particolare i punti 134, 139, 171). |
141. |
La Commissione e il Regno Unito sostengono che al suddetto punto 118 della sentenza impugnata il Tribunale si riferisce in realtà alla portata del controllo esercitato dal giudice comunitario sulle decisioni ex art. 88, n. 3, CE e non di quello che detto giudice esercita quando valuta se la Commissione ha correttamente applicato la nozione di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. |
142. |
La tesi sostenuta dalla convenuta e dall’interveniente non mi sembra convincente. |
143. |
In primo luogo, emerge chiaramente dalla giurisprudenza che se, al termine dell’esame preliminare, la Commissione prova ancora dubbi seri circa la natura di aiuto del provvedimento o la sua compatibilità, essa non dispone di alcun potere discrezionale quanto all’apertura del procedimento di indagine formale ( 63 ). |
144. |
In secondo luogo, le decisioni ex art. 88, n. 3, CE comportano, al di là dell’aspetto procedurale, l’esame del provvedimento in questione in base all’art. 87, n. 1, CE e, eventualmente, ove detto provvedimento sia qualificato come aiuto, in base al n. 3 di detto articolo. Ora, non vedo la ragione per cui il controllo del giudice comunitario sulle valutazioni condotte nel quadro di tale esame non debba seguire la regola più sopra richiamata, in base alla quale, quando si tratti di verificare la corretta applicazione da parte della Commissione della nozione di aiuto, il controllo è di norma completo, mentre quando si tratti di valutazioni circa la compatibilità della misura con il mercato comune il controllo è meramente marginale, in considerazione dell’ampio margine di discrezionalità di cui gode la Commissione nell’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE ( 64 ). Diversamente dalla ricorrente non ritengo peraltro che vi sia inconciliabilità tra la natura delle decisioni ex art. 88, n. 3, CE e un controllo giurisdizionale limitato, quest’ultimo essendo giustificato dal margine di discrezionalità che si riconosce alla Commissione riguardo alle valutazioni che essa è chiamata a compiere, a prescindere dal contesto procedurale nel quale tali valutazioni si inseriscono. |
145. |
Nel caso di specie non ritengo che si versi in un’ipotesi in cui l’alta tecnicità o la particolare complessità delle valutazioni compiute dalla Commissione ( 65 ) giustifichi il riconoscimento di un margine di discrezionalità in capo all’istituzione convenuta, e correlativamente una limitazione della portata del controllo giurisdizionale che, trattandosi di verificare la corretta applicazione della nozione di aiuto, deve «in principio e nella misura del possibile» ( 66 ) essere completo. Ne consegue che al punto 118 della sentenza impugnata il Tribunale ha, a mio avviso, definito in modo erroneo la portata del controllo giurisdizionale da esercitare sulla decisione controversa ed è pertanto incorso sul punto in un errore di diritto. |
146. |
Il Regno Unito e la Commissione osservano inoltre che i motivi invocati in primo grado da BAA miravano a dimostrare che la decisione controversa era viziata da una serie di errori manifesti di valutazione. Constatando l’assenza di detti errori, il Tribunale si sarebbe dunque collocato nella prospettiva suggerita dalla ricorrente. Al riguardo, occorre rilevare che la circostanza che la ricorrente abbia qualificato come manifesti gli errori che a suo avviso viziavano la decisione controversa non implica che intendesse rinunciare a far valere tali errori ove sussistenti ma non qualificabili come manifesti, né che intendesse chiedere al Tribunale di esercitare sulla decisione un controllo meno esteso di quello al quale esso sarebbe normalmente tenuto. Inoltre, se la limitazione del controllo della decisione controversa all’esame dei soli errori manifesti di valutazione fosse stata motivata dall’esigenza di non andare al di là di quanto richiesto dalla ricorrente, il Tribunale non avrebbe avuto necessità di procedere ad affermazioni di carattere generale quali quelle contenute al punto 118 della sentenza impugnata. |
147. |
Consegue dall’insieme delle considerazioni suesposte che, al suddetto punto 118, il Tribunale ha commesso un errore di diritto definendo in modo errato la natura del controllo che doveva essere esercitato sulla decisione controversa. |
148. |
La constatazione di un siffatto errore, idoneo a viziare l’intera valutazione nel merito della decisione controversa, deve condurre all’annullamento della sentenza impugnata, e ciò indipendentemente dal fatto che, come osservato dal Regno Unito, in taluni punti di detta sentenza il Tribunale sembra essersi effettivamente spinto al di là dei limiti di un controllo meramente marginale. |
149. |
Per le ragioni che precedono, ritengo che il secondo motivo di ricorso, relativo alla portata del controllo giurisdizionale esercitato dal Tribunale, debba essere accolto. |
6. Sul quinto e sul sesto motivo, relativi a errori di diritto nella valutazione rispettivamente dell’obbligo della Commissione di aprire il procedimento di indagine formale e del carattere sufficientemente motivato della decisione controversa
150. |
Gli argomenti avanzati dalla ricorrente nel quadro del quinto e del sesto motivo d’impugnazione sono, a mio avviso, manifestamente inadeguati a dimostrare l’esistenza dei vizi contestati. In effetti, per un verso, la circostanza che la motivazione della sentenza impugnata è più articolata rispetto alla decisione controversa e che il Tribunale ha condotto valutazioni diverse da quelle della Commissione pur arrivando alle medesime conclusioni, anche a supporre che sia pertinente, non è comunque sufficiente a dimostrare che il giudice di primo grado ha commesso un errore nel concludere che la Commissione non aveva alcun obbligo di aprire il procedimento di indagine formale. Per altro verso, il fatto che il Tribunale ha sviluppato su diversi aspetti toccati dalla decisione controversa una motivazione più dettagliata e, in determinati punti, radicalmente diversa da quella accolta in detta decisione è manifestamente privo di rilievo al fine di dimostrare che detto giudice ha commesso un errore nel concludere, alla luce della motivazione adottata nell’atto impugnato, che quest’ultimo fosse sufficientemente motivato. |
151. |
Il quinto e il sesto motivo d’impugnazione devono conseguentemente essere respinti. |
V — Conclusioni
152. |
Per l’insieme dei motivi sopra esposti propongo alla Corte di annullare la sentenza impugnata. |
153. |
Inoltre, data la portata dell’annullamento suggerito, ritengo opportuno che la Corte rinvii la causa al Tribunale, conformemente all’art. 61, primo comma, dello Statuto, per un nuovo esame del ricorso di primo grado e riservi le spese del giudizio d’impugnazione. |
( 1 ) Lingua originale: l’italiano.
( 2 ) Causa T-210/02, British Aggregates Association/Commissione (Racc. pag. II-2789).
( 3 ) C (2002) 1478 def., relativa al fascicolo in materia di aiuti di Stato N 863/01 — Regno Unito/Tassa sugli aggregati.
( 4 ) Sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commission (Racc. pag. 197).
( 5 ) Sentenza 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e.a./Commission (Racc. pag. 391).
( 6 ) Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17: Primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204). In tale giurisprudenza la Corte aveva affermato il principio secondo cui, qualora un regolamento accorda alle imprese reclamanti garanzie procedurali che consentano loro di chiedere alla Commissione di accertare un’infrazione delle norme comunitarie, dette imprese devono disporre di un’azione a tutela dei loro interessi legittimi. Pur riconoscendo implicitamente che le disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato non conferiscono garanzie procedurali comparabili a quelle previste dal regolamento 17/62, la Corte osserva nondimeno che «l’art. [88, n. 2] ammette (…) in generale la facoltà delle imprese interessate di presentare osservazioni alla Commissione ».
( 7 ) Punto 25.
( 8 ) Sentenza 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione (Racc. pag. I-3203).
( 9 ) Sentenza 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commission (Racc. pag. I-2487).
( 10 ) Sentenza 13 dicembre 2005, causa C-78/03 P (Racc. pag. I-10737).
( 11 ) Punto 54 della sentenza impugnata.
( 12 ) Sentenza 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85 (Racc. pag. 219).
( 13 ) Sentenza 11 febbraio 1999, causa T-86/96 (Racc. pag. II-179).
( 14 ) V. punto 15 della sentenza Kwekerij van der Kooy e a./Commissione e i punti 45 e 46 della sentenza Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag-Lloyd/Commissione. Nella prima di tali pronunce la Corte respingeva il ricorso di alcuni orticoltori neerlandesi contro la decisione con la quale la Commissione aveva dichiarato incompatibile con il mercato comune la tariffa preferenziale applicata nei Paesi Bassi alla fornitura di gas naturale per l’orticoltura in serre riscaldate. Nella seconda il Tribunale dichiarava irricevibile per difetto di legittimazione ad agire dell’impresa ricorrente il ricorso introdotto contro la decisione della Commissione di non autorizzare la proroga di norme tributarie istitutive di un meccanismo di ammortamento straordinario del costo d’acquisto di determinate categorie di navigli commerciali, di pescherecci o di aeromobili.
( 15 ) Sentenza 5 giugno 1996, causa T-398/94 (Racc. pag. II-477).
( 16 ) V. punto 41.
( 17 ) Sentenza 18 maggio 1994, causa C-309/89 (Racc. pag. I-1853, punto 19).
( 18 ) Sentenza 22 giugno 2006, cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187/Commissione (Racc. pag. I-5479, punto 58 e ss.).
( 19 ) La stessa decisione impugnata nella causa Cofaz, relativa al sistema tariffario dei prezzi del gas naturale nei Paesi Bassi, aveva a oggetto una misura di portata generale, sebbene a causa delle caratteristiche del mercato in questione il vantaggio collegato all’applicazione di tale misura riguardasse solo quattro operatori.
( 20 ) In tale punto la Corte afferma che «la ricorrente, che è un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di categoria di singoli, può essere considerata come individualmente interessata ai sensi della citata giurisprudenza Plaumann/Commissione solo se la posizione sul mercato dei suoi membri è sostanzialmente compromessa dal regime di aiuti che costituisce oggetto della decisione impugnata».
( 21 ) Nella sentenza Waterleiding Maatschappij/Commissione, tale rischio è stato evocato dal Tribunale nel respingere l’argomento della ricorrente tendente a collegare la lesione dei propri interessi alla sola qualità di soggetto passivo della tassa applicata nell’ambito del regime fiscale autorizzato dalla Commissione (sentenza 16 settembre 1998, causa T-188/95, Racc. pag. II-3713).
( 22 ) V. sentenze del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite da T-447/93 a T-449/93, AITEC e a./Commissione (Racc. pag. II-1971, punto 60), e 22 ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsværftsforeningen e a./Commissione (Racc. pag. II-1399, punto 50).
( 23 ) V. inter alia ordinanza 21 febbraio 2006, causa C-367/04 P, Deutsche Post e DHL Express/Commissione, punto 41; sentenze 23 maggio 2000, causa C-106/98 P, Comité d’entreprise de la Société française de production e a./Commissione (Racc. pag. I-3659, punto 41) e 22 novembre 2007, causa C-525/04, Spagna/Lenzing (Racc. pag. I-9947, punto 33).
( 24 ) Punto 54.
( 25 ) Nella sentenza Comité d’entreprise de la Société française de production e a./Commissione, citata supra, che ha confermato l’ordinanza di irricevibilità emessa dal Tribunale, il ricorso in primo grado era stato introdotto da alcune organizzazioni sindacali e non da concorrenti dell’impresa beneficiaria dell’aiuto. Nell’ordinanza Deutsche Post e DHL/Commissione (ordinanza del Tribunale 27 maggio 2004, causa T-358/02, Racc. pag. II-1565), in cui il Tribunale ha respinto il ricorso presentato da alcune imprese concorrenti dell’impresa beneficiaria dell’aiuto, le ricorrenti non avevano fornito elementi circa l’importanza dell’impatto dell’aiuto sulla loro posizione sul mercato, ma si erano limitate a far valere il loro status di concorrenti. Infine, nella sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T-117/04, Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren e a./Commissione ( Racc. pag. II-3861), in cui il Tribunale ha altresì respinto il ricorso, i ricorrenti avevano avanzato alcune affermazioni generiche circa l’impatto della misura di aiuto sulla loro redditività, affermazioni smentite da elementi apportati dalla Commissione e dallo Stato membro interessato.
( 26 ) V. sentenza Spagna/Lenzing, citata supra., punto 34.
( 27 ) Ibidem, punto 35.
( 28 ) Paragrafo 110 delle conclusioni.
( 29 ) In tale punto la Corte, nel valutare se la posizione sul mercato dei membri della ricorrente potesse considerarsi sostanzialmente compromessa dal regime di aiuti oggetto della decisione impugnata, osservava al punto 72 che, «anche supponendo che (…) taluni membri dell’ARE siano operatori economici che possono essere considerati come concorrenti diretti dei beneficiari degli aiuti istituiti dalla legge sulle indennità compensative e che, di conseguenza, essi siano necessariamente danneggiati nella loro posizione concorrenziale dalla decisione impugnata, non ne consegue che la loro posizione sul mercato potrebbe essere sostanzialmente compromessa dalla concessione di tali aiuti poiché sembra provato (…) che tutti gli agricoltori dell’Unione europea possono essere considerati come concorrenti dei beneficiari del programma di acquisto di terreni».
( 30 ) In tal senso v., da ultimo, la sentenza Lenzing, citata supra, in cui la Corte ha considerato sufficienti a provare il danno sostanziale alla posizione sul mercato della ricorrente elementi, relativi alla struttura del mercato e alla politica dei prezzi praticata dall’impresa beneficiaria dell’aiuto, che non riguardavano la situazione specifica della ricorrente.
( 31 ) In questo senso, v. ad esempio, la sentenza Waterleiding Maatschappij/Commission, punto 80. V. altresi più recentemente la sentenza del Tribunale 12 dicembre 2006, causa T-146/03, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid e Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commissione (Racc. 2006 pag. II-98, punto 52).
( 32 ) Osservo per inciso che, sempre in risposta all’impugnazione incidentale, BAA imputa alla Commissione di interpretare erroneamente il punto 54 della sentenza impugnata che è redatto come segue: «Con il presente ricorso, la ricorrente non si accontenta di contestare il rifiuto della Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale, ma mette altresì in discussione la fondatezza della decisione impugnata. Pertanto, occorre verificare se essa ha indicato in modo pertinente le ragioni per cui l’AGL è idonea a incidere sostanzialmente sulla posizione di almeno uno dei suoi membri sul mercato degli aggregati». Contrariamente alla Commissione, essa ritiene che il Tribunale non abbia inteso in tale punto escludere l’applicabilità nella specie della giurisprudenza Cook e Matra. Diversamente dalla ricorrente ritengo che la lettura del punto 54 della sentenza impugnata suggerita dalla Commissione sia corretta e che il Tribunale abbia effettivamente escluso la possibilità per BAA di appellarsi alle condizioni di ricevibilità previste dalle sentenze Cook e Matra, quanto meno per i motivi del ricorso tendenti a contestare la decisione impugnata nel merito.
( 33 ) V. in proposito, sebbene con approcci diversi, le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa ARE, citata supra e le conclusioni presentate il 6 marzo 2008 dall’avv. gen. Bot nella causa C-75/05 P, Germania/Kronofrance (Racc. pag. I-6619).
( 34 ) L’ammissibilità di un ricorso in base alle condizioni della giurisprudenza Cook e Matra contro una decisione ex art. 88, n. 3, CE che esclude l’esistenza di un aiuto, espressamente riconosciuta dal Tribunale (v. sentenze del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-11/95, BP Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-3235, punti 165 e 166, e 23 ottobre 2002, cause riunite da T-346/99 a T-348/99, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, Racc. pag. II-4259, punti 41 e 75-79), non mi sembra poter essere messa in discussione se si accetta che la Commissione è tenuta ad aprire il procedimento ex art. 88, n. 2, CE anche nell’ipotesi in cui, nel corso dell’esame preliminare, provi difficoltà serie circa la qualificazione della misura esaminata come aiuto.
( 35 ) V., per analogia, sentenza 1o giugno 2006, cause riunite C-442/03 P e C-471/03 P, P & O European Ferries (Vizcaya)/Commissione (Racc. pag. I-4845, punto 41e ss.).
( 36 ) V. sentenza del Tribunale 29 settembre 2000, causa T-55/99, CETM/Commission (Racc. pag. II-3207, punto 40).
( 37 ) V., segnatamente, sentenze 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio/Commissione (Racc. pag. I-3671, punto 33), e 15 dicembre 2005, causa C-148/04, Unicredito Italiano (Racc. pag. I-11137, punto 45).
( 38 ) V. sentenze della Corte 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione (Racc. pag. I-4551, punto 24); 1o dicembre 1998, causa C-200/97, Ecotrade (Racc. pag. I-7907, punti 40 e 41), e Belgio/Commissione (citata alla nota 38).
( 39 ) V. sentenza 22 novembre 2001, causa C-53/00, Ferring (Racc. pag. I-9067, punti 18-20 e 22).
( 40 ) V., in questo senso, sentenze 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione (Racc. p. 709, punto 33); 15 dicembre 2005, causa C-148/04, Unicredito Italiano (Racc. pag. I-11137, punto 51), e 6 settembre 2006, causa C-88/03, Portogallo/Commissione (Racc. pag. I-7115, punto 52). In proposito, giova ricordare che tale approccio è stato seguito anche nella sentenza 29 aprile 2004, causa C-308/01, GIL Insurance e a. (Racc. pag. I-4777, punti 65-78), in cui la Corte ha valutato se l’introduzione nel Regno Unito di un tasso dell’imposta sul valore aggiunto più elevato per determinate categorie di contratti di assicurazione fosse giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema nazionale di imposizione dei premi assicurativi, e ciò a prescindere dalla valutazione della sussistenza di un vantaggio selettivo per gli operatori assoggettati all’aliquota base.
( 41 ) V. Portogallo/Commissione, citata supra, punto 56.
( 42 ) Sentenza 8 novembre 2001, causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (Racc. pag. I-8365).
( 43 ) Punto 114 della sentenza impugnata. Il corsivo è mio.
( 44 ) Punto 114.
( 45 ) Punto 116.
( 46 ) Punto 115.
( 47 ) L’esenzione era stata accordata nel quadro dello Strukturanpassungsgesetz (legge austriaca sull’adattamento delle strutture) del 1996, sul consumo di gas naturale e di energia elettrica da parte delle imprese. La Corte ha constatato che la concessione di vantaggi alle imprese la cui attività principale è la fabbricazione di beni materiali non trovava giustificazione nella natura o nella struttura generale del sistema di imposizione instaurato ai sensi dello Strukturanpassungsgesetz.
( 48 ) V. inter alia, sentenza 13 febbraio 2003, causa C-409/00, Espagne/Commission (Racc. pag. I-1487 punti 53 e 54).
( 49 ) V. sentenze Italia/Commissione, citata supra, 29 febbraio 1996, causa C-56/93, Belgio/Commissione (Racc. pag. I-723, punto 79), e 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione (Racc. 1996 p. I-4551), punto 20.
( 50 ) V., ad esempio, sentenza 30 novembre 1993, causa C-189/91, Kirsammer-Hack (Racc. pag. I-6185, punti 17 e 18), con riferimento al requisito dell’impiego di risorse statali, ovvero la sentenza Ferring, citata supra, relativa alle compensazioni per servizi di interesse economico generale, riguardo alla sussistenza di un vantaggio, o ancora la sentenza Adria-Wien Pipeline, citata supra (in particolare, punto 52), e in generale la giurisprudenza ricordata al paragrafo 83 supra, con riferimento alla condizione di selettività.
( 51 ) V. ad esempio, i punti 128 e 130 della sentenza impugnata.
( 52 ) Punto 123 e ss. della sentenza impugnata.
( 53 ) Mi sembra invece in linea con tale giurisprudenza la conseguenza che discende dalla definizione dell’ecotassa come misura fiscale autonoma, vale a dire la possibilità di giustificare le eventuali differenze di trattamento tra imprese o attività produttive in base alla natura e alla struttura di detta misura intesa come sistema.
( 54 ) V. punto 114 della sentenza impugnata.
( 55 ) Tale conclusione si ritrova al punto 128 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale afferma che «la decisione di istituire un’ecotassa nel solo settore degli aggregati (…), anche se motivata dalla preoccupazione di tutelare la competitività internazionale di taluni settori, non permette (…) di mettere in dubbio la coerenza dell’AGL con gli obiettivi ambientali perseguiti».
( 56 ) Sentenza del 27 gennaio 2000, causa C-164/98 P, DIR International Film e a./Commissione (Racc. pag. I-447, punti 38 e 42).
( 57 ) Nell’impugnazione la ricorrente menziona i ‘considerando’ 10 e 16 della decisione controversa che fanno parte dell’esposizione in fatto.
( 58 ) Punto 31 della decisione controversa.
( 59 ) V,. ad esempio, sentenza 16 maggio 2000, causa C-83/98 P, Francia/Ladbroke Racing e Commissione (Racc. pag. I-3271, punto 25).
( 60 ) V., inter alia, sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione (Racc. pag. I-307, punto 49).
( 61 ) V. sentenza Francia/Ladbroke Racing et Commissione, citata supra, punto 25. In senso opposto al riconoscimento alla Commissione di un margine di discrezionalità nel quadro delle valutazioni economiche complesse necessarie a qualificare la misura nazionale in causa ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE si è espresso l’avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni presentate nella causa C-222/04, decisa con sentenza 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a. (Racc. pag. I-289, paragrafi 109-112).
( 62 ) V. sentenza della Corte 29 febbraio 1996, causa C-56/93, Belgio/Commissione (Racc. pag. I-723, n. 11), e sentenza del Tribunale 15 septembre 1998, cause riunite T-126/96 et T-127/96, BFM/Commissione (Racc. pag. II-3437, punto 81).
( 63 ) V., inter alia, sentenza Matra/Commissione, citata supra, punto 33.
( 64 ) Quanto alla citazione della sentenza Matra/Commissione, citata supra, contenuta al punto 118 della sentenza impugnata, mi limito a rilevare che il punto richiamato di detta sentenza, in cui si afferma che «la Commissione gode di un ampio margine di discrezionalità nell’applicazione dell’art. [88], n. 3, CE» (punto 24) si fonda espressamente su un precedente, la sentenza 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione (Racc. pag. I-1433, punto 34), in cui un siffatto margine di discrezionalità era riconosciuto con riguardo all’art. 87, n. 3, e non all’art. 88, n. 3, CE. Il medesimo precedente si trova peraltro citato, in un contesto analogo, al paragrafo 12 delle conclusioni dell’avvocato generale Van Gerven e questa volta il riferimento è correttamente fatto all’art. 87, n. 3. In tali circostanze, la possibilità che il punto 24 della sentenza Matra/Commissione contenga un errore materiale non mi sembra da escludere.
( 65 ) V. le conclusioni dell’avvocato generale Cosmas presentate nella causa Francia/Ladbroke Racing et Commissione, ciata supra, paragrafo 15.
( 66 ) V. sentenza Francia/Ladbroke Racing et Commissione, citata supra, punto 25.