Utilizzare le virgolette per cercare una "frase esatta". Aggiungere un asterisco (*) a un termine di ricerca per trovarne le varianti (recep*, 32019R*). Utilizzare un punto interrogativo (?) al posto di un determinato carattere nella ricerca per trovare le possibili varianti (cercando "ca?o" si trovano i seguenti risultati: caso, capo, calo).
Order of the President of the Court of 27 September 2004.#Commission of the European Communities v Akzo Nobel Chemicals Ltd and Akcros Chemicals Ltd.#Appeal - Proceedings for interim measures - Competition - Administrative procedure - Documents seized during an investigation - Refusal of the Commission to allow legal professional privilege - Limits.#Case C-7/04 P(R).
Ordinanza del presidente della Corte del 27 settembre 2004. Commissione delle Comunità europee contro Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akcros Chemicals Ltd. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Procedimento sommario - Concorrenza - Procedimento amministrativo - Documenti sequestrati durante un accertamento - Rifiuto della Commissione di accordare la protezione delle comunicazioni tra l'avvocato e il suo cliente - Limiti. Causa C-7/04 P(R).
Ordinanza del presidente della Corte del 27 settembre 2004. Commissione delle Comunità europee contro Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akcros Chemicals Ltd. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Procedimento sommario - Concorrenza - Procedimento amministrativo - Documenti sequestrati durante un accertamento - Rifiuto della Commissione di accordare la protezione delle comunicazioni tra l'avvocato e il suo cliente - Limiti. Causa C-7/04 P(R).
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Procedimento sommario — Concorrenza — Procedimento amministrativo — Documenti sequestrati durante un accertamento — Rifiuto della Commissione di accordare la protezione delle comunicazioni tra l’avvocato e il suo cliente — Limiti»
(Art. 243 CE; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Poteri della Commissione in materia di accertamenti — Decisione che dispone un
accertamento o nega la tutela del segreto professionale relativamente a documenti copiati in occasione di un accertamento
— Annullamento da parte del giudice comunitario — Effetti — Divieto per la Commissione di usare le informazioni e i documenti
ottenuti illegalmente
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, art. 14, n. 3]
3. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti — Danno grave e irreparabile — Danno derivante da una decisione
della Commissione che respinge una domanda di tutela della riservatezza di documenti copiati in occasione di un accertamento
basato sull’art. 14 del regolamento n. 17 — Insussistenza
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104,
n. 2)
1. Il giudice del procedimento sommario può adottare provvedimenti provvisori soltanto se ciò è giustificato prima facie da argomenti
di fatto e di diritto e se detti provvedimenti sono urgenti nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile
agli interessi del richiedente, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione di merito. Questi presupposti
sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno di essi.
(v. punto 28)
2. Nel caso in cui una decisione con la quale la Commissione ha disposto un accertamento sia annullata dal giudice comunitario,
alla Commissione sarebbe impedito, per questo fatto, di valersi, ai fini del procedimento per infrazione alle regole comunitarie
sulla concorrenza, di tutti i documenti o atti probatori ch’essa si sia procurata in occasione di detto accertamento, salvo
esporsi al rischio di annullamento, da parte del giudice comunitario, della decisione relativa all’infrazione nella parte
in cui sia fondata su mezzi probatori del genere.
Gli stessi principi sono applicabili qualora si tratti di una decisione della Commissione di non accordare la tutela del segreto
professionale per quanto riguarda uno o più documenti e tale decisione sia annullata dal giudice comunitario.
(v. punti 37-38)
3. Lo scopo del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di
evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte. Per raggiungere tale scopo, l’urgenza dev’essere valutata rispetto
alla necessità esistente di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla
parte che chiede la tutela provvisoria.
Il presupposto relativo all’urgenza non sussiste nel caso di una domanda diretta alla sospensione dell’esecuzione di una decisione
con cui la Commissione stabilisce di prendere visione di documenti che sono stati copiati nel corso di un accertamento basato
sull’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 e inseriti in una busta sigillata e che, secondo un’impresa, sono tutelati dal segreto
professionale. Infatti, poiché la Commissione, se detta decisione fosse successivamente dichiarata illegittima, sarebbe costretta
a escludere dal suo fascicolo i documenti viziati da tale illegittimità e si troverebbe quindi nell’impossibilità di utilizzarli
come elementi di prova, la possibilità di un loro uso illegittimo in un procedimento per infrazione delle regole comunitarie
sulla concorrenza svolto dalla Commissione ha solo carattere teorico ed è comunque poco probabile.
Per di più, anche se la semplice conoscenza da parte della Commissione delle informazioni contenute nei predetti documenti,
senza che tali informazioni vengano utilizzate in un procedimento per infrazione delle regole comunitarie sulla concorrenza,
può eventualmente compromettere il segreto professionale, questa circostanza – tenuto conto dell’impegno assunto dalla Commissione
di non consentire a terzi di accedere a tali documenti – non è di per sé sufficiente a comprovare la sussistenza del presupposto
dell’urgenza. Infatti, il pregiudizio che potrebbe eventualmente risultare da una conoscenza più approfondita dei documenti
di cui trattasi, che i dipendenti incaricati dalla Commissione hanno già esaminato, quand’anche sommariamente, in sede di
accertamento, non basta per dimostrare l’effettività di un danno grave e irreparabile, dato che alla Commissione è vietato
utilizzare le informazioni così ottenute,
(v. punti 36, 39-44)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE 27 settembre 2004(1)
Nel procedimento C-7/04 P(R),avente ad oggetto un ricorso proposto, ai sensi dell'art. 57, secondo comma, dello Statuto della Corte, contro una pronuncia
del Tribunale di primo grado il 9 gennaio 2004,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Wainwright e dalla sig.ra C. Ingen-Housz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Akzo Nobel Chemicals Ltd, con sede in Londra (Regno Unito),Akcros Chemicals Ltd, con sede in Surrey (Regno Unito),rappresentate dal sig. C. Swaak, advocaat, e dalla sig.ra M. Mollica, avocate,
convenute in primo grado,
sostenute daEuropean Company Lawyers Association (ECLA), rappresentata dai sigg. M. Dolmans, advocaat, e K. Nordlander, advokat, con procura del sig. J. Temple-Lang, solicitor,Council of the Bars and Law Societies of the European Union (CCBE), rappresentata dal sig. J. Flynn, QC,Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, rappresentata dal sig. O. Brouwer, avocaat,intervenienti,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito l'avvocato generale, sig. A. Tizzano,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
L’impugnazione in esame è stata proposta contro l’ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee
30 ottobre 2003, cause riunite T‑125/03 R e T‑253/03 R, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione (Racc. pag. II‑4771;
in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»).
2
Con tale ordinanza, il presidente del Tribunale di primo grado ha, in primo luogo, respinto la domanda diretta ad ottenere,
da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione delle Comunità europee 10 febbraio 2003, recante
modifica della decisione 30 gennaio 2003 che ordina alle società Akzo Nobel Chemicals Ltd, Akcros Chemicals Ltd e Akcros Chemicals,
nonché alle loro rispettive controllate, di acconsentire ad un accertamento ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento del
Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag.
204), e, dall’altro, l’emanazione di ulteriori provvedimenti provvisori destinati a preservare gli interessi delle richiedenti
(procedimento T‑125/03 R). In secondo luogo, esso ha parzialmente respinto la domanda diretta ad ottenere, da un lato, la
sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 8 maggio 2003, recante rigetto di un’istanza volta al riconoscimento
della natura di atti coperti dal segreto professionale di cinque documenti fotocopiati in occasione di un accertamento, e,
dall’altro, l’emanazione di ulteriori provvedimenti provvisori destinati a preservare gli interessi delle richiedenti (procedimento
T‑253/03 R).
3
Con atto depositato il 16 febbraio 2004, la Akzo Nobel Chemicals Ltd e la Akcros Chemicals Ltd (in prosieguo: la «Akzo») hanno
proposto un’impugnazione incidentale diretta all’annullamento dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui essa respinge integralmente
la domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T‑125/03 R e parzialmente la domanda di provvedimenti provvisori nel
procedimento T‑253/03 R.
4
Gli intervenienti hanno presentato le loro osservazioni a sostegno delle conclusioni della Akzo con memorie del 16 febbraio
2004.
5
Avendo ottenuto una proroga del termine per il deposito delle sue osservazioni sull’impugnazione incidentale, la Commissione
le ha presentate il 16 aprile 2004.
6
Dato che le osservazioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni necessarie per statuire sulle domande, non occorre
sentire le loro osservazioni orali.
Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
7
I fatti all’origine della controversia e del procedimento dinanzi al Tribunale sono riassunte ai punti da 1 a 20 dell’ordinanza
impugnata nel modo seguente.
«1
Il 10 febbraio 2003 la Commissione ha adottato una decisione sulla base dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio
6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli artt. [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo:
la “decisione 10 febbraio 2003”); la detta decisione ha modificato la decisione 30 gennaio 2003, con la quale la Commissione
aveva ordinato, in particolare, alle società Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akcros Chemicals Ltd (in prosieguo: le “richiedenti”),
nonché alle loro rispettive controllate, di acconsentire ad un accertamento volto alla ricerca delle prove di eventuali pratiche
anticoncorrenziali (in prosieguo: la “decisione 30 gennaio 2003”).
2
In data 12 e 13 febbraio 2003 alcuni funzionari della Commissione, assistiti da rappresentanti dell’Office of Fair Trading
(autorità britannica per la concorrenza), hanno effettuato un accertamento, sulla scorta delle dette decisioni, presso i locali
delle richiedenti situati in Eccles, Manchester (Regno Unito). Durante tale accertamento, i funzionari della Commissione hanno
estratto copia di un rilevante numero di documenti.
3
Nel corso di tali operazioni i rappresentanti delle richiedenti hanno segnalato ai funzionari della Commissione che taluni
documenti contenuti in un particolare fascicolo erano idonei a beneficiare del segreto professionale che tutela le comunicazioni
con gli avvocati (“legal professional privilege”) e che, di conseguenza, la Commissione non poteva avervi accesso.
4
I funzionari della Commissione hanno allora fatto presente ai rappresentanti delle richiedenti la loro necessità di consultare
sommariamente, senza esaminarli, i documenti in questione, al fine di potersi formare una propria opinione in merito alla
tutela di cui i detti documenti dovevano eventualmente beneficiare. Al termine di una lunga discussione, e dopo che i funzionari
della Commissione e dell’Office of Fair Trading ebbero ricordato ai rappresentanti delle richiedenti le conseguenze penali
di un’eventuale ostruzione di operazioni di accertamento, si è deciso che il responsabile dell’accertamento avrebbe consultato
sommariamente i documenti in questione, con la presenza al suo fianco di un rappresentante delle richiedenti. Si è deciso
altresì che tale rappresentante, qualora avesse sostenuto che un documento era coperto dal segreto professionale, avrebbe
dovuto motivare più dettagliatamente la propria richiesta.
5
Durante l’esame dei documenti contenuti nel fascicolo indicato dai rappresentanti delle richiedenti è insorta una controversia
in merito a cinque documenti, che alla fine sono stati oggetto di due diversi tipi di trattamento.
6
Il primo di tali documenti è una nota dattiloscritta di due pagine, datata 16 febbraio 2000, promanante dal direttore generale
della Akcros Chemicals e indirizzata ad uno dei suoi superiori. Secondo le richiedenti, tale nota contiene informazioni raccolte
dal direttore generale della Akcros Chemicals in occasione di discussioni interne con altri dipendenti. Tali informazioni
sarebbero state raccolte al fine di ottenere un parere giuridico esterno nell’ambito del programma per il rispetto della normativa
in materia di concorrenza precedentemente avviato dalla Akzo Nobel.
7
Il secondo di tali documenti è un secondo esemplare della nota di due pagine descritta al punto precedente, sul quale figurano
inoltre annotazioni manoscritte che fanno riferimento a contatti con un avvocato delle richiedenti, essendovi segnatamente
menzionato il nome di costui.
8
Dopo aver raccolto i chiarimenti delle richiedenti in merito a questi due primi documenti, i funzionari della Commissione
non sono stati in grado di giungere sul momento ad una conclusione definitiva quanto alla tutela di cui i detti documenti
dovevano eventualmente beneficiare. I detti funzionari hanno dunque fatto copie di tali documenti e le hanno messe in una
busta sigillata, che hanno portato via al termine del loro accertamento. Nella loro domanda, le richiedenti hanno designato
tali due documenti come appartenenti alla “serie A”.
9
Il terzo documento intorno al quale è insorta una controversia tra i funzionari della Commissione e le richiedenti è costituito
da un insieme di note manoscritte del direttore generale della Akcros Chemicals, che le richiedenti sostengono essere state
redatte in occasione di discussioni con alcuni dipendenti ed utilizzate al fine della redazione della nota dattiloscritta
della serie A.
10
Infine, gli ultimi due documenti in questione sono due messaggi di posta elettronica scambiati tra il direttore generale della
Akcros Chemicals e il coordinatore della Akzo Nobel competente per le questioni in materia di concorrenza. Quest’ultimo è
un avvocato iscritto all’ordine forense olandese che, al momento dei fatti, era anche membro del servizio giuridico della
Akzo Nobel e dunque era impiegato in via permanente da tale impresa.
11
Dopo avere esaminato questi tre ultimi documenti e aver raccolto i chiarimenti delle richiedenti, la responsabile dell’accertamento
ha ritenuto che i detti documenti non fossero sicuramente tutelati dal segreto professionale. Pertanto, essa ne ha estratto
delle copie e le ha accluse al resto del fascicolo, senza isolarle in una busta sigillata, contrariamente a quanto aveva fatto
per i documenti della serie A. Nella loro domanda di provvedimenti provvisori, le richiedenti hanno designato tali tre documenti
come appartenenti alla “serie B”.
12
Il 17 febbraio 2003 le richiedenti hanno inoltrato alla Commissione una lettera nella quale esponevano le ragioni per le quali,
a loro avviso, tanto i documenti della serie A quanto quelli della serie B erano tutelati dal segreto professionale.
13
Con comunicazione in data 1° aprile 2003 la Commissione ha informato le richiedenti che gli argomenti presentati nella loro
lettera del 17 febbraio 2003 non le consentivano di concludere che i documenti in questione fossero effettivamente coperti
dal segreto professionale. In questa medesima comunicazione, la Commissione indicava tuttavia alle richiedenti che avevano
la possibilità di presentare osservazioni in merito a tali conclusioni preliminari entro un termine di due settimane, alla
scadenza del quale essa avrebbe adottato una decisione definitiva.
14
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale in data 11 aprile 2003, le richiedenti hanno proposto, a
norma dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto, in particolare, all’annullamento della decisione 10 febbraio 2003
e, per quanto necessario, della decisione 30 gennaio 2003, “nei limiti in cui la Commissione vi scorge la legittimazione e/o
il fondamento della propria iniziativa (non disgiungibile dalla decisione) di procedere al sequestro e/o all’esame e/o alla
lettura di documenti coperti dal segreto professionale”. Tale causa porta il numero T‑125/03.
15
Il 17 aprile 2003 le richiedenti hanno informato la Commissione del deposito del loro atto introduttivo nella causa T‑125/03.
Le dette richiedenti hanno altresì indicato alla Commissione che le osservazioni che esse erano state invitate a presentare
a quest’ultima in data 1° aprile 2003 erano contenute nel succitato atto introduttivo.
16
Lo stesso giorno le richiedenti hanno depositato una domanda ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, diretta, in particolare,
a che il giudice dell’urgenza sospenda l’esecuzione della decisione 10 febbraio 2003 e, per quanto necessario, l’esecuzione
della decisione 30 gennaio 2003. Tale procedimento è stato registrato in cancelleria con il numero T‑125/03 R.
17
In data 8 maggio 2003 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 (in prosieguo:
la “decisione 8 maggio 2003”). All’art. 1 di tale decisione, la Commissione respinge la domanda delle richiedenti diretta
ad ottenere che i documenti della serie A e della serie B vengano loro restituiti e che la Commissione confermi la distruzione
di tutte le copie di tali documenti in suo possesso. Inoltre, all’art. 2 della decisione 8 maggio 2003, la Commissione dichiara
la propria intenzione di aprire la busta sigillata contenente i documenti della serie A. La Commissione precisa tuttavia alle
richiedenti che non procederà a tale operazione prima della scadenza del termine utile per proporre ricorso giurisdizionale
contro la decisione 8 maggio 2003.
18
Il 14 maggio 2003 la Commissione ha presentato le proprie osservazioni scritte in merito alla domanda di provvedimenti provvisori
nel procedimento T‑125/03 R.
19
Il 22 maggio 2003 il presidente del Tribunale ha invitato le richiedenti a presentare le proprie osservazioni in merito alle
conseguenze che occorreva trarre, a loro avviso, nel procedimento T‑125/03 R, dalla decisione 8 maggio 2003. In data 9 giugno
2003 le richiedenti hanno presentato tali osservazioni, alle quali la Commissione ha replicato il 3 luglio 2003.
20
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 luglio 2003, a norma dell’art. 230, quarto comma, CE,
le richiedenti hanno proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione 8 maggio 2003 ed il pagamento
da parte della Commissione delle spese relative al loro ricorso. Con atto separato registrato l’11 luglio 2003, le richiedenti
hanno presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere, in particolare, che il giudice dell’urgenza
sospenda l’esecuzione della decisione 8 maggio 2003. Tale procedimento porta il numero T‑253/03 R».
L’ordinanza impugnataIl procedimento T‑125/03 R
8
Nel procedimento T‑125/03 R il giudice dellタルurgenza ha constatato, al punto 67 dell’ordinanza impugnata, che l’insieme dei
motivi dedotti dalle ricorrenti contro la decisione 10 febbraio 2003 e, per quanto necessario, contro la decisione 30 gennaio
2003 attengono in realtà a provvedimenti successivi a tali decisioni, nonché, peraltro, da esse distinti.
9
Facendo riferimento ad una giurisprudenza costante dei giudici comunitari, il giudice dell’urgenza ha poi rammentato, al punto
68 della detta ordinanza che, nell’ambito di un’indagine ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 17, un’impresa non può far
valere una presunta illegittimità dello svolgimento delle procedure di accertamento per supportare le proprie conclusioni
dirette all’annullamento dell’atto in base al quale la Commissione procede all’accertamento stesso.
10
Considerando che le ricorrenti, pertanto, non avessero dimostrato l’esistenza di un fumus boni iuris, il giudice dell’urgenza
ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione nel procedimento T‑125/03 R.
Il procedimento T‑253/03 R
11
Per quanto riguarda il procedimento T‑253/03 R, il giudice dell’urgenza ha anzitutto statuito sul secondo motivo, attinente
alla violazione del segreto professionale.
12
Esso ha subito rilevato che la Akzo non sosteneva che i documenti della serie A costituissero, di per sé, una corrispondenza
con un avvocato esterno ovvero un documento che riproduce il testo o il contenuto di una comunicazione di questo tipo. La
Akzo avrebbe invece sostenuto che i due documenti della serie A costituivano note redatte in vista di una consultazione telefonica
con un avvocato.
13
Ritenendo di essere in presenza di problemi molto importanti e complessi, relativi all’eventuale necessità di estendere, in
una certa misura, l’ambito del segreto professionale, come delimitato dalla giurisprudenza, a documenti di lavoro o di sintesi,
redatti solo in vista dell’assistenza di un avvocato, il giudice dell’urgenza ne ha desunto la conseguenza che tali questioni
esigessero un esame dettagliato nel procedimento principale e che il ricorso non risultava quindi essere, in quella fase,
manifestamente infondato.
14
Per quanto riguarda le note manoscritte della serie B, il giudice dell’urgenza ha svolto la stessa valutazione effettuata
per le note della serie A, considerate le somiglianze esistenti tra le due categorie di documenti.
15
Per quanto riguarda i due messaggi di posta elettronica della serie B, scambiati tra il direttore generale dell’Akcros Chemicals
ed il coordinatore della Akzo Nobel per il diritto della concorrenza, il giudice dell’urgenza ha rammentato come essi non
fossero stati scambiati tra un avvocato e il suo cliente e come, pertanto, non fossero coperti, in linea di principio, dal
segreto professionale, in applicazione dei principi posti nella sentenza 18 maggio 1982, causa 155/79, AM & S/Commissione
(Racc. pag. 1575).
16
Il giudice dell’urgenza ha poi preso in considerazione taluni argomenti fatti valere dalle ricorrenti e dalle intervenienti
che riteneva idonei, prima facie, a giustificare un’interpretazione più estensiva del segreto professionale.
17
Data la complessità del problema di sapere in quali circostanze la corrispondenza con un avvocato impiegato in via permanente
presso un’impresa possa eventualmente essere protetta dal segreto professionale, il giudice dell’urgenza ha considerato che
tale questione dovesse essere riservata al Tribunale giudicante nel merito.
18
Quanto al primo motivo, attinente ad una violazione dei principi procedurali fissati nella sentenza AM & S/Commissione, cit.,
e dell’art. 242 CE, il giudice dell’urgenza ha anzitutto rammentato tali principi, per poi procedere ad un’analisi dello svolgimento
di fatto dell’accertamento effettuato dalla Commissione.
19
Al punto 137 dell’ordinanza impugnata esso ha constatato un’ulteriore delicata questione sollevata da tale motivo. Occorrerebbe
infatti stabilire se, tenuto conto del dovere che incombe ad un’impresa sottoposta ad un accertamento di presentare gli opportuni
elementi atti a dimostrare l’effettiva tutelabilità di un documento, i funzionari della Commissione abbiano, prima facie,
il diritto di pretendere – così come hanno fatto nella presente vicenda – di consultare sommariamente tale documento al fine
di formarsi una propria opinione circa la tutela di cui esso deve eventualmente beneficiare.
20
Al riguardo, al punto 139 dell’ordinanza impugnata, il giudice dell’urgenza ha considerato non escluso che, nell’ambito di
un accertamento sulla base dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, i funzionari della Commissione debbano astenersi dal
consultare, anche in modo sommario, i documenti che un’impresa sostenga essere tutelati dal segreto professionale, quanto
meno qualora tale impresa non vi abbia acconsentito.
21
Ritenendo di essere in presenza di un complesso problema di interpretazione della procedura definita nella sentenza AM & S/Commissione,
cit., e che non si potesse escludere che la Commissione non avesse rispettato i principi procedurali fissati nella detta sentenza,
il giudice dell’urgenza ha ammesso che il requisito attinente a al fumus boni iuris era soddisfatto tanto per i documenti
della serie A quanto per quelli della serie B.
22
Esso ha poi riconosciuto l’urgenza dei provvedimenti provvisori richiesti. Infatti, per quanto riguarda i documenti della
serie A, ai quali la Commissione non ha ancora avuto accesso, occorrerebbe stabilire se sia necessario, al fine di impedire
il verificarsi di un danno grave e irreparabile, ordinare alla Commissione di non prendere conoscenza di tali documenti e,
conseguentemente, sospendere l’esecuzione dell’art. 2 della decisione 8 maggio 2003.
23
Per quanto riguarda, invece, i documenti della serie B, dei quali la Commissione ha già preso conoscenza, e che non sono stati
posti in una busta sigillata, il giudice dell’urgenza è giunto alla conclusione che non fosse soddisfatto il requisito attinente
all’urgenza.
24
Esso ha infine proceduto, per i documenti della serie A, al bilanciamento degli interessi in gioco ed ha concluso che tale
bilanciamento degli interessi portava a favorire una sospensione dell’esecuzione delle disposizioni della decisione 8 maggio
2003.
25
Il dispositivo dell’ordinanza impugnata ha il seguente tenore letterale:
«1)
I procedimenti T‑125/03 R e T‑253/03 R vengono riuniti ai fini della presente ordinanza.
2)
Gli interventi del Council of the Bars and Law Societies of the European Union, dell’Algemene Raad van de Nederlandse Orde
van Advocaten e dell’European Company Lawyers Association vengono ammessi nei procedimenti T‑125/03 R e T‑253/03 R.
3)
Vengono accolte, nella fase del procedimento sommario, le domande di trattamento riservato presentate dalle richiedenti per
taluni elementi contenuti negli atti dei procedimenti T‑125/03 R e T‑253/03 R e considerati di natura riservata nella lettera
della cancelleria inviata alle richiedenti in data 16 settembre 2003.
4)
La domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T‑125/03 R è respinta.
5)
Si prende atto della dichiarazione della Commissione secondo cui essa non consentirà a terzi di aver accesso ai documenti
della serie B fino alla sentenza di merito nella causa T‑253/03.
6)
Nel procedimento T‑253/03 R è sospesa l’esecuzione dell’art. 2 della decisione della Commissione 8 maggio 2003, relativa ad
una domanda di tutela in base al segreto professionale (pratica COMP/E-1/38.589), fino a che il Tribunale non avrà statuito
sul ricorso di merito.
7)
La busta sigillata contenente i documenti della serie A sarà conservata dalla cancelleria del Tribunale fino a che il Tribunale
non avrà statuito sul ricorso di merito.
8)
La domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T‑253/03 R è respinta per il resto.
9)
La decisione sulle spese nei procedimenti T‑125/03 R e T‑253/03 R è riservata».
L’impugnazione e l’impugnazione incidentale
26
Con la sua impugnazione la Commissione chiede l’annullamento dei punti 6 e 7 del dispositivo dell’ordinanza impugnata. Essa
fa valere tre motivi, attinenti, rispettivamente, ad errori di diritto nella valutazione e nell’accertamento del requisito
del fumus boni iuris, ad errori di diritto nella valutazione e nell’accertamento del requisito dell’urgenza, nonché ad irregolarità
del procedimento relative al regime di amministrazione della prova e che arrecano pregiudizio agli interessi della Commissione.
27
L’impugnazione incidentale dell’Akzo è diretta all’annullamento dei punti 4 e 8 del dispositivo dell’ordinanza impugnata.
Akzo fa valere due motivi, di cui il primo, nel procedimento T‑125/03 R, attiene ad una violazione del diritto ad una tutela
giuridica effettiva e il secondo, nel procedimento T‑253/03 R, attiene ad una violazione dello stesso diritto, nonché ad un’erronea
applicazione della nozione di danno irreparabile.
Sull’impugnazione
28
In via preliminare, occorre rilevare che, conformemente ad una giurisprudenza costante, provvedimenti provvisori possono essere
adottati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti
di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile
agli interessi del ricorrente, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione di merito. Questi presupposti
sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti [v.,
in particolare, ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag.
I‑4971, punto 30].
29
Se il requisito dell’urgenza risulta non essere soddisfatto, si deve pertanto respingere la domanda di provvedimenti provvisori,
senza che sia necessario esaminare gli altri requisiti, compreso quello del fumus boni iuris, il quale, secondo i punti 98
e 127 dell’ordinanza impugnata, dovrebbe essere eventualmente trattato sulla base di una concezione del segreto professionale
che comporta una nuova lettura dei principi di diritto comunitario che disciplinano la tutela del segreto professionale, principi
espressi segnatamente nella citata sentenza AM &S/Commissione.
Sul secondo motivo, attinente al requisito dell’urgenza Argomenti delle parti
30
La Commissione sostiene che la valutazione del requisito dell’urgenza è viziata da diversi errori di diritto. Tali errori
sarebbero dovuti all’applicazione di un metodo scorretto per stabilire l’urgenza, ad un difetto di motivazione adeguata e
all’incapacità di provare che i criteri previsti per stabilire l’urgenza erano stati verificati, nonché alla mancata presa
in considerazione della debolezza del fumus boni iuris nell’accertamento dell’urgenza.
31
La Commissione ritiene che, per ammettere che il requisito dell’urgenza era soddisfatto, il giudice dell’urgenza si sia fondato
sul ragionamento secondo cui la divulgazione, anche provvisoria, delle informazioni affidate da un privato al suo avvocato
poteva essere idonea a pregiudicare irrimediabilmente la fiducia che tale privato ripone, confidandosi con il suo avvocato,
nel fatto che esse non saranno mai divulgate. Lo stesso giudice dell’urgenza, al punto 167 dell’ordinanza impugnata, ammetterebbe
che il danno che deriverebbe dalla semplice lettura dei documenti della serie A non sarebbe collegato alla necessità di tutelare
i diritti della difesa delle ricorrenti, bensì si desumerebbe dalla «natura particolare del segreto professionale».
32
Il giudice dell’urgenza avrebbe quindi applicato una concezione del segreto professionale non ammessa, né conforme alla giurisprudenza
esistente, in particolare alla citata sentenza AM & S/Commissione. Infatti, nell’ordinanza impugnata il segreto professionale
sarebbe definito come un diritto delle imprese, la cui essenza sarebbe intrinsecamente e irrimediabilmente intaccata da qualsiasi
restrizione apportata al suo esercizio. Invece, nella citata sentenza AM & S/Commissione, la protezione delle comunicazioni
scambiate tra un avvocato e il suo cliente sarebbe analizzata in presenza di un procedimento che può dar luogo a decisioni
di applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE ovvero a decisioni che infliggono ammende.
33
La Commissione ritiene inoltre che non siano state accertate né la gravità, né l’irreversibilità, né inoltre la certezza del
danno asserito.
34
La Commissione rammenta poi di essersi impegnata, ed il suo impegno è stato menzionato al punto 157 dell’ordinanza impugnata,
a non consentire a terzi di accedere ai documenti di cui trattasi prima che il Tribunale abbia statuito sul ricorso nel merito,
il che eviterebbe qualsiasi rischio di divulgazione presso terzi.
35
La Akzo fa valere che l’ordinanza impugnata ha correttamente applicato la giurisprudenza relativa alla tutela del segreto
professionale e, in particolare i principi posti nella citata sentenza AM & S/Commissione.
Giudizio
36
Si deve ricordare che la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione
definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte. Per raggiungere tale obiettivo, l’urgenza
dev’essere valutata rispetto alla necessità esistente di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e
irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria [ordinanza del presidente della Corte 17 luglio 2001,
causa C‑180/01 P(R), Commissione/NALOO, Racc. pag. I‑5737, punto 52].
37
Si deve poi rammentare come la Corte abbia dichiarato, per quanto riguarda una decisione con la quale la Commissione ha disposto
un accertamento, che, qualora la detta decisione sia annullata dal giudice comunitario, alla Commissione sarebbe impedito,
per questo fatto, di valersi, ai fini del procedimento d’infrazione alle regole comunitarie sulla concorrenza, di tutti i
documenti o atti probatori ch’essa si sia procurata in occasione di detto accertamento, salvo esporsi al rischio di annullamento,
da parte del giudice comunitario, della decisione relativa all’infrazione nella parte in cui sia fondata su mezzi probatori
del genere (sentenza 22 ottobre 2002, causa C‑94/00 Roquette Frères, Racc. pag. I‑9011, punto 49).
38
Gli stessi principi sono applicabili qualora si tratti di una decisione della Commissione di non accordare la tutela del segreto
professionale per quanto riguarda uno o più documenti e tale decisione sia annullata dal giudice comunitario.
39
La Commissione ammette peraltro che, se la decisione 8 maggio 2003 fosse successivamente dichiarata illegittima, essa sarebbe
costretta a escludere dal suo fascicolo i documenti viziati da tale illegittimità e si troverebbe quindi nell’impossibilità
di utilizzarli come elementi di prova.
40
Pertanto, la possibilità di un uso illegittimo dei documenti della serie A in un procedimento per infrazione delle regole
comunitarie sulla concorrenza svolto dalla Commissione ha solo carattere teorico ed è comunque poco probabile.
41
Occorre aggiungere che, anche se la semplice conoscenza da parte della Commissione delle informazioni contenute nei documenti
della serie A, senza che tali informazioni vengano utilizzate in un procedimento per infrazione delle regole comunitarie sulla
concorrenza, può eventualmente compromettere il segreto professionale, tale circostanza non è di per sé sufficiente a comprovare,
nel procedimento in esame, la sussistenza del presupposto dell’urgenza.
42
Infatti, considerati l’impegno assunto dalla Commissione di non consentire a terzi di accedere ai documenti della serie A
fino alla pronuncia della sentenza principale nella causa T‑253/03 e l’impossibilità per la Commissione di utilizzare tali
documenti come elementi di prova in un procedimento per infrazione delle regole comunitarie sulla concorrenza qualora la decisione
8 maggio 2003 fosse giudicata illegittima, solo la divulgazione dei documenti di cui trattasi potrebbe servire ad accertare
la sussistenza del requisito dell’urgenza nel caso di specie. Si deve al riguardo rammentare che i funzionari della Commissione
hanno già esaminato, quand’anche sommariamente, i documenti della serie A, in sede di accertamento.
43
Ora, il pregiudizio che potrebbe eventualmente risultare da una conoscenza più approfondita di tali documenti non basta per
dimostrare l’effettività di un danno grave ed irreparabile, dato che alla Commissione è vietato utilizzare le informazioni
così ottenute.
44
Di conseguenza, poiché il presupposto relativo all’urgenza non è soddisfatto, si deve accogliere il secondo motivo dell’impugnazione
ed annullare i punti 6 e 7 del dispositivo dell’ordinanza impugnata.
Sull’impugnazione incidentale Sul primo motivo
45
La Akzo sostiene che il rigetto della domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T‑125/03 R viola il diritto ad
una tutela giuridica effettiva. Infatti, secondo tale parte, l’atto impugnabile può essere solo la decisione adottata in applicazione
dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, all’origine della violazione del procedimento fatta valere. Qualsiasi decisione
successiva avrebbe un nesso meno diretto con tale violazione e non potrebbe costituire l’atto che incide in modo immediato
ed irreversibile sulla situazione giuridica dell’impresa oggetto dell’accertamento. Inoltre, nessuna disposizione comunitaria
obbligherebbe la Commissione ad adottare, a seguito dell’accertamento, un atto che può formare oggetto di un ricorso. Pertanto,
la tutela giuridica dell’impresa interessata dipenderebbe da una decisione discrezionale della Commissione.
46
Al riguardo, basti constatare che il giudice dell’urgenza ha correttamente applicato una giurisprudenza costante, peraltro
non contestata dalla Akzo, secondo cui atti successivi all’adozione di una decisione non possono inficiare la validità di
quest’ultima. L’applicazione di tale giurisprudenza allo svolgimento della verifica nel caso di specie non lascia neanche
la Akzo priva di tutela giuridica. Infatti, la Commissione ha adottato la decisione di rigetto poco dopo l’accertamento e,
se non l’avesse fatto, la Akzo avrebbe potuto avviare un’azione giudiziaria per far sì che la Commissione le restituisse i
documenti posti nella busta sigillata e portata a Bruxelles.
Sul secondo motivo
47
Con il secondo motivo, la Akzo fa valere che, dichiarando che la domanda nel procedimento T‑253/03 R relativa ai documenti
della serie B non soddisfaceva il requisito dell’urgenza, il giudice dell’urgenza ha violato il diritto ad una tutela giurisdizionale
effettiva e si è basato su un’interpretazione eccessivamente rigorosa della nozione di danno irreparabile.
48
Infatti, negando i provvedimenti provvisori richiesti nel procedimento T‑253/03 R per quanto riguarda i detti documenti, il
giudice dell’urgenza inciterebbe la Commissione a includere tali documenti nel suo fascicolo piuttosto che in una busta sigillata.
Alla luce della motivazione dell’ordinanza impugnata, la Commissione potrebbe quindi fare in modo che sia respinta qualsiasi
domanda di provvedimenti provvisori presentata al fine di preservare la natura di tali documenti in attesa di una decisione
definitiva.
49
Al riguardo, si deve rammentare che, con l’ordinanza impugnata, il giudice dell’urgenza ha constatato che la Commissione aveva
già preso conoscenza dei tre documenti della serie B, che non erano stati posti in una busta sigillata, di modo che, se la
decisione 8 maggio 2003 fosse annullata nel merito, la Commissione non potrebbe utilizzare come elementi di prova le informazioni
di cui trattasi.
50
In pratica, secondo il giudice dell’urgenza, un danno potrebbe essere constatato solo qualora la Commissione adottasse misure
ispirate da informazioni contenute nei documenti della serie B, senza che la Akzo possa tuttavia dimostrare ulteriormente
e con sufficiente certezza l’esistenza di un nesso effettivo fra tali informazioni e le misure adottate. Tuttavia, il giudice
dell’urgenza ha considerato ipotetico tale rischio.
51
Esso ha aggiunto che, nelle sue osservazioni, la Commissione aveva dichiarato che non avrebbe consentito a terzi di accedere
ai documenti della serie A e della serie B, prima della pronuncia della sentenza di merito ed ha preso atto di tale impegno.
52
Pertanto, se il giudice dell’urgenza ha escluso qualsiasi possibilità effettiva di danno irreparabile ed ha di conseguenza
dichiarato l’insussistenza del requisito dell’urgenza, esso non è incorso in alcun errore di diritto.
53
Occorre quindi respingere l’impugnazione incidentale nel suo insieme.
Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:
1)
I punti 6 e 7 del dispositivo dell’ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 ottobre
2003, cause riunite T‑125/03 R e T‑253/03 R, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals /Commissione (Racc. pag. II‑4771) sono
annullati.
2)
Si prende atto della dichiarazione della Commissione delle Comunità europee secondo cui essa non consentirà a soggetti terzi
di aver accesso ai documenti della serie A fino alla sentenza di merito nella causa T‑253/03.
3)
La domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T‑253/03 R è respinta.